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Approfondimenti Giuridici
10-05-2004
La cartolarizzazione dei crediti: aspetti normativi
Avv. Barbara Palombi -
avvpalombi@hotmail.com
1.
Il quadro
evolutivo delle operazioni di securitisation
Frutto della
prassi finanziaria del mondo anglosassone, in particolare di quello
statunitense, la cartolarizzazione dei crediti (securitisation) è una speciale
tecnica di finanziamento che permette di smobilizzare poste attive illiquide
detenute dalle imprese, convertendole in attività negoziabili, attraverso la
creazione di un titolo cedibile sul mercato dei capitali.
Questa tecnica,
che rappresenta sicuramente uno degli sviluppi finanziari più interessanti degli
ultimi anni, ha preso forma ed ha avuto la sua massima diffusione negli Stati
Uniti, dove già nei primi anni ’70 si registrò un cambiamento nelle tipologie di
finanziamento e dove già nel 1977 fu realizzata la prima cartolarizzazione di
attivi ad opera della Bank of America.
In Europa
invece, si dovettero attendere gli anni ’80, quando la crisi di liquidità
verificatasi a livello mondiale, determinò necessariamente una modifica nelle
tecniche di erogazione del credito. Qui infatti, a fronte della crisi
finanziaria e della conseguente ritrosia delle banche a concedere prestiti, le
imprese risposero, ricorrendo direttamente al mercato dei capitali per ottenere
finanziamenti, riuscendo così ad incontrare il favore degli investitori, i quali
preferirono affidare i loro risparmi
alle imprese, piuttosto che agli istituti creditizi, ottenendo in cambio
interessi molto più vantaggiosi.
Sebbene dunque
la “deregolamentazione” dei mercati finanziari e lo sviluppo della
regolamentazione in materia di securitisation abbiano avuto in Europa un corso
nettamente più lento rispetto ai Paesi di common law, dallo scenario
internazionale emerge un sostanziale incremento di queste operazioni, dovuto
anche al crescente processo d’internazionalizzazione dei mercati finanziari,
oltre ai diversi vantaggi economici a beneficio dei soggetti che si avvalgono
dell’operazione.
Guardando al
fenomeno dell’internazionalizzazione dei mercati inteso nel duplice senso della
globalizzazione (ovvero come emersione degli stessi in sistemi politici
che ne erano assolutamente privi), e della loro reciproca integrazione,
si colgono le ragioni della progressiva crescita delle operazioni di
cartolarizzazione, le quali ormai non si esauriscono più all’interno dei confini
nazionali ma, presentano una struttura anche transanzionale. Ciò sia per
l’incapacità spesso mostrata dai Paesi in via di sviluppo di onorare i debiti
contratti con le grandi istituzioni finanziarie e per la conseguente crisi di
liquidità in cui quest’ultime sono incorse, sia per la forte esigenza delle
società emittenti di offrire i loro titoli su un mercato più ampio come quello
europeo, sia anche per l’incapacità dimostrata dalle legislazioni dei Paesi di
civil law, che a causa della scarsa flessibilità, pongono degli evidenti limiti
alla loro messa in opera, a differenza delle legislazioni di common law. Qui
infatti, grazie ad un sistema civilistico molto flessibile, ad un notevole
livello di sviluppo dei mercati finanziari e al notevole sostegno delle agenzie
federali, si è registrato un contesto di gran lunga favorevole alle innovazioni
finanziarie in genere, e all’adozione di tecniche di securitisation in
particolare.
Nei Paesi di
tradizione romanistica, tra cui l’Italia, il ricorso a questa tecnica è stato
esiguo, visto che da noi solo nel 1990 è stata lanciata dalla Citicorp
Investment Bank la prima operazione avente ad oggetto la cessione di canoni di
leasing. Inoltre, soltanto da ultimo, nel nostro Paese ci si è potuti avvalere
di una normativa specifica in materia di Abs.
Mentre infatti
in Europa, il ruolo di precursore spetta sicuramente al Regno Unito, con la
prima cartolarizzazione di mutui nel 1987, seguito da Francia (1988) e Spagna
(1992) con l’approvazione di specifiche normative, il legislatore italiano è
intervenuto solo nel 1999 con la Legge del 30 aprile n.
130.
Si è potuto
così sfruttare al meglio il ritardo con cui ci si è espressi, avvalendosi delle
esperienze degli altri Stati, colmando, ove possibile, i vuoti normativi laddove
presenti nelle legislazioni europee ed eliminando inutili restrizioni alle
realizzazioni di siffatte operazioni.
A seguito delle
regolamentazioni di cui si sono dotati i Paesi dell’area europea, è stato
possibile individuare due diversi nuclei: Stati quali il Belgio e la Gran
Bretagna in cui sono praticabili diverse strutture operative, e Stati, come
Francia e Spagna, in cui è consentito avvalersi di un’unica modalità. Nel primo
caso infatti, i soggetti operanti possono ricorrere tanto a strutture debitorie
quanto a strutture di tipo pass-through; nel secondo caso invece possono
attuarsi solo strutture di tipo pass-throug.
Nonostante
dunque il “fiorire” di leggi che disciplinano all’interno di ogni singolo Stato,
il fenomeno della securitisation, resta comunque difficile pensare che
l’adozione di tali strumenti normativi possa comportare un superamento delle
tipologie transnazionali e il ripiegamento verso operazioni dalla struttura
interamente “domestica”, esaurentesi in un contesto meramente
nazionale.
2.
Natura e
struttura dell’operazione di cartolarizzazione
Per la
molteplicità di forme che possono assumere, le operazioni di securitisation non
si prestano ad una definizione univoca.
Nel tentativo
di semplificare il più possibile una tecnica dalla struttura variegata, perché
avente ad oggetto attivi di diversa natura, quali mutui immobiliari, crediti al
consumo, crediti di imprese verso altre imprese, si sostiene che nella sua
configurazione più immediata, l’Asset backed securitisation, consista
nell’emissione di titoli a fronte di crediti pecuniari, ovvero nella
“conversione di attività finanziarie non negoziabili, in titoli negoziabili sul
mercato”.
In sostanza
essa è riconducibile allo schema della cessione da parte di un soggetto
(cedente), di attività dal carattere omogeneo, ad una società-veicolo, l’Spv
(cessionario), la quale finanzia l’acquisto, attraverso l’emissione e il
collocamento sul mercato di titoli, direttamente o tramite una banca
d’investimento, per un importo equivalente a quello della
cessione.
L’originator,
nello specifico, realizza una cessione pro soluto a titolo oneroso, con la quale
trasferisce un portafoglio di crediti ad un soggetto esterno (Spv), che sarà
obbligato, in forza dei titoli emessi, a versare agli acquirenti-investitori il
flusso finanziario derivante dai crediti acquisiti, come pagamento degli
interessi e rimborso del capitale.
Una delle
intrinseche peculiarità della cartolarizzazione consiste proprio in questo, nel
rendere possibile che il finanziato-cedente abbia un contatto quasi diretto con
gli investitori, perché semplicemente filtrato dall’Spv, senza l’oneroso
intervento di intermediari bancari.
E’ proprio
questo soggetto esterno, dotato di un assetto proprietario indipendente
dall’originator, che procederà all’emissione dei titoli, che pagherà il prezzo
della cessione finanziandosi con la vendita dei titoli emessi, che remunererà il
capitale investito dagli acquirenti-investitori attraverso il
collaterale.
Esso dunque
rappresenta l’attore principale della cartolarizzazione, intorno al quale ruota
l’intera operazione.
Dell’Spv, che
deve avere vita limitata nonché costi di costituzione e gestione alquanto
contenuti, si conoscono nella pratica internazionale due diverse tipologie:
soggetti privi di personalità giuridica, quali i fondi comuni di crediti, e
soggetti dotati di personalità giuridica.
Nel primo caso,
l’operazione di cartolarizzazione, avviene attraverso l’emissione da parte della
società di gestione di quote di partecipazione ad un fondo specificamente
abilitato ad investire in titoli di credito. Nel secondo caso invece, la
costituzione di un intermediario specializzato da luogo a due diverse procedure
di cartolarizzazione: quella pass-throug in cui vi è un semplice deposito di
crediti presso l’Spv, e quella pay-throug in cui l’intermediario acquista
effettivamente la titolarità dei crediti.
Elemento
specifico e connaturale alle operazioni di cartolarizzazione è certamente la
pre-esistenza di un’attività sottostante, giuridicamente separabile dal
patrimonio del cedente, a garanzia dei titoli emessi (collateral o
backing).
Se dunque la
securitisation presuppone l’esistenza di un pacchetto di prestiti, su cui
fondare l’emissione di titoli negoziabili sul mercato finanziario, in termini
prettamente organizzativi, essa prevede l’esistenza a monte di un soggetto,
l’originator, che vanti una pluralità di crediti nei confronti di altri
soggetti, e che desideri trasferire il rischio da questi derivante, scaricandolo
interamente o parzialmente sul mercato.
E’ opportuno
perciò analizzare le condizioni che rendono più vantaggioso il ricorso alla
securitisation, se questa è preferibile per il cedente rispetto ad una più
semplice vendita nel mercato delle attività presenti in portafoglio.
L’alternativa
della cartolarizzazione infatti, diventa vantaggiosa solo laddove il creditore
possa procedere ad una suddivisione degli attivi, in base al loro livello di
rischiosità, potendo immettere nel mercato solo quei titoli le cui attività
sottostanti sono dei crediti non rischiosi, e negoziando solo in minima parte i
titoli emessi a fronte di crediti con un livello di rischio
elevato.
Stante ciò,
l’intrinseca peculiarità dell’operazione, nonché la sua più profonda natura
comportano che questa non si esaurisca nella semplice cessione di attivi, e ciò
non solo per lo stretto rapporto che lega attivi ceduti e titoli emessi, ma
considerati anche i particolari obiettivi di chi la pone in essere, le
condizioni da rispettare perché tali obiettivi possano essere raggiunti, nonché
i vincoli normativi cui sottostare per il buon esito
dell’operazione.
Per il semplice
fatto quindi che le determinanti di un’operazione di cartolarizzazione possono
essere diverse, ricondurre l’Abs al semplice schema della cessione dei crediti,
è assai riduttivo, anche se cosa utile in termini prettamente
organizzativi.
Le operazioni
di cartolarizzazione presentano ontologicamente dei profili di notevole
complessità sia dal punto di vista soggettivo, se si considera il numero dei
soggetti coinvolti, sia sotto il profilo oggettivo, con riferimento al numero di
atti giuridici da stipulare. E’ infatti opportuno specificare come oltre alla
società cedente, all’Spv e, naturalmente, agli investitori, i soggetti
partecipanti sono necessariamente: specializzate merchant bank (arranger) che si
occupano della definizione e dell’organizzazione dell’intera struttura; le
agenzie di rating che effettuano l’analisi economica dell’operazione ed emettono
una valutazione sull’effettiva capacità dei crediti ceduti di servire le
passività inerenti ai titoli emessi; le banche e le compagnie di assicurazione
che forniscono delle garanzie aggiuntive, intervenendo per proteggere gli
investitori dal rischio d’insolvenza (c.d. credit enhancement); le autorità di
vigilanza che devono essere al corrente delle operazioni che, come la
cartolarizzazione, prevedono il collocamento di titoli presso il pubblico. Tutti
questi servizi definiti accessori, risultano in realtà necessari, data la
complessità dell’operazione, che deve essere il più possibile trasparante per
gli investitori.
Per quanto
dunque la struttura dell’operazione debba avere carattere di snellezza per
evidenti ragioni di contenimento dei costi, vi è da dire che nella bible, ovvero
nel volume che contiene tutti i documenti dell’operazione, sono da riscontrare,
di norma, almeno venti-venticinque atti-documenti. Quest’ultimi, pur avendo una
loro specifica individualità sono al contempo correlati e funzionalizzati alla
realizzazione dello scopo che l’operazione nel suo complesso tende a realizzare
ovvero:1) permettere lo smobilizzo di alcuni cespiti, di solito una massa di
crediti del cedente, e 2) garantire le esigenze del mercato, consentendo agli
investitori di ottenere interessanti profitti.
Posto che
generalmente un’operazione di cartolarizzazione ha inizio con una lettera
d’intenti da parte dell’originator, seguita da una laboriosa due diligence su un
campione di credito, dalla successiva stipula di un complicato atto di cessione
contenente una serie di disposizioni e garanzie, ed eventualmente da un
contratto di servicing, che definisce chi ed in quali termini, di solito il
cedente, gestirà i rapporti con i debitori ceduti, sono in essa individuabili
tre distinte fasi: la fase preparatoria, di lancio e di amministrazione.
Vi è all’inizio
la necessaria selezione, ad opera del cedente-originator di un pool di crediti
destinati a circolare nel mercato e tale da supportare l’emissione dei relativi
titoli. In particolare viene effettuata un’analisi statistica del portafoglio,
per stabilire qual è la vita media dei crediti, o la percentuale di quelli in
sofferenza. Successivamente dopo la costituzione dell’Spv (Special Purpouse
Vehicle), si procede all’effettiva realizzazione dell’operazione mediante
l’emissione di titoli, i cui
pagamenti sono collegati al flusso di cassa generato dal portafoglio
crediti selezionato, in modo che ad ogni flusso derivante dal rimborso di un
quota d’interessi o di una quota capitale dei crediti, corrisponda un flusso
versato dal titolo a favore degli investitori.
Definito dunque
l’insieme dei crediti da cartolarizzare, si cede lo stesso all’Spv, la cui
funzione principale consiste nel rendere concreto il distacco dei crediti dal
bilancio del cedente e di procedere alla fase di lancio.
Si cerca in tal
modo di massimizzare la tutela degli investitori, sui quali viene a gravare solo
una frazione del rischio del patrimonio del cedente, e per i quali, si vieta
all’Spv di svolgere ogni altra attività economica ad eccezione dell’acquisto dei
crediti.
Per garantire
gli acquirenti-investitori, assicurando loro che i flussi provenienti dal
portafoglio dei crediti siano sufficienti a coprire i pagamenti, viene richiesto
alle maggiori agenzie di rating (Moody’s Investor Service; Standard &
Poor’s) di attribuire una valutazione ai titoli emessi, ovvero di esprimersi
sull’effettiva capacità del debitore di rimborsare puntualmente il capitale e
gli interessi dei titoli.
Posto che la
cartolarizzazione viene considerata come alternativa d’investimento solo se
garantita da un ottimo livello di rating, ne deriva che questo si rende
assolutamente indispensabile.
Del tutto
indipendente dall’affidabilità creditizia dell’emittente (Spv), il livello di
rating è compreso tra la tripla A (valutazione massima assegnata ai titoli
migliori) e C (valutazione minima), e viene ricavato da un’attenta analisi dei
rischi. Le categorie all’uopo considerate sono: il rischio di credito, rischio
di struttura, rischio giuridico e i rischi propri dei soggetti
coinvolti.
Ottimizzare
un’emissione di titoli cartolarizzati significa dunque determinare proprio quel
livello di rischio-rendimento che permette al cedente di massimizzare il valore
di liquidazione delle poste attive e garantire il rispetto delle obbligazioni
assunte nei confronti dei sottoscrittori dei titoli.
In questo
senso, al fine di rafforzare e valorizzare il credito, l’emissione di titoli
cartolarizzati è composta normalmente da diverse tipologie di Abs: dai titoli
c.d. senior emessi su crediti che non presentano alcun elemento di rischio e da
una o più tranche subordinate ovvero titoli mezzanine, junior, equity, che sono
emessi a fronte delle poste attive più rischiose.
I titoli senior
ottengono il rating più alto (tripla A), in quanto i primi flussi in linea
capitale e in linea interesse vengono utilizzati per pagare tale tranche;
seguono poi i titoli mezzanine i quali, a causa della loro maggiore rischiosità
(generalmente A2), hanno una valutazione inferiore rispetto a quelli senior; ci
sono quindi i titoli junior, che presentando un maggior grado di rischiosità
rispetto ai senior e ai mezzanine, ricevono un rating ancora più basso(BAA2);
infine i titoli equity, che non presentano alcun rating, in quanto il motivo per
cui si procede alla loro emissione, consiste nel proteggere tutte le altre
tranches da possibili perdite sul portafoglio.
I titoli con
rating compreso tra AAA e BAA3 sono classificati come investment grade dato che
possono essere detenuti da diverse categorie di investitori istituzionali, che
invece, non possono investire in titoli speculative grade, con rating compreso
tra BA1 e C.
In base
all’ordine dei pagamenti stabilito nel regolamento di emissione dei titoli e nel
prospetto informativo, devono essere prima remunerati gli interessi sulla
tranche senior. Poi quelli sulla tranche mezzanine, infine quelli sulla tranche
junior; quindi deve essere rimborsato prima il capitale sulla tranche senior,
poi su quella mezzanine, infine sulla tranche junior.
Eventuali
eccedenze residue sono assegnate all’originator o all’Spv.
Dato che i
titoli subordinati subiscono per primi le perdite, mentre la tranche senior
rimane protetta, a condizione ovviamente che tali perdite non superino
l’ammontare dei titoli subordinati, la possibilità di internalizzare alcuni dei
costi dell’operazione risiede proprio nel mantenere i titoli subordinati
all’interno del proprio bilancio, e negoziare invece i titoli senior sul
mercato.
In questo
senso, la securitisation non rappresenta solo una mera tecnica di finanziamento,
ma occasione, attraverso un più accurato controllo dei rischi ed una più
prudente gestione dell’attivo, per implementare, nell’ambito delle imprese,
innovazioni di processo, a fronte delle quali occorre verificare l’esatta
capacità dei soggetti operanti di realizzare delle procedure flessibili in grado
di liberare il massimo potenziale di sviluppo, sfruttando al meglio questa
tecnica operativa.
Nell’ultima
fase, quella dell’amministrazione, la società che ha ceduto il portafoglio
crediti, disponendo delle risorse tecniche, umane e finanziarie, continua
normalmente a gestire i flussi provenienti dai crediti (servicing), redigendo
dei rapporti periodici destinati agli investitori e contenenti tutte le
informazioni necessarie per verificare il corretto funzionamento della
struttura.
Nello specifico
avviene che a seguito del pagamento degli interessi e del capitale relativo ai
prestiti cartolarizzati effettuato dai debitori, il servicer normalmente lo
stesso soggetto cedente, passa all’Spv il c.d. reddito di servicing, trattenendo
per se una commissione percentuale fissa. L’Spv usa il reddito di servicing
ricevuto, per pagare interessi e capitale agli investitori detentori dei titoli
emessi, corrispondendo al contempo commissioni fisse all’agenzia di rating di
cui si è avvalso ed eventualmente anche alla banca d’investimento che ha
effettuato il collocamento dei titoli presso gli
investitori.
Quest’intricata
operazione di gestione dell’attività cedute affidata al servicer assume un ruolo
d’importanza crescente, soprattutto nella cartolarizzazione dei crediti in
sofferenza, quando la profittabilità dell’intera operazione potrebbe dipendere
dalle capacità del servicer di recuperare i crediti
incagliati.
3.
Via libera
anche in Italia alla cartolarizzazione dei crediti
Approvata dal
Senato in via definitiva il 22 aprile 1999 nel quadro della riforma del settore
bancario, la Legge 30 aprile 1999 n. 130 recante “Disposizioni sulla
cartolarizzazione” ha introdotto anche nel nostro ordinamento una specifica
disciplina in materia di cessione dei crediti con l’intento di favorirne lo
smobilizzo, mediante l’incorporazione in titoli destinati ad essere negoziati
sui mercati.
L’Italia ha
così seguito l’esempio dei Paesi membri dell’Unione Europea che, seppur
attraverso diverse modalità, già da tempo hanno adattato lo schema della
cartolarizzazione ai loro ordinamenti.
Finalmente
dunque sono state varate regole precise, atte a disciplinare quella che a
livello internazionale viene definita securitisation, evitando così agli
intermediari le varie acrobazie compiute in passato per poter perfezionare tali
operazioni.
Rispondendo ad
una specifica esigenza avanzata dal mercato “domestico”, per mezzo di questa
legge si sono rimossi in particolare una serie di ostacoli di natura sia
giuridica che fiscale a che siffatte operazioni di smobilizzo vengano effettuate
in Italia, risolvendo tutti i problemi che per anni ne hanno ostacolato lo
sviluppo, e che da tempo costringevano le imprese italiane, ad organizzarsi
all’estero o a ricorrere a normative straniere.
Tali operazioni
sino all’entrata in vigore della nuova normativa, erano effettuate in tutto o in
parte all’estero, non solo in ragione dei vincoli relativi alla fase di
emissione dei titoli necessari per finanziare l’operazione, ma anche per
l’impossibilità di avvalersi di apposite società-veicolo caratterizzate dalla
netta separazione delle proprie attività rispetto al patrimonio
emesso.
L’introduzione
della legge nel nostro ordinamento, consentendo in primo luogo la
diversificazione delle fonti di finanziamento, l’aumento della liquidità e della
trasparenza su alcuni attivi, ha permesso sia all’imprese che agli istituti di
credito di ottenere molteplici vantaggi.
Per le imprese
in particolare, la cartolarizzazione costituisce una potenziale nuova fonte di
finanziamento che in situazioni di mercato favorevoli, porta senza dubbio un
nuovo impulso all’investimento e allo sviluppo economico.
Questa facendo
sì che si trasformino in attività liquide poste all’attivo alquanto il- liquide,
e che si diffonda l’abitudine per gli operatori a confrontarsi con criteri di
valutazione oggettivi, quali il rating, stimolando al contempo la produzione e
il rilascio d’informazioni, ha reso possibile agli operatori accedere
direttamente a tutti i segmenti del mercato finanziario, incluso quello di
rischio.
Inoltre questa
particolare tecnica, consentendo una riduzione del costo dei finanziamenti, ha
permesso l’accesso, ai mercati anche di quelle imprese che per ovvi motivi
dimensionali ne sarebbero state escluse.
La convenienza
di un’operazione di cartolarizzazione non riguarda però solo le imprese, ma
coinvolge altresì gli istituti di credito. In primo luogo servendosi di questa
tecnica anche le banche possono fruire di un ulteriore strumento di
finanziamento del proprio attivo. Inoltre esse possono guardare a questa tecnica
finanziaria come ad un sistema certamente in grado di favorire una migliore
allocazione del proprio patrimonio. Mediante la cartolarizzazione infatti, la
banca può trasferire i rischi d’insoluto inerenti ai crediti cartolarizzati, sul
pubblico degli investitori e così liberare la parte del proprio patrimonio
vincolata dal rapporto con i crediti erogati, migliorando la propria
redditività.
Infine, i
titoli risultanti dall’operazioni poste in essere, costituiscono indubbiamente
un nuovo strumento finanziario da offrire alla clientela.
4.
Disposizioni in
tema di cartolarizzazione. La Legge 30 aprile 1999 n. 130: 4.1) Contratti
principali e accessori 4.2)
L’S.p.v. e la segregazione del portafoglio crediti.
Lodata per la
sua stringatezza, la Legge 30 aprile n. 130, mentre non dà un’espressa
definizione dell’operazione di cartolarizzazione, con i suoi 7 articoli ne
disciplina in maniera dettagliata l’ambito soggettivo, determinando la natura
dei soggetti coinvolti nell’operazione, nonché le loro modalità operative, gli
obblighi fiscali, di bilancio e quelli di vigilanza.
Pur essendo
fondamentalmente ispirata al modello di cartolarizzazione anglosassone, più
snello, semplice e meno costoso, la legge risolve in senso positivo il problema
delle diverse tecniche negoziali con le quali si può configurare un’operazione
di cartolarizzazione.
Il nostro
legislatore infatti attraverso la previsione dell’art. 7 non ha disdegnato
accogliere il modello vigente in alcuni Paesi di civil law come Francia e
Spagna, basato sulla costituzione del fondo chiuso di crediti.
Pur rifacendosi
quindi ad un’operazione di tipo pay-throug, in cui vi è un’effettiva cessione di
crediti all’intermediario che emette i titoli, la nuova disciplina attraverso
una norma di chiusura qual è l’art. 7, estende il proprio ambito applicativo a
quelle operazioni diverse dalla mera cessione ad una società-veicolo
appositamente costituita, consentendone l’applicazione anche alle cessioni a
fondi comuni d’investimento aventi ad oggetto crediti, e altresì alle operazioni
di cartolarizzazione attuate mediante l’erogazione di un finanziamento. Si
tratta in quest’ultimo caso di una tecnica che prende il nome di
subparticipation e che consiste in particolare nella concessione di un
finanziamento all’originator da parte della società-veicolo a fronte
dell’emissione di titoli.
Con siffatta
opzione legislativa, si prefigura dunque nel nostro ordinamento la concreta
possibilità di utilizzare tutti i modelli finora prospettati e realizzati a
livello internazionale, avvicinando maggiormente l’Italia ai Paesi
finanziariamente più sviluppati.
Da un punto di
vista meramente oggettivo, l’operazione di cartolarizzazione è dunque costituita
da una cessione di crediti pecuniari sia esistenti che futuri, individuabili in
blocco se si tratta di una pluralità di crediti. Ad un’attenta analisi si noterà
come nell’intera operazione sono fondamentalmente due i contratti principali
collegati tra loro e contraddistinti nettamente da uno stesso unitario
indirizzo.
In primo luogo,
il contratto di cessione a titolo oneroso, di un portafoglio di crediti da un
soggetto-cedente (originator) ad una società cessionaria (Spv), che deve avere
per oggetto esclusivo la realizzazione di una o addirittura più operazioni di
cartolarizzazione.
In secondo luogo, l’emissione da parte di
quest’ultima di titoli per finanziare l’acquisizione del predetto portafoglio di
crediti.
Ai due
contratti principali, che rappresentano i pilastri su cui si fonda l’intera
operazione, sono altresì collegati due mandati irrevocabili conferiti dalla
società di cartolarizzazione: ovvero quello al soggetto incaricato dei servizi
di cassa e pagamento (art. 2.3 e 2.6); e quello al soggetto incaricato dei
servizi di riscossione dei crediti (art. 2.3 e 2.6).
Il primo posto
a tutela dei diritti degli investitori, il secondo anche nell’interesse di altri
soggetti.
Sebbene il
legislatore nulla abbia specificato, si ritiene che il contratto di cessione dei
crediti venga pattuito pro soluto, coerentemente a quanto disposto dagli
articoli 1266 e 1267 del codice civile, a norma dei quali, il cedente è tenuto a
garantire esclusivamente l’esistenza del credito, non rispondendo della solvenza
del debitore, salvo patto contrario.
Una cessione
pro solvendo infatti, non assicurando quell’ “uscita” dei crediti dal patrimonio
del cedente e, nel caso di una banca, il beneficio in termini di ratios
patrimoniali, non garantirebbe l’effettivo smobilizzo dei crediti e la loro
conseguente esclusione dal bilancio, vanificando così una delle principali
finalità dell’operazione in oggetto.
Nel silenzio della norma, però non è
mancato chi non ha ritenuto necessario individuare nella cessione pro soluto
l’elemento tipizzante dell’operazione di cartolarizzazione, con riferimento al
caso in cui una banca cedente, spogliatasi dei rischi, possa poi riassumerli in
tutto o in parte elargendo garanzie alla società veicolo.
Posto che il
modello di cartolarizzazione delineato dal legislatore è palesemente chiamato ad
avere una valenza universale, in quanto volto a ricomprendere tutti i crediti
presenti e futuri, purchè pecuniari, la legge sembra aver consentito un ampio
utilizzo dello strumento.
Escludendo dal
perimetro di applicazione le cartolarizzazioni realizzate mediante la cessione
di attivi diversi dai crediti pecuniari, si comprende come il mercato
“domestico” sia davvero un ambito estremamente ricco, dal momento che tutti i
crediti pecuniari sono suscettibili di essere cartolarizzati, e anche come la
cartolarizzazione si presti allo smobilizzo di crediti in sofferenza o di
difficile solvibilità. Ben sperando che quello di ripulire i bilanci non diventi
però l’obiettivo abitualmente perseguito dagli operatori.
Pur in linea
con quanto disposto dall’articolo 1 della legge sul facrtoring n. 52/1991,
laddove si stabilisce che possono formare oggetto di cessione anche i crediti
futuri, il legislatore del ’99 non ha specificato come fa quest’ultima, che deve
comunque trattarsi di crediti che sorgeranno da contratti da stipulare in un
periodo di tempo non superiore a ventiquattro mesi.
Così si sono
registrate opinioni contrastanti, venendosi a delineare una vera e propria
contrapposizione tra crediti non ancora sorti ma per i quali esiste già un
rapporto contrattuale di base, e crediti per i quali al momento della cessione
non esiste ancora nulla. E’ evidente come dalle due nozioni di credito futuro ne
possano derivare due diverse situazioni: nel primo caso si avrebbe infatti una
vera e propria operazione di smobilizzo di un asset già esistente nel
portafoglio e del quale sono già naturalmente note le caratteristiche
economico-giuridiche; nel secondo caso invece ci troveremmo di fronte ad un
credito futuro meglio qualificato come semplice aspettativa, del quale sono del
tutto incerti l’entità nonché i tempi dell’incasso. Ciò secondo un’impostazione
di fondo, tipicamente americana, in base alla quale, il cedente monetizzerebbe i
ricavi dei futuri esercizi, raccogliendo e consumando il grano che deve ancora
seminare.
A fronte di
siffatte opinioni, si può oggi agevolmente affermare come per credito futuro
oggetto di cartolarizzazione, non possa intendersi qualcosa di semplicemente
sperato, visto che questo non può formare oggetto di negozio giuridico, bensì
quei crediti non ancora attuali, ma derivanti pur sempre da rapporti giuridici
già in atto e normalmente collegati a contratti di durata. Per cui anche se il
credito in oggetto è futuro, esso deriva sempre da rapporti giuridici esistenti
all’atto dell’operazione.
Per quanto poi
attiene all’individualità in blocco dei crediti, tale locuzione viene ripresa
dalla Banca d’Italia che sulla linea tracciata dal T.U.B. all’art. 58, definisce
per i rapporti giuridici individuabili in blocco “i crediti, i debiti e i
contratti che presentano un comune elemento distintivo, che può rinvenirsi nella
forma tecnica, nei settori economici di destinazione, nell’area territoriale e
in qualunque altro elemento comune che consenta nel complesso l’individuazione
dei rapporti ceduti”.
Venendo a
considerare gli ulteriori due contratti di cui consta normalmente un’operazione
di cartolarizzazione, non si può ignorare l’anomalia posta dal legislatore,
consistente nell’inopportuno abbinamento del servizio di cassa e di pagamento
con quello di riscossione, anomalia dovuta all’eventuale impossibilità di
attribuire il servizio di riscossione al cedente.
Giova rilevare
infatti, che mentre il soggetto preposto al servizio di cassa e pagamento debba
necessariamente essere una banca o un intermediario iscritto nello speciale
elenco di cui all’articolo 107 del T.U.B., rimanendo in caso contrario
insuperabile la preclusione posta dalla legge.
Ciò, nonostante
la significativa previsione ad opera della Banca d’Italia, la quale intervenendo
con la comunicazione n. 22468 del 10 maggio 2000, ha disposto che i servicers
possono avvalersi, nell’espletamento delle proprie funzioni, di altri
soggetti.
La possibilità
di demandare a soggetti terzi talune funzioni connesse alla riscossione dei
crediti, è una chiara apertura nei confronti di quegli originators non bancari
che considerano conveniente continuare ad occuparsi direttamente della gestione
del portafoglio ceduto, ma che fino a ieri non potevano
farlo.
5.
L’S.p.v. e la
segregazione del portafoglio crediti
Un aspetto
certamente qualificante della Legge n. 130/99 è la previsione all’articolo 3 di
un’apposita società per la cartolarizzazione dei crediti (la società cessionaria
ovvero la società emittente i titoli se diversa dalla cessionaria), il cui
tratto caratteristico è indubbiamente rappresentato dal fatto che essa ha come
oggetto sociale esclusivo la realizzazione di una o anche più
operazioni.
Prevedendo che
non vi debba necessariamente essere coincidenza soggettiva tra società
cessionaria e società emittente, il legislatore del ’99 ha voluto collegare il
requisito di specialità dell’oggetto sociale all’emissione dei titoli, piuttosto
che all’acquisto dei crediti.
L’S.p.v. dunque
è il soggetto al quale viene trasferito il portafoglio crediti e, normalmente,
anche colui che emette i titoli in virtù dei quali si obbliga a corrispondere il
flusso finanziario derivante dai crediti acquisiti
dall’originator.
Nella sua
duplice veste di cessionario del portafoglio ed emittente dei titoli garantiti
dal medesimo, l’Spv realizza la sua principale funzione volta alla segregazione
o separazione patrimoniale del portafoglio crediti, intesa a costituire
quest’ultimo in garanzia esclusiva dei portatori dei titoli dallo stesso
emessi.
Questo è il suo
precipuo scopo: isolare il portafoglio crediti che supporta l’emissione delle
Abs e renderlo inattaccabile da azioni di creditori diversi dai portatori delle
Abs emesse.
Funzionale a
questa precisa finalità e concetto essenziale introno al quale ruota
l’operazione di cartolarizzazione è il principio del “limited recourse”, ovvero
l’azionabilità o esigibilità limitata dei titoli emessi.
Tale
affermazione esplicitata all’articolo 3.2 della legge, si sostanzia nel rendere
assolutamente inapplicabile all’operazione il principio posto nel nostro
ordinamento a presidio dei diritti ed incardinato nell’articolo 2740 c.c. in
base al quale il debitore risponde dell’adempimento delle proprie obbligazioni
con tutti i suoi beni presenti e futuri.
Escludere
questo principio, significa che i titoli non sono garantiti dal patrimonio della
società emittente, ma dal flusso finanziario derivante dal portafoglio crediti
acquistato dall’emittente medesimo, ovvero che la società di cartolarizzazione
sebbene soggetto debitore, risponde nei confronti dei portatori dei titoli non
con il suo patrimonio, ma solo con le attività che costituiscono patrimonio
separato relativo a quella operazione di
cartolarizzazione.
Non entrando
dunque a far parte del patrimonio della società di cartolarizzazione né le somme
versate dai sottoscrittori, né quelle corrisposte dai debitori ceduti, queste
non possono essere assimilate ai beni presenti e futuri dell’Spv ai sensi
dell’art. 2740 c.c.
Queste somme
infatti costituiscono un patrimonio separato di cui la società si rende
intestataria a fini puramente strumentali e funzionali di gestione
nell’interesse dei portatori dei titoli, per cui il rischio dell’inesigibilità
dei crediti non verrà mai assunto dal cessionario che lo scarica sugli
investitori-sottoscrittori dei titoli, che essa stessa
emette.
Tale
orientamento è confermato anche dal provvedimento della Banca d’Italia del 29
marzo 2000 che stabilisce come i crediti ceduti, i titoli emessi, gli interessi
passivi su titoli emessi e le altre operazioni compiute nell’ambito di
operazioni di cartolarizzazione formano oggetto di rilevazione solo nella nota
integrativa, non dovendo pertanto comparire né nel conto patrimoniale né nel
conto economico della società emittente.
Per garantire
la blindatura del portafoglio crediti ceduto, realizzandone un effettivo
distacco dal patrimonio della società di cartolarizzazione e dalla vicende dei
debitori ceduti e dello stesso cedente, la Legge n. 130/99 lo mette al riparo
dalle revocatorie fallimentari ex articolo 4.3 e 4.4. Mentre infatti ai
pagamenti effettuati dai debitori ceduti alla società cessionaria non si applica
l’art. 67 della legge fallimentare; in caso di fallimento del cedente i termini
per procedere con revocatoria previsti dall’art. 67 sono drasticamente ridotti
da due anni a sei mesi e da un anno a tre mesi, rendendo assolutamente
improbabile che si proceda in tal senso.
La segregazione
del portafoglio crediti a garanzia dei portatori dei titoli, si realizza anche
nei confronti della società di cartolarizzazione mediante la separazione di
ciascun portafoglio crediti da quello della stessa società e altresì dai
portafogli di crediti relativi ad altre eventuali operazioni realizzate dalla
medesima, data la possibilità offerta dalla legge di poter istituire delle Spv
multicomparto, operanti per più operazioni di
cartolarizzazione.
Ciò a dire che,
come i portatori dei titoli non possono attaccare il patrimonio della società di
cartolarizzazione, si ha che le somme versate dai sottoscrittori non sono
utilizzate né utilizzabili dalla società emittente per il perseguimento dei
propri fini o del proprio oggetto sociale.
Quello che si
realizza è un semplice affidamento di somme, che la società emittente non può
gestire per fini propri ma solo nell’esclusivo interesse dei portatori dei
titoli.
In questo senso
l’Spv manifesta la sua vera natura, di essere una costruzione a montaggio,
allestita e controllata dagli stessi arrangers che su incarico del cedente
organizzano l’intera operazione.
Essa è dunque
uno strumento perfetto atto a realizzare, mediante l’acquisto della personalità
giuridica conseguente alla sua costituzione in veste societaria, quella
separatezza patrimoniale, che nella complessiva operazione di cartolarizzaizone
è il requisito fondamentale per assicurare la tutela dei
risparmiatori-investitori.
Pur volendo
chiaramente recepire il modello anglosassone di securitisation imperniato
sull’emissione di titoli “limited recourse” ad opera dell’Spv, il nostro
legislatore se ne è in parte discostato nella scelta del modello di società
emittente.
Se infatti tra
l’Spv di common law e la nostra società di cartolarizzazione esistono delle
analogie, ci sono da evidenziare anche profonde
differenze.
Queste
scaturiscono non solo dal fatto che nell’ordinamento anglosassone l’Spv non ha
alcuna funzione imprenditoriale sua propria, non a caso viene definita “orphan
company” trattandosi di un mero strumento operativo contingente, ma anche dalla
rilevazione che questa non svolge alcuna funzione, né offre garanzie per la
tutela anche dinamica, gestoria, dei diritti ed interessi dei portatori dei
titoli. Ciò a differenza dell’Spv nostrana che essendo a tutti gli effetti un
intermediario finanziario iscritto nell’elenco generale di cui all’art. 106 ed
in quello speciale di cui all’art. 107 del T.U.B. è caratterizzata da una certa
imprenditorialità, anche se strumentale rispetto al gruppo cui solitamente
appartiene. Per questo, nell’interesse esclusivo dei portatori dei titoli, è
investita dalla Legge n.130/99 della responsabilità di atti rilevanti, di
gestione diretta e indiretta del portafoglio crediti, funzioni queste che, nelle
securitisations di common law, sono dall’Spv attribuite al rappresentante dei
portatori dei titoli.
6.
Conclusioni
La
cartolarizzazione dei crediti, uno degli sviluppi finanziari più interessanti
che si sia registrato negli ultimi anni, risulta per l’ordinamento italiano e
per lo sviluppo del nostro mercato finanziario un passo rilevante, soprattutto
perché permette la diversificazione delle fonti di
finanziamento.
Dopo aver
richiesto più volte un intervento in tal senso, visto anche il continuo ricorso
da parte dei nostri operatori a costose strutture di diritto straniero, il
legislatore intuendo gli innumerevoli vantaggi derivanti da siffatte operazioni,
con la Legge n. 130/99 ha finalmente colmato quel vuoto normativo che a lungo ha
condizionato lo sviluppo in Italia di questa particolare tecnica
finanziaria.
L’ approccio
mostrato e poi trasfuso nella legge è stato d’indubbia liberalità, palesata
nella natura multi-option dell’intera operazione. Ciò non solo in riferimento
alla possibilità prevista per gli operatori di poter ricorrere alla struttura
più conveniente tra quella fondata sull’Spv e quella basata sulla cessione a
fondi comuni d’investimento, bensì anche per essere questa, una tecnica
potenzialmente estensibile a qualunque tipo di credito pecuniario, e quindi tale
da essere utilizzata da qualunque tipo di originator. In questo senso è da
interpretare anche la possibilità di consentire operazioni multi-tranche, e di
due diverse tipologie di collocamento, una riservata ad investitori
professionali, l’altra ad investitori istituzionali.
Ciò detto, non
si esclude che tale disciplina presenti comunque delle lacune che sicuramente ne
limitano l’ambito applicativo, incidenti in particolar modo su specifici
obiettivi di trasparenza e di tutela degli investitori; basti pensare a tal
proposito come il legislatore non abbia espressamente richiesto la condizione
d’indipendenza giuridica dell’Spv dall’originator, e come l’obbligatorietà del
giudizio di rating sia disposta solo per le operazioni che si rivolgono ad
investitori non professionali, consentendo di fatto operazioni molto
rischiose.
Al di là di
queste ed altre limitazioni sicuramente riscontrabili nel disposto legislativo,
tra le quali vi è da segnalare la mancata previsione di agenzie governative in
grado di sollecitare e garantire operazione di cartolarizzazione, occorre
riconoscere come nel complesso questa sia una buona legge, che però deve essere
considerata non certo quale punto di arrivo, bensì di partenza per la crescita
del nostro mercato finanziario; finalizzata dunque ad intensificare quanto più
possibile il riscorso a tali operazioni e a consentire all’Italia di competere
maggiormente con altri sistemi industrializzati.
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