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Approfondimenti Giuridici
16-07-2004
Il regime di tutela giurisdizionale avverso provvedimenti di sanzione della Consob
Salvo Vitale -
Il controllo giurisdizionale sulle
sanzioni della Consob è uno dei problemi più dibattuti dalla giurisprudenza e
dalla dottrina di settore. Il Legislatore non ha dato prova di chiarezza e
coerenza, regolando questa materia con un susseguirsi, anche a breve distanza,
di più provvedimenti legislativi, anche di segno marcatamente opposto fra
loro.
Il tema maggiormente dibattuto è
quello del riparto di giurisdizione, non essendosi ancora affermata una
soluzione pacificamente riconosciuta su quale sia il giudice legittimato a
sindacare le sanzioni amministrative della Consob. A testimonianza
dell’incertezza in materia, valga un esame dei dati statistici circa i ricorsi
contro le sanzioni proposte dalla Consob, che denota come le impugnazioni
vengano spesso proposte contemporaneamente dinanzi alle Corti d’Appello (o i
Tribunali, nei casi previsti) e presso il Tribunale amministrativo del Lazio,
per tutelarsi contro eventuali pronunce di difetto di
giurisdizione.
Una panoramica della tutela
giurisdizionale nei confronti dei provvedimenti delle Authorities nel recente
passato, tuttavia, mostra come la materia versasse in uno stato di confusione
persino maggiore, dal momento che ogni legge istitutiva prevedeva diversi
meccanismi di tutela. E così, avverso gli atti della Banca d’Italia si ricorreva
al giudice amministrativo (mentre per le sanzioni da essa proposte, ma
formalmente irrogate dal Ministero dell’ Economia e delle Finanze, la competenza
spettava al giudice ordinario, cioè alla Corte d’Appello di Roma, in unico
grado). L’Autorità Antitrust vedeva invece sindacare i propri provvedimenti dal
giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva, restando però escluse
le azioni di risarcimento danni, proponibili dinanzi alla Corte d’Appello
competente per territorio. Per l’Autorità per l’energia elettrica ed il gas,
così come per l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, era disposta,
dalle rispettive leggi istitutive, la giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo. Caso a parte costituiva l’Autorità garante per la protezione dei
dati personali, sui cui atti aveva competenza il giudice ordinario (tranne che
per le questioni in tema d’accesso a documenti amministrativi riguardanti dati
“sensibili”, ex art. 25, legge sul procedimento amministrativo e diritto
d’accesso). Per i provvedimenti dell’Istituto Statale di Vigilanza sulle
Assicurazioni Private il controllo giurisdizionale avveniva, a seguito del
normale criterio di riparto, ad opera del giudice amministrativo se essi
incidevano su interessi legittimi, del giudice ordinario quando venivano in
rilievo dei diritti soggettivi; lo stesso valeva per gli atti della Consob.
Dal 1996, il c.d. “decreto
Eurosim” prevedeva per gli atti amministrativi della Consob, la giurisdizione
del giudice amministrativo, disponendo specificatamente per i ricorsi avverso i
provvedimenti sanzionatori, la possibilità di proporre reclamo, in unico grado,
presso la Corte d’Appello di Roma. Con l’entrata in vigore del TUF, la
disciplina dei ricorsi giurisdizionali avverso le sanzioni della Commissione
viene compiutamente rivisitata dai commi 4, 5, 6 e 7, dell’art. 195 TUF.
Contro il provvedimento
sanzionatorio possono ricorrere tutti gli interessati, cioè i soggetti in
concreto incisi dalla sanzione. Al riguardo deve notarsi come la Pubblica
Amministrazione, mossa da un interesse ad avere come controparte un soggetto di
sicura solvibilità, pur infliggendo la sanzione alle singole persone fisiche, ne
ingiunge solitamente il pagamento alle società di appartenenza, che
provvederanno in seguito ad esercitare il diritto di
rivalsa.
Per quanto riguarda il foro
competente, il comma 4, stabilisce che l’“opposizione” deve essere presentata
alla Corte d’Appello del luogo dove la società o l’ente cui appartiene l’autore
della violazione ha la sua sede, o, nel caso non sia possibile applicare questo
criterio, nel luogo in cui la violazione è stata commessa. Le controparti cui
notificare l’opposizione sono individuate nel Ministero del Tesoro (attualmente
Ministero dell’Economia e Finanze), e nell’Autorità che ha proposto
l’applicazione della sanzione. La notificazione deve essere effettuata entro
trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento sanzionatorio, per poi
provvedere al deposito dell’opposizione nella cancelleria della Corte d’Appello
competente entro i successivi trenta giorni.
Il comma 5 prevede l’immediata
esecutività del provvedimento, nonostante la presentazione dell’opposizione.
Tuttavia, sulla scorta del modello dell’art. 22, legge n. 689/1981 concernente i
ricorsi avverso sanzioni amministrative, è fatta salva la possibilità, per la
Corte d’Appello, di sospendere la sanzione con decreto motivato, in presenza di
“gravi motivi”. Si tratta di un classico rimedio cautelare conservativo, volto
cioè ad evitare che, nelle more del giudizio di opposizione, si modifichi
negativamente la posizione dell’istante. I requisiti per la concessione della
sospensione dell’esecuzione sono il fumus boni juris ed il periculum in mora:
essendo richiesto al giudice l’accertamento di “gravi motivi”, per accogliere la
domanda cautelare non basterà rilevare un eventuale vizio inficiante il
provvedimento sanzionatorio, ma si dovrà comparare l’illegittimo pregiudizio cui
potrebbe andare incontro il ricorrente con quello astrattamente patibile dalle
amministrazioni resistenti.
Il controllo giurisdizionale si
conclude, secondo il dettato del comma 7, con un decreto motivato, adottato dopo
una trattazione in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero. Il
provvedimento è ovviamente inappellabile, essendo ammessa soltanto la
possibilità di esperire il ricorso straordinario per Cassazione, assicurato dal
comma 7 dell’art. 111 Cost. contro ogni provvedimento giurisdizionale, in caso
di violazione di legge, a prescindere dal nomen juris, purchè abbiano un
contenuto sostanziale assimilabile a quello di una
sentenza.
Il 31 marzo 1998, poco più di un
mese dopo l’entrata in vigore del TUF, il Legislatore ha, di fatto, riscritto la
disciplina del riparto di giurisdizione in materia di sanzioni amministrative
della Consob, tramite l’art. 33 del D.Lgs. 80/1998. La norma, infatti, ha
devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo “tutte le
controversie in materia di pubblici servizi, ivi compresi quelli afferenti al
credito, alla vigilanza sulle assicurazioni, al mercato mobiliare”. La scelta è
stata adottata per consentire all’autorità giudiziaria amministrativa un
sindacato più completo rispetto al semplice giudizio di legittimità e relativo
potere d’annullamento, secondo la logica di semplificazione del “blocco di
materie” piuttosto che della “situazione giuridica soggettiva”. E’ evidente, in
relazione alla nostra analisi, il problema di coordinamento con la disciplina
dettata dall’art. 195 TUF, e cioè la previsione della Corte d’Appello in unico
grado, quale giudice competente a conoscere delle opposizioni ai decreti
ministeriali sanzionatori, adottati su proposta della
Consob.
La dottrina si è sforzata di
risolvere l’antinomia applicando diversi principi giuridici, e pervenendo a
soluzioni opposte. Ove si scelga di applicare il principio della successione
cronologica (lex posterior derogat priori), si perverrà al risultato di
devolvere al giudice amministrativo non solo le questioni in tema d’impugnazione
ex art. 195 TUF, ma tutte quelle riguardanti il mercato mobiliare, stante
l’ampia disposizione dell’art. 33, D.Lgs. n. 80/98. Il Legislatore infatti,
affermando la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo “in materia di
pubblici servizi, ivi compresi quelli afferenti al credito, alla vigilanza sulle
assicurazioni, al mercato mobiliare”, sembra voler limitare l’ambito di
competenza del giudice all’attività di vigilanza, solo in materia di
assicurazioni, dovendosi intendere invece illimitata in materia di pubblici
servizi in ambito di mercato mobiliare. Tuttavia la difficoltà di individuare
esattamente quali attività dovessero essere considerate “servizio pubblico” in
questo settore, avrebbe comportato il rischio che il giudice amministrativo
sconfinasse in ambiti esclusivamente privatistici, e come tali ancora sottoposti
alla giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria.
Per ovviare a questo inconveniente
si potrebbe scegliere di risolvere l’antinomia tramite il principio di
specialità (lex specialis derogat generali): considerando quindi la natura
settoriale delle disposizioni del TUF, giungere ad affermare una loro prevalenza
sul successivo D.Lgs. 80/1998, relativo alla giurisdizione
amministrativa.
A cercare di far chiarezza in
materia, è intervenuta la citata legge 21 luglio 2000, n. 205, che, al suo art.
7 contiene una nuova formulazione dell’art. 33 D.Lgs. 80/1998. Il nuovo testo
reca: “sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
tutte le controversie in materia di pubblici servizi, ivi compresi quelli
afferenti alla vigilanza sul credito, sulle assicurazioni e sul mercato
mobiliare”. L’anteposizione del termine “vigilanza” sta ad indicare che la
devoluzione alla giurisdizione esclusive del giudice amministrativo riguarda
solamente le controversie in materia di attività di vigilanza, e non l’intero
mercato mobiliare come risultava dall’ambiguo testo previgente. Più
precisamente, l’art. 7 non parla di vigilanza tout court, ma di servizi pubblici
“afferenti alla vigilanza”, lasciando intendere che esista anche una funzione di
vigilanza non riconducibile ad un pubblico servizio e, come tale, normalmente
sindacabile dal giudice ordinario. Per quanto riguarda l’analisi in esame,
sembra possibile affermare che l’attività di vigilanza sui mercati mobiliari
esercitata dalla Consob, cioè da un ente pubblico, nel perseguimento di un
interesse pubblico, possa essere qualificata “pubblico servizio”. Per poter
affermare con sicurezza la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
sulle opposizioni alle sanzioni della Consob, si deve ora tentare di stabilire,
in mancanza di una più precisa indicazione dell’art. 7 della legge 205/2000, se
l’attività sanzionatoria possa essere effettivamente considerata parte della più
amplia funzione di vigilanza della Consob. Considerando infatti il potere
sanzionatorio della Consob come un’attribuzione distinta ed esterna all’attività
di vigilanza, si risolverebbe l’antinomia fra l’art. 195 TUF e il successivo
art. 33 D.Lgs. 80/1998 (così come modificato dall’art. 7 legge 205/2000),
ribadendo la giurisdizione del giudice amministrativo in sede esclusiva, per
quanto riguarda le controversie legate all’attività di vigilanza della Consob, e
continuando a devolvere alle Corti d’Appello (ex art. 195, comma 4, TUF) in
unico grado, i giudizi di impugnazione avverso le sanzioni amministrative
pecuniarie irrogate dal Ministro dell’Economia su proposta della
Consob.
La tesi della distinzione fra
attività di vigilanza ed attività sanzionatoria non ha incontrato i favori
unanimi della dottrina, che ha rilevato una collisione di intenti fra la volontà
del Legislatore di ricorrere, nella regolamentazione della giurisdizione alla
tecnica del “blocco di materie”, e l’artificiosa separazione di due attività
delle quali l’una appare come il naturale (anche se eventuale) sbocco
dell’altra. In particolare si è sostenuto che non solo l’attività sanzionatoria,
ma tutte le potestà delle Authorities, anche se logicamente distinte, sono
interconnesse a anche quando i provvedimenti sembrano esplicazione di funzioni
differenti, in realtà costituiscono sempre manifestazione della stessa funzione
di regulation.
La giurisprudenza, pur con alcune
voci contrarie, si è dimostrata anch’essa poco propensa ad accettare la tesi per
cui rimarrebbero affidate al sindacato del giudice ordinario le controversie in
materia di sanzioni amministrative pecuniarie delle Authorities in questione.
Con una risalente sentenza in tema di sanzioni irrogate dall’Autorità garante
della concorrenza e del mercato, le Sezioni Unite della Cassazione hanno
affermato la giurisdizione esclusiva, a norma degli artt. 31 e 33, legge 10
ottobre 1990, n. 287, del giudice amministrativo per i ricorsi contro le
sanzioni comminate dall’Antitrust, risolvendo così il problema di coordinamento
con la legge 24 novembre 1981, n. 689, che prevede generalmente la devoluzione
dei giudizi di impugnazione delle ordinanze-ingiunzione di pagamento, al giudice
ordinario. Tale soluzione, sulla cui scia si sono assestate anche altre
Magistrature superiori, offre un valido ausilio interpretativo a favore di una
lettura che prospetti l’abrogazione dell’art. 195 TUF, almeno per la parte
confliggente con la nuova disciplina dettata dall’art. 33, D.Lgs. 80/1998 e
dagli artt. 4 e 7, legge 205/2000. Alla stessa tesi ha ritenuto di aderire la
Corte d’Appello di Napoli, chiamata a decidere su un’opposizione ad una sanzione
amministrativa pecuniaria, ex art. 195 TUF.
I giudici, pur evidenziando la
singolarità del ritorno del Legislatore sulla stessa materia a distanza di poco
più di un mese, hanno riconosciuto che l’art. 33 D.Lgs. 80/1998, modificato
dall’art. 7, legge 205/2000, si inserisce nella successione temporale delle
leggi secondo il generale principio dello jus superveniens, a nulla valendo
invocare il principio di specialità, dal momento che la legge 205/2000 è una
legge generale di riforma della giustizia amministrativa, ed ha stabilito un
nuovo riparto di giurisdizione “per blocchi” in determinate materie. La Corte
d’Appello ha quindi dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, a favore del
giudice amministrativo, riconoscendo implicitamente che l’attività sanzionatoria
deve essere ricondotta nell’alveo della funzione di vigilanza della
Consob.
Più espliciti sono stati i giudici
del TAR Lazio che, investiti dell’impugnazione avverso sanzioni amministrative
comminate ex art. 144 TUB, hanno affermato che il momento sanzionatorio deve
essere considerato parte dell’attività di vigilanza, un potere che con questa
“si integra e forma sistema munendo la vigilanza di
effettività”.
D’altra parte, un supporto
legislativo a favore dell’inclusione dell’attività sanzionatoria in quella di
vigilanza, ci perviene dall’analisi dell’art. 6, legge 5 marzo 2001, n. 57, in
tema di ricorsi avverso provvedimenti sanzionatori. La disposizione stabilisce
che nei confronti delle sanzioni in materia di assicurazioni private e attività
connesse, la giurisdizione è del giudice amministrativo, che provvederà “a norma
degli articoli 33 comma 1 e 45
comma 18 del decreto legislativo n. 80/1998”. Sembrerebbe strano che il
Legislatore abbia voluto includere nell’ambito dell’attività di vigilanza solo
le sanzioni emanate nel settore assicurativo, e non anche in quello del credito
e del mercato mobiliare. Se a ciò si aggiungono i rilievi già svolti sulla forte
strumentalità del potere sanzionatorio a quello di controllo dei mercati
mobiliari, si avranno elementi sufficienti ad affermare che, essendo l’attività
sanzionatoria integrata nella funzione di vigilanza, i ricorsi contro le
sanzioni adottate dalla Consob, ricadono pienamente nell’ambito della nuova
disciplina di cui agli artt. 33, D.Lgs. 80/1998, 4 e 7, legge 205/2000, e dunque
sono attribuiti al sindacato del giudice amministrativo in sede di giurisdizione
esclusiva.
A dirimere la questione è
intervenuta, nel giugno 2004, la sentenza
della Cassazione n. 9731, con la quale si è giunti ad una soluzione
opposta a quella abbracciata dalla dottrina e dai giudici di merito. I
magistrati di legittimità, investiti della questione a seguito della
declaratoria di difetto di giurisdizione ad opera dei giudici della Corte
d’Appello di Napoli, hanno, infatti, riconosciuto che spetta al giudice
ordinario la cognizione delle controversie circa le opposizioni contro le
sanzioni irrogate dal ministero dell’Economia su proposta della
Consob.
La Cassazione ha dunque ritenuto
che la previsione dell’art. 33, D.Lgs. 80/1998, così come modificata dalla l.
205/2000, non abbia modificato l’originaria competenza diffusa delle Corti
d’Appello, prevista dall’art. 195 del D.Lgs. n. 58/1998, e ciò in virtù della
specialità delle disposizioni del TUF.
La ratio della sentenza è da
ricercarsi nella asserita non assimilabilità della attività sanzionatoria e di
quella di vigilanza, dal momento che nella prima sarebbe esclusa la possibilità
di valutazioni discrezionali, e nella seconda una predeterminata sequenza
causa/effetto.
La sentenza della Suprema Corte
appare comunque idonea ad inaugurare un trend di pronunce uniformi in materia,
dal momento che si inserisce nella scia legislativa inaugurata dal D.Lgs. n. 5/2003, che aveva ribadito la
competenza del giudice ordinario in ordine ai provvedimenti sanzionatori
adottati in materia bancaria, creditizia e di intermediazione
finanziaria.
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