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Le assicurazioni "in rete"

Scritto da Marialuisa Marra

Le compagnie di assicurazione si sono dimostrate sensibili alle potenzialità del commercio elettronico, il quale interessa ormai molte attività svolte dalle stesse imprese anche se rimane un canale complementare che non modifica la centralità della distribuzione tradizionale.
Questo nuovo mercato consente alle imprese di operare "ovunque" e "istantaneamente" permettendo una presenza globale e al tempo stesso capillare sul territorio, più vicina ai clienti e ai potenziali acquirenti; ciò rappresenta anche un modo efficace per aumentare il volume degli affari e consentire di ridurre alcuni costi quali ad esempio quelli inerenti la distribuzione.
Tali aspetti positivi non sono che una componente del mondo telematico, infatti imponenti sono i problemi propri di tale modalità distributiva quali quelli attinenti la disciplina di questo nuovo fenomeno in cui spesso si riscontrano vuoti di tutela.
Alla regolamentazione del fenomeno partecipano fonti eterogenee per provenienza, oggetto e gerarchia, le più importanti sono la direttiva n. 2000/31/CE dell'8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici del commercio elettronico, la recente direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2002, concernete la vendita a distanza dei servizi finanziari ai consumatori, e la Circolare ISVAP n. 393/D del 17 gennaio 2000 sul collocamento dei prodotti assicurativi tramite Internet, quest'ultima ha un carattere meramente interpretativo o applicativo, come tale inidoneo a contrastare le norme di provenienza comunitaria o nazionale.
Queste tre fonti disciplinano settori di portata via via più specifica secondo un rapporto lex generalis-lex specialis, che parte dalla regolamentazione del commercio elettronico nella sua globalità, coinvolge la più ampia categoria dei servizi finanziari per approdare infine alla regolamentazione del commercio elettronico dei servizi assicurativi.
Fanno da sfondo a ciò tante altre norme di matrice comunitaria internazionale e interna che l'interprete deve avere presenti e soprattutto la disciplina dei contratti a distanza, caratterizzati appunto dal venir meno della contestuale presenza delle controparti nella stipula del contratto e pertanto ritenuti meritevoli di particolare tutela per il consumatore-assicurato.
Bisogna precisare che il collocamento di prodotti assicurativi tramite Internet da parte di compagnie stabilite in altro Stato membro, costituisce esercizio di libera prestazione di servizi e resta assoggettato alla disciplina dei decreti legislativi n.174/95 e n.175/95, così come a tali decreti resta vincolata l'intera disciplina inerente all'impresa per quel che riguarda l'autorizzazione all'esercizio dell'attività, le condizioni di esercizio della stessa e la vigilanza.
La scelta di precisare quali siano i soggetti abilitati all'esercizio dell'attività assicurativa tramite Internet è effettuata unicamente dalla Circolare ISVAP che peraltro fissa una disciplina generale da applicare con alcuni adattamenti sia alla compagnia di assicurazione che agli agenti e ai mediatori di assicurazione.
Il provvedimento dell'Autorità di Vigilanza fissa i presupposti logico-giuridici dell'attività svolta via Internet dagli agenti di assicurazione nell'incarico ricevuto da una compagnia autorizzata e nell'iscrizione nell'apposito albo. Tale attività è poi soggetta ad una serie di obblighi che gli agenti dovranno osservare, consistenti nella fissazione di procedure concordate con le imprese mandanti e nella disponibilità, sul sito, di informazioni relative all'iscrizione all'albo.
Le attività che invece il broker assicurativo può esercitare via Internet vanno dalla possibilità di allestire un sito per pubblicizzare i propri prodotti o servizi di "fiduciario indipendente" ed eventualmente conseguire un incarico dal contraente fino allo sviluppo di un'effettiva mediazione tra le due potenziali parti del rapporto assicurativo.
Passando ad analizzare le attività precontrattuali svolte dalla compagnia rivestono particolare interesse quelle inerenti l'apertura di un sito Internet e la pubblicità avente ad aggetto servizi assicurativi. E' necessario fornire sul sito i dati necessari per garantire l'identificazione dell'impresa stessa e accertarne la sua abilitazione all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia.
La disciplina posta in proposito non è particolarmente dettagliata, lascia infatti alle compagnie un ampio margine di libertà circa le modalità attuative; si tratta di una scelta ispirata al fatto che i controlli sono strumentali alle prescrizioni che disciplinano la fase contrattuale vera e propria.
Gli obblighi previsti per la fase negoziale sono ispirati al criterio di trasparenza, volti a rendere il contraente consapevole del contenuto contrattuale, delle modalità per giungere alla conclusione dello stesso, dei mezzi di pagamento da utilizzare, della durata del contratto e del momento di decorrenza della copertura assicurativa.
Tali informazioni mirano inoltre a consentire la comparabilità delle offerte e la riduzione delle asimmetrie informative tra le parti; si tratta di obblighi già contenuti nei decreti di attuazione delle terze direttive e che ora vengono adattati al mezzo telematico.
Risponde alla stessa ratio informativa l'obbligo previsto per le compagnie di rendere disponibile sul sito Internet la nota informativa.
Le informazioni precontrattuali e contrattuali devono essere inviate al consumatore in modo chiaro e comprensibile su un supporto cartaceo o su un altro supporto durevole determinato di comune accordo tra le parti; la Circolare ISVAP n. 393 del 17 gennaio 2000 esige inoltre che tale obbligo sia assolto "prima della conclusione del contratto".
La proposta di direttiva sul commercio elettronico, ispirandosi ad una maggiore ratio di tutela del consumatore, esige per il perfezionamento del contratto una corretta espressione del consenso della parte debole. Le modalità di perseguimento di tale obiettivo sono lasciate alla scelta degli Stati membri.
La Circolare ISVAP citata si preoccupa che sia il momento della conclusione del contratto (essenziale per il diritto di recesso), sia quello di decorrenza della copertura assicurativa siano chiaramente individuati, lasciando la scelta delle concrete modalità al fornitore.
Altro problema che si pone in materia contrattuale è quello di conciliare l'utilizzo della tecnologia telematica con la forma scritta richiesta ad probationem dall'art. 1888 del codice civile per il contratto di assicurazione. Per l'equiparazione del documento informatico alla scrittura privata è richiesto dal D.P.R. 513/97 la sottoscrizione con la firma digitale.
E' espressamente previsto, infatti, che la polizza di assicurazione, e ogni altro documento da sottoscrivere da parte dell'assicuratore, nonché una serie di dichiarazioni della controparte quali ad esempio quelle relative alle circostanze di rischio, soddisfino i requisiti della forma scritta, della sottoscrizione o dell'invio nelle forme ordinarie ossia su un supporto cartaceo. Come soluzione pratica viene suggerita quella di reperire tutti i documenti che necessitano di sottoscrizione nel documento di polizza da inviare in duplice copia al contraente, di cui una copia deve essere inviata e ritrasmessa alla società.
Nella nota informativa devono essere indicate inoltre le modalità di gestione del rapporto contrattuale, cioè i mezzi di pagamento dei premi, le modalità di denuncia del sinistro, le richieste di liquidazione, di riscatto, con alcune specificazioni inerenti la variazione delle condizioni contrattuali.
Nella scelta delle modalità esecutive l'impresa dovrà rispettare l'obbligo di adottare una organizzazione che risulti appropriata per l'esecuzione delle prestazioni assicurate in base ai contratti conclusi tramite Internet.
Collegata alla conclusione del contratto è la scelta della legge applicabile e del foro giurisdizionale competente. Si aderisce in merito alla soluzione adottata dal diritto internazionale privato e quindi all'applicazione delle norme previste dallo Stato membro di residenza del consumatore per garantire una maggiore tutela.
Molto presente e sentita nella regolamentazione del fenomeno è l'esigenza di una completa tutela del consumatore nelle varie fasi, vengono minuziosamente regolamentate le comunicazioni pubblicitarie, l'informativa precontrattuale, il momento perfezionativo del contratto, i mezzi di pagamento, riconoscendo agli utenti vari specifici diritto e indicando specifici rimedi.
L'intervento più incisivo a tutela del consumatore è costituito dalla previsione di un diritto di recesso, di durata variabile a discrezione dello Stato membro di stabilimento del fornitore; tale termine decorre dalla stipulazione del contratto se gli obblighi informativi sono stati già assolti in maniera corretta, altrimenti dal momento in cui il requisito è soddisfatto. Per l'esercizio di tale diritto è sufficiente la comunicazione effettuata al fornitore, fatta secondo i requisiti di forma richiesti per la proposta; per le condizioni di recesso si fa rinvio alle legislazioni nazionali.
Tutti i diritti riconosciuti dalla proposta contrattuale sono rafforzati dalla loro irrinunciabilità.
Molto sentita inoltre, a causa della "invasività" del mezzo telematico è la necessità di un appropriata tutela della riservatezza dell'assicurato; importanti in merito sono le previsioni sul trattamento dei dati personali.
Il meccanismo di tutela adottato dall'ordinamento italiano, prevedeva con la L.675/96 una notificazione all'Autorità Garante da parte del titolare della banca dati e la necessità del consenso dell'interessato per il trattamento dei dati sensibili.
Il recente decreto 467/2001, ha rovesciato questo principio prevedendo che nessuno deve notificare al Garante i trattamenti effettuati, a meno che questi non siano suscettibili di recare pregiudizio ai diritti o alle libertà dell'interessato, in ragione delle relative modalità o della natura dei dati.
Le riflessioni svolte in sede comunitaria sul commercio elettronico prevedono inoltre che la protezione della privacy e le garanzie per i consumatori siano affidate a codici di condotta che gli operatori del settore predispongono, al fine di assicurare una più adeguata informazione per gli utenti della rete in modo da favorire una più ampia trasparenza e correttezza.
Come si è detto, la disciplina applicabile al collocamento dei prodotti assicurativi tramite Internet è ancora in una fase iniziale ed è destinata ad essere perfezionata e disciplinata adeguatamente.
Va sottolineata in proposito l'assenza di una precisa individuazione del passaggio da una fase pubblicitaria a quella negoziale che potrebbe creare problemi in ordine alla determinazione del momento in cui si attivano taluni obblighi informativi del prestatore e diritti dell'utilizzatore.
Dal punto di vista operativo, la disciplina sembra purtroppo lasciare ampi vuoti normativi tali da lasciare spazio a comportamenti fraudolenti da parte sia degli assicuratori che degli assicurati.
Emettere un giudizio su questa nuova realtà della stipula di contratti assicurativi tramite Internet è ancora prematuro. Gli aspetti positivi e le potenzialità della rete sono notevoli, rimane tuttavia auspicabile che esse vengano sfruttate in modo costruttivo ed efficiente, in un contesto normativo più attento alle peculiarità del mezzo telematico.