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Approfondimenti Giuridici
29-09-2003
La tutela giuridica delle banche di dati: la protezione attraverso il diritto sui generis.
Dott.ssa Federica Giansante -
La vera
novità introdotta dalla Direttiva 96/9/CE, nell’ambito della tutela giuridica
delle banche di dati, è costituita dall’introduzione di una particolare tutela,
il diritto sui generis. La
tutela sui generis deve essere intesa
come protezione dell’insieme delle informazioni contenute in una raccolta di
dati, indipendente dalla tutela fornita dal diritto d’autore, che è un diritto
sulla forma, intesa come struttura o architettura di una banca di dati. Il
diritto sui generis è riconosciuto
per la prima volta in ambito comunitario, non essendo previsto all’interno delle
Convenzioni internazionali esistenti.
La Proposta di Direttiva del 15 aprile
del 1992, presentata dalla Commissione Europea, oltre a prevedere una tutela per
le banche di dati originali, in forma elettronica, tramite il diritto d’autore,
introduceva un autonomo diritto volto ad impedire l’estrazione sleale dei dati,
diritto che può essere considerato il genitore del diritto sui generis. Il suddetto diritto veniva
riconosciuto al creatore dell’opera, a condizione che questi fosse un soggetto
comunitario, indipendentemente dall’attribuzione del diritto d’autore, con
durata di dieci anni dalla prima pubblicazione dell’opera; il termine decennale
sarebbe decorso nuovamente nel caso in cui la banca di dati avesse subito
modifiche sostanziali, senza estendersi ai contenuti già tutelati dal diritto
d’autore o dagli altri diritti connessi. Esso attribuiva il controllo esclusivo
sull’estrazione e sul reimpiego non autorizzati, a fini commerciali, dell’intera
banca di dati ovvero di una parte sostanziale di essa.
La Direttiva 96/9/CE, in materia di
tutela giuridica delle banche di dati, prevede la tutela del diritto sui generis nel Capitolo III, e
precisamente negli articoli compresi da 7 ad 11. Il diritto sui generis è
attribuito al costitutore di una banca di dati, individuato nel soggetto che ha
eseguito rilevanti investimenti di denaro, tempo e lavoro, a prescindere dalla
sussistenza di qualsiasi requisito di creatività od originalità dell’opera. In
tal modo, la banca di dati è protetta esclusivamente in considerazione dello
sforzo e del rischio economico sostenuto per la raccolta delle informazioni in
essa contenuti. La protezione, così, diviene un premio allo «sweat of the
brow», cioè al «sudore della fronte», ed è finalizzata a salvaguardare il
valore patrimoniale dell’investimento, in modo da dissuadere ogni eventuale contraffazione, eseguita mediante
l’estrazione ed il reimpiego del contenuto della banca di dati. La nuova protezione sui generis
trova il suo fondamento giuridico nel principio di territorialità, in quanto
ne beneficiano esclusivamente le banche di dati prodotte dai cittadini di uno
Stato membro dell'Unione Europea, oppure da coloro che risiedono abitualmente
all'interno dei confini dell'Unione, nonché le compilazioni che sono predisposte
da società straniere con la loro sede sociale all'interno di uno Stato membro,
la cui operatività sia collegata in modo effettivo e continuo all'economia di
tale Stato. Da ciò deriva che i produttori extracomunitari di banche di dati non
godranno dello stesso tipo e livello di protezione riconosciuti agli operatori
europei, e pertanto essi si troveranno in una posizione di svantaggio nei loro
confronti.
Il primo requisito che si richiede per
la concessione della tutela sui generis
è identificato nell'investimento rilevante, poiché il diritto sui
generis trova la sua ragion d'essere nella considerazione che la
costituzione di una banca di dati implica notevoli investimenti di risorse,
umane ed economiche, mentre l'accesso o la copiatura dei dati possono essere
fatti a costi molto contenuti. Inoltre, il progredire della tecnologia digitale
accresce il rischio di forme di appropriazione mediante la manipolazione delle
informazioni digitali, estratte per ottenere la ridisposizione dei contenuti in
una forma diversa, oppure con criteri organizzativi diversi da quelli
originariamente applicati. L'investimento deve essere così sostanzioso che la sua attuazione viene
messa in pericolo dal pericolo che terzi possano copiarne i risultati o possano
accedervi senza dover affrontare alcun costo corrispettivo. Si può concludere
che l'investimento da prendere in considerazione per il giudizio di rilevanza
deve riguardare le attività di raccolta dei dati, considerati anche i costi del
loro reperimento, la verifica delle informazioni, intesa come controllo della
loro esattezza, ed alla presentazione dell'insieme dei materiali, operazione che
sembra includere i costi di coordinamento sistematico delle informazioni,
inclusi, con molta probabilità, i costi di conversione digitale e di
composizione. L'espressione «investimento rilevante» evoca la necessità che la
costituzione della banca di dati sia il frutto di un'operazione che comporti
costi consistenti, cui viene ancorata la tutela sui generis, con la finalità di evitare
indiscriminati riconoscimenti di protezione.
L'estrazione si identifica in
qualsiasi attività che permette di fissare, in via permanente o temporanea, i
materiali raccolti nella compilazione, su un supporto diverso da quello
originario. Per verificare se si tratta effettivamente di estrazione, nel senso
inteso dalla Direttiva e dalla normativa italiana di recepimento, bisogna
attribuire il ruolo di indizio esclusivo al fatto che l'appropriazione del
contenuto della banca di dati, coinvolga la totalità ovvero una parte
sostanziale delle informazioni incluse, anche in base al criterio della
rilevanza dell'investimento, mentre non fa alcuna differenza se esse vengano o
meno ridisposte in altro modo o in altra forma, così come è indifferente il
mezzo utilizzato per l'operazione. Da questa prospettiva, è lampante dal
confronto del diritto del costitutore col diritto d'autore, la differenza
dell'oggetto delle esclusive: infatti, mentre l'esclusiva d'autore si limita a
proteggere la struttura e la sequenza in cui sono disposti i dati, per il loro
essere il prodotto di un'attività creativa, il diritto sui generis, invece, si applica al
materiale raccolto, considerato nella sua totalità, a prescindere dal modo in
cui questo viene ordinato. L’estrazione può essere esercitata solo dopo aver
controllato che non vengano lesi altri soggetti, titolari di un qualsiasi
diritto soggettivo che appartenga, ad esempio, al terzo autore, ovvero
all'inventore dei contenuti della banca di dati, poiché automaticamente,
scaturirebbe un illecito nei loro confronti.
Per reimpiego, la Direttiva,
intende qualunque attività di messa a disposizione del pubblico della totalità o
di una parte sostanziale del contenuto della banca di dati mediante
distribuzione di copie, noleggio, trasmissione in linea effettuata in qualsiasi
mezzo ed in qualsiasi forma. Anche per il reimpiego, la Direttiva esplicita che
tra le operazioni che possono essere vietate non è compreso il prestito
pubblico, al contrario di quanto accade alle banche di dati ed ai materiali
protetti dal diritto d'autore. L'ipotesi del prestito pubblico ricorre quando il
contenuto della banca di dati è messo a disposizione della collettività a titolo
gratuito o comunque per un corrispettivo programmaticamente inferiore al costo
di gestione, perché se così non fosse ricorrerebbe l'ipotesi del noleggio.
Dunque, qualsiasi operazione inerente al prestito pubblico del contenuto della
banca di dati, anche se basata su un'estrazione che sarebbe illecita, è esclusa
dall'ambito del divieto di reimpiego. Il legislatore comunitario, nel
disciplinare il concetto di reimpiego, ha preferito evitare il riferimento ai
concetti di radiodiffusione o di comunicazione al pubblico, utilizzando, invece,
le nozioni di trasmissione e noleggio, accompagnate da un'opportuna clausola di
chiusura, rappresentata dalle «altre forme di messa a disposizione», per il
fatto che i primi sono concetti tradizionali nel campo del diritto d'autore.
Secondo alcuni autori, queste considerazioni vanno condivise, tenendo, tuttavia,
come punto fermo il fatto che il reimpiego, comunque, deve identificarsi con una
messa a disposizione del contenuto della compilazione al pubblico; con la
conseguenza che l'eventuale messa a disposizione di una ristretta cerchia di
persone, legate da vincoli di natura personale, non deve ricomprendersi tra
quelle operazioni che fanno parte dell'esclusiva fornita dal diritto sui generis, e che, pertanto il suo
titolare, ha la facoltà ed il potere di vietare.
È certo che la trasmissione in linea da punto a punto della totalità ovvero di
una parte sostanziale del contenuto di una raccolta di dati, che sia protetta
dalla disciplina di origine comunitaria, si concretizza in una forma di
reimpiego, quando si realizza nei confronti di un pubblico, inteso come
pluralità indeterminata di persone che non siano collegate tra loro da rapporti
preesistenti. Il reimpiego, quindi, risulta comunque vietato, a prescindere
dalle finalità, private o commerciali che siano, del soggetto che procede alla
messa a disposizione del pubblico: in questo caso non sono previste deroghe
neppure per le banche di dati non elettroniche.
Rispetto al progetto del 1992, il
diritto di impedire l'estrazione ed il reimpiego del contenuto di una
compilazione di dati non è più limitato ai soli atti compiuti per i fini
commerciali, ma si estende a tutti gli atti parassitari che hanno la capacità di
sacrificare ingiustamente quegli interessi economici legittimamente attribuiti
al costitutore di una banca di dati. Gli atti vietati, perciò, devono comportare
la divulgazione di una parte sostanziale e rilevante del contenuto della
compilazione, oppure devono pregiudicare, in termini di impatto commerciale, la
quota di mercato del primo realizzatore in funzione della sostituibilità del
prodotto nuovo illecitamente ottenuto.
La Direttiva, che costituisce l'unica
fonte della disciplina del diritto sui
generis, attribuisce al creatore della banca di dati il «diritto di vietare
operazioni di estrazione e o reimpiego della totalità o di una parte sostanziale
del contenuto della stessa, valutata in termini quantitativi o qualitativi,
qualora il conseguimento, la verifica e la presentazione di tale contenuto
attestino un investimento rilevante sotto il profilo quantitativo o
qualitativo». Spetterà al giudice valutare la rilevanza della parte estratta o
reimpiegata in riferimento non tanto agli interessi degli utenti, per i quali
anche un unico dato potenzialmente assume carattere sostanziale, quanto
riferendosi agli interessi del costitutore. La valutazione, allora, dovrà
consistere nell'individuazione del valore economico dei dati estratti in
relazione ai costi sostenuti dal costitutore, che devono essere provati. La definizione del diritto sui
generis, di cui sopra, viene precisata nei paragrafi successivi della stesso
articolo 7, nonché nelle ulteriori disposizioni del Capitolo III e IV della
Direttiva: alcune di queste norme chiariscono il significato specifico dei
termini utilizzati nella definizione, altre riguardano il profilo della sua
trasferibilità, altre ancore ne prevedono i limiti ed accordano agli Stati
membri una modesta facoltà di restringere la portata dell'esclusiva riconosciuta
al titolare del diritto. Non mancano, inoltre, disposizioni che, allo scopo di
contrastare eventuali aggiramenti del diritto esclusivo del costitutore,
allargano la portata sostanziale della definizione del contenuto del diritto,
facendo rientrare nell'ambito del divieto anche l'estrazione e/o il reimpiego di
parti non sostanziali della banca di dati. Altre disposizioni riguardano i
profili della sovrapposizione fra il diritto sui generis del costitutore ed altri
diritti, che possono essere dello stesso costitutore e di terzi, compresi quelli
che vengono chiamati gli «utenti legittimi». Mancano, tuttavia, chiarimenti
sulla tutela giudiziaria del diritto sui
generis, in quanto l'articolo 12 della Direttiva contiene un rinvio generico
agli Stati membri, che dovranno prevedere all'interno dei rispettivi ordinamenti
«adeguate sanzioni contro la violazione dei diritti contemplati dalla
Direttiva», ed in primo luogo contro la violazione del diritto esclusivo di
estrazione e/o reimpiego.
Il meccanismo che caratterizza il
diritto sui generis non è ancora
stato accolto a livello internazionale, in cui, al pieno riconoscimento della
natura di opera dell'ingegno a quelle banche di dati che sono dotate del
requisito di originalità, per la scelta e la disposizione dei dati, non fa da pendant un complementare diritto ad
escludere il reimpiego e/o l'estrazione di contenuti della banca di dati da
parte di soggetti terzi concorrenti o da parte di soggetti che comunque
sfruttano commercialmente l'attività di raccolta ed immissione di informazioni
altrui. Il diritto sui generis nasce,
dunque, con il dichiarato intento di proteggere l'investimento di tempo, denaro
e lavoro effettuato dal database
maker, sollevandolo economicamente dal rischio di abusi e di sottrazioni
sostanziali. Ovviamente, questa forma economica è cumulativa rispetto alla
disciplina del diritto d'autore ed opera indipendentemente da quest'ultima,
senza pregiudizio per i diritti acquisiti da terzi sui contenuti della banca
dati. Il costitutore, quindi, potrà servirsi sia dei diritti, morali e
patrimoniali, e dei rimedi previsti per il copyright, se il proprio prodotto supera
il giudizio di originalità della creazione, sia del diritto sui generis, a prescindere da questo
giudizio positivo, con il solo limite che si tratti di una creazione frutto di
un rilevante investimento, considerato
in termini qualitativi e quantitativi.
Nel diritto internazionale, come si
accennava, non troviamo un esplicito riconoscimento del diritto sui generis, mentre viene riconosciuta
la riconducibilità delle compilazioni di dati all'interno del concetto di lavori
letterari ed artistici. Questa mancanza di previsioni internazionali amplifica il potenziale
distorsivo che il diritto sui generis
può avere sul mercato dell'informazione di certi ordinamenti. Un esempio ci è
fornito dall'ordinamento statunitense, nel quale la violazione del copyright è subordinata alla verifica
nel caso concreto della lesione dello scope of protection, che consiste nel
preservare l'identità del lavoro contro abusi ed indebite appropriazioni altrui.
Infatti, integra gli estremi di una violazione sanzionabile ai sensi del diritto
d'autore esclusivamente quel comportamento che mette in pericolo la paternità
dell'opera, attraverso la riproduzione dei suoi tratti caratteristici o
distintivi. Ogni qual volta la porzione di materiali copiati non raggiunga la
soglia del creative authorship, ossia
non riproduca l'intima essenza creativa dell'opera, non può considerarsi
illecita, alla luce del diritto d'autore, la relativa attività di estrapolazione
dei contenuti e non è, pertanto, fonte di responsabilità risarcitoria
extracontrattuale, salvo che non configuri diverso illecito civile, come
concorrenza sleale, violazioni contrattuali, abuso di posizione dominante.
Tuttavia, applicando tale dottrina alle banche di dati, si vede come essa può
rivelarsi addirittura dannosa, dal momento che consente ogni forma di estrazione
di contenuti non originali, e quindi, di una buona parte della compilazione, con
il solo limite di non riprodurre la struttura, le modalità di presentazione e di
composizione della raccolta copiata.
Nonostante la consapevolezza del
restrittivo scope of copyright
protection, che non solo lascia scoperte le compilazioni fattuali di dati,
ma consente attività non autorizzate di estrazione di parti non creative del database, non si è riusciti a livello
internazionale, anche attraverso il lavoro dell'OMPI, a formalizzare il diritto
sui generis. Il principale obiettivo
delle regolamentazioni internazionali, tipico dell'intera area della proprietà
intellettuale ed industriale, è quello di bilanciare gli interessi di produttori
di banche di dati a non essere penalizzati da un utilizzo scorretto e
fraudolento dei propri prodotti con l'interesse degli utenti ad avere libero
accesso ai benefici della global
informazion infrastructure. Questo vuol dire mediare tra due posizioni in
conflitto, e cioè quella di sostenere la crescita del mercato dei databases, fornendo alle imprese
produttrici le privative d'uso, e quella di assicurare un accesso pubblico alle
informazioni. Il common core degli sforzi
che sono stati effettuati a livello internazionale in materia di banche dati,
deve essere ricercato nell'intenzione di assicurare un minimo floor of rights su scala mondiale, per evitare che la
disseminazione e la condivisione in rete di banche di dati automatizzate possa
ingenerare prassi parassitarie ed abusive, poichè condotte a distanza, senza
vincoli e restrizioni, da Paesi nei quali certe attività non sono considerate
illecite.
La scelta dei redattori della
Direttiva di denominare sui generis
il diritto del costitutore, suscita qualche perplessità proprio
nell'espressione «sui generis», la
quale nasconde un certo imbarazzo nella classificazione di un tipo di diritto
sostanzialmente ambiguo, per il fatto che bisogna valutare in che cosa di
specifico il nuovo diritto si distacchi dagli altri «tradizionali» e, più
precisamente, per quale motivo ne risulta impossibile una classificazione
determinata. Secondo alcuni autori, il contenuto del diritto sui generis, consistente nella facoltà
di vietare particolari attività in relazione allo specifico prodotto, in nulla
si differenzia dagli altri diritti di natura esclusiva ovvero da quei diritti a
struttura monopolistica. Il nuovo diritto del costitutore di una banca di dati
non è, evidentemente, sui generis
riguardo la struttura, che è quella comune ad ogni diritto di esclusiva
intellettuale od industriale. Secondo la stessa dottrina, non si giunge ad una
conclusione esauriente neppure sostenendo che il diritto sui generis si colloca, all’interno del
sistema della proprietà intellettuale, a metà strada tra il diritto d'autore
vero e proprio ed i diritti connessi. Infatti, da una parte è stata contestata
l'opportunità di introdurre una nuova figura di diritto, appoggiando la tesi
secondo cui la tutela delle banche di dati potrebbe adattarsi alla categoria dei
diritti connessi. Tuttavia, il richiamo della figura dei diritti connessi in
relazione al diritto sui generis
sembra utile per sottolineare l'estraneità di entrambi al nucleo essenziale del
diritto d'autore classico, senza riuscire a comprendere se vi sia o meno
un'affinità all'interno degli stessi diritti connessi previsti dalla legge, e
fra questi ed il nuovo diritto sulle banche di dati. Per il diritto sui generis, dunque, sembra che non
sussistano né i presupposti razionali del diritto d'autore, né tanto meno quelli
dei diritti connessi: infatti, il diritto d'autore classico presuppone che
l'opera sia il frutto del lavoro creativo dell'autore, e si proietta verso una
tutela dei risultati di questo lavoro, che consiste anche nel consentire agli
autori di procurarsi un reddito professionale, determinato dalla costituzione di
un mercato delle opere dell'ingegno. Per altro verso, i diritti connessi sono
tutelati per il fatto che essi fungono da ausiliari alla creazione letteraria,
scientifica od artistica, perché, ad esempio, favoriscono la percezione
dell'opera secondo quelle che sono le intenzioni dell'autore e ne consentono la
conservazione nel tempo e la diffusione nello spazio, aumentando, in tal modo,
le possibilità di guadagno per gli autori di quelle opere ancora protette. Tali
spiegazioni non mantengono validità se rapportate al diritto sui generis, che, per definizione,
remunera «l'investimento rilevante sotto il profilo quantitativo e qualitativo»;
inoltre, esso, se paragonato ai diritti connessi, non è ausiliario alla
protezione dell'opera, ma appresta una tutela immediata e diretta
all'investimento, indipendentemente dal fatto che l'opera per la quale è stato
effettuata possieda o meno il carattere della creatività.
Il diritto del costitutore nasce sia
nell'ipotesi in cui la banca di dati, in quanto creativa, è tutelata dal diritto
d'autore, sia nell'altra ipotesi, in cui, mancando i presupposti per
riconoscerne la qualità di opera dell'ingegno, viene assicurato soltanto il
diritto sui generis, che ha lo scopo
di tutelare, in modo diretto ed autonomo il valore patrimoniale della raccolta.
Ne consegue che la duplice e differente natura delle banche di dati farà
coesistere un duplice sistema di protezione che assicura quanto meno la tutela
del costitutore e, nell'ipotesi in cui la compilazione sia creativa, la
coesistenza di un duplice sistema di tutela costituito dal sommarsi della
protezione del diritto d'autore e diritto sui generis. Si deve osservare che,
nella sua ultima versione, la Direttiva non prevede più la limitazione contenuta
nelle due Proposte della Commissione che l’hanno preceduta, secondo cui il
diritto sui generis non si estendeva
a materiali della banca di dati già protetti da diritti d’autore o diritti
connessi. Da ciò si deduce che è possibile una completa cumulabilità del diritto
sui generis col diritto d’autore,
sussistente sia sulla compilazione considerata nel suo complesso, sia sui
materiali che essa contiene. Diritto d’autore e diritto sui generis, quindi, possono applicarsi,
ovvero non applicarsi, ad una medesima banca di dati, combinandosi in tutti i
modi astrattamente possibili: di conseguenza, una stessa raccolta potrà fruire
di entrambe le tutele, non fruire alcuna tutela, ovvero essere protetta in base
all’uno o all’altro titolo. Per cogliere la rilevanza pratica del cumulo tra i due titoli di
tutela, si deve considerare la necessaria simmetria esistente tra i requisiti di
proteggibilità ed oggetto della tutela; si comprende, allora, come il diritto
d’autore, laddove sia applicabile, possa garantire al titolare della privativa
un’esclusiva operante soltanto contro quelle attività di utilizzazione che
comportino lo sfruttamento dei materiali raccolti, nella loro particolare scelta
e disposizione originale. Invece, il diritto sui generis consente di impedire
l’estrazione ed il reimpiego dei materiali anche se questi vengono ridisposti in
una nuova forma e nonostante gli atti di estrazione e/o reimpiego siano rivolti
soltanto ad una parte della banca di dati, che presa singolarmente, non possa
soddisfare i requisiti di originalità, ma che, tuttavia, sia frutto di un
investimento rilevante e persino nel caso in cui i materiali contenuti nella
compilazione vengano integrati e completati con altri materiali di diversa
provenienza, o riselezionati in modo tale che il risultato finale non possa
dirsi che sfrutti l’originale struttura e selezione. Proprio per il fatto che il
diritto sui generis prescinde dalla
forma della disposizione e di selezione dei materiali, esso può essere
considerato un diritto sul contenuto della compilazione, in ragione del fatto
che viene protetto l’insieme di informazioni o di altri materiali raccolti, che
sono il frutto di investimenti rilevante ed indipendentemente dalla forma di
presentazione, oppure dai criteri di selezione
adottati.
Trattandosi allora di oggetti
chiaramente distinti, la tutela del costitutore non comporta la nascita di un
nuovo diritto sulle singole opere raccolte nella banca di dati, come conferma il
considerando 46. Il diritto sui
generis, come del resto il diritto d’autore, non pregiudica affatto i
diritti insistenti sulle opere e sui materiali contenuti nella banca di dati, i
quali potranno anche appartenere, come di regola accade, a soggetti diversi, che
li concedono in uso al costitutore nell’ambito dello sfruttamento all’interno
della banca di dati. Quindi, il costitutore dovrà avere l’autorizzazione dei
rispettiva titolari dei diritti sui materiali raccolti, mentre costoro, ove non
siano vincolati dall’esclusiva a favore del costitutore, resteranno liberi di
concedere anche a terzi lo sfruttamento del loro materiale.
La disposizione del nono comma
dell'articolo 102-bis della legge sul diritto d'autore, così come
modificata dal decreto di recepimento della Direttiva comunitaria n. 196 del
1999 correda di un'ulteriore tutela le privative già concesse al costitutore,
nel caso in cui si realizzino più volte sulla stessa compilazione atti di
estrazione e reimpiego, «qualora presuppongano operazioni contrarie alla normale
gestione della banca di dati o arrechino un pregiudizio ingiustificato al
costitutore della banca di dati». La medesima disciplina si ritrova nel quinto
paragrafo dell'articolo 7 della Direttiva 96/9, il quale afferma che «non sono
consentiti l'estrazione e/o il reimpiego ripetuti e sistematici di parti non
sostanziali del contenuto della banca di dati che presuppongano operazioni
contrarie alla normale gestione della banca di dati o che arrechino un
pregiudizio ingiustificato ai legittimi interessi del costitutore della banca di
dati». La previsione evidenzia due condotte vietate, che, rispettivamente, si
concretano, l'una nel comportamento di chi agisce in modo illegittimo, a
prescindere dal verificarsi di un eventuale danno, e l'altra nel pregiudizio
arrecato, anche se la condotta da cui scaturisce non era di per sé illecita,
perché il soggetto che mette in atto condotte di estrazione e reimpiego dovrà
prevedere l'eventuale risultato favorevole dell'operazione, a danno del
costitutore.
L'estrazione ed il reimpiego sono
operazioni che il titolare del diritto sui generis ha il diritto di vietare,
quando riguardano la totalità o una parte sostanziale del contenuto della banca
di dati; mentre il concetto di totalità non pone, ovviamente, alcun problema
interpretativo, al contrario, il concetto di parte sostanziale è piuttosto
sfuggente. Infatti, il paragrafo 1 dell'articolo 7 della Direttiva si limita ad
affermare che la parte sostanziale del contenuto della banca di dati, va
valutata in termini qualitativi o quantitativi: questo è sufficiente secondo
alcuni autori, perché la sostanzialità della parte estratta o reimpiegata in
esame non dipenda esclusivamente dalla rilevanza dell'investimento. Si avrà,
allora, estrazione e/o reimpiego di una parte quantitativamente sostanziale del
contenuto di una compilazione di dati, quando operazioni del genere comportino
la messa a disposizione del pubblico o la fissazione su un diverso supporto di
«una percentuale significativa» dei dati. Invece, qualitativamente sostanziale
potrà essere quella parte, anche se quantitativamente trascurabile, che non sia
agevolmente accessibile in altra forma ed in altro
modo.
Nella nuova tutela riservata al
costitutore della compilazione di dati si ravvede, però, il rischio che vengano
a crearsi monopoli ingiustificati e che la sua applicazione favorisca abusi di
posizione dominante o abusi alla libera concorrenza, in un mercato, come quello
della technology information, in cui
è molto importante che le informazioni non si concentrino in capo a pochi
soggetti che possano mutare gli equilibri della libera concorrenza. Inoltre,
deve aggiungersi, che la tutela sui
generis trova la sua ragione giustificatrice nella considerazione che la
costituzione di una banca di dati implica notevoli investimenti di risorse,
mentre l’accesso o la copiatura sono possibili a costi molto contenuti. Se si
considera il fondamento della tutela, sembra giustificato ritenere che
l’investimento deve essere tale che la sua attuazione potrebbe essere messa in
pericolo dalla prospettiva che terzi possano copiarne i risultati o accedervi
senza la sopportazione di alcun costo.
La Proposta disciplina altresì un
regime di licenze obbligatorie a condizioni eque e non discriminatorie, nel
momento in cui il contenuto di una banca di dati non possa essere costituito a
prescindere da un’altra fonte essenziale, ovvero se si tratta di banche di dati
messe a disposizione da enti pubblici istituiti al fine di raccogliere e
divulgare informazioni.
Secondo G. C. Zanetti, La
protezione giuridica delle banche dati, in Dir. ind., n. 4/1996, pag. 342, tale
forma di tutela sostanzialmente non sembra discostarsi in modo particolare dalla
protezione fornita dal diritto d'autore; essa, tuttavia, si pone in linea con la
tendenza delle istituzioni comunitarie a prestare una maggiore attenzione allo
sviluppo dell'«informativizzazione» ed alla protezione degli investimenti a ciò
necessari.
Gli accordi internazionali hanno definitivamente cancellato
i residui dubbi interpretativi sulle possibilità che i databases presentino le caratteristiche
di un lavoro creativo ed innovativo, e che possano godere della disciplina del
diritto d'autore come ogni altra creazione intellettuale, a prescindere
dall'originalità e paternità dei diversi contenuti. L'originalità della
compilazione non implica, infatti, come è stato affermato in precedenza,
l'originalità dei dati ivi raccolti, dal momento che questi possono essere
liberamente acquisiti se di pubblico dominio, oppure acquistati dai rispettivi
autori se protetti a loro volta come opere letterarie. Quello che rileva ai fini
della valutazione di originalità è esclusivamente la maniera creativa o non
creativa di selezionare, trattare, collegare, adattare, presentare e spiegare il
materiale riportato. In tal senso per essere originale la compilazione
dev'essere il frutto di un lavoro intellettuale e consistere in un «indipentent creation plus a modicum of
creativity»; tale livello di creatività può essere anche modesto, ma deve
potersi chiaramente evidenziare dall'analisi sistematica ed estetica della banca
dati. D'altronde un approccio più ampio al concetto di originalità scaturisce
dalla semplice constatazione che spesso i nuovi prodotti e servizi sono il
risultato di adattamenti, rielaborazioni ed interpretazioni di lavori già
esistenti, per cui tale concetto non può che svilupparsi in una direzione meno
personale e più relativa, in accordo con l'evoluzione della Società
dell'Informazione.
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