|
Approfondimenti Giuridici
23-06-2003
Disciplina dell’illecito e responsabilità civile per mass torts (*)
Dott. Pier Giuseppe Monateri -
1.
Criteri generali
Solo
in tempi recenti il diritto della responsabilità civile è stato impiegato per
amministrare i danni diffusi cagionati da disastri di massa. Il modo in cui la
responsabilità civile può intervenire nell’area dei mass torts (o délits à grande échelle, Massendelikten)
è stato discusso soprattutto dalla dottrina americana .
In Italia il dibattito comincia solo ora .
Chernobyl,
Bhopal, Three Miles Island ,
i disastri di Amoco-Cadiz ,
di Exxon Valdez ,
e di Seveso , i nomi del Talidomide, e la vicenda dell’Abestos, sono esperienze
tragiche comuni. Il tentativo di affrontare dal punto di vista giuridico le
responsabilità che possono sorgere in questi casi mette a dura prova le capacità
del sistema delle Corti del diritto privato.
Gli Stati Uniti sono all’avanguardia, come dicevamo, perché le corti
americane si sono dimostrate particolarmente recettive nel tentare esperimenti
di diritto sostanziale e processuale, ed anche perché l’assenza di un sistema
pubblico di assistenza, fa sì che l’azione in responsabilità civile sia spesso
l’unica possibilità per le numerose vittime di ottenere un
risarcimento.
Nel vocabolario giuridico nord-americano con la locuzione Mass Torts ci
si riferisce essenzialmente a tre diversi
tipi di disastri:
a) eventi singoli che simultaneamente ledono molte vittime (incidenti aerei o
esplosioni nucleari);
b) lesioni a catena cagionate
dallo stesso prodotto a numerose
vittime in un certo periodo di tempo (come il Talidomide o la questione
dell’Asbestos);
c) incidenti che provocano lesioni a persone o cose su una determinata area di territorio (come in
certi casi di danno ambientale).
Nell’esperienza
nord-americana il problema del danno diffuso è strettamente connesso con la
possibilità di intentare una class-action, cioè un’azione in cui uno o più
individui, i «class-representatives» possono agire a nome dell’intero gruppo di
persone coinvolte .
Ma
anche al di là di questo tipo peculiare di azione i mass torts hanno spinto le corti
americane ad una serie di innovazioni procedurali, tese ad aggregare le varie
azioni consimili intentate o intentabili da parte delle vittime, e quindi
potenzialmente in conflitto con il principio dell’autonomia della
parte .
Naturalmente le fonti italiane non danno uno spazio autonomo al danno
diffuso.
La
prima categoria di illeciti a larga
scala (un singolo evento da cui derivano lesioni a numerose vittime) pone
meno problemi alla r.c. tradizionale. In particolare non si sollevano problemi
peculiari di nesso causale, anche se le questioni incentrate sulla causalità
possono divenire assai rilevanti negli incidenti automobilistici che coinvolgono
molti veicoli .
Allo stesso modo, in questi casi i problemi legati al concorso di colpa non sono
generalmente insormontabili. Insomma le azioni sgorganti sono facilmente
assimilabili perché vertono su fatti assai simili e di più facile «gestione
processuale» essendo l’evento lesivo unico .
Quando si passa a considerare l’ipotesi dei danni a catena cagionati da
un prodotto difettoso le difficoltà
aumentano. Infatti i problemi di nesso causale, e di eventuale uso inappropriato
del prodotto da parte della vittima, richiedono necessariamente un trattamento
individuale.
Le azioni di danno connesse all’Asbestos ad es. involgono ancora, a
distanza di dieci anni dai fatti, più di 100.000 attori, ed hanno portato il
sistema delle Corti americane vicino ad un punto di
collasso.
Il danno diffuso derivante da sostanze tossiche o da lesioni
ambientali è ancor più connesso alla soluzione dei problemi di nesso causale. La
pretesa che una data emissione tossica sia la causa della lesione si scontra
inevitabilmente con «background risks» che potrebbero essere altrettante cause
del danno risentito, specialmente quando l’emissione ha coperto un’area molto
vasta.
È abbastanza evidente come in tali circostanze, ed in particolare nei
casi di epidemie o simili, la teoria
probabilistica del nesso causale
diviene centrale alla soluzione dei casi di
responsabilità.
Una
questione essenziale riguarda, infatti, la determinazione degli apporti causali
dei vari convenuti. Alcune corti straniere hanno deciso che, in casi di Mass Torts, se si è provata la colpa di uno dei convenuti l’attore è
esonerato dal dovere di provare che tale colpa sia stata la sola causa
determinante del danno .
Oltre
a quanto finora detto si deve considerare come l’assicurazione sia un veicolo
imperfetto per la socializzazione dei disastri di massa. La grandezza degli
indennizzi di massa può infatti essere in grado di mettere in ginocchio il
sistema assicurativo, così come quello delle corti. In genere si cerca di porre
rimedio legiferando una serie di limiti al risarcimento dovuto. Molti sistemi
conoscono, infatti, limiti alla responsabilità degli operatori nucleari, o aerei, e la
direttiva comunitaria prevede appunto limiti a quella dei produttori .
Lo stesso dicasi per quel che concerne gli incidenti aerei o casi di inquinamento
marittimo .
Il diritto tedesco si è dimostrato particolarmente incline ad accoppiare ipotesi
di responsabilità senza colpa con limiti agli indennizzi dovuti alle
vittime, ad esempio nel campo dei prodotti farmaceutici o degli incidenti
aerei .
In
alcuni casi sono le corti stesse che preferiscono assolvere il danneggiante col
pretesto che non tutti gli elementi della fattispecie di responsabilità
risultano perfettamente provati .
Insomma una preoccupazione costante è quella di non imporre un fardello
intollerabile o sproporzionato. Altrimenti il risultato può semplicemente essere
quello di far fallire i convenuti, come è successo per molti produttori di
Asbestos, e per vari membri dei Syndacates dei Lloyds, lasciando infine
le vittime all’assistenza pubblica.
Esistono
infatti varie ragioni per non gestire
mediante la r.c. il costo sociale dei
disastri di massa : la principale è proprio quella per cui in questi casi il sistema della
r.c. assume le veci di un sistema di previdenza sociale, ancorché con costi di
gestione molto più elevati.
2.
Casi particolari
In
Italia, per quanto attiene ai limiti dei risarcimenti ottenibili in caso di
disastri
la Corte Costituzionale in Soc. Turkish
Airlines c. Coccia et alii ha stabilito che, di fronte alla perdita della vita umana, la norma che
esclude il ristoro integrale del danno non è assistita da un idoneo titolo
giustificativo, e, perciò, ha dichiarato illegittimi l’art. 1, l. 19 maggio
1932, n. 481, e l’art. 2, l. 3 dicembre 1962, n. 1382, nella parte in cui danno
attuazione al limite di responsabilità del vettore aereo previsto dall’art. 22-1
della Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929, sostituito dall’art. XI
Protocollo dell’Aja del 28 settembre 1955. Pertanto anche in caso di disastro
aereo, con pluralità di vittime, il risarcimento del danno a ciascuna deve
essere integrale.
Il
caso principale di Mass Tort che si
sia verificato in Italia, quello di Seveso, è stato risolto in gran parte in
base ad una transazione. Allo stesso
modo varie pretese di risarcimento derivanti dal crollo della diga di Stava (ad
es.) sono state esse pure risolte mediante transazione. Insomma è il contratto più che la r.c. a regolare
tali casi .
Come è noto il caso Seveso si
riferisce all’incidente verificatosi nello stabilimento della società Icmesa a
causa del quale, durante la pausa di raffreddamento di un reattore, per la
rottura di un disco di sicurezza, fuoriusciva, per la durata di circa venti
minuti, un forte getto di vapore bianco, che formava una nube densa ed estesa
fino a notevole altezza diffondendosi nell’ambiente circostante e provocando
danni alle colture e lesioni varie agli animali e alle
persone.
Il
ruolo fondamentale operato dalla transazione, con funzione anche di
mediazione politica, è stato nella specie riconosciuto dalla stessa Corte dei
Conti nell’approvare l’operato svolto in tale negoziazione dal Presidente del
Consiglio.
Secondo la Corte, infatti, il Presidente del Consiglio dei ministri ha
una rappresentatività necessaria quale vertice del governo per gli atti
amministrativi, oltre che politici, quando coesistano i requisiti obiettivi dei
Mass Torts, e cioè: a) della
unitarietà del problema da risolvere; b) della indivisibilità che non consente
frazionamento di competenze; c) della difficoltà obiettiva di individuare
settori di competenza dei vari ministeri nei quali è organicamente ripartita
l’amministrazione dello Stato. In questo modo la sezione del controllo ha
riconosciuto la competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad emanare
il decreto approvativo dell’atto di accollo e di transazione delle liti,
stipulato tra le amministrazioni dello Stato e della regione Lombardia, da un
lato, e la società Icmesa e Givaudan, dall’altro, per i danni derivanti dalla
catastrofe di Seveso.
Per
quanto atteneva la responsabilità penale ,
in fatto fu ritenuto che il direttore
tecnico della società , si era ingerito di fatto
nella gestione dell’Icmesa, e per la sua funzione e preparazione specifica si
trovava nelle condizioni più idonee a
rappresentarvi i rischi connessi al procedimento adottato nello stabilimento di
Seveso, e a rilevare le insufficienze delle cautele in atto, per la cui
osservanza egli aveva l’obbligo di adoperarsi. Pertanto doveva e poteva esigersi
da lui, in sede di realizzazione dello stabilimento, l’adozione di un progetto
esente dalle riscontrate carenze funzionali degli impianti, con particolare
riguardo alla sicurezza del loro esercizio. In questo modo si è ribadito che, in
materia di destinatari della normativa antinfortunistica, il principio della delega può
concettualmente trovare applicazione, ma è necessario che chi tale delega voglia
far valere, si sia astenuto da ogni
ingerenza tecnica, o comunque non sia venuto a conoscenza della inosservanza
delle norme, sia tecniche che giuridiche, dettate per la sicurezza degli
impianti.
Le
Corti civili si sono, quindi, occupate solo di alcune domande residue di
risarcimento dei danni non
patrimoniali.
In Carace c. Soc. Icmesa ,
si è stabilito che l’esposizione a quantità imprecisate di diossina, le
prescrizione e le limitazioni alla libertà di azione e di vita (contatti con le
cose contaminate), i controlli sanitari sostanzialmente coattivi ed il timore
per il futuro, costituiscono ragioni di disturbo e di danno morale ben
risarcibile, avuto riguardo all’acclarata illiceità penale delle relative cause.
Tuttavia, per quanto attiene il quantum del danno morale da disastro
ambientale, in Sampogna c. Soc.
Icmesa
e in Capace c. Icmesa , la Corte d’Appello di Milano ha
stabilito che in tali circostanze la somma di lire due milioni pro capite, liquidati a
titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, in difetto di qualsiasi prova
in ordine a circostanze atte a dimostrare particolari e più gravi sofferenze,
non può essere considerata irrisoria. La S.C. ,
sempre nel Caso Severo e, più
specificatamente, in Carace c. Icmesa
S.p.A., è stata invece decisamente più drastica: alla liquidazione in forma
simbolica, ha preferito riformare la sentenza milanese, negando ogni forma di
tutela risarcitoria, in una chiara prospettiva di chiusura verso risarcimenti a
cascata, ancorché irrisori, nelle ipotesi di disastro ambientale. Il
ragionamento della Cassazione risulta infatti palesemente errato, laddove giunge
a sostenere la non risarcibilità del danno morale in assenza della prova di una
vera e propria menomazione dell’integrità psicofisica .
Come si vede finora non è dunque stata la r.c. lo strumento utilizzato
per la gestione del vero costo sociale del disastro, affidata piuttosto al
contratto ed alla mediazione politica.
In
Oprandi c. Min. Sanità
la Consulta ha ritenuto incostituzionale la l. 51/1966 sulla vaccinazione obbligatoria
antipoliomielitica nella parte in cui non prevede, a carico dello Stato, un’equa indennità per il caso di danno
derivante, al di fuori dell’ipotesi
di cui all’art. 2043 c.c., da contagio o da altra apprezzabile malattia
causalmente riconducibile a tale vaccinazione. Di estrema rilevanza perché, nel
pensiero della Corte si affianca quasi un sistema di necessaria sicurezza sociale, a lato di
quello della r.c. dell’art. 2043 c.c., che dovrebbe comunque accompagnare l’operato della
p.a. in grado di comportare un rischio
diffuso per l’incolumità dei
consociati .
Questi i passaggi della Corte:
a) la
legge che impone la vaccinazione antipoliomielitica, e quindi un trattamento
sanitario obbligatorio, non viola il 2° co. dell’art. 32 Cost.;
b) la legge viola, invece, il 1° co. dell’art. 32: perché, qualora «si
avveri il rischio» di una malattia contratta per contagio causato dalla
vaccinazione profilattica (sia da parte del soggetto sottoposto al trattamento
sanitario obbligatorio sia da parte di coloro che abbiano prestato assistenza
personale alla prima), non prevede che lo Stato assicuri «il rimedio di un equo
ristoro del danno patito»;
c) esterna alla dichiarazione di illegittimità costituzionale è, invece,
l’ipotesi che il danno ulteriore da contagio derivi da «comportamenti colposi
attinenti alle concrete misure di attuazione della norma suindicata o
addirittura alla materiale esecuzione del trattamento stesso». In questo caso,
viene ad operare la clausola generale di responsabilità dell’art. 2043
c.c.
Come è
stato giustamente osservato il
pensiero della corte si muove «completamente fuori dal reticolato, normativo e
culturale, delle regole di responsabilità civile». Si prescinde dalla colpa
dello Stato, non è dato rinvenire a carico dello stesso una «disfunzione» nel
servizio sanitario che viene a svolgere: lo Stato deve, però, rispondere,
apprestando un adeguato ristoro e una giusta indennità al soggetto danneggiato
nel suo diritto inderogabile alla salute dal rischio da contagio . In
questo modo ci si pone al centro di un sistema di sicurezza sociale, nel quale
lo Stato diventa anche l’assicuratore dei rischi che possono incidere su
situazioni soggettive costituzionalmente rilevanti. Infatti la Corte parla di
indennità, e mai di risarcimento del danno: e si sa che l’«indennità» civilisticamente rilevante si
fonda su un’esigenza di equità, e prescinde da un necessario adeguamento
dell’entità del reale danno sofferto.
Il
ragionamento seguito dalla Corte pare profondamente impregnato da un’ansia di
giustizia sostanziale : ma ci sembra anche efficiente. Infatti è più economico affrontare
questi casi e questi rischi sulla scorta di un sistema di sicurezza sociale, che
non in base ai complicati, delicati, e costosi meccanismi della responsabilità
civile.
Per quanto concerne possibili disastri di massa da prodotti difettosi le
nostre corti hanno dovuto occuparsi di quello che potremmo definire l’«affezione
Crinos», che è rimasta in realtà fortunatamente circoscritta, ma ha prodotto
alcune decisioni interessanti. Nella specie si è trattato dell’uso di un
farmaco, contenente gammaglobuline infette ab origine, che aveva provocato un’affezione di epatite virale di tipo
B.
In
Ferriello c. Soc. Crinos si è stabilito che la produzione
di farmaci va considerata attività
pericolosa.
In quest’ottica la prova liberatoria del produttore di
emoderivati – contenenti, per insufficiente «screening» della base ematica, il
virus dell’epatite «B» – è stata costruita in modo piuttosto gravoso; infatti si
è detto che tale produttore deve attenersi alle più avanzate tecniche note ed anche solo astrattamente possibili all’epoca della
produzione.
La
S.C. si è occupata dei ricorsi legati alla vertenza Scrofani c. Soc.
Crinos-Fincrinos ed ha sposato la tesi della attività pericolosa. Per quanto attiene
ai doveri del produttore la S.C. è stata più sfumata nello stabilire che il
produttore, che mette in commercio una determinata sostanza, per la quale usa
materiali forniti da terzi che potrebbero arrecare nocumento agli acquirenti, ha
ldi verificare direttamente, alla stregua delle conoscenze tecniche e scientifiche
esistenti, l’innocuità dei materiali ricevuti.
Quanto
ora detto deve naturalmente essere tenuto presente per affrontare la difficile
materia della possibile responsabilità
da contagio di sangue
infetto
che tocca valori fondamentali quali il rispetto della persona e della dignità
umana .
Il
tema deve qui ovviamente essere visto nell’ottica della gestione dei rischi per la salute dei terzi, posta dalla Corte Costituzionale
in Marchioro c. Associaz. opera
Immacolata Concezione
come fondamento di una previsione legislativa di obbligatorietà di accertamenti
sanitari, volti a stabilire l’assenza di sieropositività all’infezione da Hiv
come condizione per l’espletamento di determinate attività; e nell’ottica della
capacità della r.c. di gestire in
modo efficiente tali rischi .
Le
nostre corti si sono occupate una prima volta del tema nel caso Maritano
sull’uso di un’apparecchiatura per il
monitoraggio cruento della pressione sanguigna e di una fuoriuscita di sangue
dall’apparecchiatura applicata a un paziente ammalato di Aids . Tale fuoriuscita di sangue investì in più parti del corpo una infermiera, priva in quel momento di
mezzi personali di protezione, provocandole un’infezione da Hiv, con indebolimento
permanente del sistema immunitario, dell’organo della procreazione e delle
funzioni psichiche.
Nel
caso si è stabilito che rispondono
del reato di lesioni personali colpose gravi, commesso con la violazione di
norme relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene del lavoro, il primario del reparto, ed il responsabile
della ditta fornitrice, per aver
omesso sia di indicare sia di far adottare al personale ospedaliero misure
precauzionali per l’uso della macchina. Inoltre, secondo la Corte, il costruttore di impianti, macchine, apparecchiature, ha l’obbligo di rendere edotti i
lavoratori, destinati a farne uso, dei relativi rischi specifici mediante
apposite istruzioni. Si è anche affermato che il datore di lavoro o il dirigente ha l’obbligo di informarsi e
documentarsi sulle situazioni di pericolo esistenti sul posto di lavoro,
attraverso opportuni sopralluoghi e previa acquisizione delle necessarie
cognizioni tecniche o scientifiche.
Si vede quindi come il livello di diligenza sia stato fissato ad un
livello molto alto, ma comunque si sia prefigurata l’esistenza di un chiaro
livello esonerativo della
responsabilità: infatti se l’infermiera fosse stata costretta ad indossare una
protezione, e se le istruzioni della macchina avessero menzionato in modo ben
visibile i rischi (peraltro facilmente) prevedibili, e se il dirigente avesse
emanato una circolare in merito, allora non vi sarebbe stata alcuna
responsabilità addebitabile.
La
colpa come criterio di gestione del danno è stata utilizzata anche in Germania
nel caso Universitätskrankenhaus .
In esso la responsabilità dell’ospedale che ha provveduto alla raccolta del
sangue, ed ha poi effettuato la trasfusione con sangue infetto da Hiv, è stata valutata,
nei confronti del marito della paziente trasfusa, divenuto anch’egli
sieropositivo, in base alla disciplina generale della responsabilità civile dal
§ 823 I BGB .
Ora
sembra che dal punto civilistico
italiano, anche sulla base delle suggestioni del caso Scrofani c. Soc.
Crinos-Fincrinos
sia possibile configurare una responsabilità da attività pericolosa ex
art. 2050 c.c., sia per quanto
attiene ai possibili incidenti
derivanti da apparecchiature e flaconi, sia per quanto riguarda le operazioni di
trasfusione .
Infatti valgono due osservazioni. Innanzitutto ai fini della responsabilità
sancita dall’art. 2050 c.c., debbono essere ritenute pericolose, oltre alle
attività prese in considerazione per la prevenzione degli infortuni o la tutela
dell’incolumità pubblica, anche tutte quelle altre che, pur non essendo
specificate o disciplinate, abbiano tuttavia una pericolosità intrinseca o
comunque dipendente dalla modalità di esercizio o dai mezzi di lavoro
impiegati ; e pare ormai che le attività riguardanti le trasfusioni di sangue, o
comunque connesse ad operazioni mediche relative al sangue con possibile rischio
per i terzi, vadano – a questa stregua – considerate pericolose, in quanto
concernono un rischio di danno superiore alla media, se non altro per la sua
entità.
In secondo luogo il livello di diligenza fissato in sede penale non è
così diverso da quello che risulterebbe dalla prova liberatoria prevista
dall’art. 2050 c.c., salvo appunto l’ovvia constatazione dell’inversione
dell’onere probatorio. Infatti ex
art. 2050 c.c. i vari soggetti istituzionalmente legati all’espletamento di
tali attività pericolose non sarebbero soggetti a doveri di attenzione
concretamente diversi da quelli riscontrabili in pratica nel caso Maritano. Mi sembra anche che la
soluzione dell’art. 2050 c.c. sia meno ipocrita di una soluzione vertente
sull’art. 2043 c.c. con adozione della res ipsa loquitur per quanto riguarda la
dimostrazione della colpa.
La
soluzione dell’art. 2050 c.c. vede oggi le corti tra loro contrapposte: da un
lato vi sono corti che percorrono questa strada ,
dall’altro lato la tesi dell’applicabilità dello schema di cui all’art. 2043
c.c. è stato invece fatta propria dal Tribunale di Roma , che, nel dichiarare la responsabilità del Ministero della Sanità, ha
ritenuto necessario l’accertamento della negligenza della
p.a.
Per quanto riguarda la trasmissione dell’infezione mediante rapporti sessuali naturalmente si può
vedere in essa un’ipotesi di responsabilità ex art. 2043 c.c. Nulla quaestio in caso di dolo.
Difficile invece utilizzare la r.c. in caso di colpa, stabilendo quali doveri
devono incombere sugli amanti. La non sottoposizione periodica (e di quanto?) ad
esami accertativi corrisponde a colpa? Fare l’amore nel periodo di «intervallo»
costituisce colpa? Ma allora avere rapporti sessuali senza preservativo è
colposo? E non richiedere l’uso del preservativo non equivale allora a concorso
di colpa? Data la situazione intima in cui avviene il rapporto sessuale come
possono venire amministrate le prove relative? Una definizione rigorosa della
colpa implicherebbe senz’altro la necessità dell’uso del preservativo qualora la
vita sessuale del soggetto non sia improntata a fedeltà monogamica, o
monoandrica. E lo stesso valga per soggetti che comunque abbiano avuto contatti con
sangue altrui. In questi casi sussiste, infatti, o dovrebbe sussistere, la
coscienza della possibile efficacia dannosa dei propri atti. Colui che
eventualmente istiga al non uso del
preservativo sarebbe, però, responsabile solo in caso di plagio, o abuso
d’autorità. Mi sembra, comunque, che per le ragioni sopra dette, in caso di
contagio su larga scala, difficilmente la r.c. si presterebbe anche in questa
ipotesi ad amministrare i costi sociali derivanti.
Un altro settore di possibili Torts di massa può riguardare il settore
del fumo.
In
De Russis c. Candidi la Corte Costituzionale ha stabilito che è inammissibile per difetto di
rilevanza la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, lett. a) e b), l. 11 novembre 1975, n. 584 per
violazione degli artt. 2, 3, 17 e 32 Cost.
La
questione riguardava la risarcibilità dei danni derivanti dal c.d. fumo passivo . La decisione può a mala pena dirsi scritta in italiano. Per quel che si
capisce la Corte avrebbe dichiarato che tale risarcibilità trova direttamente
fondamento nel collegamento tra l’art. 32 Cost. e l’art. 2043 «senza che rilievo
preclusivo possa assumere l’insussistenza del divieto di fumare nella
circostanza specifica in cui il danno viene prospettato». Cioè non importa che
sia o meno vietato fumare; il danno da fumo passivo è un danno ingiusto lesivo
della salute, e come tale andrebbe risarcito. Però la Corte aggiunge
«l’estensione successiva del divieto, per il tramite di una decisione di
accoglimento «additiva» della Corte Costituzionale, [non] potrebbe agevolare
l’integrazione del profilo soggettivo dell’illecito: la condotta di un soggetto
non può essere qualificata da responsabilità per colpa specifica, se al momento
in cui essa è stata assunta non era vigente e conoscibile la norma contenente la
relativa regola cautelare».
Traducendo si direbbe che non è in colpa, e quindi non è responsabile,
chi fuma quando ciò è consentito dall’ordinamento.
In tal modo la Corte fa entrare in gioco la complicata e delicata doctrine della conoscibilità della
norma, per negare rilevanza ad una propria decisione di accoglimento, e quindi
per esimersi dal prenderla nel caso in esame.
La
decisione è evidentemente importante
Dal punto di vista della teoria dell’illecito civile essa pone vari
problemi. Nel caso del fumo passivo insomma c’è l’ingiustizia, ma non c’è la colpa, perché la legge consente di
fumare.
Probabilmente la Corte ha evitato di dichiarare incostituzionali, per
contrasto con l’art. 32, le norme della legge del 1975 che consentono di fumare
in vari tipi di locali pubblici, evitando di dare la stura ad una massa indiscriminata di azioni di
risarcimento, ricorrendo all’escamotage di far rientrare la
violazione o meno di una norma protettiva della vittima tra i requisiti della
colpa. Perciò ha potuto rigettare la questione come irrilevante perché, se anche
ha riconosciuto l’ingiustizia del danno (nel collegamento tra artt. 2043 e 32
Cost.), ha negato che in passato possa esservi stata colpa alcuna da parte di
chi ha fumato in pubblico. Poiché la questione è molto spinosa, e le azioni che
potrebbero venire intentate sono innumerevoli, la scrittura ermetica della
decisione (il trobar clus della
stessa) è stata funzionale al lasciar passare in secondo piano la presa di
posizione sull’ingiustizia del danno da fumo passivo che tuttavia sussiste
(continua ).
(*) Omesse le note di riferimento
bibliografico, queste pagine costituiscono una prima parte di capitolo del
volume ILLECITO
E RESPONSABILITA' CIVILE ,che è
COMPRESO del
Trattato di diritto privato in corso di pubblicazione presso la Casa editrice Giappichelli e diretto da
Mario Bessone:La monografia ha i contenuti che risultano dal circostanziato
indice del volume.
INDICE
CAPIT0LO
I LA RESPONSABILITA PER LE ATTIVITA DEI MINORI E DEGLI ALLIEVI
1.danni
di sorveglianza sugli incapaci
2.L'infermità
di mente
3.La
prova liberatoria
4.
L'equo indennizzo 5.La sorveglianza sui minori 6.Il requisito della
coabitazíone 7.Le figure parentali 8.Maestri e
precettori 9.Responsabilità solidale e azioni di rivalsa 10.La prova
liberatoria
CAPITOLO
II LA RESPONSABILITA DEI PADRONI E DEI COMMITTENTI EX ART. 2049
C.C.
L La natura della responsabilità ex art. 2049 c.c. 2. Il rapporto
di preposizione 3. I rapporti di lavoro autonomo e di collaborazione 4.
L’occasionalità necessaria 5. Le azioni di rivalsa
CAPITOLO III LE
ATTIVITA PERICOLOSE
1. La natura della responsabilità ex art. 2050
c.c. 2. Lambito dell'art. 2050 c.c. 3. La nozione di attività
pericolosa 4. La casística giurisprudenzíale 5. l’azione ex art. 2050
c.c 6. Il nesso causale e la prova liberatori
CAPITOLO
IV LE COSE E GLI ANIMALI
I. La natura oggettiva della responsabilità
da custodia 2. L'ambito dell'art. 3051 c.c. 3. Custodia, possesso e
detenzione 4. Proprietari e locatori 5. La nozione di «cose» 6. La
prova liberatoria 7. La responsabilità per fatto degli animali
CAPITOLO
V LA RESPONSABILITA DA ROVINA DI EDIFICI
I. La responsabilità del
proprietario e del costruttore 2. La nozione di «costruzione» 3. La
nozione di rovina 4. Individuazione del responsabile 5. Azione in
responsabilità ex art. 2053 c.c.
CAPITOLO
VI LA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI
1 . Ambito della responsabilità ex art.
2054 c.c. 2. Natura oggettiva e soggettiva della responsabilità da
circolazione dei veicoli 3. L'investimento 4. Lo scontro tra veicoli 5.
L'individuazione del soggetto responsabile 6. Il terzo trasportato
CAPITOLO
VII LA RESPONSABILITA NEI MASS TORTS
l. Criteri generali 2. Casi
particolari 3. La tutela degli interessi diffusi 4. La natura della
responsabilità ambientale 5. 1 criteri di risarcimento CAPITOLO VIII LA RESPONSABILITA DA
PRODOTTI
1.2043 e responsabílita da prodotti 2.La disciplina speciale:
il concetto, di prodotto 3. soggetti responsabili 4.La nozione di
«dífetto» 5.La nozione di «messa in circolazione» del prodotto 6. Danni
risarcibili 7.L’azione in responsabilità dei prodotti 8.Esimenti e difese
speciali
9.La
sicurezza generale dei prodotti
|