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Il rinvio della legge contenente norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo (cosiddetta "legge Gasparri")

Scritto da Francesca Chiarelli

In data 15 dicembre 2003, il Presidente Ciampi ha trasmesso alle Camere il messaggio di rinvio della legge approvata in via definitiva dal Senato il 2 dicembre 2003, contenente “Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della Rai Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione” (c.d. “legge Gasparri” dal nome dell'allora Ministro delle Comunicazioni), legge tesa a tratteggiare gli aspetti evolutivi del sistema radiotelevisivo italiano.
La materia del sistema radiotelevisivo, filone legislativo della più ampia comunicazione politica, rappresenta un tema particolarmente delicato in quanto, in un sistema democratico basato sul pluralismo dell'informazione, in cui cioè il confronto non si svolge solo nelle aule del Parlamento ma anche sul “terreno mediatico”, diviene essenziale la presenza di una normativa ad hoc posta a garanzia del pluralismo dell'informazione.
Per valutare meglio la portata del rinvio presidenziale è necessario contestualizzarlo nel clima nel quale esso è stato operato e, quindi, tener conto dell'evoluzione della disciplina normativa, dei precedenti interventi del Capo dello Stato e della giurisprudenza della Corte costituzionale in materia di pluralismo.
In assenza di regole costituzionali specifiche, è stato compito della Corte costituzionale elaborare i principi che avrebbero dovuto ispirare la radiotelevisione. La prima decisione della Corte (sent. 59 del 1960) ha difeso la legittimità del monopolio pubblico sulla base del ragionamento che, essendo i costi delle imprese radiotelevisive molto elevati e limitato il numero delle frequenze che le convenzioni internazionali assegnano all'Italia, il pluralismo dell'informazione sarebbe meglio garantito dal monopolio pubblico che da un regime privatistico.
Mancando una precisa regolazione legislativa, accanto al servizio pubblico si andò costituendo un monopolio privato che assorbì la gran parte delle trasmissioni locali. Anche a seguito di sollecitazioni da parte della Corte costituzionale (sentenza n. 826 del 1988), fu introdotta la riforma del sistema radiotelevisivo con la c.d. “legge Mammì” (L. 223 del 1990) che rappresenta la prima legge organica in materia e che ha legittimato il sistema misto pubblico-privato già istituitosi di fatto.
[1]
Un'ulteriore riforma, introdotta con la legge 249 del 1997 (nota come “legge Maccanico”), ha istituito l'Autorità garante per le comunicazioni affidando ad essa ampi poteri regolamentari [2].
Infine, merita di essere ricordata la sentenza 466 del 2002 della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 7 dell'articolo 3 della “legge Maccanico” nella parte in cui non prevede la fissazione di un termine finale certo che non oltrepassi il 31 dicembre 2003, entro il quale i programmi irradiati dalle emittenti che superano i limiti indicati dalla stessa legge devono essere trasmessi esclusivamente via satellite. La Corte costituzionale aveva fatto riferimento alla data del 31 dicembre 2003, poiché era già stata indicata per la cessazione del regime transitorio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
E' in questo panorama legislativo e giurisprudenziale che si colloca il messaggio alle Camere del 23 luglio 2002 da parte del Presidente della Repubblica. Con questo intervento, il Capo dello Stato ha richiamato l'attenzione del Parlamento sulla necessità di una “ legge di sistema” che possa regolare “l'intera materia delle comunicazioni, delle radiotelediffusioni, dell'editoria dei giornali e periodici e delle interrelazioni tra questi mezzi”. Il fatto che si tratta del primo e, fino ad ora, unico esercizio del potere di messaggio ex articolo 87 Cost. da parte della Presidenza Ciampi va forse ad accrescere il particolare rilievo politico-istituzionale dell'intervento presidenziale e l'influenza da esso esercitata nei confronti delle forze politiche
[3]: l'utilizzo di uno strumento formale è orientato, infatti, verso un fine istituzionale [4], che è quello di “polarizzare la dinamica politico-parlamentare sull'esigenza di porre in essere una disciplina di sistema che garantisca, in materia di comunicazione, i valori costituzionali” [5] del pluralismo e dell'imparzialità.
Nel messaggio il Presidente della Repubblica ha ripercorso le tappe fondamentali sia della disciplina normativa che della giurisprudenza della Corte costituzionale; il Capo dello Stato ha fatto riferimento anche alle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio europeo ed alla Carta europea dei diritti fondamentali: tali atti sono richiamati in quanto vincolano
“il legislatore ad assicurare il pluralismo delle voci, espressione della libera manifestazione del pensiero”.
Il Presidente della Repubblica ha aperto il messaggio ricordando che “ la garanzia del pluralismo e dell'imparzialità dell'informazione costituisce strumento essenziale per la realizzazione di una democrazia compiuta
[6]: quindi, richiamando una recente sentenza della Corte costituzionale, ha sottolinea l'esigenza che sia garantito non solo il pluralismo esterno ma anche il pluralismo interno.
Un altro elemento di particolare interesse del messaggio è rappresentato dal riferimento alla tecnologia digitale: il Presidente della Repubblica ha sottolineato la necessità di riportare a sistema l'intera materia delle comunicazioni, delle radiotelediffusioni, dell'editoria di giornali e periodici e dei rapporti tra questi mezzi in quanto “il pluralismo e l'imparzialità dell'informazione non potranno essere conseguenza automatica del progresso tecnologico”. A tale riguardo viene segnalata la necessità di ridefinire un quadro di principi fondamentali che da una parte tenga presente “ il ruolo centrale del servizio pubblico” e dall'altra faccia da cornice alla nuova potestà legislativa concorrente delle Regioni (la comunicazione viene considerata “logico corollario” della promozione e dell'organizzazione di attività culturali, materie appartenenti alla competenza regionale); infine il Presidente della Repubblica, facendo espresso riferimento alla logica maggioritaria, ha ricordato che solo un “adeguato assetto della comunicazione” può consentire l'equilibrio dei flussi di informazione e di opinione e permettere di meglio garantire i diritti fondamentali delle opposizioni e delle minoranze: il pluralismo e l'imparzialità rappresentano, infatti, “fattori indispensabili di bilanciamento dei diritti della maggioranza e dell'opposizione”. In particolare, in riferimento allo statuto delle opposizioni e delle minoranze, il Capo dello Stato suggerisce di estendere la vigilanza del Parlamento “
all'intero circuito mediatico, pubblico e privato, allo scopo di rendere uniforme ed omogeneo il principio della par condicio”.
Quindi obiettivo primario indicato dal Presidente della Repubblica alle Camere è la realizzazione di una “ specificazione normativa” dei principi della Corte costituzionale e della legislazione vigente e l'attuazione delle direttive comunitarie in materia.
La scelta di enunciare preventivamente ed in modo formale, mediante il messaggio alle Camere, i principi costituzionali sui quali si deve incardinare la riforma dell'assetto radiotelevisivo spiega la ragione per cui sia mancata o non sia stata resa nota all'opinione pubblica l'attività di collaborazione informale tra gli uffici della Presidenza della Repubblica e quelli del Governo.
Sulla scia di questo messaggio, il 25 settembre 2002 il Governo ha presentato un disegno di legge
[7], approvato in via definitiva il 2 dicembre 2003, dopo un doppio passaggio alla Camera e al Senato. [8] L'intera fase della discussione e dell'approvazione parlamentare è stata accompagnata da vivaci polemiche da parte dell'opposizione, alle quali la stampa ha dato ampio risalto, tese a sottolineare i vantaggi che, dalla nuova disciplina, sarebbero derivati al Presidente del Consiglio, proprietario del principale network privato.
L'obiettivo della nuova legge era quello di affrontare il problema della mancata realizzazione delle condizioni per assicurare il pluralismo; come già sottolineato, infatti, la legge Maccanico aveva previsto un regime transitorio che legava l'eventuale trasferimento sul satellite delle reti considerate in eccedenza allo sviluppo dei canali satellitari e alla diffusione sul territorio nazionale delle antenne paraboliche idonee a ricevere il segnale, ma, visto che il segnale dei programmi satellitari si era diffuso più lentamente del previsto e l'attesa rischiava di procrastinarsi all'infinito, si sarebbe dovuto rispettare il termine del 31 dicembre o si sarebbe dovuto trovare un modo diverso per garantire il pluralismo: questo modo consisteva nello sviluppo del digitale terrestre. A tutela della concorrenza e del mercato, la legge Gasparri prevedeva anche che uno stesso fornitore non potesse essere titolare di autorizzazioni che consentano di diffondere più del venti per cento del totale dei programmi televisivi; allo stesso modo non possono essere conseguiti ricavi superiori al venti per cento delle risorse complessive del Sic, il sistema integrato delle comunicazioni. Si tratta di un paniere rappresentato dal monte complessivo di risorse nel quale confluisce il fatturato dell'intero settore della comunicazione (televisione, radiofonia, Internet, editoria quotidiana e libraria, riproduzioni fonografiche e cinematografiche, pubblicità).
Il Presidente della Repubblica, al quale la legge era stata inviata il 5 dicembre per la promulgazione, richiamandosi alla giurisprudenza della Corte costituzionale e al proprio messaggio del 23 luglio 2002 ha assunto la decisione, “ dal notevole impatto politico e mediatico”
[9], di rinviare, il 15 dicembre 2003, la legge alle Camere per una nuova deliberazione. [10]
Dalla lettura del messaggio
[11] viene in evidenza come il Presidente della Repubblica abbia sottoposto ad un attento confronto la disciplina sottoposta al suo esame rispetto ai principi e moniti espressi dal giudice costituzionale [12], fatti già, a suo tempo, oggetto del messaggio alle Camere [13]. Il messaggio di rinvio è stato motivato sotto tre diversi profili di illegittimità, attraverso argomentazioni di natura tecnica e formale molto puntuali, argomentazioni rese “ più penetranti ed incisive ” in quanto fatte oggetto degli interventi e dei moniti (oltre che del Capo dello Stato) anche della stessa Corte costituzionale. [14]
In primo luogo, il Presidente della Repubblica ha ricordato la sentenza n. 466 del 2002 della Corte costituzionale che, come abbiamo visto, ha fissato alla data del 31 dicembre 2003 la cessazione del regime transitorio previsto dalla L. n. 249 del 1997
[15]. La pronuncia della Corte muoveva dalla considerazione della situazione di fatto allora esistente che non garantirebbe “l'attuazione del principio del pluralismo informativo esterno”. L'articolo 25 della legge Gasparri ha stabilito che entro il 31 dicembre 2003 dovranno essere rese attive reti televisive digitali terrestri ed ha previsto che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro il 31 dicembre 2004 debba svolgere un esame e una verifica della complessiva offerta dei programmi televisivi digitali terrestri finalizzato ad accertare il grado di sviluppo del pluralismo che conseguirebbe dall'introduzione del digitale terrestre.
Il Capo dello Stato ha rilevato come il termine del 31 dicembre 2004 rappresenti una proroga del termine finale indicato dalla Corte costituzionale per limitare a due reti la possibilità per le emittenti private di trasmettere con il sistema tradizionale. Una seconda osservazione del Capo dello Stato, sempre relativa all'articolo 25, ha riguardato i poteri riconosciuti all'Autorità: entro i trenta giorni successivi all'accertamento deve inviare una relazione al Governo e alle Commissioni parlamentari, ma, in caso di esito negativo dell'accertamento, la legge non fornisce indicazioni circa il tipo e gli effetti dei provvedimenti che ne dovrebbero seguire.
Tra l'altro, secondo Ciampi, il rinvio all'attivazione definitiva del sistema di trasmissione digitale terrestre, indefinito nei tempi e incerto nella copertura effettiva, ha di fatto trasformato il 31 dicembre 2003 non nel termine ad quem di una fase provvisoria, ma come dies a quo per l'avvio di una nuova fase transitoria.
Dopo aver censurato l'articolo 25, il messaggio presidenziale ha richiamato l'attenzione delle Camere sul rispetto del principio del pluralismo: la legge Gasparri (articolo 15) ha assunto come base di riferimento per il calcolo dei ricavi dei singoli operatori di comunicazione, il Sic: esso, a causa della sua dimensione, potrebbe consentire a chi ne detenga il venti per cento “ di disporre di strumenti di comunicazione in misura tale da dar luogo alla formazione di posizioni dominanti”, in contrasto con la sentenza n. 826 del 1988 della Corte costituzionale
[16].
Infine, l'ultima censura del Capo dello Stato riguarda il problema della raccolta pubblicitaria e la difesa dell'editoria cartacea: anche in questo caso Ciampi si è richiamato alla giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n. 231 del 1985) che richiedeva di evitare il pericolo che “ la radiotelevisione, inaridendo una tradizionale fonte di finanziamento della libera stampa, rechi grave pregiudizio ad una libertà che la Costituzione fa oggetto di energica tutela”.
[17]
A seguito del rinvio presidenziale, le Camere, dopo aver deliberato di limitare il riesame alle sole disposizioni oggetto dei rilievi presidenziali, hanno approvato un testo di legge che ha recepito in parte le osservazioni del Capo dello Stato
[18]. Il nuovo testo di legge, approvato dalla Camera il 24 marzo 2004 e dal Senato il 29 aprile, è stato promulgato da Ciampi con legge n. 112 del 2004 [19].
Per quanto riguarda la censura relativa all'articolo 25, il nuovo testo ha previsto che l'esame da parte dell'Autorità per le garanzie nella comunicazione che dovrà verificare la diffusione della tecnica digitale terrestre
[20] sia svolto entro il 30 aprile 2004 (è stato dunque anticipato il termine rispetto alla data del 31 dicembre 2004); in caso di giudizio negativo, l'autorità adotta i provvedimenti sanzionatori indicati dall'articolo 2 della legge Maccanico finalizzati a eliminare o impedire il formarsi di posizioni dominanti (cioè una rete dell'emittente privato avrebbe dovuto trasmettere sul satellite e Rai 3 avrebbe dovuto trasmettere senza pubblicità).
Invece, in relazione all'articolo 15, sono stati approvati alcuni emendamenti che hanno limitato e maggiormente definito il numero di voci di cui si compone il Sic in modo da ridurre l'ampiezza del paniere di riferimento e, di conseguenza, abbassare la soglia per il superamento del limite antitrust: non sono più ricomprese l'editoria libraria, le imprese fonografiche e alcune voci pubblicitarie, ma, allo stesso tempo, l'ambito del Sic viene esteso anche ai prodotti librari e fonografici se commercializzati in allegato e alle opere cinematografiche.
[21]
Per quanto riguarda invece la raccolta pubblicitaria, il testo è rimasto sostanzialmente inalterato
[22].
Infine, un'ultima censura del Presidente della Repubblica riguardava il richiamo ad una disposizione in relazione alla quale era intervenuta la Corte costituzionale. In sede di riesame è stata accolta in toto l'osservazione del Capo dello Stato circa l'applicabilità delle disposizioni del d. lgs. 198 del 2002 dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale: infatti, nel comma 14 dell'articolo 23 non compare più il rinvio a tale decreto.

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[1] Tale legge ha proclamato una serie di principi, senza però alcun concreto seguito normativo ( “il pluralismo, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione, apertura alle diverse opinioni, tendenze politiche, sociali, culturali e religiose, nel rispetto della libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione”) . Essa ha inoltre previsto l'esistenza di dodici imprese concessionarie a livello nazionale, il limite massimo del 25% di concessioni assegnate ad un unico titolare e i limiti quantitativi per la concentrazione tra imprese radiotelevisive ed imprese editoriali e tra imprese radiotelevisive e imprese concessionarie di pubblicità, per limitare, in questo modo, le concentrazioni nel settore dell'informazione.

[2] L'elemento essenziale di tale normativa è rappresentato dal divieto di posizioni dominanti, che rappresentano, secondo Ciampi “ ostacoli oggettivi all'effettivo esplicarsi del pluralismo ”. Essa inoltre ha abbassato ad undici il numero di concessionari televisivi: partendo dalla fissazione di un limite massimo di due reti per ogni concessionario di frequenze tv, ha consentito alla terza rete Mediaset e alla seconda rete Telepiù di continuare ad operare fino a quando l'Autorità “in relazione all'effettivo e congruo sviluppo dell'utenza dei programmi radiotelevisivi via satellite o via cavo” non avesse indicato il termine entro il quale la terza rete Mediaset si sarebbe dovuta vendere o i suoi programmi si sarebbero dovuti trasmettere esclusivamente via satellite; inoltre la scadenza del termine avrebbe comportato per la Rai l'esclusione della pubblicità di Rai Tre che avrebbe potuto essere utilizzata solo come servizio pubblico. L'Autorità ha indicato la data del 31 dicembre 2003 come termine per la cessazione del regime transitorio.

[3] In realtà Camera e Senato hanno dimostrato scarso interesse al dibattito sul messaggio. Il Corriere della sera , 26 luglio 2002 titolava: “Dibattito sul messaggio di Ciampi, Camere vuote”. In effetti i deputati presenti erano stati 44, i senatori 66.

[4] Alessandro Pace, Per una lettura “in controluce” del messaggio presidenziale su pluralismo e imparzialità dell'informazione , in Giurisprudenza Costituzionale , 2/2002, p.2338 ricorda analoghe sollecitazioni da parte di Ciampi, contenute in messaggi “liberi” che, in sede politica, erano cadute nel vuoto: cfr. gli interventi del Presidente della Repubblica in occasione della visita alla sede del quotidiano Il secolo XIX di Genova (8 febbraio 2002), dell'incontro con i redattori del quotidiano Il Tirreno di Livorno (15 febbraio 2002), degli incontri istituzionali con le autorità a Padova (19 marzo 2002) e a Campobasso (25 marzo 2002). A tutti questi interventi, anche se spesso assai brevi o puramente incidentali, la stampa quotidiana ha sempre dato grande spazio.

[5] Paolo Olimpieri, Il messaggio del Presidente della Repubblica sul pluralismo e l'imparzialità dell'informazione. Brevi considerazioni ‘a caldo', in www.associazionedeicostituzionalisti.it (25 luglio 2002): l'A. sottolinea il fatto che il messaggio viene ad inserirsi “in una dinamica che vede la coincidenza nel medesimo soggetto della proprietà del più grande polo informativo privato e della carica di Presidente del Consiglio”.

[6] Il messaggio si chiude con l'espressione “ non c'è democrazia senza pluralismo e imparzialità dell'informazione”.

[7] Secondo Alessandro Pace, Legge Gasparri e Corte costituzionale, in Rassegna parlamentare, 4/2004, pp. 850-851, “già nella stesura iniziale il Governo aveva mostrato di non voler tenere in alcun conto né i numerosi richiami informali del Capo dello Stato, in favore del pluralismo del mass media, né il successivo messaggio rivolto alle Camere; la determinazione del Governo non era stata poi minimamente scalfita dalla pubblicazione della sentenza” n. 466 del 2002 nella quale la Corte aveva esplicitamente ritenuto non rilevante l'introduzione del digitale terrestre sull'assetto duopolistico delle trasmissioni in analogico. Infine, secondo l'A. il Governo non “aveva ritenuto di prendere in considerazione le perplessità sollevate dal Presidente dell'Autorità per le garanzia delle comunicazioni, Cheli, nell'audizione del 12 dicembre davanti alle Commissioni Cultura e Trasporti della Camera e quelle ancora più radicali del Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato Tesauro”.

[8] Per un'analisi del contenuto della legge inviata al Capo dello Stato per la promulgazione il 5 dicembre 2003, si rinvia a Claudio De Cesare, La comunicazione nel sistema politico-istituzionale, Edizioni Tassinari, Firenze, 2004, pp. 119-121.

[9] Francesco Sacco, La prassi della Presidenza Ciampi nei primi cinque anni del mandato, in Giurisprudenza costituzionale , 3/2004, p. 2162.

[10] Tale atto di rinvio è analizzato in senso critico da Mario Esposito, Il rinvio alle Camere della legge Gasparri e la storia dimenticata del potere presidenziale di autorizzazione in www.eius.it (22 dicembre 2003). Secondo l'A. nella relazione introduttiva all'autorizzazione al Governo a presentare il disegno di legge Gasparri, il Presidente della Repubblica ha contemplato espressamente il messaggio del 23 luglio 2002, in cui aveva delineato e reso espliciti i parametri del vaglio di legittimità costituzionale che avrebbe poi applicato in sede di autorizzazione. “ Se ne deve inferire che, nulla essendo stato obiettato in occasione dell'autorizzazione, il Presidente della Repubblica avesse ritenuto che il medesimo progetto di legge fosse conforme ai parametri da lui stesso specificatamente individuati e assunti a ‘direttiva' legislativa”. Il Presidente della Repubblica avrebbe potuto compiere i medesimi rilievi già in sede di autorizzazione: “qualora il Presidente della Repubblica, in aderenza ai parametri da lui stesso individuati con il messaggio alle Camere del 23 luglio 2002, avesse sollevato le proprie obiezioni già in sede di autorizzazione, avrebbe non soltanto esercitato coerentemente e non contraddittoriamente la propria funzione di controllo, ma avrebbe altresì giovato al dibattito parlamentare che sarebbe stato arricchito dalle importanti indicazioni del Capo dello Stato”.
Contra
M.Cristina Grisolia, Sul rinvio della legge Gasparri, in Quaderni Costituzionali , 2/2004, p. 372 secondo la quale il rinvio è stato determinato anche “ dall'imperdonabile ‘distrazione' dimostrata dalle forze di maggioranza verso il messaggio inviato alle Camere”.

[11] Mentre esponenti della maggioranza hanno considerato “tecnici e secondari” gli aspetti della legge rinviata (cfr. l'intervista a Sandro Bondi, in il Giorno , 16 dicembre 2003 ), dall'opposizione il rinvio viene visto come “un gesto di grande responsabilità costituzionale ” (cfr. Ezio Mauro, Il custode delle regole, in La Repubblica , 16 dicembre 2003 ), “una fisiologica dialettica tra gli organi che concorrono alla formazione della volontà legislativa (cfr. Francesco Paolo Casavola, in Il Mattino, 16 dicembre 2003 e Leopoldo Elia, Nessuno pensi che si possa ‘aggirare Ciampi', in Europa , 18 dicembre 2003).

[12] Si tratta di un rinvio fondato essenzialmente su sentenze della Corte costituzionale. Secondo Francesco Casavola, Pluralismo, pasticci e posizioni dominanti, in Il Messaggero, 17 dicembre 2003 “questa circostanza va compresa nella sua duplice motivazione, del vincolo del Capo dello Stato, quale custode della Costituzione, al rispetto della giurisprudenza costituzionale, e del fine dello stesso organo di garantire che una legge, approvata dalla sola maggioranza in un aspro contrasto con l'opposizione, affronti la promulgazione senza patenti vizi di costituzionalità”.

[13] Secondo Francesco Sacco, La prassi della Presidenza Ciampi nei primi cinque anni del mandato, cit., 2163, il messaggio presidenziale del luglio 2002 ha rappresentato “ una sorta di ‘autovincolo' a non promulgare una legge dal contenuto normativo contrastante con i principi ivi enunciati”.

[14] M. Cristina Grisolia, op.cit., p.374.

A href="#_ftnref15" name=_ftn15>[15] L'articolo 2 della stessa legge stabiliva che ad uno stesso soggetto “ non possono essere rilasciate concessioni e autorizzazioni che consentano di irradiare più del venti per cento rispettivamente delle reti televisive o radiofoniche analogiche e dei programmi televisivi o radiofonici, in ambito nazionale, trasmessi su frequenze terrestri”.

[16] Rimane infatti il limite del 20 per cento però cambia il parametro, non più dieci canali ma molti di più, poiché ai canali analogici si aggiungono quelli digitali.

[17] Infatti, mentre le leggi Mammì e Maccanico avevano individuato un limite alla raccolta pubblicitaria televisiva, il Sic prevede un limite alla raccolta pubblicitaria complessiva.

[18] All'interno della stessa maggioranza di governo, diverse sono state le posizioni assunte in merito al riesame: cfr. Volontè, Va rispettata l'indicazione del Quirinale, in Il Secolo XIX, 17 dicembre 2003 ;Alemanno, Non si discute. Bisogna obbedire a Ciampi , in Il Giorno, 17 dicembre 2003; Calderoli, La legge va riapprovata così com'è , in La Padania , 17 dicembre 2003.

[19] Il Governo era già intervenuto con il decreto legge n. 352 del 2003 intitolato “Disposizioni urgenti concernenti modalità di definitiva cessazione del regime transitorio della legge 31 luglio 1997, n. 249” allo scopo di evitare che dal primo gennaio 2004 una rete dell'emittente privato si trovasse ad operare in violazione dell'articolo 195 cod.post. e quindi in una situazione di illiceità penale. Con tale decreto è stato prorogato al 30 aprile 2004 il termine per la verifica delle condizioni del pluralismo da parte dell'Autorità. L'intento era quello di una rapida approvazione della legge Gasparri e una conseguente decadenza del decreto legge che, una volta riapprovata la legge, non avrebbe più ragione di essere convertito, cfr. Dario Di Vico, Conto alla rovescia per ‘salvare' Retequattro, decreto più vicino, in Corriere della sera, 16 dicembre 2003.
Contrario allo strumento del decreto legge Stefano Ceccanti, Consigli ai masochisti del centrodestra. Rifate la legge, non eludetela col decreto, in Il riformista, 17 dicembre 2003.

[20] La verifica dell'Autorità si fonda su tre parametri: la quota di popolazione raggiunta dalle nuove reti digitali terrestri, la presenza sul mercato di decoder a prezzi accessibili, l'effettiva offerta al pubblico su tali reti di programmi diversi da quelli diffusi dalle reti analogiche.

[21] A prescindere dalle valutazioni di tipo economico e, in particolare, dalla considerazione se le voci eliminate siano sufficienti a rendere efficaci le disposizioni antitrust introdotte, resta il fatto che tale modifica risponde solo in parte a quanto rilevato nel messaggio di rinvio: la legge ha infatti comunque mantenuto sul medesimo piano fonti di finanziamento molto eterogenee, in particolare includendo la pubblicità.
Secondo Francesca Biondi, Legge ‘Gasparri' e rinvio presidenziale: un messaggio ‘sibillino' e un legislatore ‘furbo' , in www.forumcostituzionale.it (28 maggio 2004) nel punto il messaggio di rinvio era così sintetico che il legislatore ha ritenuto sufficiente, per rispondere ai rilievi espressi dal Quirinale, operare un semplice ritocco a questa parte della legge, senza modificarne l'impianto.

[22] Il comma 6 dell'articolo 25 dispone che nella fase di transizione al digitale il 60 per cento delle somme destinate dalle amministrazioni pubbliche all'acquisto di spazi su mezzi di comunicazione di massa, per finalità di comunicazione istituzionale, deve essere impegnato in favore di giornali quotidiani e periodici.