Riscrivere l’ art. 513 c.p. per l’ era mediatica

Scritto da Luigi Persico

Nuove forme di attentato alla libertà dell' industria

1. E' un dato di comune esperienza per i giuristi la constatazione che il diritto positivo è sempre in ritardo rispetto alla realtà sociale ed economica. Raramente i legislatori anticipano con le norme scritte i fenomeni sociali ed ogni nuova fattispecie che viene enunciata e sanzionata è stata in fatto preceduta da concrete condotte, che per un certo periodo di tempo sono rimaste nella zona grigia e neutra dell' illecito non perseguibile.

Basti pensare, a titolo di esempio, al rapido proliferare di nuove condotte illecite nel settore delle applicazioni dell' informatica, che con molto ritardo hanno trovato adeguata disciplina sanzionatoria.

Una rassegna dei casi giurisprudenziali riferibili al delitto previsto dall' art. 513 c.p., condotta sugli archivi del CED della Corte di Cassazione o su repertori cartacei, si riduce alla raccolta di un davvero esiguo numero di sentenze, il che potrebbe far pensare alla scarsa frequenza e rilevanza dei fenomeni di questo tipo (1).

La clamorosa vicenda del convegno internazionale 1999 della WTO a Seattle e delle contestazioni che l' hanno accompagnato e taluni vibranti comunicati di gruppi e di associazioni, anche italiane, segnalano che la materia è incandescente (e molti filmati televisivi delle manifestazioni dimostrano che tale termine è del tutto appropriato) e che i progetti di boicottaggio - dichiarato e palese nei suoi intenti - di taluni prodotti diventeranno sempre più frequenti (2).

Verosimilmente si presenterà la questione se la norma dell' art. 507 C.P. risulti oggi efficace, in una realtà ben diversa da quella dell' epoca in cui la norma fu scritta, e se i criteri enunciati dalla Corte Costituzionale nella sentenza 17 aprile 1969, n. 84 siano validi oggi, quando la propaganda ha ben altri mezzi che non siano la stampa di volantini o l' esibizione di cartelli e striscioni.

Comunque elemento caratteristico della condotta di boicottaggio è il suo carattere manifesto e palese, anche nelle minacce che possono aggravarla, e tale elemento differenzia la problematica del boicottaggio dei prodotti da quella degli attentati alla libertà dell' industria e del commercio.

Diversa e più occulta o subdola risulta infatti la condotta di chi vuole colpire una particolare produzione ingenerando nei consumatori, abituali o potenziali acquirenti di un certo prodotto, il timore di vedersi consegnare - ad insaputa del venditore, appartenente alla rete periferica di distribuzione commerciale - un prodotto avvelenato, adulterato o comunque pericoloso.

Per restare alla esperienza concreta di casa nostra, si sono verificati nell' anno trascorso alcuni episodi criminosi, diretti contro note industrie, che ripropongono l' analogo quesito se la vigente disciplina descrittiva e sanzionatoria dell' art. 513 c.p. sia adeguata ed efficiente e portano a chiedersi quali siano i rimedi necessari per impedire o reprimere i metodi fraudolenti utilizzati.

2. Dal caso, un poco lontano nel tempo, della presunta adulterazione di pompelmi di produzione dei frutteti israeliani ad opera di gruppi palestinesi (ma in qualche caso risultò responsabile la larva di un insetto insediatosi nel frutto...), si è più di recente passati all' episodio dell' invio a taluni uffici di una nota agenzia nazionale di stampa di panettoni inoculati con sostanze tossiche, di flaconi di un noto prodotto per l' igiene personale dei bambini, asseritamente arricchito di...stupefacenti, di merendine singolarmente confezionate con involucri intatti, ma asseritamente adulterate ed infine di bottiglie di bevande di largo consumo, fraudolentemente manomesse in pochi esemplari, con la minaccia di collocarne altre sugli scaffali dei supermercati.

La condotta degli ignoti autori si è ormai tipizzata, e si concreta nell' acquisto di alcuni esemplari del prodotto, scelto come bersaglio, nella sua adulterazione, nell' invio del campione ad un organo di informazione, con l' accompagnamento di messaggi o volantini, che avvertono - per la salute dei consumatori - che altri esemplari del prodotto alterato sono stati o saranno collocati in qualche supermercato, ove i clienti possono aggirarsi liberamente tra le scansie e tra loro anche gli attentatori.

In alcuni casi il prodotto spedito a titolo esemplificativo è risultato effettivamente alterato, in altri casi le analisi più sofisticate (in particolare gascromatografiche) non hanno evidenziato sostanze estranee. Ma la minaccia verbale è più efficace del veleno inesistente.

In questi casi i destinatari dei "pacchi" hanno prontamente informato le autorità di polizia, le quali hanno a loro volta prontamente informato gli uffici del pubblico ministero, che si è trovato così di fronte alla difficile scelta di ordinare sequestri generalizzati (in pratica cagionando alla industria interessata gravissimo danno e crollo temporaneo delle vendite di quel prodotto) ovvero di...attendere gli eventi, considerando inattendibile la annunciata disseminazione dei prodotti alterati.

Si deve anche rilevare che - un anno dopo il caso dei famosi panettoni - gli organi di informazione sono stati molto più prudenti e non hanno diramato notizie della ricezione dei messaggi e dei pacchi-dono, anche in conseguenza dell' avviso che le industrie aggredite avrebbero potuto citarli per responsabilità civile.

Gli ignoti autori hanno tuttavia dimostrato, con le loro iniziative, che nell' era mediatica, contrassegnata dal pronto impatto sull' opinione pubblica delle notizie televisive, ancor più di quelle radiofoniche e stampate sui quotidiani, è possibile da un "non fatto" creare l' evento.

Anche nei casi in cui il campione di prodotto è poi risultato indenne da adulterazioni reali, l' allarme cagionato è stato rilevante: tale condotta non sembra riconducibile al concetto di minaccia, per difetto di concretezza e per il rapporto soltanto indiretto con i destinatari, quanto piuttosto fatto diretto ad ingenerare il timore di un pericolo (art. 640 cpv. n. 2 C.P.) che, nella psiche del potenziale acquirente del prodotto non è peraltro immaginario, ma reale, rapportato al rischio che, scegliendo dallo scaffale un esemplare di quel prodotto, gli capiti proprio la confezione alterata o adulterata, ma non facilmente riconoscibile.

3. La esperienza di questi casi concreti ha dimostrato l' inutilità o inefficacia o addirittura l' inapplicabilità delle norme positive sull' avvelenamento o adulterazione di sostanze alimentari ( che debbono essere reali ed avvenire prima della immissione al consumo, mentre qui si verte sulla...reimmessione ) e la irrisoria efficacia delle norme che puniscono il procurato allarme a titolo di contravvenzione, (nemmeno utili a reprimere le ricorrenti telefonate che in un certo istituto scolastico è stata collocata...una bomba, per fortuna poi accertata come inesistente).

Il fenomeno degli attentati al mercato - allo stato attuale delle nostre conoscenze - è riconducibile a concezioni ideologiche, spesso confuse e non del tutto strutturate, sul contestato ruolo egemonico mondiale che talune grandi società (multinazionali) svolgono nella produzione e nel commercio di prodotti di largo e quotidiano consumo ed alla intenzione di taluni gruppi ed associazioni di fermare l' espansione commerciale di tali società, tanto più avversate se impegnate anche in azioni promozionali verso popolazioni svantaggiate del terzo mondo o dell' "emisfero sud", come talvolta si preferisce precisare.

Una grande società multinazionale che, accanto alla sua produzione di prodotti di largo consumo per l' igiene della persona (ma anche di pregiati farmaci e sofisticati presidi ospedalieri) conduce in taluni paesi una campagna educativa di igiene pediatrica, costituisce un bersaglio selezionato, mentre un' altra società multinazionale, specializzata anche in alimenti pediatrici, è l' obiettivo di elezione per talune associazioni contestatrici, che si avvalgono anche di un gruppo formalmente costituito di consulenti medici.

Prescindendo perciò da quei casi in cui gli ignoti intendono conseguire anche un loro profitto patrimoniale, in quanto minacciano di diffondere altri prodotti alterati se non riceveranno ingenti somme (siamo di fronte alla esplicita ed univoca estorsione), le altre condotte dirette a turbare l' industria e il commercio (due aspetti interconnessi della produzione) richiedono una più appropriata previsione normativa, risultando inadeguata la vigente norma dell' art. 513 C.P., ed apparendo necessario spostare la soglia di punibilità della condotta dal livello di reato di pericolo al livello di "attentato".

Al testo attuale potrebbe aggiungersi un secondo comma del seguente tenore:

" Chiunque, al fine di condizionare le scelte dei consumatori, avvelena, adultera o comunque altera nel contenuto e nelle confezioni esemplari di un prodotto e lo reimmette fraudolentemente alla vendita, ovvero pubblicamente, col mezzo della stampa, della radio e televisione o della diffusione su reti telematiche, o determinando comunque la diffusione della notizia del pericolo, annuncia che sono state compiute tali azioni o ne minaccia o annuncia il futuro compimento , ad opera sua o di altri, - indipendentemente dalla effettività delle stesse azioni - è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da due a venti milioni.

Si procede di ufficio e la competenza territoriale è determinata dal luogo di ricezione del messaggio o del plico contenente il prodotto asseritamente adulterato."

E' evidente, con tale precisazione sulla competenza, l' interesse pubblico a che l' autorità giudiziaria possa disporre immediate indagini ed analisi chimiche e tecniche e quindi, se ne ricorra il caso, possa ordinare il sequestro degli altri esemplari del prodotto che sono in circolazione.

Si ritiene poi che il dibattito sull' adeguamento normativo dovrebbe riguardare anche un possibile terzo comma da aggiungere all' art. 513 C.P. vigente:

" Chiunque, esercitando o dirigendo una attività di stampa, quotidiana o periodica, ovvero di informazione radiofonica, televisiva o telematica, omette di informare immediatamente l' autorità di polizia della ricezione di plichi, lettere o messaggi che affermano o annunciano l' alterazione di prodotti, per le finalità di cui ai commi precedenti, è punito con la multa da cinque a venti milioni, e risponde in sede civile dei danni derivati dalla diffusione delle notizie concernenti l' arrivo di tali plichi e messaggi."

Ovviamente non sfugge la delicatezza di questo ultimo tema, per le implicazioni con i limiti della libertà di cronaca, ma si ricorderà che, anni fa, l' esperienza dei comunicati terroristici inviati ai giornali dimostrò l' utilità di "chiudere i megafoni", anche se sul punto le opinioni non furono concordi.

Parimenti importante è l' esigenza che una aggiornata disciplina normativa dei fenomeni criminosi di attentato alle industrie preservi comunque la sfera di attività lecita delle associazioni riconosciute di tutela dei consumatori, particolarmente attive nel vigilare sulle qualità dei prodotti, specie alimentari ed agricoli.

Invero l' attuale situazione normativa non favorisce la indispensabile distinzione tra la manifestazione lecita di apprezzabili intenti di difesa della qualità della vita e di tutela dell' ambiente e della natura da un lato e velleitari, e spericolati ed illeciti progetti di contestazione dei monopoli sovranazionali dall' altro.

(1) Si deve però tener presente che il reato è perseguibile a querela e spesso il titolare dell' impresa valuta che sia più conveniente rinunciare alla punizione dell' autore di un fatto non gravissimo, piuttosto che affrontare la pubblicità del processo.

Su un caso particolare, che pose problemi in ordine alla legittimazione a proporre querela, cfr. Corte App. Bologna, 13 luglio 1994, (Pres. Materazzo, est. Persico), inForo it., 1995, II, 248.

(2) Per un primo approccio con il variegato panorama di movimenti ed associazioni contestatrici, confronta i vari documenti leggibili sul sito Internet di " Boycott ! " (http://www.manitese.it/boycott), che contiene anche i links per altri siti italiani ed internazionali.
Ivi è presentato uno studio sugli aspetti legali del boicottaggio, a cura degli avvocati Canestrini e Cescatti di Rovereto, con interessanti distinzioni tra boicottaggio e concorrenza sleale e propaganda denigratoria.
Nella pratica si verifica il rischio che, mentre un movimento o associazione sa contenersi nei limiti della critica lecita, e si limita a diffondere le sue idee sui suoi periodici o più spesso sulla rete Internet, un qualche lettore dei programmi di contestazione, non inserito nella associazione, intraprenda autonomamente le sue iniziative di contestazione in forma delittuosa.