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Prorogati importanti termini previsti nel Codice della Privacy

Scritto da Francesco Loppini

Da alcune settimane i giornali riportavano come imminente una proroga dei termini delle nuove misure minime di sicurezza in materia di trattamento dei dati personali, e puntualmente l’atteso slittamento dei tempi entro i quali adeguarsi è arrivato.

Il provvedimento era stata messo all’ordine del giorno del Consiglio dei Ministri n. 175 del 28 ottobre 2004, ma nel verbale della riunione pubblicato sul sito internet del Governo non c’era traccia delle proroghe in tema di privacy. Il verbale pubblicato era, però, un riassunto e menzionava semplicemente un decreto legge da pubblicare in Gazzetta contente proroghe ad alcuni termini in scadenza previsti da leggi in vigore.

Il 10 novembre è uscito in Gazzetta Ufficiale il testo di questo Decreto Legge: il n. 266 del 9 novembre 2004, il quale, all’art. 6, prevede la sostituzione dei termini indicati dall’art. 180 del D.lgs 196/2003 (c.d. Codice della Privacy).

Di conseguenza il termine per l’adozione delle nuove misure minime di sicurezza, di quelle misure minime, cioè, che non erano presenti nel DPR 318/1999, e che sono state introdotte dal Codice della Privacy, slitta al 30 giugno 2005. Slitta invece al 30 settembre 2005 il termine ulteriore previsto nel caso in cui il Titolare disponga di strumenti elettronici che per obiettive ragioni tecniche non consentono l’immediata applicazione delle nuove misure minime di sicurezza.

Il Documento Programmatico per la Sicurezza (DPS), a rigore, non rientra fra queste nuove misure minime di sicurezza (era già contemplato dal DPR 318/1999) ma poiché il D.lgs. 196/2003 ha aggiornato alcuni dei contenuti del DPS e poiché esso è sostanzialmente una sintesi delle misure adottate dal Titolare slittano i tempi per aggiornarlo e renderlo compatibile con le nuove misure minime di sicurezza da adottare.

Bisogna ricordare che queste proroghe sono state adottate con decreto legge, bisognerà quindi attendere la conversione del decreto da parte del Parlamento. E’ interessante notare, infine, come la scadenza per la conversione (60 giorni), cada dopo la scadenza originaria dei termini previsti (il 31 dicembre 2004).

Approfondimenti sul Web

Gazzetta Ufficiale ( http://www.gazzettaufficiale.it )


Il sito del Governo ( http://www.governo.it )