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Approfondimenti Giuridici
13-03-2007
Il phishing: analisi, dati e previsioni
Dott. Sandro Carboni -
sandro_carboni@alice.it
In ambito informatico si
definisce phishing una particolare tecnica di “cracking” utilizzata per ottenere
l'accesso ad informazioni personali e riservate con la finalità del furto di
identità mediante l'utilizzo di messaggi di posta elettronica, opportunamente
creati per apparire autentici. Phishing si pronuncia come “fishing”, il
verbo inglese “pescare”, e sta ad indicare una nuova tipologia di crimine
informatico che, in questi ultimi tempi, si sta diffondendo sempre di più.
Questa azione criminosa consiste, infatti, nel “pescare” informazioni
riservate di navigatori, soprattutto se ricorrono ai servizi di
e-banking(1). Molti clienti di varie banche
sparse in tutto il mondo, infatti, hanno constatato che i propri dati personali
e bancari sono stati rubati attraverso falsi messaggi e-mail apparentemente
provenienti dalle banche stesse. In realtà si trattava solo di un sistema
per far compilare dei moduli, chiedere i numeri dei conti e altre informazioni
riservate ai clienti. Grazie a questi messaggi l'utente è ingannato e
portato a rivelare dati sensibili, come numero di conto corrente, nome utente e
password, numero di carta di credito ecc. Il processo standard di queste
metodologie di attacco può riassumersi nei seguenti passi: 1. l'utente
malintenzionato [cracker(2)] spedisce all'utente vittima un
messaggio e-mail (Elettronic mail) che simuli nella grafica e nel contenuto
quella di una istituzione nota al destinatario (ad es. la sua banca, il suo
provider web, un sito di aste online a cui è iscritto, ecc.); 2. l'e-mail
contiene avvisi di particolari situazioni o problemi verificatesi con il proprio
conto corrente/account ecc.(ad es. un addebito enorme, la scadenza dell'account
ecc.); 3. nella e-mail il destinatario è invitato a seguire un link,
presente nel messaggio, per evitare l'addebito e/o per regolarizzare la sua
posizione con l'ente o la società di cui il messaggio simula la grafica e
l'impostazione; 4. il collegamento al sito web della banca fornito NON porta
in realtà al sito web ufficiale, ma a pagine appositamente create che sono veri
e propri cloni dei siti ufficiali nei quali si richiede al destinatario dati
personali particolari, normalmente con la scusa di una conferma o la necessità
di effettuare una autenticazione al sistema; queste informazioni vengono
memorizzate dal server e quindi finiscono nelle mani del cracker; 5. il
cracker utilizza questi dati per trasferire somme di denaro o per acquistare
beni. Classico esempio: «Gentile Utente eBay, durante i regolari
controlli sugli account non siamo stati in grado di verificare le sue
informazioni. In accordo con le regole di eBay abbiamo bisogno di confermare
le sue reali informazioni. È sufficiente che lei esegua il login e completi
il modulo che le forniremo. Se ciò non dovesse avvenire saremo costretti a
sospendere il suo account» Questo è un esempio tradotto di phishing, il
sistema illegale di raccolta di informazioni sensibili, dati di carta di credito
e password che è stato utilizzato da molti cracker nell'ultimo periodo. Il
sistema è semplice, per riassumere, si inoltrano e-mail che paiono provenire da
istituti di credito, da aziende che gestiscono siti Internet, dalle più svariate
organizzazioni che richiedono dati personali agli utenti, millantando un rinnovo
dei server. Le e-mail vengono formattate in modo da contenere loghi di stile
del tutto simili a quelli originali e recano link e verso finte pagine web e
completamente identiche alle pagine ufficiali (clonazione di pagine ufficiali).
(Ad esempio, viene indicato l'indirizzo: www.bancaintesa.it/piu/mod/...
L'indirizzo sembra relativo al dominio: www.bancaintesa.it Non è così.
In realtà l'indirizzo è: www.bancaintesa.it.piu.mod/...) I moduli che si
troveranno in queste pagine (web) non hanno naturalmente nulla a che fare con
quelli ufficiale imitate nelle e-mail e così le password e i numeri di carta di
credito finiscono nella banca dati del truffatore che ha inviato la finta
e-mail. Precedentemente già è successo che qualcuno usa la rete per aggirare
qualche povero navigatore, anche se i metodi sono decisamente cambiati.
Unico disegno
criminoso Superata questa prima fase della truffa telematica, i
phishers devono nascondere ogni traccia dei successivi trasferimenti di denaro
dal conto del truffato, attraverso complesse operazioni bancarie per così sviare
le possibili indagini della polizia postale. Tale tecnica viene effettuata
attraverso una complessa serie di trasferimenti bancari, avvalendosi di altri
utenti complici, ma non consapevoli. Questi trasferimenti avvengono
promettendo opportunità di guadagno e/o lavoro ad altri, infatti gli aspiranti
lavoratori, ignari di quanto stanno compiendo, permettono ai phishers di far
depositare, per qualche tempo, determinate somme di denaro per poi trasferirle
presso altri conti con lo scopo, come precedentemente detto, di far perdere le
tracce informatiche. Queste operazioni, ovviamente avvengono in cambio di un
corrispettivo, generalmente calcolato sulla percentuale del valore delle somme
depositate e poi trasferite. Obiettivo primario per il phisher è quello di
fare transitare tali somme su molteplici conti correnti finché non vengono poi
inviate all'estero o presso i fiduciari dei truffatori. Il phishing si
presenta come un fenomeno complesso è caratterizzato da profili sia civili che
penali. Importante è soffermarsi su quest'ultimo, infatti la legge non
prevede una disciplina e una definizione specifica per il phishing, la quale si
configura come una molteplicità di azioni finalizzate ad un unico disegno
criminoso. Il modus operandi dei phishers integra gli estremi di svariate
ipotesi di reato previste dal codice penale e dal codice in materia di
protezione dei dati personali (D.Lgs 196/2003): • Truffa - art. 640
c.p. : ”Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a
sè o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito…” (aggravante) -
“2) se il fatto è commesso ingerendo nella persona offesa il timore di un
pericolo immaginario…“; • Trattamento illecito di dati - art. 167
D.Lgs n. 196/2003: “…,chiunque, al fine di trarne per sè o per altri profitto o
di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in
violazione di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero
in applicazione dell'articolo 129 è punito,…” • Accesso abusivo in un
sistema informatico o telematico - art. 615 ter c.p.: “Chiunque abusivamente si
introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza
ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto
di escluderlo, è punito…(aggravanti)…” • Frode informatica - art. 640
ter c.p. : “Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema
informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su
dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico
o ad esso pertinenti, procura a sè o ad altri un ingiusto profitto con altrui
danno, è punito…“ • Riciclaggio - art. 648 bis : ”Fuori dei casi di
concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre
utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi
altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza
delittuosa, è punito …“. Gli articoli del codice penale e del codice in
materia di protezione dei dati personali elencati in precedenza sono ravvisabili
nella condotta dei phishers: • applicazione dell'art. 640 c.p. -
l'email fraudolenta contiene un collegamento ipertestuale ingannatorio (artifici
o raggiri) che rimanda verso un sito clone dell'originario (induzione in errore)
ed infine nel quale vengono sottratti i codici d'accesso della vittima che sono
successivamente utilizzati per sottrarre il denaro (ingiusto profitto ed altrui
danno). Cosicché, con quest'ultima azione del phisher si perfeziona il reato.
A volte nell'email è presente anche il consiglio di recarsi repentinamente,
ad esempio nel sito del proprio istituto di credito, prospettando rischi di
truffe o altri accessi ai dati personali non consentiti (ingenerando nella
persona offesa il timore di un pericolo immaginario). In quest'ultimo caso, ci
sono gli estremi che integrano l'ipotesi di un'aggravante. •
Applicazione dell'art. 167 D.Lgs 196/03 – Successivamente alla raccolta dei
dati personali della vittima, che automaticamente vengono registrati in un
database, il phisher pone in essere un trattamento di tali dati in violazione
del disposto dell'art. 11 D.Lgs 196/03 e in seguito con la condotta di trarne
profitto, nel momento in cui il denaro viene sottratto, il phisher realizza un
ulteriore illecito penale ex art. 167 D.Lgs 196/03. • Applicazione
dell'art. 615 ter c.p. – il phisher accede all'account della vittima senza aver
nessun titolo e così eludendo le misure di autenticazione e di identificazione
predisposte dal sistema informatico per garantire la tutela dei dati in esso
contenuti. Pertanto, l'accesso è abusivo e conseguentemente è accompagnato da
una frode informatica (art. 640 ter c.p.). Inoltre, se l'azione di phishing
abbia causato il blocco anche momentaneo dell'accessibilità dell'utente presso
ad esempio il suo istituto di credito, in tale ipotesi ricorrerebbero gli
estremi di un aggravante di codesto reato. • applicazione dell'art.
640 ter c.p. – il phisher carpendo i dati d'accesso della vittima, li utilizza
nei rispettivi account intervenendo nei sistemi informatici, ad esempio
dell'istituto di credito, senza aver alcun titolo (senza diritto, con qualsiasi
modalità). In questa fattispecie, il reato è commesso contro l'istituto di
credito colpendo il suo sistema informatico. La Suprema Corte ha più volte
ricordato che la differenza tra la truffa e la frode informatica è circoscritta
solamente per ciò che concerne l'attività fraudolenta dell'agente che investe
non la persona, bensì il sistema informatico, infatti la struttura e gli
elementi costitutivi di questi due reati rimangono inalterati. •
applicazione dell'art. 648 bis c.p. – infine, dopo aver sottratto illecitamente
il denaro dai conti correnti delle vittime, gli autori dei reati ne compiono uno
ulteriore con la realizzazione di tale ulteriore attività si configura il reato
di riciclaggio. I phishers, per trovare utenti disposti a far transitare per
breve tempo somme di denaro di illecita provenienza, utilizzano varie società su
Internet che permettono facili guadagni. Il lavoro richiesto è di una
facilità estrema, infatti non si deve far altro che incassare tali somme sul
proprio conto corrente per poi inviarle su ulteriori conti correnti indicati
dalla società stessa, in cambio di una percentuale sul denaro transitato.
Accettando tali offerte di lavoro online, vi è un forte rischio di essere
coinvolti in processi per riciclaggio o perlomeno limitatamente nelle indagini
preliminari. Per non cadere nelle trappole del phishing, si devono seguire
due consigli: il primo, è quello di non credere a messaggi elettronici che
richiedano informazioni personali riservate o codici di accesso a conti correnti
perché tali richieste non perverranno mai via e-mail; il secondo, è quella di
non credere a chi promette facili profitti chiedendo solamente la disponibilità
del proprio conto corrente. Una possibile tecnica di difesa potrebbe essere
usare dei “filtri”: è una possibile soluzione anti-frode basata sulla tecnologia
bayesiana(3) già usata per i programmi
anti-spam in modo tale da bloccare i messaggi prima che entrino in
un'organizzazione. Il vero obbiettivo degli strumenti di difesa è in
definitiva lo stesso degli anti-spam, ovvero determinare con sicurezza la fonte
reale di una e-mail. Comunque, bisogna ribadire che le società operanti via
internet assicurano che mai chiederebbero ad un cliente di fornire in questo
modo i propri dati, ma a volte l'abilità dell'impostore di falsificare le
intestazioni e la scarsa informazione dell'utente provocano danni irreparabili.
Proprio per combattere la piaga delle truffe, eBay, una delle più famose
case d'asta telematiche, ha creato un apposito sito dove chiede ai clienti di
girare (ovviamente senza aprirle) le e-mail sospette, in modo da poter ricorrere
successivamente alle autorità di polizia postale.
Analisi, dati,
previsioni
Il 2004 verrà ricordato come
l'anno del phishing, cioè un anno in cui è nato un “nuovo” crimine informatico.
Questo è un fenomeno preoccupante, i messaggi di e-mail phishing rilevati
nei primi mesi del 2005 confermano un trend di crescita contenuto, ma costante e
pertanto da non sottovalutare. Invece, particolarmente significativi i casi
registrati tra agosto 2005 e agosto 2006, dove le segnalazioni di questo tipo di
attacco hanno raggiunto dei picchi decisamente preoccupanti. Infatti, il
vero record si è verificato con 28.571 siti “fasulli” identificati nel giugno
2006, come si può analizzare dal grafico sottostante.
(4)
Ma non è solo una questione di
numeri. Secondo gli esperti, uno dei problemi più evidenti è che gli attacchi
stanno diventando via via sempre più complessi, sfruttando modalità sempre più
difficili da individuare. Infatti, col proseguire di tale fenomeno, le
tecniche si sono fatte sempre più raffinate e si sono aggiunti stratagemmi da
“social engineering”. (cercare di indurre un utente a fare qualcosa utilizzando
un metodo non tecnologico, ma "psicologico"). Infatti, due sono le nuove
tecniche adottate dai phisher: la prima è rappresentata dal “Voip”, grazie alla
crescente diffusione dei servizi voce su Internet a basso costo e alla relativa
impreparazione degli enti su questo argomento, i responsabili degli abusi
iniziano a chiamare le vittime designate, invece di inviare loro un messaggio
via posta elettronica. I destinatari possono così ascoltare un messaggio che
li avvisa di un problema relativo al loro conto bancario e vengono invitati a
chiamare un certo numero per risolvere il problema. Chiamato il numero,
passano attraverso il sistema vocale che chiede di inserire il numero di carta
di credito; la seconda si concretizza in un attacco in tempo reale e il phisher
riesce a neutralizzare la sicurezza aggiuntiva fornita dal password-token che
sincronizzato con il server della banca forniscono una nuova password ad
intervalli regolari. Alcuni phishers sono, infatti, riusciti a creare
“pagine-trappola” dove gli utenti ignari vengono spinti ad inserire tutti i dati
necessari all'autenticazione bancaria: numero di conto, password personale e
codice numerico generato dal token. Attraverso un sofisticato script, il
phisher si connette in tempo reale alla banca della vittima e sfrutta il codice
generato dal token prima che diventi inefficace. In questa finestra
temporale, che può durare anche solo pochi secondi, i truffatori sarebbero in
grado di trasferire fondi o effettuare qualsiasi altro tipo di operazione
bancaria. Pertanto le previsioni per il futuro non sono buone, infatti, sono
previste frodi via e-mail più personalistiche e proprio in questa ottica è bene
cominciare a pensare alle reazioni non solo di carattere normativo (sempre più
lente ad arrivare), ma soprattutto di carattere tecnologico. Una truffa
informatica permette agli ideatori di capire, attraverso l'e-mail, i dati di
accesso personali alla propria banca online. In Italia finalmente la prima
condanna per phishing: Due truffatori avevano predisposto una rete di conti
bancari, per riciclare all'estero il denaro di numerose frodi. I due
appartenevano ad una sofisticata organizzazione criminale operante in Europa.
Nel luglio 2006, il tribunale di Milano, per la prima volta in Italia ha
condannato per phishing i due truffatori rispettivamente a quattro anni e
quattro anni e sei mesi oltre una sanzione di 4000 euro. Dalla sentenza si
apprende il loro modus operandi: con documenti falsi e clonati creavano società
“fasulle” con l'obiettivo di aprire il maggior numero di conti bancari intestati
alle stesse società, inoltre contattavano diversi titolari di conti in Italia
per coinvolgerli nell'attività di riciclaggio di denaro. Gli intestatari,
mettendo a disposizione i loro conti, guadagnavano in percentuale sul flusso di
denaro che transitava, ma facilitavano in realtà la trasmissione del denaro
all'estero, attraverso bonifici su conti esteri. Disegno criminoso scoperto
dalla guardia di finanza in collaborazione con la direzione centrale tutela
aziendale di poste italiane. Le indagini proseguono sul fronte del phishing
e dei riciclaggio, indagati circa 80 intestatari dei conti. Persone più o
meno consapevoli delle loro azioni, che dovranno essere valutate da un
magistrato caso per caso. Questi comportamenti criminosi sembrano essere in
Italia solo i primi di una possibile lunga serie. Fino ad ora, nel nostro
paese la situazione è stata ancora controllabile, infatti in seguito ad
un'indagine compiuta su un campione significativo di utenti avente ad oggetto la
nota insidia telematica, è emerso che il 36% degli utenti avrebbe subito
attacchi di phishing, e fra questi, il 5% si sia recato presso i link indicati
nell'e-mail. Situazione ben differente se si osservano indagini compiute a
livello mondiale, infatti secondo l'Anti-Phishing Working Group (APWG), i siti
di phishing tradizionali crescono, ogni mese, del 50%. Proprio per questo
motivo Microsoft, e-Bay e Visa hanno deciso di dar vita al “Phishing Report
Network” una sorta di database che raccoglie le informazioni utili per
identificare l'e-mail “truffaldine” che arrivano agli utenti di tutto il mondo e
che consentirà di stilare una lista nera dei siti del phishing a cui sono stati
attribuiti molti tentativi di truffa. Infatti, la polizia postale, quale
organo di controllo, ha inviato una circolare all'Associazione bancaria italiana
(ABI) invitando le banche ad avvertire i propri clienti di non digitare i codici
personali nel caso dovessero ricevere questo tipo di e-mail. L'ABI ha
prontamente riunito in un decalogo le regole utili per difendersi dal phishing:
“1. Diffidate di qualunque e-mail che vi richieda l'inserimento di dati
riservati riguardanti codici di carte di pagamento, chiavi di accesso al
servizio di home banking o altre informazioni personali; 2. è possibile
riconoscere le truffe via e-mail con qualche piccola attenzione: generalmente
queste e-mail non sono personalizzate e contengono un messaggio generico di
richiesta di informazioni personali per motivi non ben specificati; fanno uso di
toni intimidatori; non riportano una data di scadenza per l'invio delle
informazioni; 3. nel caso in cui riceviate un'e-mail contenente richieste di
questo tipo, non rispondete all'e-mail stessa, ma informate subito la vostra
banca tramite; 4. non cliccate su link presenti in e-mail sospette, in
quanto questi collegamenti potrebbero condurvi a un sito contraffatto,
difficilmente distinguibile dall'originale; 5. diffidate inoltre di e-mail
con indirizzi web molto lunghi, contenenti caratteri inusuali, quali in
particolare @; 6. quando inserite dati riservati in una pagina web,
assicuratevi che si tratti di una pagina protetta: queste pagine sono
riconoscibili in quanto l'indirizzo che compare nella barra degli indirizzi del
browser comincia con “https://” e non con “http://” e nella parte in basso a
destra della pagina è presente un lucchetto; 7. diffidate se improvvisamente
cambia la modalità con la quale vi viene chiesto di inserire i vostri codici di
accesso all'home banking; 8. controllate regolarmente gli estratti conto del
vostro conto corrente e delle carte di credito per assicurarvi che le
transazioni riportate siano quelle realmente effettuate. In caso contrario,
contattate la banca e/o l'emittente della carta di credito; 9. le aziende
produttrici dei browser rendono periodicamente disponibili on-line e scaricabili
gratuitamente degli aggiornamenti (le cosiddette patch) che incrementano la
sicurezza di questi programmi; 10. Internet è un po' come il mondo reale:
come non dareste a uno sconosciuto il codice PIN del vostro bancomat, allo
stesso modo occorre essere estremamente diffidenti nel consegnare i vostri dati
riservati senza essere sicuri dell'identità di chi li sta chiedendo. In caso
di dubbio, rivolgetevi alla vostra banca.” Infine, come si è potuto
apprendere da un'analisi minuziosa di tale problematica, per prevenire, arginare
e limitare la diffusione di codesto reato bisogna adottare
molteplici soluzioni per garantire la sicurezza dei sistemi informatici,
nonché il rispetto delle regole. Sicuramente è molto difficile
frenare queste condotte criminose, perchè nell'”era di internet” tutto
avviene ad una velocità estrema. I punti cardini su cui soffermarsi per cercare
di risolvere in parte il reato di phishing sono, in primis, una esaustiva e
approfondita informazione a tutti gli utenti di internet coordinata con
l'utilizzo di software sempre più precisi ed aggiornati, nonché l'emanazione e
l'applicazione di norme adeguate. Il crimine informatico,
comunque, rimane, a tutt'oggi, un problema da affrontare e da superare che
riguarda proprio la disciplina e le regole che devono e dovrebbero regolamentare
Internet e i sistemi informatici. Infine, analizzando i fatti si capisce che
l'evoluzione dei sistemi informatici e di Internet è stata talmente veloce che
il diritto è rimasto indietro: si pensi solamente all'infinità di reati che si
possono compiere sul web e che non trovano una valida regolamentazione secondo
diritto.
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l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (http://www.cnipa.gov.it/site/it-IT)
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di Teoria e Scienze Criminali (http://www.criminologia.it)
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Criminologia Clinica e Psicologica Investigativa (http://www.criminologia.org)
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Approfondimenti: giuridico, informatico, criminologo (http://www.crimine.info)
Giurisprudenza &
Informatica (http://legali.com)
Banca d'Italia (http://www.bancaditalia.it)
Polizia di Stato – Polizia
Postale (http://www.poliziadistato.it)
L'enciclopedia libera -
Wikipedia (http://it.wikipedia.org/wiki/Pagina_principale)
Il quotidiano di Internet dal
1996 (http://punto-informatico.it)
Note:
1 “e-banking”: è l'opportunità
offerta a tutti gli utenti bancari di effettuare operazioni di visualizzazione
dati bancari e di transazione monetarie attraverso la connessione internet.
2 “cracker”: utilizzano svariate
tecniche tra cui lo sfruttamento di bachi che un determinato sistema o programma
può avere per entrare nei sistemi informatici e fare danni.
3 Questa tecnologia si basa sugli
studi del matematico inglese Thomas Bayes che presentò il teorema di Bayes. Le
applicazioni del teorema sono innumerevoli, infatti viene anche utilizzato nella
realizzazione di sistemi di filtraggio impiegati nella lotta contro lo spam. E'
un metodo di filtraggio statistico ed usa metodi probabilistici per predire se
un messaggio è spam, basandosi su raccolte di email ricevute dagli utenti. Il
servizio analizza le parole che si trovano nell'oggetto dell'e-mail, la firma e
il testo dell`e-mail e, in generale, la frequenza d'uso di ogni singola parola,
impara e memorizza i criteri scelti dall'utente.
4 Grafico estratto dal sito
http://www.antiphishing.org
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