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Approfondimenti Giuridici
05-02-2007
Condominio e privacy: problematiche comuni e spunti di riflessione
Dott. Gianluca Savino -
g.savino@email.it
Le amministrazioni condominiali,
nell'ambito della propria attività di gestione della cosa comune, raccolgono ed
elaborano un gran numero di dati personali e compiono su di essi una serie di
operazioni riconducibili tutte alla nozione di “trattamento [1]” di dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003, Codice in
materia di protezione di dati personali. Specifichiamo però, che i dati
personali trattati all'interno di una normale gestione condominiale, sono solo
quelli relativi ai condomini che hanno “titolo”, cioè quelli relativi ai
titolari di diritti reali di godimento sulle unità immobiliari
(proprietari, comproprietari, usufruttuari, etc) e non anche i dati personali
degli altri residenti nel condominio che sono, viceversa, sine titulo
(per es. i conviventi dei condomini, gli ospiti occasionali, i conduttori,
etc.). Resta tuttavia in alcuni casi la possibilità per l'amministrazione
condominiale di conoscere anche i dati personali delle categorie anzidette. Tale
esigenza può nascere per esempio per motivi di sicurezza: quando si và a
verificare l'idoneità nell'uso delle cosa propria rispetto alla cosa comune (per
es. gli impianti comuni). In ipotesi di questo tipo non siamo in presenza di
un'illecita invadenza nella sfera personale di tali categorie di soggetti in
quanto, in base ai principi di pertinenza e di proporzionalità dettati dal
codice privacy, il trattamento in questione, viene limitato solo ad ipotesi
specifiche e di reale esigenza e, certamente, non prima di aver operato un
contemperamento di interessi contrapposti: la protezione e l'incolumità dei
condomini da una parte; la tutela della riservatezza dei terzi dall'altra.
Per quel che concerne i “trattamenti” di dati personali effettuati
nell'ambito di gestione di un condominio, risulta quanto mai evidente come,
nella nozione di trattamento ex art. 4 D.Lgs. 196/2003, rientrano numerose
operazioni che possiamo definire di “routine” per un'amministrazione
condominiale. Ci si riferisce per esempio alla tenuta dell'anagrafe
condominiale, alla registrazione dei nomi e dei dati anagrafici dei
condomini in registri cartacei o in data base informatici, alle valutazioni di
attribuzione in base alle tabelle millesimali, alle registrazioni dei
pagamenti, alla raccolta ed alla tenuta della documentazione dell'attività
contrattuale del condominio e delle relative spese, etc.. Dunque possiamo dire
che, anche l'amministrazione di un piccolo condominio, compie operazioni
definibili come trattamento di dati personali soggetti agli obblighi di legge, a
prescindere dalla dimensione dell'edificio da amministrare ed a prescindere
dalla realizzazione dell'attività di amministrazione, ovvero se viene realizzata
in forma professionale o privata. Senza tener conto che, varie esigenze di
amministrazione, sovente, implicano la necessità di gestire archivi contenenti
ulteriori informazioni sui condomini e sui rispettivi inquilini, sulle loro
abitazioni, sulla natura e sulla quantità dei consumi, ect.. Informazioni tali
che, se sapientemente ed arbitrariamente elaborate, potrebbero rivelare
ulteriori dati circa le abitudini e gli stili di vita degli abitanti l'edificio
condominiale, andando ad impattare fortemente con l'esigenza di tutela offerta
dalla legge sulla privacy. I trattamenti di dati personali dei condomini e
di terzi estranei al condominio (imprese di pulizia, eventuali consulenti
esterni, etc.) che l'amministratore è tenuto ad effettuare per legge (artt.
1130, 1131 e 1133 del codice civile) e per contratto (mandato ad amministrare
ricevuto dal condominio), vengono a ricadere nell'ambito della propria
responsabilità in forza del ruolo di titolare del trattamento dei dati personali
dei condomini, che lo investe, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 196/2003.
[2] Ne deriva che tutti gli
adempimenti imposti, in generale ai titolari di trattamenti di dati personali
dal D.Lgs. 196/2003, in ambito condominiale, gravano sulla persona
dell'amministratore, il quale deve quindi provvedere, in primis , ad
osservare l'obbligo di dare informativa ex 'art. 13 del Codice [3]. I vari trattamenti di dati “condominiali”, devono
essere effettuati nel fedele e puntuale rispetto dei principi introdotti dal
legislatore con il D.lgs n. 196 del 2003 e del suo allegato b) disciplinare
tecnico in materia di misure minime di protezione. Il trattamento deve
essere svolto con strumenti ed azioni volte a preservare la riservatezza,
l'integrità e la disponibilità del dato, che di volta in volta è oggetto di
trattamento. In particolare ove tale trattamento venga svolto mediante
l'ausilio di strumenti informatici dovranno anche essere adottate le misure
minime previste dalla legge per garantire che terzi non autorizzati possano
introdursi all'interno dei predetti archivi al fine di visualizzare od alterare
i dati personali dei soggetti sottoposti al trattamento. L'amministratore, poi,
dovrà nominare per iscritto eventuali collaboratori di studio come “Incaricati”
al trattamento dei dati personali e dotarsi di sistemi di autenticazione
informatica (passwords) e di anitivirus. Rilevanti in termini di privacy,
sono anche le modalità di convocazione e di partecipazione all'assemblea
condominiale e di divulgazione di dati personali condominiali, a volte anche di
natura sensibile. In alcune pronunce giurisprudenziali [4], infatti, si è affrontato anche un altro aspetto assai
delicato in tema di tutela della privacy in ambito condominiale, ci si riferisce
al problema relativo alle comunicazioni in bacheca. Il trattamento dei dati deve
essere improntato, anche in ambito condominiale, al rispetto dei principi di
necessità, pertinenza e non eccedenza rispetto agli scopi per i quali i dati
stessi vengono raccolti. L'esposizione in bacheca di notizie sulla condotta di
un determinato condomino in relazione alla propria “vita condominiale” e/o la
relativa denuncia su eventuali morosità nei pagamenti (nella quale vengono
riportati i dati personali ed identificativi) concreta una diffusione di dati in
contrasto con la disciplina posta a protezione dei dati personali perchè idonea
a rendere edotti su informazioni riservate anche soggetti estranei (in numero,
addirittura, potenzialmente illimitato) che si trovano occasionalmente nei
locali del condominio e possono in tal modo venire a conoscenza di vicende
private e personali riguardanti solamente il singolo condomino. Nella
gestione della cosa comune, al fine di non oltrepassare la sfera del riserbo di
ciascun condomino ma al contempo di non creare ostacolo al flusso di dati
personali necessari al regolare svolgimento dell'attività lavorativa, è
necessario garantire equilibrio tra l'interesse alla riservatezza dei dati
personali ed il concorrente interesse alla informazione ed alla conoscenza
delle condizioni di gestione di interessi comuni [5]. Da una parte vi è l'obbligo di protezione dei dati personali ma,
dall'altro, vi è il diritto dei condomini ad avere reciproca
informazione sui dati personali che influenzano comportamenti, scelte ed
orientamenti dell'amministrazione condominiale. Per es. prima di deliberare
su l'esecuzione di lavori condominiali (che a volte presuppongo
ingenti esborsi economici) ciascun condomino, che è debitore per l'intero in
base alla solidarietà passiva, ha, naturalmente, il diritto di conoscere le
effettive possibilità di adempimento degli altri condomini per regolarsi di
conseguenza. Infine per quanto concerne la convocazione e la partecipazione
all'assemblea, diciamo subito che l'assemblea deve essere convocata nei modi e
nei termini di legge e non deve essere pubblica. Particolari cautele dovranno
essere osservate nel caso in cui l'assemblea ammetta per la discussione su
taluni argomenti all'ordine del giorno, la partecipazione di terzi
quali per es. consulenti legali, tecnici o di altra natura. In tali casi, gli
“estranei”, dovranno trattenersi alla riunione per il tempo necessario allo
svolgimento del compito per il quale sono stati convocati e dovrebbero firmare
un impegno alla riservatezza (cioè impegnarsi a non divulgare le notizie di cui
si viene a conoscenza a seguito della partecipazione ad un'assemblea di
condominio, in qualità di consulente esterno).
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[1] Ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs.
196/2003 per trattamento si intende “qualunque operazione o complesso di
operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici,
concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione,
la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione,
l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco,
la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati,
anche se non registrati in una banca di dati”.
[2] Art. 4 D.Lgs. 196/2003 «Titolare
del trattamento è la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica
amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui
competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle
finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti
utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza».
[3] Art. 13. 1. L 'interessato o la
persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente
informati oralmente o per iscritto circa: a) le finalità e le modalità del
trattamento cui sono destinati i dati; b) la natura obbligatoria o facoltativa
del conferimento dei dati; e) le conseguenze di un eventuale rifiuto di
rispondere; d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati
personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati
medesimi; e) i diritti di cui all'articolo 7;
[4] Tribunale di Napoli, Sez. dist.
Afragola, ordinanza del 27.04.2005
[5] In altre parole,
ogni qual volta si effettua un trattamento di dati personale, bisogna
adeguatamente rispettare i c.d. principi di liceità, di necessità e di
proporzionalità ex D.Lgs. 196/2003 Codice in materia di trattamenti di dati
personali.
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