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Disciplina dell’illecito e responsabilità civile per mass torts (*)

Scritto da Pier Giuseppe Monatieri

1. Criteri generali 

Solo in tempi recenti il diritto della responsabilità civile è stato impiegato per amministrare i danni diffusi cagionati da disastri di massa. Il modo in cui la responsabilità civile può intervenire nell’area dei mass torts (o délits à grande échelle, Massendelikten) è stato discusso soprattutto dalla dottrina americana [1]. In Italia il dibattito comincia solo ora [2].

Chernobyl, Bhopal, Three Miles Island [3], i disastri di Amoco-Cadiz [4], di Exxon Valdez [5], e di Seveso [6], i nomi del Talidomide, e la vicenda dell’Abestos, sono esperienze tragiche comuni. Il tentativo di affrontare dal punto di vista giuridico le responsabilità che possono sorgere in questi casi mette a dura prova le capacità del sistema delle Corti del diritto privato.

Gli Stati Uniti sono all’avanguardia, come dicevamo, perché le corti americane si sono dimostrate particolarmente recettive nel tentare esperimenti di diritto sostanziale e processuale, ed anche perché l’assenza di un sistema pubblico di assistenza, fa sì che l’azione in responsabilità civile sia spesso l’unica possibilità per le numerose vittime di ottenere un risarcimento.

Nel vocabolario giuridico nord-americano con la locuzione Mass Torts ci si riferisce essenzialmente a tre diversi tipi di disastri:

a) eventi singoli che simultaneamente ledono molte vittime (incidenti aerei o esplosioni nucleari); 

b) lesioni a catena cagionate dallo stesso prodotto a numerose vittime in un certo periodo di tempo (come il Talidomide o la questione dell’Asbestos);

c) incidenti che provocano lesioni a persone o cose su una determinata area di territorio (come in certi casi di danno ambientale).

Nell’esperienza nord-americana il problema del danno diffuso è strettamente connesso con la possibilità di intentare una class-action, cioè un’azione in cui uno o più individui, i «class-representatives» possono agire a nome dell’intero gruppo di persone coinvolte [7]. 

Ma anche al di là di questo tipo peculiare di azione i mass torts hanno spinto le corti americane ad una serie di innovazioni procedurali, tese ad aggregare le varie azioni consimili intentate o intentabili da parte delle vittime, e quindi potenzialmente in conflitto con il principio dell’autonomia della parte [8].

Naturalmente le fonti italiane non danno uno spazio autonomo al danno diffuso.

La prima categoria di illeciti a larga scala (un singolo evento da cui derivano lesioni a numerose vittime) pone meno problemi alla r.c. tradizionale. In particolare non si sollevano problemi peculiari di nesso causale, anche se le questioni incentrate sulla causalità possono divenire assai rilevanti negli incidenti automobilistici che coinvolgono molti veicoli [9]. Allo stesso modo, in questi casi i problemi legati al concorso di colpa non sono generalmente insormontabili. Insomma le azioni sgorganti sono facilmente assimilabili perché vertono su fatti assai simili e di più facile «gestione processuale» essendo l’evento lesivo unico [10].

Quando si passa a considerare l’ipotesi dei danni a catena cagionati da un prodotto difettoso le difficoltà aumentano. Infatti i problemi di nesso causale, e di eventuale uso inappropriato del prodotto da parte della vittima, richiedono necessariamente un trattamento individuale.

Le azioni di danno connesse all’Asbestos ad es. involgono ancora, a distanza di dieci anni dai fatti, più di 100.000 attori, ed hanno portato il sistema delle Corti americane vicino ad un punto di collasso.

Il danno diffuso derivante da sostanze tossiche o da lesioni ambientali è ancor più connesso alla soluzione dei problemi di nesso causale. La pretesa che una data emissione tossica sia la causa della lesione si scontra inevitabilmente con «background risks» che potrebbero essere altrettante cause del danno risentito, specialmente quando l’emissione ha coperto un’area molto vasta.

È abbastanza evidente come in tali circostanze, ed in particolare nei casi di epidemie o simili, la teoria probabilistica del nesso causale diviene centrale alla soluzione dei casi di responsabilità.

Una questione essenziale riguarda, infatti, la determinazione degli apporti causali dei vari convenuti. Alcune corti straniere hanno deciso che, in casi di Mass Torts, se si è provata la colpa di uno dei convenuti l’attore è esonerato dal dovere di provare che tale colpa sia stata la sola causa determinante del danno [11].

Oltre a quanto finora detto si deve considerare come l’assicurazione sia un veicolo imperfetto per la socializzazione dei disastri di massa. La grandezza degli indennizzi di massa può infatti essere in grado di mettere in ginocchio il sistema assicurativo, così come quello delle corti. In genere si cerca di porre rimedio legiferando una serie di limiti al risarcimento dovuto. Molti sistemi conoscono, infatti, limiti alla responsabilità degli operatori nucleari, o aerei, e la direttiva comunitaria prevede appunto limiti a quella dei produttori [12]. Lo stesso dicasi per quel che concerne gli incidenti aerei o casi di inquinamento marittimo [13]. Il diritto tedesco si è dimostrato particolarmente incline ad accoppiare ipotesi di responsabilità senza colpa con limiti agli indennizzi dovuti alle vittime, ad esempio nel campo dei prodotti farmaceutici o degli incidenti aerei [14].

In alcuni casi sono le corti stesse che preferiscono assolvere il danneggiante col pretesto che non tutti gli elementi della fattispecie di responsabilità risultano perfettamente provati [15].

Insomma una preoccupazione costante è quella di non imporre un fardello intollerabile o sproporzionato. Altrimenti il risultato può semplicemente essere quello di far fallire i convenuti, come è successo per molti produttori di Asbestos, e per vari membri dei Syndacates dei Lloyds, lasciando infine le vittime all’assistenza pubblica.

Esistono infatti varie ragioni per non gestire mediante la r.c. il costo sociale dei disastri di massa [16]: la principale è proprio quella per cui in questi casi il sistema della r.c. assume le veci di un sistema di previdenza sociale, ancorché con costi di gestione molto più elevati.

2. Casi particolari 

In Italia, per quanto attiene ai limiti dei risarcimenti ottenibili in caso di disastri [17] la Corte Costituzionale in Soc. Turkish Airlines c. Coccia et alii [18] ha stabilito che, di fronte alla perdita della vita umana, la norma che esclude il ristoro integrale del danno non è assistita da un idoneo titolo giustificativo, e, perciò, ha dichiarato illegittimi l’art. 1, l. 19 maggio 1932, n. 481, e l’art. 2, l. 3 dicembre 1962, n. 1382, nella parte in cui danno attuazione al limite di responsabilità del vettore aereo previsto dall’art. 22-1 della Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929, sostituito dall’art. XI Protocollo dell’Aja del 28 settembre 1955. Pertanto anche in caso di disastro aereo, con pluralità di vittime, il risarcimento del danno a ciascuna deve essere integrale.

Il caso principale di Mass Tort che si sia verificato in Italia, quello di Seveso, è stato risolto in gran parte in base ad una transazione. Allo stesso modo varie pretese di risarcimento derivanti dal crollo della diga di Stava (ad es.) sono state esse pure risolte mediante transazione. Insomma è il contratto più che la r.c. a regolare tali casi [19].

Come è noto il caso Seveso si riferisce all’incidente verificatosi nello stabilimento della società Icmesa a causa del quale, durante la pausa di raffreddamento di un reattore, per la rottura di un disco di sicurezza, fuoriusciva, per la durata di circa venti minuti, un forte getto di vapore bianco, che formava una nube densa ed estesa fino a notevole altezza diffondendosi nell’ambiente circostante e provocando danni alle colture e lesioni varie agli animali e alle persone.

Il ruolo fondamentale operato dalla transazione, con funzione anche di mediazione politica, è stato nella specie riconosciuto dalla stessa Corte dei Conti [20] nell’approvare l’operato svolto in tale negoziazione dal Presidente del Consiglio.

Secondo la Corte, infatti, il Presidente del Consiglio dei ministri ha una rappresentatività necessaria quale vertice del governo per gli atti amministrativi, oltre che politici, quando coesistano i requisiti obiettivi dei Mass Torts, e cioè: a) della unitarietà del problema da risolvere; b) della indivisibilità che non consente frazionamento di competenze; c) della difficoltà obiettiva di individuare settori di competenza dei vari ministeri nei quali è organicamente ripartita l’amministrazione dello Stato. In questo modo la sezione del controllo ha riconosciuto la competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad emanare il decreto approvativo dell’atto di accollo e di transazione delle liti, stipulato tra le amministrazioni dello Stato e della regione Lombardia, da un lato, e la società Icmesa e Givaudan, dall’altro, per i danni derivanti dalla catastrofe di Seveso.

Per quanto atteneva la responsabilità penale [21], in fatto fu ritenuto che il direttore tecnico della società [22], si era ingerito di fatto nella gestione dell’Icmesa, e per la sua funzione e preparazione specifica si trovava nelle condizioni più idonee a rappresentarvi i rischi connessi al procedimento adottato nello stabilimento di Seveso, e a rilevare le insufficienze delle cautele in atto, per la cui osservanza egli aveva l’obbligo di adoperarsi. Pertanto doveva e poteva esigersi da lui, in sede di realizzazione dello stabilimento, l’adozione di un progetto esente dalle riscontrate carenze funzionali degli impianti, con particolare riguardo alla sicurezza del loro esercizio. In questo modo si è ribadito che, in materia di destinatari della normativa antinfortunistica, il principio della delega può concettualmente trovare applicazione, ma è necessario che chi tale delega voglia far valere, si sia astenuto da ogni ingerenza tecnica, o comunque non sia venuto a conoscenza della inosservanza delle norme, sia tecniche che giuridiche, dettate per la sicurezza degli impianti.

Le Corti civili si sono, quindi, occupate solo di alcune domande residue di risarcimento dei danni non patrimoniali. In Carace c. Soc. Icmesa [23], si è stabilito che l’esposizione a quantità imprecisate di diossina, le prescrizione e le limitazioni alla libertà di azione e di vita (contatti con le cose contaminate), i controlli sanitari sostanzialmente coattivi ed il timore per il futuro, costituiscono ragioni di disturbo e di danno morale ben risarcibile, avuto riguardo all’acclarata illiceità penale delle relative cause. Tuttavia, per quanto attiene il quantum del danno morale da disastro ambientale, in Sampogna c. Soc. Icmesa [24] e in Capace c. Icmesa [25], la Corte d’Appello di Milano ha stabilito che in tali circostanze la somma di lire due milioni pro capite, liquidati a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, in difetto di qualsiasi prova in ordine a circostanze atte a dimostrare particolari e più gravi sofferenze, non può essere considerata irrisoria. La S.C. [26], sempre nel Caso Severo e, più specificatamente, in Carace c. Icmesa S.p.A., è stata invece decisamente più drastica: alla liquidazione in forma simbolica, ha preferito riformare la sentenza milanese, negando ogni forma di tutela risarcitoria, in una chiara prospettiva di chiusura verso risarcimenti a cascata, ancorché irrisori, nelle ipotesi di disastro ambientale. Il ragionamento della Cassazione risulta infatti palesemente errato, laddove giunge a sostenere la non risarcibilità del danno morale in assenza della prova di una vera e propria menomazione dell’integrità psicofisica [27].

Come si vede finora non è dunque stata la r.c. lo strumento utilizzato per la gestione del vero costo sociale del disastro, affidata piuttosto al contratto ed alla mediazione politica.

In Oprandi c. Min. Sanità [28] la Consulta ha ritenuto incostituzionale la l. 51/1966 sulla vaccinazione obbligatoria antipoliomielitica nella parte in cui non prevede, a carico dello Stato, un’equa indennità per il caso di danno derivante, al di fuori dell’ipotesi di cui all’art. 2043 c.c., da contagio o da altra apprezzabile malattia causalmente riconducibile a tale vaccinazione. Di estrema rilevanza perché, nel pensiero della Corte si affianca quasi un sistema di necessaria sicurezza sociale, a lato di quello della r.c. dell’art. 2043 c.c., che dovrebbe comunque accompagnare l’operato della p.a. in grado di comportare un rischio diffuso per l’incolumità dei consociati [29].

Questi i passaggi della Corte:

a) la legge che impone la vaccinazione antipoliomielitica, e quindi un trattamento sanitario obbligatorio, non viola il 2° co. dell’art. 32 Cost.; 

b) la legge viola, invece, il 1° co. dell’art. 32: perché, qualora «si avveri il rischio» di una malattia contratta per contagio causato dalla vaccinazione profilattica (sia da parte del soggetto sottoposto al trattamento sanitario obbligatorio sia da parte di coloro che abbiano prestato assistenza personale alla prima), non prevede che lo Stato assicuri «il rimedio di un equo ristoro del danno patito»;

c) esterna alla dichiarazione di illegittimità costituzionale è, invece, l’ipotesi che il danno ulteriore da contagio derivi da «comportamenti colposi attinenti alle concrete misure di attuazione della norma suindicata o addirittura alla materiale esecuzione del trattamento stesso». In questo caso, viene ad operare la clausola generale di responsabilità dell’art. 2043 c.c.

Come è stato giustamente osservato [30] il pensiero della corte si muove «completamente fuori dal reticolato, normativo e culturale, delle regole di responsabilità civile». Si prescinde dalla colpa dello Stato, non è dato rinvenire a carico dello stesso una «disfunzione» nel servizio sanitario che viene a svolgere: lo Stato deve, però, rispondere, apprestando un adeguato ristoro e una giusta indennità al soggetto danneggiato nel suo diritto inderogabile alla salute dal rischio da contagio [31]. In questo modo ci si pone al centro di un sistema di sicurezza sociale, nel quale lo Stato diventa anche l’assicuratore dei rischi che possono incidere su situazioni soggettive costituzionalmente rilevanti. Infatti la Corte parla di indennità, e mai di risarcimento del danno: e si sa che l’«indennità» civilisticamente rilevante si fonda su un’esigenza di equità, e prescinde da un necessario adeguamento dell’entità del reale danno sofferto. 

Il ragionamento seguito dalla Corte pare profondamente impregnato da un’ansia di giustizia sostanziale [32]: ma ci sembra anche efficiente. Infatti è più economico affrontare questi casi e questi rischi sulla scorta di un sistema di sicurezza sociale, che non in base ai complicati, delicati, e costosi meccanismi della responsabilità civile.

Per quanto concerne possibili disastri di massa da prodotti difettosi le nostre corti hanno dovuto occuparsi di quello che potremmo definire l’«affezione Crinos», che è rimasta in realtà fortunatamente circoscritta, ma ha prodotto alcune decisioni interessanti. Nella specie si è trattato dell’uso di un farmaco, contenente gammaglobuline infette ab origine, che aveva provocato un’affezione di epatite virale di tipo B.

In Ferriello c. Soc. Crinos [33] si è stabilito che la produzione di farmaci va considerata attività pericolosa.

In quest’ottica la prova liberatoria del produttore di emoderivati – contenenti, per insufficiente «screening» della base ematica, il virus dell’epatite «B» – è stata costruita in modo piuttosto gravoso; infatti si è detto che tale produttore deve attenersi alle più avanzate tecniche note ed anche solo astrattamente possibili all’epoca della produzione.

La S.C. si è occupata dei ricorsi legati alla vertenza Scrofani c. Soc. Crinos-Fincrinos [34] ed ha sposato la tesi della attività pericolosa. Per quanto attiene ai doveri del produttore la S.C. è stata più sfumata nello stabilire che il produttore, che mette in commercio una determinata sostanza, per la quale usa materiali forniti da terzi che potrebbero arrecare nocumento agli acquirenti, ha ldi verificare direttamente, alla stregua delle conoscenze tecniche e scientifiche esistenti, l’innocuità dei materiali ricevuti.

Quanto ora detto deve naturalmente essere tenuto presente per affrontare la difficile materia della possibile responsabilità da contagio di sangue infetto [35] che tocca valori fondamentali quali il rispetto della persona e della dignità umana [36].

Il tema deve qui ovviamente essere visto nell’ottica della gestione dei rischi per la salute dei terzi, posta dalla Corte Costituzionale in Marchioro c. Associaz. opera Immacolata Concezione [37] come fondamento di una previsione legislativa di obbligatorietà di accertamenti sanitari, volti a stabilire l’assenza di sieropositività all’infezione da Hiv come condizione per l’espletamento di determinate attività; e nell’ottica della capacità della r.c. di gestire in modo efficiente tali rischi [38]. 

Le nostre corti si sono occupate una prima volta del tema nel caso Maritano [39] sull’uso di un’apparecchiatura per il monitoraggio cruento della pressione sanguigna e di una fuoriuscita di sangue dall’apparecchiatura applicata a un paziente ammalato di Aids [40]. Tale fuoriuscita di sangue investì in più parti del corpo una infermiera, priva in quel momento di mezzi personali di protezione, provocandole un’infezione da Hiv, con indebolimento permanente del sistema immunitario, dell’organo della procreazione e delle funzioni psichiche. 

Nel caso si è stabilito che rispondono del reato di lesioni personali colpose gravi, commesso con la violazione di norme relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene del lavoro, il primario del reparto, ed il responsabile della ditta fornitrice, per aver omesso sia di indicare sia di far adottare al personale ospedaliero misure precauzionali per l’uso della macchina. Inoltre, secondo la Corte, il costruttore [41] di impianti, macchine, apparecchiature, ha l’obbligo di rendere edotti i lavoratori, destinati a farne uso, dei relativi rischi specifici mediante apposite istruzioni. Si è anche affermato che il datore di lavoro o il dirigente ha l’obbligo di informarsi e documentarsi sulle situazioni di pericolo esistenti sul posto di lavoro, attraverso opportuni sopralluoghi e previa acquisizione delle necessarie cognizioni tecniche o scientifiche.

Si vede quindi come il livello di diligenza sia stato fissato ad un livello molto alto, ma comunque si sia prefigurata l’esistenza di un chiaro livello esonerativo della responsabilità: infatti se l’infermiera fosse stata costretta ad indossare una protezione, e se le istruzioni della macchina avessero menzionato in modo ben visibile i rischi (peraltro facilmente) prevedibili, e se il dirigente avesse emanato una circolare in merito, allora non vi sarebbe stata alcuna responsabilità addebitabile.

La colpa come criterio di gestione del danno è stata utilizzata anche in Germania nel caso Universitätskrankenhaus [42]. In esso la responsabilità dell’ospedale che ha provveduto alla raccolta del sangue, ed ha poi effettuato la trasfusione con sangue infetto da Hiv, è stata valutata, nei confronti del marito della paziente trasfusa, divenuto anch’egli sieropositivo, in base alla disciplina generale della responsabilità civile dal § 823 I BGB [43].

Ora sembra che dal punto civilistico italiano, anche sulla base delle suggestioni del caso Scrofani c. Soc. Crinos-Fincrinos [44] sia possibile configurare una responsabilità da attività pericolosa ex art. 2050 c.c., sia per quanto attiene ai possibili incidenti derivanti da apparecchiature e flaconi, sia per quanto riguarda le operazioni di trasfusione [45]. Infatti valgono due osservazioni. Innanzitutto ai fini della responsabilità sancita dall’art. 2050 c.c., debbono essere ritenute pericolose, oltre alle attività prese in considerazione per la prevenzione degli infortuni o la tutela dell’incolumità pubblica, anche tutte quelle altre che, pur non essendo specificate o disciplinate, abbiano tuttavia una pericolosità intrinseca o comunque dipendente dalla modalità di esercizio o dai mezzi di lavoro impiegati [46]; e pare ormai che le attività riguardanti le trasfusioni di sangue, o comunque connesse ad operazioni mediche relative al sangue con possibile rischio per i terzi, vadano – a questa stregua – considerate pericolose, in quanto concernono un rischio di danno superiore alla media, se non altro per la sua entità.

In secondo luogo il livello di diligenza fissato in sede penale non è così diverso da quello che risulterebbe dalla prova liberatoria prevista dall’art. 2050 c.c., salvo appunto l’ovvia constatazione dell’inversione dell’onere probatorio. Infatti ex art. 2050 c.c. i vari soggetti istituzionalmente legati all’espletamento di tali attività pericolose non sarebbero soggetti a doveri di attenzione concretamente diversi da quelli riscontrabili in pratica nel caso Maritano. Mi sembra anche che la soluzione dell’art. 2050 c.c. sia meno ipocrita di una soluzione vertente sull’art. 2043 c.c. con adozione della res ipsa loquitur per quanto riguarda la dimostrazione della colpa.

La soluzione dell’art. 2050 c.c. vede oggi le corti tra loro contrapposte: da un lato vi sono corti che percorrono questa strada [47], dall’altro lato la tesi dell’applicabilità dello schema di cui all’art. 2043 c.c. è stato invece fatta propria dal Tribunale di Roma [48], che, nel dichiarare la responsabilità del Ministero della Sanità, ha ritenuto necessario l’accertamento della negligenza della p.a.

Per quanto riguarda la trasmissione dell’infezione mediante rapporti sessuali naturalmente si può vedere in essa un’ipotesi di responsabilità ex art. 2043 c.c. Nulla quaestio in caso di dolo. Difficile invece utilizzare la r.c. in caso di colpa, stabilendo quali doveri devono incombere sugli amanti. La non sottoposizione periodica (e di quanto?) ad esami accertativi corrisponde a colpa? Fare l’amore nel periodo di «intervallo» costituisce colpa? Ma allora avere rapporti sessuali senza preservativo è colposo? E non richiedere l’uso del preservativo non equivale allora a concorso di colpa? Data la situazione intima in cui avviene il rapporto sessuale come possono venire amministrate le prove relative? Una definizione rigorosa della colpa implicherebbe senz’altro la necessità dell’uso del preservativo qualora la vita sessuale del soggetto non sia improntata a fedeltà monogamica, o monoandrica. E lo stesso valga per soggetti che comunque abbiano avuto contatti con sangue altrui. In questi casi sussiste, infatti, o dovrebbe sussistere, la coscienza della possibile efficacia dannosa dei propri atti. Colui che eventualmente istiga al non uso del preservativo sarebbe, però, responsabile solo in caso di plagio, o abuso d’autorità. Mi sembra, comunque, che per le ragioni sopra dette, in caso di contagio su larga scala, difficilmente la r.c. si presterebbe anche in questa ipotesi ad amministrare i costi sociali derivanti.

Un altro settore di possibili Torts di massa può riguardare il settore del fumo.

In De Russis c. Candidi [49] la Corte Costituzionale ha stabilito che è inammissibile per difetto di rilevanza la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, lett. a) e b), l. 11 novembre 1975, n. 584 per violazione degli artt. 2, 3, 17 e 32 Cost.

La questione riguardava la risarcibilità dei danni derivanti dal c.d. fumo passivo [50]. La decisione può a mala pena dirsi scritta in italiano. Per quel che si capisce la Corte avrebbe dichiarato che tale risarcibilità trova direttamente fondamento nel collegamento tra l’art. 32 Cost. e l’art. 2043 «senza che rilievo preclusivo possa assumere l’insussistenza del divieto di fumare nella circostanza specifica in cui il danno viene prospettato». Cioè non importa che sia o meno vietato fumare; il danno da fumo passivo è un danno ingiusto lesivo della salute, e come tale andrebbe risarcito. Però la Corte aggiunge «l’estensione successiva del divieto, per il tramite di una decisione di accoglimento «additiva» della Corte Costituzionale, [non] potrebbe agevolare l’integrazione del profilo soggettivo dell’illecito: la condotta di un soggetto non può essere qualificata da responsabilità per colpa specifica, se al momento in cui essa è stata assunta non era vigente e conoscibile la norma contenente la relativa regola cautelare».

Traducendo si direbbe che non è in colpa, e quindi non è responsabile, chi fuma quando ciò è consentito dall’ordinamento.

In tal modo la Corte fa entrare in gioco la complicata e delicata doctrine della conoscibilità della norma, per negare rilevanza ad una propria decisione di accoglimento, e quindi per esimersi dal prenderla nel caso in esame.

La decisione è evidentemente importante [51] 

Dal punto di vista della teoria dell’illecito civile essa pone vari problemi. Nel caso del fumo passivo insomma c’è l’ingiustizia, ma non c’è la colpa, perché la legge consente di fumare.

Probabilmente la Corte ha evitato di dichiarare incostituzionali, per contrasto con l’art. 32, le norme della legge del 1975 che consentono di fumare in vari tipi di locali pubblici, evitando di dare la stura ad una massa indiscriminata di azioni di risarcimento, ricorrendo all’escamotage di far rientrare la violazione o meno di una norma protettiva della vittima tra i requisiti della colpa. Perciò ha potuto rigettare la questione come irrilevante perché, se anche ha riconosciuto l’ingiustizia del danno (nel collegamento tra artt. 2043 e 32 Cost.), ha negato che in passato possa esservi stata colpa alcuna da parte di chi ha fumato in pubblico. Poiché la questione è molto spinosa, e le azioni che potrebbero venire intentate sono innumerevoli, la scrittura ermetica della decisione (il trobar clus della stessa) è stata funzionale al lasciar passare in secondo piano la presa di posizione sull’ingiustizia del danno da fumo passivo che tuttavia sussiste (continua ).

 

                                

(*)  Omesse le note di riferimento bibliografico, queste pagine costituiscono una prima parte di capitolo del volume ILLECITO E RESPONSABILITA' CIVILE ,che è COMPRESO  del Trattato di diritto privato in corso di pubblicazione presso la  Casa editrice Giappichelli e diretto da Mario Bessone:La monografia ha i contenuti che risultano dal circostanziato indice del volume.

  

                                                                                             INDICE

 

CAPIT0LO I
LA RESPONSABILITA PER LE ATTIVITA DEI MINORI E DEGLI ALLIEVI
 


1.danni di sorveglianza sugli incapaci
 

2.L'infermità di mente  

3.La prova liberatoria  

4. L'equo indennizzo
5.La sorveglianza sui minori
6.Il requisito della coabitazíone
7.Le figure parentali
8.Maestri e precettori
9.Responsabilità solidale e azioni di rivalsa
10.La prova liberatoria
 

CAPITOLO II
LA RESPONSABILITA DEI PADRONI E DEI COMMITTENTI
EX ART. 2049 C.C.

L La natura della responsabilità ex art. 2049 c.c.
2. Il rapporto di preposizione
3. I rapporti di lavoro autonomo e di collaborazione
4. L’occasionalità necessaria
5. Le azioni di rivalsa

CAPITOLO III
LE ATTIVITA PERICOLOSE

1. La natura della responsabilità ex art. 2050 c.c.
2. Lambito dell'art. 2050 c.c.
3. La nozione di attività pericolosa
4. La casística giurisprudenzíale
5. l’azione ex art. 2050 c.c
6. Il nesso causale e la prova liberatori



CAPITOLO IV
LE COSE E GLI ANIMALI

I. La natura oggettiva della responsabilità da custodia
2. L'ambito dell'art. 3051 c.c.
3. Custodia, possesso e detenzione
4. Proprietari e locatori
5. La nozione di «cose»
6. La prova liberatoria
7. La responsabilità per fatto degli animali

 


CAPITOLO V
LA RESPONSABILITA DA ROVINA DI EDIFICI

I. La responsabilità del proprietario e del costruttore
2. La nozione di «costruzione»
3. La nozione di rovina
4. Individuazione del responsabile
5. Azione in responsabilità ex art. 2053 c.c.

 


CAPITOLO VI
LA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI

1 . Ambito della responsabilità ex art. 2054 c.c.
2. Natura oggettiva e soggettiva della responsabilità da circolazione dei veicoli
3. L'investimento
4. Lo scontro tra veicoli
5. L'individuazione del soggetto responsabile
6. Il terzo trasportato

 


CAPITOLO VII
LA RESPONSABILITA NEI MASS TORTS

l. Criteri generali
2. Casi particolari
3. La tutela degli interessi diffusi
4. La natura della responsabilità ambientale
5. 1 criteri di risarcimento
 
CAPITOLO VIII
LA RESPONSABILITA DA PRODOTTI

1.2043 e responsabílita da prodotti
2.La disciplina speciale: il concetto, di prodotto
3. soggetti responsabili
4.La nozione di «dífetto»
5.La nozione di «messa in circolazione» del prodotto
6. Danni risarcibili
7.L’azione in responsabilità dei prodotti
8.Esimenti e difese speciali
 

9.La sicurezza generale dei prodotti



[1] Cfr. Fleming, Mass Torts, General Report to the XIVth Int’l Congress of Comparative Law, Athens, 1994; Rabin, Tobacco Tort Litigation in the United States, in 17 Saggi centro studi e ricerche di diritto comparato e straniero, Roma, 1995.

[2] Cfr. Palmieri, Vajont, Stava, Agent Orange. Il costo di scelte irresponsabili, Padova, 1997; Ponzanelli, Mass Torts in the Italian System, Italian Nat’l Reports to the XIVth Int’l Congress of Comparative Law, Milano, 1994, 61; Id., Mass tort nel diritto italiano,  in RCP, 1994, 173; Giussani, Le mass tort class actions negli Stati Uniti d’America, in RCDP, 1988, 331 ss. Sul disastro del Vajont cfr. Enel spa c. Comune di Vajont, Cass. 19 giugno 1996, n. 5650, in DR, 1996, 693, commento V. Colonna; sul caso «Haven» cfr. Int’l Oil Pollution Compensation Fund c. Com. Varazze, App. Genova 30 marzo 1996, in DR, 1996, 720, nota di Balestra; nonché cfr. Ponzanelli, Fumo passivo e tutela nei luoghi di lavoro, in DR, 1997, 176.

[3] Three Miles Island Litigation, Federal District Court for the District of Pennsylvania, 27 febbraio 1985, in FI, 1986, IV, 134, nota di Palmieri. 

[4] Amoco Cadiz, Federal District Court for the District of Illinois, 18 aprile 1984, in DM, 1985, 904, nota di Bonelli; Court of Appeals [USA], 24 gennaio 1992, ivi, 1993, 1160. 

[5] Exxon Valdez, State Jurisdictions [USA] Alaska, 13 maggio 1994, in DM, 1995, 528, nota di Anderson.

[6] Su cui infra nel testo.

[7] Per un saggio comparativo cfr. Cappalli e Consolo, Class Actions for Continental Europe. A Preliminary Inquiry, in 6 Temple Int’l and Comp. L.J., 217 (1993), nonché Consolo, Class Actions fuori dagli USA?, in RDC, 1993, I, 609; ed ora Giussani, Studi sulle «class-actions», Padova, 1996; nonché Dondi, Funzione «remedial» delle «injunctive class-actions», in RTDPC, 1988, 245.

[8] Cfr. Peterson e Zekoll, Mass Torts, 42 (Supp.) Am.Jo. of Comp. Law, 79 (1994). La maggior parte di tali innovazioni sono state largamente basate sui poteri di «equity» delle Corti americane, cfr. Weinstein e Hershenov, The Effect of Equity on Mass Tort Law, 1991 Un. Ill. L. Rev., 269.

[9] Cfr. Heitmann, Massenunfaelle als Haftrechtliches Problem, in VersR 94, 135. 

[10] Naturalmente vari problemi possono sorgere in caso di fattispecie internazionali, laddove il danno della vittima si sia manifestato nella sua compiutezza in una pluralità di ordinamenti, che richiedano apprezzamenti diversi del nesso causale, della colpa ecc. Problemi di questo tipo sono drammatici negli Stati Uniti, a cagione della natura federale del loro sistema, per cui le Corti applicano il diritto di Common Law proprio della giurisdizione dello Stato di ciascuna vittima.

[11] Bonnington Castings v. Wardlaw (1956) AC 613; Ueki, Umweltschutz-und Produzentnenhaftung in Japan, Japanisches Recht, vol. 18, 130-131 (1985). 

[12] Cfr. cap. VIII.

[13] Sulla convenzione di Varsavia torneremo infra; si pensi ai limiti posti dalla Convention on Civil Liability for Oil Pollution (1969), proprio a seguito del disastro Amoco-Cadiz.

[14] Eccezionalmente la legge sul traffico aereo del 1922 permette il risarcimento anche dei danni morali, ma limita l’ammontare totale del risarcimento per ogni singolo incidente ad 1 m. di DM per ogni tn. (più 1,5 m. per le prime due tn. Il che per la caduta di un Airbus 310 significherebbe un ammontare di 25 m. di DM).

[15] Emblematici come esempi di simili stratagemmi sono state le decisioni susseguenti al c.d. Texas City disaster: Dlehite v. US, 346 US 15 (1953); France v. US, 290 F 2d 395 (5th circ. 1961). 

[16] Particolarmente critico è Sugarman, Doing Away with Tort Law, Cal. LR 1985, 555, 596; Id., Doing Away with Personal Injury Law, NY, 1989, ripreso da Gallo, Pene private e resp. civile, Milano, 1996, 157; e cfr. l’analisi di Schuck, Agent Orange on Trial, Cambridge, M.a, 1987 sul danno cagionato ai veterani del Vietnam da un defoliante a base di diossina.

[17] Per i vari casi in dettaglio cfr. Ponzanelli, Mass Torts, cit.

[18] C. cost. 6 maggio 1985, n. 132,  in RCP, 1985, 537, nota di Conte.

[19] Dal punto di vista teorico questo dato è di una certa importanza. Infatti si suppone che laddove vi sia un danno diffuso, che coinvolge numerosi soggetti, i costi transattivi debbano essere molto elevati, il che impedirebbe, appunto, di giungere ad un accordo, e renderebbe importanti le regole di r.c. Viceversa si constata che la gestione processuale di svariate domande di risarcimento rappresenta un costo ancora superiore, per cui le parti preferiscono giungere ad un accordo scavalcando le difficoltà determinate dagli alti costi transattivi. In genere è comunque vero che le vittime di un singolo incidente tendono sociologicamente a comportarsi come un gruppo (si pensi ai famigliari delle vittime di varie stragi), per cui le previsioni di alti costi transattivi fatte dalla teoria economica non sembrano vere, mentre reali sono le difficoltà delle corti ad amministrare molteplici azioni di danno correlate. Le varie misure procedurali adottate dalle Corti americane, cui abbiamo accennato, mirano proprio a ridurre tali difficoltà concentrando le varie azioni, e rimettono perciò in gioco il tort a scapito del contratto. Anzi, proprio in virtù del fatto che l’evento tragico costituisce il gruppo, l’evento lesivo stesso abbassa i costi transattivi tra le vittime. Peraltro ciò risulta decisamente funzionale per la società: in tal modo, infatti, essa delega i costi alle singole parti che giungono alla transazione, senza dover appunto gestire i costi dell’amministrazione giudiziale delle pretese di danno.

[20] C. conti, sez. contr., 26 giugno 1981, n. 1175, in CS, 1981, II, 1122.

[21] Caso Von Zwehl, Cass. pen. 23 maggio 1986, in CP, 1988, 1250; in RIML, 1989, 652; in RP, 1987, 1004; cfr. inoltre Carletti, La responsabilità penale nel gruppo di società: il caso della Icmesa di Seveso, in RGL, 1984, IV, 3.

[22] Del quale era stata affermata la responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 449 c.p., aggravato ai sensi dell’art. 61, n. 3, stesso codice.

[23] Trib. Milano 11 luglio 1991, in AC, 1991, 1277, nota di Medugno.

[24] App. Milano 12 ottobre 1993, in AC, 1994, 1269, nota di Medugno; su cui cfr. le riflessioni di Feola, Il caso «Seveso» e la risarcibilità dei danni non patrimoniali alla collettività vittima di un disastro ambientale,  in RCP, 1995, 143.

[25] App. Milano 15 aprile 1994, in GI, 1994, I, 2, 961, nota di Righi.

[26] Cass. 24 maggio 1997, n. 4631, in GI, 1998, 1363, nota di Bona.

[27] Per una critica alla decisione della Cassazione cfr. Bona, Riflessioni sul risarcimento del danno morale da disastro ambientale: critica ai limiti delineati dalla Corte di cassazione nel Caso Severo, in GI, 1998, 1363-1370.

[28] C. cost. 22 giugno 1990, n. 307, in FI, 1990, I, 2694, nota di Princigalli e Ponzanelli; in CS, 1990, II, 882; in IP, 1990, 1222; in CorG, 1990, 1018, nota di Nespor; in GC, 1990, I, 2496. Peraltro la Corte è nuovamente intervenuta (C. cost. 18 aprile 1996, n. 118 rel. Zagrebelski, in DR, 1996, 573, nota di ComandÈ) a proposito della l. 210/1992 giudicando incostituzionali le norme che impedivano l’equo indennizzo per il periodo intercorrente tra il manifestarsi del danno e l’entrata in vigore della legge.

[29] Cfr. anche supra cap. XXII, n. 8.

[30] Ponzanelli, Mass tort, cit.

[31] Sul rischio come criterio della responsabilità cfr. ovviamente Trimarchi, Rischio e responsabilità oggettiva, Milano, 1961.

[32] Sul «diritto inviolabile all’integrità fisica della persona» si ricordi C. cost. 6 maggio 1985, n. 132, in FI, 1985, I, 1585.

[33] Trib. Milano 19 novembre 1987, in FI, 1988, I, 144, nota di Caruso; in RC, 1988, 407, nota di Tassoni; in RDFa, 549.

[34] Cass., sez. III, 20 luglio 1993, n. 8069, in FI, 1994, I, 455; in RC, 1994, 61, nota di Busato; in GC, 1994, I, 1037, nota di Barenghi; in RDfa, 1994, 385; Rass. giur. farm., 1994, fasc. 20, 12; nonché Soc. Crinos-Fincrinos c. Fiorasi, Cass. 15 luglio 1987, n. 6241, in FI, 1988, I, 144, nota di Caruso; in NGCC, 1988, I, 475, nota di Da Molo; in RC, 1988, 406, nota di Tassoni; in RDFa, 1988, 542.

[35] Su questi temi cfr.: Izzo, il danno da contagio post-trasfuzionale come «danno evidenziale»? Regole e concetti in tema di presunzioni e responsabilità, in DR, 2001, 243 ss.; Pintus e Castelnuovo, Infezione da HIV: il ristoro del danno tra indennizzo e risarcimento, in Monateri, Il danno alla persona, Torino, 2000, Tomo I, 439 ss.; Izzo, Sangue infetto e responsabilità civile: responsabilità, rischio e prevenzione, in DR, 2000, 229 ss.;  Di Costanzo, Il danno da trasfusione ed emoderivati infetti, Napoli, 1998; Izzo, Un difficile test per la Consulta: l’Aids, le leggi ed i giudici fiduciosi, in FI, 1995, I, 46; De Lorenzo, Aids e diritto negli Stati Uniti d’America: problemi e prospettive, in RDC, 1994, I, 399; Comoglio, Contact tracing e partner notification nel quadro delle strategie anti-Aids, in FI, 1993, V, 88; Lega, L’Aids e la tutela previdenziale del personale sanitario, in RI, 1992, I, 323; AA.VV., Modifiche alla legislazione sull’Aids, in Rass. P, 1992, 11; Khaiat, Aids e diritti dell’uomo - L’epidemia in uno stato di diritto (e per essere giuristi non si è meno uomini), in PD, 1991, 491; Zorzi Giustiniani, Accertamento sanitario e trattamento sanitario obbligatorio in materia di Aids negli Stati Uniti d’America, in GI, 1992, IV, 14; Dassi, Aids, contagio e responsabilità,  in RC, 1990, 889; Cotta, La questione dell’Aids. Prevenzione, educazione e responsabilità, I, 1990, 29.

[36] Così Comitato accertam. applicaz. codice autodisciplina pubbl. c. Soc. Benetton, Giurì codice autodisciplina pubblicitaria 28 ottobre 1993, n. 161, in FI, 1994, I, 1981 nella specie, si è rivelata tale lesione sia nella pubblicità che mostra la marchiatura di parti del corpo con la sigla «Hiv-positive», sia in quella raffigurante la veglia ad un malato terminale di Aids.

[37] C. cost. 2 giugno 1994, n. 218; in FI, 1995, I, 46, nota di Izzo; in RGL, 1995, II, 840, nota di Fassina; in RPE, 1994, 473, nota di Riondato; in DReg, 1995, 105, nota di Magri; Z, 1994, 337, nota di Fineschi; in RAS, 1994, 237; in RGSa, 1994, fasc. 125, 119; in DL, 1994, II, 478, nota di Pizzuti; in GC, 1994, 1812; in RIML, 1995, 241; in GC, 1995, 559, nota di Recchia; in GI, 1995, I, 638, nota di Ruotolo, Modugno; in RAvvS, 1994, I, 381; in ND, 1994, 635, nota di Nunziata; in CS, 1994, II, 837; in CorG, 1994, 1093, nota di Nespor; I, 1994, 1685; in AC, 1994, 861; in NGiL, 1994, 506; in LG, 1994, 1056; AI, 1994, 1357; in GC, 1994, I, 2096; in MGL, 1994, 469. Per l’estrinsecazioni di considerazioni talvolta opposte cfr. X. c. Commiss. Ce, C. giust. CE 5 ottobre 1994, 404/92/1994 P; in Raccolta, 1994, I, 4737; in RIDPC, 1995, 836.

[38] Su cui cfr. Biscione, Hiv da trasfusione, emoderivati e responsabilità civile, in DR, 1996, 145 e 271.

[39] Pret. Torino 22 marzo 1989, in FI, 1990, II, 58, nota di Fiandaca; in DPLav, 1989, 2586.

[40] Verificatasi al momento della rimozione del trasduttore dalla cupola in occasione delle operazioni necessarie per il trasporto del paziente stesso in altro reparto.

[41] A norma del combinato disposto degli artt. 7 e 4, lett. b), d.p.r. 27 aprile 1955, n. 547.

[42] Bundesgerichtshof, 30 aprile 1991, in GI, 1992, I, 1, 800, nota di Arietti.

[43] Su cui supra cap. III, n. 3.

[44] Cass., sez. III, 20 luglio 1993, n. 8069, cit., nonché Soc. Crinos-Fincrinos c. Fiorasi, Cass. 15 luglio 1987, n. 6241, cit.

[45] Si veda ad esempio la discussione critica condotta da Biscione, Hiv da trasfusione, cit., 271.

[46] Così appunto Cass., sez. III, 20 luglio 1993, n. 8069, in FI, 1994, I, 455;  in RCP, 1994, 61, cit. nonché Soc. Crinos-Fincrinos c. Fiorasi, Cass. 15 luglio 1987, n. 6241, in FI, 1988, I, 144, nota di Caruso, cit.

[47] Cfr. Trib. Ravenna, ord., 28 ottobre 1999, in DR, 2000, 1012. Sul tema da ultimo cfr. Izzo, Sangue infetto e responsabilità civile: il danno da contagio fra responsabilità del produttore ed esercizio di attività pericolose, in DR, 2000, 933 ss. Trib. Roma, 27 novembre 1998, in FI, 1999, I, 314, nota di Izzo.

[48] Trib. Roma, 14 giugno 2001, in DR, 2001, 1067, con nota di Izzo.

[49] C. cost. 7 maggio 1991, 202/1991, in FI, 1991, I, 2312, nota di Pardolesi, Ponzanelli, AI, 1991, 1221; in GC, 1991, I, 1378; in CS, 1991, II, 922; in RP, 1991, 605; in RAS, 1991, 177; in RAm, 1991, 1256; in GC, 1991, 1838.

[50] Si noti che nel diritto statunitense, va accolta l’istanza intesa ad ottenere, ai fini di un’azione di responsabilità delittuale, di frode e di inadempimento di garanzia nei confronti di società produttrici di sigarette, il riconoscimento di una classe, composta da tutte le persone dipendenti dalla nicotina e dai loro congiunti ed eredi. Castano c. The American Tobacco co - Federal Court U.S. for the District of Louisiana, 17 febbraio 1995, in FI, 1995, IV, 305, nota di Ponzanelli.

[51] Basti pensare ai suoi possibili riflessi in tema di Asbestos.