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Sanzioni più severe per gli atti di violenza negli stadi

Scritto da Francesca Orlandi

Con la conversione in legge del Decreto legge 28/2003, approvata definitivamente dal Senato il 15 aprile 2003, sono state introdottemisure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza che si possano verificare in occasione delle varie competizioni sportive.

Il risultato raggiunto è stato innanzitutto quello di inasprire fortemente le sanzioni a carico dei responsabili degli episodi di violenza.

Viene infatti introdotto l'arresto da tre a diciotto mesi, con l'ammenda da 150 a 500 euro, per punire chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, venga trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali e petardi ovvero di altri strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile.

Inoltre, aspetto questo ancora più rilevante, viene ampliato il concetto di flagranza di reato ai sensi dell'art. 382 del codice di procedura penale, fino a farvi rientrare lo stato di colui che risulta essere l'autore del reato in base a documentazione video fotografica o ad altri elementi oggettivi dai quali emerga inequivocabilmente il fatto; mentre l'arresto, che, per legge, deve essere compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione, potrà avvenire fino a trentasei ore dal fatto. E ciò con efficacia fino al 30 giugno 2005. Lo stesso termine di efficacia è stabilito anche per la disposizione che ammette la possibilità di superare i limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c) e 280 del codice di procedura penale, quando l'arresto è stato eseguito per uno dei reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive ai sensi di legge.

Oltre ad intervenire sulle sanzioni, il decreto legge convertito rafforza anche le misure di prevenzione da adottare per evitare la violenza nello sport regolamentando l'accesso agli impianti sportivi e la sorveglianza degli stessi durante le competizioni. Si prescrive dunque l'installazione di metal detector agli ingressi degli impianti, l'utilizzo di apparecchiature elettroniche per il controllo dei titoli di accesso, la predisposizione di strumenti che consentano la registrazione televisiva delle aree riservate al pubblico sia all'interno dell'impianto che nelle sue immediate vicinanze e l'adozione di mezzi di separazione che tengano divise le diverse tifoserie e impediscano l'invasione del campo.

Quanto previsto in proposito dovrà trovare attuazione, nei prossimi mesi, con uno o più decreti del ministro dell'Interno, di concerto con il ministro per i Beni e le attività culturali e con il ministro per l'Innovazione e le tecnologie, sentito, naturalmente, il Garante per la protezione dei dati personali.

Chi non rispetterà quanto stabilito ai fini della sicurezza degli stadi sarà soggetto a cospicue sanzioni amministrative pecuniarie, oltre al rischio di vedersi revocare la concessione per l'utilizzo degli impianti sportivi; con sanzioni pecuniarie ancora più aspre (da un minimo di 10.000 ad un massimo di 150.000 euro) sarà altresì punito chi emetterà biglietti d'ingresso in numero superiore a quello consentito o, comunque, consentirà l'entrata nello stadio ad una quantità di spettatori maggiore rispetto alla capacità di posti dello stesso.