Jei - Jus e Internet

Il primo organo di informazione giuridica su internet per gli operatori del diritto - in linea dal 1996

L'accertamento del nesso di causalità nei reati colposi

Scritto da Federico Procchi

La sentenza in epigrafe dà lo spunto per alcune considerazioni sul tema (ampiamente dibattuto, tanto in dottrina, quanto in giurisprudenza) dell'accertamento del nesso di causalità nei reati colposi.
Nel caso di specie si contestava all'imputato il reato di cui all'art. 589 cpv. c.p. in relazione alla violazione dell'art. 141 C.d.S. perché, alla guida della propria autovettura, aveva cagionato per colpa lo scontro con altra autovettura che si immetteva nella strada provinciale senza rispettare la precedenza: al conducente di quest'ultima autovettura, l'urto determinava lesioni personali gravissime a cui soproggiungeva, nel volgere di pochi giorni, la morte.
La colpa contestata all'imputato consisteva nel non aver tenuto una velocità adeguata alle condizioni della strada in un tratto curvilineo, caratterizzato da intersezione stradale, con veicoli che impegnavano il crocevia.
Il Giudicante, espletata l'istruttoria dibattimentale, ritiene che la condotta dell'imputato vada esente da ogni censura di negligenza ed imprudenza giacché quest'ultimo procedeva rispettando i limiti di velocità ed aveva potuto fare un ragionevole affidamento sull'altrui condotta di guida in virtù della buona visibilità offerta dalla particolare conformazione dei luoghi (curva ampia e senza ostacoli naturali).
Il Pretore quindi, ritenendo che la causa esclusiva dell'evento sia da ravvisarsi nella condotta imprevedibile della vittima, riscontra un'interruzione del nesso causale ed assolve l'imputato 'perché il fatto non sussiste'.

Questa sentenza si iscrive nell'assodato indirizzo giurisprudenziale (1) che ritiene integrato il nesso di causalità (artt. 40 e 41 c.p.) nell'omicidio colposo solo quando la causa principale dell'evento morte sia da ravvisarsi nel comportamento negligente o imprudente del soggetto agente.
In un recente leading case la Suprema Corte di Cassazione (2) ha ritenuto che la sussistenza della colpa in ordine al delitto di incendio colposo, sviluppatosi in occasione di un incidente stradale cagionato da un'imprudenza di guida, non comporta automaticamente la sussistenza della colpa dell'imputato anche per il delitto di omicidio colposo di persona deceduta nello stesso incendio. Il Giudice di legittimità enuncia il principio secondo cui &quotnon sussiste il nesso causale tra la condotta dell'agente e l'evento mortale, se la condotta della parte offesa si presenta del tutto eccezionale ed imprevedibile, indipendente dal fatto del reo e si inserisce in una serie causale come fattore determinante ed autonomo dell'evento".
Altra massima esemplare sotto questo punto di vista è quella con cui la Corte di Cassazione ha asserito che l'incidente stradale causato da sonno fisiologico, prevedibile per il caldo o per precedente consumazione di pasti o per stanchezza, è sempre addebitabile al conducente a titolo di colpa, mentre il sonno dovuto a cause patologiche, improvviso ed imprevedibile, può costituire un'ipotesi di caso fortuito, ma in tale circostanza deve essere rigorosamente provato dall'imputato che lo invochi, come in tutte le altre ipotesi in cui circostanze indipendenti dalla volontà dell'agente escludano il nesso causale (3).

Detti principi risultano perfettamente coerenti con quello secondo cui deve correttamente ritenersi 'causa sopravvenuta, da sola sufficiente alla produzione dell'evento' (ex art. 41 cpv. c.p.) solo quella del tutto indipendente dal fatto dell'imputato, avulsa dalla sua condotta, operante con assoluta autonomia in modo da sfuggire al suo controllo ed alla sua prevedibilità (4).
E' quindi fin troppo evidente che, per la giurisprudenza di legittimità, l'indagine circa la sussistenza del nesso eziologico deve aver di mira il rapporto fra le varie cause, al fine di accertare se quelle prossime siano fattori eccezionali, imprevedibili ed atipici del tutto avulsi dalla serie causale precedente, ovvero ne costituiscano solo lo sviluppo naturale (5).
Appare quindi ictu oculi che il parametro di valutazione del nesso eziologico adottato dalla giurisprudenza è volto alla determinazione della efficienza causale della colpa (o di ciascuna colpa concorrente) realizzatasi con la condotta (6).
E proprio questo atteggiamento ha sollevato critiche e dubbi da parte della dottrina più attenta che rimprovera alla giurisprudenza di aver messo in moto un pericoloso processo di contaminatio fra elemento oggettivo ed elemento soggettivo del reato, tendendo ad identificare 'condotta causale' e 'colpa'.
Non si può certo ignorare che i parametri di valutazione indicati dalla giurisprudenza per l'accertamento dell'eziologia fra condotta ed evento vengono a coincidere con gli elementi costitutivi caratteristici (7) della colpa:
I) Inosservanza della regola obiettiva di diligenza, di prudenza o di perizia;
II) Evitabilità dell'evento mediante l'osservanza della regola;
III) Esigibilità dell'osservanza da parte dell'agente (alla stregua del modello dell'homo eiusdem condicionis ac professionis).

Ed invero, seguendo la giurisprudenza, si ha spesso la sensazione di una valutazione unitaria: l'individuazione della colposità della condotta è al tempo stesso anche il fulcro dell'accertamento del nesso di causalità.
In altri termini, non riveste dignità eziologica quella condotta che non integra gli estremi della colpa. I due elementi del reato appaiono qui come due facce della stessa medaglia, con una inversione nel modus operandi dell'accertamento: l'individuazione della causalità non può qui prescindere dalla preventiva statuizione della colposità della condotta (8).
E' innegabile che alcune decisioni diano adito a perplessità, soprattutto quando la Suprema Corte confonde (mettendoli sullo stesso piano) il nesso psichico con il nesso causale propriamente detto (9).
Sotto questo profilo basti pensare alla massima secondo cui &quotin materia di responsabilità da circolazione veicolare l'utente della strada (nel caso di infortunio subito da terzo) va esente da penale responsabilità solo quando si provi che la sua condotta fu immune da qualsiasi addebito, sia sotto il profilo della colpa specifica (osservanza di leggi, regolamenti, ordine o discipline), che per colpa generica (negligenza, imprudenza, imperizia) e per questo tale condotta non svolse ruolo eziologico (per rapporto di causalità psicologica) alcuno, presentandosi quale semplice occasione dell'evento" (10).
Questa confusione concettuale scaturisce direttamente dall'esigenza, già ampiamente manifestatasi in dottrina, di ovviare agli inconvenienti giuridici della Teoria della Causalità Naturale (o della condicio sine qua non) (11) riassumibile nel latinetto: sublata causa, tollitur effectus. Detta teoria, condivisa espressamente dalla giurisprudenza maggioritaria (12), pecca per eccesso sia perché porta a considerare causa dell'evento la condotta umana indispensabile anche quando vi sia stato il concorso di condizioni estranee (anche sopravvenute) del tutto eccezionali, sia perché consente il regresso ad infinito da condizione a condizione fino agli antecedenti più remoti dell'evento. Questa teoria pecca inoltre per difetto, giacché è impossibile dar corso al procedimento di eliminazione mentale tutte le volte in cui non si conoscono, in anticipo e con ferrea certezza, le leggi causali che hanno guidato gli accadimenti.

Proprio per stemperare i rigorismi della causalità naturale, fu elaborata la c.d. 'Causalità Adeguata' (13) secondo cui è causa la condotta umana che, oltre ad essere condicio sine qua non, risulta (secondo un giudizio ex ante) idonea a determinare l'effetto sulla base dell' id quod plerumque accidit (14). Sfuggirebbero quindi alla causalità tutti gli effetti straordinari o atipici.
Una variante di questa ultima teoria fu proposta dall'Antolisei (15), secondo cui la condotta umana può dirsi causa dell'evento quando ne costituisca condicio sine qua non e l'evento non sia dovuto all'intervento di fattori eccezionali che hanno una probabilità insignificante di verificarsi e sfuggono pertanto alla signoria dell'uomo.
Queste ultime due ricostruzioni, già diffusamente accusate di operare una contaminazione fra elemento oggettivo ed elemento soggettivo (16) scivolando sul terreno della colpevolezza senza risolvere quello della causalità, traggono nuova linfa vitale dalle sopraccitate decisioni della giurisprudenza di legittimità (17).
In realtà, la migliore dottrina (18) e la giurisprudenza (19) hanno avuto modo di dimostrare come la 'vera' causalità sia solo quella c.d. 'scientifica': l'azione è causa dell'evento quando, secondo la migliore scienza ed esperienza del momento storico, l'evento è conseguenza certa o altamente probabile dell'azione.
E la stessa Corte di Cassazione ha dimostrato un certo imbarazzo per la sovrapposizione della eziologia psicologica al nesso di causalità materiale quando ha asserito che &quotin tema di circolazione stradale, nell'ipotesi di scontro tra autoveicoli condotti da soggetti in stato di coscienza, sussiste sempre il vincolo di causalità materiale, rispetto agli eventi lesivi che ne siano derivati, non potendosi revocare in dubbio, sotto il profilo naturalistico, il rapporto di causa ad effetto tra urto ed evento. In tali casi l'indagine va spostata sul rapporto di causalità psicologica radicata nella valutazione della condotta umana riferita al comando della legge. Ne consegue che, qualora la condotta di un conducente di un automezzo risulti immune da censure, lo stesso va dichiarato esente da penale responsabilità sotto il profilo della carenza dell'elemento psicologico, l'evento di danno non potendo essere riferito alla sua sfera psichica, e non anche del rapporto di causalità materiale" (20).
Secondo quest'ultima ricostruzione, sicuramente di indubbio valore scientifico, il giudice non potrebbe fare a meno di riconoscere la sussistenza del nesso di causalità materiale tra condotta ed evento ogni volta in cui esso sia scientificamente certo o statisticamente molto probabile. Una volta verificata l'integrazione dell'elemento oggettivo (e solo allora) si dovrebbe vagliare la condotta sub specie culpae per ritenere non penalmente responsabile il soggetto che abbia tenuto una condotta immune da censure di negligenza o imprudenza o imperizia.
Conseguentemente, riconosciuto il soggetto non penalmente rimproverabile perché non si è integrato l'elemento soggettivo del reato, dovrebbe cambiare anche la portata della formula di assoluzione da 'il fatto non sussiste' a 'il fatto non costituisce reato'.

1 Cfr. Cass., Sez. IV, 3 aprile 1990, n. 4829 in Arch. circolaz., 1991, 244; Cass., Sez. IV, 2 maggio 1991, n. 4863 in Arch. circolaz., 1991, 830; si veda, inoltre, infra sub 2-6.
2 Cass., Sez. IV, 4 maggio 1990, in Arch. circolaz. 1991, 609.
3 Cass., Sez. IV, 30 ottobre 1990, in Massimario delle Decisioni Penali m. 186075; cfr. Codice Penale, a cura di Tullio Padovani, Milano 1997, 2140s.
4 Cass., 12 luglio 1988, in Rivista Penale, 1989, 727; Cass., 28 ottobre 1988, in Arch. circolaz., 1989, 566; Cass., Sez. IV, in Massimario delle Decisioni Penali 1988, m. 179879; Cass., Sez. IV, 6 settembre 1990, n. 12048, in Arch. circolaz., 1991, 525; Cass., Sez. V, 15 maggio 1991, n. 5249, in Arch. circolaz., 1992, 385; Cass., Sez. IV, 21 gennaio 1992, n. 713, in Arch. circolaz., 1992, 439; cfr. Commentario breve al Codice Penale. Complemento Giurisprudenziale, IV ed., Padova 1996, 1490s.
5 Cfr. Cass., 10 aprile 1987, in Rivista Penale, 1988, 777; Cass., Sez. V, 24 aprile 1990, n. 5923, in Arch. cicolaz., 1991, 243s.; Cass., Sez. IV, 28 aprile 1990, n. 6180, inArch. circolaz., 243.
6 Cass., 3 luglio 1987, in Arch. circolaz., 1988, 212; Cass., 30 settembre 1987, in Arch. circolaz., 1988, 532; cfr. Commentario breve al Codice Penale, Padova 1992, 1282.
7 Cfr. PADOVANI, Diritto Penale, III ed., Milano 1995, 261s. e 267ss.
8 Cfr. Codice Penale. Parte Speciale., a cura di Vladimiro Zagrebelsky, Torino 1984, 1037; si veda anche Codice Penale, a cura di T. Padovani cit. 2140.
9 Cfr. LATTANZI, Sulla colpa e sul nesso di causalità rispetto ad eventi imprevedibili, (Osservazione a Cass. IV 4.05.1990) in Cassazione Penale, 1992, 1515.
10 Cass., 12 gennaio 1989, in Arch. circolaz., 1989, 765; Cfr. Cass., 12 gennaio 1988, in Rivista Penale, 1990, 77 (m.); Cass., 20 aprile 1989, in Arch. circolaz., 1990, 15 = inRivista Penale, 1990, 284 (m.).
11 Introdotta nella pratica giudiziaria nel secolo scorso dal criminalista tedesco von Buri: cfr. v. BURI, ‹ber Kausalit‰t und deren Verantwortung, 1873; ID., Die Kausalitat und deren strafrechtlichen Beziehungen, 1885.
12 Cfr. ad es. Cass., 9 novembre 1971, in Cassazione Penale, 1973, 78; Cass., Sez. V, 15 maggio 1991, n. 5249, in Arch. circolaz., 1992, 385; cfr. BONAFEDE, Il rapporto di causalità materiale, in Giurisprudenza sistematica di diritto penale diretta da Bricola e Zagrebelsky, Torino 1984, 190ss.
13 Enunciata per la prima volta sul finire del secolo scorso dal fisiologo tedesco von Kries: cfr. v. KRIES, ‹ber der Begriff der Wahrscheinlichkeit und Moglichkeit und ihre Bedeutung im Strafrecht in Zeit. ges. Str. W., vol. VI [1889], 529; cfr. MALINVERNI, Causalità (Rapporto di), in Novissimo Digesto Italiano, vol. III, Torino 1959, 43s.
14 Cfr. SINISCALCO, Causalità (Rapporto di), in Enciclopedia del Diritto, vol. VI, Milano 1960, 645.
15 ANTOLISEI, Il rapporto di causalità nel diritto penale, Padova 1934, 178ss. e 212ss.; ID., Manuale di diritto penale. Parte generale, XI ed., Milano 1989, 204ss.
16 Cfr. FIANDACA-MUSCO, Diritto Penale. Parte generale, III ed., Bologna 1989, 109 e 176ss.
17 Cfr. Codice Penale. Parte speciale, a cura di V. Zagrebelsky cit. 1038; SINISCALCO, Causalità cit. 648.
18 FIANDACA, Causalità (Rapporto di), in Digesto Discipline Penalistiche, vol. II, Torino 1988, 122; MANTOVANI, Diritto Penale. Parte generale, III ed., Padova 1992, 179; PADOVANI, Diritto Penale cit. 160.
19 Cass., 6 dicembre 1990, in Cassazione Penale, 1992, 2726 = in Arch. circolaz., 1993, 816.
20 Cass., Sez. IV, 5 maggio 1989, n.4778, in Rivista Penale, 1990, 167s. (m.).