Computer-Generated Works

Scritto da Gaetano Dimita

Il Copyright, Design and Patents Act del 1988 contiene una curiosa previsione nella quale si riconoscono i Computer-Generated Works come una particolare specie di lavori tutelati dal Copyright con differenti regole circa la titolarità dei diritti e la durata della tutela.

La sezione 9 titolata Authorship of work prevede che "In case of a literary, dramatic, musical or artistic work which is computer-generated, the author shall be taken to be the person by whom the arrangements necessary for the creation are undertaken".

La formulazione non è affatto felice (less than happy) come sostiene Cornish (W. Cornish, Intellectual Property, 1996, pag 456) e vi sono dubbi circa la reale applicazione della norma; in particolare da più parti viene sottolinata la difficoltà di distinguere tra Computer-Generated Works e lavori creati con l'ausilio del computer (D. Bainbridge, Intellectual Property, Financial Times, 1999, pag. 235-236).

Per definire i Computer-Generated Works ricorriamo all'ausilio della sezione 178 del CDPA, titolata Minor Definition nella quale si legge: "computer-generated, in relation to a work, means that the work is generated by computer in circumstances such that there is no human author of the work". Come esempio di scuola viene normalmente utilizzato quello della mappa meteorologica prodotta senza nessun intervento umano da un computer che processa i dati trasmessi da un satellite (J.A:L. Sterling, World Copyright Law, Sweet & Maxwell, pag. 764).

Tutti i lavori generati da un computer, almeno indirettamente, sono creazioni di una mente umana, anche se alcune volte l'intervento umano non ne è conseguenzialmente causa. In ultima analisi si potrebbe in ogni modo argomantare che è sempre un essere umano a redigere le stringhe di programmazione, ad accendere il computer o ancora ad avviare il programma.

Stabilire se un lavoro generato da un computer sia o meno un Computer-Generated Work è fondamentale per risalire all'autore e di conseguenza al titolare dei diritti. Di secondaria importanza il fatto che il Copyright nei Computer-Generated Works decorre per 50 anni dalla fine dell'anno solare in cui il lavoro è stato creato, con nessun riferimento all'anno di morte dell'autore, come si legge nella sezione 12 (7) CDPA.

La possibilità di una Indirect Human Authorship era già stata riconosciuta dalle corti inglesi prima del CDPA nel caso di un programma creato per selezionare casualmente lettere per un concorso. In Express Newspapers v Liverpool Daily Post & Echo plc [1985] 1 WLR 1089, il convenuto sosteneva che le grids of letters prodotte dal computer non fossero protegibili tramite Copyright perchè non avevano un "autore umano". Questa linea di difesa non fu condivisa dalla corte, la quale argomentò che il computer non faceva altro che ubbidire a comandi impartiti dal programmatore. Il giudice Whitford aggiunse che questa tesi era "as unrealistic as saying that a pen was the author of a work of literature". Simili conclusioni si possono anche trovare in The Jockey Club v Rahim, 22 July 1983, Chancery Division.

Bainbridge sostiene (op. cit., pag 236) che ci sono due possibilità: la prima è che le previsioni che concernono i Computer-Generated Works sono "something of a red herring" (trad.: di poca importanza. Lett.: aringa rossa) e inapplicabili per indeterminabilità dell'oggetto della previsione; la seconda che l'Actva oltre il caso citato perché l'oggetto in questione è differente. Il dibattito è ancora aperto e per una visione completa si consiglia Bainbridge, The Copyright Act: a legal Red Herring, in Computer Bullettin, Vol. 1, Pt. 8, October 1989, pag. 21.

Personalmente ritengo che se l'idea della human authorship può essere utilizzata per una lista di lettere tirate a sorte da un computer, ci sono poche possibilità per un qualsiasi lavoro di rientrare nella definizione di Computer-Generated Work, perché è difficile immaginare un lavoro in cui sia assente qualsiasi forma di intervento umano, anche solamente indiretto.

D'altro canto se il concetto di Computer-Generated Work nel significato inteso dal Copyright, Design and Patents Act del 1988 viene accettato nel senso di lavoro eseguito con l'ausilio del computer, questo non aiuta a tracciare la linea di demarcazione tra i lavori da considerare Computer-Generated e gli altri.

In molti auspicano l'eliminazione delle suddette sezioni da parte del legislatore per illogicità (per un approfondimento si consiglia C. Tapper, The software directive: a UK Perspective, in M. Lehmann – C. Tapper, A Handbook of European Software Law, Clarendon Press, pag 143-161).

Fortunatamente a livello europeo nessuno ha fino ad ora proposto regolamentazioni simili e ci auguriamo che un giorno gli interessi economici smettano di prevalere sul buon senso e queste previsioni smettano di inquinare il campo delle proprietà intellettuali.