L'adesione a fondi pensione. Disciplina del contratto, rapporto obbligatorio, recesso "per giusta causa"

Scritto da Mario Bessone

1. La norma di apertura del decreto legislativo 124 dell'aprile 1993 indica con chiarezza che finalità esclusiva delle forme di previdenza complementare è'assicurare più elevati livelli'di'copertura'pensionistica a integrazione delle prestazioni che si possono ricevere dal sistema pensionistico pubblico. Da ciò le funzioni assegnate ai'fondi pensione'che le norme del decreto legislativo configurano come organizzazioni di vario genere, e tanto diverse quanto possono essere fondi pensione'chiusi'perché riservati a quanti appartengano a singoli comparti del mondo del lavoro e fondi pensione invece'aperti', che imprese di intermediazione finanziaria attivano per la possibile adesione di chiunque ritenga di consegnare a loro'risparmio'da amministrare con finalità'previdenziale'. A precisare i caratteri distintivi di una speciale disciplina di settore provvedono poi norme che configurano le possibili varianti del sistema. Ne risulta un complesso ordinamento di materia dove comunque sono presenti (e inderogabili) regole di struttura e basic rules che sarà forse utile richiamare.
Sono necessariamente'a contribuzione definita'i fondi pensione che si rivolgono al mondo del lavoro subordinato.'A contribuzione definita'perché definita è la entità delle contribuzioni domandate agli aderenti al fondo pensione. Il loro rendimento finale costituisce invece una variabile dipendente dai risultati della gestione finanziaria del patrimonio del fondo. Altro invece il regime che vale per lavoratori autonomi e professionisti liberi. Per essi (e per essi soltanto) le norme del decreto legislativo 124 insieme a fondi a contribuzione definita prefigurano infatti la possibile alternativa offerta dal fondo'a prestazione definita'. E sono tali i fondi pensione che garantiscono appunto certezza quanto al valore economico della prestazione pensionistica già all'origine'definita'. Ma va considerato che l'adesione ad una forma pensionistica di questo genere comporta l'assunzione di un impegno che può essere notevolmente oneroso. Nel caso che la gestione finanziaria del fondo pensione di per sè non sia tale da assicurare la prestazione a suo tempo'definita'occorrerà infatti provvedere ad una maggior contribuzione.
Si tratti di fondo'a contribuzione definita'o invece di fondo'a prestazione definita'la amministrazione delle risorse del fondo pensione sarà attività di mercato finanziario. Per la massima parte attività svolta da imprese di intermediazione finanziaria'abilitate'alla gestione del portafoglio di fondi pensione.Nel caso del fondo pensione a prestazione definita operano imprese assicurative (e esse soltanto). Nel caso del fondo a contribuzione definita ad operare saranno invece volta a volta imprese bancarie,imprese assicurative o altre ancora tra le imprese di intermediazione finanziaria indicate dalle norme del decreto legislativo 124. Sono le categorie di imprese di intermediazione finanziaria che l'art. 6 del decreto ammette alla gestione del patrimonio dei fondi pensione'chiusi'e che l'art. 9 del decreto indica poi come i possibili'promotori'di fondi pensione aperti. E anche questi saranno talvolta fondi'a contribuzione definita'e altra volta invece fondi'a prestazione definita', comunque e sempre alla forma'complementare'domandandosi di procurare con una rendita periodica (o per una parte con prestazioni'in conto capitale') maggior ricchezza pensionistica per le necessità dell'età anziana.
Si opera in un regime normativo che in ogni caso ha poi al suo vertice il principio della libertà di adesione. Le analisi in prospettiva di comparazione rilevano la presenza di sistemi di previdenza complementare dove l'adesione a fondi pensione ha carattere obbligatorio. Modelli normativi di questo genere si devono ad una precisa opzione di politica economica per un regime pensionistico di genere misto, che compensi la contenuta quantità delle prestazioni offerte dal sistema previdenziale pubblico di'primo pilastro'appunto con il di più di prestazioni assicurate da forme previdenziali'di secondo pilastro', pur sempre complementari ma diventate anch'esse materia di obbligo e parte necessaria del complessivo insieme del sistema pensionistico. La partecipazione a forme previdenziali'di secondo pilastro'tende invece ad essere regolata secondo principio di libertà di adesione là dove le prestazioni di rendita per l'età anziana assicurate dal sistema pubblico sono più consistenti, essendo al tempo stesso assai costose le contribuzioni necessarie per conseguire questo risultato di ricchezza pensionistica. e nel complessivo disegno delle norme del decreto legislativo 124 il principio di libertà di adesione presenta tutti i caratteri di autentico principio costitutivo del sistema.
Consegnare risparmio a fondi pensione o invece disporne in altro modo è cosa che ognuno decide per sé. E non operano presunzioni di alcun genere. Non si danno perciò fattispecie di'adesione'a forme pensionistiche complementari senza una espressa dichiarazione di volontà. È poi in radice escluso che possano esistere un'vincolo'o un'obbligo'capaci anche soltanto di limitare un generale principio di libertà che opera a tutto campo e per i fondi pensione'chiusi'risulta stabilito in forma perentoria dal quarto comma dell'art. 3 del decreto legislativo. Alla rigorosa osservanza del principio devono uniformarsi tutte le organizzazioni sociali che operano da'fonti istitutive'di fondi pensione nel collettivo interesse dei lavoratori. Si tratti di forme pensionistiche complementari del settore privato o di quante riguardano i comparti del pubblico impiego, le fonti istitutive del fondo pensione devono garantire la libertà di adesione individuale all'iniziativa previdenziale. Perciò non esistono coalizioni di interesse,appartenenze di corporazione o vincoli di solidarietà collettiva più forti di quel principio.
Con la concisa chiarezza delle formule di estrema sintesi la'libertà di adesione'qualifica e regola l'intero sistema della previdenza complementare. Alle soggettive valutazioni dei singoli si conferisce un valore sovraordinato a qualsiasi altro. La volontà di adesione liberamente espressa è condizione necessaria per un accesso a forme pensionistiche complementari che in nessun caso la norma del decreto prefigura come possibile materia di obbligo o di soggezione a determinazioni di diversa origine. Vale una basic rule che è certamente principio di costituzione economica, pur consegnato ad una norma di legislazione ordinaria che non ha per riferimento una norma costituzionale formalmente espressa. Se costituzione economica non sono soltanto le norme che in via formale regolano rapporti economici,essendo parte di essa anche valori di principio che in via mediata (ma con certezza) ne derivano sarà infatti chiaro che in materia di previdenza pensionistica privata le garanzie di libertà di adesione dei singoli sono già presenti nella ratio legisdel quinto comma dell'art. 38 Cost. e hanno indiscutibilmente rilievo costituzionale.
Si tratta tuttavia di un principio spesso al centro di una forte contrapposizione di orientamenti. Da molte parti e molte volte si sono infatti elaborati progetti intesi a sostituire o comunque a riformare questa regola costitutiva della disciplina di settore. secondo taluni occorre rimuovere del tutto il principio di libertà e rendere quindi obbligatoria la adesione ad una forma pensionistica complementare. Second o altri si deve invece confermare il principio della libertà di adesione sostituendo tuttavia alla necessità di un consenso formalmente espresso la facoltà di manifestare un personale dissenso a fronte di una adesione a forme di previdenza complementare altrimenti operante ex lege. E anche i progetti di riforma legislativa intesi a circoscrivere il principio di libertà alla libertà di'dissenso'muovono da una evidente preferenza per un sistema di previdenza complementare nel segno di forti disposizioni di vincolo. In punto di diritto non si prefigura un regime di obbligatoria adesione a fondi pensione ma si sa che già un ben congegnato regime di presunzioni della volontà di adesione in via di fatto consegue risultati non lontani da quel regime.
A progetti di questo genere resistono quanti (e sono la maggioranza) più ancora che non al disegno delle norme costituzionali guardano ai pesanti punti di caduta di un regime di vincolo altrove coerente ad una complessiva logica di sistema ma a veder bene invece nel caso italiano non sufficientemente motivato. Policies di sostegno della previdenza complementare sono certamente necessarie. Rimozioni del principio di libertà di adesione invece non si giustificano Altrove come già si diceva il regime pensionistico pubblico è forma previdenziale che opera su scala minore sia per gli oneri di contribuzione che gravano sui privati sia per l'entità delle prestazioni che si ricevono. Altrove il vincolo di obbligata adesione ad una forma pensionistica integrativa è perciò parte di un programma di politica economica che ha una sua coerenza di insieme. Nel caso italiano invece gli oneri di contribuzione al sistema pubblico sono decisamente elevati, e sono ancora molto consistenti le prestazioni che se ne ricevono di modo che un regime di previdenza complementare nel segno delle libertà di decisione di ogni singolo lavoratore ha precise motivazioni e deve essere conservato.
Già di per sé la soglia di reddito delle famiglie segna un limite naturale alla quantità di risorse finanziarie da destinare al risparmio previdenziale. E considerati sia il'costo'della obbligata partecipazione al sistema pensionistico pubblico sia la consistenza delle prestazioni che se ne ricevono, la decisione di versare ulteriori contributi (eventualmente integrate da quote di t.f.r.) ad un fondo pensione è decisione che ognuno deve prendere a misura del suo personale programma finanziario,dovendosi considerare anche le numerose alternative di investimento finanziario capaci di corrispondere all'esigenza di far fronte alle necessità dell'età anziana. A tutto questo si aggiunga che l'investimento di risparmio in fondi pensione incorpora vincoli di permanenza che sono di lungo periodo e sconosciuti ad altre forme di impiego del risparmio familiare.Perciò talvolta è forte e ben comprensibile è una preferenza per la liquidità che può consigliare altre scelte di portafoglio. e anche in questo senso non si vede perché mai si dovrebbe sottrarre alle famiglie la loro libertà di scegliere.
A fare maggior chiarezza sulle ragioni che motivano l'indicato principio di libera determinazione del'che cosa preferire'provvedono poi le singole norme di disciplina della forma pensionistica complementare. Dall'adesione al fondo pensione derivano infatti un rapporto giuridico'contributivo'e a suo tempo un rapporto giuridico'previdenziale'che si configurano come fattispecie a contenuto fortemente vincolato. La dichiarazione di adesione al fondo pensione (a qualsiasi fondo'chiuso'o'aperto'che sia) è consenso espresso nelle forme della pura e semplice accettazione di un contratto standard,in ogni sua parte configurato come un insieme di condizioni generali che non lasciano spazio ad alcuna possibilità di trattativa o di inserzione di clausole correttive dello standard. e il regime degli oneri che gravano sull'aderente in corso di svolgimento del rapporto contributivo anch'esso non è regime liberamente contrattato, così come del tutto precostituito è l'insieme dei contenuti e delle quantità delle prestazioni poi offerte agli iscritti alla forma pensionistica nel corso del rapporto previdenziale che ne deriva.
In presenza di queste (e altre) rigorose norme di limite alla possibilità stessa di adeguare a soggettive preferenze la forma pensionistica complementare tanto più è necessario assicurare ampia libertà quanto alla decisione che ai possibili destinatari di fondi pensione si domanda di assumere. E sarà chiaro che la decisione da assumere è di genere molto complesso. è una decisione individuale ma molto spesso assunta nell'interesse di un intero nucleo familiare. e una decisione che invariabilmente comporta una valutazione dei flussi di reddito percepiti o attesi in futuro e una attenta considerazione della anzianità contributiva maturata quanto alla pensione del sistema obbligatorio (così come una evidente attenzione ai possibili svolgimenti della propria posizione professionale). Allo stesso modo occorre un razionale apprezzamento della composizione e degli elementi distintivi delle attività finanziarie e delle altre attività patrimoniali già presenti nella'economia'individuale del singolo o del suo nucleo familiare.

2. Occorre quindi ragionare sulla soglia di rischio, le prospettive di rendimento e la durata degli investimenti già in atto non esclusi gli investimenti eventualmente già in altro modo attivati per finalità previdenziali. A tutto questo si aggiunga infine ciò che può essere specialità delle particolari e sempre mutevoli situazioni personali dei possibili destinatari delle'forme pensionistiche complementari'. E quanto all'eventuale adesione al programma previdenziale che i fondi pensione propongono naturalmente soltanto adeguate informazioni sui caratteri distintivi di ogni singola forma pensionistica e le dovute garanzie di'trasparenza'delle attività di gestione patrimoniale possono offrire tutti gli elementi di valutazione necessari per maturare decisioni di investimento realmente consapevoli. Si tratti di fondi pensione chiusi o di fondi pensione aperti altra regola costitutiva della speciale disciplina di settore è perciò un rigoroso principio di disclosure. Veridicità e completezza dell'informazione sono bene pubblico che deve ricevere garanzie tanto maggiori quando riguardano il possibile investimento di risparmio con finalità previdenziale.Lo ricorda il'progetto di direttiva sugli enti in pensionistici'complementari in corso di elaborazione nelle sedi comunitarie. E le norme del decreto legislativo 124 a tutelare quel'bene'provvedono con disposizioni di carattere imperativo.
L' offerta di mercato del fondo pensione aperto è in senso tecnico una operazione di sollecitazione del pubblico risparmio. È più precisamente offerta di un servizio finanziario al'pubblico'costituito da un numero indefinito di soggetti che sono'potenziali aderenti'alla forma pensionistica complementare. e a garanzia di veridicità, completezza e trasparenza dell'informazione a loro necessaria per maturare consapevoli decisioni di investimento opera la disciplina che la norma dell'art. 9 del decreto legislativo stabilisce al suo primo comma. Là dove si inizia a delineare il regime giuridico dei fondi pensione aperti al tempo stesso la norma dell'art. 9 infatti avverte appunto che quanto ad essi restano comunque'ferme'le disposizioni'previste per la sollecitazione del pubblico risparmio'. e questa è formula di univoco e immediato rinvio a tutta una serie di norme del T.u.f., il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria che con le disposizioni dove si stabilisce obbligo di prospetto informativo (e altre ancora) assicurano informazione e trasparenza sia quanto ai soggetti che sollecitano l'investimento sia quanto agli strumenti finanziari che ne sono l'oggetto.
Allo stesso modo le norme del T.u.f in materia di sollecitazione del pubblico risparmio costituiscono obbligato punto di riferimento per la disciplina di protezione dei lavoratori interessati alle iniziative di previdenza complementare promosse da fondi pensione'chiusi'. Sia pure con esclusivo riguardo alle forme pensionistiche attivate da fondi pensione che si rivolgono a'categorie'o a'comparti'o ancora a'raggruppamenti', già la norma del quarto comma dell' art. 4 del decreto legislativo 124 a prescriveva infatti modalità di raccolta delle adesioni'compatibili con le disposizioni sulla sollecitazione del pubblico risparmio'. In questo senso già la norma del quarto comma dell'art. 4 tracciava le grandi linee di una disciplina di garanzia dei possibili destinatari dell'offerta di fondi pensione chiusi,,successivamente integrata dalle prescrizioni di un decreto del Ministro del lavoro(è il decreto 211 del gennaio 1997) e infine completata da deliberazioni della Commissione di vigilanza sui fondi pensione con la previsione di una'scheda informativa'che ha stabilito un regime di ampia disclosure esteso anche ai fondi'chiusi'non espressamente considerati dalla norma del decreto legislativo. e una volta di più si tratta di un ulteriore regime di garanzia dell'informazione e della trasparenza di'soggetti','iniziative'e'strumenti finanziari'in decisiva misura costituito da disposizioni con sicuri caratteri di inderogabilità.
Allo stesso modo ancora'informazione'e'trasparenza'sono regola obbligata del rapporto contrattuale che intercorre tra il fondo pensione e quanti con l' adesione al suo programma previdenziale maturano ne sono diventati parte. E se configura precisi diritti didisclosure il contratto di adesione alla forma pensionistica complementare si caratterizza poi per una disciplina che è in senso più generale disciplina di garanzie di tutela dell'investitore secondo la ratio legis delle norme di costituzione economica che (con la enunciazione di principio dell'art. 47) domandano'tutela del risparmio'e'in tutte le sue forme'. Da ciò i poteri che competono alla Commissione di vigilanza (nel linguaggio corrente la Covip) quanto ai fondi pensione resa titolare delle attribuzioni e degli strumenti che si indicano con le norme degli artt. 16 e 17 del decreto legislativo 124. si sono invece riservate alle diverse autorità di regolazione dell'economia finanziaria le funzioni di pubblico controllo delle attività svolte da imprese bancarie, imprese assicurative e altre imprese dell'intermediazione finanziaria; e quando occorra si provvederà agli'accordi di collaborazione'previsti dal sesto comma dell'art. 17 del decreto legislativo.
Una esauriente ricognizione del sistema normativo dovrebbe guardare a numerose altre disposizioni che in queste pagine non saranno invece considerate. Ma già la serie delle basic rules che si sono ricordate in prima approssimazione indicano le grandi linee dell'ordinamento di settore congegnato dalla legislazione degli anni Novanta. E più interessa osservare quanto di nuovo si deve al decreto legislativo 47 del febbraio 2000. Integrando la disciplina del decreto legislativo 124 con le disposizioni che ne sono diventate i nuovi artt. 9 bis e 9 ter,il decreto legislativo 47 ha infatti operato una riforma di sistema di segno molto forte. Se continuano ad essere suoi caratteri distintivi tutte le conformazioni organizzative, le discipline di portafoglio e le funzioni di pubblica vigilanza che si sono in via breve indicate, la previsione di'piani pensionistici individuali'e il regime che per essi si è stabilito portano infatti con sé variazioni dello scenari di insieme che sono davvero cosa di grande rilievo.
'Piani pensionistici individuali'possono essere offerti al mercato del risparmio previdenziale dal fondo pensione aperto (secondo il regime dell' art. 9 bis), così come possono essere offerti dall'impresa assicurativa nella forma del contratto di assicurazione'sulla vita'(secondo il regime dell'art. 9 ter). E con riguardo all'ambito dei possibili destinatari della nuova forma previdenziale non ci sono prescrizioni di limite. L'adesione a piani pensionistici individuali è infatti consentita anche a quanti non sono titolari di'redditi di lavoro'(né di'redditi di impresa'). Si rimuove perciò il vincolo di obbligata connessione tra attività lavorativa e previdenza pensionistica, di modo che le prestazioni conseguenti alla sottoscrizione di'piani pensionistici individuali'non saranno necessariamente'complementari'a prestazioni del sistema pensionistico pubblico. E non occorre lungo discorso per segnalare tutto il rilievo di una normativa intesa a garantire protezione previdenziale anche a quanti per il passato ne erano inevitabilmente esclusi.Ma la riforma operata con il decreto legislativo del febbraio 2000 è di segno davvero molto forte anche per ciò che ne risulta stabilito con riferimento al mondo del lavoro.
Il principio di libertà che già consentiva di decidere se sottoscrivere un contratti di adesione ad una'forma'pensionistica'complementare'dalle disposizioni del decreto legislativo 47 è infatti integrato dalla libertà di scegliere senza prescrizioni di limite quale'forma pensionistica'privilegiare. Con le sue disposizioni si è così finalmente assicurata la dovuta estensione di campo alla libertà di decisione dei singoli anche quanto.alle possibili alternative di investimento di risparmio con finalità previdenziale. Per il passato prevaleva una policy di preferenza per il fondo pensione'chiuso'esistendo norme di limite all'adesione a fondi pensione aperti. E (quando fosse possibile l'adesione a fondo pensione'chiuso') norme a valere per gli appartenenti a qualsiasi settore del mondo del lavoro dipendente.Nel regime espressamente stabilito dalle disposizioni del decreto legislativo 47 con una nuova formulazione del secondo comma dell'art. 9 del decreto legislativo 124 ogni previsione di limite si è rimossa,essendo perciò consentita a tutti libertà di scelta tra fondo pensione chiuso e fondi'aperti'così come è consentita l'alternativa offerta dal piano pensionistico individuale dell'impresa assicurativa.Da ciò davvero un decisivo passo nella giusta direzione.Quali sono costi e benefici delle diverse'forme previdenziali'dicono con sufficiente chiarezza le norme del decreto legislativo 124. Quali sono le particolarità dei nuovi piani pensionistici'individuali'si legge nelle disposizioni degli artt. 9 bis e 9 ter. E che ognuno possa poi decidere liberamente come regolarsi e che cosa scegliere ancora una volta è precisamente quello che un evoluto ordinamento della materia deve consentire.

3. L'adesione a forme di previdenza complementare si compie in forza di un contratto che presenta suoi particolari connotati di tipicità, certamente tali da configurare un nuovo'tipo'negoziale che tuttavia non è di genere unitario esistendo invece varianti del tipo che si segnalano per una serie di differenze di regime quanto mai marcate. Una cosa è infatti la complessa fattispecie negoziale che si costituisce mediante la adesione a fondi pensione negoziali e'chiusi'. Altra cosa la fattispecie costituita dalla adesione a fondi pensione aperti che condivide invece con altri contratti di investimento mobiliare lineari caratteri di semplicità Ma anche per questo comparto della previdenza privata si rendono necessarie distinzioni. si pensi a quanto è peculiare dell'adesione a fondi pensione aperti nella forma collettiva per gli appartenenti al mondo del lavoro. E se medesima è la finalità di garantire prestazioni di rendita (o per una parte in conto capitale) a veder bene molto differenzia il piano pensionistico individuale del fondo pensione aperto dal piano pensionistico che la impresa assicurativa predispone mediante il particolare contratto di assicurazione'sulla vita'da uniformare alla disciplina dell'art. 9 ter.
Si tratti di fondo pensione chiuso o di fondo pensione aperto una cosa è poi il modello previdenziale'a contribuzione definita'che situa l'iscritto alla forma pensionistica nella posizione del creditore di prestazioni derivanti da una altrui obbligazione'di mezzi'. Altra cosa il modello a contribuzione variabile ma a prestazione definita operante secondo regole di regime(del terzo comma dell'art.6 del decreto)che per l'iscritto configurano la posizione di un creditore garantito dall'altrui obbligo di adempimento di una obbligazione'di risultato'che a veder bene origina da un contratto di genere assicurativo. e sarà volta a volta un contratto di genere assicurativo che trova l'iscritto nella posizione del terzo destinatario degli effetti a suo favore attivati dal rapporto di gestione che il fondo pensione ha attivato con imprese assicurative oppure invece un contratto dall'aderente alla forma pensionistica personalmente sottoscritto con imprese assicurative che offrono fondi pensione aperti al mercato degli investitori di risparmio con finalità previdenziale.
Già se si guarda a queste che sono le principali varianti della possibile adesione a forme pensionistiche private (ma ne esistono altre ancora) risulterà evidente che la materia davvero non si presta a trattazioni di genere semplificante. E la ricerca di un unitario carattere del tipo negoziale in realtà altro non ritrova se non la comune appartenenza di ogni sua variante al genere dei contratti standard organizzati sul modulo delle condizioni generali di contratto unilateralmente predisposte.In numerosi casi la predisposizione di condizioni generali di per sé sottratte a qualsiasi possibile'negoziazione'tuttavia non significa che non residui uno spazio per particolari determinazioni della volontà contrattuale dell'aderente. e questo naturalmente non nel senso che possa darsi materia per impensabili trattative in fase di formazione dei contratti di adesione al fondo pensione. Lo spazio per determinazioni della volontà contrattuale dell'aderente deriva invece dalla notevole articolazione dei moduli standard e del sistema delle condizioni generali dei contratti di adesione a forme pensionistiche complementari. Contratti che nelle prassi applicative spesso consentono una certa varietà di opzioni per corrispondere ad un maggior numero di aspettative previdenziali. È infatti chiaro che incrementare la massa delle iscrizioni è possibile soltanto se al mercato dei potenziali aderenti alla forma pensionistica si offre una proposta negoziale che sia per l'appunto sufficientemente articolata.
In questo senso è molto indicativa l'esperienza ormai ampiamente avviata dei fondi pensione aperti a contribuzione definita che sono nel gran numero dei casi fondi multicomparto, secondo una logica di mercato all'origine di una modellistica contrattuale che verosimilmente anche i fondi pensione chiusi dovranno decidersi ad impiegare. Linee di investimento prevalentemente azionario ad elevato grado di rischio,linee di investimento invece sul modello del fondo'bilanciato'e infine linee di genere obbligazionario e prudenziale differenziano in modo evidentemente significativo i diversi comparti di un medesimo fondo pensione, così da consentire a quanti aderiscono alla forma pensionistica una alternativa tra diverse modalità di composizione del portafoglio previdenziale. Naturalmente si tratta di scegliere all'interno di un numero chiuso di standard contrattuali. Ma le diversificazioni del programma pensionistico e del tipo contrattuale che così si offrono alle soggettive preferenze dell'investitore sono numerose e tanto più apprezzabili se si considera che la disciplina del contratto è normalmente congegnata in modo tale da consentire con estrema facilità e in tempi ragionevolmente contenuti il trasferimento della posizione previdenziale da comparto a comparto.
Molto indicativa è poi anche l'esperienza dei fondi pensione che offrono prestazioni integrative della prestazione pensionistica di'vecchiaia'e di'anzianità'.Le varianti della proposta contrattuale in tali fattispecie sono costituite dall'offerta di prestazioni anche per il caso di'invalidità'o per il caso di'premorienza', che secondo la disposizione del terzo comma dell'art. 6 del decreto legislativo 124 si conseguono per via di convenzioni stipulate con imprese assicurative. E si opera secondo principio di collegamento negoziale. Eventuali e'accessorie'alle prestazioni pensionistiche per anzianità e vecchiaia,le prestazioni per invalidità e premorienza costituiscono oggetto di un contratto che deriverà i suoi elementi distintivi dalle discipline statutarie e regolamentari dei singoli fondi pensione, chiamati dalla Covip a precisare i criteri generali per l'accesso a tali prestazioni così come ad indicare criteri per la determinazione della loro entità. e si deve considerare in modo particolare la proposta contrattuale dell'impresa assicurativa che in via diretta provveda ad attivare fondi pensione aperti, contestualmente offrendo l'opportunità di ricevere anche le indicate prestazioni'accessorie'.Per tale fattispecie ancora la Commissione di vigilanza ha avvertito che al regolamento del fondo pensione si dovrà aggiungere un'allegato'inteso a fare chiarezza sulle'condizioni'contrattuali che riguardano appunto il regime di tali prestazioni.
L'esperienza dei fondi pensione'multicomparto'ha tutto il rilievo delle indicazioni di tendenza che qualificano un intero sistema di previdenza complementare. E le iniziative avviate sul fronte delle prestazioni accessorie alle prestazioni per anzianità e vecchiaia documentano in modo significativo le possibili integrazioni tra sistema pensionistico e altre misure di genere previdenziale.Ma le diversificazioni e le integrazioni della fattispecie contrattuale che meritano considerazione tuttavia sono anche altre. Si tratta di specialità di regime negoziale che il contratto deriva dalla disciplina statutaria del fondo pensione,dove si possono configurare notevoli varianti del rapporto previdenziale già in materia di anticipazioni'in conto capitale'ma anche quanto al regime di trasferimento e riscatto delle posizioni individuali o infine sul sul lato delle possibili garanzie di un'rendimento minimo'o della'restituzione'del capitale conferito dall'scritto alla forma pensionistica. E se a tutto questo si guarda con la necessaria attenzione ne emerge con grande evidenza la notevole estensione di campo delle fattispecie che scompongono il tipo contrattuale in una ulteriore serie di fattispecie con una distinta identità.
Per disposizione del quarto comma dell'art. 7 del decreto legislativo all'aderente a fondi pensione competono diritti ad'anticipazioni'di somme, secondo un regime di azionabilità dei diritti in ampia misura già stabilito dalla norma che sarà tuttavia l'autonomia statutaria del singolo fondo pensione a determinare in modo compiuto. E al suo primo comma la norma dell'art. 10 del decreto legislativo avverte che sarà ancora la disciplina di statuto del singolo fondo pensione a stabilire'misure,modalità e termini per l'esercizio'delle opzioni di trasferimento e di riscatto della posizione individuale che all'iscritto competono come materia di diritti'ove vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica'.Ancora l'art. 10 al suo terzo comma bis impegna la disciplina del singolo fondo pensione a regolare le facoltà di trasferimento della posizione previdenziale ad altro fondo pensione. Facoltà che pur in permanenza degli originari requisiti di partecipazione ad ogni iscritto competono una volta decorsi i periodi di tempo minimali che la disciplina di decreto imperativamente stabilisce.
Già disposizioni di questo genere prefigurano con chiarezza una scomposizione del tipo contrattuale in fattispecie negoziali variamente diversificate in funzione dei particolari contenuti che lo standard di adesione alla forma pensionistica deriva in via diretta da fonti istitutive e disciplina statutaria, che in questo senso per così dire provvedono ad una istituzionale e vincolante integrazione dei requisiti di'oggetto'e di'causa'del contratto concluso tra il fondo pensione e i suoi partecipanti. Ma oggetto e causa del contratto di adesione a fondi pensione ricevono integrazioni ancora più rilevanti quando condizioni di contratto e sua proposta standard sono particolarmente qualificate da integrazioni del contenuto del rapporto obbligatorio in punto di garanzie di un'rendimento minimo'o di'restituzione del capitale'. E in casi di questo genere il contratto di adesione alla forma pensionistica complementare presenta tutti i caratteri del tipo negoziale che all'aderente riserva la posizione di un creditore di prestazioni previdenziali che gli si devono assicurare mediante l'adempimento di una obbligazione di risultato.
Ne emerge con ogni evidenza una mobilità delle regole del sistema tanto più rilevante se ad essa si guarda nella prospettiva del regime di concorrenza tra forme pensionistiche e fondi pensione che ormai le norme di previdenza complementare ampiamente prefigurano, delineando con evidenza sempre maggiore uno scenario di concorrenza competitiva tra fondi pensione chiusi e fondi pensione aperti così come tra i fondi pensione pure operanti all' interno di un medesimo comparto di forme pensionistiche complementari.In questo senso l'avvio ad operatività di fondi pensione a base territoriale in evidente concorrenza con fondi pensione'nazionali'è un indicatore di tendenza di segno inequivoco. è facile previsione che in un futuro non lontano sempre più la competizione di mercato tra fondi pensione sarà anche concorrenza competitiva sul fronte dei contenuti della proposta pensionistica,e perciò competizione sul fronte delle possibili varianti delle condizioni generali di contratto.Conseguenza quanto mai positiva ne sarà una notevole estensione delle opportunità offerte ai destinatari della previdenza complementare.
Da ciò rilevanti prospettive di evoluzione del sistema sia pure entro i limiti necessariamente segnati dalla stessa natura di un settore contrattuale che non è pensabile se non come luogo di operatività di standard negoziali e di contratti di serie unilateralmente predisposti dal fondo pensione,di modo che al destinatario della proposta previdenziale altro non è consentito se non manifestare il suo consenso ad un certo regolamento di interessi o rinunciare alla conclusione del contratto. Sarà poi appena il caso di ricordare che anche in materia di previdenza complementare la prassi del ricorso ad uno standard negoziale o a più ipotesi contrattuali in ogni caso standard ha tutte le obbligate motivazioni ormai teorizzate da una intera letteratura che pure utilmente segnala le evidenti necessita di tutela del contraente in posizione necessariamente'debole'. E senza enfasi di formule rituali tale è la posizione del lavoratore alla ricerca di maggiori garanzie di protezione pensionistica.
In presenza di fenomeni di contrattazione su scala di massa l'uniformità di regime è tuttavia d'obbligo già per evidenti necessità di tecnica negoziale,essendo impensabile una frammentazione dell'iniziativa economica in fattispecie di rapporti contrattuali per così dire'differenziati'a seconda degli esiti di una attività di trattativa precontrattuale che neppure è immaginabile per iniziative previdenziali da attivare su scala di massa. Soltanto una uniformità di regime consente poi una razionale amministrazione dei contenuti del contratto in termini di corrispettività tra costi e benefici della prestazione pensionistica. Da ciò la obbligata configurazione'in serie'delle condizioni generali di contratto che per tutta la indicata serie di motivi invariabilmente caratterizza ogni e qualsiasi genere di contratti di adesione a fondi pensione. Se problemi di tutela del lavoratore contraente debole esistono (e certamente ne esistono) la loro soluzione va ricercata con gli strumenti messi a disposizione dalle norme di protezione generale degli investitori di risparmio (e da norme che già la speciale disciplina del settore appresta secondo una logica di sistema che sarà precisata più avanti). Altri ne ha già predisposti la Commissione di vigilanza sia mediante sue discipline di genere regolamentare sia con numerosi interventi di moral suasion.
Anche in punto di tutela dell'aderente parte negoziale'debole'a fronte di controparti in ogni caso più forti a veder bene il contratto di adesione a fondi pensione non è davvero categoria contrattuale di genere unitario. è vero che in tutti casi occorrono norme di regolazione del contratto a garanzia di tutela del prevalente interesse dei lavoratori iscritti al fondo pensione. Nel caso dell'adesione a fondi pensione aperti tuttavia si è semplicemente in presenza di un nuovo genere di contratto di investimento,di modo che i problemi di investor protection possono trovare soluzione adeguando alla fattispecie gli strumenti già ampiamente collaudati per altre fattispecie di gestione collettiva del risparmio. Altro è invece il contesto dei problemi che si pongono in tema di adesione a fondi pensione negoziali e'chiusi', considerati i caratteri di complessità di una fattispecie che è al tempo stesso contratto di associazione alla forma pensionistica e contratto di investimento,all'origine di un rapporto giuridico'contributivo'e di un rapporto giuridico'previdenziale'obbligatorio dove obbligazioni e diritti di credito nel senso che si è già precisato configurano vincoli di sinallagma sul modello condiviso dalla generalità dei contratti'di scambio'.
Non diversamente da ogni altra dichiarazione di volontà intesa a perfezionare la conclusione di un contratto che è al tempo stesso contratto di'associazione'e negozio di'scambio', l'adesione al fondo pensione chiuso conferisce all'aderente la titolarità di un consistente numero di posizioni soggettive giuridicamente tutelate, e perciò uno status comprensivo di diritti soggettivi, interessi legittimi, prerogative e facoltà che molto spesso presentano un carattere molto problematico, come emergerà con chiarezza al momento di valutare se e in che misura per l'iscritto al fondo pensione esista un diritto al recesso per giusta causa. E se è vero che l'adesione al fondo pensione è al tempo stesso'contratto di investimento'particolarità (e particolari problemi) caratterizzano una fattispecie dove l'iscritto alla forma pensionistica complementare invariabilmente si trova nella posizione del terzo estraneo ai contratti di investimento dai quali attende la sperata remunerazione del suo portafoglio finanziario. e nella prospettiva di analisi adesso segnalata per gli studiosi del diritto civile si rendono davvero necessari tutti gli approfondimenti che non è possibile svolgere in queste pagine,dovendosi tuttavia ricordare almeno quali sono i più rilevanti caratteri di specialità della fattispecie'fondo pensione chiuso'.
Anche nel caso dell'adesione a fondi pensione l'oggetto del contratto di associazione e dei conseguenti contratti di investimento,e così la loro causa'funzione economica del negozio'in certa misura derivano una loro identità, e una configurazione giuridicamente qualificante dalla comunione di scopo delle singole adesioni, che è la finalità pensionistica del fondo statutariamente condivisa dalla generalità dei partecipanti. E tuttavia la fattispecie presenta tutti i caratteri di complessità di un tipo contrattuale a sé, dovendosi ancora una volta considerare in che misura nella speciale disciplina della previdenza complementare i'contributi versati'al fondo pensione e i diritti patrimoniali dell'aderente configurano un rapporto obbligatorio assolutamente lontano dalla previsione delle norme del codice civile che regolano il fenomeno associativo. E naturalmente la mancata congruenza tra normativa generale del codice e speciale normativa di settore agevolmente si spiegano con la distanza che separa il modello di associazione prefigurato nelle disposizioni del codice civile dall'oggetto e dalla funzione economica e sociale dell'associazione'fondo pensione'.
Disponendo l'applicazione delle norme del primo libro del codice civile alla materia della previdenza complementare, la speciale normativa del decreto legislativo 124 ha perciò necessariamente integrato la loro disciplina con i contenuti di un rapporto obbligatorio che è rapporto giuridico'contributivo'e rapporto giuridico'previdenziale'comunque caratterizzato dalle particolarità che si sono già segnalate. Opera quindi un regime ben diverso dal genere di effetti obbligatori che normalmente conseguono alla sottoscrizione di un contratto associativo sul modello del tipo contrattuale che si ritrova nelle norme del codice civile. E sarà ormai chiaro che nel caso del contratto di associazione'fondo pensione'le prestazioni'oggetto'del rapporto contrattuale, sia in punto di obbligazioni contributive dell'aderente sia in punto di obbligazioni di prestazione pensionistica dovuta dal fondo pensione configurano una economia e in questo senso una'causa'del contratto che non trovano riscontro in altri contesti.
La fattispecie negoziale che ne risulta delineata anche in questo senso configura con ogni evidenza un tipo contrattuale a sé, che come si è visto finisce poi per essere diversamente regolato in ragione dei possibili contenuti del rapporto obbligatorio, e perciò di quanto è dovuto ad ogni iscritto alla forma pensionistica in considerazione del suo regime.Da ciò ulteriori distinzioni all'interno di una figura negoziale che non è davvero di tipo unitario anche quanto agli adempimenti contrattualmente dovuti, considerato che come già si diceva a fronte dei diritti di credito dell'iscritto per il fondo pensione'debitore'talvolta si concretano obbligazioni di mezzi (come nel caso del fondo a contribuzione definita) e altra volta invece obbligazioni di risultato (e questo è il caso del fondo pensione a prestazione definita).. E sarà compito degli studiosi di teoria generale del contratto fare anche in questa materia la necessaria chiarezza di ordine concettuale. In chiusura di queste pagine di prima approssimazione ai temi della previdenza pensionistica privata sembra infine utile segnalare in via breve talune questioni rilevanti in ragione del possibile insorgere di difficoltà di genere applicativo.

4. In corso di svolgimento del rapporto contrattuale che intercorre tra fondo pensione e iscritto alla forma previdenziale possono infatti determinarsi situazioni tali da far considerare non più utile la sua prosecuzione. Nell'interesse dell'iscritto operano allora le norme del decreto legislativo che variamente configurano diritti al'trasferimento'altrove o facoltà di'riscatto'della posizione previdenziale.Norme che tuttavia conferiscono diritti e facoltà azionabili soltanto in presenza di circostanze e requisiti tali da riguardare un limitato numero di fattispecie. E per altro genere di fattispecie insorgono inevitabilmente problemi di regime da sempre molto discussi. Si tratti di fondo pensione negoziale e'chiuso'del mondo del lavoro oppure invece del fondo pensione'aperto'attivato da imprese di intermediazione finanziaria occorre infatti stabilire se e in quali circostanze per l'iscritto esistano facoltà e diritti di'recesso'dal contratto. Rileva in modo particolare (e costituisce materia molto controversa) la ammissibilità di un recesso per giusta causa. e per fare chiarezza è necessario considerare una intera serie di questioni che si pongono in termini particolari (e particolarmente complessi) quanto al comparto dei fondi pensione negoziali e'chiusi', ancora una volta situati ad un punto di incerto equilibrio tra discipline di vincolo e libera disponibilità delle posizioni previdenziali dei singoli aderenti alla forma previdenziale.
Ancor prima che contratto di investimento l'adesione a fondi pensione'chiusi'del mondo del lavoro è come si ricorderà partecipazione associativa con tutti i caratteri di appartenenza che si sono già segnalati. e il recesso dal contratto di associazione al fondo pensione negoziale è una eventualità che le norme del decreto legislativo non considerano. Cosa che a molti sembra senz'altro imporre la conclusione che facoltà di recesso non si danno, quale che possa essere la ragione e in linguaggio da giuristi la possibile'causa'di una intenzione di recedere. A conferma di una conclusione così drastica molto spesso si richiama con forza la formulazione dell'art. 10 del decreto. Questa norma sembra infatti configurare come numero chiuso la serie delle fattispecie tali da consentire una rimozione del vincolo contrattualmente assunto con la adesione alla forma pensionistica complementare .Ma a veder bene argomentazioni di questo genere semplificano i termini di una questione che davvero presenta caratteri di maggiore complessità E si tratta di questione ormai all'attenzione della stessa Commissione di vigilanza.
Al riguardo va tuttavia considerato che la questione non si pone se non in forma marginale per le vicende previdenziali che possano diventare problema in una fase di tempo successiva alle scadenze indicate dal comma terzo bis dell'art. 10. Una volta decorso il periodo di appartenenza al fondo pensione stabilito da tale norma 'interesse a recedere dal contratto associativo molto spesso sarà utilmente soddisfatto semplicemente con l'esercizio del diritto di riscatto della posizione previdenziale. All' iscritto deluso dalla sua originaria adesione ad un fondo pensione chiuso già il'riscatto'della posizione previdenziale consentirà infatti di trasferire la sua ricchezza pensionistica ad altro fondo pensione. Fondo pensione'chiuso'o fondo pensione aperto secondo quanto sarà considerato preferibile. e se l'alternativa offerta dalla norma del decreto opera pur sempre all'interno del sistema della previdenza complementare sembra ragionevole ritenere che nel gran numero dei casi l'interessato ne deriverà un risultato in linea con le sue aspettative di una miglior allocazione del risparmio previdenziale.
Più problematico è invece il caso dell'interesse ad un recesso dall'associazione (dal contratto di associazione) al fondo pensione che l'iscritto avverta e desideri attivare prima delle scadenze temporali del comma terzo bis dell'art. 10. È vero quando si regolano fattispecie di'trasferimento'e di'riscatto'della posizione pensionistica complementare questa norma del decreto legislativo opera come autentica norma di chiusura del sistema. Ma va considerato che i problemi di possibile recesso dal contratto associativo si pongono in termini di tutt'altro genere e con evidenti caratteri di specialità. E là dove esista una'giusta causa'di recesso non sembra davvero accettabile la conclusione che si tratterà semplicemente di attendere il decorso del tempo necessario per provvedere al riscatto della posizione pensionistica.Cosa che naturalmente l'interessato può decidere di fare ma ovviamente non può essere la risposta dell'ordinamento del settore ad una domanda di tutela di posizioni soggettive in ipotesi giuridicamente rilevanti come materia di diritti.Occorre perciò altro genere di valutazioni necessariamente intese ad accertare se nel silenzio delle norme del decreto legislativo un diritto di recesso sia configurato o invece escluso da altre norme di regime della previdenza privata o da più generali principii dell'ordinamento.
La riflessione da svolgere in questa materia è tra le più difficili.Poi non sempre si è guardato nella giusta direzione.Indicazioni utili infatti non offrono i possibili richiami al principio codicistico della ammissibilità del recesso nelle fattispecie di contratti di durata senza indicazione di un termine,perché non è questo il caso del contratto di associazione al fondo pensione che origina un rapporto giuridico contributivo variamente assoggettato ai termini dell'art. 7 del decreto legislativo. E va da sé che le vicende originate dal rapporto giuridico previdenziale sono anch'esse vicende a termine, essendo comunque in ogni caso vicende estranee all'ordine di problemi che si considerano quando si discute di un possibile interesse all'abbandono della forma pensionistica in una fase che è ancora la fase del rapporto giuridico contributivo. Occorre perciò orientare in altra direzione le considerazioni che possono servire per impiegare in modo costruttivo argomenti di diritto positivo. E indicazioni di sicuro rilievo sono offerte da principi che che per la materia dei contratti valgono su scala generale.
Sono i principi che operano quando si determinano modificazioni delle condizioni contrattuali così rilevanti da configurare la facoltà di recesso dagli studiosi del diritto civile indicata come materia di un recesso'per modificazione dei presupposti'del contratto.'Facoltà'e fattiispecie di recesso che nel sistema del codice civile trovano espresso riferimento in numerose norme di disciplina generale del contratto. e se è vero che la disciplina civilistica delle associazioni non lo prevede in modo espresso (altro essendo il regime generale dell'art. 24 del codice civile), si ricorderà che in via di interpretazione della complessiva ratio legis della loro disciplina'facoltà'di recesso all'associato pur sempre si riconoscono appunto quando'modificazioni rilevanti'della disciplina statutaria rimuovono'i presupposti'dell'assunzione del vincolo associativo.Non si può infatti ragionevolmente ritenere che il consenso prestato con la adesione al contratto associativo operi con la forza di un vincolo assolutamente incondizionato.
Se questi sono i principi che necessariamente regolano la materia non sarà perciò il silenzio delle norme del decreto legislativo 124 a precludere un motivato esercizio delle facoltà di recesso là dove ne esista una giusta causa. E da più parti in linea generale si è indicata come tale la mancata osservanza dei doveri di informazione che impegnano il fondo pensione a garantire trasparenza delle sue attività. Altra'giusta causa'di recesso sembrano configurare eventuali violazioni dei diritti amministrativi e di voto che competono ad ogni iscritto. Si devono infine considerare le deliberazioni che fossero tali da determinare'modificazioni rilevanti'della disciplina statutaria. Il verificarsi di altre ipotesi è davvero improbabile ma quest'ultima eventualità merita invece una certa attenzione. Sarà tuttavia opportuno delimitare il possibile ambito di operatività di una ragionevole nozione di'giusta causa'di recesso,altrimenti esposta al rischio di equivoci che sempre caratterizza l'impiego di'clausole generali'a contenuto pericolosamente indeterminato.
Nel numero delle posizioni soggettive giuridicamente protette non va ricompreso un inesistente'diritto al regime'previdenziale,quasi che all'autonomia statutaria fossero precluse le variazioni di disciplina invece sicuramente consentite ogni volta che occorra adeguare il regime della forma pensionistica a nuove norme di regolazione del settore o ad orientamenti prescrittivi della Commissione di vigilanza o infine a quanto comunque occorre per conformare gli assetti amministrativi e operativi del fondo pensione a sopravvenienti necessità.Perciò non si possono considerare'giusta causa'di recesso le variazioni che fossero apportate all'organizzazione di uffici e di service amministrativo o ancora agli indirizzi e alla strumentazione negoziale della gestione del portafoglio finanziario del fondo.In casi di tal genere infatti non esistono aspettative meritevoli di tutela e ragionevoli pretese ma semmai intenzioni di abuso del diritto di recesso. Altre vicende possono invece originare motivate iniziative di dissociazione dalla forma pensionistica.
Una cosa sono infatti le modificazioni di regime naturalmente conseguenti allo svolgimento delle funzioni che in via esclusiva competono agli amministratori della forma pensionistica (e in certa misura ad eventuali deliberazioni assembleari), altra cosa i presupposti dell'originario consenso dall'aderente manifestato con la sua adesione al contratto di associazione al fondo pensione. E perciò l'insieme dei fattori da considerare materia di una presupposizione all'origine del vincolo negoziale. Materia a presupposti e presupposizioni che possono essere rilevanti in punto di giusta causa del recesso offrono certamente le discipline di statuto e per relationem i contenuti del contratto associativo che configurano il fondo pensione come forma previdenziale a contribuzione definita o invece a prestazione definita.Altri presupposti e rilevanti presupposizioni si devono poi agli elementi distintivi della fattispecie che sono fattore determinante nel regime di regolazione e di erogazione delle prestazioni e a quant'altro sia così determinante condizione del consenso manifestato con l'adesione alla forma pensionistica da legittimare l'esercizio di una facoltà di dissociazione in caso di contrarie sopravvenienze.
Se ne deriva la consistenza di un diritto al recesso dalla forma pensionistica per'giusta causa'che già con riguardo ai fondi negoziali e'chiusi'del mondo del lavoro in questo senso appartiene con ogni evidenza alla complessiva ratio legis del decreto legislativo 124. Diritto al recesso che esiste soltanto nel limitato numero di fattispecie che in via di prima approssimazione si sono segnalate. Ma si tratta pur sempre di un diritto soggettivo per così dire perfetto e nei casi ammessi immediatamente azionabile. Originaria libertà di adesione e sopravvenute facoltà di recesso corrispondono infatti ad una medesima esigenza di assicurare che quanto alla previdenza privata esista per tutti spazio aperto alle valutazioni che ognuno per sé deve pur sempre essere legittimato a fare quando si tratta di organizzare al meglio un portafoglio finanziario con finalità pensionistica. e sarà chiaro che se nel caso dei fondi pensione negoziali e'chiusi'esistono vincoli di permanenza fortemente limitativi delle facoltà di recesso, nel caso dei contratti di investimento e dei piani pensionistici dei fondi'aperti'la libertà di recesso già in linea di principio è materia di un soggettivo diritto che una razionale disciplina della materia deve lasciare nella sua piena disponibilità degli aderenti alla forma previdenziale (anche nella fattispecie di adesione collettiva del secondo comma dell'art. 9 del decreto legislativo 124.).