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Novità introdotte dalla manovra finanziaria 1997 rilevanti per la determinazione del reddito d'impresa e di lavoro dipendente

Scritto da Riccardo Acernese

NUOVO REGIME FISCALE PER LE AUTOVETTURE AZIENDALI

La legge collegata alla manovra finanziaria per il 1997 (Legge 662/96) ha introdotto diverse novità fiscali rilevanti ai fini della determinazione del reddito d'impresa e di quello di lavoro dipendente.

Particolare rilevanza assume la nuova disciplina prevista per l'utilizzo (promiscuo e non) delle autovetture aziendali.

La nuova normativa modifica la materia sotto due profili:

quello della deducibilità dei costi sostenuti dall'azienda;quello della quantificazione del valore del fringe benefit assegnato al dipendente.

Per quanto riguarda la deducibilità dei costi sostenuti dall'azienda l'articolo 3 comma 33 lettera b) della legge 662/96 ha modificato l'articolo 67 comma 10 del TUIR. L'effetto è quello di aver esteso i limiti di deducibilità, e quindi la presunzione di uso promiscuo, che erano limitati alle imprese individuali, anche alle società di persone e, per effetto dell'articolo 95 comma 2 del TUIR, alle società di capitali e ai cosiddetti 'enti commerciali'.

Per tali soggetti la deducibilità di tali costi risulta ora limitata al 50 per cento (sia per il costo di acquisto sia per i costi di gestione). Tale limite non riguarda le autovetture destinate ad essere utilizzate esclusivamente come strumentali nell'attività propria dell'impresa e gli automezzi dati in uso promiscuo ai dipendenti.

In quest'ultimo caso scatta il meccanismo previsto dal comma 6 dell'articolo 3 della legge 662/96, che quantifica il valore da assegnare al consumo privato dell'auto aziendale da parte del dipendente (fringe benefit). Tale valore viene presunto nel 30 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 km. annui, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle elaborate dall'ACI, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente.

Occorre infine ricordare che la norma introduttiva del criterio di determinazione automatico del fringe benefit corrispondente all'uso dell'autovettura aziendale entra in vigore dal periodo d'imposta 1997, mentre la limitazione della deducibilità al 50 per cento dei costi relativi all'autovettura entra in vigore già a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1996.

PRESTITI CONCESSI AI DIPENDENTI A TASSO AGEVOLATO

Altra novità contenuta nella legge 662/96 è quella relativa al diverso trattamento fiscale riservato ai cosiddetti 'finanziamenti agevolati' che vengono erogati da talune imprese ai propri dipendenti.

Il legislatore ha disposto di assumere, ai fini della determinazione del 'costo specifico', il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto vigente al momento della concessione del prestito e l'importo degli interessi calcolati al tasso applicato dall'impresa.

Tale disposizione non viene applicata ai prestiti concessi anteriormente al 1 gennaio 1997 ed a quelli di durata inferiore ai dodici mesi concessi, a seguito di accordi aziendali, dal datore di lavoro ai suoi dipendenti in contratto di solidarietà o in cassa integrazione guadagni.

Questo criterio di determinazione dell'imponibile viene applicato, inoltre, ai prestiti che i dipendenti hanno diritto di ottenere da terzi. In tal caso è dubbio se il meccanismo operi solo quando il costo del finanziamento agevolato venga trasferito in capo al datore di lavoro o anche se tale costo rimanga a carico del terzo erogante.

'TICKET RESTAURANT' O 'BUONI PASTO'

L'articolo 3 comma 6 della legge 662/96 ha modificato la disciplina dettata dall'articolo 48 comma 2 del TUIR per ciò che concerne il trattamento fiscale delle 'prestazioni sostitutive' delle somministrazioni in mense aziendali o, come vengono ormai chiamate, dei 'ticket restaurant'.

Tali prestazioni, che nella precedente normativa risultavano totalmente escluse dalla formazione del reddito di lavoro dipendente, concorrono ora alla formazione di tali redditi per la somma eccedente le 10.000 lire giornaliere, a meno che il dipendente non corrisponda all'azienda, mediante pagamento diretto o con una trattenuta in busta paga, l'importo eccedente.