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Cyber-stalking: un’analisi informatico giuridica

Scritto da Gabriele Canova

Nota a Cass. Sez VI Penale - Sentenza 16 luglio - 30 agosto 2010, n. 32404

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE VI PENALE
Sentenza 16 luglio - 30 agosto 2010, n. 32404
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con l’ordinanza sopra indicata, il Tribunale di (OMISSIS) ha parzialmente accolto l’istanza di riesame formulata da D. P. G. avverso il provvedimento del g.i.p. del Tribunale di (OMISSIS) in data 16 febbraio 2010, sostituendo la misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari.
All’indagato è stato contestato il reato di cui all’art. 612 bis (“Atti persecutori”) nei confronti di I. N. (con la quale aveva avuto una relazione sentimentale che la donna aveva voluto interrompere), e di calunnia nei confronti della stessa e di P. S., nuovo fidanzato della I.
Avverso tale decisione propone ricorso l’indagato che deduce, con un primo motivo, “violazione di diritto”, perché non sarebbero sussistiti i gravi indizi, e i descritti comportamenti non avrebbero potuto integrare il reato contestato.
Quanto alla calunnia, non erano stati sentiti due testi da lui indicati.
Assume poi, con altro motivo, illogicità e contraddittorietà della motivazione.
Le investigazioni erano basate sulle sole parole della I., prive di riscontri, e sulle dichiarazioni di suoi familiari.
Non era stato interrogato il teste a discarico S. G. indicato dall’esponente.
Le argomentazioni del Collegio non erano condivisibili, in quanto non era vero che il quadro indiziario era univoco: infatti nel 2009 era la stessa persona offesa a chiedere e ottenere “un contatto con il presunto stalker”. Sostiene che le espressioni usate nella ordinanza sulla sua personalità, di connotazione particolarmente negativa (come “incapace di controllare i propri istinti”; “carattere allarmante”; “spregiudicato”; “con elevata propensione a delinquere”), nonché quelle utilizzate per evidenziare i pericula libertatis (quali “pericolo di recidiva”; “stillicidio persecutorio”) non erano in linea con la misura (come sostituita) ma semmai con la custodia cautelare in carcere (si trattava probabilmente di un errore del Tribunale che aveva utilizzato espressioni riferibili a tale C. E.).
Il ricorso è inammissibile per contenere censure di merito, oltretutto genericamente esposte, sulla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, avverso un’ordinanza assistita da motivazione congrua e immune da censure di ordine logico.
Il Tribunale ha, infatti, ritenuto la sussistenza dei gravi indizi relativamente alla condotta del reato previsto dall’art. 612 bis.
Ha correttamente osservato, in proposito, che i comportamenti persecutori erano iniziati proprio dopo la fine della relazione tra il ricorrente e la I. (luglio 2006), fine che il D. S. non aveva voluto accettare e che avrebbe voluto riallacciare. Le investigazioni hanno dato conto di continui episodi di molestie, concretatisi in telefonate, invii di sms e di messaggi di posta elettronica, nonché di messaggi tramite internet (facebook), anche nell’ufficio dove la I. prestava il suo lavoro.
Sono state poste a base del provvedimento anche le dichiarazioni della I. (motivatamente ritenuta attendibile anche per i riscontri documentali delle sue dichiarazioni), che aveva presentato varie denunce, nonché le sommarie informazioni di diverse persone informate sui fatti. La condotta persecutoria e ossessionante dell’indagato, sempre più pressante, era anche caratterizzata dall’avere trasmesso il D., tramite facebook, un filmato che ritraeva un rapporto sessuale tra lui e la donna, nonché dall’avere avvicinato la I., che si trovava con un collega di lavoro, con atteggiamento aggressivo, manifestando l’intenzione di picchiare l’uomo. Il D. aveva anche inviato presso l’ufficio della denunciante cinque buste contenenti compact disc con immagini intime che la riguardavano. Ciò provocava nella donna un grave stato di ansia e di vergogna che la costringeva a dimettersi. Ancora: il giorno 8 ottobre 2009 l’indagato aveva indirizzato al P. S., nuovo compagno della I., una lettera fortemente ingiuriosa e minacciosa alla quale aveva allegato fotografie che riproducevano un rapporto sessuale che il D. aveva avuto con la vittima. Tutti tali comportamenti, minacciosi e molesti, concretavano, ad avviso del Tribunale, il reato contestato anche sotto il profilo del requisito della genesi di uno stato d’animo di profondo disagio e paura nella vittima in conseguenza delle vessazioni patite. Va sottolineato che il ricorrente non ha contestato specificamente uno solo dei comportamenti di vessazione individuati nella ordinanza.
Ha ritenuto il Tribunale la piena sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, con motivazione adeguata, anche in ordine al reato di calunnia in relazione alla denuncia presentata dal D. nei confronti della I. e del P. nella quale il ricorrente affermava di avere subito una estorsione da parte di quest’ultimo che gli aveva chiesto la somma di 1.700 Euro per il ritiro di una denuncia che il P. non aveva poi ritirato nonostante gli avesse consegnato la somma richiesta. Tale comportamento era ritenuto certamente calunnioso in quanto la consegna del denaro era stata smentita proprio dal teste indicato dal D., L. C..
Ha esattamente evidenziato, infine, il Tribunale che i mancati accertamenti istruttori dedotti dal ricorrente non erano idonei ad elidere il grave quadro indiziario.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in relazione alle questioni dedotte, si ritiene equo determinare in Euro 1.000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della cassa delle ammende.

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Cyber-stalking: un’analisi informatico giuridica
di Gabriele Canova

Sommario

  1. Lo “stalking”: lineamenti della fattispecie penale
  2. La decisione della Suprema Corte e l'articolo 612bis c.p.
  3. Un'osservazione informatico-giuridica della decisione
  4. Segue: lo stalking e “Facebook”
  5. Conclusioni

1. Lo “stalking”: lineamenti della fattispecie penale.
Con la pronuncia n. 32404/2010, la Corte di Cassazione ha affrontato la fattispecie penale degli atti persecutori ex art. 612bis c.p.
[1]. Per atti persecutori devono essere intesi quegli atti attraverso cui “... chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita...”[2]. Secondo recente giurisprudenza l'elemento cardine della fattispecie è rappresentato dalla reiterazione della condotta ed alternativamente da: 1) produzione di uno stato di ansia e/o di paura nell'animo della vittima;  2) fondato timore per la propria incolumità o per quella di persona comunque affettivamente legata; 3) sconvolgimento delle abitudini di questa derivanti dalla persecuzione posta in essere[3]. Merita evidenza un aspetto peculiare comune ai precedenti elementi: l'intollerabilità delle azioni perpetrate dal reo, questa si configura qualora la vittima sporga denuncia verso il molestatore o chieda il suo ammonimento a desistere dalle condotte illecite al questore[4].
Il termine stalking trae origine dal lessico venatorio. Si riferisce all'attività tipica del segugio che prima segue furtivamente e poi aggredisce la propria preda
[5]. La fattispecie criminosa nasce negli Stati Uniti d'America, all'inizio degli anni '90, precisamente in California, poi, a seguito di un'ampia ricerca sul fenomeno, il Legislatore federale ha elaborato linee guida applicabili all'interno delle legislazioni dei singoli stati membri[6]. Dalle linee guida federali nord americane prende vita la fattispecie penale europea ed italiana[7].
Dal punto di vista criminologico, la figura dello stalker è caratterizzata da un incolmato vuoto nella vita relazionale, di recente o di remota origine. Sovente concerne condotte poste in essere da ex amanti respinti, che non accettano la volontà dell'altra parte di troncare la relazione. Altre volte può essere frutto di fraintendimenti o di forme di negoziazione attenuanti di una personalità disturbata. Tra le ipotesi patologiche in evidenza è l'erotomania, spesso componente di un quadro psicotico più ampio. Spiccano i quadri border-line, paranoidi e narcisistici. Il molestatore perseguita la propria preda mantenendo con essa un rapporto di attrazione-repulsione. L'oggetto del desiderio è tale ma talora tenuto a rigorosa distanza, sistema contorto che genera la tipica azione del cacciatore che lungi dal bruciare le tappe attende cauto la preda. Non esiste un comportamento o una serie di comportamenti sempre presenti e ricorrenti in ogni caso di stalking. Gli atti posti in essere sono solitamente privi di disvalore sociale. In questo caso però si caratterizzano per invadenza e persistenza nel tempo. Effetti psicologici sulla vittima ed associato rischio di violenza ne sono la conseguenza
[8]. Lo stalker idealizza il proprio oggetto del desiderio e in esso si rispecchia, giungendo sovente ad una visione di integrazione e fusione con essa[9].
È possibile classificare lo stalker, attraverso l'essenza delle sue condotte, in cinque tipi. Il primo è denominato “il risentito”. Soggetto accecato dal desiderio di vendicarsi per un presunto torto subito. Il comportamento adottato può iniziare con una lesione dell'immagine della vittima. Secondo tipo “il bisognoso di affetto”. La vittima viene idealizzata e considerata amico, o partner, perfetto. Terzium genus è “il corteggiatore incompetente”, ossia un soggetto il cui comportamento è alimentato dalla totale incapacità relazionale. L'iter è riproposto con coerenza salvo il cambiamento della vittima. Quarto tipo è “il respinto”, soggetto che vede il fattore provocante in un rifiuto, solitamente un ex amante. Ultimo tipo risulta “il predatore”. La paura generata nella vittima è elemento imprescindibile d'eccitazione sessuale per il molestatore che, inebriato da essa, pianifica l'attacco
[10].

2. La decisione della Suprema Corte e l'articolo 612bis c.p.
In base alla ricostruzione dei fatti emersi dalle indagini, il caso in esame mostra continui episodi di molestie, concretatesi in telefonate, invio di messaggi sms, di posta elettronica, la condotta è perpetrata anche attraverso l'uso del social network “Facebook”, mediante invio di messaggi e condivisione di un video a sfondo sessuale ritraente la vittima. L'imputato aveva agito, oltre che digitalmente,  personalmente, avvicinando la vittima e cercando di percuotere un collega della stessa, oltre ad avere inviato presso il luogo di lavoro di lei materiale pornografico ritraente la persona offesa. Quest'ultimo atto era stato il motivo della presentazione da parte della persona offesa delle dimissioni per intollerabilità del rapporto lavorativo, dovuto allo stato di ansia scaturito dalla vergogna.
In base alla riproposizione dei fatti, nulla vi è da eccepire sulla riconducibilità della condotta dell'imputato alla fattispecie ex art. 612bis c.p. Gli elementi necessari per la realizzazione di atti persecutori sono presenti in toto. È altresì palese la reiterazione della condotta che, seppure consistente in azioni di volta in volta differenti (pubblicazione di video privati, invio di materiale fotografico, tentativo di aggressione del collega) tendono a realizzare un'unica serie di atti, serialità delle condotte. Elemento naturale della persecuzione è la presenza di più condotte, non necessariamente omogenee. L'abitualità della condotta mostra il disvalore sociale che non potrebbe essere scorto nel singolo atto ritenuto lecito e socialmente accettabile
[11]. Trattasi altresì dell'elemento cardine per la realizzazione della fattispecie in esame, soggetta a dolo generico: coscienza e volontà di realizzare gli elementi costitutivi di un reato[12]. Il Legislatore non ha infatti provveduto ad una catalogazione ferrea delle condotte assimilabili come atti persecutori, limitandosi ad elencare i requisiti cui il risultato della condotta posta in essere deve essere fedele[13]. La riconduzione alla suddetta fattispecie è anche avvalorata dalla presenza di uno stato d'ansia e vergogna in capo alla vittima, tale da spingerla a dimettersi dal proprio posto di lavoro, cambiando le proprie abitudini in modo radicale. Alla luce di ciò la vittima non poteva essere in grado di tollerare la situazione.

3. Un'osservazione informatico-giuridica della decisione.
Per quanto riguarda le prove prodotte dall'accusa, vi rientrano l'invio di e-mail, nonché l'invio di messaggi e la pubblicazione di un video attraverso il social network “Facebook”. La fattispecie di stalking non sarebbe in via generale realizzabile col solo mezzo informatico della posta elettronica o dei social network per alcune peculiarità tecniche. Ogni provider di posta elettronica fornisce, insieme al servizio di posta, la possibilità di inibire, a discrezione dell'utente, la ricezione di missive digitali indesiderate
[14]. L'utente all'interno del proprio account di posta elettronica può creare una blacklist: strumento di gestione delle e-mail attraverso cui indicare al servizio del provider gli indirizzi cui impedire il recapito di e-mail nella propria casella digitale[15]. L'inibizione può profilarsi attraverso il blocco di: indirizzi IP, nomi di dominio, singoli indirizzi e-mail, dai quali le comunicazioni verranno ricevute ma non rese visibili all'utente, salvo che quest'ultimo non voglia accertarne il contenuto attraverso una procedura specifica e volontaria[16].
Il servizio “blacklist” fa venire meno i presupposti del reato di stalking per un duplice motivo. In primis l'applicazione rende possibile scongiurare a monte la ricezione di contenuti sgradevoli nel proprio account. All'attivazione del servizio, non sarebbe possibile la reiterazione di condotte tali da configurare atti persecutori ex art. 612bis c.p. L'utente scongiura, a seguito di un primo atto di molestia, attraverso un'applicazione di tipo preventivo, la ricezione di altri contenuti indesiderati. In secundis, qualora non venga attivato il servizio da parte della persona offesa, la condotta del soggetto agente risulterebbe essere accettata o tollerata dal soggetto passivo, venendo così meno il requisito destabilizzante e l'intollerabilità della situazione. L'attivazione del tool a seguito di non tollerabilità dei contenuti ricevuti, scongiurerebbe per tanto il ripetersi di condotte minatorie.
Con riferimento ai messaggi e alla pubblicazione del video sul social network “Facebook” è necessario compiere un distinguo.

4. Segue: lo stalking e “Facebook”.
L'articolo 612bis dispone al primo comma: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato...”. In base a ciò si può sostenere una tesi analoga a quella precedentemente esposta nell'ambito di posta elettronica. Il social network fornisce ai propri utenti una vasta gamma di strumenti finalizzati a prevenire condotte sconvenienti, attraverso la possibilità di decidere in modo mirato quali contenuti condividere e con chi
[17]. È possibile configurare i livelli di protezione di privacy escludendo i soggetti non graditi: per verificare il proprio livello di protezione esiste tuttora un software che consente una verifica delle proprie impostazioni[18]. È altresì possibile escludere totalmente il proprio nominativo dagli elenchi di ricerca. Non solo stabilendo quante e quali informazioni indicizzare nel motore di ricerca, ma scegliere se poter essere rintracciati anche all'esterno del social network (si allude alle classiche ricerche effettuate nel web attraverso motori di ricerca come google, Libero e similari), oppure se consentire la ricerca “entro i confini” di “Facebook[19]. In questo modo una minima e selezionata parte degli utenti può interagire attraverso il social network, un passo ulteriore può essere poi compiuto attraverso il blocco totale di determinate persone[20]. Altri sistemi di difesa sono: la possibilità di creare una “blacklist” delle chat[21]; la comunicazione di utenti molesti che facciano un uso distorto del social network ai gestori dello stesso[22]; la semplice, ma efficace, cancellazione di utenti dalla propria lista amici[23]. La pubblicazione di un video su “Facebook” andrebbe quindi ad inserirsi in un disegno più ampio, non potendo di per sé configurare il reato di stalking. Rientrerebbe invece in una diversa fattispecie criminosa quale la diffamazione o l'ingiuria. Quest'ultima, ex art. 594 c.p., se la condotta fosse realizzata con la contemporanea presenza virtuale del destinatario nel social natwork. Altrimenti potrebbe realizzarsi la fattispecie della diffamazione, ex art. 595 c.p.

5. Conclusioni.
Nella pronuncia della Suprema Corte n. 32404/2010, la condotta di stalking è dimostrata dal complesso di prove portate dinnanzi all'organo giudicante, assieme di tipo tradizionale e digitale in un complesso comportamentale ampio. Alla luce dei ragionamenti informatico giuridici prima svolti è possibile rilevare che le sole condotte digitali o cyberstalking
[24], utilizzando l'ordinaria cultura informatica ormai propria dei fruitori dei servizi Internet, non avrebbero potuto condurre alla condanna dell'imputato.

 

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[1]    Articolo introdotto dal Decreto Legge n. 11 del 23 febbraio 2009 all'articolo 7 – Misure urgenti in tema di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori.

[2]    Il Legislatore ha provveduto all'inserimento di diverse aggravanti speciali. Così al comma 2 è prevista una circostanza aggravante qualora il reato sia posto in essere dal coniuge legalmente separato o divorziato o comunque da soggetto che abbia intrattenuto una relazione affettiva con la persona offesa. Al comma seguente è prevista un'ulteriore aggravante: “la pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata”. Il delitto di atti persecutori è procedibile d'ufficio solo nei casi in cui la vittima sia un minore oppure un soggetto disabile ex art. 3 l. 104/1992, oppure ancora quando il fatto è connesso ad altro delitto per il quale bisogna procedere d'ufficio (art. 612bis co. 4 c.p.) e, in fine, quando il fatto è realizzato da un soggetto precedentemente ammonito ex art. 8 d. L. 11/2009. Normalmente è perseguibile a querela di parte, il termine per la proposta è di sei mesi.

[3]    Cfr. Cass. Pen., Sez. V, n. 11945 12 gennaio 2010, in Diritto & Giustizia 2010 (nota di Ceccarelli)

[4]    È disposto un rimedio preventivo inserito ad hoc dal Legislatore per tutelare la potenziale vittima di atti persecutori. L'art. 8 d. L. 11/2009 introduce l'istituto dell'ammonimento. Si tratta di uno strumento inibitorio amministrativo, lo strumento può essere infatti azionato rivolgendosi al questore perché intimi al molestatore di cessare ogni condotta che potrebbe tradursi in molestia per il soggetto passivo. L'uso del condizionale è doveroso, “le azioni dello stalker possono essere percepite in maniera diversa a seconda della vittima ovvero della percezione soggettiva della stessa che risulta direttamente correlata al suo stato culturale” - Stalking: aspetti giuridici e medico-legali, G. Benedetto, M. Zampi, M. Ricci Messori, M. Cingolati, Riv. it. Medicina legale 2008, 01, 127.

[5]    “To stalk” letteralemente “fare la posta”, chiaro riferimento a quel genere di condotte persecutorie e di interferenza nella sfera privata delle persone. - Il nuovo reato di “atti persecutori”, A. Barbazza, E. Gazzetta, in www.altalex.it 30/04/2009

[6]    La prima legge nazionale fu introdotta in California nel 1990 – California Penal Code Section 646.9 su proposta della Municipal Court di Orange County, in persona del giudice John Watson. In California è presente il punto centrale dell'industria cinematografica a livello globale ossia Hollywood (L.A.); in origine questa normativa fu introdotta in questo Stato per tutelare le “star hollywoodiane” dalle sgradite, e talora pericolose, intrusioni nella propria sfera privata da parte di fans troppo insistenti.
      Si veda anche The psychology of Stalking. Clinical and Forensic Prospectives. J.R. Meloy, Academic Press, San Diego, 1998, pp.2

[7]    Calofornia 1990, Confederazione Australiana e Canada 1993, Violence Against Women Act (federale U.S.A.) 1996, Belgio 1998, Paesi Bassi 2000 – Daphne, un manuale per le vittime e gli operatori. (Progetto Daphne) Modena Gruop on stalking, 2004.

[8]    Stalking: aspetti giuridici e medico-legali. G. Benedetto, M. Zampi, M. Ricci Messori, M. Cingolati, Riv. it. Medicina legale 2008, 01, 127.

[9]    Stalking and violence - J. Reid Meloy. In Salking and psychosexual obsession: Psychological prospectives for prevention, polcing, and treatment, J. Boom and L. Sheridan, West Sussex, UK: John Wiley & Sons, Ltd, pp.105.

[10]  Lo stalker: identikit del persecutore (www.cesap.net) in “Psicologia contemporanea” n. 164/2001 – Anna Oliverio Ferraris; Study of stalkers. P. E. Mullen, M. Pathè, R. Purcell, G. W. Stuart, Am. J. Psychiatry, 156, 1244, 1999.

P align=justify>[11]  Il delitto di “atti persecutori” (il cd. Stalking), Alfio Valsecchi, Riv. it. Diritto e Procedura Penale 2009, 03, 1377

[12]  Così in Diritto Penale: parte generale. G. Fiandaca, E. Musco, Zanichelli 2009

[13]  Cfr. Cass. Pen., Sez. V 26 marzo 2010, n. 11945

[14]  Questo strumento risulta consueto come rimedio contro lo SPAM (ricezione di messive digitali indesiderate a scopo commerciale). È applicabile anche in caso di “cyberstalking” giacché il principio di funzionamento dell'applicazione risulta compatibile. Cfr. Abilità informatiche per il diritto. G. Taddei Elmi. Giuffré editore, Milano 2006 pp.133; http://www.pc-facile.com/glossario/blacklist/

[15]  Esiste una vasta gamma di applicazioni per il filtro ed il blocco della posta elettronica potenzialmente indesiderata. Il blocco comporta un'esclusione a priori della missiva, il filtro, più accurato, consente l'analisi di ciascun dettaglio del messaggio. Cfr. Abilità informatiche per il diritto. G. Taddei Elmi. Giuffré editore, Milano 2006 pp.133; http://www.isaimperia.it/Glossario.html

[16]  Per evitare abusi da parte del software nella limitazione al recapito delle missive soluzione migliore sarebbe che il server si limiti a segnalare i messaggi come potenziali portatori di contenuti indesiderati. La modificazione dell'oggetto della missiva consentirebbe così all'utente di controllare personalmente scegliendo da quali indirizzi limitare la ricezione di posta elettronica. Cfr. Sicurezza Informatica. AICA Gruppo di sviluppo M5, ECDL IT Administrator. McGraw-Hill Companies Srl Milano 2003 pp.193; http://www.igoldrush.com/it/reference/domain-glossary/b/black-listed

[17]  https://www.2343ec78a04c6ea9d80806345d31fd78-gdprlock/settings/?tab=privacy – Impostazioni in materia di privacy.

[18]  Il software SAFEGO è rinvenibile online attraverso il motore di ricerca di “Facebook” ed utilizzabile come una delle tante comunissime applicazioni che il socialnetwork detiene; il programma della BitDefender comunica all'utente un generale livello di privacy, sarà a discrezione dell'utente stabilire quante e quali informazioni spergolare nella rete. Cfr. Facebook, R. Meggiato. Edizioni Apogeo, Milano 2011 pp.71.

[19]  Guida Facebook. D. Cerra, in webapp.html.it/guide/lezione/4184/impostazioni-sulla-privacy/

[20]  Guida Facebook. D. Cerra, in webapp.html.it/guide/lezione/4184/impostazioni-sulla-privacy/

[21]  Come creare una blacklist per Facebook, in http://www.risorsainformatica.com/blognews/come-creare-una-blacklist-per-facebook/ 2011 Risorsa Informatica.

[22]  Come segnalare una persona su Facebook. S. Aranzulla, in aranzulla.tecnologia.virgilio.it/come-segnalare-una-persona-su-facebook-15278.html

[23]  Eliminare amici su Facebook velocemente. Ignoto, in www.tecnocino.it/articolo/eliminare-amici-su-facebook-velocemente/24217/

[24]  Cfr. Uff. Indagini preliminari Termini Imerese, 9 febbraio 2010. Redazione Giuffré, Giuffré editore, Milano, 2010.