Jei - Jus e Internet

Il primo organo di informazione giuridica su internet per gli operatori del diritto - in linea dal 1996

La confisca: un universo in continua espansione

Scritto da Valentina Bartolucci

Per il dibattito penalistico, la confisca rappresenta un Leit Motiv che permane in ogni epoca come una nota di fondo, nel suo nucleo archetipo di misura di sicurezza patrimoniale, noncurante dei numerosi mutamenti – anche radicali – dai quali è stata interessata nel corso dei secolo[1].

Originariamente, l’ablazione era contraddistinta dal carattere eccessivamente afflittivo con il quale travolgeva l’intero patrimonio del reo,a titolo sovente di sanzione accessoria alla pena capitale, dando luogo ad un parallelismo tra morte fisica e civile. Le leggi medievali, infatti, recitavano 'qui confisque le corps, confisque le biens'.
Sarà, poi, l’Illuminismo giuridico a stravolgere l’essenza della confisca, ponendo l’accento sulla sua disumanità (perché devastante finanche per eredi e familiari del condannato) [2] e sulla sua sproporzione rispetto al grado di colpevolezza del delinquente, trasformandola da generale in speciale, nel preciso intento di limitarne l’applicazione ai singoli beni in qualche modo collegati alla commissione del reato.
In tal senso, non si parlerà più dell’ablazione quale pena accessoria, ma della confisca - misura di sicurezza collocata dal legislatore nell’art. 240 del codice penale.
Un simile inquadramento sistematico affonda le proprie radici nell’intentio legislatoris di eliminare la pericolosità oggettiva tipica delle res direttamente connesse all’illecito penale, le quali mantengono viva l’idea e l’attrattiva del reato
[3].
Invero, la natura giuridica della confisca è oggetto da tempo di un vivace dibattito dottrinale e giurisprudenziale che ben più propriamente potremmo definire come querelle, finalizzata al conseguimento di una definizione univoca di ablazione, che sfida la profonda evoluzione che da sempre la interessa e dovuta anche alla diffusione di modelli di confisca sempre più originali ed ostili a semplificazioni unificanti.
La Corte Costituzionale, con la pronuncia n. 29 del 1961, ha stabilito che l’ablazione “può presentarsi, nelle leggi che la prevedono, con varia natura giuridica. Il suo contenuto, infatti, è sempre la stessa privazione di beni economici, ma questa può essere disposta per diversi motivi ed indirizzata a varie finalità, sì da assumere, volta per volta, natura o funzione o di pena, o di misura di sicurezza, ovvero anche di misura giuridica civile ed amministrativa.
Sin dall’entrata in vigore del codice penale vigente, la dottrina ha sottolineato la natura ambigua dell’ablazione e ha osservato che la classificazione che le è stata conferita è tutt’altro che appropriata e coerente, dal momento che non è corretto considerarla come semplice pena accessoria, né, al contempo, è “meno improprio riguardare la confisca come una sanzione civile o come un provvedimento, a sé stante, d’indole amministrativa[4].
L’origine delle perplessità circa la natura della misura ablatoria risiede nella sua evidente difformità  rispetto all’ordinario regime di misure di sicurezza, giacché, ad esempio, il richiamo dell’art. 236 c. p. alle disposizioni di cui agli artt. 202 (applicabilità delle misure di sicurezza), 203 (pericolosità sociale) e 204 (accertamento della pericolosità sociale) del codice penale, esula la confisca dall’accertamento della pericolosità sociale del condannato [5]<.
Ciò comporta che la misura in questione mostri la sua incomprimibile vocazione sanzionatoria [6] a causa della confutabilità delle teorie che esigono la pericolosità reale come autentico “presupposto - ombra[7] della sua irrogazione, sulla scorta dell’esclusione dell’applicabilità alla confisca delle prescrizioni di cui all’art. 202 del codice penale.
Parimenti, alla luce di siffatto orientamento, si evidenzia l’irrevocabilità dell’istituto de quo in ragione della traslazione del bene al patrimonio erariale, elemento discretivo rispetto al genus delle misure di sicurezza caratterizzate, per converso, da assoluta modificabilità e revocabilità.
Tale prerogativa si evince dall’essenza della misura stessa, nonché dalla posizione assunta dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con la pronuncia del 28 gennaio 1998, in merito all’irretrattabilità degli effetti della confisca qualora sia abrogata o dichiarata incostituzionale una norma incriminante cumulativamente alla revoca o sia abrogata o dichiarata incostituzionale ai sensi dell’art. 673 del codice penale; secondo parte della dottrina [8], è stato proprio il carattere irreversibile ad impedire alla confisca di essere ricondotta al novero delle misure di sicurezza.
In realtà, le Sezioni Unite della Cassazione già con la pronuncia del 22 gennaio 1983 hanno riconosciuto che l’ablazione si risolve, sovente, in una sanzione pecuniaria sic et simpliciter , sebbene ha carattere cautelare e non punitivo; ancora una volta si assiste all’annosa contrapposizione tra coloro che conferiscono funzione preventiva e coloro che attribuiscono carattere repressivo [9] alla confisca, in virtù della discrasia tra quest’ultima e le altre misure di sicurezza.
Tuttavia, la linea di confine tra prevenzione e repressione non è netta, in quanto entrambe implicano la commissione di un reato e adempiono ad una funzione penitenziale [10] che culmina in una sofferenza del delinquente.
Diversamente, il giudice delle leggi
[11], sembra dare per pacifico l’istituto della confisca - misura di sicurezza di cui all’art. 240 del codice penale nel momento in cui, pronunciandosi sulla natura giuridica delle ipotesi speciali di ablazione previste dall’ordinamento giuridico italiano, conferisce maggior rilievo alla scelta classificatoria operata dal legislatore del 1930 [12].
Ciò, secondo una dottrina autorevole, non è nient’altro che la diretta conseguenza del mancato richiamo dell’art. 236 del codice penale al presupposto della pericolosità sociale del reo, che non costituisce un rilevante elemento discretivo rispetto al genus delle misure di sicurezza, bensì un mero passaggio dalla pericolosità soggettiva (personale) a quella oggettiva (reale)
[13], dal momento che sono le res a mantenere viva l’idea della possibile reiterazione del reato.
Pertanto, è la pericolosità della res confiscabile ad essere considerata propedeutica o preparatoria
[14] alla pericolosità del reo che ne ha la disponibilità[15]; in tal senso si assiste ad una conferma, seppur indiretta [16], del carattere preventivo dell’istituto di cui si discorre.
In altre parole, dal confronto tra i due orientamenti appena enunciati, si evince l’inammissibilità dell’elaborazione di un paradigma univoco
[17] della materia ablatoria [18], dovuta non solo alla profonda evoluzione che da sempre la interessa, ma altresì all’impossibilità di confluire in un’interpretazione omogenea la pluralità delle concezioni elaborate sul tema della natura giuridica della confisca.
Per questo motivo, una dottrina autorevole, sostiene che l’ablazione patrimoniale genera sin dal primo contatto un senso di disorientamento cagionato dall’ampiezza e dalla pluralità di incertezze che caratterizzano l’istituto, sensazione che non si affievolisce neanche approfondendo il tema de quo, conseguentemente all'incremento delle ipotesi speciali di confisca.
Di guisa che, si parla di un “universo in continua espansione, le cui connessioni con altri istituti rappresentano altrettante galassie in gran parte ancora inesplorate
[19].
In realtà, “l’etichetta misura di sicurezza
[20] serve a compendiare istituti differenziati soprattutto per quanto concerne le molteplici ablazioni obbligatorie introdotte dalla legislazione speciale, con le quali il delinquente è privato di beni penalmente leciti.
L’ampliamento del novero delle ipotesi speciali di confisca obbligatoria consente, inoltre, di affermare che accanto alla tesi classica di cui all’art. 240 del codice penale è possibile affiancarne una in grado di ravvisare le finalità essenzialmente sanzionatorie
[21] o di pena accessoria [22] dell’ablazione.
Ciò, ad esempio, ha consentito di introdurre nel sistema penale l’utilizzo della moderna confisca per equivalente o di valore, la quale è stata recepita nel nostro ordinamento fondamentalmente come provvedimento sanzionatorio.
In tal senso, nella dottrina penale italiana, la suddetta introduzione non costituisce una novità in quanto si ritiene da tempo che la nozione ambigua di confisca risente di una diramazione ormai innegabile che si manifesta nel ruolo di misura di prevenzione, di pena accessoria e tout court
[23] assunto dall’ablazione.
Il rapporto di sussidiarietà tra la confisca classica e moderna è indiscusso, poiché il compito del nuovo provvedimento ablatorio è quello di coadiuvare la confisca - misura di sicurezza ed evitare che il reo resti impunito qualora non sia possibile rinvenire il prezzo o il profitto del reato
[24].
Pertanto, è auspicabile risolvere l’annoso dibattito dottrinale e giurisprudenziale sulla controversa natura giuridica della confisca non dimenticando che la sua funzione repressiva e sanzionatoria è indiscussa e al contempo non è possibile prescindere dalla collocazione sistematica che il legislatore le ha conferito
[25].
Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, infatti, hanno affermato che “la confisca prevista dall’art. 240 cod. pen. è una misura di sicurezza patrimoniale, tendente a prevenire la commissione di nuovi reati mediante la espropriazione, a favore dello Stato di cose che, provenendo da illeciti penali o collegate alla esecuzione di essi, manterrebbero viva l’idea e l’attrattiva del reato. Essa quindi ha carattere cautelare e non punitivo anche se, al pari della pena, i suoi effetti ablativi si risolvono spesso in una sanzione pecuniaria
[26].
Il legislatore nazionale e comunitario, nel tentativo di reprimere le nuove emergenze criminali e garantire la sicurezza collettiva hanno disposto l’utilizzo di un mezzo in grado di svolgere la stessa funzione dei mezzi civilistici di recupero della ricchezza illecitamente ottenuta e di azionarsi all’occorrenza, nel processo penale
[27]; lo strumento più idoneo a soddisfare tali requisiti è la confisca, la quale costituisce un istituto “ibrido[28] o di natura“proteiforme[29], che da sempre sfugge a semplificazioni unificanti a causa della sua triplice funzione di pena, misura di sicurezza e sanzione accessoria [30].
Così enuncia un’autorevole dottrina: “Quella creatura polimorfa ancora una volta non ha deluso le aspettative, e anzi oggi che assume le moderne forme della confisca dell’equivalente stupisce ancora di più, per la sua capacità di cambiare natura e sembianze non più solo nel passaggio tra un momento storico e un altro dell’esperienza normativa di un ordinamento, bensì nell’ambito dello stesso procedimento penale, piegandosi ora ai principi tipici della pena criminale, ora a quelli della sanzione civile e quando necessario anche alle regole delle misure di sicurezza che, infine, costituiscono sempre l’ultimo lido disposto ad accogliere uno strumento in cerca di identità
[31]

BIBLIOGRAFIA:

[1] A. ALESSANDRI, voce Confisca in diritto penale, in Digesto delle discipline penalistiche, Vol. III, UTET, Torino, 1989, 42.

[2] C. BECCARIA, Dei delitti e delle pene, Rizzoli, Milano, 1950, 52-53.

[3] MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, Relazione ministeriale sul progetto del codice penale, I, 202 ss.

[4] V. MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, 5a edizione aggiornata a cura di P. NUVOLONE e G. D. PISAPIA, Vol. III, UTET, Torino, 1986, 383 ss.

[5] R. GAROFOLI, Le misure di sicurezza, in Manuale di diritto penale, parte generale, Nel diritto Editore, Roma, 2010, 1299.

[6] U. ARDIZZONE, Considerazioni in tema di confisca obbligatoria, in La giustizia penale, 1947, II, 401; ID., Appunti in tema di confisca, in Rivista di Diritto Pubblico (La giustizia amministrativa), 1948, I, 246 ss.; ID., Confisca e diritto di proprietà di terzi sulla cosa (in tema di confisca di automezzi di proprietà di terzi estranei al reato), in La giustizia penale, 1948, II, 80.

[7] L. FORNARI, Criminalità del profitto e tecniche sanzionatorie. Confische e sanzioni penali nel diritto penale “moderno”, CEDAM, Padova, 1997, 23.

[8] A. ALESSANDRI, voce Confisca in diritto penale, Op. cit.

[9] G. SABATINI, Di alcune questioni in tema di confisca, in Arch. pen., 1945, II, 344; F. CHIAROTTI, Sulla tutela dei diritti delle persone estranee al reato in materia di confisca, in La giustizia penale, 1956, II, 637 ss.; V. MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, Op. cit.

[10] F. CARNELUTTI, Lezioni sul processo penale, Vol. I, Coluzza, Roma, 1946, 63.

[11] Cfr, Corte cost., 17 luglio 1974, n. 229 , Corte cost., 29 dicembre 1976 , n. 259; Ex multis, Corte cost., 20 novembre 1998, n. 378.

[12] In questo senso, seppur con qualche perplessità derivante dal carattere eminentemente repressivo della confisca, G. VASSALLI, Confisca con indennizzo, in G. VASSALLI, Scritti giuridici. La legge penale e la sua interpretazione, il reato e la responsabilità penale, le pene e le misure di sicurezza, Vol. I, Giuffré, Milano, 1997, 1570. In giurisprudenza,  Cass. pen., Sez. Un., 29 novembre 1958, in La giustizia penale, 1959, III, 522, ove si legge “l’interprete non può contrastare la testuale ed inequivoca definizione giuridica di misura di sicurezza che la vigente legge positiva attribuisce alla confisca”.

[13] M. TRAPANI, voce Confisca, in Enciclopedia giuridica Treccani, Vol. IV, Roma, 1991, 1.

[14] M. ROMANO – G. GRASSO – T. PADOVANI, commento all’art. 240 cod. pen., in Commentario sistematico del codice penale,Vol. III, Giuffré, Milano, 1994, 523.

[15] L. FORNARI, commento all’art. 240 cod. pen., in A. CRESPI – F. STELLA – G. ZUCCALÀ, Commentario breve del codice penale, CEDAM, Padova, 2007, 549.

[16] C. M. IACCARINO, La confisca, Bari, 1935, 181; nello stesso senso, M. MASSA, voce Confisca in diritto e procedura penale, in Enciclopedia del diritto, Vol. VIII, Giuffré, Milano, 1961, 981. In giurisprudenza, Cass. pen., sez. VI, 12 dicembre 1977, Rizzo, in Cassazione penale, 1979, 533; in senso conforme, Cass. pen., sez. VI, 10 febbraio 1994, in Giurisprudenza Italiana, 1995, II, 96 e Cass. pen., sez. VI, 19 marzo 1986, Tedeschi, in Cassazione penale, 1987, 2115.

[17] G. FIANDACA, Diritto penale, parte generale, Zanichelli, Bologna, 1995, 791.

[18] A. DELLO IACOVO, L’istituto della confisca tra finalità preventive e sistema repressivo, in Dir. Formazione, 2002, 1433 ss.

[19] D. FONDAROLI, Le “confische” nel sistema penale, in La Magistratura (Organo dell’Associazione Nazionale Magistrati), n. 1-2, Gennaio-Giugno 2009, 172 ss.; vedi, ID., Le ipotesi speciali di confisca nel sistema penale. Ablazione patrimoniale, criminalità economica, responsabilità delle persone fisiche e giuridiche, BUP, Bonomia University Press, 2007.

[20] A. BERNASCONI, La “speciale”confisca introdotta dal D. L. 20 giugno 1994, n. 339 convalidata dalla l. 8 agosto 1994, n.501, in Diritto e procedura penale, 11/1996, 1418.

[21] V. MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, Op. cit.

[22] C. M. IACCARINO, La confisca, Op. cit.

[23] A. ALESSANDRI, voce Confisca in diritto penale, Op. cit.

[24] F. VERGINE, Confisca e sequestro per equivalente, Ipsoa, Milano, 2009.

[25] ALESSANDRI A., voce Confisca in diritto penale, Op. cit.

[26] Cass. pen., Sez. Un., 22 gennaio 1983, Costa, in La giustizia penale, 1984, II, 35.

[27] F. VERGINE, Confisca e sequestro per equivalente, Op. cit., 264.

[28] A. ALESSANDRI, voce Confisca in diritto penale, Op. cit., 55.

[29] Cass. pen., Sez. Un., 27 marzo 2008, n. 26654, Soc. Fisia Italimpianti e altro, in Guida al diritto, 2008, 31, 102; (cfr. Cass., sez. un., 22 gennaio 1983, Costa).

[30] G. GUARNIERI, voce Confisca in diritto penale, in Novissimo Digesto Italiano, vol. IV, UTET, Torino, 1959, 40 ss.

[31] F. VERGINE, Confisca e sequestro per equivalente, Op. cit., 265.