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Approfondimenti Giuridici
10-12-2005
Autonomia privata, norme di disciplina del contratto e principio giurisprudenziale della “presupposizione”
Angelo Belfiore -
Le pagine che
seguono sono parte di capitolo del volume “Il contratto in generale. La
presupposizione”, casa editrice
Giappichelli.
Lo spettro
degli interessi, per il soddisfacimento dei quali i privati ricorrono alla
stipulazione di un contratto, è indefinibile; di qui un preciso, ovvio problema,
quello dell’individuazione dei criteri mediante i quali discriminare, in
relazione a ciascun contratto, gli interessi tutelati dall’ordinamento dagli
interessi giuridicamente irrilevanti.
Nell’affrontare tale problema è bene prender l’avvio da due sicure,
elementari considerazioni:
a) il codice
civile organizza la disciplina dei contratti su due distinti piani: gli artt.
1470 ss. predispongono modelli dettagliati di operazioni economiche; gli artt.
1321 ss. (e le connesse disposizioni sull’obbligazione) pongono regole
applicabili in via di principio a qualsivoglia contratto (art. 1323). Ne segue
che, rispetto ad ogni contratto (tipico o atipico), l’ordinamento si configura,
e sia pure in varia misura, come criterio di selezione degli interessi coltivati
dai contraenti;
b) l’art.
1322 riconosce ai privati la facoltà sia di stipulare contratti atipici che di
arricchire e, comunque, riorganizzare i modelli di già predisposti dallo stesso
legislatore. Ne segue che un interesse, valutato dal legislatore come non
meritevole di tutela in via autonoma, può in concreto divenire giuridicamente
rilevante in virtù di un accordo tra le parti (o viceversa). Anzi, può al
riguardo osservarsi come lo stesso ordinamento si sia curato di predisporre e
organizzare vari modelli di giuridicizzazione in via pattizia di un interesse di
per sé irrilevante (ad esempio, il modello della
condizione).
Riassumendo:
un interesse può acquisire rilevanza giuridica o in via pattizia, cioè per
effetto dell’esercizio del diritto di libertà negoziale, o in via autonoma e,
quindi, per così dire, in ragione della sua qualità o, meglio, in virtù di una
autonoma valutazione del legislatore circa la meritevolezza di tale interesse in
relazione al contesto normativamente
considerato.
Sulla base
della superiore premessa rivolgiamo, adesso, l’attenzione a taluni dei
problemi che sorgono nell’istante in cui ci si accosti all’autonomia privata e
all’ordinamento quali criteri di selezione della pluralità di interessi in fatto
coltivati dai contraenti.
Per quanto
attiene al versante dell’ordinamento, ci si può chiedere, in primo luogo, se la
rilevanza di un interesse in via autonoma sia subordinata alla esistenza di un
enunciato normativo che tale rilevanza puntualmente preveda; in particolare ci
si può chiedere: a) se la rilevanza di un interesse automaticamente protetto
dall’ordinamento debba rimanere confinata entro l’ambito puntualmente indicato
dal legislatore; b) se gli interessi automaticamente protetti dall’ordinamento
(cioè rilevanti in via autonoma) costituiscano un numero
chiuso.
Al fine di
un’appropriata impostazione di un’indagine sui superiori quesiti, è necessario
distinguere, e per una pluralità di ragioni, le due diverse, fondamentali forme
di rilevanza del mancato soddisfacimento di un interesse conosciute dal codice,
non vanno cioè unificati i due diversi profili della possibile rilevanza di un
interesse sul piano delle tutele in via contrattuale e/o sul piano
dell’invalidità negoziale.
Operata la
superiore distinzione, l’attenzione va qui specificamente rivolta alla figura
dell’annullabilità del contratto viziato da errore; al riguardo, vanno in
particolare segnalate le due seguenti questioni: a) se la descrizione dei casi
di errore essenziale, che si ritrova nell’art. 1429 c.c., debba essere
considerata esemplificativa o «tassativa»; b) se sia annullabile il contratto
viziato da errore (essenziale) bilaterale non
riconoscibile.
Al fine della
risoluzione delle superiori questioni ci si dovrebbe chiedere, in primo luogo,
se esistano indici univoci circa la volontà del legislatore di organizzare il
sistema degli artt. 1429-1431 come un sistema normativo chiuso ed
autosufficiente, sì da non darsi lacuna del diritto scritto ;
qualora si risponda negativamente a tale quesito, ci si può porre l’ulteriore
domanda se esistano delle buone ragioni che giustifichino una qualificazione
della disciplina dell’art. 1428 (annullabilità del contratto) come disciplina
irrazionale o comunque da sterilizzare in base a giudizi di valore (art. 14
disp. prel.) .
Se alle
superiori domande si dà una risposta negativa, si potrà allora porre anche una
questione ulteriore e diversa da quelle poc’anzi indicate ai punti a-b, ci si
potrà cioè chiedere se, in relazione ai contratti con prestazioni corrispettive,
debba essere tenuta ferma l’idea che tra la figura dell’errore essenziale e la
figura del dolo tertium non detur o se, al contrario, sia consentito dare
ingresso al meccanismo dell’analogia in relazione a situazioni marginali, delle
quali si dica (più o meno verosimilmente) che sono state ignorate dal
legislatore ;
in particolare ci si potrà chiedere se sia valido oppure annullabile il
contratto viziato da: 1) un errore non essenziale (art. 1428), che risulti
essere stato determinante del consenso di ambedue i contraenti ;
2) un errore non essenziale che, determinante del consenso di uno dei
contraenti, risulti essere stato il frutto anche delle erronee valutazioni
espresse dalla controparte nel corso delle trattative; 3) un errore non
essenziale noto, ed anche in relazione alla sua portata determinante del
consenso, alla controparte .
È opportuno adesso abbandonare il
territorio dell’invalidità negoziale per rivolgere l’attenzione alla figura
dell’interesse automaticamente rilevante in via contrattuale .
Orbene, a tale riguardo, pare sicuro che, almeno in via di principio, il sistema
normativo sia un sistema aperto; non è chiaro, però, quale sia la tecnica
normativamente deputata ad assicurare l’integrazione del diritto
scritto.
Stando al
disposto dell’art. 1374 «il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel
medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la
legge o, in mancanza, secondo gli usi e l’equità»; orbene, della locuzione «in
mancanza (della legge)» possono darsi due diverse
interpretazioni:
a) si può in
primo luogo pensare che per «mancanza della legge» debba intendersi l’assenza di
una precisa disposizione . Accolta questa interpretazione, si
escluderà che il diritto dei contratti si autointegri e si dirà
quindi che il compito proprio dell’analogia (analogia legis;
analogia iuris) spetta all’equità, nel senso, appunto, che compete
all’equità decidere circa la rilevanza giuridica di un interesse che risulti né
regolato in via pattizia né automaticamente protetto (o comunque disciplinato)
da «una precisa disposizione» (art. 12, c. 2°, disp.
prel.) ;
b) si può, al
contrario, pensare che per «mancanza (della legge)» debba intendersi l’assenza
di una regola imputabile all’ordinamento in via diretta o in via mediata
(analogia legis; analogia iuris) . Questa
interpretazione pare rendere la locuzione in esame intrinsecamente priva di
senso e, comunque, incontra l’ostacolo costituito dalla
considerazione che, dato ingresso al procedimento analogico, non si vede quale
spazio residui per il criterio dell’equità e, ancor prima, per il criterio
degli usi . Il nodo diviene definitivamente irresolubile
nell’istante in cui si conducano le disposizioni circa il criterio della buona
fede all’interno del corpo dell’art. 1374 e, al contempo, si assegnino a
tale criterio compiti ulteriori e diversi rispetto a quelli indicati dal
legislatore.
L’interpretazione, poc’anzi illustrata sub a, ha il pregio
di rispettare il tenore letterale dei vocaboli e di conferire, al contempo, un
senso compiuto all’intero enunciato dell’art. 1374 ; ma questo
non è, di per sé, un argomento risolutivo, a meno che si dissolva
l’interpretazione di un testo di legge nella ricognizione del significato dei
vocaboli connessi secondo le regole della sintassi. In altri termini, se si
pongono in correlazione dialettica il testo della disposizione in esame, il
contesto dal quale la disposizione si origina e il criterio di
coerenza dell’ordinamento, apparirà inverosimile l’ipotesi interpretativa
secondo la quale l’equità designerebbe un sistema generale di riferimento,
chiamato a coprire il ruolo spettante ex art. 12, c. 2°, disp. prel. al
sistema di regole e di princìpi del diritto codificato ; ma,
alla stessa maniera, non si potrà dare credito all’ipotesi opposta secondo la
quale il richiamo all’equità si dissolverebbe in un flatus vocis,
necessariamente privo di contenuto normativo
specifico.
La superiore
conclusione logicamente comporta che fra i criteri, normativamente chiamati a
distribuire il rischio (il costo) del silenzio delle parti rispetto a questioni
non disciplinate da una precisa disposizione di legge, vanno annoverate a pieno
titolo sia l’equità che l’analogia. Ciò suggerisce che il tema dei rapporti tra
l’equità e l’analogia – e, in particolare, il problema della ripartizione di
competenze tra i due concorrenti criteri – sia da affrontare sul piano
dell’individuazione di due distinti àmbiti problematici ossia disaggregando
l’onnicomprensiva (e generica) figura delle «lacune» del contratto (cioè, delle
«questioni non regolate
né dall’accordo, né da una precisa disposizione di legge»), e sia poi da
risolvere operando la distinzione tra lacune del sistema di regole proprie dell’ordinamento pattizio (ed è qui che è
destinato ad operare il criterio dell’equità) e lacune del sistema di
regole proprie dell’ordinamento legale (ed è qui che è destinato ad operare il
criterio dell’analogia) .
Si può adesso
riprendere il filo del discorso, dal quale siamo partiti, per ricordare che,
riconosciuto all’analogia il compito di provvedere alle lacune del diritto
scritto, potranno porsi due diverse questioni aventi portata
generale.
In primo
luogo ci si può chiedere quale sia il punto di vista (recte, lo spettro
dei punti di vista) mediante il quale il sistema normativo definisce vuoi il
quadro degli interessi automaticamente rilevanti in via contrattuale vuoi
l’ambito di rilevanza di tali interessi, e sulla base del quale, pertanto,
l’interprete potrà, se del caso (artt. 12, c. 2°, e 14 disp. prel.), o
qualificare un interesse come automaticamente garantito in via contrattuale
nonostante l’assenza di una puntuale previsione di legge o ridefinire l’ambito
di rilevanza dell’interesse di già protetto .
Risoluta la
superiore questione, ci si può porre il quesito se l’accordo pattizio
costituisca l’unico criterio generale di giuridicizzazione degli
interessi normativamente valutati come irrilevanti in ragione della loro qualità
obiettiva e, in particolare, ci si può chiedere se il sistema conosca un
ulteriore criterio, il quale sia in qualche modo partecipe della natura e della
logica del criterio dell’accordo pattizio senza tuttavia identificarsi con
esso .
Rivolgiamo,
adesso, l’attenzione all’autonomia negoziale quale criterio di giuridicizzazione
di un interesse irrilevante in via autonoma. Sembra evidente che, a tale
riguardo, il problema di fondo risieda nell’individuazione e definizione delle
condizioni in presenza delle quali un interesse, non garantito automaticamente
dall’ordinamento, possa qualificarsi come giuridicizzato in via pattizia,
in ragione cioè della decisione di ambedue i contraenti di mettere all’opera il
diritto di libertà negoziale .
È sicuro che, in relazione ai
contratti con prestazioni corrispettive, i due fondamentali modelli, posti
dall’ordinamento a disposizione dei privati in vista della contrattualizzazione
di un interesse irrilevante in via autonoma, siano da ravvisare nelle due
diverse figure dell’obbligazione e della condizione. Ed è altrettanto sicuro che
la rilevanza di un interesse attraverso lo schema dell’obbligazione non sia subordinata ad un accordo che
disciplini le conseguenze del mancato soddisfacimento di tale interesse, mentre
la rilevanza di un interesse attraverso lo schema della condizione risolutiva è,
per contro, subordinata ad un accordo che comunichi la comune volontà dei
contraenti di non tenere in piedi il contratto in caso di mancato
soddisfacimento di quell’interesse (art.
1353).
Tenute ferme
le superiori premesse, l’attenzione del lettore va adesso richiamata su quella
peculiare figura di enunciativa che, in prima approssimazione, si può designare
come «enunciativa contrattuale incompleta», cioè su quella figura di enunciativa
che, facente parte del testo sottoscritto dai contraenti (dell’accordo convenuto
fra i contraenti), presenti la triplice caratteristica: a) di essere imputabile
ad ambedue le parti ; b) di non essere inquadrabile nello schema
dell’obbligazione (né in quello della condizione); c) di menzionare un interesse
che, obiettivamente (cioè sul piano di una valutazione socialmente tipica),
concorre a determinare la logica dell’operazione economica concordata dai
contraenti, e il cui mancato soddisfacimento risulta non regolato in via
pattizia.
Orbene, la
controversia, che insorga tra i contraenti in caso di mancato soddisfacimento
dell’interesse menzionato (considerato) nel tipo di enunciativa sopra descritta,
può in astratto essere affrontata attraverso due vie diverse, vale a dire o
rimanendo sul piano dell’interpretazione dell’accordo o mettendosi alla ricerca
del punto di vista dell’ordinamento. Imboccata la seconda di queste due vie,
sarà agevole rendersi conto – ed è questo il profilo che qui preme segnalare
specificamente al lettore – che le caratteristiche del tipo di enunciativa in
discorso si ritrovano in una pluralità di fattispecie che dovrebbero essere non
già unificate, bensì disaggregate in ragione della diversità del problema che
pongono all’ordinamento; il che, per certi aspetti, può essere rapidamente
mostrato attraverso i due seguenti casi: 1) viene venduta (e consegnata) una
cosa determinata verso un corrispettivo il cui pagamento è regolato da una
clausola del seguente tenore: «le parti convengono che il prezzo sarà pagato
entro tre giorni dalla riscossione del contributo ministeriale di già richiesto
dall’acquirente» (e ci si interroghi allora sulle conseguenze della mancata
concessione del contributo); 2) viene venduto (come cosa di specie) un bracciale
che, descritto in contratto come «bracciale di platino», è in realtà
d’argento.
In relazione
al primo dei due casi testé descritti, messe da parte le norme
sull’interpretazione dei contratti e accantonata la formula magica
«presupposizione» , non dovrebbe essere particolarmente arduo
rendersi conto che si è in presenza di un’enunciativa che,
eccentrica rispetto ai modelli legali, racchiude un contenuto dispositivo
inidoneo a determinare compiutamente la fisionomia dell’interesse
giuridicizzato, sicché ci si dovrà porre il problema se la lacuna del precetto
pattizio (mancata o incompleta regolazione dell’ipotesi di diniego del
contributo) debba essere affidata alla tecnica generale dell’analogia
(autointegrazione delle discipline legali) oppure alla specifica tecnica
dell’equità (autointegrazione del regolamento
pattizio) .
La situazione muta
radicalmente nell’istante in cui si passi a considerare il secondo dei casi
poc’anzi descritti, giacché adesso ci si dovrà porre la ben diversa domanda se
l’enunciazione di una certa qualità della cosa venduta come cosa di specie
(«bracciale di platino») si configuri come enunciativa contrattuale
completa
(avente, cioè, un contenuto dispositivo compiutamente determinato) o,
all’opposto, come enunciativa irrilevante in via contrattuale (rilevante, cioè,
sul diverso piano dell’invalidità negoziale) . E la diversità della domanda vieppiù si accentua
ove poi si consideri che la risoluzione dell’alternativa specificamente
compete non già all’analogia, né tanto meno alle tecniche di autointegrazione
del regolamento pattizio, bensì all’interpretazione del testo (qualità
«promesse») dell’art. 1497. Condivisa l’interpretazione che qui si
recepisce , si dirà che
l’enunciativa in discorso è un’enunciativa contrattuale completa, poiché
il mancato soddisfacimento del peculiare interesse dell’acquirente, che risulta
menzionato in contratto, rileverà giuridicamente secondo lo schema
dell’inadempimento contrattuale (inesattezza qualitativa della prestazione
dovuta), indipendentemente pertanto dalla presenza o meno di una qualche formula
negoziale che lo regoli specificamente .
Resta, in
fine, da porre esplicitamente il problema di quali siano i compiti dell’equità
(art. 1374) e della buona fede (art. 1375) in sede di determinazione della
rilevanza di un interesse non regolato né dalle parti, né dalla
legge .
Nella
prospettiva che ci pare appropriata, l’analogia, l’equità e la buona fede si
presentano come tre dei diversi criteri, cui l’ordinamento ha affidato il
compito di regolare la distribuzione del rischio (la sopportazione del costo)
del silenzio della dichiarazione rispetto a questioni non disciplinate da una
precisa disposizione di legge. Pertanto, la ripartizione di competenze fra i
criteri in esame esige che si disaggreghi l’indifferenziata figura delle
«lacune» del contratto e, in particolare, che si introduca la distinzione tra
lacune proprie del regolamento pattizio e lacune proprie dell’ordinamento
legale, di modo che possa poi convenientemente essere attuata in termini di
specificazione del rapporto dialettico intercorrente tra «competenza dispositiva
privata» e «competenza normativa legale» , vale a dire affidando
all’equità e alla buona fede quelle lacune rispetto alle quali
l’esigenza di una razionale disciplina del traffico giuridico richieda non
già l’espansione del sistema di valori dell’ordinamento, bensì lo sviluppo dello
specifico sistema di regole dell’ordinamento pattizio. In altre parole può dirsi
che all’equità e alla buona fede spetti il compito di governare quel tipo di
lacune rispetto al quale è razionale che l’ordinamento provveda non già a
generare valutazioni di merito (è questo il compito proprio dell’analogia),
bensì a statuirne la colmabilità a garanzia specifica della piena attuazione del
criterio della «competenza dispositiva privata» (lacune del sistema di regole
proprie dell’ordinamento
pattizio) .
Per quanto
attiene all’equità, sembra che il campo di azione ne debba essere individuato
con riferimento a quelle lacune in ragione delle quali il precetto pattizio
risulti non valutabile compiutamente dall’ordinamento e, perciò, esposto anche
al rischio di rimanere improduttivo di effetti (enunciative aventi un contenuto
dispositivo che, incompiutamente determinato dalle parti, non sia completabile
in forza dei modelli legali). Ne segue che le regole generate dall’equità, a
differenza delle regole generate dall’analogia o dal criterio della buona
fede, saranno funzione, per un verso, della logica dell’accordo pattizio che
integreranno e, per l’altro, dell’esigenza che sia equilibratamente
ripartito su entrambi i contraenti il costo della comune imprevidenza, cioè di
un’imprevidenza imputabile a pari titolo ad ambedue le
parti .
Nell’ottica
che qui pare appropriata, non ha senso discorrere di ineffabilità del criterio
dell’equità, giacché l’identità di tale criterio risiede non già nella concreta
statuizione del giudice, bensì nel riconoscimento, e in via generale, del potere
del giudice di completare la regola che le parti hanno concordato di darsi, cioè
di determinare compiutamente l’identità o la «misura» di un interesse
disciplinato pattiziamente (di un interesse che le parti abbiano convenuto di
giuridicizzare) .
Ciò
ovviamente significa che il criterio dell’equità attribuisce al giudice
tutt’altro potere che quello di riscrivere la legge o l’accordo ; ma significa pure che il campo di
azione dell’equità – delimitato, da un canto, dalle dettagliate discipline
dell’obbligazione e dei contratti (o, eventualmente, dagli usi) e, dall’altro,
dalla regola generale dell’art. 1418 (nullità del contratto o della
clausola, il cui oggetto non sia determinabile) – è, oggi, pressoché
inesistente.
Con
riferimento al profilo della «misura», si può pensare al patto di prelazione (o alla clausola condizionale
o al divieto di alienazione), nel quale non risulti indicata la durata
del vincolo (la durata massima della fase di
pendenza della condizione), né tale durata sia ricavabile attraverso
la messa all’opera degli artt. 1362
ss. .
Con
riferimento al profilo dell’«identità», può risultare appropriato affidare
all’equità l’accordo che giuridicizzi un peculiare interesse dei contraenti
secondo uno schema ignoto all’ordinamento e al tempo stesso inidoneo,
poiché lacunosamente organizzato, a definire compiutamente la fisionomia
dell’interesse dedotto in contratto, sicché il giudice, esaurito il procedimento
di interpretazione e qualificazione della dichiarazione, verrebbe altrimenti a
trovarsi dinanzi all’incongrua alternativa di dover o pronunciare la nullità
dell’accordo o dare ingresso alla tecnica della finzione ossia procedere o
a fittizie ricostruzioni della volontà negoziale o a fittizie espansioni delle
logiche interne al sistema delle discipline
legali .
In fine,
rivolgendo l’attenzione al criterio della buona fede, pare evidente che la
disposizione dell’art. 1375 riguardi unicamente il profilo dell’attuazione del
regolamento che le parti hanno organizzato ; si può allora dire
che la disposizione in esame consente di conferire rilevanza giuridica ad una
pretesa non regolata soltanto se tale pretesa sia priva di autonomia rispetto
all’interesse disciplinato in contratto e, perciò, si configuri come meramente
strumentale-accessoria al soddisfacimento di
quell’interesse .
In relazione
al tipo di pretesa in discorso, sarebbe incoerente con la stessa logica interna
al ceto degli operatori economici (o tout court insensato) vedere in
via tipica nel silenzio delle parti, anziché una lacuna dell’accordo
pattizio, una tecnica di disciplina, cioè un indice della comune volontà dei
contraenti di escludere la rilevanza della pretesa non regolata. Qualificato il
silenzio delle parti come lacuna dell’accordo pattizio, apparirà ovvio
l’ingresso (e, quindi, il ruolo) dell’art. 1375, giacché è ovvia l’osservazione
che soltanto un irrazionale antagonismo con il criterio dell’autonomia
negoziale potrebbe indurre un legislatore ad equiparare il peculiare tipo di
lacuna in discorso alle lacune del diritto scritto, cioè ad affidare tale lacuna
alla tecnica dell’analogia; per tale via, verrebbe infatti rimessa all’autonomo
sistema di valori dell’ordinamento (alle logiche interne a quelle
discipline che il legislatore ha reputato razionali in via tipica) una
valutazione il cui criterio ordinante non può, e proprio in ragione della
peculiarità dell’oggetto (il carattere meramente strumentale-accessorio
della pretesa), che rinvenirsi nella logica interna (nell’esigenza di piena
attuazione della logica interna) alla specifica operazione che le parti hanno
concordato di porre in essere.
Nella
prospettiva che qui pare appropriata, è priva di senso l’ipotesi che il criterio
della buona fede possa costituire un canale di ingresso di istanze etiche o
solidaristiche in qualche modo riconducibili a formule della Costituzione,
poichè, per l’appunto, il criterio della buona fede si inscrive (e si risolve
compiutamente) nella logica del principio pacta sunt
servanda .
Non v’è
dubbio che la condotta di un contraente possa essere valutata come «scorretta»
con riferimento o alla logica propria dell’accordo pattizio o a codici sociali
di comportamento o (e non è la stessa cosa) a «forme esemplari dell’esperienza
sociale dei valori» (Mengoni) o, in fine, alla logica generale dell’ordinamento;
ma ciò dovrebbe indurre non già ad accorpare questioni e ordini di valutazione
essenzialmente diversi, bensì a tenere ferma la distinzione tra buona fede (art.
1375) e correttezza (art. 1175) e tra correttezza e princìpi generali
dell’ordinamento (art. 12, c. 2°, disp.
prel.).
La
distinzione tra buona fede e correttezza è oramai screditata da
tempo ; essa, però, può acquisire un senso preciso, e può essere
d’aiuto per la razionalità del discorso giuridico, se si coltiva l’ipotesi che
«buona fede» e «correttezza» rispettivamente designino, l’una, un criterio di
sviluppo-specificazione del sistema di regole proprie dell’ordinamento pattizio
e, l’altra, un criterio di sviluppo-specificazione (integrazione-adattamento)
del sistema di regole proprie dell’ordinamento
legale .
Riassuntivamente può
allora dirsi che l’equità (art. 1374) e la buona fede (art. 1375) costituiscono
le due diverse figure attraverso le quali l’ordinamento pattizio si autointegra,
così come l’ordinamento legale si autointegra mediante l’analogia (e, per
certi aspetti, la correttezza). Ciò ovviamente significa che un interesse,
puntualmente non regolato né in via pattizia, né in via normativa, può ricevere
rilevanza giuridica attraverso due vie diverse, vale a dire o sul piano
dell’autointegrazione del regolamento pattizio o sul piano
dell’autointegrazione delle discipline legali; ma va subito aggiunto che
l’equità e la buona fede non avranno nulla da dire circa la rilevanza o meno di
un interesse in senso forte, cioè dotato di autonomia, che possa dirsi in senso
proprio non regolato, dato che la risoluzione di tale problema va
necessariamente cercata all’esterno dell’ordinamento pattizio, cioè sul
piano della ricostruzione e, se del caso, dello sviluppo del sistema delle
discipline legali .
Nella
prospettiva indicata, è per definizione priva di fondamento l’ipotesi che sia
costruibile un principio generale di irrilevanza degli interessi non regolati né
dalle parti né da una precisa disposizione di legge; ma è altrettanto
inappropriata l’ipotesi di segno opposto, secondo la quale il tema della
rilevanza degli interessi (o «circostanze») in discorso definirebbe una sorta di
«spazio lasciato vuoto dalle norme» (Bessone). E, infatti, in tanto ha senso
costruire l’indifferenziata figura degli interessi (o circostanze)
puntualmente non regolati né in via pattizia né in via normativa in quanto non
ci si metta alla ricerca di un introvabile (e inesistente) criterio unitario di
disciplina (e v. infra) e ci si ponga, invece, specificamente
(esclusivamente) il problema di definire la strategia d’intervento, cioè di
determinare compiutamente lo spettro e, poi, l’identità e il complessivo
equilibrio dei criteri operativi di segno diverso che il codice ha, più o meno
chiaramente, messo a disposizione del
giudice.
Il quadro va
allora chiuso facendo menzione specifica del criterio dell’autoresponsabilità,
che costituisce non tanto una struttura profonda dell’ordinamento quanto invece
un criterio sistemico indiscutibilmente sancito nell’art.
1374 .
Pare
a chi scrive che dalle indicazioni e considerazioni sin qui proposte si possa
ricavare una conclusione precisa, e cioè che vanno ritenute prive di fondamenta
le costruzioni erette allo scopo di definire la figura dell’interesse idoneo a
rilevare pur in mancanza di una puntuale previsione sia pattizia che normativa.
Questa conclusione può essere riformulata e meglio precisata dicendo che non è
possibile dare alcuna compiuta risposta alla domanda con cui si chieda quali
caratteristiche debba avere una «situazione» o «circostanza» non regolata
affinché, nonostante il silenzio sia della legge sia delle parti, ne possano
rilevare giuridicamente la sopravvenienza, la mancanza originaria, il mancato
avveramento; infatti, nell’ottica del
sistema normativo dato, il quesito risulta avere un oggetto non
riducibile a valutazione unitaria ed è perciò
indecidibile.
In altri
termini, al quesito in discorso in tanto si dà una risposta appropriata in
quanto ci si limiti ad indicare la strategia d’intervento . Ciò può apparire intollerabile
alle dottrine a vocazione sistematica; ma, anche a metter di canto il profilo
dell’autointegrazione del regolamento pattizio, sarà sufficiente pensare,
per un verso, alle caratteristiche del procedimento analogico e, per
l’altro, al vario articolarsi del sistema normativo per percepire
l’intrinseca inconsistenza dell’ipotesi che sia costruibile il modello
delle molteplici situazioni che rileveranno sul piano dell’invalidità negoziale
e delle tutele in via contrattuale nonostante il silenzio sia della legge sia
delle parti. Ne seguirà non già il sacrificio dell’esigenza di
stabilizzazione dogmatica delle regole poste attraverso il procedimento
analogico, bensì la sollecitazione ad attuare, se del caso, un’appropriata
riorganizzazione degli ambiti problematici, dei vari e diversi ambiti
disciplinari, in cui quelle regole siano chiamate ad
operare .
Riassuntivamente può dirsi che, dato ingresso al quesito circa le
condizioni di rilevanza delle circostanze o situazioni non regolate né dalle
parti né da una precisa disposizione di legge, si dovrebbe tenere per ferma una
sequenza di questo tipo: 1) dall’ordinamento non è ricavabile un preciso
punto di vista mediante il quale decidere circa la distribuzione del rischio da
circostanze non regolate, dato che la formula «rischio da circostanze non
regolate» racchiude un oggetto che non è valutabile unitariamente nell’ottica
del sistema del codice; 2) rispetto all’indifferenziato problema del
governo delle circostanze non regolate, ciò che l’interprete può
lecitamente chiedere al codice (ciò che deve ricercare nel codice) sono soltanto
le indicazioni attinenti alle possibili strategie di intervento; 3) il costo
della sopravvenienza o della mancanza di una circostanza non regolata non
graverà necessariamente sul contraente deluso (criterio
dell’autoresponsabilità), ed in ragione del possibile ingresso delle tecniche di
integrazione (a nostro avviso, autointegrazione) delle discipline legali e/o dei
criteri di integrazione (a nostro avviso, autointegrazione) del regolamento
pattizio.
Le
considerazioni svolte in questa introduzione suggeriscono che le dottrine della
presupposizione, imperniate sul classico schema «fattispecie-disciplina», non
apprestano strategie d’intervento circa il tema generale del rischio da
circostanze non regolate; correlativamente segnalano che tali dottrine,
quand’anche si presentino come costruzioni generali, null’altro realmente
racchiudono (e null’altro sono idonee a racchiudere) che costruzioni particolari
o di settore. Ovviamente, ciò non esclude che la teoria della presupposizione
abbia un’apprezzabile ragion d’essere, a condizione, però, che essa riesca
allora ad offrire la sistemazione appropriata di una sezione specifica del
rischio da circostanze non regolate.
Orbene, e
questa introduzione lo ha già suggerito al lettore, uno dei tratti che
definiscono l’identità della vicenda della presupposizione risiede nel fatto che
tale vicenda si è andata svolgendo non già intorno ad un medesimo, ben
determinato problema di disciplina, bensì con riferimento ad una pluralità di
questioni, che risultano talora affrontate attraverso un segmento o,
addirittura, un frammento. In altri termini, la verità è che non esiste «il»
problema della presupposizione, e già per la ragione che la molteplicità di
opinioni, che si riscontra circa la figura in esame, costituisce funzione non
solo della pluralità delle risposte date alla stessa domanda, ma altresì della
diversità delle domande in concreto affrontate sotto la stessa etichetta, cioè
delle modificazioni, più o meno marcate, via via apportate all’oggetto
dell’indagine o, comunque, della
costruzione .
Se si vuole
rappresentare per grandi linee la vicenda della presupposizione si può soltanto
dire che essa ha ruotato attorno al tema generale dei criteri di
giuridicizzazione o selezione degli interessi (delle situazioni o circostanze)
puntualmente non regolati né in via pattizia né in via normativa, e si è andata
confusamente svolgendo attraverso due itinerari essenzialmente diversi,
rispettivamente incentrati, l’uno, sul profilo dell’autointegrazione del
regolamento pattizio e, l’altro, sul profilo dell’autointegrazione delle
discipline legali. Più precisamente: una dottrina ha collegato la figura della
presupposizione al tema dei requisiti necessari affinché un interesse, non garantito automaticamente
dall’ordinamento, possa dirsi giuridicizzato in forza dello
specifico accordo concluso, nonostante l’assenza di una regolamentazione
pattizia puntuale; un’altra dottrina ha invece rivolto lo sguardo al profilo
delle condizioni in presenza delle quali un interesse, non garantito sul piano
specifico dell’accordo pattizio, potrà rilevare giuridicamente in virtù
dell’autonomo sistema di valori dell’ordinamento, nonostante l’assenza di una
precisa disposizione di legge.
Il quadro può
essere chiuso esplicitando uno dei punti di vista sottesi a questa introduzione,
e cioè che per lo più si discorre di presupposizione per la sola ragione che non
si interrogano appropriatamente i fatti e/o le strutture giuridiche di
riferimento, cosicché non si ha chiara la reale natura del problema che il
fatto, in qualche modo organizzato in concetto, pone
all’interprete .
Il punto di
vista testé esplicitato può essere convenientemenre riformulato dicendo che la
teoria della presupposizione fondamentalmente si configura o come una teoria
della marginalità, cioè come teoria specificamente costruita su casi-limite
rispetto ai quali il comune senso giuridico reclama una regola che non si riesce
a ricondurre armonicamente all’interno del sistema dato , o come una teoria
generale dell’irrazionalità , cioè come teoria che eleva a modello la
formulazione di meri giudizi liberi ossia svincolati da un reale sostegno
argomentativo sul piano del valore del fatto e/o in relazione al punto di vista
dell’ordinamento (la presupposizione come figura che condensa e stabilizza
pratiche interpretative e modelli decisionali non razionali (
continua) .
(** ) Figura non espressamente
prevista da norme di legge,la presupposizione come si sa è istituto di creazione
dottrinale poi ampiamente precisato dal diritto giurisprudenziale che in materia
di presupposizione è ormai composto da molto numerose
sentenze.
Si
distingue tra presupposizione in senso soggettivo e presupposizione in senso
oggettivo, rilevanza del rischio contrattuale, dogma della irrilevanza dei
motivi e motivo che sia presupposizione in quanto condizione implicita e tacita del
contratto .
Se in
passato la giurisprudenza in tema di presupposizione ha richiamato l’art. 1467
del codice civile, si è poi consolidato altro genere di orientamenti che per la
presupposizione richiamano l’art.
1428 c.c. e la disciplina della
invalidità del contratto viziato da errore <essenziale>,le norme di
interpretazione del contratto e specialmente l’art. 1366 cod. civ. legando
presupposizione e interpretazione del contratto secondo buona fede, altra volta
ritenendosi che invece norma di
riferimento sia l’art. 1374 del codice civile che connette la presupposizione
alla integrazione del contratto e infine assumendosi la presupposizione come
possibile causa di risoluzione del contratto.
Nella
sua monografia,quanto alle
posizioni della dottrina l’a.muove
da pagine in tema di lacune del contratto,dottrine dell’integrazione del
regolamento contrattuale e teoria
della presupposizione trattando anche della <dissoluzione >della teoria
della presupposizione attraverso la tecnica delle clausole
generali.
L’attenzione è poi rivolta al diritto giurisprudenziale della
presupposizione in questo libro documentato con la maggior ampiezza ,mediante
circostanziata analisi delle singole fattispecie e una rassegna finale che è
completo repertorio delle sentenze a vario titolo relative a temi di
presupposizione .
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