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Approfondimenti Giuridici
28-10-2005
L'invalidità del contratto aleatorio
Prof. Giovanni Di Giandomenico -
Sommario: 1. La
rescissione per lesione – 2. La risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta
– 3. Inapplicabilità dei rimedi della rescissione e della risoluzione – 4. La
nullità. – 5. L’annullabilità per errore – 6. L’annullabilità per
dolo
Omesse le note di riferimento giurisprudenziale
e bibliografico, queste pagine
trascrivono una parte di capitolo della monografia( G. Di
Giandomenico e D. Riccio, I contratti aleatori, Giappichelli editore, Torino
2005) che è parte del Trattato di diritto privato diretto da Mario
Bessone e comprensiva dei contenuti indicati dall’Indice del
volume
1. La rescissione per
lesione
Il c. 4° dell’art. 1448 c.c.
esclude l’applicabilità del rimedio rescissorio ai contratti aleatori, ma la
portata della norma viene per lo più messa in discussione, sulla considerazione
per cui le si attribuisce un fondamento pratico piuttosto che
sistematico.
Invero, se per i contratti
aleatori la determinazione delle prestazioni avviene a seguito di un evento
incerto, allora lo squilibrio (iniziale) ultra dimidium non potrebbe mai
incontrarsi. Né vale precisare che, ad esempio, nella vendita di frutti il bene
venduto ha già al momento della stipulazione un suo prezzo di mercato, sebbene
sia incerta il quantitativo che sarà prodotto, poiché comunque la determinazione
della proporzione tra le prestazioni è demandata all’evento
incerto.
Parte della dottrina ha ritenuto
che, per i contratti aleatori nominati, potrebbero presentarsi circostanze
impreviste ed imprevedibili che renderebbero più onerosa la prestazione,
indipendentemente dal rischio inerente l’aleatorietà del contratto stesso. Né,
poi, si potrebbe asserire aprioristicamente una incompatibilità ontologica tra
alea e lesione.
Per tale dottrina la previsione e
la prevedibilità del rischio che caratterizza nel suo tempo la rendita vitalizia
non equivale affatto a previsione o prevedibilità o mancanza di rischi per altri
eventi diversi dalla durata della vita umana. Né è possibile escludere una
valutabilità della controprestazione (soltanto probabile) tanto da non poter
giudicare se essa non era inferiore alla metà del valore della prestazione
eseguita o promessa dal danneggiato al tempo del contratto, come da art. 1448
c.c..
La questione non è nuova. Già
sotto il vigore del codice previgente la rescissione aveva un campo di
applicazione ridotto, essendo prevista per la vendita immobiliare (art. 1529
c.c.) e per la divisione di eredità (art. 1038 c.c.). La dottrina, ancorché
nulla prevedesse il legislatore al riguardo, si mostrava propensa ad escludere
l’applicabilità del rimedio ai contratti aleatori, ravvisandone un’assoluta
incompatibilità con l’essenza di questi negozi.
Il codice del 1942, attraverso
l’introduzione della norma di cui al c. 4° dell’art. 1448 c.c., non ha fatto
altro che codificare una regola ormai affermatasi in sede di interpretazione.
Tuttavia, nonostante l’apparente continuità col passato, la perentorietà del
contenuto precettivo della disposizione è stata autorevolemente contestata, in
quanto essa rifletterebbe un principio erroneo. Erroneo perché il rischio è
sempre valutabile, ancorché in taluni casi siffatta valutazione possa rivelarsi
estremamente difficoltosa. Ragion per cui, sarebbe sempre possibile stabilire
matematicamente l’equivalenza dei rischi e, conseguentemente, accertare
l’eventuale squilibrio. Al problema è stata attribuita una rilevante importanza
pratica in base all’assunto per cui una situazione di bisogno può facilmente
spingere a concludere un contratto aleatorio, sicché ove si superi «l’argomento
letterale, che va tratto dalla genericità della formula del comma citato, nulla
vieta che i contratti aleatori rientrino nella sfera di applicabilità della
rescissione per lesione, restandone fuori solo quelli in cui non è praticamente
valutabile il rischio, sì che manca la possibilità di accertamento dell’elemento
puramente obiettivo della fattispecie».
È pur vero che, almeno prima facie, vi sono alcuni contratti
aleatori – è il caso della rendita vitalizia – le cui prestazioni sono
suscettibili di essere valutate economicamente e sui quali ben potrebbe
innestarsi un giudizio sull’entità della lesione. Non avendo tuttavia le parti
predeterminato l’esistenza, l’entità o anche il valore delle prestazioni, quel
giudizio non potrebbe far riferimento che ai parametri espressi dal mercato, il
che altro significato non potrebbe assumere se non quello della conversione,
attraverso la rimozione della volontà delle parti, del contratto da aleatorio in
commutativo.
La dottrina prevalente, comunque,
appare propensa ad escludere ogni possibilità di applicazione del rimedio
rescissorio, se non altro per il chiaro dato letterale.
2. La
risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta
Maggiormente delicata si
prospetta, almeno a prima vista, la questione di cui all’art. 1467 c.c., atteso
che è indubitabile che possano verificarsi eventi straordinari ed imprevedibili
che si collocano al di fuori dell’ambito di operatività dell’alea
caratterizzante il contratto. Al riguardo, vi è chi ritiene esperibile il
rimedio dell’eccessiva onerosità poiché le parti, stipulando un contratto
aleatorio, assumerebbero unicamente l’alea propria del contratto, di guisa che
gli squilibri sopravvenuti e non riconducibili alla predetta alea sarebbero
sottoposti alla medesima disciplina prevista per i contratti commutativi.
Sarebbe esperibile il rimedio della eccessiva onerosità sopravvenuta per far
fronte ai rischi che si pongono al di là dello schema causale
prescelto.
Il discrimen sarebbe costituito dalla
prevedibilità dell’evento, dovendosi escludere che il legislatore abbia voluto
che il contratto «costituisca, in misura anormale, una causa di arricchimento di
una parte e di impoverimento dell’altra per avvenimenti al di fuori della
prevedibilità».
In tal senso, nei contratti
aleatori le parti assumerebbero l’alea derivante da un determinato evento e
perciò in detta sfera ogni rimedio sarebbe escluso. Ma oltre detta sfera gli
squilibri sopravvenuti presentano gli stessi caratteri degli squilibri nei
contratti non aleatori e perciò non vi sarebbe ragione per trattarli
diversamente.
3. Inapplicabilità dei rimedi della rescissione
e della risoluzione
Si spiega facilmente, invece, la
inapplicabilità espressamente sancita dei rimedi rescissori e risolutori e più
latamente della clausola rebus sic
stantibus. Nei contratti aleatori, infatti, assumendo che la causa è la
funzione di rischio, l’evento viene ad assumere la qualità di elemento
integrativo della fattispecie incompleta e non modificativo di un assetto
contrattuale corrispettivo fissato. La (eventuale) sproporzione tra le
prestazioni non comporta in senso letterale una lesione o una eccessiva
onerosità, poiché le prestazioni non sono paramentrate fra di loro, ma vengono
determinate dall’evento incerto per la funzione di rischio intrinseca alla
contrattazione. Né può dirsi che le stesse vanno giudicate in base alla quantità
di rischio che le singole parti si assumono, sicché lo scambio giuridico
presuppone uno scambio economico, atteso che – come si è ampiamente provato – la
causa di tali pattuizione non può essere ritrovata in un ipotetico scambio di
rischi, cui parametrare una pur labile corrispettività.
Può pur ritenersi che all’origine
della pattuizione vi sia un giudizio di valore, ma ciò non comporta la
corrispondenza tra i giudizi soggettivi delle parti. Tale giudizio assume una
connotazione squisitamente psicologica, emotiva, soggettiva e personale,
distinguendosi in ciò dal calcolo, il quale si fonda su elementi obiettivi e
pertanto verificabili oggettivamente. Esso può al massimo rappresentare
meramente la soggettiva desiderabilità di un determinato bene e quindi
dell’evento che ne comporta l’acquisizione. Pertanto rimanendo in ogni caso
nell’ambito della valutazione soggettiva, il giudizio può assurgere a motivo
della contrattazione, ma non può essere ritenuto causa della stessa.
4. La
nullità
Il contratto aleatorio è nullo per
mancanza di causa quando viene meno la bilateralità soggettiva dell’alea; è
nullo per impossibilità dell’oggetto, quando la mancanza dell’alea è oggettiva;
mentre è risolubile per impossibilità sopravvenuta, quando tale mancanza
oggettiva è successiva. Gli altri casi di nullità dei contratti aleatori non
sembrano presentare rilievi particolari rispetto al contratto in
genere.
5. L’annullabilità per
errore
Per quanto riguarda l’altra forma
di invalidità, vale a dire l’annullabilità, i casi che meritano attenzione sono
quelli dell’errore e del dolo quando incidono sull’alea. L’ammissibilità
dell’annullamento per errore sull’alea è controversa. È ovvio che non può venire
in evidenza quell’errore incidente sulla probabilità di avveramento dell’evento
dovuto ad un difetto di previsione, essendo il contratto aleatorio. Questo
errore inciderà tutt’al più sui motivi e a questo riguardo si discute in
dottrina. Se, invece, l’errore di previsione si basa su un errore di calcolo,
non pare possano esservi dubbi sull’applicazione dell’art. 1430
c.c.
Il problema si pone, piuttosto,
per l’errore determinante per il consenso e riconoscibile dall’altra parte, che
cade sul presupposto del contratto aleatorio.
Può riguardare il rischio
extracontrattuale come, ad esempio, un evidente errore di valutazione dello
stato di salute del vitaliziato. Può riguardare il rischio contrattuale come, ad
esempio, una lampante confusione tra un cavallo non di razza scambiato per un
purosangue che determina, in una scommessa alle corse, delle poste altrimenti
non immaginabili.
La soluzione deve rinvenirsi nelle
norme riguardanti l’errore in generale. L’errore sui presupposti non
rientrerebbe, secondo la dottrina tradizionale, tra quelli considerati
essenziali dall’art. 1429 c.c., ma nei motivi e resterebbe allora irrilevante.
Questa soluzione potrebbe soddisfare, nell’ambito della teoria che spiega la
causa come funzione astratta, tipica del negozio, mentre abbisognerebbe di
qualche correzione se si considera la causa concreta, dei singolo negozio,
secondo gli orientamenti ormai dominanti. A questa stregua l’errore sui
presupposti si trasformerebbe in un errore sulla causa traducibile, ai sensi
dell’art. 1429 c.c., in errore sull’oggetto, in quanto contenuto del negozio,
inteso come previsione di esso; o anche rilevante come errore essenziale in sé,
non ritenendosi tassativa l’elencazione del citato articolo.
6. L’annullabilità per
dolo
Maggiore uniformità di indirizzo
si riscontra in dottrina circa la annullabilità del contratto aleatorio per il
dolo che cade sull’alea, e ciò in applicazione dell’art. 1439 c.c. che non
distingue tra «essenzialità» e «non essenzialità» del dolo, limitandosi a
richiedere che esso sia «determinante». Il dolo determinante è quello
«commissivo», mentre non può ritenersi rilevante l’eventuale dolo
«omissivo».
L’esempio talora riportato di un
dolo omissivo consistente nel silenzio che una parte serbi con l’altra circa la
mancanza o cessazione del rischio o l’avveramento dell’evento può avere
soluzione non per le norme sull’errore, ma per le regole applicabili in caso di
mancanza di alea e dunque sulla nullità.
Il dolo omissivo, piuttosto, può
essere rilevante ai sensi dell’art. 1358 c.c. che, imponendo il dovere di buona
fede in pendenza di condizione, è applicabile anche alle parti dei contratti
aleatori in attesa dell’avvenimento incerto.
C’è questione, infine, per
l’errore comune sull’alea obiettiva.
Deve dirsi che esso non rileva per
il rischio extracontrattuale, risolvendosi il caso nel profilo prioritario della
mancanza dell’alea e dunque nella nullità del contratto. Quanto, invece,
all’alea contrattuale, può accadere che essa in realtà non esista, ma ciò non
esclude che le parti, entrambe non a conoscenza di questa inesistenza, possano
in concreto sviluppare la funzione negoziale di rischio con un’alea meramente
soggettiva.
La soluzione positiva è da
approvare, almeno se la funzione negoziale sia effettivamente perseguibile e non
per una sorta di conversione del negozio nullo in altro valido (dal negozio
dichiarato a quello in ipotesi voluto), ma applicando i canoni di
interpretazione dei contratti (art. 1362 c.c.). Ciò varrà non solo per il gioco
e la scommessa, ma in genere per tutti i negozi in cui la aleatorietà può essere
considerata rilevante per volontà delle parti, anche solo in senso
soggettivo.
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