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Recepita nel nostro Paese la Direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico

Scritto da Gianluigi Ciacci

 

Con il Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, intitolato “Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno” (in G.U. 14 aprile .2003 n. 61), il nostro Paese detta una prima disciplina di uno dei fenomeni più interessanti degli ultimi anni: le applicazioni commerciali create dal nuovo medium comunicativo globale, Internet.

Come è noto, per e-commerce si intende ogni forma di transazione commerciale nella quale le parti interagiscono per via elettronica, piuttosto che nei tradizionali scambi e contatti fisici, nuova modalità di comunicazione a contenuto economico che ha creato nuova ricchezza per coloro che ne hanno usufruito. Ma oltre alla produzione di rilevanti guadagni per chi svolgeva tale attività, le transazioni commerciali svolte attraverso Internet hanno portato anche alla nascita di numerosi problemi giuridici, affrontati e qualche volta risolti nei Paesi maggiormente avanzati a livello tecnologico (si pensi agli U.S.A.), ed ultimamente anche nell’ambito dell’Unione europea.

A tale proposito, sono state diverse le iniziative prese recentemente dal legislatore comunitario (tra le altre si veda la Raccomandazione n. 94/820, relativa agli aspetti giuridici della trasmissione elettronica dei dati; la Comunicazione COM (96) 359 su normalizzazione e società globale dell’informazione; la Comunicazione COM (97) 157 “Un’iniziativa europea in materia di commercio elettronico; la Raccomandazione n. 97/489 relativa alle operazioni mediante strumenti di pagamento elettronici; la Comunicazione COM (97) 503, volta a garantire la sicurezza e l’affidabilità nelle comunicazioni elettroniche, attraverso la definizione di un quadro europeo in materia di firme digitali e di cifratura; la Comunicazione COM (98) 50 sulla globalizzazione della società dell’informazione e la necessità di rafforzare il coordinamento internazionale; le Direttive 98/34/CE e 98/84/CE sui servizi della società dell’informazione, la Direttiva 1999/97/CE sulle firme elettroniche), e tra queste, specificamente sull’argomento, la Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (“Direttiva sul commercio elettronico”,. pubblicata nella G.U.C.E. del 17 luglio 2000).

 

 

 

La Direttiva sul commercio elettronico

 

 

 

Tale fonte, che chiaramente fissa i principi generali della materia, e lascia agli Stati membri o agli operatori del settore (sollecitati a definire “codici di condotta”) le modalità concrete di applicazione, vengono proposte regole e strumenti giuridici che dovrebbero assicurare lo sviluppo del 'commercio elettronico' a livello europeo, cercando di dare dei “punti fermi” sulla qualificazione giuridica di alcuni aspetti dei servizi offerti nella società dell’informazione: questo mediante l’affermazione della necessità di regolamentare il settore, per dare certezza ai differenti utenti, ma con strumenti leggeri, “evolutivi e flessibili”, per non soffocare un sistema che si basa proprio sulla libertà e facilità di comunicazione. In particolare, la Direttiva si propone di fornire indicazioni comuni sulle regole da applicare a tutte le transazioni in linea, in cui le negoziazioni e la conclusione degli accordi avvengono senza la presenza fisica dei contraenti (per la definizione dei “servizi della società dell’informazione” si può fare riferimento al considerando 17 della Direttiva, dove, richiamando altre produzioni comunitarie, vengono indicati come quei servizi prestati normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica, mediante apparecchiature elettroniche di elaborazione -compresa la compressione digitale- e di memorizzazione di dati, e a richiesta individuale di un destinatario degli stessi).

A tal fine si stabilisce la libertà di iniziativa economica on-line, senza la necessità di un’autorizzazione preventiva (art. 4), la possibilità di stipulare contratti per via elettronica (art. 9: in particolare assicurando che la normativa relativa alla formazione del contratto non impedisca in concreto l’uso dei nuovi strumenti informatici e telematici, e non privi di efficacia e validità i negozi stipulati in tal modo), viene tutelato il consumatore attraverso strumenti volti ad aumentare la sua fiducia nel medium, introdotto il principio secondo cui il controllo dei servizi deve essere effettuato all’origine dell’attività (quindi chi presta tali servizi sarà tenuto a rispettare gli adempimenti amministrativi del proprio Stato di origine), vengono disciplinate infine le comunicazioni commerciali (sez. 2, artt. 6-8), la responsabilità dei prestatori intermediari (sez. 4, artt. 12-15) e si prevedono “organi di risoluzione extragiudiziaria dei conflitti” che potranno dirimere le dispute minori anche per via elettronica (art. 17).

Suscita qualche perplessità, tra le norme indicate sinteticamente, il disposto del comma 2 dell’art. 9 della Direttiva, che pone un’eccezione al principio della possibilità di stipulare contratti on-line, consentendo agli Stati membri di renderlo non applicabile ad alcune categorie di contratti: tra questi vengono indicati quelli “che richiedono per legge l’intervento di organi giurisdizionali, pubblici poteri o professioni che esercitano pubblici poteri”; nelle precedenti versioni del testo si utilizzava invece la dizione “quelli per cui è necessaria la presenza di un notaio o per i quali occorra la registrazione presso un ufficio pubblico”, che consente di individuare meglio la categoria indicata dalla Direttiva. Alla luce di tale individuazione la direttiva, limitando la possibilità di applicazione dei principi in essa stabiliti, dimostra di non aver preso in considerazione la sempre maggiore diffusione dei sistemi di firma digitale (ed in particolare di quello italiano, disciplinato dal DPR 445/2000, in progressiva fase di attuazione, e su cui si veda in altri articoli del sito) che in genere prevedono tutti proprio un’attività “digitale” dei pubblici ufficiali: “dimenticanza” che potrebbe portare a diversi problemi di coordinamento tra i due settori quando diventerà comune l’utilizzo degli strumenti informatici e telematici per lo svolgimento della propria attività economica.

Rinviando ad altri articoli del sito per un commento maggiormente dettagliato della Direttiva, si può comunque notare che, restando intatto il suo valore programmatico, non sono state completamente soddisfatte le aspettative degli operatori del settore, i quali attendevano risposte maggiormente concrete ai numerosi quesiti sollevati dal nuovo mercato del commercio elettronico: tra l’altro anche alla luce della sua travagliata gestazione, condizionata dall’esigenza di mediare tra le opposte posizioni delle parti coinvolte.

 

 

 

Il Dlgs 9 aprile 2003, n. 70

  

 

 

A quasi tre anni dalla pubblicazione della Direttiva, il nostro Legislatore ha emanato il decreto legislativo di recepimento, essenzialmente riprendendo il disposto comunitario, spesso anche copiandolo testualmente (ma allora è giustificato l’ampio termine per la sua emanazione?).

Così, al dichiarato fine di eliminare gli ostacoli che attualmente limitano lo sviluppo del commercio elettronico,  nonché di promuovere la libera circolazione dei servizi legati alla società dell'informazione, vengono dettati 22 articoli attraverso i quali si disciplina la libertà di svolgere attività commerciali on-line (assenza di autorizzazione preventiva, art. 6), la tutela degli utenti (informazioni generali obbligatorie ed obblighi di informazione per la comunicazione commerciale, rispettivamente artt. 7 e 8, ma anche la disposizione relativa alle comunicazioni commerciali non sollecitate, art. 9, norma sullo spamming da coordinare sicuramente con quanto verrà disposto in attuazione della Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002 relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche), le modalità di conclusione del contratto (artt. 12 e 13), la responsabilità degli operatori commerciali su Internet (art. 14-17), la promozione dell’emanazione di codici di condotta (leit motiv costante del legislatore comunitario, poi scarsamente “sentito” dalle varie legislazioni nazionali, a fronte della scarsa effettività di questo tipo di discipline) e di metodi alternativi di soluzione delle controversie (art. 19).

Il Dlgs 70/2003 entrerà in vigore il 14 maggio p.v., nei prossimi articoli di Jei si analizzeranno in maniera più approfondita i suoi differenti aspetti.