Autonomia privata e disciplina del mercato nel contesto comunitario: il credito al consumo

Scritto da Giuseppe Carriere

Questa pubblicazione è un abstract, una versione breve destinata al world wide web, del libro "Autonomia privata e disciplina del mercato: il credito al consumo" di Giuseppe Carriero (Giappichelli, Torino 2002, Vol. XXXI del "Trattato di diritto privato diretto da Mario Bessone). Vengono qui ripresi solo alcuni temi compiutamente ed esaustivamente trattati nell'opera originale, e sono state omesse le numerose note e gli allegati che corredano il testo cartaceo, al quale si rimanda per ogni eventuale approfondimento.

 

IL CREDITO AL CONSUMO NELL'UNIONE EUROPEA: DEFINIZIONE E PRINCIPALI MODELLI GIURIDICI
1.
La disciplina del credito al consumo si realizza, in Italia, con gli artt. 18 - 24 della legge del 19 febbraio 1992, n. 142 contenente 'disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee', meglio nota come legge comunitaria per il 1991. La fonte è dunque costituita da disposizioni sovranazionali, contenute nella direttiva n. 87/102 del 22 dicembre 1986 come modificata dalla direttiva n. 90/88, cui la legge italiana fornisce attuazione. La successiva direttiva comunitaria n. 98/7 apporta ulteriori modifiche alla materia, puntualmente recepite con il d. lgs. 25 febbraio 2000, n. 63 ed il decreto del Ministro del tesoro del 6 maggio 2000. 
Non è dunque possibile prescindere dalla genesi comunitaria della disciplina sia perché è innegabile l'impatto di questi principi nell'interpretazione delle norme di diritto interno, sia perché, sotto il profilo culturale, la legislazione dell'Unione europea costituisce una delle principali concause della recente evoluzione delle forme di tutela approntate dall'ordinamento interno a favore della parte più debole del rapporto contrattuale.
Una politica tesa alla rimozione delle divergenze tra le legislazioni dei paesi dell'Unione in tema di credito al consumo è peraltro strumentale alla realizzazione ed al funzionamento del mercato unico, e cioè alla stessa essenza della Comunità.
Perché la libertà del 'consumatore comunitario' sia effettiva, occorre attuare concrete politiche di protezione informativa valide nell'intero territorio dell'Unione, quindi procedere all'armonizzazione delle legislazioni anche sotto il versante del diritto dei contratti. 
Questa considerazione, che consente di superare la tradizionale concezione di ininfluenza del fattore soggettivo nella formazione del contratto (inteso come espressione del diritto degli eguali) si spiega col fatto che nei mercati moderni vi sono barriere tali da accrescere le asimmetrie informative. Risulta quindi necessario non tanto stabilire norme che regolano l'ambiente ove si svolge la negoziazione, quanto provvedere affinché vi sia una trasmissione delle informazioni idonee a favorire il funzionamento del mercato concorrenziale. Se poi si pensa che i mercati, nella concezione moderna, sono illimitati ed internazionali, mentre il diritto è limitato e territoriale, si comprende quale possa essere la fatica del legislatore comunitario a regolarli compiutamente. L'incompiutezza della disciplina comunitaria - momento intermedio in vista del recepimento nazionale - e la divaricazione tra le legislazioni degli Stati dell'Unione sono due fattori che influenzano negativamente lo sviluppo della normativa in parola.

2. Il credito al consumo è, sotto il versante economico, un importante canale di finanziamento attraverso cui la domanda di beni, cosiddetti 'durevoli' (mezzi di trasporto, apparecchi radio televisivi ed elettrodomestici in genere, strumenti musicali etc.), può essere soddisfatta oltre il limite del reddito del richiedente mediante un differimento temporale dei pagamenti. In questa definizione è sottinteso il carattere storicamente contemporaneo del fenomeno, proprio di società industrialmente e finanziariamente mature.
Con l'avvento, a partire dagli inizi del secolo trascorso, di una produzione su larga scala dei beni di consumo, con conseguente loro commercializzazione e distribuzione di massa, le problematiche della espansione della domanda dei beni in parola e della stessa esistenza della struttura industriale di produzione vengono invece a coincidere, atteso che questa, per potersi giustificare ed espandere, postula il crescente assorbimento da parte del mercato dei beni di consumo prodotti. 
La vendita a rate o vendita con riserva della proprietà era lo strumento giuridico originariamente volto a regolare rapporti della specie. Svolgendosi il negozio tra due parti, l'allocazione del rischio ed i profili di imputazione della responsabilità seguivano i consueti canoni formalizzati dalle relative norme civilistiche a disciplina di operazioni economicamente e giuridicamente corrispondenti. 
A seguito della crescita dei consumi e per effetto di una più elevata propensione all'indebitamento, il fenomeno inizia ad assumere dimensioni sempre più vaste.
Muta, conseguentemente, anche la struttura del rapporto, in quanto il credito viene ora fornito da un terzo specializzato (banche, istituti finanziari), il cui intervento ha una duplice funzione: quella di procurare al consumatore il finanziamento per l'acquisto dei beni o dei servizi e di fornire al circuito della distribuzione i capitali necessari. Altro importante effetto è quello di far ulteriormente crescere verso l'alto la curva della domanda dei beni, stante tanto la disponibilità da parte dei finanziatori istituzionali di una capillare rete distributiva che consente di raggiungere un alto numero di clienti finali, quanto l'esistenza (per gli operatori bancari) di un costo della raccolta particolarmente basso, che consente di offrire alle famiglie finanziamenti a tassi inferiori rispetto a quelli praticabili in una normale vendita a rate finanziata direttamente dal commerciante.
Questa nuova figura contrattuale - in cui è comparso un terzo soggetto - pur essendo caratterizzata da una nuova allocazione del rischio non spinge, però, il legislatore a ridisegnarne prontamente i contorni. Di certo non si può dimenticare che il credito al consumo in Italia, pur avendo presentato rilevanti tassi di crescita sino agli anni '90, è stato poi caratterizzato da un limitato sviluppo rispetto agli altri paesi del G7. Solo dal 1997, stante anche la concessione di incentivi per il rinnovo del parco auto, si è avuto un nuovo incremento agevolato pure - nel corso degli ultimi anni - da una politica dei tassi più favorevole al consumatore. 

3. Prima di analizzare quale è stata l'evoluzione della disciplina del credito al consumo in Italia, appare opportuno fornire una descrizione delle caratteristiche salienti della disciplina in essere nei principali paesi europei.
Osservando l'attuale scenario giuridico, economico, imprenditoriale della società civile si nota che si tende progressivamente a dismettere strumenti d'analisi esclusivamente domestici per proiettarsi verso lo studio di istituti, soluzioni e prassi contrattuali comparabili in chiave non solo europea ma, talora, anche mondiale. La parola magica che, anche sul piano speculativo, sintetizza il mutamento di costume, è 'globalizzazione'
Questo mutamento di prospettiva non può non coinvolgere anche la disciplina del contratto e quindi le diverse tecniche giuridiche di tutela del consumatore.
Se poi si considera che è nel rapporto tra autonomia privata e disciplina legislativa che si gioca la vera partita della comparabilità degli ordinamenti e che norme primarie inidonee a favorire l'espansione delle dinamiche negoziali a ritmi corrispondenti a quelli economici mortificano mercati, consumatori, concorrenza, si comprende quanto sia necessaria la conoscenza di soluzioni adottate altrove sia per poter esprimere un giudizio sul diritto interno che a fini applicativi da parte del giudice domestico.
L'attenzione verrà ad appuntarsi sui sistemi francese, tedesco ed anglosassone. 

4. La legislazione francese in tema di credito al consumo, addirittura precedente rispetto alla disciplina comunitaria, va ritrovata nella legge n. 66 - 1010 del 28 dicembre 1966 (relativa all'usura, ai prestiti monetari ed a talune operazioni di promozione e di divulgazione) che contempla una specifica norma la quale estende l'applicazione ai 'crediti concessi in occasione di vendite a rate' della disposizione anti - usura.
E' tuttavia con la c.d. Loi Scrivener n. 78 - 22 del 10 gennaio 1978, relativa 'à l'information et à la protection des consommateurs dans la domaine de certaines operations de credit', che la protezione dell'utente di servizi finanziari finalizzati al consumo diviene evidente ed effettiva. La legge opera fondamentalmente su due versanti: quello di richiedere un'ampia diffusione delle informazioni relative all'operazione di credito onde rendere il consumatore consapevole dell'impegno, assicurandogli anche un periodo di riflessione di sette giorni successivi all'accettazione dell'offerta preliminare, e quello di dettare disposizioni relative allo stesso contenuto del contratto.
Per quanto riguarda gli obblighi di trasparenza, il legislatore francese parte dalla natura di contratto di massa stabilendo anzitutto la rilevanza di ogni forma di promozione che dovrà precisare le caratteristiche del mutuante, l'oggetto e la durata dell'operazione, il tasso globale, il costo totale nonché le spese forfettarie da sostenere.
Non viene prevista dal legislatore transalpino una responsabilità solidale del finanziatore e del fornitore in caso di inadempienza di quest'ultimo, mentre si sancisce chiaramente la decorrenza delle obbligazioni del mutuatario a partire dalla consegna del bene o della prestazione.
Tutte queste disposizioni, insieme alle altre che compongono la Loi Scrivener, sono confluite nel Libro III del recente Code de la consommation di cui alla l. n. 93 - 949 del 26 luglio 1993, intitolato all'indebitamento (endettement). Del 'codice' fanno parte altri quattro Libri, dedicati alla Informazione dei consumatori ed alla formazione del contratto (il Primo), alla Garanzia ed alla sicurezza dei prodotti e dei servizi (il Secondo), alle Associazioni dei consumatori (il quarto), alle Istituzioni (il quinto).
E' con riferimento al Codice che, anche in Francia, emergono delicate questioni sull'ambito soggettivo di applicabilità delle relative disposizioni, stante la portata non univoca della locuzione 'non professionale' che segna il discrimen tra legislazione speciale a tutela del contraente debole nei contratti di massa e disciplina ordinaria del contratto.
Ad una nozione estensiva di consumatore, che considera tale anche il professionista quando agisce al di fuori della sua sfera di competenza, si contrappone altra nozione che esalta la portata letterale del ridetto inciso, sottolineando che consumatori non possono che definirsi solo 'ceux qui se procurent ou qui utilisent des biens ou des services pour un usage non professionnel' ; per i fautori di questo orientamento, solo una definizione restrittiva permette di assicurare coerenza alla nozione e rigore interpretativo. 
Il radicale dissidio tra le due opposte teorie ha condotto la dottrina a promuovere il tentativo di definire l'ambito di applicazione della legge non in base ad una definizione astratta di consumatore, ma attraverso un sistema di presunzioni semplici. 

5. La peculiarità dell'apparato protettivo inglese rispetto ad omologhe esperienze continentali a tutela del consumatore è rappresentata, più ancora che dal noto Consumer Credit Act del 1974, dal più generale Fair Trading Act dell'anno precedente. La policy legislativa del Regno Unito si muove, fin da subito, nella consapevolezza della strettissima interrelazione esistente tra protezione del consumatore e disciplina della concorrenza.
Per questo motivo, nell'affiancare la regolamentazione amministrativa alla disciplina privatistica è stato istituito l'Office of Fair Trading con compiti di controllo sui monopoli; sulle fusioni e sulle incorporazioni societarie; sulle tecniche contrattuali idonee a creare restrizioni della concorrenza; sulle operazioni finanziarie e sulla commercializzazione dei prodotti finanziari; sulle operazioni di credito al consumo. 
Così come in Francia, la legislazione del Regno Unito dedica notevole attenzione all'attività sollecitatoria; è presente un generale divieto di propaganda al di fuori della sede di commercio dell'offerente; è, infine, assolutamente vietato l'inoltro a minori di stampati sollecitatori di operazioni di credito al consumo.
La definizione di credito al consumo è data nella sect. 8.(2) dell'Act. 'Un contratto di credito al consumatore (consumer credit agreement) è un contratto di credito personale attraverso il quale il creditore procura al debitore un credito non superiore alle 5.000 sterline'. Mancando ogni riferimento alla nozione di consumatore, la delimitazione della fattispecie diviene meramente quantitativa, eliminando alla radice ogni problema in ordine tanto alla qualità del debitore, quanto alla destinazione d'uso del credito. Uniche esenzioni sono poi quelle relative ad operazioni di modestissimo importo, ad operazioni concentrate in sole tre rate e, più in generale, ad operazioni di credito fondiario
Forma del contratto e diritto di recesso del consumatore costituiscono le principali tecnicalità adoperate dal legislatore inglese a tutela della parte più debole.
Quanto al primo aspetto, la sect. 60. (1) assegna al Secretary of State il compito di 'stabilire normative secondo la forma ed il contenuto dei documenti che includono contratti regolamentati'. 
Per quanto riguarda il diritto di recesso, la legge stabilisce che entro i cinque giorni successivi al ricevimento di copia del contratto o, comunque, entro il quattordicesimo giorno dalla sottoscrizione del contratto, è conferita al debitore la facoltà di notificare a controparte un avviso che, in forma scritta, 'segnali l'intenzione...di ritirarsi dal contratto' [sect. 69. (1)], con l'effetto di 'cancellare il contratto ed ogni operazione collegata' e conferire al consumatore un diritto di ritenzione sui beni oggetto dell'operazione, fino al totale recupero di quanto pagato. Ed invero, diversamente dalla evoluzione domestica del credito al consumo che trae dalla scomposizione del rapporto economicamente unitario ragione per l'aggiramento della elementare disciplina civilistica, l'ordinamento del Regno Unito considera risultato affatto naturale quello della operatività di una medesima disciplina tanto nel rapporto di coppia, quanto in quelli eventualmente collegati (c.d. linked transactions). Testimonianza a ciò è fornita anche dalla protezione del consumatore per i vizi della cosa, visto che il creditore, ove non corrispondente al venditore, risulta essere corresponsabile solidale di questi nei confronti del consumatore. 

6. L'esperienza tedesca fa registrare altrettanta intensa protezione della parte debole del rapporto contrattuale nelle operazioni di credito al consumo. Tutta la legislazione, a partire dall'Abzahlungsegesetz del 1894 fino alla recente legge del 17 dicembre 1990 (Verbraucherkreditgesetz) attuativa delle direttive comunitarie sulla materia che ci occupa, sottrae, da un lato, questa categoria negoziale alla regola di neutralità dell'atto di autonomia e, dall'altro, evidenzia una spiccata propensione di quel legislatore e di quei giudici a concepire questo comparto come caratterizzato da proprie regole di ordine pubblico economico a tutela di interessi collettivi. 
La sfera soggettiva di applicabilità della legge è limitata ai contratti di credito conclusi con il consumatore. In ciò la legge tedesca si diversifica dalle similari disposizioni contenute nelle discipline francese ed inglese, ove il limite quantitativo viene usato come unico discrimine di questo tipo di contratti, ed anche dalla legge italiana, visto che, diversamente da questa, non ricorre una chiara definizione di consumatore, ma il relativo concetto si ricava, per esclusione, dal tenore della norma che qualifica il contratto di credito come quello 'per mezzo del quale un creditore concede, o promette di concedere, ad un consumatore un credito a titolo oneroso, in forma di mutuo, di dilazione o di una ulteriore facilitazione finanziaria' (art. 1, co. 2). E dunque, escludendo l'applicabilità ad ipotesi di credito 'destinato al finanziamento' (dell'esercizio) 'dell'attività commerciale o professionale' del sovvenuto (art.1, co. 1), la disciplina sul credito al consumo si applica a casi quali 'l'avvio di una attività commerciale o di lavoro autonomo che prevede un'erogazione' non 'superiore ai 100.000 marchi' (art. 3, co. 1, n. 2).
Sotto il versante dell'oggetto, la legge ricomprende tra i contratti sottoposti alla particolare disciplina tutti quelli che, a fronte di una erogazione creditizia o di una prestazione di beni o servizi per un valore non inferiore a 400 marchi, prevedano il pagamento rateale del corrispettivo a carico del consumatore, con una dilazione onerosa non superiore ai tre mesi.
Particolarmente dettagliata è la disciplina dei doveri di informazione e di ulteriori formalità: la loro inosservanza genera la nullità del contratto, anche se sono presenti, nella norma dell'art. 6 che detta le conseguenze per difetti di forma, numerose ipotesi di sanatoria.
La disciplina del diritto di recesso del consumatore è contemplata nel successivo art. 7, che prevede che la dichiarazione di volontà divenga efficace 'solo quando il consumatore non la revoca entro il termine di una settimana' dalla consegna del testo contrattuale contenente le informazioni circa l'esercizio di questo diritto.
La norma che meglio coglie i reali bisogni di tutela del consumatore all'interno del mercato dei beni considerati è tuttavia l'art. 9 della legge, intitolato ai negozi collegati. Qui si precisa che 'un contratto di acquisto è da considerarsi collegato ad un contratto di credito se il credito risulta essere funzionale al finanziamento dell'acquisto ed entrambi i contratti sono perciò da considerarsi in un'ottica di unicità economica'. In questo modo risulta più semplice estendere la revoca (o il recesso) al negozio collegato. 

II 

 DISTRIBUZIONE DEL RISCHIO E TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI NEL DIRITTO COMUNITARIO.
1. Come si è visto, la disciplina comunitaria sul credito al consumo è contenuta nella fondamentale direttiva CEE n. 102 del 22 dicembre 1986 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri nella materia in oggetto, la quale rappresenta il momento conclusivo, il risultato di un iter iniziato nel 1974 con la predisposizione, da parte della Commissione, di un avant project e proseguito con la Proposta del 1979, successivamente modificata nel 1984.
A questa direttiva sono seguiti altri importanti atti comunitari (in particolare, la direttiva n. 90/88 CEE e n. 98/7 CE), tuttavia relativi al solo profilo concernente contenuti e metodo di calcolo del tasso annuo effettivo globale (TAEG).
Prima dell'avvento della legge italiana di recepimento della direttiva, oggetto di analisi è stato l'inadempimento del contratto di credito al consumo nei casi in cui esso abbia quale elemento dominante la presenza di un terzo soggetto che provveda al finanziamento dell'operazione. Questa nuova figura contribuiva a realizzare una completa separazione della relazione datore di credito-consumatore (derivante dal contratto di finanziamento) da quella venditore-consumatore (collegata al contratto di compravendita). La ovvia conseguenza è l'inopponibilità al finanziatore delle eccezioni relative al contratto di compravendita e l'aggiramento della normativa sulla vendita con riserva di proprietà. 
In particolare, concernendo la norma di cui all'art. 1525 cod. civ. la vendita a rate sarebbe risultata inapplicabile al caso di specie l'eccezione, da parte del consumatore, che il mancato pagamento di una sola rata, ove non superiore all'ottava parte del prezzo, non dà luogo alla risoluzione del contratto, allorquando nella domanda di finanziamento fosse stata inserita una clausola che preveda a carico del consumatore la decadenza dal beneficio del termine rispetto alle rate successive nel caso di ritardo o di mancato pagamento anche di una sola rata, trattandosi appunto di contratto diverso dalla vendita con riserva di proprietà. In questo modo, l'operatività di tali clausole di decadenza costituisce la premessa per la utilizzazione di onerose tecniche di refinancing a cui il consumatore molto spesso, nell'impossibilità di adempiere, si sottopone anche per impedire quella situazione di insolvenza che gli precluderebbe ogni ulteriore possibilità di ricorso al credito nel consumer finance market.
Così pure, diversamente da quanto previsto dall'art. 1526 cod. civ. che, nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento del compratore prevede - a carico del venditore - la restituzione delle rate riscosse 'salvo il diritto ad un equo compenso per l'uso della cosa, oltre al risarcimento del danno', il finanziatore, a seguito dell'inadempimento del consumatore nelle rate di rimborso (rectius, in una sola rata, indipendentemente dal suo ammontare), potrà agire esecutivamente sul bene acquistato dal consumatore grazie al finanziamento, atteso che tale bene è costituito in garanzia del finanziamento stesso. Ove dalla vendita forzata del bene non si sia soddisfatto l'intero credito, potrà pretendere dal consumatore la differenza, salvo sempre il diritto al risarcimento del danno. 
Quanto alle vicende inerenti all'inadempimento del venditore (mancata consegna del bene, ovvero consegna di cosa viziata o non avente le qualità promesse), la richiamata scissione dell'operazione in due contratti (rispettivamente, di compravendita e di mutuo), configurati autonomanente, determinava l'inopponibilità al finanziatore della exceptio inadimplenti contractus, atteso che la eccezione di inadempimento avrebbe qui avuto ad oggetto obbligazioni nascenti da un contratto diverso da quello di compravendita.
A fronte di tale vicenda la dottrina, muovendo dal rilievo che il contratto di finanziamento, in quanto inserito in una più vasta trama di relazioni intercorrenti tra i partecipanti all'operazione, ha, nel corso degli anni, sottolineato l'esigenza di un necessario superamento della cennata prospettiva.
Da queste osservazioni si giustifica il ricorso ad una delle tecniche giuridiche, quella del collegamento negoziale, maggiormente usate per tentare una difficile ricomposizione degli interessi in gioco nei casi in cui la mancata corrispondenza dell'operazione economica ad uno dei tipi contrattuali disciplinati dal legislatore determini la necessità di ricostituire una qualche tutela in capo all'acquirente-consumatore.
Il contratto di credito al consumo (id est, la pluralità degli atti posti in essere al fine di conseguire il risultato dell'operazione economica) viene così considerato quale contratto atipico trilaterale riconducibile ad una pluralità di cause distinte tra loro ma preordinate alla realizzazione della funzione economico-sociale di uno dei negozi collegati, i quali pertanto vengono a trovarsi, tra loro, in un rapporto per cui la validità e l'efficacia di uno di essi influenza la validità e l'efficacia dell'altro. 

2. Può perciò facilmente comprendersi come l'attesa di una direttiva comunitaria in materia di credito al consumo fosse particolarmente sentita in Italia, a causa sia dell'assenza di una legislazione specifica, sia delle perplessità a considerare sufficiente il ricorso al collegamento negoziale per realizzare un contemperamento degli interessi delle parti contrattuali almeno pari a quello previsto dal legislatore in tema di vendita con riserva della proprietà.
Il vincolo imposto al legislatore interno di emanare norme tese ad evitare la possibilità di un ingiustificato danno per una delle parti appariva, a tal stregua, attento alle conseguenze che la scissione della complessiva operazione economica in due negozi (vendita e mutuo) poteva comportare, e cioè l'aggiramento delle norme che regolano gli effetti dell'inadempimento dell'acquirente nella vendita con riserva di proprietà, con conseguente sottoposizione dei beni ad una procedura esecutiva il cui risultato non è quello di liberare il debitore dall'obbligazione, ma solo di verificare se il ricavato della vendita del bene soddisfi o meno il mutuante, essendo il consumatore - in caso contrario - tenuto al versamento del residuo.
Al fine di realizzare un equilibrio delle posizioni giuridiche delle parti prima ancora della conclusione del contratto venivano inoltre previste, tanto nell'avant project quanto nelle evoluzioni successive, norme volte ad informare il consumatore sui fattori e sugli elementi che possono esercitare un'influenza rilevante ai fini del compimento dell'operazione economica di acquisto, con particolare attenzione alla prevenzione di messaggi pubblicitari misleading. Quale rimedio di carattere generale, utilizzando un meccanismo presente nella legislazione francese sul credito al consumo, noto al legislatore italiano in tema di regolamentazione delle vendite a domicilio di valori mobiliari (art. 18-ter della legge 7 giugno 1974, n. 216), veniva inoltre prevista l'istituzione di un periodo di riflessione di almeno sette giorni a favore del consumatore per recedere dal contratto di credito che fosse stato il risultato di una visita 'ricevuta dal consumatore senza sua preventiva richiesta' (art. 4 della proposta del 13 giugno 1984).
Di tali avanzate proposte la direttiva n. 87/102 del 22 dicembre 1986 recepiva tuttavia le indicazioni più marginali.
Non si può omettere di segnalare, anche al fine di comprendere la portata complessiva della direttiva in parola, la scomparsa, nel testo di questa, della norma in tema di delai de réflexion (la cui previsione diviene meramente facoltativa a norma dell'art. 4 par. 3), con conseguente ridimensionamento del complessivo disegno di protezione dei mutuatari deboli.
E' anzitutto opportuno precisare che le norme contenute nella direttiva 87/102 hanno ad oggetto tutti i contratti di credito, cioè quei contratti in base ai quali il creditore concede o promette di concedere al consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra analoga facilitazione finanziaria (art. 1, par. 2, lett. c), tranne i contratti elencati all'art. 2 della direttiva stessa, e cioè principalmente quelli destinati all'acquisto di diritti di proprietà su terreni o immobili, ovvero al restauro o al miglioramento di immobili, ovvero i contratti di locazione, con esclusione dei contratti di leasing, ovvero i contratti di credito che non prevedano remunerazione degli interessi. Sono inoltre sottratti alla sfera di operatività della direttiva i contratti di credito stipulati sotto la forma della apertura di credito in conto corrente, diversi dai conti coperti da una carta di credito, ai quali tuttavia sono applicabili le disposizioni in tema di informazioni al consumatore, nonché quei contratti che prevedano il rimborso del credito da parte del consumatore entro un termine breve, nonché, infine quei contratti relativi ad importi particolarmente modesti.
All'art. 7 viene previsto, sotto il profilo dell'inadempimento del consumatore, che 'in caso di crediti concessi per l'acquisizione di beni, gli Stati membri stabiliscono le condizioni alle quali il bene può essere recuperato, in particolare quando il consumatore non abbia dato il suo consenso. Essi curano inoltre che, quando il creditore rientra in possesso del bene, i conteggi tra le parti siano stabiliti in modo che tale recupero non comporti un ingiustificato arricchimento'.
Trattasi dunque di una norma decisamente meno favorevole al consumatore della corrispondente previsione inserita nel progetto di direttiva. Al fine di recuperare dalla prescrizione comunitaria spunti esegetici favorevoli al consumatore, osservavo, in sede di primo commento alla direttiva , che ove il rinvio all'ingiustificato arricchimento avesse implicato al legislatore interno il mero richiamo al relativo istituto, la previsione stessa sarebbe risultata, per l'Italia, decisamente inutile, attesa la natura di rimedio generale dell'azione ex art. 2041 cod. civ..
Ai fini di una corretta attuazione della norma in parola, il legislatore interno avrebbe dovuto porre in essere una serie di disposizioni che: 1) definiscano quando si abbia inadempimento da parte del consumatore; 2) stabiliscano le condizioni alle quali il bene può essere recuperato; 3) precisino se si abbia o meno risoluzione del rapporto e, nel caso negativo, entro quali limiti sia ancora obbligato il consumatore.
Ipotesi a sé rappresenta, nella direttiva, l'inciso 'quando il consumatore non abbia dato il suo consenso', poiché in questo caso al legislatore interno sembra rimessa l'emanazione di una disciplina in qualche modo differenziata da quella ordinariamente volta a regolare le condizioni alle quali il bene può essere recuperato. Più chiara è invece la previsione che regola la facoltà per il consumatore di adempiere in via anticipata gli obblighi che gli derivano dal contratto di credito, statuendo che 'in tal caso, in conformità alle disposizioni degli Stati membri, egli deve avere diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito' (art. 8). 
Anche rispetto all'ipotesi di inadempimento del venditore la direttiva offre soluzioni meno avanzate rispetto alle aspettative che potevano nutrirsi in base alle proposte progressivamente succedutesi, soprattutto in quanto della responsabilità solidale tra fornitore e creditore nel caso di inadempimento del primo.
Ci si limita a prevedere, al primo paragrafo dell'art. 11, che 'gli Stati membri provvederanno affinché l'esistenza di un contratto di credito non pregiudichi in alcun modo i diritti del consumatore nei confronti del fornitore di beni o di servizi acquisiti in base a tale contratto qualora beni o servizi non siano forniti o non siano comunque conformi al contratto di fornitura'. 
La disposizione in parola va pertanto letta insieme alle precedenti norme della direttiva che, da un lato, prevedono la possibilità da parte del consumatore di far valere nei confronti del terzo cessionario le eccezioni ed i mezzi di difesa che poteva far valere nei confronti del creditore originario, ivi compreso il diritto alla compensazione in quanto ammesso nello Stato membro (art. 9) e, dall'altro, statuiscono che, ove al consumatore sia consentito di effettuare pagamenti ovvero di offrire garanzie a mezzo di titoli cambiari et similia, gli Stati membri debbono provvedere a che 'il consumatore sia adeguatamente protetto in tale uso di questi strumenti' (art. 10). 
La presenza del finanziatore è invece considerata nel secondo paragrafo della norma di cui all'art. 11, la quale prevede che il consumatore ha diritto di procedere contro il creditore solo subordinatamente alla sussistenza delle seguenti condizioni: 1) venga in considerazione un contratto di credito 'finalizzato', concluso cioè con persona diversa dal fornitore, ma a questi legata da un precedente accordo in base al quale il credito è messo esclusivamente da quel creditore a disposizione dei clienti di quel fornitore per l'acquisto di merci o di servizi di tale fornitore; 2) ottenuto il credito, al consumatore non vengano forniti i beni o i servizi considerati nel contratto di credito, o vengano forniti solo in parte, o non siano conformi al contratto di fornitura; 3) il consumatore 'ha proceduto contro il fornitore, ma non ha ottenuto la soddisfazione cui aveva diritto'. 
E' in realtà, quest'ultimo punto a stravolgere la precedente proposta in quanto, grazie ad esso, la responsabilità del creditore, da solidale qual era, diviene meramente sussidiaria. 
Ciò è tanto più singolare quando si osservi che la stessa direttiva riconosce un collegamento negoziale tra l'acquisto dei beni ed il contratto di credito finalizzato proprio a quell'acquisto.

3. Sul piano della trasparenza vengono, nella direttiva, principalmente in considerazione la disciplina del tasso annuo effettivo globale (TAEG), da un lato, quella sulla forma e sui contenuti del contratto, dall'altra.
Con riferimento al primo degli istituti ora menzionati, l'originario art. 3 della direttiva n. 87/102 testualmente disponeva che 'nella pubblicità o nelle offerte esposte negli uffici commerciali deve essere citato anche, espresso in percentuale, il tasso annuo effettivo globale…….'.
La definizione del TAEG era invece contemplata dall'art. 1, il quale precisava che per 'tasso annuo effettivo globale' dovesse intendersi 'il costo globale del credito al consumatore, espresso in percentuale annua dell'ammontare del credito concesso e calcolato secondo i metodi esistenti negli Stati membri' (lett. e); che per 'costo totale' (equivalente a 'globale') del 'credito al consumatore' dovessero invece intendersi 'tutti i costi del credito compresi gli interessi e gli altri oneri connessi con il contratto di credito, determinati conformemente alle disposizioni o alle prassi esistenti o da stabilire negli Stati membri' (lett. d).
Da ciò due considerazioni, puntualmente segnalate in dottrina. La prima è che la direttiva non pone obblighi di pubblicità a carico dei soggetti che intendano svolgere direttamente attività di concessione di credito al consumo.
La seconda che, nel rinviare alla disciplina dei singoli Stati membri la indicazione degli elementi utili a determinare il costo totale del credito, il legislatore comunitario dell'epoca di fatto rinuncia a fissare una regola uniforme in grado di garantire un più elevato livello di tutela del consumatore.
La situazione muta con la direttiva 90/88 del 22 febbraio 1990 che, attraverso l'introduzione di un articolo 1 bis, si perita di instaurare un unico metodo di calcolo del TAEG all'interno dei paesi dell'Unione, elaborando una formula matematica unica e determinando le componenti da prendere in esame nel calcolo stesso.
Le prescrizioni sulla forma e sul contenuto dei contratti di credito al consumo sono contemplate dall'art. 4 della direttiva.
L'incipit della norma dispone che 'i contratti ….. devono essere conclusi per iscritto' e che 'il consumatore deve ricevere un esemplare del contratto scritto' (par. 1).
Trattasi di prescrizione rigida, priva di eccezioni, che costituisce - segnatamente per la dottrina giuridica italiana - un forte segnale verso il ritorno ad una sorta di formalismo nei contratti di massa (rectius, nei contratti del consumatore). 
A questo primo livello di tutela del consumatore si affianca, nel secondo paragrafo dell'art. 4, una più rafforzata forma di protezione informativa costituita dalla imposizione di un contenuto minimo obbligatorio del contratto.
La norma prevede che il documento scritto debba contenere: a) un'indicazione del tasso annuo effettivo globale espresso in percentuale; b) un'indicazione delle condizioni secondo le quali il tasso annuo effettivo globale può essere modificato; c) un estratto dell'importo, del numero e della periodicità o delle date dei versamenti che il consumatore deve effettuare per rimborsare il credito e pagare gli interessi e le altre spese, nonché l'importo totale di questi versamenti, quando ciò è possibile; d) un estratto degli elementi di costo che sono riportati nell'articolo 1-bis, paragrafo 2.
E' inoltre previsto che il documento scritto ricomprenda gli altri elementi essenziali del contratto e che gli Stati membri possano prescrivere la obbligatoria inclusione nel contratto di uno o più degli indicatori riportati in un elenco allegato alla direttiva.