Jei - Jus e Internet

Il primo organo di informazione giuridica su internet per gli operatori del diritto - in linea dal 1996

Internet e pedofilia

Scritto da Paolo Galdieri

Sintesi relazione Convegno " La rete. Autoregolamentazione o regolamentazione possibile? Pedofilia, Napster e Crimine elettronico", 31 ottobre 2000, Sala ADNKRNOS, Roma

 

1. Introduzione
2.
La pedofilia telematica
3.
Orientamento europeo
4.
Normativa interna e problemi interpretativi
5.
Le questioni aperte
6.
Conclusioni

 


1. Introduzione  
L'attenzione morbosa con la quale da un po' di tempo i mass-media seguono le vicende giudiziarie aventi ad oggetto l'uso di Internet per fini pedofili, sebbene in parte comprensibile, può produrre conseguenze estremamente dannose.
In primo luogo, si rischia di ingenerare una confusione sul delicato tema dell'abuso e sfruttamento sessuale dei minori, riducendolo ad un fenomeno tipico e quasi esclusivo della rete. A tal riguardo è bene, invece, sottolineare come ancor oggi la maggior parte degli abusi sia realizzato da persone conosciute al minore all'interno delle mure domestiche ( genitori, parenti) od in luoghi che ne facilitano il contatto ( scuole, centri sportivi, ecc.).
Parimenti, focalizzare l'attenzione degli organi inquirenti e dei media sulla pedofilia telematica può distogliere da interventi miranti a colpire il "grosso" della pedofilia che, come illustato, si realizza fuori la rete.
Infine, la criminalizzazione della rete può prestare il fianco a timori censori, atteso che in diversi Paesi l'uso di Internet è già fortemente controllato e limitato (pensiamo a Paesi quali Cina, Cuba, Arabia Saudita ), finendo per trasformare il delicato problema della pedofilia via Internet nel dibattito sul "pro e contro" la censura della rete.


2. La pedofilia telematica  
Ciò detto è bene precisare come effettivamente, seppur in modo più limitato di quanto si possa pensare, la rete sia utilizzata anche per fini pedofili. Esistono, infatti, diversi siti amatoriali o gestiti da vere e proprie organizzazioni criminali, così come altri che pubblicizzano il c.d. turismo sessuale o, attraverso argomenti pseudo libertari, inneggiano alla pedofilia.
Tra le diverse ragioni che sono alla base dell'uso delle reti per fini pedofili vi è quella che la rete consente di procurarsi immagini ed informazioni con una certa facilità, nonché di mantenere l'anonimato e comunque sfruttare l'assenza di una mediazione sociale legata all'identificazione visiva non certa.


3. Orientamento europeo  
Anche l'Unione europea ha da tempo concentrato l'attenzione sui pericoli che corrono i minori nell'uso della rete promuovendo numerose iniziative. Prima con la comunicazione Bangemann, successivamente con la decisione n.276 /1999 riguardante il " Piano pluriennale d'azione comunitario per promuovere l'uso sicuro di Internet attraverso la lotta alle informazioni di contenuto illegale e nocivo diffuse attraverso le reti globali" e, da ultimo, attraverso la decisione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea n.138/1 del 9 giugno 2000, si è ribadita l'esigenza di un uso sicuro di Internet. Accanto a regole giuridiche idonee a contrastare il fenomeno, l'Unione europea indica la necessità di un' autoregolamentazione dei providers, di centri raccolta di informazione sui contenuti illeciti (c.d. hot lines), nonché promuove l'uso di programmi di filtraggio capaci di selezionare i messaggi e le informazioni ritenute pericolose per i minori.
L'impostazione seguita dall'Unione europea, seppure nel complesso condivisibile, desta alcune perplessità laddove si preoccupa di suggerire strategie anche rispetto a messaggi ed informazioni non illegali. A tal riguardo infatti si parla di "contenuti nocivi", distinti da quelli illeciti, invadendo un ambito solitamente lasciato ai genitori ed educatori dei fanciulli.


4. Normativa interna e problemi interpretativi  
Le recenti indagini in materia di pedofilia telematica sono state rese possibili dall'entrata in vigore della legge n.269 del 1998, che, nel tutelare il minore da abusi e sfruttamenti sessuali, si occupa anche di alcune condotte realizzate mediante la rete.
Il contenuto della medesima legge desta, invero, numerose perplessità.
In primo luogo, da più parti si è criticato il fatto che il legislatore, nel punire con l'art.600-ter, terzo comma, "la distribuzione, divulgazione e pubblicizzazione di materiale pornografico o di notizie e informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale dei minori realizzato con qualsiasi mezzo", ha ritenuto di dover precisare che tale condotte sono punite anche se realizzate con il "mezzo telematico". Tale precisazione, obiettivamente inutile, è stata da molti letti come volta a criminalizzare oltre misura la rete.
La punibilità della mera cessione gratuita di materiale pornografico (art.600-ter quarto comma) e la semplice detenzione (art.600-quater) è stata inoltre vista come eccessiva, nonché contraria alla finalità della legge. Si è a tal riguardo affermato che ciò determina nei confronti del mero cedente o detentore, ultimo anello della complessa catena distributiva di materiale pornografico, la qualifica di indagato, con la conseguenza che lo stesso può avvalersi della facoltà di non rispondere. Senza queste previsioni, invece, quale mero soggetto informato sui fatti lo stesso avrebbe potuto magari contribuire all'accertamento della verità, essendo tenuto a rispondere alle domande degli organi inquirenti e giudicanti.
Altro problema posto dalla nuova normativa deriva dal fatto che la stessa non dà una definizione di materiale pornografico. Se è infatti immaginabile che tale debba intendersi il materiale realizzato attraverso uno sfruttamento del minore, è altresì ipotizzabile che in assenza di una chiara definizione, almeno in fase di indagini, si possa ritenere tale anche il nudo di un bambino con il rischio di ipotizzare reati a carico di soggetti assolutamente incolpevoli. E' il caso di una coppia inglese incriminata, in un primo momento, per aver detenuto la foto della propria figlioletta senza costume da bagno.
Il contenuto dell'art.600 ter, che non richiede espressamente una volontà consapevole fa correre il rischio di incriminazioni a carico dei providers, nella maggior parte dei casi impossibilitati a verificare il contenuto dei messaggi.
Non meno perplessità destano, poi, le disposizioni riferite all'attività di contrasto, che consentono alle forze di polizia l'acquisto simulato di materiale pornografico, come avviene in materia di sostanze stupefacenti, nonché addirittura di attivare dei veri e propri "siti trappola". In quest'ultimo caso si tratta di un'estensione mai raggiunta in passato dei poteri concessi al c.d. agente provocatore.


5. Le questioni aperte  
Al di là dei limiti della nuova normativa, rileva come siano ancora numerosi i punti da chiarire. Se da un lato, infatti, è auspicabile un disciplina del c.d. anonimato, prevedendo, ad es., un obbligo di fornire l'identità dell'utente per ragioni di giustizia, c.d. anonimato protetto, aiuto potrebbe venire nella prevenzione e repressione di tali reati dalla predisposizione di un efficace codice di autoregolamentazione dei providers. Quanto a questi ultimi, è bene arrivare a soluzioni che portino alla loro punibilità solo nel caso in cui si possa dimostrare un'effettiva partecipazione alla commissione del reato. In tal senso, è sicuramente da condividere il contenuto del disegno di legge n. 3733 (proponente il Senatore Semenzato), che prevede una nuova formulazione dell'art.600-ter terzo comma attraverso l'eliminazione delle parole "anche per via telematica" e l'inserimento della parola "consapevolmente".


6. Conclusioni  
Pur non essendoci dubbi sulla necessità di contrastare la terribile piaga della pedofilia, compresa quella realizzata via Internet, la serietà del problema impone interventi razionali e cauti. Se da un lato sono, quindi, da non condividere tesi estreme, come quelle di consentire alle forze dell'ordine di bombardare con virus informatici qualsiasi sito dove possa trovarsi materiale pedopornografico o addirittura di avvalersi di hackers per smascherare presunti colpevoli, altrettanto discutibili sono proposte come quella di recente avanzata attraverso il disegno di legge S 4560 " Norme per la tutela dei minori nelle trasmissioni radiotelevisive e via Internet" (proponenti il Senatore Monticone e altri, comunicato alla Presidenza il 29 marzo 2000), che propone forme di controllo a 360 gradi sull'informazione in generale, ivi compresi i messaggi trasmessi via Internet.
Vista la delicatezza del tema, occorre invece che l'attuale normativa sia in qualche modo corretta, per evitare, ad es., incriminazioni dei providers laddove non possa muoversi alcun rimprovero, così come necessita una maggiore cautela da parte degli organi inquirenti e dei mass-media, per evitare che chiunque possa essere bollato come "pedofilo" prima ancora di un'attenta verifica da parte degli organi giudicanti.