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Approfondimenti Giuridici
28-05-2004
L’influenza della normativa comunitaria sul trasferimento d’azienda
Avv. Barbara Palombi -
avvpalombi@hotmail.com
1.
Premessa
2. Dalla
direttiva n. 77/187 alla nuova direttiva n. 98/50 e suo recepimento
nell’ordinamento italiano attraverso il d.lgs. 2001 n.
18.
3. Aspetti
rilevanti introdotti dalla nuova direttiva n. 98/50: la nozione di trasferimento
d’azienda nella disciplina comunitaria, un punto di frizione con l’ordinamento
interno.
4. Tutela
individuale nel trasferimento d’azienda e suoi riflessi sull’ordinamento
italiano
4.1 in
particolare: il diritto di opposizione del
lavoratore
5. Tutela
collettiva e ruolo del sindacato nel trasferimento
d’azienda
Le
profonde modificazioni strutturali in atto nel mondo dell’impresa, volta ad
adeguarsi al veloce ritmo delle tecnologie e sempre più a conseguire risparmi o
ottimizzazioni organizzative attraverso l’espunzione dal ciclo produttivo di
attività che l’imprenditore reputa più conveniente affidare a strutture esterne,
hanno naturalmente una forte ricaduta sull’esperienza lavorativa, che si
configura sempre meno come un rapporto stabile e duraturo.
In
quest’ambito, il trasferimento d’azienda è un istituto giuridico che, funzionale
alle operazioni di mutamento soggettivo dell’impresa, risponde all’esigenza di
tutela e garanzia del lavoratore.
Ciò si
evince dalla stessa disciplina comunitaria che, prima con la direttiva n. 77/187
poi con la n. 98/50, senza mai alcun richiamo alle esigenze di flessibilità o
competitività dell’impresa, risulta da sempre sostanzialmente incentrata sulla
conservazione dei rapporti di lavoro, in funzione del miglioramento delle
condizioni di vita e di lavoro dei soggetti, e a tutela dei diritti dei
lavoratori.
In tal
senso, si esprime anche il nostro ordinamento nel quale la normativa comunitaria
è stata recepita attraverso il D.Lgs. 2001 n. 18 che ha completamente modificato
e riscritto l’art. 2112 del codice civile.
A
fronte pertanto delle spinte dell’economia reale verso soluzioni di
trasformazione e decentramento produttivo, dei sempre più frequenti fenomeni di
destrutturazione aziendale e di esternalizzazione, attuati attraverso il ricorso
all’istituto del trasferimento d’azienda, permane centrale, l’esigenza di
mantenere e continuamente riconfigurare, nel segno dell’ormai irrinunciabile
flessibilità, le insopprimibili garanzie a sostegno del lavoro e dei lavoratori
e la ricerca di un delicato equilibrio tra le diverse componenti
coinvolte.
Destinata ad armonizzare le legislazioni nazionali circa il mantenimento
dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d’azienda, la direttiva n.
77/187 del 14 febbraio 1977, con
l’obiettivo primario di evitare che la ristrutturazione delle imprese
nell’ambito della Comunità Europea comporti conseguenze negative per i
dipendenti, assume una portata garantistica assai ampia nei confronti del c.d.
contraente debole.
La sua
rilevanza deriva anche dalla circostanza che, unitamente ad altre quattro
direttive adottate in quegli anni ovvero quella sulla parità retributiva
uomo-donna n. 75/117; quella sui licenziamenti collettivi n. 75/175; sulla
parità di trattamento uomo-donna n. 76/206; sull’insolvenza del datore di lavoro
n. 80/987, rappresenta il nocciolo
duro del diritto comunitario del lavoro o meglio il c.d. “sistema di politica
sociale europea”.
Frutto
di una rinnovata e forte sensibilità che i Padri fondatori ebbero in quel
decennio verso la tematica del sociale, la direttiva si applica “ai
trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti a un nuovo
imprenditore in seguito a cessione contrattuale o a fusione e, comunque nel caso
e nei limiti in cui l’impresa, lo stabilimento o parte di esso da trasferire si
trovi nell’area di applicazione del Trattato” (art.1).
Dal
disposto dell’art. 1 si evince chiaramente come ha un’area d’impatto
notevolmente ampia. A condizione infatti che l’azienda trasferita mantenga la
sua identità, proseguendo l’attività originaria, o una sua autonoma
funzionalità, il trasferimento d’azienda ricomprende tutte le ipotesi di
sostituzione a qualunque titolo
della persona fisica o giuridica del datore di lavoro, indipendentemente dalle
vicende relative alla titolarità dell’impresa.
Il
passaggio di azienda si pone in termini neutri per i lavoratori che non devono
essere oggetto di trattamenti meno favorevoli, posto che l’obiettivo primario
non è quello di assicurare la funzionalità operativa dell’impresa, quanto di
adottare le disposizioni necessarie per proteggere i lavoratori assicurando il
mantenimento dei loro diritti.
Dopo
anni di applicazione, e alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia, la n. 77/187 è stata
ampiamente rivisitata dalla direttiva n. 98/50 del 28 giugno 1998 nei cui
preamboli si pone in luce, in particolare, l’esigenza di chiarire la nozione
giuridica di trasferimento d’impresa.
Posto
che una delle principali innovazioni di questa direttiva è la precisazione e
l’ampliamento del concetto di trasferimento d’impresa fino a ricomprendervi ogni
cessione che derivi da contratto, da disposizione del giudice o di legge o
provvedimento amministrativo, nonché i casi d’insolvenza trattati in procedure
non liquidatorie, le ulteriori proposte di emendamento avanzate dalla
Commissione, in essa trasfuse riguardano altresì: 1) la continuità dei contratti
di lavoro in forza della quale, i diritti e gli obblighi che risultano per il
cedente da un contratto di lavoro alla data del trasferimento, sono in
conseguenza dello stesso, trasferiti al cessionario; 2) la protezione
riconosciuta alle rappresentanze sindacali aziendali dei lavoratori, destinate a
restare in funzione qualora l’impresa trasferita conservi la propria autonomia
o, quando questa autonomia venga meno, la garanzia di una rappresentanza per i
lavoratori trasferiti durante il periodo necessario alla costituzione della
nuova rappresentanza aziendale; 3) la precisazione che gli obblighi
d’informazione e di consultazione dei lavoratori coinvolti nel trasferimento
sussistono a prescindere dal fatto che la decisione di trasferimento sia
adottata dal datore di lavoro, da un’impresa holding o dal centro direzionale
dell’impresa con più sedi, per evitare che si adduca come giustificazione il
fatto che l’impresa madre abbia omesso d’informare di ciò il datore di
lavoro.
Tutto
chiaramente in linea, sia con quanto dispongono altre direttive adottate in
quegli anni, riguardanti l’occupazione e i diritti d’informazione e di
consultazione in ipotesi di trasferimenti o concentrazioni di imprese dalle
dimensioni transnazionali sia, con la costante e forte attenzione rivolta dalla Comunità
europea ai valori sociali.
In
attuazione della direttiva n. 98/50 è intervenuto di lì a poco il legislatore
nazionale, emanando il decreto legislativo del 2 febbraio 2001 n. 18 con cui si
sono introdotte significative modifiche all’art. 2112 c.c. Il decreto ha avuto
l’obiettivo di armonizzare la norma italiana con quella comunitaria, e con
questo intento ha riscritto l’art. 2112 del codice civile, in cui vengono
trasfusi i risultati raggiunti a livello comunitario.
Le
modifiche più rilevanti introdotte nel nostro ordinamento riguardano
essenzialmente la nozione stessa di trasferimento di azienda e quindi la
delimitazione del campo di applicazione della norma; gli effetti del
trasferimento sui contratti collettivi applicabili; le procedure d’informazione
e consultazione sindacale.
La prima sostanziale modifica apportata all’art. 2112 c.c. è stato
il recepimento, attraverso l’aggiunta del 5 comma, di quanto ormai da tempo si
sosteneva sia in dottrina che in giurisprudenza comunitaria, ovvero che si è in
presenza di un trasferimento d’azienda tutte le volte in cui vi è una
sostituzione del soggetto titolare, indipendentemente dallo strumento giuridico
utilizzato per il passaggio dal cedente al cessionario sia esso vendita,
usufrutto, affitto, successione negli appalti. Precisando come il trasferimento d’azienda sia
“qualsiasi operazione che comporti il mutamento nella titolarità di
un’attività economica organizzata……al fine della produzione e dello scambio di
beni o di servizi preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento
la propria identità a prescindere dal carattere negoziale o dal provvedimento
sulla base dei quali il trasferimento è attuato, ivi compresi l’usufrutto o
l’affitto d’azienda”
, l’articolo 2112 c.c. con un finalizzato
intento qualificatorio, ha introdotto ulteriori elementi con i quali lascia
aperti nuovi e diversi ambiti di
applicazione che si colgono sia nell’uso del termine “operazione” con cui il
legislatore identifica il momento del passaggio nella titolarità dell’azienda;
sia nell’introduzione nell’ordinamento nazionale di un’importantissima novità
rappresentata dal trasferimento di “parte dell’azienda” che naturalmente abbia
una sua articolazione autonoma, una sua propria consistenza economica
organizzata e quindi una propria identità.
La
sintetica definizione di trasferimento di azienda contenuta nell’art. 1 della
direttiva n.77/187 è stata successivamente precisata ed ampliata dalla
Commissione Europea che ha formulato una proposta di modifica proprio nel senso
di allargare le maglie dell’ambito di applicabilità della stessa.
La latitudine fenomenica della nozione raggiunge il suo apice
laddove nell’art. 1 della direttiva n.98/50 si dispone che “per trasferimento
s’intende quello di un’entità economica che conserva la propria identità di
mezzi organizzati al fine di svolgere un’attività economica, sia essa essenziale
o accessoria”……..e laddove si prevede che essa si applica anche alle
imprese, “pubbliche o private che esercitano un’attività economica, sia che
perseguono o meno uno scopo di
lucro”.
La
nuova norma, da cui si evince una nozione comunitaria di trasferimento d’azienda
senza dubbio elastica ed aperta, risponde ad una precisa esigenza che è quella
di adeguare la definizione giuridica ai cambiamenti che nel corso del ventennio
si sono susseguiti in ambito economico e che hanno coinvolto naturalmente le
trasformazioni e le successioni di imprese.
Il
rischio cui avrebbe portato il mantenimento di una definizione rigida in un
contesto applicativo fortemente dinamico, sarebbe stato certamente quello di
indebolire irrimediabilmente il fine protettivo della direttiva comunitaria, non
più in grado ormai di disciplinare i nuovi emergenti fenomeni di avvicendamento
imprenditoriale.
La
Corte certamente nella sua ventennale attività ha offerto un apporto
interpretativo della disciplina comunitaria sul trasferimento d’azienda assai significativo.
Essa da
sempre ha elevato ad unico elemento qualificatorio dell’istituto quello
della continuazione dell’attività,
rispetto agli aspetti propriamente strutturali dell’azienda, come ad esempio il
complesso di beni, che ha avuto solo un valore marginale così da essere ridotto a mero indizio di
un’operazione di trasferimento in atto.
L’attenzione dei giudici della Corte si è focalizzata in un primo tempo
sul concetto di operazione ovvero “sulla dismissione di un’attività da
parte di un’impresa e sulla prosecuzione della stessa da parte di un’altra”, per
cui l’azienda era intesa
sostanzialmente come un’insieme di attività economiche sia esse
principali o accessorie, con la conseguenza che ogni operazione di
esternalizzazione diventava ipotesi di trasferimento d’azienda disciplinata
dalla direttiva.
Ciò
scaturisce in particolare dalla lettura di alcune famose pronunce: dalla nota sentenza Spijkers
alla Schmidt, alla sentenza Mercks in cui, affermando che “il criterio decisivo
per stabilire l’esistenza di un trasferimento d’impresa o di parte di questa, è
quello del mantenimento dell’identità dell’entità economica ravvisabile dal
concreto proseguimento o dalla ripresa, da parte del nuovo imprenditore, delle
stesse attività economiche o di attività analoghe”, si assiste ad un processo di
rarefazione di quei criteri quali il trasferimento degli elementi patrimoniali
dell’impresa, per arrivare ad una completa valorizzazione dei soli elementi
della prosecuzione dell’attività economica e della similarità dell’attività
ceduta, senza il mantenimento della struttura e dell’organizzazione
dell’impresa.
Successivamente, nella più recente giurisprudenza della Corte, non si
assiste ad una vera e propria ritirata delle precedenti posizioni, quanto all’
abbandono di una chiave di lettura del trasferimento d’azienda per così dire
“estrema”, perché fondata esclusivamente sull’individuazione del solo elemento
della prosecuzione dell’attività economica precedente. Quello che diviene
rilevante agli occhi dei giudici è la valutazione della persistenza
dell’attività organizzata, attraverso la permanenza di elementi significativi
caratterizzanti l’attività oggetto del trasferimento. Tali elementi ancora una
volta non sono identificati in quelli prettamente strutturali, quanto con uno
specifico patrimonio costituito da una serie di competenze, dall’avviamento, da
metodologie di organizzazione del lavoro, cioè con delle peculiarità proprie
dell’attività economica precedente, quindi ancora una volta con fattori
immateriali.
Alla
luce di tali orientamenti giurisprudenziali la direttiva n. 98/50 ha proceduto
sì alla de-materializzazione della nozione azienda attraverso una formula definitoria tutta imperniata
sull’ellittica nozione di “insieme di mezzi”, ma ha anche cercato, con il costante richiamo
al concetto di organizzazione, capace d’individuare un nucleo
organizzativo funzionalizzato preesistente, d’inquadrare sistematicamente e
quindi di delimitare il proliferare di fenomeni inediti di decentramento e di
terziarizzazione dell’impresa, impedendo che mere prosecuzioni di attività
economiche costituiscano delle operazioni rilevanti ai sensi della direttiva comunitaria.
Quindi,
nella pur ampia prospettiva adottata dalla direttiva in cui si disciplina anche
il trasferimento di parti di imprese o c.d. ramo d’azienda con l’evidente intento di
assecondare quelle operazioni di esternalizzazione, si coglie tuttavia
l’esigenza da parte del legislatore comunitario di operare un distinguo tra le
stesse, effettuabili attraverso il ricorso ad una vasta gamma di figure contrattuali come
l’appalto, l’agenzia, il franchising ecc.., che, in quanto caratterizzate dalla
mera prosecuzione di un’attività economica, non necessariamente rientrano nella
sfera disciplinatoria della direttiva.
All’analisi finora condotta si deve aggiungere per dovere di completezza,
l’ emergere di un chiaro punto di
attrito tra la nozione di trasferimento d’azienda accolta a livello comunitario
e quella sostenuta dal diritto interno. Infatti se a livello comunitario rileva
non tanto l’effettivo passaggio del complesso organico di beni aziendali, quanto
il profilo funzionale della ripresa o della prosecuzione dell’attività economica
da parte del cessionario, viceversa nel diritto interno, si dà centralità
proprio all’elemento oggettivo dell’azienda intesa quale complesso di beni
destinati all’esercizio dell’impresa e, in tale prospettiva, si considera
rientrante nella fattispecie anche il trasferimento del ramo d’azienda solo in
quanto riguardi un insieme di beni autonomamente suscettibile di costituire
idoneo e compiuto strumento d’impresa.
La
giurisprudenza italiana chiamata ad interpretare l’art. 2112 c.c., pone l’accento essenzialmente sulla cessione
del complesso aziendale,
sull’attitudine produttiva dei beni trasferiti, sulla loro identità
funzionale ed economica di autonomo strumento d’impresa, ed esclude al contempo che la mera successione di due
soggetti nell’esercizio di una medesima attività economica possa configurare
come trasferimento d’azienda.
Posta
questa differenza di accenti e di orientamenti tra il diritto comunitario e
quello interno, occorre tuttavia precisare che, pur avendo delineato una nozione
abbastanza ampia di trasferimento fino a ricomprendervi casi di
esternalizzazione che secondo il diritto italiano non rientrerebbero nella
fattispecie del trasferimento di azienda o di ramo di azienda, il legislatore
comunitario ha agito cercando esclusivamente di estendere il più possibile la
portata protettiva della direttiva n. 98/50 e di armonizzare a certi standards di tutela
i vari ordinamenti nazionali. Nel far ciò del resto egli non ha mai dettato un concetto di
impresa o di trasferimento d’impresa vincolante per gli Stati membri; quello che
invece è vincolante e rispetto a
cui gli ordinamenti devono necessariamente adeguarsi è soltanto l’individuazione
del campo di applicazione della disciplina di tutela dei lavoratori.
Come
già per la precedente, anche per la nuova direttiva sul trasferimento d’azienda,
il passaggio di titolarità dal cedente al cessionario dei rapporti di lavoro in
corso al momento del trasferimento, costituisce un effetto automatico del
trasferimento stesso e ciò in linea col principio dell’insensibilità del
rapporto di lavoro rispetto alle vicende circolatorie del complesso
aziendale.
Quella
della continuità rappresenta senza dubbio un’importante ed ampia tutela che sul
piano individuale il legislatore comunitario ha voluto assicurare ai lavoratori,
chiarendo come l’effetto successorio si determina nei confronti di tutti i
rapporti di lavoro giuridicamente esistenti nel momento in cui si perfeziona
l’operazione traslativa, ivi inclusi i rapporti di lavoro part-time, a tempo
determinato e interinali.
Direttamente funzionale al principio della prosecuzione dei rapporti di
lavoro e a “suo rigoroso svolgimento”, stà la previsione secondo cui il trasferimento d’impresa
non può costituire motivo di licenziamento né per il cedente né tantomeno per il
cessionario; affermazione, successivamente temperata proprio a seguito del riconoscimento, da parte
del legislatore comunitario, della disciplina generale in materia di
licenziamenti.
La
norma infatti non ha lo scopo di impedire quei licenziamenti dovuti a motivi
economici, tecnici o organizzativi che comportano cioè delle variazioni
necessarie del piano occupazionale dell’azienda.
Ciò a
dire che l’affermazione del principio di continuità del rapporto di lavoro non
deve assolutamente essere convertito nel diverso principio della stabilità dello
stesso, che richiederebbe,
diversamente dalla ratio comunitaria, che fosse inibita qualunque facoltà del
datore di recedere dai rapporti di lavoro.
Pertanto pur disponendo che il trasferimento d’azienda non può costituire
motivo di licenziamento, la normativa comunitaria lascia aperta la strada a
operazioni di ridimensionamento dell’organico che possono essere legittimamente
effettuate, si badi bene, tanto dal cedente quanto dal cessionario.
Del
resto la protezione offerta ai singoli avviene non solo mediante la garanzia del
posto di lavoro, ma anche dei diritti e dei rispettivi obblighi connessi allo
svolgimento dello stesso.
Dalla
continuità dei rapporti di lavoro deriva infatti, come effetto automatico, che i
diritti e gli obblighi che risultano per il cedente da un contratto di lavoro
vigente al tempo del trasferimento, sono in conseguenza di questo trasferiti al
cessionario.
Il richiamo generale e senza restrizione
alcuna, operato dalla direttiva “ai diritti” poi trasfuso nell’art. 2112 del
codice civile, ha come scopo quello di garantire ad ogni singolo lavoratore di
restare alle dipendenze del cessionario nella stessa situazione convenuta con il
cedente qualunque sia la fonte da cui tali diritti originano, mantenendo così
intatta l’intera situazione soggettiva. Una tutela conservativa pertanto che
ricomprende tutte quelle situazioni soggettive che sono in qualche modo
funzionalmente collegate al rapporto di lavoro, e già esistenti nel patrimonio
giuridico del lavoratore all’atto della cessione del complesso aziendale. Ne
deriva l’esclusione da tale tutela conservativa di quei diritti che nonostante
facciano parte del patrimonio del lavoratore, hanno origine in rapporti di
lavoro ormai estinti, come nel caso di chi cessato il servizio, vanta ancora dei
crediti nei confronti del datore di lavoro; mentre sono mantenuti i diritti
derivanti dall’anzianità di servizio presso l’azienda ceduta, ma non anche
quelli spettanti ai dipendenti dell’impresa cessionaria derivanti da cause
particolari verificatesi prima del trasferimento.
La
tutela del lavoratore non è quindi esclusivamente limitata allo stato di fatto
esistente al momento del trasferimento dell’azienda, ma anche e soprattutto a
quello di diritto, nel senso che i diritti “acquisiti”, derivanti dal contratto
individuale o collettivo, non possono essere in nessun modo pregiudicati dalle
vicende riguardanti il trasferimento d’azienda.
Tale
principio della conservazione dei diritti, in perfetta rispondenza all’applicazione della previgente
disciplina collettiva, deve tuttavia coordinarsi con la possibile applicazione
da parte del cessionario di un diverso contratto collettivo, conformemente a
quanto previsto da entrambe le direttive comunitarie e successivamente recepito
anche dalla normativa interna nell’art. 2112 del codice civile. Infatti con la
possibile sostituzione del contratto collettivo con altri contratti applicabili
all’impresa dell’acquirente, il legislatore comunitario e poi quello nazionale
hanno inteso contemperare due distinte esigenze, ovvero quella di assicurare per
quanto possibile la stabilità del rapporto di lavoro nei suoi contenuti
originari complessivi, evitando traumatici mutamenti per il lavoratore;
dall’altro quella di consentire un allineamento dello stesso rapporto al regime
collettivo vigente all’interno della nuova compagine aziendale.
Si
tratta in realtà di una previsione soggetta a diverse interpretazioni ed
indirizzata a seconda del significato attribuitole, alla realizzazione ora
dell’una ora dell’altra esigenza. Volendo però seguire quell’interpretazione che
appare maggiormente rispondente al tenore letterale della normativa e senz’altro
alle finalità di tutela dei lavoratori, occorre precisare che il richiamo ai
contratti collettivi “applicabili” e non a quelli “applicati” dal cessionario,
lascia supporre il riferimento ad una regolamentazione futura e non preesistente
e quindi che i lavoratori trasferiti conservano il contratto collettivo
applicato dal cedente fino alla sua naturale scadenza a meno che, non intervenga
a sostituirlo una nuova regolamentazione collettiva contestuale o successiva al
trasferimento, s’intende anche peggiorativa, salvo tuttavia i diritti
“quesiti”.
Massima
espressione della tutela individuale e novità più significativa in tema di
trasferimento d’azienda, verso la quale pare indirizzarsi il diritto
comunitario, è la previsione della possibilità per il lavoratore, le cui
condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica, di opporsi al
trasferimento del suo rapporto e di non fruire quindi della tutela
accordatagli.
Verso questa soluzione è orientata non solo la direttiva n. 77/187
che attribuisce rilevanza cruciale al mantenimento delle condizioni contrattuali
del rapporto di lavoro, tra le quali è indubbio che debba ricomprendersi la
stessa organizzazione aziendale presente alla stipulazione del contratto, ma
anche la Corte di giustizia che non ha mancato occasione per pronunciarsi sulla
questione e giungere gradualmente all’affermazione di un diritto di opposizione
del lavoratore al trasferimento.
In
particolare la Corte, nella sentenza Katsikas, riconduce il diritto di
opposizione direttamente all’art. 3.1 della direttiva che, a parere della
stessa, non osta a che un lavoratore decida di opporsi al trasferimento del suo
rapporto di lavoro, perché egli deve essere assolutamente libero di scegliere il
suo datore di lavoro e non può essere obbligato, in nome del rispetto dei suoi
diritti fondamentali, a lavorare per un datore che non ha liberamente
scelto.
Il diritto di opposizione dunque, sostenuto dalla Corte, in virtù
del quale si riconosce al lavoratore la possibilità di decidere unilateralmente
di non continuare il rapporto con il nuovo datore, esigendo di rimanere alle
dipendenze del cedente, impedisce il passaggio automatico del rapporto
all’imprenditore cessionario, il quale rimane quindi estraneo al vincolo
contrattuale, non “passato”, tra il lavoratore dissenziente e il cedente.
La
scelta dunque, dei giudici comunitari, di affrontare la questione e di
risolverla sul piano dei principi generali operando un bilanciamento tra il
carattere inderogabile delle direttive comunitarie e il fondamentale diritto di
scelta del lavoratore, sfocia nella netta affermazione del diritto di
opposizione alla prosecuzione del rapporto in capo al cessionario.
Ciò
anche in linea con quanto dètta la Dichiarazione di Filadelfia sugli scopi e gli
obiettivi dell’Organizzazione internazionale del lavoro secondo cui il
lavoratore non è una merce, né quindi può essere trasferito da un datore di lavoro ad
un altro senza il suo consenso, equiparandolo ad uno dei vari elementi, ad una
merce appunto, che compongono l’azienda oggetto del trasferimento.Tale
orientamento della normativa comunitaria trae origine in realtà dalla forte
valorizzazione della soggettività e autonomia del lavoratore anche e soprattutto
nella valutazione del suo legame con l’azienda, con la quale, più che con la
persona dell’imprenditore, s’instaura il rapporto contrattuale.
Se è
l’impresa, infatti, nel suo substrato oggettivo di azienda, come organizzazione
tecnica, come patrimonio umano e professionale, a rappresentare il parametro
principale di determinazione della posizione contrattuale delle parti e rispetto
alla quale si determinano una serie di obblighi e di diritti, questa non è certo quella disegnabile discrezionalmente
dall’imprenditore, bensì quella con la quale il lavoratore ha scelto liberamente
di lavorare e di mantenere nel tempo il suo rapporto contrattuale.
In
quest’idea di impresa, in cui c’è posto per principi fondamentali comuni a tutti
gli ordinamenti civili come quello che sancisce il rifiuto della mercificazione
del lavoro e del lavoratore, come quello che riconosce la libertà contrattuale,
la libera scelta dell’attività lavorativa, trova spazio e rilevanza il diritto
di opposizione/consenso del lavoratore al trasferimento.
In
quest’ottica si comprende anche come il consenso in tema di trasferimento assuma
maggiore rilievo quando ad essere trasferita sia solo una parte dell’azienda
ovvero nell’ ipotesi di c.d. esternalizzazione, in cui spesso viene proprio a
mancare l’organizzazione aziendale come termine di riferimento, consistendo questa il più delle volte in
un semplice trasferimento di attività, non accompagnato dalla cessione di un
complesso organizzativo autonomo.
In
situazioni di decentramento produttivo, sempre più frequenti e alle quali si
accompagna sovente un indebolimento delle condizioni di lavoro e delle
prospettive di stabilità occupazionale, estendere semplicemente e rigidamente,
come fa l’ordinamento nazionale, la regola dell’ art. 2112 c.c., affermando
l’assoluta inderogabilità del principio della successione del rapporto
contrattuale e quindi l’irrilevanza del consenso del lavoratore, risulta per la
verità assai difficile.
Per cui
il mancato riconoscimento di questo diritto nell’art. 2112 c.c., tocca il cuore
della nostra disciplina giuridica, per la quale evidentemente, le esigenze di
protezione dell’autonomia individuale vengono sacrificate a fronte di quelle
legate al traffico commerciale, legislativamente giudicate
prevalenti.
Nel passare dall’analisi della tutela individuale a quella
collettiva va segnalata la particolare protezione che la direttiva comunitaria
n. 77/187 riconosce ai lavoratori coinvolti nel trasferimento d’impresa,
attraverso la previsione di una procedura di informazione e consultazione
sindacale, successivamente ripresa dalla direttiva n.
98/50.
Il legislatore attraverso il rafforzamento e il sostegno all’azione del
sindacato, dispone un’ampia tutela al lavoratore-dipendente.
Nello specifico, l’art. 6 della direttiva n. 98/50 prevede che il
cedente e il cessionario sono tenuti ad informare i rappresentanti dei
rispettivi lavoratori interessati da un trasferimento su diversi punti ovvero:
sulla data effettiva o proposta del trasferimento; sui motivi del trasferimento;
sulle conseguenze giuridiche, economiche e sociali del trasferimento; sulle
misure previste nei confronti dei
lavoratori.
Restano distinti, sempre secondo quanto statuisce la direttiva, gli
obblighi del cedente e del cessionario: infatti mentre il cedente è tenuto a
comunicare tali informazioni ai rappresentanti dei suoi lavoratori in tempo
utile prima dell’attuazione del trasferimento, il cessionario è tenuto ad
assolvere questi obblighi in tempo utile e in ogni caso prima che i suoi
lavoratori siano direttamente lesi nelle loro condizioni di impiego e di lavoro.
All’informazione dovrà far seguito una consultazione sulle misure eventualmente
previste nei confronti dei lavoratori, al fine di ricercare un accordo che
consenta di attuare la vicenda circolatoria al più basso costo
sociale.
Tali disposizioni poi recepite nell’ordinamento interno all’art. 47
della L. n. 428/90 attraverso il d.lgs. n. 18/2001, pur non comportando un
particolare coinvolgimento dei lavoratori nelle decisioni dell’azienda,
rappresentano un emblematico passaggio da una tutela esclusivamente individuale
ad una tutela collettiva. Infatti attraverso l’imposizione di questa procedura
il legislatore, rifacendosi all’esperienza delle relazioni industriali, ha
disposto che i datori di lavoro, prima di assumere decisioni importanti per
l’azienda e il futuro dei dipendenti, tengano conto degli interessi di costoro,
armonizzandoli quanto più possibile, con ciò che è diretta espressione della
loro libertà di iniziativa economica privata, ovvero il diritto di iniziare o
cessare l’attività d’impresa.
Del resto la consapevolezza, da parte del legislatore comunitario,
della varietà degli interessi in gioco, lascia intendere che la ratio della
disciplina è proprio quella di ampliare e potenziare l’ambito d’intervento
dell’azione sindacale, attraverso l’imposizione, ai soggetti coinvolti, di
limiti procedimentali e sostanziali destinati ad indirizzare le parti verso la
contrattazione collettiva, sede ritenuta più idonea per un’equilibrata
composizione degli interessi.
Appare evidente l’intenzione di consentire il coinvolgimento delle parti
sociali nella fase in cui la trattativa risulta ancora indefinita, quando ancora
i diretti interessati non hanno determinato per intero le condizioni del
trasferimento; configurando dunque gli obblighi d’informazione e di
consultazione non come una condizione di legittimità, ma di efficacia della
decisione di effettuare il trasferimento, nel senso che il controllo del
sindacato non può avere ad oggetto la decisione imprenditoriale, ma solo ed
esclusivamente la valutazione delle conseguenze che questa può comportare per i
lavoratori.
Sebbene dunque non si riconosce al sindacato un potere di controllo
sulle scelte operate dall’imprenditore, quanto piuttosto un diritto di
consultazione finalizzato ad accertare le conseguenze derivanti ai lavoratori
dal trasferimento, è pur vero che l’azione sindacale è in grado di fornire un
presidio tale da modulare la protezione dei lavoratori e di realizzare
un’autonoma strategia di tutela dei loro
interessi.
Si realizza così un inevitabile intreccio tra il profilo sindacale
e quello individuale, una necessaria interdipendenza che tuttavia non ci deve
distogliere dal considerare come la procedura d’informazione e consultazione sia
stata prevista nell’interesse
esclusivo del sindacato a sviluppare una propria azione di tutela in relazione
al trasferimento d’azienda. Tant’è vero che il legislatore nazionale all’art. 47
della L. n. 428/1990, su indicazione della direttiva, considera il mancato
rispetto dell’obbligo a rendere le informazioni dovute, un comportamento
antisindacale censurabile come tale ai sensi dell’art. 28 della L. n. 300/1970.
Le considerazioni esposte implicano pertanto che il lavoratore non potrà
far valere la violazione dei diritti di cui è esclusivo titolare il sindacato
per eventualmente contrastare la cessione del proprio contratto di lavoro in
capo al cessionario dell’azienda, poiché la procedura di consultazione resta
attratta nella sfera dei rapporti collettivi e come tale, la sua gestione e
tutela resta affidata al sindacato che è e rimane l’unico titolare dell’interesse leso.
Da questo scenario prefigurato dalle direttive comunitarie, emerge come
il legislatore sia chiaramente orientato, a causa delle differenze esistenti tra
i vari Pesi europei, a perseguire un processo di armonizzazione “al ribasso” dei
sistemi normativi nazionali, con la tendenza a realizzare un modello di partecipazione
“debole”, quale appunto quello basato sui sistemi d’informazione e di
consultazione, per cui è possibile adottare direttive anche a maggioranza
qualificata; rispetto invece a quei modelli di partecipazione forte, vicini alla
cogestione, per i quali è necessaria invece l’unanimità, e che richiedono, dove
mancano, veri e propri interventi sulla struttura giuridica dell’impresa.
A conferma di quest’ orientamento comunitario e contrariamente ad
un’interpretazione aperta della direttiva, che consentirebbe agli Stati sia di
recepirla nella prospettiva della partecipazione sindacale laddove ci sia
orienti già in tal senso, sia di recepirla in modo diverso da quegli Stati che
non vogliono sposare questo modello, ci sono innumerevoli atti, in primis la
direttiva sui Comitati Aziendali Europei e numerose pronunce della Commissione,
a riprova di una decisa volontà comunitaria orientata nel senso della
partecipazione.
Cedendo sempre più il passo al modello partecipativo, con la
crescente valorizzazione dei diritti d’informazione e consultazione sindacale,
in passato semplicemente relegati ad un ruolo marginale di mero controllo
burocratico dell’attività imprenditoriale,
si è voluto allargare il campo d’intervento della contrattazione
collettiva e la funzione del sindacato. Quest’ultimo deve avere dunque l’esatta
rappresentazione sia della capacità economica e finanziaria dell’impresa
trasferita, sia anche le intenzioni dell’acquirente in merito ai programmi
produttivi, ai livelli occupazionali. Tale rappresentazione infatti risulta
indispensabile sia per valutare la congruità delle misure concretamente
approntate dalle imprese coinvolte per far fronte all’eventuale esubero
occupazionale; sia per promuovere un confronto sindacale alla pari che possa
attenuare le conseguenze sociali del trasferimento nella misura più compatibile
con lo stato complessivo e il contesto produttivo trasferito. Questi sicuramente
gli scopi di un diritto d’informazione e consultazione a tutto
campo.
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