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La liquidazione del compenso del curatore dell'eredità giacente

Scritto da Gianluigi Ciacci

Nell’ambito della materia relativa al diritto successorio, riveste una particolare importanza quella disciplinata nel capo VIII del titolo I del codice civile, l’eredità giacente, per i suoi risvolti pratici.

Infatti, a fronte di numerose fattispecie in cui si verifica che, all’inerzia dei chiamati all’eredità, si supplisca mediante la dichiarazione di giacenza della stessa, e la conseguente nomina di un curatore, né il corpo normativo, né la giurisprudenza, e nemmeno la dottrina sembrano fornire risposte adeguate alle richieste degli interessati. Così, spesso è la stessa prassi sviluppata nell’ambito delle varie cancellerie a diventare "regola", sempre che una prassi si sia effettivamente formata nell’ambito dello specifico ufficio giudiziario.

Avendo vissuto in prima persona le conseguenze negative di tale situazione, il presente scritto vuole quindi riportare alcune riflessioni sul tema della liquidazione del compenso del curatore dell’eredità giacente, con taglio volutamente pratico.

 

Il Curatore dell’Eredità Giacente: obblighi e compiti.

 

Occorre innanzitutto ricordare i compiti che la legge prevede per tale "ausiliario del giudice che esplica una funzione pubblica" (Cass.1978/1646): egli è tenuto all’inventario dell’eredità, ad esercitarne e promuoverne le ragioni, a rispondere alle istanze proposte nei confronti della stessa, ad amministrarla, a depositare il denaro trovato o riscosso, ed infine a renderne il conto (art. 529 c.c.).

Anzi, ed in particolare, "l’esercizio e la promozione delle ragioni ereditarie e la risposta alle istanze proposte contro la medesima" vengono considerati nel titolo dell’articolo del codice richiamato, e dalla giurisprudenza (Cass.1967/970 e 1972/2274), quali veri e propri "obblighi connessi all’ufficio di curatore e vincolanti per tutta la durata dell’ufficio stesso".

Più in particolare, con riferimento ai compiti di amministrazione, nell’attività del curatore è possibile distinguere due modalità diverse di gestione, quella ordinaria, tesa alla conservazione dei beni costituenti il patrimonio ereditario, fino alla cessazione della situazione di incertezza, presupposto della curatela stessa; quella straordinaria, solo in caso di particolare urgenza. Nella prima ipotesi, ci si può riferire all’art.460 cod. civ., I e II comma, per circoscrivere i poteri del curatore, ma anche per delimitarne i compiti: egli può ad esempio esercitare le azioni possessorie a tutela dei beni ereditari, compiere atti conservativi o di vigilanza. Nella seconda ipotesi, a parte fattispecie particolari (riparazioni di rilevante gravità, vendita di beni non conservabili), può essere considerata "straordinaria amministrazione" quella consistente essenzialmente nella disposizione dei diritti facenti parte del patrimonio ereditario: ne costituirebbe sintomatico esempio l’attività di pagamento dei debiti ereditari, in cui la necessità od utilità evidente verrebbe rappresentata dal maturare degli interessi sugli stessi. Si applicherebbero in tal caso gli artt. 783 c.p.c. e 530 c.c., il primo dei quali sottopone l’eventuale vendita di alcuni cespiti ereditari all’esistenza appunto di "necessità od utilità evidenti" ed all’autorizzazione del Tribunale, mentre il secondo richiede, per il conseguente pagamento dei debiti, la previa autorizzazione del pretore. Più genericamente, l’autorizzazione del giudice è necessaria per la validità di ogni atto di straordinaria amministrazione (art.782 c.p.c.).

Riassumendo quindi, il curatore dell’eredità giacente svolge attività di

 

  • ordinaria amministrazione

 

      , consistenti in: redazione dell’inventario dell’eredità, esercizio e promozione delle ragioni della stessa (e quindi risposta alle istanze ricevute ed in genere attività processuale correlata all’eredità: in caso tale attività implichi disposizione di beni, rientrerebbe nella straordinaria amministrazione), amministrazione in genere (e quindi esercizio delle azioni possessorie per tutelare i beni ereditari -Cass. 1969/727-, compimento di atti conservativi o di vigilanza), deposito del denaro trovato o riscosso, rendimento del conto (artt. 460, 529 e 531 c.c., art. 782 c.p.c.).

 

  • straordinaria amministrazione

 

      , consistenti essenzialmente nella disposizione dei diritti facenti parte del patrimonio ereditario.

 

  • compiti istituzionali

 

    , sono quelli, individuabili nell’attività di amministrazione, caratterizzati dall’essere considerati obblighi correlati all’ufficio stesso di curatore dell’eredità giacente (ad es. la redazione dell’inventario o la risposta alle istanze ricevute).

 

Criteri di massima sulla liquidazione del compenso del curatore dell’eredità giacente.

 

  

Al momento della cessazione delle sue funzioni, il curatore deve essere compensato per lo svolgimento del suo compito.

La liquidazione del compenso, nonostante la cessazione della curatela, è ancora provvedimento che deve essere disposto dal pretore (principio pacifico, v. comunque Cass. 1991/7731), ma la legge non sovviene circa i criteri per determinare concretamente il "quantum" della parcella dell’ausiliario del giudice.

Nello svolgere il presente scritto, per risolvere tale problema, ci si è riferiti, quindi, innanzitutto all’interpretazione giurisprudenziale, poi alla prassi concretamente esercitata nelle singole Preture.

 

a) La Giurisprudenza.

 

La Giurisprudenza, a proposito del problema in esame, si è pronunciata di frequente solo circa i due aspetti della necessità del contraddittorio per l’istanza ed il relativo provvedimento di liquidazione del compenso, e della impugnabilità di quest’ultimo direttamente in Cassazione ex art. 111 Cost. (v. sentt. 1977/885, 1985/4433, 1987/8000, 1988/4742; sentt. 1970/1581, 1981/2329, 1991/7731).

Sul caso specifico in esame, deve registrarsi una scarsezza di pronunce. E’ stato possibile trovare solo due sentenze, entrambe del 1991, che comunque inquadrano ed indicano alcuni criteri di massima estremamente illuminanti: soprattutto per fugare alcuni dubbi ed errori abbastanza comuni, che comunque determinano rilevanti conseguenze sull’ammontare preciso della parcella del professionista.

In particolare per quanto riguarda l’applicabilità o meno della normativa in materia di compensi a favore dei liquidatori fallimentari, oppure di quella specifica che disciplina la tariffa dell’ordine professionale di appartenenza.

La sent. Cass. 28 novembre 1991, n.12767, edita in Il Fallimento, 1992, p.567, riporta in massima che per la liquidazione del compenso nei riguardi dell’eredità giacente non sono applicabili, neppure a titolo orientativo, i compensi a favore dei curatori fallimentari: questo a causa della disomogeneità delle rispettive prestazioni, ed essendo l’attività del curatore fallimentare più complessa di quella del curatore dell’eredità giacente. Quanto affermato viene inoltre sostenuto in particolare modo nel caso in cui l’attività di quest’ultimo si limiti all’inventario ed alla semplice amministrazione temporanea dell’eredità, senza giungere alla fase della liquidazione vera e propria, per essere nel frattempo sopraggiunta l’accettazione da parte dell’erede. Ritenuta ed avvalorata quindi la non applicabilità della disciplina sulla liquidazione dei curatori fallimentari, la sentenza citata riporta quale criterio per la determinazione del compenso il prudente apprezzamento del giudice, che deve valutare la natura, l’entità ed i risultati delle attività gestionali svolte.

La sent. Cass. 12 luglio 1991, n. 7731, edita in Giustizia Civile, 1992, p.1874, stabilisce un principio complementare sullo stesso argomento, questa volta non già considerando i curatori fallimentari, quanto l’ordine professionale di appartenenza del curatore dell’eredità giacente. Anche in questo caso si fa riferimento agli ampi poteri discrezionali del pretore, motivati dalla natura stessa del provvedimento: provvedimento che implica infatti la valutazione di una vastissima gamma potenziale di attività. Nella specie poi si suggerisce che, pur senza applicare specificamente alcuna tariffa professionale, il giudice può prendere in considerazione, in via sempre puramente orientativa, quella riguardante la natura tecnica prevalente delle attività richieste per l’espletamento dell’incarico attribuito, e non già quella concernente la professione esercitata dal curatore stesso.

Dalle massime richiamate è quindi possibile ricavare, pur nell’ampia discrezionalità del giudice in proposito, che:

  • non deve essere applicata, neppure a livello orientativo, la tariffa dei liquidatori fallimentari, soprattutto quando liquidazione non vi è stata,
  • non deve essere applicata la tariffa professionale dell’ordine di appartenenza,
  • seppure si vuole adottare quest’ultimo come criterio orientativo di massima, ci si deve riferire, nel considerare la professione in esame, alla natura tecnica prevalente delle attività richieste per l’espletamento dell’incarico attribuito (e non quindi alla professione del curatore).

 

b) La prassi.

 

Riscontrandosi nella materia in esame una scarsità di fonti giurisprudenziali e dottrinarie, si è pensato di informarsi direttamente presso gli uffici giudiziari interessati per acquisire i criteri per giungere alla soluzione del problema in esame. Si sono svolte indagini presso le Preture di Roma e di Milano, chiedendo direttamente ai magistrati adibiti alle sezioni competenti.

A Roma

  si segue l’orientamento della Suprema Corte per quanto riguarda la non riferibilità ai parametri della liquidazione del curatore fallimentare. In passato le percentuali applicabili a questi ultimi venivano considerate criteri di massima, ma in ogni caso diminuite del 50 o 60 %, e sempre che l’attività del curatore dell’eredità fosse finita (in caso contrario procedevano ad un’ulteriore decurtazione).

Si considerano poi non applicabili le tariffe degli ordini professionali di appartenenza, anche in questo caso uniformandosi, come visto, alla giurisprudenza della Cassazione. Concretamente sarà quindi il giudice stesso che valuterà in maniera equitativa l’attività svolta: distinguendo dunque l’attività di gestione da quella di liquidazione, per le quali verranno tenute presenti diverse considerazioni. Riveste allora particolare importanza la nota analitica dell’attività intrapresa e compiuta, redatta dal curatore dell’eredità.

A Milano

rimane identica la considerazione del potere equitativo del giudice e della necessità della nota estremamente dettagliata e provata. In tale Distretto si tiene in maggiore considerazione la disciplina sulle parcelle del curatore fallimentare, ma solo per l’attivo concretamente negoziato, con abbattimento in base alle difficoltà incontrate. E’ solo l’attività di liquidazione vera e propria che viene allora valutata con la considerazione dei criteri attinenti al curatore del fallimento: se è stato quindi venduto un bene, o pagato un debito, solo su questa attività (e non sul valore della massa ereditaria) si calcola la parcella, tenendo presente, ma non applicando pedissequamente, i parametri citati.

Riassumendo, ed integrando, le posizioni dei due Fori:

  • il giudice ha ampio potere equitativo in materia,
  • la disciplina sulla liquidazione del curatore fallimentare, o non viene nemmeno tenuta in considerazione, oppure viene applicata, sempre diminuita nelle sue percentuali (in genere, del 50-60%, oppure, nel caso di interruzione della giacenza prima del compimento della liquidazione dell’intero patrimonio, per una quantità maggiore), solo su ciò che è stato concretamente liquidato,
  • non si devono applicare le tariffe dell’ordine professionale di appartenenza.