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Approfondimenti Giuridici
07-07-2003
Situazione, regolamentazione e prospettive della pubblicità on line in Italia
Dott. Andrea Stazi -
astazi@luiss.it
Le imprese italiane, a tutt’oggi,
pur dimostrando grande entusiasmo per il fenomeno Internet, guardano ancora con
diffuso scetticismo al commercio elettronico, e in parte anche alla pubblicità
in rete. L’advertising on line non ha ancora conosciuto, infatti, uno sviluppo
paragonabile a quello dei tradizionali strumenti di marketing.
La dimensione di grande rilevanza
ormai assunta dalla rete nel mondo dei media (352 milioni di utenti già nel
2000, e si prevede che arriveranno
a 700 milioni nel 2004), sta però portando progressivamente la pubblicità sul
web ad occupare una posizione di rilievo nell’orizzonte economico
internazionale. La crescita del mercato pubblicitario on line, infatti, segue
l’incremento degli utenti e dei siti che compongono il mercato elettronico, ed è
guidata dagli investimenti delle aziende nella rete.
Gli investitori, tra l’altro, sono
incoraggiati dai risultati di numerose ricerche che testimoniano l’efficacia
della pubblicità tramite Internet. Negli USA due recenti indagini condotte la
prima nel 2001 da Harris Interactive Inc
e Jupiter Media Metrix, e la
seconda nel febbraio di quest’anno da Msn, Advertising Research Foundation,
Interactive Advertising Bureau, e
Unilever Home & Personal Care, hanno dimostrato, in tal senso, come la
pubblicità sul web sia efficace quanto quella su stampa o tv, ma con miglior
rapporto prezzo/prestazioni, aumentando la brand awareness (la notorietà della marca), e la propensione
all’acquisto degli utenti, e come gli investitori americani siano di conseguenza
soddisfatti dell’advertising on line. In Italia, allo stesso modo, una ricerca
datata gennaio 2002, commissionata da ACP
Online e condotta da People SWG
Nielsen/NetRatings ha
evidenziato quanto le campagne beneficino della pubblicità in rete, aumentando
il livello di notorietà del marchio ed il ricordo del messaggio.
Negli Stati Uniti, grazie
all’enorme sviluppo di Internet a fini commerciali, la pubblicità in rete è già
un’industria dai contorni ben definiti, con un fatturato annuale arrivato oggi,
con un costante progresso salvo una flessione transitoria nel 2001, a circa otto
miliardi di dollari. In Europa il fatturato è molto più contenuto, ma nei
prossimi anni ci si aspetta una crescita maggiore rispetto agli Stati Uniti. In
Italia, la penetrazione di Internet sulla popolazione ha superato il 10%, soglia
oltre la quale un media può essere definito di massa, così come stanno
aumentando le porte di accesso alle informazioni e ai contenuti, con l’avvento
delle connessioni a banda larga anche da telefonini o palmari.
Anche da noi, va detto, la
prospettiva della diffusione su scala globale, ed i costi contenuti, specie
rispetto a quelli di analoghe campagne attraverso i media tradizionali, insieme
ai risultati di numerose ricerche quali quelle sopra citate, hanno portato, nei
pochi anni trascorsi dall’avvento dei primi banner, ad un progressivo sviluppo
degli investimenti nel settore. All’inizio, le categorie di imprenditori che
investivano in pubblicità in rete erano soprattutto le aziende del settore
informatico, produttori di hardware, software house e dot.com. In seguito, sono
arrivate anche le imprese tradizionali, specie le grandi società di
telecomunicazioni, che ancora oggi sono ai primi posti nelle classifiche
d’investimento in pubblicità sul web, mentre è aumentata notevolmente, dietro di
esse, la presenza degli istituti creditizi pronti a fornire servizi finanziari
in rete, e dei gruppi specializzati in viaggi e turismo. Superata la crisi dei
mercati, specie di quelli legati ad Internet, che ha caratterizzato il 2001,
causando anche una pesante flessione del fatturato pubblicitario on line,
quest’anno sembra si stia tornando verso il consueto trend di crescita.
Una delle questioni più complesse
legate al fenomeno della pubblicità in rete, è senz’altro quella della sua
regolamentazione. Sono ben note, infatti, le difficoltà legate all’assenza di
normative specifiche in materia, e soprattutto all’individuazione della legge
nazionale applicabile al messaggio. Ciò danneggia sia i consumatori, non
adeguatamente tutelati da messaggi ingannevoli o ‘bombardamenti’ indesiderati,
sia le imprese, che debbono muoversi in un ambito dai confini incerti. Alla
lacuna legislativa si ovvia, almeno in parte, ricorrendo ad un’applicazione
estensiva delle norme sulla pubblicità in generale, e delle disposizioni che
tutelano la privacy, rispetto allo spamming. Per il secondo aspetto, il
dibattito dottrinale è tuttora acceso e irrisolto. Proprio per questi motivi,
sono sempre più frequenti, e incoraggiate da più parti, le iniziative di
autodisciplina da parte degli operatori del settore, che possono risolvere alla
radice tutti i problemi visti.
Al riguardo, una novità assai
importante si è avuta con la previsione, da parte del d.lgs. 467/2001,
modificativo della legge 675/1996, di un Codice di deontologia e di buona
condotta, che regoli il trattamento dei dati personali nell’attività dei
fornitori di servizi di comunicazione e informazione per via telematica. Il
decreto ha affidato il compito di promuovere tale Codice al Garante per la
privacy, che ha avviato le procedure per l’adozione con deliberazione del 10
aprile di quest’anno, invitando tutti i soggetti pubblici e privati interessati,
che ne avessero titolo secondo il principio di rappresentatività delle
categorie, a partecipare ai lavori.
Altro contributo rilevante, in
materia, è quello arrivato recentemente a livello comunitario dalla direttiva CE
2002/58, che ha stabilito l’illiceità dell’invio di comunicazioni elettroniche
“a fini di commercializzazione diretta” senza il preliminare consenso del
destinatario. Ciò, prevede espressamente la direttiva, anche nel caso di
comunicazione via e-mail: sono superate così, al riguardo, le incertezze
applicative di un’analoga disposizione già contenuta nell’art. 10 del d.lgs.
171/1998. Inoltre, la direttiva consente che, quando una persona fisica o
giuridica ottenga dai propri clienti le coordinate della loro posta elettronica
nell’ambito della vendita di un prodotto o servizio, essa possa in seguito
riutilizzare le medesime coordinate “a scopi di commercializzazione diretta di
propri analoghi prodotti o servizi”. E ciò alla sola condizione che, fin dal
momento della raccolta, e poi ad ogni messaggio, sia offerta ai clienti la
possibilità di opporsi all’uso.
Nel solco oramai netto tracciato
dalla Direttiva, ancor prima della sua attuazione, si è già posto, nel nostro
Paese, il recentissimo D. Lgs. n. 70 del 9 aprile 2003 (che ha recepito in
Italia la Direttiva 2000/31 sul commercio elettronico), prevedendo che le
comunicazioni commerciali non sollecitate trasmesse da un prestatore per posta
elettronica devono essere identificate come tali in modo chiaro e inequivocabile
fin dal momento in cui il destinatario le riceve e contenere l’indicazione che
il destinatario del messaggio può opporsi al ricevimento in futuro di tali
comunicazioni.
Riguardo, poi, all’altro grande
nodo che fin dalle origini ha ostacolato la diffusione della pubblicità on line,
ovvero quello delle modalità di misurazione della sua efficacia, proprio il mese
scorso, dopo sei anni di attese, crisi e rinvii, è divenuto finalmente operativo
il sistema “ufficiale” di rilevazione del traffico della Rete italiana,
denominato ‘Audiweb’ (dal nome del consorzio tra associazioni di editori di siti e associazioni degli
utenti pubblicitari che lo gestisce).
Il meccanismo che sta alla base di
Audiweb è quello di una certificazione standard ispirata ai criteri dell’Auditel
della TV e dell’Audiradio della radio, che funziona tramite l’applicazione di
contatori sui server dei siti che aderiranno al servizio (pagando una quota
d’ingresso) e sui computer di un campione di utenti, con l’impiego di componenti
hardware e software basati sugli standard riconosciuti a livello internazionale
e con modalità non intrusive rispetto al sito misurato e sicure e rispettose
della riservatezza rispetto alle informazioni trattate.
L’Audiweb ha lo scopo di superare
le precedenti incertezze delle aziende legate ai sistemi di rilevazione dei
contatti attraverso le “impression” e i “click-through”, fornendo una misurazione qualitativa e
quantitativa, valida ed affidabile, dell’audience delle loro campagne a
coloro che utilizzano Internet come veicolo di
comunicazione
pubblicitaria.
Dunque, l’auspicio per il futuro,
a questo punto, grazie in particolare agli sviluppi che sembrano finalmente
arrivare sia sul piano normativo che su quello tecnico-pratico, è che la
pubblicità on line in Italia decolli definitivamente, sfruttando appieno le
rivoluzionarie possibilità offerte dall’avvento della rete ed evidenziate
dall’esplosione del fenomeno nel mercato statunitense, senza dubbio avanti a noi
di qualche anno, almeno nel campo pubblicitario. Perché ciò accada, si deve però
comprendere, come rilevato da due recenti studi di Iab Italia e di
Immediapress, che le campagne di marketing sul web non vanno valutate
solo sul piano delle vendite dirette che generano, bensì anche e soprattutto su
quello della capacità di diffondere la notorietà del marchio.
‘Fare brand’, farsi conoscere,
infatti, significa di conseguenza aumentare le possibilità di vendita. La chiave
di volta sta proprio qui, nell’arrivare a questa prospettiva.
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