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Approfondimenti Giuridici
22-11-2007
Il diritto d’autore e la tecnologia digitale
Dott.ssa Carlotta Koporossy -
La tecnologia digitale ha sviluppato nuovi prodotti
(file, mp3, e-book) e nuove forme di elaborazione e
trasformazione dell’opera. L’avvento della digitalizzazione di immagini e suoni
ha consentito la separazione dell’opera dal supporto. Gli utenti hanno
dunque a disposizione nuove e diverse possibilità di entrare in possesso di
un’opera. A tali nuove tecniche si aggiunge un efficiente mezzo di diffusione:
internet. La sua una potenzialità diffusiva è globale, e inoltre consente una
notevole velocità di trasmissione e costi pressoché irrisori in rapporto al suo
possibile sfruttamento[1]. L’opera diventa accessibile a chiunque utilizzi la rete
senza la necessità di un supporto. I diritti che vengono attribuiti in generale
all’autore di un’opera devono confrontarsi con la libertà dell’utente di
accedere ai contenuti di internet. Spesso accade che tali diritti vengono
ridotti o addirittura ignorati dal popolo della rete causando ingenti perdite al
mercato dell’intrattenimento[2]. Le attività compiute degli utenti di internet
che possono, se poste in essere senza le dovute autorizzazioni, violare il
diritto d’autore riguardano innanzitutto e soprattutto il downloading e
l’uploading. Il primo, effettuatopressoché sempre per uso
personale, rappresenta la versione dematerializzata della distribuzione di
registrazioni fonografiche e audiovisive mediante la copia di file sul
disco fisso del computer o su altro supporto[3]. L’uploading, consiste invece nella
diffusione o comunque nella messa a disposizione in rete di opere protette
mediante il meccanismo di file sharing. In generale l’utente
non trae alcun profitto da questa operazione, salvo voler ravvisare nello
scambio il risparmio di spesa dal mancato acquisto dell’opera. I soggetti che
mettono a disposizione i software di file sharing
mettono in realtà a disposizione un programma che ha una natura neutra potendo
essere utilizzato anche per lo scambio in rete di foto o film personali, senza
pertanto commettere alcun illecito[4]. La violazione del diritto d’autore
coinvolge diversi soggetti: coloro che mettono a disposizione i file in rete,
coloro che li scaricano e secondo alcuni lo stesso provider, che
consente lo scambio tra utenti. La questione concernente la responsabilità dei
soggetti coinvolti nel processo di trasmissione on-line è molto
complessa. L’individuazione dei responsabili di illecite utilizzazioni di opere
o materiali protetti dal diritto d’autore non è evidente se si pensa alla
potenza del mezzo di diffusione e alla quantità di persone che nel mondo
utilizzano la rete, senza poi dover aggiungere i problemi collegati alla
legislazione di ogni stato. Nell’ambito del diritto d’autore vengono,
innanzitutto, puniti coloro che commerciano o mettono a disposizione le opere,
raramente vengono perseguiti gli utilizzatori: la ragione è evidente,
soprattutto quando questo concerne la rete, non vi sono sufficienti
poliziotti per star dietro a tutti gli utenti finali e oltretutto i produttori
sono restii a far causa alla propria clientela[5]. La nascita e diffusione
incontrollata di internet ha condotto a un’organizzazione anarchica e
decentralizzata che non permette un controllo dei dati immessi nella rete, come
per gli altri mezzi di diffusione: quali stampa o televisione. La carenza dei
poteri di controllo da parte del service provider e la possibilità di
accedere alla rete da qualsiasi luogo, in qualsiasi momento, fa insorgere
giuridicamente dei problemi di responsabilità e di competenza territoriale. È
frequente la difficoltà di risalire all’autore dell’illecito. Internet è uno
strumento di sviluppo economico e sociale di rilevante importanza, l’imposizione
di oneri di difficile sostenibilità, sia sul piano tecnico e economico, come il
controllo dei dati immessi da milioni di utenti, potrebbe ostacolare tale
sviluppo[6]. Inoltre la
caratteristica di internet che consiste proprio nell’anonimato degli utenti che
si connettono alla rete, costituisce un ulteriore ostacolo alla repressione dei
reati, dato appunto dalla difficoltà di identificare il colpevole. Tale
caratteristica è comunque la ragione che conduce molti utenti a utilizzare
questo mezzo di comunicazione (nelle newsgroup dedicate alla vittime di
stupro, ad esempio, è evidente la resistenza a rilevare la propria identità).
L’anonimato e il fatto che il service provider non abbia pieni poteri
di controllo sui dati da altri immessi in rete porta alla difficile
individuazione del soggetto attivo[7]. In generale non ci sono dunque controlli sul
materiale, il server infatti è programmato per effettuare
automaticamente l’invio dei dati immessi a richiesta dell’utente. L’e-mail
che costituisce uno dei più usati mezzi di comunicazione di internet viene
messa a disposizione degli utenti dal provider, ma questo ignora il
contenuto dei messaggi inviati. L’eventuale cognizione del contenuto è esclusa
oltre che dalla quantità di e-mail spedite attraverso il server, anche
dal reato previsto all’interno del codice penale[8] riguardante l’inviolabilità dei segreti, in
cui rientra la corrispondenza. Qualsiasi forma di monitoraggio, come formato dei
file o parole chiave, richiederebbe una successiva valutazione circa la liceità
dei contenuti in relazione sia alla provenienza che secondariamente al diritto
applicato dalla stato in cui è posta in essere la violazione[9]. Tuttavia di recente il D.Lgs 70
nel 2003 ha introdotto una normativa che si occupa di delineare le diverse
attività del service provider e di associare ad esse una qualche forma
di responsabilità civile o penale. Il provider sostanzialmente pone in
essere quattro attività: il trasporto dati, il caching, che consiste
nella memorizzazione automatica e temporanea di dati nel corso di un’attività di
trasmissione per diminuire il traffico sulla rete e ridurre i tempi di attesa,
l’hosting o servizio di stoccaggio dati in appositi spazi del server
concessi in affitto a terzi e il reperimento di informazioni attraverso i
cosiddetti motori di ricerca o i link[10]. L’attività svolta dal
provider è neutrale e consentita dall’ordinamento. L’illiceità o
liceità va dunque ricercata nelle modalità di svolgimento del servizio,
potendosi ammettere il concorso del provider solo ove si dimostri la
conoscenza dell’attività illecita che si intende porre in essere o posta in
essere[11].
Nell'attività di trasporto dati[12] il provider diventa responsabile delle
informazioni trasmesse se da origine alla trasmissione, se stabilisce il
destinatario della trasmissione e se seleziona o modifica le informazioni
trasmesse. In generale il service si occupa solo di trasmettere i dati
secondo quanto richiesto dall’utente, non ravvisandosi in tal caso alcuna forma
di responsabilità per il contenuto o la destinazione di essi. Nel
caching[13]
il provider per escludere la responsabilità deve conformarsi alle norme
riguardanti la condizioni di accesso, l’aggiornamento e la rimozione dei dati. È
comunque responsabile nel caso in cui modifica i dati o interferisce con la
tecnologia riconosciuta e utilizzata nel settore per ottenere dati sull'impiego
delle informazioni. Nel servizio di hosting[14] fornito dall’ISP questo non è
responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta del destinatario del
servizio, a condizione che egli non sia a conoscenza del fatto che l'attività o
l'informazione sia illecita e che non abbia, sullo spazio concesso, obblighi di
controllo. La conoscenza di tali fatti implica l’immediata rimozione delle
informazioni o la disabilitazione dell'accesso[15]. Il D.Lgs sancisce in pratica il
principio dell’assenza di un obbligo generale di sorveglianza da parte del
fornitore, ma dall’altra associa, in capo a questo, la previsione dell’obbligo
di informazione. L’autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni
di vigilanza, devono essere informate dal service provider qualora
questo venga a conoscenza di presunte attività o informazioni illecite
riguardanti il destinatario del servizio. Inoltre, a richiesta delle autorità
competenti, il provider deve fornire le informazioni in suo possesso
necessarie all’identificazione dell’agente al fine di individuare e prevenire le
attività illecite. La dottrina dominante[16] esclude la responsabilità del
provider fondando tale opinione sui principi cardine del diritto penale
italiano: il carattere personale della responsabilità penale, la liceità di
comportamenti non vietati dalla legge penale ed il divieto di analogia in
malam partem. Con l’entrata in vigore della Legge 62 del 2001 “Nuove
norme sull’editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla Legge 5 agosto
1981, n. 416” si sancisce l’equiparazione normativa del prodotto telematico
editoriale a quello cartaceo: i siti internet di carattere informativo vengono
assimilati alla stampa. L’equiparazione è però consentita solo nei confronti di
particolari siti internet e non nei confronti dell’insieme del materiale
scambiato in rete, restando comunque inapplicato il principio di controllo
previsto per gli altri mezzi di diffusione. L’assimilazione di particolari siti,
definiti appunto informativi, alla stampa ne fa discendere l’applicazione degli
stessi obblighi e adempimenti. L’applicabilità della normativa sulla stampa
comporta la soggezione, in capo a determinati soggetti, degli obblighi in essa
previsti, estendendo dunque al direttore responsabile del sito l’obbligo di
vigilare sul contenuto della pubblicazione per evitare che mediante la stessa
siano commessi reati. Sovente i periodici tradizionali ripubblicano su internet
i propri articoli sia mantenendo la stessa veste grafica del giornale cartaceo,
sia con contenuti nuovi. È necessario però, a tal proposito definire un siti
informativo, escludendo gli altri dall’applicazione della normativa. In primo
luogo sono da escludere tutti i siti in cui non sono presenti informazioni
strutturate, come quelli dove si effettua un forum di discussione, il
download di programmi, il commercio elettronico. In secondo luogo a
queste categorie di siti cosiddetti non informativi si aggiungono, secondo
quanto stabilito espressamente dalla nuova legge, i siti destinati
esclusivamente all’informazione aziendale sia ad uso interno che diretti al
pubblico, ossia i siti che presentano e promuovono una azienda o i prodotti
della stessa. Rimane aperta la questione concernente la disciplina dei siti
“misti”, ossia dei siti al cui interno siano presenti spazi informativi
periodicamente aggiornati, assieme a mere aree di discussione, aree di
downloading di software e in generale non di tipo
informativo. La soluzione proposta per evitare di allargare gli obblighi
di controllo sul contenuto del sito, consiste nel creare una spazio informativo
delimitato ed individuato da una testata, in modo da nominare un direttore
responsabile limitatamente a questo[17]. La questione riguardante la responsabilità dei
soggetti è ulteriormente complicata dal fatto che giuridicamente è
indispensabile stabilire dove viene commesso un reato per poter applicare la
disciplina dello stato in questione. La condotta infatti, può essere valutata in
riferimento al luogo ove l’utente agisce o in riferimento al luogo di ricezione
della comunicazione. Nel primo caso si rischia l’impunità per quei fatti
commessi all’estero, i cui effetti si manifestano in Italia, ma che ove commessi
non costituiscono reato. Nel secondo caso si rischia di attribuire all’autorità
italiana tutti i reati commessi in rete, in qualsiasi parte del mondo, che hanno
ripercussione anche in Italia. Analizzando la legge italiana si evidenziano due
principi alla base della regolamentazione della giurisdizione: il principio di
territorialità secondo cui la legge penale trova applicazione per i fatti
commessi sul territorio dello Stato e il principio di ubiquità che rende
applicabile la legge italiana se condotta o evento si sono verificati sul
territorio dello Stato. Non sussistono problemi se chi compie il reato agisce in
Italia tramite un server installato sul territorio o anche all’estero,
ma se ne riscontrano se il soggetto si trova all’estero e il server non
è installato in Italia. La disposizione che prevede l’estensione della
giurisdizione e della legge italiana a un reato commesso solo in parte in Italia
costituisce una norma eccezionale, la cui interpretazione trova un limite nel
favor rei. La riproduzione duplicazione si consumano nel momento in cui
un’opera viene caricata sul computer o sul server. Nel caso di posta elettronica
la mera digitazione costituisce atto preparatorio, mentre la consumazione del
reato si ha con la ricezione. Le condotte di diffusione e distribuzione, punite
ai sensi del 171 e 171-bis della legge sul diritto d’autore, se
effettuate senza autorizzazione, si consumano nel momento e nel luogo in cui
trovano realizzazione, trattandosi di reati di mera condotta[18]. Nella pratica, dunque sono
diverse e avvolte insuperabili le difficoltà che si possono riscontare
nell’applicazione della legge e soprattutto nel coordinamento con la normativa
di altri Stati. La Peppermint Jam Record Gmbh, casa
discografica tedesca, ad esempio, ritenendo violati i suoi diritti, ha, di
recente, inviato, attraverso i suoi legali, lettere di risarcimento danni, a
molti utenti italiani per essersi collegati a internet ed aver inseguito
scaricato musica senza la sua autorizzazione. La Peppermintè risalita
attraverso indagini accurate agli indirizzi IP degli utenti in
questione, e successivamente, a seguito di una richiesta accolta in tribunale,
alle utenze telefoniche e ai recapiti di tali soggetti. La casa discografica
richiede agli utenti il versamento di una somma a titolo di risarcimento per
evitare una successiva azione civile o penale da parte della stessa. Diverse
sono le problematiche che si sollevano in questo caso pratico. Innanzitutto
riscontriamo dei gravi problemi collegati alla violazione della privacy nel
condurre queste indagini. La ricerca attraverso i gestori telefonici degli
identificativi degli abbonati viola, infatti, il nostro codice della privacy.
Tali investigazioni sono quindi state dichiarate illegittime da parte del
giudice italiano, con successiva inutilizzabilità dei dati raccolti in tal senso
da parte della casa discografica. Da un punto di vista penale, inoltre, questa
ricerca non può condurre all’incriminazione del soggetto attivo per violazione
dei principi base di tale ordinamento: verrebbe, infatti, leso il principio
della personalità della responsabilità penale. Il titolare dell’utenza
telefonica e dell’abbonamento-internet potrebbe non essere colui che ha posto in
essere la condotta abusiva. La questione concernente il soggetto attivo può
essere superata in sede civile attraversa la norma contenuta all’interno del
codice che riguarda i danni cagionati dalle cose in custodia, ma in sede penale
tale accorgimento non è contemplato. In sede civile infatti, il titolare
dell’abbonamento in quanto custode sarebbe responsabile, salvo che non provi
l’esclusione di una sua responsabilità. Successivamente, si può obbiettare
che il reato in questione è perseguibile d’ufficio: la Peppermintnon ha
dunque il potere di far cadere le accuse, in caso di pagamento da parte degli
utenti, almeno in sede penale. La questione comunque è ancora aperta, e
sottolinea i ripetuti disagi che si riscontrano nell’applicazione della legge e
nel coordinamento con gli altri paesi che è essenziale data la forma
dell’illecito perpetuato[19].
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[1] STABILE S., Il diritto d’autore nella
società dell’informazione, in Il diritto industriale, 2004, p.
88-96; FABIANI M., La sfida delle nuove tecnologie ai diritti degli autori,
in Il diritto d’autore, 1993, p. 519-533; MARZANO P., Sistemi
anticopiaggio, tatuaggi elettronici e responsabilità on line: il diritto
d’autore risponde alle sfide di internet, in Il diritto d’autore,
1998, p. 149-180; FABIANI M., Diritto di autore e accesso a internet,
in Il diritto d’autore, 2001, p. 267-275; ERCOLANI S.,
Il diritto d’autore: le legge italiana e le linee di evoluzione nella
società dell’informazione, in Il diritto d’autore,
2001, p. 19-33.
[2] FABIANI M., Diritto di autore e accesso a
internet, in Il diritto d’autore, 2001, p.
267-275.
[3] STABILE S., Gli MP3 file ed il diritto
d'autore, in diritto industriale, 2001, n. 3, p. 273-280.
[4] BONELLI G., La tutela penalistica,
in particolare on line , del diritto d’autore, in Il diritto
d'autore, 2004, p. 481-504.
[5] CERINA P., Protezione tecnologica delle
opere e sistemi di gestione dei diritti d'autore nell'era digitale: domande e
risposta, in diritto industriale, 2002, n. 1, p.
85-90.
[6] ERCOLANI S., Il diritto d’autore e
diritti connessi, Giappichelli, Torino, 2004, p. p. 355-
362.
[7] SEMINARA S., La pirateria su internet e
il diritto penale, in AIDA, 1996, p.183-222
[8] Art 616 c.p. violazione, sottrazione e
soppressione di corrispondenza.
[9] SEMINARA S., La pirateria su internet e
il diritto penale, in AIDA, 1996, p.183-222.
[10] ERCOLANI S., Il diritto d’autore e
diritti connessi, Giappichelli, Torino, 2004, p. 362-373.
[11] ERCOLANI S., Il diritto d’autore e
diritti connessi, Giappichelli, Torino, 2004, p. 362-373; SEMINARA S.,
La pirateria su internet e il diritto penale, in AIDA, 1996,
p.183-222.
[12] Art. 14 del D.Lgs 70 del
2003.
[13] Art. 15 del D.Lgs 70 del
2003.
[14] Art. 16 del D.Lgs 70 del
2003.
[18] SEMINARA S., La pirateria su internet e
il diritto penale, in AIDA, 1996, p.183-222.
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