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Per un ampliamento normativo della nozione di consumatore

Scritto da Alessandro Tozzi

Premessa

Sempre maggiore attenzione è stata riservata negli ultimi anni in Italia alla figura del "consumatore" (1). L'attenzione a tale particolare figura, di derivazione comunitaria (2), è andata via via aumentando negli anni (3), fino a raggiungere una vera e propria "legittimazione" anche in sede strettamente politica, con la proposta del leader del centro-sinistra Francesco Rutelli di istituire, ove fosse stato nominato Presidente del Consiglio, un "Ministero per il Consumatore", dando così piena dignità socio-politico-economica a tale figura (4).
Già con la Legge n.52/1996, che aveva recepito la Direttiva Cee 93/13 introducendo nel nostro Codice Civile uno specifico capo (gli artt.1469-bis e seguenti) dedicato ai "Contratti del Consumatore", erano stati fatti notevoli e significativi passi in avanti per avere un pieno riconoscimento giuridico di tale particolare categoria socio-economica(5).
L'art. 1469-bis c.c., denominato "Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore", al comma 1 così recita: "Nel contratto concluso tra il consumatore e il professionista che ha per oggetto la cessione di beni o la prestazione di servizi, si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto".
Tale norma, dopo aver delineato al comma 2 le figure del professionista e del consumatore -nozioni che vedremo dettagliatamente più avanti e che costituiranno l'oggetto della presente discussione-, descrive al successivo comma 3 ben 20 diversi tipi di possibili clausole contrattuali che vengono definite "vessatorie fino a prova contraria". Tali clausole, comunque non interamente ricomprese nelle 20 tipologie proposte -aventi valore meramente indicativo- pur esaurienti nel affrontare con dovizia di particolari una lunga serie di possibili aspetti di ipotesi vessatorie (6), sono considerate inefficaci ai sensi dell'art. 1469 quinquies c.c., e si considerano quindi come non apposte, mentre il resto del contratto -e questo è uno dei punti fondamentali della normativa in questione, visto che in sede comunitaria si era disposto soltanto che tali clausole "non fossero vincolanti"- rimane pienamente efficace tra le parti.
Alla luce di questa breve premessa, si comprenderà la grande importanza nell'ambito della normativa italiana della definizione di consumatore (nonché del riconoscimento di fatto ormai acquisito dalle associazioni di consumatori più rappresentative) (7), per il quale è stata in pratica rimodellata una branca del diritto privato -caratterizzata da un corpo di norme contrapposto al diritto comune, applicabile unicamente ai contratti stipulati fra un professionista ed un consumatore, che tengono conto della specificità degli atti di consumo e del contesto nel quale vengono posti in essere (8) -a tutela dei suoi sempre più ineludibili diritti di contraente-cittadino da salvaguardare in una serie di piccole e grandi transazioni commerciali della vita di tutti i giorni.
E' la fine, come da più parti si segnala, della parità delle posizioni di debitore e creditore, che è tipica dei contratti sinallagmatici rispetto ai quali l'impianto codicistico fissava un astratto punto di equilibrio fra le contrapposte esigenze. La tutela contrattuale specifica del consumatore si fonda sul presupposto di base che egli sia un contraente "debole", verificandosi in questo caso quella "asimmetria informativa" e di potere di incidere sulle singole clausole contrattuali che ne giustifica la sua protezione in sede legislativa, tanto che l'art.1469-ter c.c., comma 4, recita specificamente che "Nel contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, incombe sul professionista l'onere di provare che le clausole, o gli elementi di clausola, malgrado siano dal medesimo unilateralmente predisposti, siano stati oggetto di specifica trattativa con il consumatore", ponendo una probatio -a ben vedere- quasi "diabolica" a carico del professionista, a dimostrazione della piena consapevolezza di chi ha predisposto tale apparato normativo che -per i contratti stipulati firmando un modulo prestampato- siano quasi nulle le possibilità del contraente che aderisca di conoscere a fondo tutte le clausole e di avere la possibilità di contrattarle con chi le ha predisposte, avvenendo invece spesso la transazione commerciale con un dipendente che non ha a sua volta alcuna possibilità di modificare le clausole contrattuali. Tale tutela, nell'ambito delle diverse direttive emanate in sede comunitaria, opera su tre diversi fronti: a) nella fase precontrattuale; b) nella fase negoziale (9); c) nella fase funzionale, successiva alla conclusione del contratto (10).
La definizione di consumatore, pur assolutamente chiara nella normativa di riferimento, abbisogna a mio avviso di alcuni necessari approfondimenti, soprattutto nell'ottica di un doveroso ripensamento de jure condendo di tale tutela, alla luce anche di una recente sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, che ha ribadito l'applicabilità della normativa sul consumatore solo alle persone fisiche: tale sentenza deve costituire lo spunto per cercare di comprendere più a fondo alcuni notevoli problemi legati a tale normativa, che prima o poi finiranno col dover essere affrontati sia in sede comunitaria che nazionale.

Dalla Normativa Comunitaria a quella Italiana: le figure del professionista e del consumatore ex art. 1469-bis, comma 2.

L'art. 1469-bis, comma 2, c.c., definisce il consumatore come "la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta" (11) e il professionista come "la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che opera nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale" (12).
La rilevanza delle due definizioni è data, come il legislatore ha voluto evidenziare nell'inciso iniziale del comma 1, dall'applicabilità della nuova disciplina delle clausole vessatorie ai soli contratti conclusi tra "il professionista" e "il consumatore", in attuazione della Direttiva Cee 93/13 concernente, per l'appunto, le clausole abusive nei contratti stipulati tra il professionista e il consumatore.
In ambito comunitario la tutela del consumatore inizia negli anni settanta (13), per svilupparsi successivamente con la Modifica del Trattato istitutivo ad opera dell'atto Unico Europeo nel 1986 (14) e diventare finalmente oggetto di una precisa politica comunitaria con il Trattato di Maastricht nel 1992 (15).
La ratio sottesa a tale crescente interesse in ambito comunitario per tale categoria di individui, che ha portato all'emanazione della Direttiva 93/13 (16), pare essere stata invero più quella di perseguire uno sviluppo del mercato unico attraverso la promozione degli scambi fra cittadini di diverse nazionalità, e quindi con poche possibilità di conoscere tutte le diverse possibili legislazioni in materia, che quella di tutelare socialmente una categoria particolare di cittadini che effettuino degli acquisti di beni o servizi: ciononostante tale tutela, alla luce della normativa posta in essere, risulta dato comunque acquisito e da tenere in grande considerazione (17).
La normativa comunitaria, chiarissima sull'argomento, tutela unicamente il consumatore-persona fisica ma -punto anch'esso fondamentale- non preclude provvedimenti di attuazione volti ad estendere a soggetti diversi dalle persone fisiche tale disciplina.
In Francia, ad esempio, tale ampliamento della nozione di consumatore è avvenuto essenzialmente attraverso l'opera della giurisprudenza, la quale ha utilizzato come parametro di valutazione quello della "competenza" del soggetto nel campo in cui si trovi ad operare; in Germania, dove esisteva già un impianto normativo molto "garantistico" che disciplinava le clausole abusive nei confronti di tutti i contraenti, è stato semplicemente aggiunto un paragrafo specifico concernente i contratti conclusi tra il professionista ed il consumatore, senza però far venir meno la precedente normativa di riferimento; in Inghilterra la giurisprudenza ha esteso la nozione consumatore al piccolo imprenditore (cd. business consumer); in altre nazioni, infine, quali Paesi Bassi, Spagna e Grecia, in sede di recepimento di tale Direttiva si è ampliata la definizione di consumatore estendendola ora agli enti morali ora ai piccoli professionisti.
In Italia il recepimento della Direttiva, avvenuto nel 1996, non ha modificato né ampliato in alcun modo quanto previsto in sede comunitaria, limitandosi a riprendere le definizioni definite dalla Comunità Europea. Ma se questo non ha causato alcun tipo di problema per il professionista, da intendersi in senso ampio e che comprende sia liberi professionisti che piccoli imprenditori che la Pubblica Amministrazione quando si trovi ad agire jure privatorum, ne ha invece creati sulla definizione di consumatore, anche perché la tutela dettata dalla norma abbisogna necessariamente di tale punto di riferimento sul quale è incentrata tutta la normativa.
Il dato normativo italiano sembra essere assolutamente scevro da qualsiasi interpretazione dottrinale di sorta: il consumatore, infatti, è "la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta." (18)
Se la definizione è molto chiara e praticamente inattaccabile dal punto di vista giuridico-interpretativo, quelle che invece risultano essere discutibili sono le finalità della norma che hanno portato alla scelta del soggetto "consumatore" da tutelare. E' chiaro che, stante la lettura del dato normativo, la tutela è limitata -tautologicamente- esclusivamente alle persone fisiche che si muovano in ambiti che non riguardino la loro “attività professionale".
Ad una prima, superficiale, lettura nessun problema sembra trasparire da tale norma, e per consumatore si intende, in buona sostanza, colui che -per esempio- entri in un negozio e compri un oggetto per la propria abitazione oppure stipuli una polizza sulla vita o ancora acquisti un computer per navigare su Internet da casa (19). Si protegge, dunque, il consumatore "occasionale", il cittadino che sia pensionato, lavoratore dipendente o studente che entri in contatto con un imprenditore nell'ambito di un'area fuori dalla sua competenza e/o della sua professione: si tutela, in pratica, il piccolo commercio, quello che sovente si limita ad acquisti al massimo di pochi milioni di lire.
Proviamo a dare degli esempi per una lettura che vada oltre questa interpretazione, assolutamente corretta dal punto di vista giuridico, ma probabilmente legata ad una visione ancora troppo limitata e semplicistica sia del consumatore che del commercio più in generale.
Facciamo l'esempio di un libero professionista che voglia comprare un computer per la sua attività. In questo caso, secondo la norma, questo tipo di contratto non rientrerebbe fra quelli tutelati, in quanto il professionista agirebbe nell'ambito della sua attività. Le domande immediate che ne derivano sono due: che tipo di competenza può o deve avere un avvocato nell'entrare in un negozio per acquistare un computer ? e, soprattutto, quale può essere la grande differenza sostanziale che esisterebbe, a chiara parità di competenze tecniche del soggetto, fra il comprarlo e tenerlo in casa per giocarci con i suoi bambini o tenerlo in ufficio e inserire gli atti che scrive quotidianamente nell'ambito della sua attività professionale? Nel primo caso è a pieno titolo un consumatore, nel secondo -a norma di legge- assolutamente no, con la notevole differenza che nel primo caso deve essere applicata al suo acquisto l'intera normativa sui contratti del consumatore e nel secondo no, con tutte le implicazioni che ne discendono (20).
Altri esempi aiuteranno a capire meglio alcune contraddizioni della legge.
Una piccola società anche unipersonale che stipuli un contratto con una impresa multinazionale non è considerata consumatore; un ente che non abbia fini di lucro non è mai considerato consumatore anche se agisca in ambiti assolutamente diversi dal suo raggio d'azione; un piccolo comitato di quartiere non può mai essere considerato come un consumatore, mentre il più grande esperto di computer del mondo che ne compri uno per la propria abitazione è invece ritenuto tale, poiché non agisce nella sua veste professionale. E nel caso di uso promiscuo di tali beni (o servizi) qual è la normativa di riferimento da tenere presente ? Un conto corrente bancario che venga utilizzato da un professionista anche nella vita privata a quale regime dovrebbe essere sottoposto? (21) Un commercialista che stipuli un'assicurazione sulla responsabilità professionale è poi in fondo un contraente così diverso dal singolo cittadino che entri in un'agenzia di assicurazioni per fare una polizza assicurativa alla sua automobile ?
Insomma, da una lettura più attenta della norma o, meglio, da un'applicazione della stessa nella realtà quotidiana ci si accorge che il dato normativo, pur chiarissimo, appaia decisamente inadeguato per tutelare il consumatore inteso non tanto e non solo come persona fisica che agisca per scopi estranei alla propria attività, ma come soggetto "debole" di una trattativa -rectius, di una mera adesione a contratti standardizzati- con entità meglio e più organizzate di lui, e che in pratica arrivino a dettargli le condizioni di un qualsiasi tipo di contratto senza che lui possa avere la possibilità di avviare e concludere alcuna trattativa, sia perché si tratta spesso di contratti che si chiudono firmando dei modelli prestampati, sia perché il soggetto debole non ha la competenza necessaria per comprendere appieno tutto quanto appare scritto nel contratto, in quanto meno "informato" dell'altro.
Su queste basi occorre ragionare per una riforma della tutela del consumatore.

La Sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 22 Novembre 2001.

Con due ordinanze del 12 Novembre 1999, il Giudice di Pace di Viadana (MN) ha sottoposto alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee le tre seguenti questioni pregiudiziali: 1) "se possa considerarsi consumatore un imprenditore che, stipulando un contratto con altro imprenditore su modello predisposto da quest'ultimo in quanto rientrante nella propria attività professionale tipica, acquisti un servizio, o un bene, a beneficio esclusivo dei propri dipendenti, del tutto svincolato ed avulso dalla propria attività professionale ed imprenditoriale tipica; se possa dirsi, in tal caso, che tale soggetto non ha agito per scopi non attinenti l'impresa"; 2) "se, in caso di risposta affermativa al quesito precedente, possa considerarsi consumatore qualsiasi soggetto od ente quando opera per scopi estranei, o non funzionali, all'attività imprenditoriale o professionale tipica esercitata, o se il concetto di consumatore sia esclusivamente riferito alla persona fisica, con esclusione di qualsiasi altro soggetto"; 3) "se possa considerarsi consumatore una società" (22).
La Corte, Sezione Terza, alla fine del procedimento, con sentenza del 22/11/2001(cause riunite C-541 e C 542/99) (23) ha sancito che "Il divieto di apporre clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori è applicabile solo nei limiti soggettivi stabiliti dalla Direttiva 13/93/CEE. Se l'acquirente non è una persona fisica e acquista i prodotti per fini professionali, la normativa comunitaria non può trovare attuazione in quanto non ha carattere erga omnes e la tutela, nel caso di clausole vessatorie, è garantita solo alle persone fisiche. La nozione di consumatore, che è stata recepita nel nostro ordinamento all'articolo 1469-bis, non è demandata alla legislazione nazionale, ma è stabilita a livello comunitario ed è finalizzata a proteggere la parte contraente più debole. Risulta irrilevante considerare la finalità dell'acquisto e il successivo utilizzo dei beni per l'applicazione della Direttiva, se manca uno dei requisiti soggettivi richiesti. L'assenza del contraente persona fisica rende superflua ogni valutazione sui soggetti che beneficiano dell'acquisto, anche quando quest'ultimo sembra collocarsi al di fuori dell'attività imprenditoriale tipica" (24).
La decisione appare in linea con quanto dettato dalla normativa comunitaria, ma risulta stridente nella sua motivazione, in particolar modo nel punto in cui testualmente si dice che "la legislazione è finalizzata a proteggere la parte contraente più debole". La normativa comunitaria, e di riflesso quella nazionale, non tutelano in realtà -come visto in precedenza- necessariamente la parte più debole, ma unicamente la persona fisica che agisca per scopi estranei alla propria attività, persona che nella maggior parte dei casi corrisponderà sì a quella nozione "ideale" di consumatore da tutelare, ma che in non pochi casi, oltre che ingenerare confusione, escludono dall'applicazione di tale dettato una serie di situazioni nelle quali esiste una parte contraente decisamente più debole che però non può usufruire di tale importante legislazione a lei indubbiamente più favorevole.
Da qui l'esigenza di prevedere, in breve tempo, una nuova normativa - in ambito comunitario e/o in ambito nazionale- che vada in questa inevitabile direzione, onde evitare il perdurare di una situazione discriminatoria nei confronti di alcune categorie di soggetti assolutamente equiparabili sotto vari punti di vista a quella nozione di consumatore definita dall'articolo 1469-bis c.c..

Prospettive di riforma.

Dopo quanto detto è evidente che servirebbe un cambiamento nella disciplina comunitaria e/o italiana riguardo al recepimento della Direttiva 93/13, onde rendere realmente tutelata la situazione del contraente più debole, sia esso persona fisica o giuridica, agisca o meno nell'ambito della propria attività professionale, che dovrebbe essere poi l'ideale evoluzione finale di una normativa che voglia democraticamente difendere i diritti della parte contrattuale realmente più debole, posto che uno squilibrio può sussistere anche in contratti fra professionisti o, per assurdo, perfino fra due consumatori.
E' quindi di tutta evidenza che l'attuale normativa costituisca un punto fondamentale e decisivo per la piena attuazione di tale tutela, ma sia solo un punto di partenza di un lungo cammino ancora da percorrere in tale direzione, cammino difficile perché l'attuale dettato normativo non richiede particolare impegno per determinare quale sia la parte più debole da tutelare e complicato sia perché molti non saranno d'accordo nell'estendere potenzialmente a qualsiasi soggetto tale tutela, sia per le oggettive difficoltà di trovare una chiara formula legislativa che estenda tale tutela (25) anche a soggetti diversi dalle persone fisiche, senza però snaturare la ratio della normativa comunitaria.
Di questa opinione è anche il Comitato Economico e Sociale della Comunità, nel parere del 30/11/2000 sulla relazione della Commissione alla Direttiva 13/93/CEE, il quale ha sottolineato che la disparità tra contraenti può riguardare anche le piccole e medie imprese e altri professionisti e associazioni che si trovano in una situazione paritaria: ciò rende necessaria l'estensione del sistema di prevenzione e repressione delle clausole abusive "a tutti i tipi di relazioni contrattuali che abbiano le stesse caratteristiche".
D'altra parte, preso atto della fondamentale importanza della Direttiva 13/93, e della L. 52/1996, le quali hanno avuto il merito di provvedere a porre le basi per una tutela minima in assenza di un quadro normativo precedente, e dell'impossibilità anche per la giurisprudenza più attenta di ampliare tale tutela in via meramente interpretativa a soggetti che non siano persone fisiche, appare ora necessario estendere tali esigenze di tutela anche a situazioni nelle quali non sia coinvolto unicamente un consumatore persona-fisica, magari privilegiando comunque una maggiore e più ampia tutela per i consumatori così come intesi dalla normativa vigente, ma prevedendone una anche per la parte contrattuale più debole, sia essa o no un "consumatore" ai sensi dell'attuale 1469-bis c.c..
Se l'Italia voglia provvedere a questo in sede nazionale, semplicemente disponendo un ampliamento in via legislativa della nozione di consumatore da tutelare -come la Direttiva gli permetteva sin dall'inizio-, oppure se si voglia arrivare a tale risultato agendo in sede comunitaria insieme agli altri paesi membri, data la crescente importanza del commercio nell'ambito di tutti i paesi della Cee, e sia quindi indispensabile arrivare ad una legislazione che sia il più possibile uniforme, almeno per quanto riguarda i diritti dei consumatori, è scelta prettamente politica, ma da fare in breve tempo, prima che possibili nodi della normativa emergano in tutta la loro contraddittorietà.
Questa la via da seguire nell'immediato futuro per rendere maggiormente tutelato ogni tipo di consumatore che sia, come dice la stessa sentenza richiamata della Corte di Giustizia, effettivamente "contraente più debole", senza effettuare ulteriori discriminazioni di sorta.


Note

(1) In Italia il giurista più attento a tali problematiche è certamente stato Guido Alpa, il quale ha scritto molti libri ed articoli in materia, tra i quali si segnalano "Il diritto dei consumatori", Laterza, 1999; "Le clausole vessatorie nei contratti con i consumatori" -con S. Patti, Giuffrè, 1997; "Consumatore, tutela del" Voce in Enc. Scien. Soc., Treccani, 1992.

(2) La stagione dei diritti civili "nasce" e si sviluppa negli Stati Uniti sotto la presidenza Kennedy durante i primi anni '60, e fu propugnata dai famosi consumer advocats come Ralph Nader, presentatosi alle ultime elezioni come candidato alla Presidenza degli Stati Uniti, ed i suoi seguaci (Nader's raiders).

(3) Ferrara R., voce Consumatore (protezione del) nel diritto amministrativo, in Dig. Disc. Pubbl., Vol. III, Utet, 1989, pag. 515 e ss., solo pochi anni fa parlava ancora di "deserto normativo" intorno al consumatore.

(4) "Con il nuovo Statuto dei Consumatori, le associazioni di categoria diventano un interlocutore istituzionale dei governi. Tutelare gli utenti in tutti i campi significa del resto promuovere uno sviluppo sostenibile e garantire una vita quotidiana migliore. Del prossimo governo farà parte un Ministro per la tutela dei consumatori presso la Presidenza del Consiglio. Le competenze in materia saranno ripartite fra vari ministeri - Attività Produttive, Politiche Sociali, sanitarie e del lavoro, Agricoltura e Ambiente- ma la presenza di un ministro senza portafoglio assicurerà il coordinamento e l'ascolto in seno al Consiglio dei Ministri" (da Programma Ulivo per il governo 2001-2006).

(5) La Direttiva 93/13 avrebbe dovuto essere recepita dagli Stati membri entro il 31/12/1994. La dottrina dominante sostenne che la Direttiva, in quanto formulata in modo dettagliato, fosse self-executing, e quindi direttamente applicabile nello Stato membro: sin dal 1/1/1995 ci sarebbe stata quindi la possibilità di disapplicare la disciplina interna in contrasto con quella comunitaria. (vedi sul punto G. Alpa, Per il recepimento della direttiva comunitaria sui contratti dei consumatori, in I Contratti, 1994, n.2, pag.85)

(6) L'art 1469-ter c.c., comma 1, recita: "La vessatorietà di una clausola è valutata tenendo conto della natura del bene o del servizio oggetto del contratto e facendo riferimento alle circostanze esistenti al momento della sua conclusione ed alle altre clausole del contratto medesimo o di un contratto collegato o da cui dipende."

(7) Per comprendere la crescente importanza delle associazioni a difesa dei consumatori basti pensare che l'art.1469-sexies c.c. prevede che le Associazioni rappresentative dei Consumatori possano agire in giudizio per chiedere l'inibitoria all'uso di condizioni generali di contratto ritenute vessatorie; la L.281/1998, invece, attribuisce loro -ex art. 3- la legittimazione ad agire a tutela degli interessi collettivi, richiedendo all'autorità giudiziaria l'inibitoria dei comportamenti ritenuti lesivi degli interessi dei consumatori, oltre alla possibilità ex art. 2 di esperire la procedura conciliativa davanti alle Camere di Commercio.

(8) Com'è noto, il nostro ordinamento -anche anteriormente all'emanazione del Codice Civile del 1942-accoglieva il modello cd "dualistico" del codice civile, poiché diviso in due distinti sistemi normativi: il codice civile che regolava gli atti di commercio e il codice di commercio che disciplinava gli atti di commercio.

(9) Importanti per la tutela del consumatore nella fase negoziale, oltre alla normativa della L. n.52 del 1996, sono stati soprattutto il D.lg. n.50/1992 sui contratti negoziati fuori dai locali commerciali, il D.lg. n.185/1999 sui contratti negoziati a distanza e il D.Lg. n.111/1995 in materia di viaggi e vacanze "tutto compreso".

(10) Per un approfondimento vedi G.Ghidini-C.Cerasani, "Consumatore (tutela del)" (diritti civili)- Voce in Enc. Dir., Giuffrè, 2001, pag. 265 e ss.

(11) La Cassazione Civile, con sentenza n.451/1965, in Foro Italiano, 1965, XC, 1, col.614, aveva per la prima volta definito giudizialmente il consumatore come "colui che fa della merce acquistata un uso, un consumo esclusivamente personale per soddisfare le limitate esigenze della propria vita familiare e individuale".

(12) E' ormai pacifico in dottrina che la nozione di professionista sia da intendersi in senso ampio, e che la disciplina sulle clausole vessatorie si estenda anche ad ogni operazione negoziale di natura privatistica fra consumatore e Pubblica Amministrazione.

(13) La politica comunitaria di protezione del consumatore inizia nel 1973 con la creazione di un Comitato Consultivo dei Consumatori, incaricato di trasmettere alla Commissione i punti di vista dei consumatori sui lavori condotti a livello comunitario; trova la sua massima espressione con l'elencazione dei diritti dei consumatori elaborata dal Consiglio d'Europa nella Carta del 1973 e prosegue con il "Programma Preliminare", approvato dalla Risoluzione del Consiglio del 14/4/1975, con il quale si prevede espressamente -tra l'altro- la necessità di proteggere gli acquirenti dei beni o servizi dagli abusi di potere del venditore, in particolare dai contratti tipo unilaterali.", ispirandosi ai seguenti cinque principi fondamentali: a) salute e sicurezza del consumatore; b) protezione dei suoi interessi economici; c) consulenza, assistenza e risarcimento danni; d) informazione ed educazione; e) consultazione e rappresentanza. E' poi nel 1979, con la famosa causa Cassis de Dijon (n.120/78), che per la prima volta anche la Corte di Giustizia riconobbe fra le esigenze imperative della Comunità quella di difesa dei consumatori.

(14) L'Atto Unico Europeo, firmato a Lussemburgo il 17/2/1986, ha aggiunto al Trattato l'art.100A, che in materia di ravvicinamento delle legislazioni introduce il principio di "un livello di protezione elevato "per il consumatore."

(15) Il Trattato sull'Unione Europea, firmato a Maastricht il 7/2/1992, ha infatti inserito nel Trattato istitutivo un apposito titolo, l'undicesimo, dedicato alla protezione dei consumatori, nel quale si riafferma la necessità di un elevato livello di protezione per tale "categoria".

Grande importanza riveste l'art.3, lett.s) dove, in relazione alle finalità istituzionali della Comunità (obiettivo non più conferito, come nell'Atto Unico, unicamente alla Commissione), come individuate dall'art.2, compare tra gli obiettivi dell'azione comunitaria "il rafforzamento della protezione dei consumatori". Tale inserimento ha prodotto, nel volgere di pochi anni, molteplici direttive sull'argomento, che hanno fatto seguito a quelle di grande importanza come la 85/577 sui contratti negoziati fuori dai locali commerciali, la 85/374 sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi e la 84/450 sulla pubblicità ingannevole, tra le quali si ricordano: 1) La Direttiva 97/7 sulla protezione dei consumatori nei contratti a distanza; 2) La Direttiva 92/59 sulla sicurezza generale dei prodotti; 3) La Direttiva 92/96 in materia di assicurazione sulla vita.

(16) Vari i principi generali contenuti nella Direttiva: a) Tutela del consumatore; b) Differenziazione dei contratti dei consumatori dagli altri contratti di massa e dai contratti individuali; c) Buone fede; d) Equilibrio Contrattuale; e) Trasparenza del contratto; f) Scelta della legge applicabile meno sfavorevole al consumatore; g) soppressione di ogni riferimento alla conformità della prestazione rispetto a quella legittimamente attesa; h) il principio della "interpretatio contra proferentem". Per un approfondimento vedi G. Alpa, Consumatore (tutela del), II, Diritto della Comunità Europea, - Voce- in Enc. Giur., Treccani, 2000.

(17) Trabucchi, "Il Codice Civile di fronte alla normativa comunitaria", in Riv. Dir. Civ., 1993, I, p.717 e ss, parla addirittura di "moralizzazione del diritto dei contratti", che avrebbe determinato uno spostamento quasi "etico" del baricentro contrattuale dando maggiore tutela alla figura socioeconomica del contraente, creando così una nuova categoria contrattuale.

(18) Durante i lavori preparatori era in realtà emersa l'esigenza di tutelari piccoli imprenditori e commercianti in relazione ai contratti conclusi con i grandi fornitori o imprenditori, e l'art. 2 della proposta di attuazione della Direttiva -elaborata dalla Commissione presieduta dal Ministro degli Affari Sociali Fernanda Contri-, aveva in un primo tempo esteso la nozione di consumatore agli artigiani ed alle imprese familiari (il progetto Contri è pubblicato in Giust. Civ., 1994, II, pag. 548 e ss).

(19) Gli acquisti di materiale informatico sono da annoverare fra quelli dove è maggiore lo squilibrio di informazioni tecniche fra il venditore e l'acquirente e come tali andrebbero maggiormente tutelati, valutando in maniera ancora più attenta e rigorosa i doveri di avviso e di informazione posti normalmente a carico del venditore, e che la migliore giurisprudenza francese ha individuato già da molti anni nel generale devoir de conseil, e cioè suggerimento di natura obiettiva che il venditore deve fornire al cliente una volta apprese le sue specifiche esigenze.

(20) Sembrerebbe quasi che la normativa di tutela del consumatore segua il semplice dato di fatto di poter scaricare dalle tasse come spesa l'acquisto di tale bene strumentale: se è possibile farlo non si è consumatori, se non lo si fa si viene invece considerati tali. Ma questa è una chiave di lettura soltanto provocatoria, e che si prende in considerazione unicamente per segnalare alcuni paradossi di tale normativa.

(21) Parte della dottrina ha risolto tale problematica con il ricorso al criterio della prevalenza, altri hanno invece escluso il riconoscimento dello status di consumatore nel caso di atti con finalità promiscue, con tutte le difficoltà interpretative che ne discendono.

(22) Il fatto era il seguente. Due società avevano acquistato macchine per la distribuzione automatica di bevande, destinate ad uso esclusivo dei dipendenti. Nei contratti di vendita era stata inserita una clausola giurisdizionale con la quale si indicava la competenza del giudice di pace di Viadana (MN). Le due società acquirenti consideravano questa clausola vessatoria e quindi vietata ai sensi dell'art.1469-bis, n.19, c.c..

(23) Vedi Guida al Diritto de Il Sole-24 Ore, n.47 del 8/12/2001, pag. 105/106, con commento di Marina Castellaneta.

(24) In sede di discussione della causa, mentre il governo francese, quello italiano e la Commissione hanno sostenuto che la nozione di "consumatore" si potesse riferire unicamente alle persone fisiche, il governo spagnolo ha affermato che, pur se in via di principio le persone giuridiche non sono consumatori ai sensi della Direttiva, non era esclusa un'interpretazione che conferisse loro tale qualità al momento della trasposizione normativa della Direttiva in ambito nazionale.

(25) Parte della dottrina aveva addebitato tale scelta normativa alle pressioni esercitate in sede comunitaria dalle lobbies dei grandi industriali, desiderosi di mantenere dei privilegi almeno nei rapporti con le piccole ditte subappaltatrici.