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Approfondimenti Giuridici
07-12-2004
Il patto di non concorrenza postcontrattuale tra preponente e agente nel diritto tedesco
Avv. Valerio Sangiovanni -
valerio.sangiovanni@libero.it
SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2.
Osservazioni di carattere generale. – 2.1. Rilevanza del momento in cui avviene
la stipulazione del patto di non concorrenza. - 2.2. Rilevanza del periodo in
cui è destinato a operare il patto. – 3. Requisiti formali. – 3.1. Forma
scritta. – 3.2. Consegna del documento. – 4. Contenuto del patto. – 4.1. Durata.
– 4.2. Limiti di zona, clientela e beni trattati. - 5. L’indennità. – 5.1.
Generalità. – 5.2. Congruità. - 6. Conseguenze della violazione del patto di non
concorrenza. – 6.1. Violazioni dell’agente. – 6.2. Violazioni del preponente. -
7. Rinuncia del preponente al patto di non concorrenza (§ 90a Abs. 2). - 8. Effetti sul patto di non
concorrenza della disdetta del contratto di agenzia per importante motivo (§ 90a
Abs. 3). – 9. Il divieto di
pattuizioni divergenti rispetto all’assetto legale che vanno a detrimento
dell’agente (§ 90a Abs.
4).
1. - E’ noto come la disciplina
del contratto di agenzia sia di derivazione comunitaria. Con la direttiva
86/653/CEE del Consiglio del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei
diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, ci
si è dotati a livello europeo di una regolamentazione abbastanza dettagliata
della materia.
La disciplina del contratto di agenzia è stata successivamente implementata
negli Stati membri. In Germania essa è contenuta nel codice di commercio (Handelsgesetzbuch).
In questo scritto ci si intende
soffermare su un aspetto particolare della disciplina tedesca di attuazione
della normativa comunitaria, e segnatamente sul patto di non concorrenza (Wettbewerbsabrede) che preponente (Unternehmer) e agente (Handelsvertreter) possono stipulare per
il periodo successivo all’estinzione del rapporto contrattuale. Si tratta di
questione regolata dall’art. 20 della direttiva: “ai fini della presente
direttiva la convenzione che stabilisce una limitazione dell’attività
professionale dell’agente commerciale dopo l’estinzione del contratto è
denominata patto di non concorrenza. Un patto di non concorrenza è valido solo
nella misura in cui: a) sia stipulato per iscritto; e b) riguardi il settore
geografico o il gruppo di persone e il settore geografico affidati all’agente
commerciale, nonché le merci di cui l’agente commerciale aveva la rappresentanza
ai sensi del contratto. Il patto di non concorrenza è valido solo per un periodo
massimo di due anni dopo l’estinzione del contratto. Il presente articolo lascia
impregiudicate le disposizioni del diritto nazionale che apportano altre
restrizioni alla validità e all’applicabilità dei patti di non concorrenza o
prevedono che i tribunali possano attenuare le obbligazioni delle parti
risultanti da tali accordi”.
Invero nel diritto tedesco il
patto di non concorrenza era regolato sin prima dell’emanazione della direttiva.
Il § 90a,
che contiene la disciplina del divieto contrattuale di competizione destinato a
operare successivamente all’estinzione del contratto di agenzia (Handelsvertretervertrag), è stato
introdotto in Germania nel 1953. Prima di tale data gli spazi di autonomia
privata erano maggiori rispetto alla situazione attuale. In linea di principio
preponente e agente potevano dare al divieto di concorrenza postcontrattuale i
contenuti preferiti. L’imprenditore, dotato molto spesso di maggior potere
contrattuale, riusciva quasi sempre a imporre la propria volontà. Anche prima
del 1953 operava tuttavia un significativo limite alla autonomia privata, dato
dalla necessità di rispettare le clausole generali contenute nel codice civile
(Bürgerliches Gesetzbuch) e - in
particolare - il dettato del § 138 BGB, a mente del quale i negozi
giuridici contrari ai buoni costumi (sittenwidrige Rechtsgeschäfte) sono nulli (nichtig). Questa disposizione di legge
permetteva la rimozione dal contratto (Vertrag) delle clausole imposte dal
preponente e particolarmente vessatorie. Nel 1953 venne introdotto il § 90a, che
fu successivamente modificato nel 1989 al fine di adeguare il diritto tedesco
alla direttiva nel frattempo intervenuta.
La questione del patto di non
concorrenza postcontrattuale costituisce un argomento di una certa rilevanza
pratica. Un accordo del genere incide infatti profondamente sulla libertà
professionale dell’agente, potendo arrivare a impedirgli di svolgere attività
lavorativa. Esso, inoltre, deve essere necessariamente accompagnato da una
congrua indennità (Entschädigung).
Sotto questo profilo il patto di non concorrenza incide, talvolta
considerevolmente, sugli assetti patrimoniali del preponente. Ben si comprende,
quindi, come ragioni di ordine professionale per l’agente e motivi di carattere
economico per l’imprenditore concorrano a fare del divieto di competizione una
ragione frequente di lite.
La necessità di una certa
attenzione alla regolamentazione straniera della materia in esame deriva dal
fatto che eventuali controversie tra preponente e agente assoggettate al diritto
tedesco possono essere discusse dinanzi a corti italiane. Se un determinato
contratto di agenzia tra una parte italiana e una tedesca prevede l’applicazione
del diritto germanico, il giudice si trova di fronte al problema di applicare
una legge che non conosce. La corte può incontrare difficoltà ad accertare i
contenuti del diritto straniero, vuoi per ragioni linguistiche vuoi per la
mancanza di letteratura. Il giudice, dall’altro lato, è tenuto d’ufficio a
ricercare il contenuto della legge applicabile (art. 14, comma 1°, l. 218/1995).
Questo scritto intende allora essere uno strumento di prima conoscenza della
regolamentazione tedesca del patto di non concorrenza postcontrattuale.
Informazioni sulla regolamentazione vigente all’estero possono risultare di
utilità non solo per i giudici chiamati a dirimere eventuali controversie (e
quindi ex post), ma anche per gli
avvocati che prestano consulenza nella redazione di contratti (e quindi ex ante). La residua disomogeneità degli
ordinamenti comunitari in materia di agenzia, nonostante l’armonizzazione
realizzata dalla direttiva, può determinare – anche relativamente al patto di
non concorrenza postcontrattuale - sorprese relativamente al significato reale
da attribuirsi agli accordi intervenuti tra le parti. Ciò impone la massima
accuratezza nella definizione delle clausole da inserirsi in contratto, al fine
di evitare in capo ai contraenti il verificarsi di conseguenze non volute.
La conoscenza preventiva del diritto straniero consente quindi di ridurre le
incertezze e i rischi collegati alla redazione e alla negoziazione dei contratti
internazionali.
2. - Il patto di non concorrenza
costituisce un contratto come qualsiasi altro. Esso, conseguentemente, è
soggetto a quelle che sono le generali regole civilistiche (§ 145 ss. BGB), salvo alcune particolarità sulle
quali ci si sofferma in questo scritto. La legge tedesca stabilisce innanzitutto
che una pattuizione con la quale l’agente viene limitato nella propria attività
commerciale successiva alla cessazione del rapporto contrattuale (patto sulla
concorrenza) necessita della forma scritta e della consegna da parte del
preponente di un documento contenente le disposizioni concordate (§ 90a Abs. 1 S. 1).
Dal punto di vista soggettivo, va rilevato come una delle
parti del patto di non concorrenza debba necessariamente essere un agente.
Questa figura, che può - di volta in volta - operare come lavoratore autonomo
oppure dipendente, viene definita dal legislatore tedesco al § 84. Agente, e
quindi parte del contratto di agenzia, e quindi possibile contraente del patto
di non concorrenza, può essere anche un minorenne, nella misura in cui questi
dispone della capacità di agire (Geschäftsfähigkeit; § 104 ss. BGB).
La sottoscrizione può avvenire anche tramite rappresentante (Vertreter; § 164 ss. BGB). Ciò si rivela particolarmente
utile nel caso di grandi imprese, laddove è improbabile che il preponente firmi
di persona.
Dal punto di vista oggettivo, va osservato come il patto di
non concorrenza sia tipicamente costituito da una clausola dello stesso
contratto di agenzia. Esso può tuttavia risultare da un documento separato.
In particolare il patto di non concorrenza può essere contenuto in condizioni
generali di contratto.
2.1. - Il § 90a si applica solo al
patto di non concorrenza che viene stipulato prima dell’estinzione del rapporto
contrattuale di agenzia. Ai fini dell’applicazione della norma in esame è
infatti importante che la pattuizione che vieta la competizione sia stata
conclusa in un periodo in cui l’agente subiva gli effetti della propria
posizione d’inferiorità rispetto al preponente. Il § 90a non si applica invece
quando il patto di non concorrenza viene stipulato successivamente
all’estinzione del rapporto contrattuale. La pattuizione conclusa tardivamente
non è quindi assoggettata ai limiti di forma, durata (due anni), luogo e oggetto
ivi previsti. Inoltre non è dovuta per legge alcuna indennità, che deve invece
essere pattuita espressamente.
In pendenza del rapporto
contrattuale di agenzia è quasi inevitabile che l’agente
patisca una certa dipendenza e inferiorità economica rispetto al preponente,
situazione che rende difficile contrattare condizioni ragionevolmente eque. Se
la negoziazione del patto di non concorrenza è avvenuta contestualmente alle
trattative relative al contratto di agenzia, l’agente può essersi visto
costretto ad accettare in toto le
clausole imposte dal preponente, perché altrimenti quest’ultimo avrebbe
rifiutato la conclusione dello stesso accordo principale. E’ per queste ragioni
che il legislatore interviene fissando determinati requisiti minimi in favore
della parte debole del rapporto contrattuale, presupposti di legge tesi a
ristabilire una certa parità tra i contraenti.
Il patto di non concorrenza
concluso tra preponente e agente successivamente all’estinzione del rapporto
contrattuale di agenzia non è invece soggetto al complesso di limiti
risultanti dal § 90a, perché l’agente – svincolatosi dal contratto - è meno
bisognoso di tutela. A questo punto il collaboratore dell’imprenditore è in
grado di negoziare sulla base di un maggior potere. Una volta estintosi il
contratto, per esempio, l’agente che ritiene di avere migliori opportunità sul
mercato difficilmente accetta di concludere una pattuizione limitativa della
concorrenza. Solo quando il corrispettivo e le altre condizioni risultano di suo
gradimento, sarà pronto a rinunciare alla propria attività lavorativa. La
mancata applicazione delle specifiche tutele previste dal § 90a non significa
tuttavia che, nel caso di patto di non concorrenza concluso successivamente
all’estinzione del rapporto contrattuale, l’agente sia privo di qualsiasi
protezione. Ad esso trovano infatti applicazione le normali regole civilistiche.
La tutela dell’agente si fonda sulle clausole generali del BGB. In particolare alla pattuizione
successiva all’estinzione del rapporto contrattuale trovano applicazione i §§
138, 157 e 242 BGB.
Il patto di non concorrenza stipulato dai due contraenti può avere il contenuto
che le parti ritengono maggiormente opportuno (principio della libertà
contrattuale), con la precisazione che esso non può contenere clausole che
violano i buoni costumi (§ 138 BGB),
va interpretato come richiesto da buona fede (§ 157 BGB) e non può presentare disposizioni
contrarie a buona fede (§ 242 BGB).
2.2. - Il § 90a contiene la
regolamentazione del patto di non concorrenza destinato a operare
successivamente all’estinzione del rapporto contrattuale. La norma in esame non
concerne invece eventuali attività concorrenziali poste in essere in vigenza del
contratto di agenzia. Il § 86, nell’elencare i doveri dell’agente, prevede la
clausola di carattere generale secondo cui quest’ultimo ha il dovere di fare gli
interessi del preponente. Da questo obbligo viene fatto derivare il divieto di
porre in essere attività concorrenziali, le quali sarebbero evidentemente non
nell’interesse dell’imprenditore ma del suo collaboratore.
Durante il rapporto contrattuale l’agente deve insomma omettere qualsiasi
iniziativa in grado di danneggiare il preponente. In vigenza di contratto è
facilmente comprensibile il significato del divieto legale di svolgere attività
in concorrenza. L’agente può infatti mettere a disposizione del preponente tutte
le proprie energie solamente se non è portatore di interessi in conflitto.
Durante il rapporto contrattuale la regola è pertanto costituita dal divieto di
concorrenza, per l’osservanza del quale l’agente non riceve uno specifico
compenso. Talvolta, nei contratti di agenzia, vengono inseriti dei patti
anticoncorrenziali destinati a operare in pendenza di contratto. Si tratta di
accordi non necessari, in quanto – come appena visto – la stipulazione del tipo
contrattuale in esame implica automaticamente un divieto di concorrenza in capo
all’agente. Si tratta peraltro di pattuizioni che possono risultare utili per
evitare incomprensioni e liti tra le parti.
La situazione cambia radicalmente
una volta estinto il rapporto contrattuale di agenzia, quando le parti tornano
libere di farsi concorrenza.
Venendo meno il contratto, cessano infatti anche gli obblighi che la legge
impone ai contraenti, tra cui il dovere dell’agente di astenersi da
comportamenti che possano danneggiare il preponente. Il principio di libertà
contrattuale impone a questo punto che l’ex collaboratore dell’imprenditore possa
scegliere liberamente se, con chi e a quali condizioni svolgere la propria
attività professionale. Egli può operare anche nella stessa zona in cui è stato
precedentemente attivo per il preponente, finendo con il competere con
quest’ultimo. Il fatto che fosse stato pattuito appositamente un divieto di
concorrenza destinato a operare durante il rapporto contrattuale non è
idoneo a fondare una proibizione concorrenziale destinata a operare dopo l’estinzione dello stesso. A questo
fine occorre un’apposita pattuizione. Allo stesso modo la circostanza che sia
dovuta l’indennità di scioglimento (§ 89b) non giustifica l’imposizione di un
divieto di concorrenza in capo all’agente in assenza di specifico
accordo.
La libertà di fare concorrenza di
cui gode l’agente successivamente all’estinzione del rapporto contrattuale di
agenzia può rappresentare un significativo pericolo per il preponente. Questi
cercherà pertanto di cautelarsi in modo appropriato mediante previsioni
contrattuali che limitino l’attività concorrenziale. Dall’altro lato vanno
tenute adeguatamente presenti le esigenze dell’agente, il quale – terminato il
rapporto contrattuale con un certo preponente – vorrà utilizzare il patrimonio
di conoscenze, di contatti e di esperienze che ha maturato nel corso della
relazione. Con il § 90a il legislatore cerca di mediare tra questi interessi in
conflitto. Nel fare questa operazione, la legge tiene conto del fatto che
l’agente si trova quasi sempre in una posizione d’inferiorità rispetto al
preponente. Il legislatore prevede quindi delle disposizioni a tutela della
parte debole: si tratta di alcuni requisiti formali, di certe limitazioni al
possibile contenuto del contratto e dell’obbligo di pagare
un’indennità.
3. - Il patto di non concorrenza
comporta conseguenze gravose per entrambe le parti. Il preponente è costretto a
corrispondere un’indennità, mentre l’agente vede limitata la propria libertà
lavorativa. Per queste ragioni il legislatore prevede dei requisiti formali
piuttosto severi (forma scritta e consegna del documento) affinché la
conclusione del patto di non concorrenza sia valida. La loro mancata comporta la
nullità (Nichtigkeit) della
pattuizione. Stabilisce infatti il § 125 BGB che un negozio giuridico privo della
forma richiesta dalla legge è nullo.
3.1. - Il patto di non concorrenza
deve essere stipulato per iscritto (§ 90a Abs. 1 S. 1). La forma scritta è uno strumento
con il quale l’ordinamento giuridico mira a garantire certezza del diritto. In
tal modo, infatti, si fissano in modo certo i contenuti del patto a futura
memoria. La necessità di procedere a sottoscrizione offre inoltre la concreta
possibilità di riflettere con attenzione sul testo del contratto prima di
firmarlo.
Il § 126 BGB prevede che, quando la legge
richiede la forma scritta (Schriftform), il documento deve essere
sottoscritto di mano propria dal soggetto da cui proviene mediante l’apposizione
di firma (§ 126 Abs. 1 BGB). Nel caso di contratto, la
sottoscrizione dei contraenti deve essere apposta su un unico documento.
Tuttavia, se del testo contrattuale vengono predisposte più copie, è sufficiente
che ciascuna parte sottoscriva quella destinata all’altra (§ 126 Abs. 2 BGB). Dalla previsione legislativa della
necessità di forma scritta si desume che il patto di non concorrenza non può
venire a esistenza per effetto di un semplice accordo orale. Non basta nemmeno
la conferma scritta, inviata dal preponente all’agente, dei termini della
pattuizione intervenuta oralmente, perché in questo caso manca la sottoscrizione
del collaboratore dell’imprenditore.
Non soddisfa il requisito formale in esame neppure l’accettazione da parte
dell’agente contenuta in un documento diverso dal contratto o dal patto di non
concorrenza. E’ infatti necessario che le sottoscrizioni di entrambi i
contraenti siano apposte sullo stesso testo oppure che ciascuna parte firmi la
copia destinata all’altra. Non è infine sufficiente che il patto di non
concorrenza costituisca allegato del contratto di agenzia quando esso non è
stato sottoscritto, nemmeno se il contratto principale è stato firmato e rinvia
all’allegato. E’ invece necessario che quest’ultimo sia separatamente
sottoscritto.
3.2. - Il legislatore non richiede
solo la forma scritta ma impone che il documento da cui risulta il patto di non
concorrenza venga consegnato all’agente (§ 90a Abs. 1 S. 1). In questo modo il legislatore
mira a garantire, in modo ulteriore rispetto al requisito dello scritto, che il
collaboratore dell’imprenditore prenda realmente conoscenza dei dettagli della
pattuizione. La consegna del documento è finalizzata a realizzare certezza del
diritto e chiarezza, a futura memoria, sui diritti e sui doveri delle parti. Tra
la conclusione del patto di non concorrenza e il momento in cui esso acquista
rilevanza pratica (vale a dire alla cessazione del rapporto contrattuale) può
trascorrere un lungo periodo di tempo, talvolta anche decenni. In un caso del
genere, in assenza di forma scritta e di consegna del documento, sarebbe
difficile ricostruire i contenuti della pattuizione. L’agente viene così
tutelato dalla legge, perché la copia del documento può – all’occorrenza –
essere agevolmente opposta al preponente.
La consegna del documento deve
avvenire entro un tempo ragionevole da quando il patto di non concorrenza è
stato concluso. Questa interpretazione della norma va preferita, pur in assenza
di espressa prescrizione legislativa sul punto. L’agente deve infatti poter
disporre velocemente dell’esatta descrizione dei contenuti del patto di non
concorrenza, in particolare delle attività che gli sono proibite. Se la consegna
avvenisse mesi o anni dopo la pattuizione, magari addirittura in prossimità
temporale dell’estinzione del rapporto contrattuale, sarebbero più probabili
divergenze tra le parti relativamente agli accordi originariamente intervenuti.
La funzione informativa della consegna del documento sarebbe insomma, almeno
parzialmente, compromessa. Ne deriva che, se il preponente ritarda
eccessivamente, l’agente può eccepire che il patto non è produttivo di effetti.
Questi, dal canto suo, non può rifiutarsi di prendere in consegna il documento
offerto tempestivamente e che riproduce esattamente i risultati delle trattative
intercorse. Se ciò dovesse avvenire, la documentazione si considera data e il
patto di non concorrenza efficace.
4. - La disciplina tedesca del
patto di non concorrenza postcontrattuale pone alcuni limiti all’autonomia
contrattuale, fissando certi requisiti cui le parti devono
attenersi.
4.1. - La legge stabilisce
innanzitutto che il patto di non concorrenza può avere una durata massima di due
anni dall’estinzione del rapporto contrattuale (§ 90a Abs. 1. S. 2).
Il patto di non concorrenza inizia
a produrre effetti dal momento dell’estinzione del rapporto contrattuale. La
pattuizione non può invece iniziare a operare dal successivo momento in cui
vengono poste in essere le attività concorrenziali. Si consideri il seguente
esempio. Il rapporto contrattuale tra l’agente Tizio e il preponente Caio cessa
di produrre effetti il 31 dicembre 2004, avendo i contraenti pattuito un divieto
di concorrenza della durata massima consentita di due anni (1° gennaio 2005 – 31
dicembre 2006). Si immagini inoltre che Tizio prenda una pausa di sei mesi (1°
gennaio 2005 – 30 giugno 2005) in cui non lavora del tutto – e non può quindi
nemmeno operare in concorrenza con Caio - e riprenda a operare per altro
preponente il 1° luglio 2005. Questo periodo di mancata operatività non può
essere computato a danno dell’agente, con la conseguenza che il divieto sarebbe
effettivo sino al 30 giugno 2007. Nonostante il periodo d’inattività, il patto
di non concorrenza non può estendersi oltre il 31 dicembre
2006.
La durata massima di due anni
prevista dalla legge è da intendersi come continuativa. E’ innanzitutto evidente
che essa non può essere prolungata, stante il chiaro tenore letterale del testo
normativo. Inoltre la durata pattuita non può essere interrotta. Non sarebbe
quindi legittimo, per esempio, un patto che impone un divieto di concorrenza per
un anno, poi un secondo anno in cui l’attività concorrenziale è libera, seguito
da un terzo anno in cui opera nuovamente la proibizione di concorrere.
Un’interpretazione diversa sarebbe eccessivamente punitiva per l’agente.
Iniziare un’attività commerciale richiede energie e sforzi considerevoli, che
verrebbero almeno in parte vanificati dal periodo di sospensiva degli effetti
del patto. Un’interruzione del periodo non si verifica nemmeno nei casi in cui
l’agente è impossibilitato a compiere atti di concorrenza, ad esempio per
malattia.
4.2. - La legge stabilisce poi che
il patto di non concorrenza deve essere limitato alla zona o alla clientela
riservate all’agente e ai soli oggetti relativamente ai quali egli aveva, in
pendenza del contratto di agenzia, il dovere di sforzarsi per la intermediazione
o per la conclusione di negozi per il preponente (§ 90a Abs. 1 S. 2). Questa norma consente quindi –
pur in vigenza del divieto di competizione postcontrattuale - di operare in
concorrenza con l’imprenditore, a condizione che l’attività sia svolta fuori dal
territorio precedentemente presidiato oppure riguardi clienti diversi oppure
abbia a oggetto prodotti di altro tipo. Se, per esempio, il preponente produce
due categorie di merci e l’agente era incaricato di promuovere la vendita di una
sola di esse, il patto può riguardare solo il tipo di prodotto distribuito in
pendenza di rapporto e non può estendersi a tutti i beni realizzati
dall’azienda.
Rilevante ai fini della
determinazione della zona, dei clienti e degli oggetti cui può estendersi il
patto di non concorrenza postcontrattuale è il momento in cui si estingue
l’accordo principale.
Se nel corso della vigenza del contratto di agenzia il territorio spettante
all’agente oppure la clientela che gli era stata attribuita oppure le merci o i
servizi trattati sono stati ridotti, il divieto non può essere esteso al fine di
comprendere zona, clienti e oggetti originari. Se, per esempio, il collaboratore
del preponente originariamente distribuiva i prodotti in Baviera e in Assia, ma
in un secondo tempo era legittimato a distribuirli solo in Baviera, la
pattuizione che vieta la concorrenza può concernere solo la Baviera e non può
estendersi all’Assia.
Per quanto riguarda l’estensione
territoriale, dalla norma non sono
desumibili limiti di carattere assoluto. Il patto di non concorrenza può quindi
concernere anche l’intero territorio nazionale. Qualche difficoltà sorge laddove
il contratto di agenzia non specifica la zona in cui l’agente è legittimato a
operare. Può in particolare capitare che il collaboratore del preponente sia
attivo, di fatto, solo in un ambito territoriale limitato. Non essendoci
clausole espresse relative all’estensione della zona, l’agente è esposto al
rischio che il patto di non concorrenza destinato a operare successivamente
all’estinzione del contratto possa essere esteso a tutto il territorio della
Repubblica. Secondo l’opinione prevalente in dottrina, il § 90a Abs. 1 S. 2 andrebbe tuttavia interpretato nel
senso che la pattuizione non potrebbe avere un’estensione territoriale più ampia
di quella risultante dalla zona in cui il collaboratore del preponente
effettivamente operava.
Un’interpretazione del genere appare maggiormente in linea con il diritto
fondamentale alla libertà professionale (Grundrecht auf Berufsfreiheit),
riconosciuto dalla Corte costituzionale (Verfassungsgericht) anche in favore
dell’agente. Base normativa di riferimento è l’art. 12 Abs. 1 della Costituzione (Grundgesetz), secondo il quale tutti i
tedeschi hanno il diritto di scegliere liberamente la propria
professione.
Il patto di non concorrenza
postcontrattuale opera solo con riferimento agli oggetti relativamente ai quali l’agente
aveva l’obbligo d’intermediare o di concludere contratti per il preponente. Va
valutato caso per caso se i beni o i servizi ora trattati siano o meno in
competizione con quelli distribuiti in pendenza del rapporto di
agenzia.
Nel patto di non concorrenza
postcontrattuale viene tipicamente proibito all’ex collaboratore del preponente di
esercitare la stesso lavoro che svolge presso l’imprenditore, gli viene cioè
vietato di operare come agente in un’impresa concorrente. Sono tuttavia
immaginabili pattuizioni contenenti divieti di portata più ampia, che – per
esempio - proibiscono di agire in via concorrenziale anche come lavoratore
autonomo e dipendente. Alcune posizioni che potrebbero essere occupate in
imprese in competizione, come quella di direttore delle vendite, potrebbero
risultare più dannose per il preponente di una nuova attività dell’ex collaboratore come agente. Un’altra
categoria di possibili divieti che può essere utilmente inserita in un patto di
non concorrenza riguarda la capacità di diventare socio in società concorrenti o
di assumere in esse cariche sociali, quali quella di amministratore unico o di
membro del consiglio di amministrazione. Nell’interesse del preponente è infine
prudente prevedere che l’attività concorrenziale non può essere esercitata
nemmeno per interposta persona.
Altrimenti l’agente potrebbe cercare di aggirare il divieto che lo riguarda
avvalendosi di altro soggetto compiacente.
5. - La legge tedesca stabilisce
che il preponente è obbligato a pagare all’agente, per la durata della
limitazione contrattuale alla possibilità di svolgere concorrenza, una congrua
indennità (§ 90 Abs. 1 S. 3). Questa norma pone l’agente, il
cui contratto sia assoggettato al diritto tedesco, in una posizione di favore
rispetto a quanto può avvenire in altri ordinamenti. L’obbligo di pagare
un’indennità come corrispettivo per il divieto di svolgere attività
concorrenziale non è infatti imposto dal diritto comunitario. L’impresa con sede
in altro Stato che conclude un contratto di agenzia assoggettandolo al diritto
tedesco deve quindi essere consapevole che il patto di non concorrenza comporta
necessariamente dei costi.
L’indennità in esame, dovuta come
corrispettivo per l’assoggettamento volontario dell’agente al patto di non
concorrenza, va tenuta distinta dall’indennità di scioglimento prevista dal §
89b. Esse convivono e il pagamento dell’una non esclude che sia dovuta anche
l’altra. Le basi normative, i presupposti e le finalità di queste due indennità
sono infatti diversi.
5.1. - Il patto di non concorrenza
postcontrattuale tra preponente e agente è valido anche se non contiene alcun
riferimento all’indennità e al suo importo. Nonostante la legge imponga la forma
scritta, non tutti gli elementi del contratto debbono essere così fissati.
L’indennità, in particolare, opera anche se il patto di non concorrenza non vi
fa menzione. Essa è dovuta automaticamente, in forza di legge. Si tratterà
soltanto di quantificarne l’esatto importo. L’indennità è dovuta persino nel
caso in cui il preponente non sapeva che l’inserimento di un divieto di non
concorrenza nel contratto di agenzia gli sarebbe costato. Un’evenienza del
genere non è del tutto improbabile nella prassi. Il preponente che non si avvale
di consulenza legale potrebbe essere portato a inserire nel contratto una
pattuizione di non concorrenza, al fine di limitare l’attività postcontrattuale
dell’agente, senza rendersi conto che una decisione del genere fa nascere in
capo a se stesso l’obbligo di pagare l’indennità. Il compenso spetta anche
quando l’ex collaboratore del
preponente non vuole o non può svolgere attività concorrenziale.
Si pensi al caso in cui egli voglia dedicarsi alla propria famiglia, nel periodo
coperto dal divieto postcontrattuale contrattuale di concorrenza, o all’ipotesi
in cui egli non possa lavorare per causa di malattia. Nelle situazioni indicate
il preponente non può opporre l’impossibilità della prestazione. In casi del
genere l’imprenditore può evitare il pagamento dell’indennità (o quantomeno
ridurne l’importo) solamente anticipando le mosse della controparte. A tal fine
il preponente deve, ai sensi del § 90a Abs. 2 (che si esaminerà più in
dettaglio sotto), rinunciare per iscritto al patto di non concorrenza, con
l’effetto che – trascorsi sei mesi dalla dichiarazione – viene meno l’obbligo di
corresponsione della controprestazione.
Di regola il diritto dell’agente
all’indennità viene soddisfatto mediante il pagamento di una somma di denaro.
L’adempimento può tuttavia realizzarsi anche con l’assegnazione di determinati
beni o con la concessione di altri vantaggi.
E’ infatti opinione dominante che non vada attribuito valore decisivo al fatto
che la legge si riferisce all’obbligo del preponente di “pagare” (zahlen) un’indennità; si preferisce
invece un’interpretazione maggiormente conforme alle finalità della norma. La
circostanza importante è che il divieto di svolgere attività lavorativa
concorrenziale posto in capo all’agente venga adeguatamente compensato. Come poi
questo risultato venga raggiunto in concreto (mediante il versamento di una
somma di denaro, l’assegnazione di beni oppure la concessione di altri vantaggi)
non rileva. Invece del termine “pagare” sarebbe stato più corretto utilizzare
l’espressione “corrispondere” (entrichten)
un’indennità.
In linea di principio l’intera
somma è dovuta al momento della cessazione del rapporto contrattuale. Trova
infatti applicazione il principio enunciato nel § 271 Abs. 1 BGB, a mente del quale - se non è
stabilito un termine per l’effettuazione della prestazione - il creditore può
pretenderla immediatamente. Le parti potrebbero tuttavia stipulare un accordo
per effetto del quale il pagamento dell’indennità avviene a rate.
Tipicamente vengono elargiti versamenti mensili per tutta la durata del patto di
non concorrenza. Un accordo del genere non configura necessariamente una
pattuizione che si pone a detrimento dell’agente e, come tale, vietata dal § 90a
Abs. 4 che si esaminerà sotto. Vanno
valutate di volta in volta le caratteristiche del pagamento a rate. Se queste
modalità di adempimento dell’obbligazione aggravano in modo apprezzabile la
posizione dell’agente, questi potrà contestarne la legittimità. Se, invece, ciò
non avviene e il pagamento a rate configura semplicemente un meccanismo di
pagamento tendente a facilitare lo svolgimento del rapporto, non vi dovrebbero
essere problemi a ritenerne la legittimità. Si immagini il caso in cui,
stabilita la congruità della somma – si supponga - di 120.000 euro complessivi
per una durata del patto di non concorrenza di due anni, lo stesso agente
preferisca un pagamento mensile di 5.000 euro per 24 mesi piuttosto che un
versamento totale immediato.
5.2. - La legge stabilisce che
l’indennità deve essere “congrua” (angemessen). L’ammontare dell’importo
dovuto può essere stato espressamente concordato nel patto di non concorrenza.
Altrimenti occorre che le parti, alla cessazione del rapporto contrattuale,
stabiliscano la somma da pagarsi, tenendo in considerazione tutte le circostanze
del caso concreto. Nell’ipotesi di contestazioni tra i contraenti relativamente
alla congruità dell’indennità, spetta al giudice valutare in via equitativa la
somma dovuta dal preponente all’agente. Norma di riferimento è il § 287 Abs. 1 ZPO, il quale prevede che, quando tra le
parti non vi è accordo relativamente all’ammontare del danno, spetta al giudice
determinarne l’importo sulla base di tutte le circostanze del caso concreto. Una
somma che appariva congrua al momento della stipulazione del patto di non
concorrenza può successivamente rivelarsi non adeguata.
Sia il preponente sia l’agente possono pertanto avere interesse a richiedere al
giudice di modificare l’importo originariamente pattuito. Si pensi al caso in
cui i contraenti avessero inizialmente previsto un’indennità particolarmente
bassa in considerazione del fatto che l’imprenditore, allora, non aveva
importanti concorrenti. A distanza di 10 o 20 anni può accadere che nuove
imprese si siano affermate sul mercato, venendo a costituire un significativo
pericolo. In una situazione del genere la piccola indennità originariamente
prevista non è più adeguata se relazionata ai vantaggi che il divieto di
concorrenza apporta realmente al preponente. L’agente può conseguentemente
chiedere un adeguamento del corrispettivo. Viceversa può accadere che le mutate
situazioni di mercato rendano l’indennità inizialmente prevista particolarmente
onerosa per l’imprenditore. Si immagini il caso opposto a quello appena
illustrato. Originariamente era operativo sul mercato un importante concorrente
del preponente, ragione che spinse quest’ultimo a concludere un patto di non
concorrenza offrendo all’agente un’indennità elevata. Se, a distanza di 10 o 20
anni, tale impresa non opera più, il corrispettivo risulta eccessivamente
oneroso. Il preponente può pertanto chiederne la
riduzione.
Congruità dell’indennità significa
che la somma percepita dall’agente deve essere idonea a compensare il detrimento
che il collaboratore del preponente subisce per effetto delle limitazioni allo
svolgimento di attività concorrenziale. Non basta quindi la previsione nel patto
di non concorrenza di un importo qualsiasi, magari particolarmente basso, per
considerare realizzata la previsione normativa, ma occorre che esso sia
adeguato. Il preponente potrebbe cercare di adempiere il proprio obbligo
legislativo corrispondendo una somma talmente esigua da non costituire un
ragionevole corrispettivo. Così facendo, l’imprenditore aggirerebbe - nella
sostanza - le finalità del divieto legislativo. Proprio per evitare una
situazione del genere, il legislatore tedesco - pur senza fissare un importo
minimo - si premura di stabilire che la somma corrisposta dal preponente
all’agente deve essere comunque adeguata.
Per il calcolo dell’ammontare
dovuto a titolo d’indennità ci si orienta solitamente a quelli che sono stati i
compensi percepiti dall’agente nel corso della sua attività lavorativa prestata
in favore del preponente. Gli importi incassati a titolo di rimborso spese non
possono tuttavia essere tenuti in considerazione, perché essi trovano la propria
giustificazione nella pendenza del rapporto e nei costi affrontati per la sua
gestione.
Durante il periodo di validità del patto di non concorrenza, l’agente non svolge
attività lavorativa e non può quindi andare incontro a spese (che il preponente
sarebbe poi tenuto a rimborsare). E’ possibile, ma improbabile, che l’importo
dell’indennità risulti maggiore rispetto alla retribuzione passata.
Si immagini che l’agente riesca a dimostrare che l’impresa concorrente Beta
sarebbe disposta a pagare compensi maggiori, per esempio del 20%, rispetto a
quelli percepiti durante il rapporto contrattuale con l’impresa Alfa. In
un’ipotesi del genere, il patto di non concorrenza comporta una perdita in capo
all’ex collaboratore del preponente,
perdita consistente nel mancato maggior guadagno.
Anche se le provvigioni percepite
in passato dall’agente costituiscono il punto di partenza per il calcolo
dell’indennità, la sua congruità complessiva va valutata tenendo in
considerazione tutte le circostanze del caso concreto. Innanzitutto, e
ovviamente, l’importo corrisposto dal preponente all’agente si deve orientare
alla durata del patto di non concorrenza. Un conto è l’impedimento a svolgere
attività concorrenziale per, si supponga, sei mesi, un altro è un divieto che si
estende per il periodo massimo consentito di due anni. Inoltre giocano un ruolo
fondamentale l’estensione territoriale e l’oggetto della proibizione
contrattuale. Si pensi a un divieto di concorrenza che riguarda solo una piccola
zona oppure solo alcuni dei beni o dei servizi trattati in pendenza del
precedente rapporto.
Situazioni del genere giustificano un’indennità di importo non elevato, perché –
rispettivamente - lo svantaggio in capo all’agente e il vantaggio in capo al
preponente sono di portata limitati.
Ai fini della determinazione della
congruità dell’indennità va allora attentamente apprezzata la situazione
complessiva in cui vengono a trovarsi il preponente e l’agente per effetto del
patto di non concorrenza. L’imprenditore trae indubbiamente un vantaggio da
esso, in quanto l’inattività del suo ex collaboratore impedisce che gli
vengano sottratti affari. Non va tuttavia dimenticato come il preponente,
estintosi il contratto di agenzia, cessi di godere dei benefici derivanti
dall’attività lavorativa prestata dell’agente: l’imprenditore smette infatti di
guadagnare per effetto dei contratti intermediati dal suo precedente
collaboratore. L’indennità deve inoltre tenere in considerazione, e compensare,
gli svantaggi che sorgono in capo all’agente. Va in particolare valutata la
misura in cui il divieto di concorrenza limita la sua attività professionale.
Profondamente diverse sono le situazioni dell’agente monomandatario e di quello
plurimandatario.
Nel primo caso, infatti, l’estinzione del rapporto di agenzia comporta la
perdita di tutti gli introiti. Nell’ipotesi in cui l’agente non riuscisse a
trovare un’occupazione per effetto del divieto di concorrenza, l’indennità
servirebbe allora a garantirgli il sostentamento. Nel caso di plurimandatario,
invece, il corrispettivo va a compensare i mancati guadagni relativi al solo
rapporto interrotto.
6. - La stipulazione di un patto
di non concorrenza postcontrattuale comporta, come per qualsiasi contratto, il
rischio che qualcuna delle parti lo violi. Tanto l’agente quanto il preponente
possono venire meno ai propri obblighi. In casi del genere si pone la questione
d’identificare le conseguenze del comportamento inadempiente dei
contraenti.
6.1. - Per l’agente la violazione
del patto di non concorrenza consiste nello svolgere attività concorrenziale con
il preponente, nonostante egli avesse assicurato contrattualmente che si sarebbe
astenuto da comportamenti del genere. Le conseguenze di tale condotta sono
ricostruibili sulla base delle norme generali che regolano i contratti nel
diritto tedesco.
Nonostante una o più violazioni
del divieto di concorrenza da parte dell’agente, il preponente potrebbe
innanzitutto avere interesse al mantenimento in forza del patto. L’imprenditore
può pertanto agire in giudizio per ottenere un provvedimento che imponga al suo
ex collaboratore l’adempimento del
contratto e gli inibisca formalmente la continuazione dell’attività
concorrenziale.
La decisione giudiziale emessa a seguito dell’azione del preponente va eseguita
in conformità a quanto dispone il § 890 ZPO. In sostanza al debitore viene
minacciata una sanzione pecuniaria (Ordnungsgeld) che viene poi applicata a
seguito di ogni episodio d’inosservanza del provvedimento. Se i tempi di
un’ordinaria azione in giudizio sono incompatibili con le esigenze di tutela del
soggetto che subisce l’ingiusta attività concorrenziale dell’agente, il
preponente può chiedere l’emissione di misure d’urgenza miranti a ottenere
l’immediata cessazione dei comportamenti scorretti.
Nell’ipotesi in cui l’agente violi
il divieto di concorrenza, il preponente può altrimenti decidere – con scelta
più radicale - di recedere dal contratto. Il § 323 Abs. 1 BGB prevede infatti che nei contratti a
prestazioni corrispettive (gegenseitige
Verträge), se il debitore non adempie una propria obbligazione oppure non
adempie in conformità a quanto previsto nel contratto, il creditore può – dopo
aver (inutilmente) concesso un congruo termine – recedere. Per effetto del
recesso (Rücktritt), le parti cessano
di essere vincolate al patto di non concorrenza. L’agente, in particolare, perde
il diritto all’indennità. Rimane inoltre fermo il diritto del preponente di
chiedere il risarcimento del danno (Schadensersatz). La base normativa del
diritto a ottenere il ristoro del nocumento è il § 280 Abs. 1 BGB, vale a dire la clausola generale in
forza della quale, se il debitore viola uno dei doveri scaturenti dal rapporto
obbligatorio (Schuldverhältnis), il
creditore può essere risarcito delle conseguente negative che ne derivano.
L’ammontare del detrimento si orienta al fatturato che è stato realizzato
dall’agente in violazione del divieto di concorrenza.
In entrambi i casi illustrati
(azione di adempimento e recesso dal contratto), il preponente può ottenere
ristoro anche per effetto della clausola penale (Vertragsstrafe; § 339 ss. BGB) eventualmente pattuita per il caso
di violazioni del patto di non concorrenza.
6.2. - Violazioni del patto di non
concorrenza possono essere poste in essere non solo dall’agente, ma anche dalla
controparte. Trattandosi infatti di un contratto a prestazioni corrispettive,
ben può capitare che sia il preponente a non onorare gli impegni presi,
rifiutandosi di pagare l’indennità dovuta. In un caso del genere l’agente non
può reagire autodifendensosi, vale a dire violando il divieto di concorrenza.
Le strade a disposizione
dell’agente sono due, e sono identiche a quelle di cui dispone il preponente.
L’ex collaboratore dell’imprenditore
può innanzitutto agire in giudizio per ottenere l’adempimento, può cioè chiedere
al giudice competente che la controparte venga condannata a pagare l’indennità.
In alternativa l’agente può recedere dal contratto (§ 323 BGB) e chiedere il risarcimento del
danno (§ 280 BGB).
7. - La legge tedesca stabilisce
che il preponente può, sino al termine del rapporto contrattuale, rinunciare per
iscritto alla limitazione della concorrenza previamente pattuita con la
conseguenza che - trascorsi sei mesi dalla relativa dichiarazione - viene meno
l’obbligo di pagare l’indennità (§ 90a Abs. 2).
Con questa disposizione il
legislatore consente al preponente di rimuovere unilateralmente gli effetti del
patto di non concorrenza. L’agente non si può opporre alla decisione
dell’imprenditore. Il significato di questa facoltà di rinuncia riconosciuta al
preponente si comprende se si riflette sul fatto che tra il momento in cui viene
stipulato il divieto di concorrenza e quello successivo in cui esso diviene
operativo possono trascorrere diversi anni. Le condizioni di mercato e le
ragioni che hanno mosso il l’imprenditore a inserirlo nel contratto possono
essersi nel frattempo profondamente modificate. Costringere il preponente al
mantenimento in forza del patto di non concorrenza potrebbe risultare
particolarmente oneroso. Il legislatore – nel favorire l’imprenditore - non può
tuttavia dimenticarsi dell’agente, il quale si troverebbe spiazzato
dall’improvviso venir meno del patto di non concorrenza. Egli fa infatti ormai
affidamento sul divieto previsto in contratto. E’ probabile che l’agente - in
prossimità temporale della cessazione del rapporto di agenzia - abbia iniziato a
riorganizzare la propria attività in funzione del patto di non concorrenza,
preparandosi cioè a un lavoro alternativo rispetto a quella che gli è vietato
contrattualmente. Di ciò il legislatore tiene conto, riconoscendo all’ex collaboratore del preponente
un’indennità. L’agente ha tanto meno bisogno di sostegno economico quanto
maggiore è il tempo che gli viene concesso per prepararsi a una nuova attività.
Per questa ragione l’obbligo del preponente è tanto più gravoso quanto più breve
è il periodo concesso al suo ex
collaboratore. Se la rinuncia avviene almeno sei mesi prima dell’estinzione del
rapporto contrattuale, non è dovuta alcuna indennità. Se la rinuncia avviene,
per esempio, tre mesi prima dello scioglimento del contratto, il sostegno
economico va pagato per i tre mesi successivi alla cessazione del rapporto. Se
la rinuncia avviene appena prima dell’estinzione, il pagamento si protrarrà per
i sei mesi successivi.
La rinuncia del preponente al
patto di non concorrenza postcontrattuale può essere anche solo parziale, per
esempio quando viene unilateralmente ridotta la sola durata. Si immagini, per
esempio, che originariamente fosse prevista un periodo di due anni, ma –
successivamente – l’imprenditore ritenga opportuno ridurlo ad uno. A fronte di
una decisione del genere va proporzionalmente decurtata l’indennità spettante
all’agente. Allo stesso modo può verificarsi che venga unilateralmente ridotta
l’ampiezza della zona in cui è vietata l’attività
concorrenziale.
La dichiarazione di rinuncia al
patto di non concorrenza da parte del preponente va effettuata per iscritto. In
tal modo il legislatore rinvia alle norme che regolano la forma scritta (§ 126
BGB), cui si è accennato sopra. La
dichiarazione di rinuncia deve pervenire all’agente prima che il rapporto
contrattuale di agenzia si estingua (cfr. il § 130 Abs. 1 BGB).
Il messaggio dichiarato o pervenuto successivamente all’estinzione del rapporto
contrattuale non produce effetti. Una dichiarazione di rinuncia tardiva va
interpretata come semplice proposta mirante alla conclusione di un negozio che
risolve il divieto contrattuale.
La rinuncia da parte del
preponente al patto di non concorrenza comporta che l’agente viene liberato, a
partire dal momento in cui riceve la dichiarazione dell’imprenditore, dai
vincoli cui era precedentemente sottoposto. Ne deriva che egli può
immediatamente iniziare a svolgere l’attività concorrenziale che gli era prima
interdetta. In capo al preponente l’effetto della rinuncia consiste nel fatto di
non essere più tenuto a pagare l’indennità, salvo un primo periodo della durata
massima di sei mesi in cui l’obbligo di compensare l’agente – per le ragioni
esposte - persiste.
8. - La legge tedesca stabilisce
che se una parte disdetta il rapporto contrattuale di agenzia per importante
motivo consistente nel comportamento colpevole della controparte, essa può - a
mezzo dichiarazione scritta resa entro un mese dalla disdetta - sciogliersi dal
patto di non concorrenza (§ 90a Abs.
3). Lo scioglimento del patto di non concorrenza non è quindi una conseguenza
necessaria del venir meno del contratto di agenzia. La parte che non ha dato
causa alla disdetta del rapporto contrattuale ha la possibilità di decidere se
mantenere in forza il divieto di competizione. Ragioni di opportunità possono
quindi spingere il soggetto interessato al mantenimento in vita del patto di non
concorrenza collegato al contratto di agenzia nel frattempo venuto meno. La
decisione deve peraltro intervenire entro il breve termine di un mese, affinché
l’altra parte non sia costretta ad attendere a lungo.
La norma in esame prevede due
condizioni affinché il patto di non concorrenza cessi di produrre effetti. In
primo luogo occorre che sussista un importante motivo, dovuto al comportamento
colpevole di una delle parti, il quale legittima l’altra a disdettare il
rapporto contrattuale principale. Lo dichiarazione di scioglimento del patto di
non concorrenza è efficace solo quando il contratto di agenzia viene disdettato
per importante motivo. Se questo non sussiste, e in particolare quando il
preponente o l’agente accampano scuse per svincolarsi dal rapporto contrattuale
principale, il divieto di competizione non viene meno.
In secondo luogo, affinché il patto di non concorrenza cessi di produrre
effetti, è necessaria un’apposita dichiarazione di volersi sciogliere dallo
stesso.
La dichiarazione di liberazione
dal patto di non concorrenza in conseguenza della disdetta del contratto di
agenzia presenta caratteristiche simili alla rinuncia del preponente che si è
esaminata sopra. Essa va pronunciata per iscritto (§ 126 BGB). La dichiarazione è efficace
unilateralmente, non richiede insomma accettazione. E’ tuttavia necessario che
pervenga alla controparte. Non momento in cui la dichiarazione giunge all’altro
contraente (§ 130 Abs. 1 BGB), cessano gli obblighi reciproci,
vale a dire il dovere di non fare concorrenza in capo all’agente e di dovere di
corrispondere l’indennità in capo al preponente.
9. - La legge tedesca conclude
stabilendo che non possono essere concluse pattuizioni divergenti rispetto
all’assetto legale che vanno a detrimento dell’agente (§ 90a Abs. 4). Questa disposizione trova la
propria giustificazione nei rapporti di forza che caratterizzano il rapporto tra
preponente e agente. Poiché gli imprenditori dispongono quasi sempre di un
maggior potere contrattuale, in assenza di una qualche forma di tutela
legislativa avrebbero gioco facile nell’imporre alla controparte deroghe
all’assetto legislativo a proprio vantaggio. Viceversa la regolamentazione
legislativa del patto di non concorrenza può essere derogata dai contraenti a
favore dell’agente. Si tratta tuttavia di un’evenienza non ricorrente nella
prassi, perché raramente questi dispone di un tale potere contrattuale da
consentirgli di negoziare una posizione migliore di quella prevista dalla
legge.
Una determinazione della congruità
dell’indennità avvenuta prima dell’estinzione del contratto di agenzia non
rappresenta un accordo che va a svantaggio dell’agente.
Occorre valutare attentamente - di volta in volta e sulla base di tutte le
circostanze del caso - le singole previsioni contrattuali, al fine di accertare
se l’ammontare pattuito è congruo. Nemmeno la previsione di un pagamento
dell’indennità in forma rateale costituisce necessariamente una pattuizione che
va a svantaggio dell’agente. Allo stesso modo non può essere ritenuta
automaticamente illegittima la clausola con la quale le parti stabiliscono
anticipatamente quali circostanze configurano giusto motivo di disdetta del
contratto di agenzia.
Sarebbe invece contraria a legge una pattuizione che prevede che la disdetta del
rapporto contrattuale principale comporta l’automatica risoluzione del patto di
non concorrenza solo nel caso in cui è opera del preponente e non nel diverso
caso in cui essa è dichiarata dall’agente. Deve infine essere ritenuta legittima
la previsione di una penale contrattuale per il caso in cui l’ex collaboratore dell’imprenditore non
rispetti il divieto di concorrenza.
Tipicamente viene previsto l’obbligo di corrispondere una certa somma per ogni
episodio di violazione della proibizione.
Se i contraenti prevedono
condizioni contrattuali diverse da quelle fissate dalla legge, ed esse vanno a
svantaggio dell’agente, si verifica la nullità della relativa pattuizione per
contrarietà a norma imperativa (§ 134 BGB). A seconda dei casi l’invalidità
può colpire l’intero accordo oppure incidere solo sulle clausole interessate (§
139 BGB). Questa norma di carattere
generale prevede infatti che la nullità di una parte del negozio rende nullo
l’intero negozio solo nelle ipotesi in cui si deve ritenere che esso non sarebbe
stato concluso senza la parte nulla. Va quindi valutato, di volta in volta, se i
contraenti avrebbero concluso il patto di non concorrenza anche in assenza della
clausola nulla. Nel caso in cui venga prevista una durata superiore a due anni,
essa non inficia l’intero negozio ma si riduce al limite massimo previsto dalla
legge.
Nell’ipotesi in cui il divieto di concorrenza postcontrattuale sia previsto per
tutto il territorio dello Stato, ma l’agente era legittimato - in vigenza di
contratto di agenzia – a operare solo in Baviera, il patto vale esclusivamente
per quest’ultimo Land. Con riguardo
all’indennità, vale a dire nei casi in cui essa è stata espressamente esclusa
oppure non è stata prevista oppure non ne è stata prevista una congrua, l’agente
ha comunque diritto a ottenerne una adeguata.
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