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Dall'Agorà all'E-marketplace

Scritto da Andrea Lisi

di Andrea Lisi e Monica delle Donne

 

Sommario: 1. Le agorà virtuali - 2. I principali modelli di E-marketplace b2b - 3. La regolamentazione giuridica - 4. I vantaggi per le imprese

 

 

1. Le Agorà virtuali

Se nell’antica Grecia gli scambi commerciali si sviluppavano nell’agorà – dove i mercanti, giunti da luoghi lontani, dopo aver lottato contro le tempeste scatenate dagli dei, si radunavano nella pubblica piazza e lì barattavano le merci che “profumavano” di civiltà diverse e viaggi epici - con l’avvento di Internet i nuovi mercati nascono on line: all’interno di sofisticati e-shop aperti 24 ore su 24 si sviluppano transazioni nazionali e internazionali tra consumatori, imprese, pubbliche amministrazioni. Attraverso la predisposizione di sofisticate “community virtuali” gli operatori non si spostano più dal proprio luogo di lavoro e non sostengono, quindi, costi ingenti per “raggiungere” la controparte. I viaggi intrapresi dai nuovi operatori commerciali per arrivare in queste moderne piazze virtuali hanno forse perso le sfumature mitiche delle leggenda, ma certamente non la forza di attrattiva per i nuovi cyberutenti!

Il nuovo mercato è l’e-marketplace: forma di intermediazione telematica che favorisce l’incontro tra la domanda e l’offerta che si può instaurare on line sia nell’ambito della Pubblica Amministrazione, che contratta con le imprese i propri approvigionamenti – e in via sperimentale un progetto di e-procurement partirà a breve anche nella lontana provincia di Reggio Calabria - sia tra imprenditori e consumatori, sia tra consumatori, ma anche tra le sole imprese.

Tale ultima modalità di contrattazione (cd. Businness to Businnes) non coinvolge gli utilizzatori finali dei beni e/o servizi, lasciando all’autonomia contrattuale degli operatori la possibilità di determinare i contenuti dei contratti, fatti salvi i (pochi) limiti inderogabili imposti dalla legge. L’E-Marketplace (o semplicemente Marketplace) può fornire, quindi, agli operatori commerciali, attraverso un utilizzo consapevole dello strumento digitale e contrattuale, una garanzia di correttezza e di sicurezza nelle loro transazioni commerciali anche internazionali. Esso viene tradizionalmente definito, attraverso una metafora, e cioè come una “piazza di mercato virtuale” o un “luogo di scambio su Internet”, ma – in modo più tecnico – viene individuato come quell’intermediario on line che aggrega informazioni economiche e che, attraverso la predisposizione di una piattaforma tecnologica per la comunicazione two ways, consente l’interazione on line tra più soggetti a fini commerciali.

In particolare, “l’e-marketplace è un on line service provider  (vale a dire un soggetto che attraverso un sito web offre servizi on line di vario tipo, in particolare attraverso la predisposizione di un’opportuna organizzazione tecnica) che acquisisce e gestisce informazioni economiche e fornisce una piattaforma tecnologica per la comunicazione many-to-many (o anche one to one) e l’interazione commerciale, fra più soggetti in un’area chiusa della Rete” (Lombrassa). Esso costituisce pertanto la più evidente dimostrazione che Internet non è pura disintermediazione e anche nella Società dell’Informazione i nuovi intermediari rivestono un ruolo essenziale nell’evoluzione del mercato digitale.

Tale piattaforma telematica, attraverso la quale, quindi, le imprese si incontrano per sviluppare accordi, scambi di beni e servizi nell'ambito dell'e-commerce, consente una riduzione dei costi delle transazioni, permette lo scambio di informazioni professionali, offrendo, quindi, strumenti di valore aggiunto a supporto del businnes imprenditoriale (Traversi).

I soggetti e gli elementi costanti nell’organizzazione di un e-marketplace sono, pertanto, la presenza di un gestore dell’e-marketplace (di solito chiamato e-marketer), la predisposizione da parte di quest’ultimo sia di una struttura per attrarre una community di riferimento, sia di una piattaforma telematica che consenta la gestione delle informazioni economiche e l’interazione commerciale degli aderenti all’e-marketplace.

2. I principali modelli di e-marketplace b2b 

I Marketplace possono essere sia di tipo orizzontale, focalizzati su beni e/o servizi comuni a più settori industriali, sia di tipo verticale, relativi, invece a beni e/o servizi propri di uno specifico settore merceologico.

La prima tipologia è di solito organizzata in modo tale che l’aderente vi possa intervenire allo stesso tempo come acquirente e come fornitore e svolgere, quindi, la propria attività economico-contrattuale in modo autonomo rispetto a coloro che, di volta in volta, individuerà come controparti. In essa si possono normalmente reperire servizi o prodotti che non implicano merci coinvolte nella trasformazione del prodotto aziendale (come avviene, ad esempio, nel caso della subfornitura industriale). Il principale limite di questa soluzione è che, da un lato, essa tende a creare una certa dispersività dei prodotti offerti nel mercato virtuale, in quanto si fanno incontrare on line imprese spesso molto diverse tra loro; dall’altro, risulta assai difficile, per il gestore del Marketplace, riuscire ad offrire servizi a valore aggiunto in quanto è troppo ampio e differenziato l’ambito dei settori trattati.

I Marketplace verticali, invece, offrono una forte specializzazione nel mercato e, quindi, presentano numerosi ed importanti vantaggi per le aziende che ne entrano a far parte: creano contatti e possibilità di business tra operatori che condividono il medesimo settore di appartenenza; in esso, gli operatori si confrontano su problematiche comuni e, quindi, possono considerare il Marketplace come punto di riferimento per l’intero settore; usufruiscono, altresì, di servizi a valore aggiunto previsti dall’e-marketer, potendo contare su una buona specializzazione da parte delle professionalità coinvolte; usufruiscono, altresì, di una maggiore visibilità nel mercato di riferimento, essendo – almeno a livello potenziale - la comunicazione sullo stesso davvero efficace.

Quest’ultima dovrà ovviamente essere strutturata in base alle esigenze del settore di cui fanno parte le imprese aderenti.

Se, quindi, i Marketplace orizzontali soddisfano esigenze appartenenti a più variegati settori produttivi, quelli verticali favoriscono la “creazione di una solida business community, con tutti i vantaggi che essa rappresenta per meglio affrontare la competitività del mercato on e off-line” (E. Pasino).

3. La regolamentazione giuridica

In un’ottica di apertura del mercato, anche oltre i confini geografici del nostro Paese, diventa indispensabile una regolamentazione analitica dei rapporti contrattuali che stanno alla base del Marketplace - sia esso orizzontale o verticale - in modo da disciplinare le relative responsabilità sia nei rapporti reciproci (e-marketer-community di riferimento) che nei rapporti con i soggetti terzi (e-marketer-gestori di servizi “ancillari”) (così Stracuzzi).

Per aderire al Marketplace è necessario effettuare una “registrazione” allo stesso e, quindi, sottoscrivere un contratto di accesso a questo tipo di servizio. Tale registrazione può essere gratuita oppure soggetta ad un canone annuale: si tratta, pertanto, di stipulare un “contratto di adesione”, dove verranno regolamentate le modalità di accesso all’e-marketplace, gli obblighi delle parti e verranno indicati i vari servizi, offerti dal Marketplace o da terzi.

Parti contrattuali del Marketplace sono, quindi, l’e-marketer, che è l’impresa che gestisce il Marketplace e l’aderente, che è l’impresa che, sottoscrivendo il contratto di adesione al Marketplace, ha accesso allo stesso ed è interessata alla conclusione dei contratti di compravendita/subfornitura. A sua volta, l’aderente può rivestire la qualità di acquirente e/o fornitore dei prodotti inseriti all’interno del Marketplace.

Normalmente l’accesso al mercato virtuale avviene attraverso il meccanismo della autenticazione informatica: al singolo aderente verrà attribuita una user ID ed una password che gli permetteranno l’accesso all’area riservata del sito.

L’offerta dei prodotti avviene tramite il loro inserimento all’interno di cataloghi elettronici che le imprese aderenti possono aggiornare in tempo reale e che, tramite un motore di ricerca, saranno facilmente consultabili dagli altri aderenti.

Il secondo passo da effettuare è la predisposizione delle condizioni generali di vendita che gli aderenti dovranno sottoscrivere per regolamentare tutte le loro future transazioni on line.

La stipulazione di entrambi i contratti (quello di adesione all’e-marketplace e le condizioni generali di vendita) è molto importante e la loro redazione deve essere la più dettagliata possibile. Ciò in considerazione del carattere transnazionale di Internet e, quindi, della possibilità che parti contraenti siano imprese aventi la loro sede legale in paesi tra loro diversi. In tal caso, il legislatore (comunitario e internazionale) ha stabilito, (si veda la Legge Modello Uncitral sul commercio elettronico e/o la Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di beni mobili letta in maniera coordinata con il considerando n. 19 e  con l’art. 2, lett.c della Direttiva 2000/31/CE relativa alla disciplina sull’e-commerce), che il luogo di conclusione del contratto sarà quello in cui è collocato il luogo di stabilimento dell’impresa o quello in cui è presente un suo insediamento (Tripodi). Sarà, quindi, indispensabile indicare, in specifiche clausole contrattuali, la legge regolatrice degli stessi contratti.

Nel caso di un Marketplace avente sede legale in Italia (più correttamente il suo e-marketer avrà la sede in Italia), potrà essere preferibile indicare la legge italiana come legge regolatrice dei rapporti contrattuali. E, per ciò che non è espressamente previsto, fare riferimento alle normative contenute nelle Convenzioni internazionali. Queste ultime (come la  Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di beni mobili del 1980), comunque, prevedono la loro applicabilità solo nei Paesi ad esse aderenti che abbiano, con legge interna dello Stato, ratificato la Convenzione stessa. Di conseguenza, se parte contraente è un’impresa con sede legale in uno Stato che non ha ratificato le predette Convenzioni, allora vera legge regolatrice del contratto potrà risultare la sola volontà delle parti. Per tale motivo, e a maggior ragione su Internet, tali tipi di contratti devono essere il più possibile puntuali nella previsione e redazione delle singole clausole e nella predisposizione di una accurata clausola con la scelta della legge regolatrice del rapporto contrattuale sorto tra le parti.

Le parti, infatti, essendo entrambe imprese, non vedranno loro applicata la disciplina normativa sui contratti dei consumatori, ma potranno convenzionalmente stabilire delle “clausole speciali” derogatrici alla normativa generale. Ad esempio, si potrà stabilire che luogo di conclusione del contratto sia il luogo dove ha sede legale l’e-Marketer; che venga prevista la possibilità di devolvere la risoluzione delle controversie ad un ente di conciliazione on line (come Risolvi on line della Camera di Commercio di Milano); che venga, altresì, derogata la competenza territoriale dell’autorità giudiziaria nella risoluzione delle controversie.

Tali clausole, comunque, dovranno essere specificamente approvate per iscritto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. italiano.

L’e-marketer dovrà, inoltre, curare particolarmente la gestione tecnica del sito: in questo caso saranno necessarie specifiche competenze affidate e gestite da società terze, appositamente incaricate di garantire il regolare funzionamento del Marketplace. A tali società potrà essere demandato anche il compito, in outsourcing, di curare, in ossequio al D.Lgs. 196/2003, alcuni aspetti del trattamento dei dati personali utilizzati nell’e-marketplace.

Altro scoglio importante da superare è quello relativo ai mezzi di pagamento: potranno essere previsti mezzi di pagamento convenzionali – quali, ad es., pagamento in contrassegno o a mezzo di bonifico bancario o mediante assegno, fideiussioni bancarie o polizze assicurative – oppure mezzi di pagamento on line, con la necessaria presenza nel Marketplace di istituti di credito convenzionati, attraverso i quali sia possibile effettuare i pagamenti on line (Stracuzzi).

4. I vantaggi per le imprese

I vantaggi per le imprese aderenti al Marketplace sono diversi: le PMI possono “incrementare la propria efficienza, ridurre i costi di transazione, facilitare l’avvio e la gestione di rapporti commerciali su scala globale, senza essere costrette a rivoluzionare le proprie infrastrutture tecnologiche” (Traversi).

Di contro, dovranno essere pronte a rispondere alle richieste che potrebbero arrivare numerose e da Paesi stranieri. Sarà, quindi, necessaria un’accurata gestione delle scorte presenti in magazzino e un’efficiente rete di spedizione che permetta di far pervenire la merce in tempi brevi e nei posti più insoliti.

Del resto, le piccole e medie imprese, che non hanno strutture tecnologiche avanzate e che vogliano sperimentare l’ebbrezza della Rete, possono intraprendere tramite il Marketplace una attività di commercio elettronico, con un approccio, quindi, rassicurante sia in ambito operativo sia in ambito finanziario, poiché gli investimenti necessari non sono molto impegnativi e i rischi sono davvero minimi.

L’impresa può, quindi, contare su un ottimo mezzo per fare aumentare la propria visibilità sul mercato, un obiettivo ambìto e difficile da conquistare, specialmente nel mercato “internettiano” (Pasino). Se Internet, quindi, per una PMI è un mercato difficile, rischioso, disintermediato, globale e senza limiti territoriali, la scelta di entrare in uno spazio regolamentato, più sicuro e delimitato, rappresentato dall’e-marketplace può essere vincente e costituire l’approccio più corretto per fare affari on line.