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Distribuzione commerciale e contrattazione.

Scritto da Aldo Scarpiello

Il problema della qualificazione tra agenzia e concessione di vendita.

INDICE: 1. AGENZIA E CONCESSIONE DI VENDITA: ASPETTI COMUNI E DIFFERENZIALI. 2. NOMEN JURIS E QUALIFICAZIONE DEL RAPPORTO. 3. LE NUOVE TENDENZE DOTTRINALI E GIURISPRUDENZIALI IN TEMA DI "CONTRATTO-QUADRO".

1. AGENZIA E CONCESSIONE DI VENDITA : ASPETTI COMUNI E DIFFERENZIALI

E' opinione prevalente in dottrina e giurisprudenza, che i contratti di agenzia e di concessione di vendita siano diversi nel dato essenziale che il concessionario acquista le merci dal fornitore in nome proprio e le rivende ai terzi a proprio rischio, mentre l'agente agisce in nome e per conto del preponente, promuovendo la conclusione dei contratti, e , nel caso che sia fornito di rappresentanza, concludendoli in sua vece (1).

La scelta qualificatoria merita attenzione , se non altro, per la rilevanza della distinzione tra agenzia e concessione di vendita , che si avverte sopratutto in relazione allla necessità di oofrire una corretta soluzione ai problemi disciplinari posti dalle varie realtà della distribuzione commerciale. Volgendo lo sguardo alle soluzioni offerte dalla giurisprudenza si nota come tali problemi siano affrontati solo sporadicamente. Ciò probabilmente a causa delle composizioni amichevoli, evidentemente frequenti nello svolgimento di rapporti caratterizzati da un forte elemento fiduciario, nonché per l'uso dello strumento arbitrale. Del resto, di molte delle sentenze sull'argomento, spesso sono pubblicate solo le massime , che quasi sempre evitano di addentrarsi nel cuore del procedimento interpretativo dei giudici e di indicare per quali ragioni una data qualificazione era considerata rilevante.

Bisogna osservare che, a prescindere dalle circostanze prima evidenziate, il contratto di concessione di vendita corrisponde per molti versi al modello tipico dell'agenzia, di cui contiene vari elementi quali l'obbligo promozionale dell'agente, l'esclusiva, l'incarico stabile, la zona, l'autonomia, il rischio del distributore. Sono questi tutti indici rivelatori individuati più volte in sede di qualificazione del contratto anche dalla giurisprudenza (2). La coesistenza di questi elementi impedisce spesso di segnare una seria linea di demarcazione tra le due figure, a causa dell' estrema ampiezza e versatilità che le caratterizza (3). La concessione di vendita è, infatti, un contratto privo di regolamentazione normativa, che, trovando origine nella cd. "vendita con esclusiva", si è poi evoluto sempre più verso forme consone al mondo della distribuzione commerciale, attraverso l'aggiunta di una funzione di cooperazione economica all'originaria funzione di scambio. Con il passare del tempo, questa funzione di cooperazione, che avvicina notevolmente la concessione di vendita all'agenzia, ha connotato sempre più a figura, e la "promozione delle vendite" è diventato elemento differenziante rispetto agli altri contratti di scambio, nei quali l'aspetto della rivendita non è necessario (somministrazione), assumendo talora aspetti di prevalenza sulla finalità originaria. Se pure sotto il profilo economico, la figura possa ben affiancarsi ai contratti di agenzia e commissione, dei quali rappresenterebbe una forma più evoluta di intermediazione economica, realizzando la cd. "distribuzione indiretta", contraddistinta da una pluralità di passaggi del bene dal produttore al grossista e da questi al dettagliante, fino al consumatore, d'altra parte, però, essa si differenzia nella disciplina giuridica per il trasferimento integrale dei rischi della commercializzazione al distributore/concessionario.

Questo trasferimento del rischio , non è invece naturale nell'agenzia, essendo quello dell'agente un tipico rischio da lavoro, che si concreta nella possibilità di svolgere un'attività lavorativa, anche dispendiosa ma improduttiva, potendo invece accollarsi attraverso lo "star del credere" i rischi imprenditoriali propri del preponente in misura limitata : l'art. 6 dell'accordo economico collettivo 30 giugno 1938, (modificato dall' accordo ec. coll. 13 ottobre 1958 per gli agenti di aziende commerciali) avente valore di legge ( v. DPR 26 dicembre 1960 n. 1842), infatti , limita al 20% tale misura in relazione all'inadempimento dei terzi (altri limiti più marcati sono previsti dai successivi accordi economici di categoria, senza valore legale). La posizione dell'agente è quindi meno onerosa di quella del concessionario di vendita, la cui attività di commercializzazione, oltre ad essere più rischiosa, è normalmente sottoposta a meccanismi di partecipazione sino ai limiti dell'ingerenza da parte del fornitore. La concessione di vendita è sempre uno scambio tra imprenditori, l'agenzia invece si caratterizza generalmente come forma di collaborazione lavorativa.

A fronte di una sostanziale unità del fenomeno economico sottostante - quello della "distribuzione commerciale" - occorrerebbe quindi separarne la regolamentazione giuridica, per le diversità di interessi e rispettivi rischi nelle due figure. Tuttavia, al di là di tali differenze, vi sarebbero dei principi comuni tra i vari contratti della distribuzione commerciale che renderebbero applicabili determinate norme di alcuni rapporti alle altre figure della categoria , anche mediante procedimento analogico .Tali principi sono stati individuati nella stabilità dell'incarico, ella posizione intermedia del distributore, nella ripetitività delle prestazioni, nella determinazione territoriale dell'attività, nella natura fiduciaria (4).

D'altra parte, si può notare come la stessa figura dell'agenzia, aldilà della disciplina codicistica, si presenti nella pratica con una tale versatilità di connotazioni economiche, da porre il problema della congruità dell' applicare il medesimo assetto normativo ad una serie essersi ormai esaurito, del resto, quell'orientamento giurisprudenziale che, in virtù della tendenziale debolezza della categoria degli agenti di commercio, spingeva l'agenzia nell'orbita del lavoro subordinato , ampliando la tutela dell'agente, anche attraverso l'individuazione della cd. figura della "parasubordinazione". Oggi, invece , a parte il caso dell'attività con prevalenza del lavoro personale, si è accentuata la tendenza ad applicare all'agenzia la disciplina generale dei contratti di scambio, in particolare per quanto riguarda lo scioglimento del rapporto (5), nonché a considerare l'agente un imprenditore di commercio (6).

E' interessante osservare, come, parallelamente, nella concessione di vendita, si sia delineato un processo di protezione del distributore, attraverso le tendenze dottrinali ( in Italia ), ed anche legislative (in Belgio, l'unico paese europeo ad avere una normativa garantistica a favore del concessionario) e giurisprudenziali (in Germania) (7),, volte a "stabilizzare" il rapporto, mediante l'introduzione di misure di salvaguardia, quali il preavviso e l'indennità di risoluzione. Ciò in base all'esigenza di riequilibrare una serie di rapporti caratterizzati dalla subalternità del concessionario, che diventa quasi un' impresa satellite di quella di produzione.

Le due figure dell'agenzia e della concessione di vendita , quindi, rappresentano spesso due espressioni di una medesima realtà economica, di cui sintomo evidente è la frequente sovrapposizione della disciplina giuridica. E in effetti, molti degli "indici rivelatori" prima accennati a proposito dell'individuazione dell'agenzia costituiscono più che altro il frutto di un' elaborazione giurisprudenziale formatasi sulla distinzione tra agenzia e lavoro subordinato, non proponibile nel caso del contatto di concessione di vendita. Ci si è soffermati, allora, in dottrina ed in giurisprudenza, più che sull'analisi economica, sui tratti caratterizzanti della vicenda traslativa, rapporto, e , precisamente, sul passaggio dei beni tra fornitore e distributore e tra distributore e terzo , individuando le uniche differenze rilevanti rispetto all'agenzia nell'acquisto e nella rivendita in nome e per conto proprio dei beni fatti dal concessionario. Sennonché , soprattutto a causa delle incertezze relative alla struttura della concessione di vendita, tali differenze, nella pratica, possono essere assai sfumate e le due figure tendono a confondersi, rendendo difficoltoso il compito dell'interprete (8).

La difficoltà è comunque maggiore negli altri rapporti della distribuzione commerciale (v. ad esempio il problema della distinzione tra concessione di vendita e franchising) , caratterizzati da differenze più quantitative che qualitative, che solo un'analisi economica consente di mettere in luce. Così, mentre è facile individuare un nucleo di elementi comuni ai differenti tipi (carattere intermediario dell'attività, zona , esclusiva etc.), una differenziazione può essere poggiata solo su clausole di tipo accessorio ( per es. la disciplina delle modalità di vendita, il grado coinvolgimento del distributore e/o di ingerenza del produttore nell'attività di commercializzazione del prodotto ) che non attengono a profili morfologici, per cui l'analisi giuridica tradizionale di tipo contrattuale, è inadeguata a cogliere i reali confini tra le figure.

Nel caso della concessione di vendita, in particolare, l'individuazione degli elementi distintivi dell'acquisto e della rivendita risente dell'impostazione giurisprudenziale volta a sussumere la fattispecie nello schema della somministrazione, e più in generale, dei contratti di scambio. Una disciplina non del tutto adeguata a regolamentare un contratto dove assume un peso sempre crescente l'attività di collaborazione nella distribuzione, e dove gli oneri economici delle parti vengono temperati attraverso strumenti alternativi a quelli del contratto di scambio ( per es. evitando la previsione di rigidi ed inderogabili obblighi di consegna e di acquisto delle merci). Nasce così il problema di qualificare quei contratti in cui le parti dispongano semplicemente che " il distributore si impegna a promuovere la commercializzazione dei prodotti", a prescindere da riferimenti diretti al titolo del passaggio della merce tra le parti, o di approntare una disciplina corretta a rapporti dove , in pratica, nella stessa figura coesistono l'agente ed il concessionario di vendita.

Data la "vacuità" delle differenziazioni, si è affermato in dottrina che sarebbe il caso di rinunciare a tipizzare, facendo riferimento invece ad un generale contratto di distribuzione, o considerando le varie figure contratti innominati, con applicazione della disciplina dei rapporti di durata e di quella dettata per i contratti in genere (10).

Sembra che sia comunque opportuno differenziare nettamente l'agenzia dalle altre figure della distribuzione commerciale , a causa del diverso assetto di rischi e di interessi presente nella fattispecie ex art. 1742 cc. ss., che il legislatore ha delineato tenendo ben presente la storia della figura dell'agente di commercio, evitando così da un lato, l'applicazione delle norme garantistiche poste a tutela dell'agente ( art. 1750- 1751), a rapporti dal carattere marcatamente imprenditoriale come nel caso della concessione di vendita, ma anche quando l'agente assume il ruolo di vera e propria impresa di intermediazione, più che di impresa ausiliaria e, dall'altro lato, la confusione tra i tipi, quando l'effetto sia quello di comportare un trasferimento del rischio d'impresa del preponente nella sfera dell'agente di commercio, oltre i limiti compatibili con la figura (11).

2. NOMEN JURIS E QUALIFICAZIONE DEL RAPPORTO.

Un'altro principio frequentemente utilizzato dalle corti in tema di contratti di distribuzione è quello della riconduzione delle singole figure contrattuali "ambigue" alla disciplina del contratto tipico a cui hanno fatto riferimento testuale le stesse parti. Si tratta del cd. principio della rilevanza del "nomen juris" nella qualificazione del contratto. Contrariamente alla giurisprudenza più datata , recenti pronunce , sia della Cassazione , sia di merito, tendono a rivalutare il " nomen juris", sulla base del fatto che la qualificazione giuridica del contratto deve partire dall'identificazione degli elementi costitutivi del rapporto nonché dall'accertamento del contenuto economico dell'attività negoziale e delle finalità pratiche perseguite dalle parti (12). Tuttavia, se non si nutrono dubbi sulla rilevanza del principio, vi è incertezza in merito alla sua concreta portata rispetto al procedimento qualificatorio, facendosi riferimento , in giurisprudenza, a proposito della considerazione della definizione del tipo fatta delle parti, a due diverse tendenze. Così , in alcuni casi, si definisce il nomen juris, un elemento fondamentale e modificabile solo in funzione di diversi ed incontrovertibili apprezzamenti dello svolgimento del rapporto (13).

Diversamente, sembra porsi - altrimenti - la definizione del tipo come un elemento che può concorrere con altri alla determinazione del senso reale della fattispecie, ma non in modo tale da orientare le scelte del giudice, così come avverrebbe se lo si dovesse considerare superabile solo grazie a "diversi ed incontrovertibili apprezzamenti (14).

Nel nostro caso si può rilevare come, date le difficoltà di distinzione tra le figure della concessione di vendita e dell'agenzia, e soprattutto l'assenza di riferimenti precisi nel testo contrattuale, la rilevanza del nomen juris adottato dalle parti possa avere un rilievo ancora maggiore nell'indirizzare l'operazione qualificatoria del giudice (15), salvo poi osservare come, d'altro canto, una simile presunzione possa acquistare il sapore di una rinuncia a qualificare il rapporto e di una delega di tale compito alle parti. Nel caso di clausole ambigue o addirittura contraddittorie, la ricerca del significato dell'operazione negoziale dovrebbe svolgersi attraverso i canoni interpretativi soggettivi ed oggettivi previsti dagli art. 1362 -1371. In tal caso , la vigenza di una presunzione basata sul nomen juris scelto dalle parti , superabile solo grazie ad incontrovertibili e quindi concordanti elementi contrari, imporrebbe, nella maggioranza dei casi di interpretare conformemente alla definizione del tipo già data dalle parti, le clausole con questa contrastanti. Tale modo di procedere è del resto difficilmente compatibile con l'altro principio affermato dalla giurisprudenza , quando afferma che la qualificazione del contratto è un procedimento successivo e disgiunto dall'interpretazione (16). Ma soprattutto, non sembra garantire una visione globale dell'operazione voluta dai contraenti (17).

3. LE RECENTI TENDENZE DOTTRINALI E GIURISPRUDENZIALI IN TEMA DI "CONTRATTO-QUADRO".

Della difficoltà già accennata nel distinguere , all'interno della categoria della distribuzione, rapporti ben definiti, a causa della vaste zone di sovrapposizione che rivelano l'insufficienza dei tentativi di condurre la concessione di vendita nell'alveo degli schemi contrattuali tradizionali ( somministrazione, vendita), può ritenersi sintomatico il recente, e del resto non ancora deciso indirizzo giurisprudenziale, volto a qualificare il contratto, anche in relazione a categorie contrattuali, come il cd. " contratto - quadro (18). Si verserebbe, secondo tale accezione, in un negozio atipico , dall'assetto strutturale diverso rispetto a quello derivante dalle applicazioni classiche degli schemi della somministrazione o della vendita, dove non c'è un trasferimento immediato della merce dal produttore al distributore, ma solo un accordo con cui le parti si obbligano a stipulare una pluralità di successivi contratti di scambio, nell'ambito di un più generale impegno di collaborazione promozionale. Tale qualificazione della concessione di vendita, operata attraverso le categorie contrattuali, rende oggi del tutto astratto l'approccio giurisprudenziale tradizionale volto a tipizzare la figura , applicando, di volta in volta, gli schemi della somministrazione e della vendita mista a mandato, ed impone di considerarla una figura atipica, i cui problemi strutturali e disciplinatori non paiono risolvibili se non mediante l'interpretazione della volontà della parti.

L'inquadramento della concessione di vendita nella categoria del contratto quadro, a causa dell' assenza dei tratti caratterizzanti precedentemente individuati facendo riferimento alle figure tipiche (ad es. l'acquisto immediato da parte del concessionario, o la predeterminazione delle forniture ) e dell'inserimento di ulteriori pattuizioni accessorie, attenua notevolmente le differenze con l'agenzia nell'assetto dei rischi, affievolendo gli oneri di commercializzazione gravanti sul concessionario, da un lato, e favorendo la creazione di maggiori possibilità di vendita, attraverso la scelta dell'acquisto successivo della merce a condizioni di pagamento dilazionate, che gli consente di regolamentare a sua discrezione le condizioni di pagamento verso i terzi, senza dover osservare le rigide scadenze previste dallo schema della rappresentanza commerciale.

Da ciò il risultato che nella pratica, l' esito dell'operazione negoziale, sembra andare aldilà dei ristretti confini delineati dalla disciplina della somministrazione, dando luogo, invece, ad un'operazione del tutto peculiare, che rivela una diversa ragione economica , rappresentata dal fatto che l'obbligo promozionale precede temporalmente e funzionalmente l'acquisto dei beni, per cui l'entità della fornitura non è predeterminata , come nel caso della somministrazione e della concessione di vendita tradizionale, ma è legata alla capacità di assorbimento nel mercato. , valutata proprio attraverso l'opera promozionale del distributore.

Una figura atipica, quindi, verso cui possono convergere le discipline di schemi diversi, e che sembra dimostrare l'insufficienza dei tradizionali criteri qualificatori dei rapporti della distribuzione commerciale, portando ad evitare ogni velleità di tipizzazione generalizzante, ed a privilegiare , invece, l'esame dei concreti interessi e del reale significato dell'operazione economica.

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Note al testo

(1) In giurisprudenza v. Cass., 6.6.89 n. 2742, in Mass. Foro it., 1980, 403; Cass. 6.3.87, n. 2382 in Rep. Foro it., 1987 , voce <Agenzia>, n. 19; App. Bologna, 3.5.93 in I contratti, 1993, 668 con nota di Baldi.

Sugli elementi distintivi consistenti nell'acquisto del bene e nella rivendita in proprio da parte del concessionario, v. Baldi, Il Contratto di agenzia , Giuffrè, 1994, 76 ss.; Cagnasso, Concessione di vendita - Franchising - Catering, Giuffré, 1992, 30 ss.. Particolare attenzione si pone sui differenti ruoli svolti dai due contratti in Ghezzi, Comm. Cod. Civ. Scialoia/Branca, Zanichelli, art. 1742, 725 ss., Pardolesi, I Contratti di distribuzione, Jovene, 1979, 925, Cagnasso, cit., Baldi, Agenzia e concessione di vendita in esclusiva, in I Contratti, I 1993, 673.

(2) La struttura della concessione di vendita viene individuata prevalentemente nella figura mista, partecipe degli elementi della vendita ( o della somministrazione ) e del mandato : v. Cass. 13.3.76 n. 1696 in Rep. Foro It. 1976 voce <Somministrazione> , n. 5; Cass 5.1.67 n. 25 in Giur. It., 1967, I, 1, 486; Trib. Napoli 29.11.74 in Dir.Giur. 1975, 584; Cass. 26.9.79 n. 4961 in Mass. Foro It., 1979, 1091; Trib. Catania 29.2.88 in Nuova Giur. Civ. Comm. 1989 , 12, con nota di Meli. In precedenza, invece, la giurisprudenza era orientata ad applicare lo schema della somministrazione, facendo riferimento alla previsione dell'art. 1568 c. 2 cc. : v. Cass. 13.5.76 n. 1696 in Mass.Foro It., 1976, 370 , ; Cass. 13.7.65 n. 1473 in Foro It. 1966, I, 625 con nota di Schiano di Pepe.

(3) Hanno individuato una pluralità di configurazioni della concessione di vendita , con possibilità di accentuazione del profilo della cooperazione economica e conseguente commistione con l'agenzia Cass. 15.4.59 n. 11108 in Foro It., I, 1926; Cass. 16.5.68 n.1542 in Rep. Giust. Civ., 1968,II, voce <Vendita>, n. 133; Cass. 17.12.90 n. 11960 inGiur.It., 1991,I, 773; Trib. Torino 15.9.89 in Giur.It. 1991,I, 2834. Ha ritenuto invece che la concessione di vendita sia estranea all'agenzia, per l'assenza del profilo della cooperazione, ed affine invece ai negozi di somministrazione e commissione Cass. 21.7.94 n. 6819 in Mass. Foro It., 1994, 630.

(4) In particolare, il problema risente notevolmente delle difficoltà di inquadramento della concessione di vendita, sulla cui natura la dottrina si è divisa. Secondo alcuni la figura si inquadrerebbe nel contratto di somministrazione, del quale costituirebbe una species, in virtù della previsione dell'art. 1568 2° comma cc.; così Ferri, Vendita con esclusiva, inDir. prat. comm., 1933, II, 270; Franceschelli, Natura giuridica della compravendita con esclusiva, in Dal vecchio al nuovo diritto commerciale, Giuffrè, 1970, 425; Cartella, voceConcessione di vendita, in Diritto commerciale e industriale, 1970; Rubino, La compravendita, in Tratt. Dir. civ. comm. , Utet, 1962, VIII, tomo III, 601 ss

(5) v. Cass. 27.8.87 n. 7063; Cass. 11.7.79 in Mass. Foro It. 1979, 812; Cass. 17.4.84. n. 2491 in Mass. Foro It. 1984, 488.

(6) così Cass. 23.5.73 n. 1516 in Mass. Foro It. 1973, 434, Cass.lav. 1.9.86 in Mass. Giust. Civ. , 1986, II, 1546.

(7) v. la sent. della Corte Suprema, BFH, 11.02.77, in BGHZ, 68, 1977, 340, che ha esteso l'applicazione dell' Ausgleichsanspruch, prevista dal HGB per l'agente, alVertragshandler

(8) Sul tema delle possibili zone d'ombra tra agenzia con rappresentanza ed altri schemi, quali la somministrazione, viste in un'ottica di divergenza tra forma e realtà del negozio v. App. Milano 5.7.55, in Mon. Trib. 1955, 417, dove in motivazione si precisa tra l'altro che la rappresentanza esclusiva da luogo " per l'astratta molteplicità delle combinazioni ad una gamma così irridiscente di configurazioni negoziali, da aver disarmato i tentativi sinora compiuti dalla dottrina e dalla giurisprudenza per convogliare la nozione verso un'unica categoria dommatica". Altre volte la giurisprudenza, in sede di qualificazione del contratto ha affermato che deve escludersi la ricorrenza dello star del credere e conseguentemente dell'agenzia, quando il trasferimento del rischio del passaggio delle merci grava integralmente sul distributore : Cass. 13.7.65 n. 1473, in Foro It. 1966, I, 725; Cass. 5.7. 57 n. 2633, in Mass. Giust. Civ. 1957, 1013.

(9) In questo senso, Pardolesi, Contratti di distribuzione, Enc. giur. ital., IX, Treccani, 1988, 4

(10) così già Franceschelli, Natura giuridica della compravendita con esclusiva, in Riv. Dir. Comm, 1939, I, 236, 263; v. altresì Pardolesi, cit. 7.

(11) Evidenzia la diversità dell'incidenza del rischio nelle due figure e la possibilità che nella pratica si prevede per il concessionario anche un'obbligo promozionale, secondo una commistione tra le due figure, sempre Franceschelli, Agenzia e mediazione, in I contratti, 1993, 307.

(12) Così Cass. lav. 29.10.91 n. 11504 in Mass. Foro It., 1991, 1025; Cass. 17.4.70 n. 1098 in Mass. Foro It., 1970, 366 ; App. Bologna 3.5.93, in I Contratti , 1993, 660

(13) v. per es. Cass. 6.8.77 n. 3592 in Mass. Foro It. 1977, 680

(14) Così Cass. 5.10.92 n. 10898 in Arch. Civ., 1993, 150 Nella qualificazione del contratto, la giurisprudenza ha progressivamente assegnato un sempre maggiore rilievo alnomen juris dato dalle parti, specialmente nei rapporti di distribuzione.

L'orientamento tradizionale , pur considerando il nomen juris un elemento utile di indagine, ha affermato che dovesse aversi riguardo principalmente al reale contenuto del rapporto ed al suo effettivo svolgimento : v. Cass. 18.8.77 n. 3792, in Mass. Giur. It. 1977,834; Cass. 6.3.87 n. 2395 in Rep. Foro It., 1987, voce <Contratto in genere>, n. 312; per un'applicazione a proposito dell'agenzia : Cass. 3.4.90 n. 2680 in Mass. Foro It. , 1990, 389. In tale ottica hanno affermato la necessità di collegare l'elemento letterale al complesso del testo contrattuale nell'ambito di un'interpretazione globale : Cass. 17.11.65 n. 2387 in Giust. Civ. 1966, I, 1147; Cass. 6.8.77 n. 3592 in Mass. Foro It. , 1977, 680 ; Cass. lav. 7.4.92 n. 4220 in Riv. It. Dir. Lav ,1993, II, 258.

Si è passati successivamente ad una maggiore considerazione dell'elemento letterale , considerandolo elemento fondamentale e prioritario nella qualificazione del rapporto, superabile solo a seguito di diversi ed inequivocabili apprezzamenti del rapporto stesso : v. Cass. 25.2.87 n. 2011 in Riv. giur. en. el., 1987, 1011; Cass. 5.10.92 n. 10898 inArch. Civ. 1993, 150.

(15) Sottolinea la correttezza dall'orientamento giurisprudenziale che considera l'elemento base per la qualificazione del rapprto, la definizione datane dalle parti, Baldi, in Agenzia e concessione...cit, 673.

(16) Sui rapporti tra interpretazione e qualificazione del contatto v. Sacco/De Nova, Il contratto, Utet, 1993, 371; Grassetti, L'interpretazione del negozio giuridico, Cedam, 1938, 101: Bigliazzi-Geri, Interpretazione del contratto, in Comm. Schlesinger, Giuffré, 1991, 22; Bianca, Il contratto, Giuffré, 1987, 405, che criticano la distinzione ta le due operazioni, operata dalla dottrina, considerando invece le due fasi interconnesse e reciprocamente condizionate.

(17) Hanno svalutato l'elemento della definizione data dalle parti al rapporto, ritenendolo sostanzialmente irrilevante : Cass. 10.3.84 n. 1673, in Mass.Foro It., 1984, 323; Cass. 25.5.66 n. 1339, in Mass. Foro It. , 1966, 465; Pret. Macerata 1.8.87, in Informaz. prev., 1987, 1732; Cass. 23.3.63 n. 735, in Mass. Foro It. , 1963, 208 .

(18) V. per la giurisprudenza : Cass. 17.12. 90 n. 11960, in Rep. Foro It. 1991, voce <Fallimento>, n. 319; Cass. 20.5.94 n. 4976, in Foro It. 1995, I, 893; Trib. Napoli 5.11.86 in Rep. Foro It. 1987, voce <Vendita> , n. 39 ; in dottrina: Cagnasso , Concessione di vendita, franchising, catering, Giuffré, 1993, 37 ss.;, Bortolotti, cit., 227; Pardolesi, I contratti di distribuzione, Jovene, 1979, 297)