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Approfondimenti Giuridici
17-11-2007
I nuovi beneficiari della solidarietà difensiva ed il requisito dimensionale d’impresa
Dott. Alberto Abaterusso -
alberto.abaterusso@alice.it
ABSTRACT
Un tempo, i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro
erano esclusi dai contratti di solidarietà difensivi applicabili alle imprese in
regime di cassa integrazione guadagni straordinaria (contratti di solidarietà
difensivi del I tipo). Oggi invece questi lavoratori possono ritenersi
beneficiari ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministero del Lavoro e
della Previdenza Sociale n. 31445/2002. Perchè il Ministero del Lavoro ha mutato
il proprio orientamento al riguardo? Un altro problema ora è rappresentato
dai contratti di inserimento: in assenza di una specifica disposizione, questi
lavoratori possono ritenersi o no, beneficiari dei contratti di solidarietà
difensivi per le imprese in regime di Cigs? Un aspetto curioso della disciplina
in materia di contratti di solidarietà ex legge 863/1984, riguarda la
computabilità di alcune categorie di lavoratori dipendenti ai fini del requisito
dimensionale che l’azienda interessata al beneficio della solidarietà difensiva
deve possedere. E a tal punto deve farsi un minimo di chiarezza anche, e
soprattutto, alla luce delle novità apportate dal d.lgs. n. 276/2003, tra le
quali vi è l’introduzione di un nuovo istituto: il contratto di inserimento. In
assenza di una specifica previsione normativa, i lavoratori assunti attraverso i
contratti di inserimento concorrono nella determinazione dell’organico aziendale
ai fini della stipulazione dei cds difensivi ex art. 1 legge 863/84?
SOMMARIO:
- I “nuovi” beneficiari dei contratti di
solidarietà difensivi
- La computabilità dell’apprendista e del
lavoratore con contratto di inserimento ai fini del requisito
dimensionale
- I “nuovi” beneficiari dei contratti di
solidarietà difensivi
Vi sono categorie di lavoratori dipendenti che per
le caratteristiche del loro rapporto di lavoro non rientrano tra i beneficiari
delle integrazioni salariali di solidarietà né delle procedure di riduzione del
personale, anche se concorrono per la determinazione del requisito numerico
richiesto per la stipulazione del contratto di solidarietà difensivo. I
contratti di solidarietà difensivi sono accordi aziendali la cui finalità è
quella di evitare riduzioni di personale mediante una diminuzione dell'orario di
lavoro. In particolare la loro stipulazione comporta, per i lavoratori, la
concessione del trattamento di integrazione salariale per compensare la parte di
retribuzione persa a seguito della riduzione dell'orario di lavoro, mentre, a
favore dei datori di lavoro è prevista una riduzione dei contributi
previdenziali ed assistenziali. La circolare del ministero del lavoro e della
previdenza sociale del 14 marzo 1994, n. 33 stabilisce che può beneficiare del
contratto di solidarietà tutto il personale dipendente ad esclusione dei
dirigenti, degli apprendisti, dei lavoratori a domicilio e in via generale, di
coloro che sono assunti con contratto di formazione e lavoro. In seguito, il
decreto ministeriale (Ministero del Lavoro) n. 31445 del 20
agosto 2002, ha stabilito con l’art. 3, comma 1°, che può beneficiare del
contratto di solidarietà tutto il personale dipendente ad esclusione dei
dirigenti, degli apprendisti e dei lavoratori a domicilio. Questa volta il
legislatore (Ministero del lavoro e delle politiche sociali) non ha previsto tra
i soggetti esclusi i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro
(Cfl). Siccome poi il d.lgs. n. 276/2003 (legge Biagi) ha operato la riforma
della disciplina dell’apprendistato ed ha introdotto il contratto di inserimento
che si sostituisce, almeno per quanto riguarda l’impiego privato, al precedente
contratto di formazione e lavoro[1], ci si chiede se questi lavoratori, assunti nel pubblico impiego, si
debbano considerare oppure no, come soggetti beneficiari del
trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà
difensivo del primo tipo[2]. Per risolvere questo dubbio si vuole fondare il ragionamento su due
premesse. La prima è che i contratti di solidarietà difensivi hanno il loro
punto di riferimento nella normativa sulla cassa integrazione guadagni
straordinaria, infatti, l’ultimo comma dell’art. 1 della legge n. 863/1984
dispone che per quanto non previsto dal presente articolo, al trattamento
dell’integrazione salariale di cui ai commi precedenti si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni della legge 5 novembre 1968, n. 1115[3], e successive modificazioni e integrazioni; la seconda è che, ai sensi
dell’art. 3, 5° comma, del d.l. 30 ottobre, n. 726 (convertito in L. 19 dicembre
1984, n. 863), ai contratti di formazione e lavoro si applicano le disposizioni
legislative che disciplinano i rapporti di lavoro subordinato in quanto non
siano derogate dal presente decreto. Con quest’ultima previsione, <<il
legislatore ha posto il principio generale di una sostanziale identità della
disciplina del contratto di formazione e lavoro con il contratto di lavoro
subordinato>> dato che <<non vi sono ragioni per negare la
sostanziale identità della causa (civilisticamente intesa) del negozio che è
individuabile nello scambio “lavoro contro retribuzione”. In conseguenza […] ai
rapporti di formazione e lavoro debba – in linea di principio – applicarsi
l’identico regime delle integrazioni sociali, che è valido per i rapporti di
lavoro ordinari>>.[4]
Del resto questo è stato l’orientamento della Suprema Corte, la quale ha
precisato che, per il Cfl disciplinato dalle disposizioni legislative che
regolano i rapporti di lavoro subordinato, non sono previste deroghe
all’applicazione della normativa in materia di CIGS per cui “tale trattamento è
applicabile anche nei confronti dei lavoratori assunti con contratto di
formazione e lavoro” (Cassazione sent. N. 2510 del 01/03/1993), non sussistendo
alcun motivo “per sottoporre i contratti di formazione e lavoro, ai fini della
cassa integrazione, ad un regime diverso da quello degli ordinari rapporti di
lavoro” (Cassazione sent. N. 4227 del 13 aprile 1995). Inoltre, sempre la
Suprema Corte ha deciso con sentenza n. 18296 del 23 dicembre2002, che
“La sospensione del rapporto di lavoro per collocamento in cassa
integrazione del lavoratore è compatibile con il contratto di formazione e
lavoro, essendo prevista, in tale fattispecie, la proroga del termine nei casi
in cui l'esecuzione del rapporto resti sospesa per fatti non riconducibili alla
volontà delle parti. Ne consegue che il provvedimento ministeriale di
autorizzazione al collocamento di lavoratori in cassa integrazione abilita il
datore di lavoro ad includere tra il personale sospeso anche coloro che siano
stati assunti al lavoro mediante il suddetto contratto”.[5]
Pertanto se ai lavoratori assunti con cfl si applica lo stesso regime
in materia di cigs previsto per i lavoratori dipendenti, e se per i Cds
difensivi del I tipo (ex art. 1, legge n. 863/1984 e art. 5, 1° comma, legge n.
236/1993) si deve fare riferimento, in quanto compatibili, alle disposizioni in
materia di cigs (i cds difensivi del I tipo riguardano proprio le imprese
comprese nell’ambito della CIGS), è evidente che sulla decisione del legislatore
(Ministero del Lavoro) di non considerare più i lavoratori assunti tramite Cfl
come soggetti esclusi dall’applicazione del Cds del I tipo (dm n. 31445 del
2002), bensì come lavoratori beneficiari, abbiano sicuramente influito le
decisioni della Corte di Cassazione ed il principio generale di sostanziale
identità tra la disciplina del contratto di formazione e lavoro e quella del
contratto di lavoro subordinato affermato dal legislatore del 1984 (l’art. 3, 5°
comma, della L. 19 dicembre 1984, n. 863).
Un altro problema ora è rappresentato dai
contratti di inserimento: in assenza di una specifica disposizione, questi
lavoratori possono ritenersi o no, beneficiari dei contratti di solidarietà
difensiva del I tipo? A questo quesito si è risposto argomentando la legge di
riforma del mercato del lavoro e il decreto del Ministero del Lavoro n. 31445
del 20/08/2002 in questo modo: l’art. 58, comma 1°, del d.lgs. 276/2003 rinvia
per la disciplina del rapporto di lavoro derivante da un contratto di
inserimento alle disposizioni stabilite in materia di rapporto di lavoro a tempo
determinato, in quanto compatibili. L’art. 2, comma 5°, d.m. n. 31445 del
20/08/2002 statuisce che il ricorso al contratto di solidarietà non è ammesso
per rapporti di lavoro a tempo determinato, instaurati al fine di soddisfare le
esigenze di attività produttive soggette a fenomeni di natura
stagionale. Questo vuol dire che, in linea di principio, i lavoratori assunti
con contratto di lavoro a tempo determinato possono beneficiare dei contratti di
solidarietà, e ne consegue che in forza dell’art. 58, comma 1°, del d.lgs. n.
276/2003, anche i lavoratori assunti con contratto di inserimento possono
ritenersi beneficiari del cds difensivo del I tipo. Oltre ai
contratti di solidarietà previsti dalla Legge 863/1984, vigono anche quelli
applicabili alle imprese non rientranti in regime di CIGS, di cui alla Legge n.
236/1993. La solidarietà introdotta dal 5° comma dell’art. 5 della Legge n.
236/1993 amplia il raggio d’azione coinvolgendo tutte le imprese soggette alla
procedura di riduzione del personale come disciplinato dall’art. 24 della legge
n. 223/1991 (contratti di solidarietà difensivi del II tipo). Le categorie
di lavoratori dipendenti interessate sono i quadri, gli impiegati, gli operai, i
soci e non soci delle cooperative di produzione e lavoro. Sono esclusi i
lavoratori con qualifiche dirigenziali. Anche ai lavoratori assunti con
contratto a termine o con contratto di inserimento e agli apprendisti si può
applicare il regime di solidarietà ed il relativo contributo per tutta la durata
del contratto di solidarietà e, in ogni caso, non oltre il termine di scadenza
del contratto a termine, del contratto di inserimento o dell’apprendistato,
purché la riduzione di orario concordata non impedisca il raggiungimento degli
obiettivi formativi, ove previsti dalla fattispecie contrattuale
applicata.[6]
- La computabilità dell’apprendista e del
lavoratore con contratto di inserimento ai fini del requisito
dimensionale
Un aspetto curioso della disciplina in
materia di contratti di solidarietà del primo tipo ex legge 863/1984, riguarda
la computabilità di alcune categorie di lavoratori dipendenti, ed in particolare
quella degli apprendisti, nella determinazione dell’organico aziendale quale
requisito dimensionale che l’azienda interessata al beneficio del trattamento
straordinario di integrazione salariale deve possedere per poter stipulare il
contratto di solidarietà difensivo del I tipo, quando poi gli stessi apprendisti
non possono beneficiare del trattamento di integrazione salariale di
solidarietà. Il Ministero del Lavoro, interrogato sul punto, si limita a
confermare in modo stringato quanto indicato nel D.M. 31445/2002, specificando
che <<i lavoratori assunti con contratti “diversi”, concorrono alla
determinazione dell’organico aziendale, benché non possono essere compresi tra
coloro che usufruiscono della CIGS>>. Deve ugualmente farsi,
tuttavia, un minimo di chiarezza, soprattutto alla luce delle novità apportate
dal d.lgs. n. 276/2003, tra le quali vi è l’introduzione di un nuovo istituto:
il contratto di inserimento. I lavoratori assunti attraverso i contratti di
inserimento concorrono nella determinazione dell’organico aziendale ai fini
della stipulazione dei cds difensivi del I tipo? Per il Ministero del Lavoro e
della Previdenza Sociale <<trattandosi di una questione di ordine generale
sull'applicazione delle normativa in materia di lavoro, si segnala che
attraverso l’istituto dell’interpello, che può essere attivato dai soggetti
legittimati secondo le modalità previste dall’art. 9 d.lgs.124/04, è possibile
ottenere che l’amministrazione si esprima in modo ufficiale sull’applicazione di
tale normativa>>. La legge 23 luglio 1991, n. 223,
all’art. 1, comma 1°, stabilisce la computabilità anche degli apprendisti e dei
lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro per la determinazione
del requisito dell’organico aziendale. Peraltro tale disposizione è stata
confermata dal decreto ministeriale n. 31445 del 20
agosto 2002, art. 2, comma 1°, ultima parte. In
seguito, il d.lgs. n. 276/2003 (legge biagi) ha operato, come già detto prima,
la riforma della disciplina dell’apprendistato ed ha introdotto il contratto di
inserimento che si sostituisce, almeno per quanto riguarda l’impiego privato, al
precedente contratto di formazione e lavoro[7]. Tra le altre cose, il d.lgs. n. 276/2003 stabilisce:
- all’art. 53, comma 2°, che fatte salve
specifiche previsioni di legge o di contratto collettivo, i lavoratori assunti
con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici
previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari
normative e istituti. La legge 23 luglio 1991, n. 223, all’art. 1, comma 1°,
computa anche gli apprendisti ai fini della determinazione dell’organico
aziendale, nelle imprese che intendono presentare la richiesta di intervento
straordinario di integrazione salariale; siccome i contratti di solidarietà
del primo tipo (ex legge n. 863/1984), possono essere stipulati soltanto e
proprio dalle imprese in regime di cigs, segue che gli apprendisti concorrono
alla determinazione del requisito occupazionale che l’azienda deve possedere
se vuole stipulare i contratti di solidarietà del primo tipo.[8]
- all’art. 59, comma 2°, che fatte salve
specifiche previsioni di contratto collettivo, i lavoratori assunti con
contratto di inserimento sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti
da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e
istituti. Quest’ultima disposizione fa invece riferimento, nella prima parte,
al solo “contratto collettivo” e non anche alle previsioni di legge. Bene,
qualora il contratto collettivo di qualsivoglia livello esso sia, preveda, al
suo interno, il computo degli assunti con contratto di inserimento
nell’organico aziendale, ciò non contrasterebbe con il comma 2° dell’art. 59
del d.lgs. n. 276/2003, perché è la stessa norma del d.lgs. a prevedere questa
possibilità. E ammesso pure (ma non concesso) che il contenuto del contratto
di solidarietà contrasti con la norma in questione, sappiamo che secondo il
principio del favor prestatoris, la norma di legge (nel nostro caso
la prima parte, del comma 2°, dell’art. 59, del d.lgs. n. 276/2003) potrebbe
essere derogata dal contratto collettivo, qualora quest’ultimo preveda
condizioni migliorative per i lavoratori (derogabilità in melius): l’eventuale
previsione da parte del contratto collettivo del computo dei lavoratori
assunti con contratto di inserimento nell’organico aziendale rappresenterebbe,
a nostro avviso, una condizione migliorativa per i lavoratori dato che,
permetterebbe all’impresa di raggiungere più agevolmente quel requisito
occupazionale che la legge prevede per la stipula dei contratti di
solidarietà, e che di conseguenza permetterebbe all’azienda stessa di salvare
dei posti di lavoro[9].
Il requisito occupazionale suindicato non si
applica alle imprese editrici di giornali quotidiani, alle agenzie di stampa a
diffusione nazionale, nonché editrici e/o stampatrici di giornali
periodici. Sono legittimate, invece, a stipulare i contratti di
solidarietà difensivi del II tipo quelle aziende che occupano più di 15
dipendenti, di qualsiasi settore di appartenenza. A questo criterio base sono
previste deroghe più favorevoli, nel senso che si prescinde dai limiti numerici
per quanto riguarda le imprese alberghiere e le aziende termali pubbliche e
private operanti in località in crisi occupazionale.
[1]
EDOARDO GHERA, Diritto del Lavoro, appendice di aggiornamento al 31
dicembre 2003, Cacucci Editore, Bari, 2004, pp. 22 e 23.
[2] E
se si dovevano considerare oppure no, almeno fino all’entrata in vigore del
D.Lgs. n. 276/2003 (pubblicato sulla G.U. n. 235 del 09/ottobre/2003 –
supplemento ordinario n. 159), come soggetti beneficiari dei cds del I tipo i
lavoratori assunti nel settore privato tramite Cfl.
[3]
Legge di estensione, in favore dei lavoratori, degli interventi della cassa
integrazione guadagni, della gestione dell'assicurazione contro la
disoccupazione e della cassa assegni familiari e provvidenze in favore dei
lavoratori anziani licenziati.
[4]
Circolare INPS 06 ottobre 2006, n. 107.
[5]
Quest’ultima pronuncia della Suprema Corte è anch’essa anteriore al decreto del
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 31445 del 20/08/2002.
[6]
Circolare del Ministero del Lavoro 25 maggio 2004, n. 20 (contratti di
solidarietà del II tipo).
[7] <<È molto opinabile che l’istituto del contratto di
formazione-lavoro sia stato sostituito dal contratto di inserimento visto che le
sue finalità a carattere formativo sono state assorbite nel contratto di
apprendistato mentre la disciplina del contratto di inserimento, istituita con
L. n. 223/1991, è stata rivista dal D.Lgs. n. 276/2003 senza tuttavia menzionare
la problematica dell’esclusione di questi lavoratori dal computo degli addetti
ai fini del ricorso alla CIGS>> (Agenzia Lavoro Lazio, Ente strumentale
della Regione Lazio, Roma 22 febbraio 2007, Prot. N. AT/EN 1816, in risposta ad
un nostro quesito [prot. n. 609194317]). Dello stesso parere anche il Ministero
del lavoro e della previdenza sociale: <<il contratto di inserimento è un
nuovo istituto introdotto dal d.lgs. 276/03 e non presenta alcun profilo di
continuità funzionale con la previgente disciplina del cfl>>.
[8]
<<Al riguardo, si osserva anche che per quanto riguarda l’apprendistato
non sembra che sorgano problemi atteso che con la modifica legislativa del
d.lgs. 276/03 non muta la natura dell’istituto, potendosi ravvisare comunque una
soluzione di continuità tra il nuovo e il vecchio contratto di
apprendistato>>.
[9]
Almeno fino a quando non si sa chi è che veramente rischia il posto di lavoro,
poiché non appena si sappia tra i lavoratori il nome di chi realmente rischia il
licenziamento per esuberanza di manodopera, automaticamente viene meno la
solidarietà tra i lavoratori stessi.
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