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Approfondimenti Giuridici
23-09-2007
Aziende e Privacy
Dott. Sandro Carboni -
sandro_carboni@alice.it
1. Cookie Ancora una
volta, il giurista è chiamato a risolvere problematiche attinenti sia al diritto
sia alle nuove tecnologie. Infatti, la diffusione sempre più massiccia da parte
di quest’ultime, ha comportato un grande cambiamento anche nel dover vincere, da
parte dell'interlocutore, quella naturale diffidenza che si manifesta ogni
qualvolta non si ha voglia di abbandonare le “ vecchie abitudini”. In un
saggio del prof. Renato Borruso esso ci ricorda che chiamarsi giuristi “implica
sempre la conoscenza - prima ancora che della norma - del fenomeno, inteso come
fatto di vita e di esperienza che la norma vuole regolamentare: altrimenti non
si è veri giuristi, ma soltanto legulei”. Questa breve esitazione deve far
riflettere e quindi bisogna capire che nell'era della “società
dell'informazione” è doveroso confrontarsi con l’enormi potenzialità messe a
disposizione della collettività dalle tecnologie. Infatti, l'uso della
tecnologia ha spinto anche le aziende a utilizzare Internet sia come unico
strumento, in quanto esse operano direttamente su Internet, sia come una mera
vetrina virtuale, attraverso la quale le aziende possono ampliare la propria
quota di mercato, individuando e acquistando anche nuovi clienti con l'obiettivo
di tenerli “legati” a sè stessi per le nuove e future transazioni. Le aziende
per fornire servizi utili devono necessariamente, anzitutto, capire le abitudini
dei clienti, e cercare di reperire il maggior numero di informazioni idonee per
capire i bisogni dei consumatori. Tutto ciò avviene con l'utilizzo di software
dedicati, a condizione che questi non oltrepassino quel limite disposto dal
legislatore con il “Codice in materia di protezione dei dati personali”(Dlgs
196/2003). Pertanto, ha rilevanza fondamentale il rispetto della privacy dei
consumatori da parte delle aziende che devono applicare la norma concernente la
tutela dei dati personali, la quale è destinata a disciplinare anche i futuri
assetti tra le imprese e i consumatori. Nonostante quanto esposto, le aziende
insistono a incrementare le risorse col fine di acquisire un elevato numero di
dati personali, tutto ciò a discapito del consumatore: talune volte vengono
anche registrati dati in quantità eccessiva rispetto al vero utilizzo, con
un’operazione al limite della legalità. Infatti, il consumatore, navigando
nella rete, lascia una gran quantità di tracce utili e adoperate dalle imprese,
le quali con l'impiego di appositi server raccolgono questi dati e
successivamente li inseriscono in un database, con il solo scopo di “profilare”
un utente. Con i dati acquisiti si crea un profilo completo dei navigatori
riguardo ai loro gusti in materia di consumo, nonché si registrano anche molti
altri dati cosiddetti sensibili. Alcuni siti di e-commerce tengono traccia di
qualsiasi navigazione fatta dall'utente, dai prodotti acquistati ai prodotti
esaminati e, a volte, alcune aziende compiono una vera e propria divisione per
gruppo demografico. E’ doveroso segnalare anche che i database sono fonte di
reddito per chi li gestisce: essi, infatti, contengono dati estremamente
importanti che possono essere oggetto di numerose eventuali
compravendite. Con queste premesse, tutelarsi in Rete diviene sempre più
difficile e il raggiungimento dell'anonimato non è facile da ottenere. I siti
web di commercio elettronico utilizzano in modo sfrenato i cookies, che sono dei
veri propri marcatori e tracciatori di tutte le operazioni compiute durante la
navigazione dal consumatore. Essi sono inviati dal server-web al browser che
li memorizza nel computer dell'utente per poi trasferirli nuovamente ogni volta
che l'utente ritorna a navigare nel medesimo sito. Bisogna però considerare
che non sempre i cookies sono malevoli, a volte hanno il mero compito di
snellire e velocizzare la navigazione, aiutando l'utente nella gestione di
funzioni come ad esempio quelle concernenti i “carrelli” elettronici
on-line. Più precisamente, è doveroso dettare alcune spiegazioni di carattere
tecnico: l’”http” è un mero protocollo di comunicazione che si limita
esclusivamente ad inviare informazioni all'utente ed esso, senza l'utilizzo dei
cookies, non potrebbe essere a conoscenza di alcune informazioni, tra le quali
il nome dell'utente che sta navigando in quel preciso momento. Questo metodo è
utilizzato per tutti quei siti dinamici, quindi più complessi nei quali bisogna
compiere un'autenticazione. In tali situazioni i cookies sono indispensabili
per impedire che gli utenti debbano inserire, ogni volta che passino da una
pagina all'altra, nuovamente alcuni dati di controllo. Pertanto, tutto ciò
serve a snellire e a velocizzare la Rete, ovviamente a condizione che per tale
metodo si utilizzi nel rispetto della privacy dell'utente e, quindi, osservando
anche le disposizioni normative. Talune volte i cookies possono essere
permanenti e in tale circostanza bisogna rispettare una rigida normativa: il
titolare del sito web che installa i cookies nel computer dell'utente deve
fornire una completa ed esaustiva informativa (art. 13 Dlgs 196/03), anche in
riferimento alla durata e, inoltre, ha anche l’onere di dover comunicare il
metodo per disabilitare i cookies; tuttavia ciò non sempre si verifica. Le
aziende sono tenute a rispettare le norme disposte dal legislatore con il
decreto legislativo 196/03, con il quale si individuano queste regole
principali: - tutta l'attività di memorizzazione delle tracce della
navigazione degli utenti deve avvenire nel rispetto dei diritti, nonché delle
libertà fondamentali dell'uomo, con particolare attenzione alla dignità,
all'identità, alla riservatezza e al diritto alla protezione dei dati
personali; - i sistemi informatici e i software devono essere configurati per
ridurre al minimo l'utilizzazione dei dati personali e identificativi. Infatti,
quando si riescono a raggiungere comunque le finalità perseguite, la
memorizzazione deve avvenire in forma anonima e l'identità dell'interessato deve
essere conoscibile solo in casi di necessità. La finalità di “profilazione” deve
essere raggiunta preferibilmente con dati anonimi ovvero non identificativi
evitando la memorizzazione di dati superflui. A fondamento di tutto ciò vi è il
principio di necessità ex art. 3; - il trattamento dei dati deve avvenire in
maniera lecita e corretta ex art. 11, comma 1, lett a; - si deve, inoltre,
rispettare anche il principio di proporzionalità del trattamento dei dati che
vieta la memorizzazione di dati concernenti lo stato di salute e la vita
sessuale; - per quanto riguarda i tempi di conservazione si fa riferimento al
principio generale ex art. 11 comma 1, lett e che dispone la cancellazione o la
trasformazione in forma anonima per quei dati già utilizzati per il fine
perseguito. Tuttavia possono essere tenuti per un periodo non superiore a 12
mesi quei dati utili al titolare del sito web concernenti gli acquisti e quindi
necessari per lo scopo di “profilazione”. Peraltro, i database non possono
essere interconnessi ad altri utilizzati per la “profilazione” dei clienti e
neanche utilizzati per raffrontarli e intrecciarli con altre banche dati; -
la finalità di “profilazione” deve essere indicata all'utente, rispettando quei
criteri di chiarezza e trasparenza e utilizzando un'informativa preventiva e
adeguata, semplice ma completa. E’ obbligo del titolare del sito web indicare
puntualmente e con evidenza la finalità di “profilazione”, in modo tale che il
consumatore possa decidere liberamente se consentire o negare il proprio
consenso. Il consumatore deve essere avvisato anche nell'ipotesi in cui il
titolare abbia intenzione di cedere i dati a terzi, soprattutto in ambito di
compravendite di database. Inoltre, l'interessato deve essere informato anche
sui diritti a lui spettanti ex art. 7 Dlgs 196/03, con particolare riferimento
al diritto di ottenere la cancellazione immediata, la trasformazione anonima,
ovvero il blocco dei dati trattati in violazione della norma. Allorquando
l'informativa sia acclusa in un modulo, questa deve essere evidenziata e
collocata in modo autonomo e unitario in un apposito riquadro e, comunque,
risultare facilmente visibile. Un particolare riferimento va dato ai cookies
cosiddetti buoni o legittimi: è consentito, infatti, l'utilizzo di essi anche da
una direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazione elettronica
(2002/58/CE). La direttiva stessa dispone che i cookies suindicati possano
essere utilizzati a condizione che si informi l'utente sugli scopi perseguiti da
essi. Inoltre, la suddetta norma dispone anche che l'utente sia avvisato ogni
qualvolta venga installato un cookie sul proprio computer, consentendo
all'utente di poter rifiutare l'operazione. Comunque, il trattamento dei dati
personali deve rispettare, in taluni casi, le disposizioni ex art.17 Dlgs.
196/03, restando assoggettato all'adempimento di specifiche prescrizioni dettate
dal Garante previa sua verifica; tale situazione si verifica nell'ipotesi in cui
il trattamento dei dati stessi possa presentare rischi per i diritti delle
libertà fondamentali nonché della dignità dell'interessato. Nel momento in
cui vengono registrati dati sensibili, questi possono essere trattati solamente
dopo aver ricevuto il consenso scritto dell'interessato e dopo previa
autorizzazione del garante; sarebbe meglio evitare, tuttavia, la trattazione dei
medesimi dati sensibili per la mera finalità di “profilazione”. Quando si
compie una “profilazione” con l'utilizzo di strumenti elettronici, la norma
dispone che si debba di volta in volta adempiere l'obbligo preventivo di
notifica al Garante ex art. 37, comma 1, lettera di, art. 38. Nell'ipotesi di
mancata osservanza delle suindicate norme, la legge prescrive, oltre alla
sanzione amministrativa, anche eventuali responsabilità civili per danni sia
patrimoniali che morali ex art. 15 del Codice, nonché sanzioni penali
concernenti il trattamento illecito dei dati, la falsità nelle dichiarazioni e
notificazione al Garante, l'omessa adozione di misure di sicurezza,
l'inosservanza di provvedimenti del Garante (art. 167-170 Dlgs. 196/03).
Inoltre, la pena accessoria della condanna per uno dei suddetti reati e la
pubblicazione della sentenza (art. 172 Dlgs. 196/03). Infine, quanto disposto
dall'art. 5 del Codice stesso, sono soggetti a rispettare le norme sulla
“profilazione” dei dati tutte le aziende appartenenti all'Unione Europea ovvero
quelle extracomunitarie che utilizzano strumenti situati nel territorio italiano
o soggetto alla sua sovranità. Ancora non vi è alcuna tutela nell'ipotesi in
cui l'azienda sia stabilita in un paese extracomunitario e che il trattamento
dei dati avvenga fuori dall'Unione Europea: in tale ipotesi, l'utente è
sprovvisto di tutela e coloro che sono meno attenti e convinti di essere
tutelati, potrebbero fornire i propri dati, rimanendo completamente privati da
ogni possibile tutela, che potrebbero diventare oggetto di eventuali future
compravendite. Questi pericoli in cui incorre l'utente spesso sono in ambito
on-line: ancora molte aziende non affrontano adeguatamente la problematica della
privacy dei loro clienti non rendendosi conto della possibile crescita del
rapporto fiduciario tra loro e i consumatori. Si spera in una volontà del
mercato di adeguarsi a rispettare il Codice in materia di protezione dei dati
personali e soprattutto a interpretare le problematiche suindicate anche con una
visione etica.
2. Email aziendale La
problematica che affligge ogni dipendente di azienda in questi ultimi anni
riguarda l’utilizzo dell’email messa a disposizione dall’azienda stessa per
facilitare la corrispondenza. Occorre tenere presente che il Garante della
privacy ricordava nel 1999 che la Legge N. 547/93 sui reati informatici e il
D.P.R. N. 513/97 sul documento elettronico hanno confermato che la posta
elettronica deve essere tutelata alla stregua della corrispondenza epistolare o
telefonica, nel suo rispetto dei principi dettati dall’art. 15 della
Costituzione. In riferimento a quanto illustrato, si analizzano le
problematiche nascenti dall’utilizzo di email aziendali. Infatti, molte aziende
per agevolare il lavoro di corrispondenza dei loro dipendenti gli attribuiscono
una casella di posta elettronica. La problematica concerne i poteri che
l’azienda ha sulla lettura dell’email aziendale, sia dei messaggi inviati che di
quelli ricevuti. Molte aziende superano la suindicata problematica e
ritengono che sia sufficiente comunicare ai propri dipendenti la possibilità che
la loro email sia letta in caso di loro assenza. D’altro canto, la norma
tutela il diritto all’inviolabilità dell’email ed essa, per nessun motivo, può
essere letta da terzi non autorizzati che vengano, così, a conoscenza del suo
contenuto. Pur restando il problema della distinzione tra i messaggi privati
protetti, da quelli professionali controllabili, vi sarebbe una possibile
soluzione che potrebbe essere quella di evitare di usare il nome e cognome del
dipendente, ma di registrare l’email facendo un mero riferimento alla sua
funzione particolare, ad es. marketing@nomeazienda.it, cosicché si eviterebbe il
legame con la persona fisica o, comunque, le problematiche inerenti la privacy
avrebbero certamente un tono più sfumato. Tuttavia per evitare ogni sorta di
dubbio pare opportuno che il datore di lavoro eviti di leggere la corrispondenza
privata del proprio dipendente e, in ogni caso, chiarisca con esso e in forma
scritta quale sia la funzione dell’email onde evitare successivi ed eventuali
equivoci. Comunque, è consigliabile utilizzare la posta elettronica aziendale
solo per fini esclusivamente lavorativi. Anche il Garante è consapevole del
problema e con un provvedimento generale pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale”
ha fornito complete ed esaustive indicazioni sul corretto utilizzo dell’email
aziendali.
Bibliografia - Agenti software e
commercio elettronico: profili giuridici, tecnologici e psico sociali, Giovanni
Sartor, Claudia Cevenini, Gioacchino Quadri di Cardano, Gedit, 2006 - Cresce
il consumatore on line, S. Bolzoni, Il Sole 24, Ore, 17/04/1998 - Codice in
materia di protezione dei dati personali, Dlsg 196/2003 - Decreto del
Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513 - Il libro del commercio
elettronico, Steffano Korper, Juanita Ellis, Apogeo - Il diritto dell'era
digitale, Giovanni Pascuzzi, Il Mulino, 2006 - Il commercio elettronico,
Giampiero Di Carlo, Etas, 1999 - I cookie: cosa sono e perchè servono, G.M.
Borrello, www.interlex.it - E-mail at work: la posta elettronica in azienda,
Whelan, Jonathan, Milano, Tecniche nuove, 2000 - L'informatica del diritto,
R.Borruso, R.M.Di Giorgi, L.Mattioli e M.Ragona, Milano, Giuffrè, 2004 -
Legge 23 dicembre 1993, N. 547 - Web security, Privacy & e-commerce,
S.Garfinkel, G. Spafford, Hops, 2002 - www.garanteprivacy.it -
www.diritto.it - www.giuriweb.unich.it - www.computerlaw.it -
www.ambientediritto.it - www.interlex.it
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