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Approfondimenti Giuridici
27-11-2007
Il copyright e le nuove tecnologie: questioni ancora aperte e nuove proposte - Dibattito in aula Magna presso la Luiss
Dott.ssa Carlotta Koporossy -
Il diritto d’autore è una disciplina
che negli ultimi anni è stata spesso oggetto di modifiche e di discussioni.
L’evoluzione della tecnologia ha permesso la separazione dell’opera dal supporto
e una notevole facilità di diffusione della stessa, tramite il più potente mezzo
di comunicazione oggi esistente: internet. Questo strumento ha, però, consentito
anche la consumazione di molti illeciti o di condotte di dubbia legalità che
incidono sui diritti spettanti agli autori. Una prima questione che sorge
quando si fa riferimento alle nuove tecnologie concerne le misure tecniche
di protezione. Infatti, con l’avvento della digitalizzazione è stato possibile
inserire all’interno di alcune opere, tutelate dal diritto d’autore, dei
dispositivi di criptaggio per impedire il verificarsi di condotte illecite,
quali ad esempio la copia non autorizzata. I dispositivi di criptaggio non sono
standardizzati dalla legge sul diritto d’autore, essi vengono messi a punto e
inseriti all’interno del supporto con assoluta libertà da parte delle case
produttrici. L’elusione di tali misure viene punita con sanzione
amministrativa se effettuata per scopi personali; e condannata penalmente se
posta in essere per altri scopi, ad esempio di natura commerciali. La
predisposizione di queste misure costituisce una protezione ex ante che pone
delle serie questioni concernenti le informazioni (idee, concetti e via
discorrendo) non protette dal diritto d’autore, ma bloccate dal dispositivo. Il
professor Ghidini solleva le sue preoccupazione nell’ambito della diffusione
delle idee e dello sviluppo culturale e tecnologico, che potrebbe essere
rallentato dalla predisposizione di tali misure senza la previsione di una
regolamentazione adeguata. Nell’ottica di accrescere questo sviluppo,
all’interno dell’International Institute of Communications ci si
interroga sul rapporto tra il diritto di proprietà intellettuale e la tutela del
diritto alla concorrenza allo scopo di trovare un corretto equilibrio tra questi
diritti, non comprimendo eccessivamente la diffusione delle idee. In una
prima concezione il diritto di proprietà intellettuale è visto come un monopolio
di tipo temporaneo necessario per finanziare l’innovazione. Lo sfruttamento
esclusivo dell’opera concesso all’autore costituisce un corrispettivo per il
lavoro svolto e non un extra profitto, garantendo successivamente a tale periodo
la diffusione, con la sola limitazione dei diritti di ordine morale,
illimitatamente concessi all’autore. Un secondo orientamento invece inquadra
l’opera nel diritto di proprietà con tutti i corollari che ne conseguono.
Sostanzialmente, anche volendo inquadrare il diritto d’autore in una o
nell’altra concezione, la tutela accordata all’opera è molto forte paragonata
alle altre previste dall’ordinamento. Il professor Graziadei, ad esempio, evoca
le più rilevanti differenze con la tutela brevettuale. Esse sono principalmente
sei e riguardano:
- innanzitutto la diversa durata stabilita dal
legislatore per lo sfruttamento di un’opera, che limita in maniera rilevante
la concorrenza, contrariamente ai 20 anni stabiliti per il brevetto.
- una barriera assai bassa per accedere alla
tutela di un’opera, contrariamente ai requisiti richiesti nell’ambito del
brevetto. La caratteristica richiesta nel diritto d’autore concerne
originalità di un opera, che di fatto coincide con originarietà: l’opera come
espressione della personalità del suo autore. Inoltre l’effettiva presenza di
tale caratteristica non è seguita da nessuna forma di indagine e verifica ad
eccezione della possibile denuncia, comunque successiva, di plagio.
- la costituzione del diritto avviene con la
creazione stessa dell’opera: non ci sono formalità da adempiere, ne oneri da
sostenere, contrariamente a quanto, invece, avviene nell’ambito della
disciplina del brevetto, che prevede oneri di attuazione.
- non viene applicato il principio di esaurimento,
le possibilità di sfruttamento economico seguono l’opera.
- attorno al diritto dell’autore sull’opera si
creano anche altre forme di monopolio: i cosiddetti diritti connessi al
diritto d’autore che sono esercitati da terzi in accordo con l’autore. Questi
si formano per permettere una migliore circolazione del bene in questione.
- all’autore viene anche attribuito, senza limiti
di durata, il diritto morale sulla sua opere, che gli permette di impedire
qualsiasi trasformazione o modifica e gli consente anche il ritiro dal
mercato.
La tutela è talmente forte e ambita
che recentemente è stata applicata anche nei confronti di beni, quali ad esempio
il software e le banche dati, che per la loro utilità e particolarità dovrebbero
essere inquadrati nel brevetto, che tutela il contenuto, piuttosto che nel
diritto d’autore che tutela la forma espressiva. L’ampliamento delle modalità
di sfruttamento dell’opera, soprattutto quelli concernenti la digitalizzazione e
internet, pongono dei problemi di coordinamento con la normativa che regola il
diritto d’autore. Nel ambiente digitale innanzitutto bisogna prendere come testo
di riferimento il trattato WIPO, attuato con la direttiva 29 del 2001 in Europa
e con il DMCA negli Stati Uniti. I diritti di immettere l’opera in rete, secondo
quanto stabilito da questi testi normativi, spettano al suo autore in quanto
modalità di sfruttamento dell’opera. La direttiva definisce tale sfruttamento
come la “messa a disposizione del pubblico nel luogo e nel momento scelto
individualmente”. Esso viene ricondotto nella disciplina del diritto d’autore
nella categoria del diritto di comunicazione al pubblico. Inoltre, sempre
con riguardo alle opere digitalizzate, all’interno del trattato e testi
attuativi, viene legittimato l’uso delle misure tecniche di protezione, che ad
esempio impediscono l’accesso all’opera agli utenti non autorizzati, sanzionando
non solo chi elude tali misure, ma anche chi mette a disposizione i mezzi per
farlo. Le misure di protezione però assumono, spesso, un ruolo autonomo rispetto
al diritto d’autore sottostante. Infatti non sempre la protezione dell’opera
deve essere totale: il diritto d’autore protegge la forma espressiva, non le
idee o i concetti alla base di questa. Il diritto di proteggere un opera da
illecite utilizzazioni solleva dei dubbi di legittimità quando posto in
relazione al diritto alle libere utilizzazioni, che sono stabilite dagli stati
membri in maniera discrezionale. Ogni stato deve quindi stabilire le condizioni
e modalità di superamento di questi dispositivi ove sia lecita la libera
utilizzazione da parte del privato. Il contratto on-line però non si presta a
tali eccezioni: ad esempio la copia privata, se non contemplata all’interno del
suddetto contratto, non è lecita. Nell’ambito dell’enforcement e di
un eventuale responsabilità del provider si può constatare che non è previsto un
obbligo di vigilanza, ma semplicemente un obbligo di intervento successivo nel
momento in cui l’illecito diventa evidente. La responsabilizzazione delle
piattaforme può essere una soluzione per la prevenzione degli illeciti, ma è
necessario prendere in considerazione che un obbligo di monitoraggio troppo
eccessivo potrebbe creare anche difficoltà. Nell’ambito del diritto d’autore
è necessario anche analizzare il ruolo delle società di gestione collettiva,
come la S.I.A.E. La gestione collettiva delle opere, secondo quanto stabilito
all’interno della raccomandazione del 2005 della commissione europea, deve
prevedere l’applicazione di licenze multiterritorio e accordi reciproci di
rappresentanza, in modo tale che ogni società di gestione collettiva possa
gestire, non solo il suo repertorio, ma anche quello di altre società. Negli
ultimi anni, inoltre, le società di gestione collettiva sono state in parte
sostituite, nella gestione dei diritti d’autore, da organizzazioni che operano
soprattutto via internet con licenze su misura a seconda delle esigenze
concrete. La Avv. De Angelis, membro di CC in Italia, espone brevemente la
costituzione e il ruolo di una di queste organizzazioni: la Creative Commons, un
organizzazione no profit che nasce in America con lo scopo di riequilibrare i
diritti sulle opere dell’ingegno e quelli degli utilizzatori, incentivando,
inoltre, l’uso libero delle opere, garantendo allo stesso tempo un adeguata
protezione. L’idea alla base di tale progetto è di creare una categoria
intermedia, più flessibile, tra quella che attribuisce tutti i diritti
all’autore in un ottica di monopolio esclusivo e quella invece del pubblico
dominio. Il Creative Commons riserverebbe all’autore, dunque, solo una serie di
diritti. Questa esigenza nasce dalla natura di internet che si basa
sostanzialmente su un economia “ del regalo “ (gift economy). La CC
vuole sfruttare le potenzialità di internet come mezzo di diffusione partendo
dal presupposto che comunque lo scambio delle opere o semplicemente delle idee
che sono alla base di queste accresce il valore delle stesse, mantenendo
comunque delle prerogative per gli autori. La CC mette dunque, al fine di
attuare questo progetto, a disposizione della clientela, gratuitamente, un
pacchetto di licenze cosìdette su misura (licenza 3.0-3.01). La licenza
stabilisce i diritti che possono o meno essere esercitati sull’opera: ad esempio
divieto di uso commerciale. Il progetto è nato nel 2001 e oggi sono 40 gli
stati che l’hanno recepito. In Italia tale progetto è attuato presso il
dipartimento di scienze giuridiche dell’università di Torino dal professore
Marco Ricolfi e presso l’istituto di elettronica e ingegneria dell’informazione
delle telecomunicazioni del consiglio nazionale della ricerca. Le
licenze vanno armonizzate con la disciplina della gestione collettiva prevista
in Europa. Il rapporto di intermediazione degli associati è basato sul principio
dell’esclusiva, che si manifesta a tre livelli: sulle facoltà che vengono
concesse nel rapporto di intermediazione, sul numero delle opere oggetto del
rapporto, e in ultimo sul territorio dove si esplica l’attività della società,
che grazie agli accordi reciproci non è limitata al paese dove risiede. La
comunicazione della commissione europea del 8 luglio 2005 auspica a una maggiore
flessibilità nei rapporti con gli associati, in particolare, nell’acquisizione
dei diritti. Il gruppo Draft Punk si è opposto di recente, nel 2002, a una
società di gestione collettiva francese che si occupava della gestione dei
diritti del gruppo: tutti i diritti di sfruttamento, su tutte le loro opere,
potevano essere esercitati solo per il suo tramite. Questa esclusività non si
concilia con quanto stabilito all’interno degli articoli 81 e 82 del trattato
istitutivo della Comunità Europea in quanto costituisce una condizione
commerciale sleale. Il 9 marzo del 2005 il parlamento europeo prende una
decisione in merito al lancio del progetto Econtentsplus al fine di adattare la
discipline europee ai possibili sfruttamenti forniti da internet. A seguito di
questo progetto è stato avviato un altro Comunia a cui partecipa anche il centro
CC dell’università di Torino attraverso il progetto Nexia, con lo scopo di
elaborare una banca dati sul pubblico dominio europeo. L’Unione
Europea riveste un ruolo attivo nella formazione e regolamentazione del diritto
d’autore. Sostanzialmente interviene in tre aree: la creazione dei diritti, la
protezione degli autori e la lotta contro gli illeciti, cercando, soprattutto
attraverso raccomandazioni agli stati membri, di armonizzare le diverse
discipline data la natura stessa dell’opera, soggetta alla diffusione e
circolazione. In Italia alla S.I.A.E. viene attribuita, secondo quanto
stabilito all’articolo 180 della legge sul diritto d’autore e articolo 7 del
decreto legislativo 419 del 1999, l’esclusiva dell’intermediazione, sotto ogni
forma, dei diritti di rappresentazione, recitazione, riproduzione,
radiodiffusione e di comunicazione al pubblico. La legge crea in definitiva un
monopolio di fatto con i corollari che ne susseguono. L’autore può, comunque,
esercitare i suoi diritti direttamente ma soltanto in via alternativa, non
parallelamente alla S.I.A.E. Nel regolamento S.I.A.E. all’articolo 10 è
previsto un alleggerimento dei contratti con possibile esclusione da parte degli
autori di alcuni territori e alcuni diritti dalla gestione collettiva.
All’articolo 11 si disciplinano i diritti on-line per dare attuazione a quanto
stabilito nel 2005 dalla direttiva. In Olanda nasce un progetto che prevede
l’inserimento di un nuovo modello di sperimentazione di licenza per rendere
disponibile le opere in rete sotto licenza CC, per fini non commerciale, dando
la possibilità di un dual licensing: in altre parole l’autore può gestire le
proprie opere on-line liberamente per tutti i fini non commerciali, restando la
gestione per fini economici, intendendosi con tale termine tutte quelle attività
che abbiano lo scopo del profitto, di competenza della società. Il
fenomeno dell’UCC user created content, spiega la dott.sa
Battisti, Coordinatore del Centro Studi presso il Ministero per l'Innovazione e
le Tecnologie, è collegato alle varie possibilità di sfruttamento della rete.
L’uso che può essere fatto di un’opera deve conciliarsi con i diritti d’autore,
ma è necessario anche prendere in considerazione fattori come la libertà di
espressione e il potenziale creativo che può discendere dall’utilizzo di
un’opera da parte di terzi. Lo sviluppo tecnologico ha permesso la
diffusione dell’opera in 140 modi diversi (via cavo, su linea aerea, sul
telefonino gsm e via discorrendo). La BBC, ad esempio, ha messo a punto un
programma il Top Gear che viene distribuito su tutte queste 140 piattaforme.
Secondo i dati ricavati da uno studio della BBC e riportati da un membro
dell’istituto della comunicazione, il Dott. Preta analista delle dinamiche del
mercato multimediale, la corresponsione annuale dei diritti ammonta a
450'000'000 di euro. Il corrispettivo degli autori e dell’insieme del mercato
dell’intrattenimento è in calo, secondo quanto riportato della statistiche.
Alcuni sostengono che la pirateria sia la causa principale di tale abbassamento
dei benefici. L’introduzione dell’equo-compenso è un tentativo, secondo il Prof.
Comandini dell’università di Tor Vergata, di far quadrare il cerchio,
costi-benefici, nell’ambiente digitale: di conciliare il file sharing
con il diritto d’autore. Lo scambio, comunque, deve avvenire per fini non
commerciali, in caso contrario parliamo di pirateria tout court e come tale
sanzionata. Lo scopo è di consentire in qualche modo la copia privata:
consentirne un utilizzo legittimo. Nell’introduzione dell’equo-compenso si
presuppone un nesso causale tra il peer to peer e la diminuzione dei
ricavi per gli autori o comunque per quei soggetti che si occupano della
diffusione e circolazione dell’opera. Tale nesso non è né provato ne smentito,
ma soggetti diversi sono concordi nel ritenere che la pirateria non sia la sola
causa di diminuzione e che questa attenga anche alle diverse strategie di
mercato adottate. Innanzitutto l’equo compenso è una tassa di scopo su un
bene. La sua disciplina, però, non è omogenea all’interno degli stati membri e
inoltre non tutti i dispositivi su cui è possibile copiare sono soggetti a tale
tassa, e non tutti gli strumenti che possono copiare hanno solo tale funzione e
scopo. Tutte queste differenze e difficoltà di attribuire a un bene una tassa di
scopo creano degli evidenti problemi di equità. La tassa, inoltre, viene
applicata non a chi, ad esempio, ha già un computer ma a chi ne deve acquistare
uno nuovo, con la possibilità di ridurre ancor più i ricavi, che devono
ovviamente compensare anche i costi di gestione dell’equo-compenso. Vi sono
comunque anche degli aspetti positivi nella sua introduzione: si elimina ogni
restrizione all’utilizzo, si riducono i costi giudiziari ed è sicuramente uno
strumento più efficiente rispetto ai DRM. I due teorici dell’equo-compenso
sono Fisher e Natanel. Natanel identifica 4 prodotti oggetto di tassazione: gli
strumenti che servono per copiare, i media digitale, i servizi di peer to
peer e i servizi di accesso a internet. L’equo-compenso è lo strumento più
efficace per salvaguardare le potenzialità di internet e gli aspetti positivi
dell’utilizzo del peer to peer. Inoltre va evidenziato che
probabilmente l’arma più adatta per combattere la riproduzione abusiva è
sicuramente quella di rendere il costo della copia più alto di quello
dell’originale. Il caso Radiohead mostra come è possibile, secondo l’opinione
del consulente del Ministero delle comunicazioni Dott. Kruger, generare ricavi
superiori alla media anche con il download di file audio, semplicemente
con donazioni effettuate dagli utenti che accedono alla rete e scaricano il
brano. L’utente sarebbe dunque, analizzando quanto accade in questo caso,
disposto a versare un corrispettivo per entrare in possesso di un’opera, ma tale
importo è nettamente inferiore a quello previsto sul mercato. Alcuni ritengono
che il successo del modello adottato può anche essere dovuto al fattore di
novità nella sua adozione, e dunque destinato presto ad essere aggirato.
Un’altra questione molto dibattuta, sollevata dall’Avv. Prosperetti,
riguarda il bilanciamento tra il diritto alla privacy, ad esempio nell’ambito
della diffusione dei dati su internet, e la protezione dei diritti dell’autore.
Giuridicamente tre casi sono rilevanti per affrontare le questioni collegate
all’equilibrio di questi diritti. Il primo caso riguarda la promusicae
telefonica (caso 276 del 2006) e viene accompagnato da una relazione
dell’avvocato Juliane Kokott che traccia e analizza il rapporto tra normativa
del diritto d’autore e norme sulla riservatezza dei dati personali. La tesi
dell’avvocato Kokott si basa sulla prevalenza delle norme sulla riservatezza dei
dati rispetto a quelle emanate in materia di diritto d’autore. La direttiva
sul commercio elettronico introduce un obbligo ai prestatori di servizi di
informare l’autorità competente in caso di violazioni normative. L’articolo in
questione (art.15 c. 2) stabilisce che “l’uso non autorizzato” va inteso come
illecito quando minaccia la sicurezza nazionale, la difesa e reati conseguenti.
Tale inciso non sarebbe, dunque, in alcun modo legato alla proprietà
intellettuale, venendo meno l’obbligo di comunicazione dei prestatori di
servizio almeno per questa normativa. Il secondo caso, portato dinanzi al
tribunale di Roma, riguarda una società discografica tedesca, la Peppermint Jam,
e tre provider chiamati in causa dalla stessa società per l’identificazione di
alcuni utenti che scaricavano musica senza le dovute autorizzazioni. Il
tribunale ha emesso una serie di ordinanze a seguito delle richieste della casa
discografica di risalire tramite determinati indirizzi ip a utenze telefoniche.
La Peppermint aveva infatti svolto un indagine collegando indirizzi ip e orari a
download di file audio non consentiti, richiedendo al tribunale di
poter associare tali dati a utenti per risalire al soggetto agente. La direttiva
48 del 2004 stabilisce all’articolo 8 al comma 1 “Gli Stati membri
assicurano che, nel contesto dei procedimenti riguardanti la violazione di un
diritto di proprietà intellettuale e in risposta a una richiesta giustificata e
proporzionata del richiedente, l'autorità giudiziaria competente possa ordinare
che le informazioni sull'origine e sulle reti di distribuzione di merci o di
prestazione di servizi che violano un diritto di proprietà intellettuale siano
fornite dall'autore della violazione e/o da ogni altra persona
che: a) sia stata trovata in possesso di merci oggetto di violazione
di un diritto, su scala commerciale; b) sia stata sorpresa a
utilizzare servizi oggetto di violazione di un diritto, su scala
commerciale; c) sia stata sorpresa a fornire su scala commerciale
servizi utilizzati in attività di violazione di un diritto;
oppure d) sia stata indicata dai soggetti di cui alle lettere a), b)
o c) come persona implicata nella produzione, fabbricazione o distribuzione di
tali prodotti o nella fornitura di tali servizi”. Analizzando i tre
concetti chiave dell’articolo in questione: violano, sorpresa e scala
commerciale, si può constatare come nel caso Peppermint non vi fosse certezza
nella violazione; non sussistesse la flagranza, in quanto le persone in
questione erano state sottoposte a un indagine ex post; e in ultimo nessun vi
fosse alcun riscontro su scala commerciale dell’attività di download da
parte dei presunti soggetti agenti. Inoltre anche l’art. 156-bis della
legge sul diritto d’autore, introdotta dalla normativa sull’enforcement,
direttiva 48 del 2004, stabilisce che qualora una parte abbia fornito seri
elementi dai quali si possa ragionevolmente desumere la fondatezza delle proprie
domande ed abbia individuato documenti, elementi o informazioni detenuti dalla
controparte che confermino tali indizi, essa può ottenere che il giudice ne
disponga l'esibizione oppure che richieda le informazioni alla controparte. Può
ottenere altresì, che il giudice ordini alla controparte di fornire gli elementi
per l'identificazione dei soggetti implicati nella produzione e distribuzione
dei prodotti o dei servizi che costituiscono violazione dei diritti di cui alla
presente legge. Il terzo caso ha luogo in Belgio e riguarda la
possibilità di adottare una tutela ex ante e dunque di responsabilizzazione del
provider (il provider in questione è lo Scarlat) imponendogli l’adozione di
strumenti preventivi delle violazioni, salvaguardando così i dati personali e
l’anonimato degli utenti. Le questioni sollevate nella riunione conducono a
ritenere che sarebbe opportuno riformulare la normativa in materia o
comunque apportare delle modifiche sostanziali al fine di riequilibrare
determinati diritti e posizioni. L’organismo consultivo costituito dal governo è
stato chiamato a occuparsi del problema di adeguatezza del diritto d’autore con
le nuove tecnologie. Il 19 dicembre 2007 verrà emanato da questo organo il
primo parere al riguardo. Intanto al suo interno si stanno valutando diversi
aspetti. Il neo presidente del comitato Dott. Gambino evidenzia quattro aspetti
che sono in discussione all’interno di quest’organo. Essi sostanzialmente
riguardano:
- la cornice costituzionale nella quale si
inserisce il diritto d’autore; più analiticamente si fa riferimento agli
articoli 9 e 33 sulla valorizzazione e diffusione della cultura, all’articolo
41 per quello che concerne la remunerazione di autori e di quanti si occupano
della diffusione e circolazione dell’opera, all’articolo 35 che tutela il
lavoro e in ultimo, ma non meno importante, all’articolo 42 che tutela la
proprietà.
- l’elenco delle opere protette dove si evidenzia
l’assenza di alcune categorie, come le opere multimediali.
- la terminologia adottata dalla legge che non
definisce alcuni concetti, come a titolo esemplificativo la nozione di
“comunicazione al pubblico”, o che sovente fa uso di ripetizioni inutili, che
potrebbero essere facilmente rimosse.
- la disciplina dell’equo-compenso che deve essere
armonizzata con le nuove forme di sfruttamento dell’opera, in un ottica di
equità.
Il governo ha di recente rielaborato
una parte della normativa sul diritto d’autore quella concernente le opere
editoriali approvando una proposta di disegno di legge per la riforma
dell’editoria che si propone di risolvere i problemi collegati alle violazioni
del diritto d’autore, almeno con riferimento a questo tipo di opere. Il
sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Franco Levi
sottolinea come le nuove norme devono conciliarsi con i principi espressi nella
nostra costituzione, in particolare col diritto all’informazione, e devono
essere formulate in modo tale da resistere nel tempo, quindi, non devono
semplicemente fotografare il momento attuale, ma devono essere proiettate verso
il futuro e verso i possibili sviluppi, ad esempio tecnologici, in materia. Da
tali premesse nasce una formulazione generale che definisce la tutela
all’originalità del prodotto editoriale, riconosciuta e tutelata come
espressione dell’intelligenza personale, tenendo conto dell’interesse alla
circolazione dell’informazione e diffusione della conoscenza. L’opera editoriale
viene definita come qualsiasi prodotto che abbia finalità di informazione, di
formazione, di divulgazione e di intrattenimento destinato alla pubblicazione,
quali che siano le forme. Il governo viene delegato all’elaborazione di un
testo unico dell’editoria, che avrà lo scopo di adeguare e coordinare la
disciplina del diritto d’autore in relazione all’evoluzione del prodotto
editoriale, anche con riferimento alla possibilità di uso differenziato dello
stesso prodotto. Nell’ambito del diritto d’autore molte questioni sono
ancora oggetto di discussione ma i diversi progetti che, di recente, sono stati
predisposti, sia a livello europeo che a livello interno, nell’ottica di un
miglioramento e adeguamento della materia, dimostrano la volontà di portare la
normativa al passo con l’evoluzione tecnologia e risolvere le
incertezze.
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