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Approfondimenti Giuridici
25-12-2007
Il diritto di appello della parte civile e del Pubblico Ministero avverso le sentenze di proscioglimento alla luce della novella n. 46 del 2006 e delle attuali pronunce della Corte Costituzionale.
Dott.ssa Sara Ronconi -
(Corte Costituzionale,
ordinanza 2007 n. 32; sentenza 6 febbraio 2007, n. 26).
Sommario:
- la ratio occulta della norma
modificatrice dell’art. 576.1 c.p.p.: la conquistata emancipazione
dell’impugnazione della parte civile da quella del P.M. attraverso la
soppressione del rinvio di cui al 1° comma della previgente formulazione.
- La ratio palesata: tempi e
modi di un travagliato iter legislativo.
- La ratio certa:
l’inappellabilità delle sentenze di proscioglimento del P.M..
Background
culturale sui pro e contra dell’attuale
disposizione.
Il coerente ricongiungimento con la ratio
occulta.
L’estraneità della p.c. dagli obiettivi riformistici del legislatore del
2006.
- Le argomentazioni relative alla
soppressione del diritto di appello del P.M. avverso le sentenze di
proscioglimento sottese alla novella n. 46 del 2006.
- Le argomentazioni contra
addotte dalla sentenza della Corte costituzionale n. 26 del 6 febbraio
2007.
Nella versione originaria della
proposta di legge avanzata dal Presidente della Commissione Giustizia della
Camera avv. Pecorella (1) il limite ostativo introdotto nei confronti del P.M.
alla sua facoltà di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento,
rimodellava corrispondentemente la fisionomia dell’analogo potere della parte
civile in forza del rinvio contenuto nell’allora vigente art. 576.1 c.p.p..
Siffatta menomazione veniva compensata immunizzando la p.c. dagli effetti
extrapenali del giudicato assolutorio secondo la proposta di riforma dell’art.
652.1 contemplata dall’art. 8 di quell’articolato (2). Il disegno di legge
così strutturato non raccoglieva tuttavia l’approvazione del Presidente della
Repubblica, il quale ex art. 74 Cost. non procedeva alla promulgazione
della legge e decideva di rinviare nuovamente alle Camere il disegno stesso, sul
presupposto di una presunta violazione di alcuni principi costituzionali.
In particolare, veniva criticata la scarsa rilevanza data alla posizione
della persona offesa costituita parte civile “che [avrebbe visto]
compromessa dalla legge approvata la possibilità di far valere la sua
pretesa risarcitoria all’interno del processo penale” (3). Nella risorta
esigenza di accrescere i poteri di impugnazione della p.c., il dibattito
parlamentare successivo recepiva la proposta, veicolata dall’editoria giuridica,
di eliminare dal testo dell’art. 576 comma 1 c.p.p. l’inciso “con il mezzo
previsto dal pubblico ministero”, così da garantire, per i soli profili
civilistici della regiudicanda, “quel doppio grado di giudizio a cui il
danneggiato dal reato avrebbe diritto se avesse esercitato l’azione in sede
propria” (4); e con l’avvenuto recupero di questa prerogativa
endoprocessuale, scompariva dal testo della legge quella forma di tutela
extraprocessuale accordata alla parte civile mediante la possibilità di
sottrarsi al giudicato assolutorio. La modifica dell’art. 576.1 fu licenziata
dalla Commissione Giustizia della Camera con il dichiarato scopo di ampliare “le
ipotesi in cui la parte civile può proporre appello, ai fini civili, contro la
sentenza di proscioglimento” (5). Il Relatore on. I. Bertolini (6) con
altrettanta enfasi ne celebrava la portata innovativa sottolineando che
l’impugnazione agli effetti civili poteva “esser effettuata in via diretta e non
più con il mezzo previsto per il P.M.”. Il contingentamento dei tempi imposto
dall’incipiente scadenza della legislatura imponeva un passaggio soltanto
formale della legge al Senato dove rimaneva inascoltata una proposta di
emendamento (7) che, se accolta, avrebbe palesato la sua ratio. La
ratio occulta dell’art. 576.1, palesata solo oralmente o da emendamenti
indotti da rationes costituzionali imperfettamente realizzati, era nel
senso di emancipare la parte civile e di svincolare il suo potere di impugnativa
da quello, ormai gravemente menomato, del P.M. attraverso la recisione del
collegamento di cui al previgente I comma dell’art. 576 (8). La ratio
però palesata, intenzion contraria, si risolve, invece, nella perdita per la
parte civile non già del potere di appellare talune sentenze alla stregua dei
limiti oggettivi imposti al P.M. ex art. 593 nuova formulazione, ma,
stante il soppresso collegamento con l’organo dell’accusa (art. 6 legge 46/06
che modifica l’art. 576.1) la possibilità di appellare tout court. In
particolare, dall’espunzione di qualsiasi riferimento comparativo al potere di
gravame del pubblico ministero, la parte civile dovrebbe ritenersi non più
abilitata a proporre appello, né contro le sentenze di proscioglimento, né
contro le sentenze di condanna stante la generica facoltà di impugnativa
che le viene conferita dall’art. 576 (“può proporre impugnazione contro
i capi della sentenza di condanna che riguardano l’azione civile e, ai soli
effetti della responsabilità civile, contro la sentenza di proscioglimento
pronunciata nel giudizio”) che andrà esercitata nelle forme del ricorso per
cassazione, come prescrive, per i provvedimenti “non...altrimenti
impugnabili”, l’art. 568 comma II c.p.p. (9). Concorrono ad accreditare
simile conclusione, sul piano ermeneutico, quattro diverse norme: oltre ai
sopramenzionati artt. 568 comma 2 e 576 comma 1 c.p.p., che connotano “in
positivo” il potere di impugnazione della parte civile disciplinandone
an e quomodo, anche complementarmente gli artt. 568 comma 1 e
593 c.p.p. nella sua attuale formulazione (art. 1 legge in commento) che, nel-
l’enunciare il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione e,
rispettivamente, nel riservare soltanto a pubblico ministero ed imputato la
facoltà di appellare, connotano “in negativo” il medesimo potere, escludendo dai
suoi ambiti di esercizio l’impugnazione di merito. L’interpretazione meramente
letterale della novella, ignara dei lavori preparatori, delle intenzioni
dichiarate dal Relatore del relativo disegno di legge e rifuggente dagli
imprescindibili referenti costituzionali, rispetterebbe dunque il primario
principio della tassatività dei mezzi di impugnazione. È appunto questa la prima
obiezione sollevata avverso l’altra interpretazione teleologica e
sistematica della novella processuale che fa emergere quella ratio aliunde
palesata ma in litteram rimasta occulta. All’uopo, però,
soccorrono le argomentazioni esposte dalla Cass. (sent. ult. cit.): “si
è già rilevato che la scansione della vicenda che ha portato alla approvazione
del testo definitivo della legge costituisce un primo sostegno, sul piano
interpretativo, al superamento dell’ostacolo, da relegare a mera
imperfezione della tecnica legislativa”. Ancora, a sostegno della prima
interpretazione suesposta è stato rilevato che la scelta di depotenziare il
potere di impugnazione della parte civile non sarebbe in sé irragionevole (10)
ma anzi sarebbe conforme alle linee guidadella disciplina dell’azione civile
risarcitoria nel processo penale. Tale disciplina, in ossequio alla rinuncia
dell’ordinamento al principio dell’unità della giurisdizione, punta a favorire
la separazione tra i giudizi e, dunque, ad orientare ciascuna regiudicanda
verso la sede propria; una disciplina che tende, insomma, ad epurare il processo
penale dalla presenza del danneggiato dal reato, manifestando apertamente “il
preciso intento di non incoraggiare la costituzione di parte civile e di
incentivare la possibilità di un suo volontario esodo dal processo penale”
(11). La medesima disciplina di precludere alla parte civile la
possibilità di proporre appello avrebbe un significato ideologico analogo a
quello sotteso, ad esempio, alla scelta di emarginare tale soggetto dai giudizi
speciali, tagliato fuori com’è dal patteggiamento e chiamato ad accettare il
giudizio abbreviato scontando il rischio di una decisione pregiudizievole senza
ricavare alcun vantaggio che non sia possibile ottenere sottraendosi alla sede
penale. Si inserirebbe insomma tra le norme di “indirizzo”, che suggeriscono al
danneggiato dal reato quale sia il percorso più conveniente da intraprendere per
far valere la sua pretesa risarcitoria. Il rischio sotteso alla eterogeneità
dei mezzi di impugnazione a disposizione delle parti, ricorso per cassazione per
gli effetti civili ed appello per gli effetti penali, ed alla
consequenziale separazione endoprocessuale delle regiudicande sarebbe però
quello del contrasto di giudicati. All’uopo potrebbe soccorrere il nuovo testo
dell’art. 580 c.p.p. così come riformato dall’art. 7 legge 46/’06 che
preserverebbe la trattazione unitaria del processo da ripartizioni della
regiudicanda fra gradi di giudizio non omogenei. Si è, infatti, discusso
sull’applicabilità dell’art. 580 al ricorso per cassazione proposto dalla parte
civile ed, in particolare, sulla sua assoggetabilità alla clausola limitatrice
della possibilità di conversione in appello che espressamente la subordina al
“caso in cui sussista la connessione di cui all’art. 12 c.p.p.”. Secondo
parte della dottrina tale clausola fungerebbe da sbarramento alla conversione
del ricorso proposto dalla p.c. (12); secondo altra interpretazione,
più in linea con la ratio legis, quest’ultima beneficerebbe comunque
degli effetti del principio di conversione in quanto, riferibile la clausola
limitatrice al solo oggetto penale dell’accertamento, rimarrebbe
estranea agli ambiti operativi di quest’ultima (13). Sotto il profilo
consequenzialistico, il frazionamento endoprocessuale delle regiudicande alla
stregua della prima soluzione sgancerebbe definitivamente l’accertamento sulla
responsabilità civile da quello relativo all’imputazione con notevoli
disfunzioni tecniche, pratiche e, come sopra paventato, dogmatiche (14).
L’applicabilità, nel secondo caso, del principio di conversione in appello al
ricorso della p.c. garantirebbe, invece, la trattazione unitaria del processo
con tutti i vantaggi tecnici, pratici e dogmatici che conseguono al
ricongiungimento dei diversi devoluta (15). Ma in realtà l’art. 580 non
soccorre a compensare menomazioni di poteri di impugnativa che il legislatore
con riferimento alla parte civile non ha lontanamente concepito. Nella
concitazione e nell’imperfetto recepimento delle direttive costituzionali
suggerite dal Presidente della Repubblica sono da ravvisarsi i difetti di una
riforma tanto chiara nelle sue intenzioni quanto imperfetta nella sua
formulazione. Ma proprio in questa imperfezione tecnica si esauriscono e si
debbono risolvere i dubbi interpretativi. La conferma della persistenza del
potere di impugnazione della p.c. è occulta nella sopravvenuta soppressione del
collegamento ex art. 576.1 al mezzo ed ai casi di impugnabilità del
P.M.. Una sopravvenienza significativa alla luce della precedente formulazione
del testo di legge che nella sua chiarezza e coerenza espositiva (stavolta!)
equiparava, menomandoli, i poteri di impugnazione del P.M. e, per effetto del
rinvio ex art. 576.1, della p.c. per la quale, in contropartita, veniva
riformato in melius l’art. 652. A tale stregua, la soppressione del
collegamento ex art. 576 rispetto al precedente disegno di legge
inequivocabilmente emancipa la p.c. dalle sorti dell’impugnativa del P.M. tanto
che a questo risorto potere impugnatorio viene anche meno la necessità di quella
compensazione rappresentata dalla riforma pro p.c. dell’art. 652. E
non può essere altrimenti considerando che la portata riformistica della legge
investe l’opportunità o meno dell’appello del P.M. avverso le sentenze di
proscioglimento agli effetti penali rimanendo estranea a tale ratio
l’impugnazione della p.c. ai soli effetti civili. Ed, infatti, l’abrogazione
dell’art. 577 c.p.p. che consentiva un eccezionale potere impugnatorio agli
effetti penali della p.c. analogo a quello allora esistente del P.M. avverso le
sentenze di proscioglimento, si inserisce nella ratio
riformistica della novella del 2006 di escludere poteri impugnatori agli effetti
penali in capo a parti diverse dall’imputato (16). A sostegno della persistenza
del potere di appello della parte civile oltre alla soppressione dell’inciso
“con il mezzo previsto per il pubblico ministero”, depongono anche il
mantenimento immutato degli artt. 75 c.p.p. che stabilisce il principio del
trasferimento dell’azione dal processo civile a quello penale, conservando
dunque gli istituti processual civilistici fra cui appunto l’appello e 600
c.p.p. che consente alla parte civile di far valere davanti alla Corte d’Appello
un subprocedimento che è mera anticipazione del giudizio di merito. Non
riconoscere siffatto potere alla p.c. creerebbe una situazione irragionevolmente
discriminatoria potendo diversamente il danneggiante disporre di uno strumento
di doglianza nel merito nei confronti della decisione di I grado. La previsione
di un secondo grado di giudizio nel quale il solo imputato possa svolgere le
proprie doglianze lederebbe altresì l’inviolabile diritto d’azione e difesa
della p.c.. Il pur implicito mantenimento del potere impugnatorio della p.c.
agli effetti civili ex l. Pecorella si scontra però con la esplicita
soppressione dell’analogo potere in capo all’organo pubblico di accusa creando
una situazione di insostenibile irragionevolezza e di contrasto coi principi
costituzionali di cui agli artt. 3, 111.2 e 24 Cost.. “Ciò lede il criterio di
parità delle parti nel processo giacché non è dato comprendere perché dovrebbero
essere maggiormente garantiti i diritti al risarcimento dei danni di una parte
privata rispetto a quelli vantati dalla collettività attraverso la pretesa
punitiva dello Stato esercitata dal PM in quanto organo teso a realizzare gli
interessi generali della giustizia” (ordinanza di rimessione alla Corte Cost.
della Corte App. Torino del 17 marzo 2006) (17). Quindi delle due una: o
sopprimere inequivocabilmente l’appello della parte civile mantenendo fermo il
disposto del novellato art. 593 o ripristinare l’analogo potere in capo al P.M..
La Corte Costituzionale con la sentenza 6 febbraio 2007, n. 26 è pervenuta alla
seconda delle soluzioni prospettate preservando altresì e conseguentemente gli
appelli proposti prima dell’entrata in vigore della legge (art. 10, II c.) da
declaratorie di inammissibilità a fronte del riconoscimento, sia ante
che post rispetto al termine ex I c. art. 10, del potere di
appello del P.M.. Costituisce, anzi, una conferma della soluzione interpretativa
ex voluntas legis, in quanto presuppone la permanenza del
medesimo potere in capo alla p.c. realizzando così quella parità delle parti
processuali altrimenti gravemente minata. A fronte di ciò, l’ordinanza Corte
Costituzionale in commento relativa al potere di appello della p.c., di pochi
giorni successiva, non poteva non essere mantenitiva della disciplina
riformistica che, pur occultamente, lo aveva preservato (18) (19). Naturalmente,
poi, caduta la premessa dalla quale muoveva il dubbio di costituzionalità
vale a dire la supposta rimozione ad opera della novella del potere di appello
della p.c., cadono anche le questioni rispetto a questa secondarie come la
mancata concessione alla p.c. ex art. 10 II c. della possibilità di
“restituzione in termini” come previsto per il P.M. e imputato con violazione
degli artt. 3 e 111 Cost.. L’art. 10.1, ravvisando nella novella la
soppressione del potere di appello della p.c., fisserebbe il discrimen
temporale, coincidente con la sua entrata in vigore (9 marzo 2006), tra
esistenza ex ante del potere a fronte del principio tempus regit
actum e suo venir meno ex post. Partendo, invece, dalla contraria
premessa secondo la quale la legge del 2006 non avrebbe soppresso il potere di
appello della p.c., l’assenza di analoga previsione anche per la p.c.
ex art. 10.2 assume, pertanto, una importante valenza significativa
(20).
_____________________
(1) Atto 4604 assegnato
alla Commissione Giustizia della Camera il 24 maggio 2004 che testualmente
statuiva “pubblico ministero e imputato possono appellare contro le sentenze di
condanna. Sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata
applicata la sola pena dell’ammenda”.
(2) Si trattava della
modifica proposta con riferimento all’art. 652 comma 1 c.p.p.: “ La sentenza
penale di assoluzione, anche se irrevocabile, non ha effetto nei giudizi civili
o amministrativi, salvo che la parte civile si sia costituita nel processo
penale ed abbia presentato le conclusioni. In questo caso la sentenza
…”. Per un giudizio critico sull’efficacia di tale norma, P. Ferrua,
Inappellabilità: squilibri e disfunzioni, in Dir. Giust.,
2006, 5, 90.
(3) Messaggio del
Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, del 20 gennaio 2006, può
leggersi in Guida dir., 2006, 5, 120.
(4) E. Randazzo, Un
testo in armonia con il giusto processo che ristabiliva i principi di civiltà
giuridica, in Guida dir., 2006, 5, 13.
(5) Sono le parole del
Relatore del provvedimento in Commissione Giustizia, on. G. Pecorella (Resoconto
Commissione Giustizia, seduta del 24 gennaio 2006).
(6) Resoconto Assemblea
Camera dei Deputati, seduta del 30 gennaio 2006.
(7) Si trattava della
proposta di emendamento avanzata dal Sen. G. Zancan, il quale suggeriva di
sostituire l’art. 576 comma 1 c.p.p. con la seguente norma: “ La parte civile
può proporre appello contro i capi della sentenza di condanna che riguardano
l’azione civile e, ai soli effetti della responsabilità civile, contro la
sentenza di proscioglimento pronunziata nel giudizio, anche abbreviato, qualora
abbia acconsentito alla abbreviazione del rito” (Resoconto Assemblea Senato,
seduta del 7 febbraio 2006).
(8) “Da quanto
ripercorso risulta chiarissimo l’intento del legislatore, espresso senza riserve
anche nei lavori parlamentari, di conservare il potere di impugnazione della
parte civile in tutte le sue possibili espressioni (salvo quello previsto
dall’art. 577 c.p.p., norma che è stata infatti abrogata dalla l.n. 46, art. 9),
emancipandolo dalla dipendenza da quello del P.M. che si andava limitando”
(Cass. pen. Sez. III, 4 luglio 2006, n. 22924).
(9) P. Tonini,
L’inappellabilità lascia alla parte civile solo la Suprema Corte, in
Il Sole-24 ore, 3 marzo 2006, 27.
(10) A. Scalfati,
Parte civile: dubbi sul potere di gravame, in Guida dir.,
2006, 10, 59.
(11) Relazione
preliminare al progetto preliminare del 1988, in G. Conso,V. Grevi, G. Neppi
Modona, Il nuovo codice di procedura penale dalle leggi delega ai decreti
delegati, IV, Il progetto preliminare del 1988, Padova, 1990,
356.
(12) G. Frigo, Un
intervento coerente con il sistema, in Guida dir., 2006, 10, 104.
Colgo l’occasione per rilevare che questi, come si può leggere nella ord. C.
Cost. in commento e coerentemente, ha sollevato la questione di
incostituzionalità della disciplina transitoria ex art. 10 della quale
V. oltre.
(13) F.M. Iacoviello,
Conversione anche per i ricorsi del p.m., in Guida
dir.,2006,10,84.
(14) Mi riferisco al
contrasto di giudicati. Per quanto poi concernono le difficoltà pratiche si
pensi al gravoso lavoro che finirebbe per incombere sulle cancellerie per la
predisposizione di plurimi fascicoli processuali da indirizzare ai diversi
giudici ad quem.Tali disfunzioni sono state messe in luce da:
E.M. Mancuso, La modifica delle norme in materia di impugnazione della parte
civile, in AA.VV., Novità su impugnazioni penali e regole di
giudizio,147 ss.e F. Caprioli, sub Art. 576 c.p.p., in AA.VV.,
Commentario breve al codice di procedura penale, a cura di G.
Conso,V.Grevi, 2005,1988.
(15) A sostegno di tale
soluzione dottrinale è stato rilevato che già nella vigenza dell’art. 514 c.p.p.
del 1930, dottrina e giurisprudenza, accertato che l’estensione del regime di
appellabilità previsto da tale norma operava ogniqualvolta la sentenza
risultasse composta di “più” capi, concordavano nell’affermarne a maggior
ragione l’operatività quando lo “stesso” capo della sentenza fosse impugnabile
dalle parti con mezzi di gravame eterogenei.
(16) Sulle motivazione
sottese all’opportunità di escludere in capo al p.m. poteri impugnatori in
grado di “rimettere in discussione” la responsabilità penale del prosciolto
(art. 593 ex l. Pecorella), V. oltre in commento alla sent. C.
Cost. ripristinatoria di siffatto potere.
(17) Id. App.
Brescia, Sez. II, ord. 10 marzo 2006. Contra, App. Lecce, ord. 9 marzo
2006 e App. Milano, Sez. II, ord. 9 marzo 2006; sul punto, si rimanda ai rilievi
effettuati in sede di commento ad App. Milano, Sez. II, ord. 9 marzo 2006, in
questo stesso sub-lemma.
(18) Bisogna a rigore
rilevare con riferimento alla suesposta interpretazione secondo la
voluntas legis già sostenuta dalla sent. Cass. 22924/2006 come
non si sia ancora formato un “diritto vivente” e che la rimessione della
questione alle SS.UU della C. Cass. dimostri l’esistenza di contrasti
interpretativi sul punto.
(19) E’ ancora
significativo che la dichiarazione di inammissibilità delle questioni sollevate
sia fondata sull’assenza di argomentazioni nelle ordinanze di rimessione per le
quali i motivi a sostegno dell’opposta interpretazione che mantiene il potere
d’appello della p.c., non possono essere accolti. (20) “ …, appare
notevolmente significativa l’assenza di una disciplina transitoria con riguardo
agli appelli avverso le sentenze di proscioglimento già presentati dalla parte
civile al momento dell’entrata in vigore della legge 20 febbraio 2006, n.
46 (9 marzo 2006). In presenza dell’affermazione di cui alla legge n. 46,
art. 10, comma 1, relativamente alla immediata applicazione delle nuove regole
anche ai processi in corso, il silenzio serbato sull’argomento, a differenza di
quanto previsto in maniera articolata nei commi successivi del medesimo articolo
per gli appelli del P.M. appare infatti indicativo della esclusione della parte
civile dalle norme che limitano il potere di proporre appello, concernenti solo
il P.M.” (sent. Cass. n. 22924 del 2006).
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Corte Costituzionale, ordinanza 24 gennaio - 6 febbraio 2007 n.
32 – Pres. F. Bile – Red. F.M. Flick, nei giudizi di legittimità
costituzionale dell’art. 10 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al
codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di
proscioglimento) e dell’art. 576 del codice di procedura penale, come modificato
dall’art. 6 della stessa legge, promossi con ordinanze del 16 marzo 2006 dalla
Corte d’appello di Venezia, del 19 aprile 2006 dalla Corte d’appello di Brescia
e del 27 marzo 2006 dalla Corte d’appello di Bologna, rispettivamente iscritte
ai nn. 335, 345 e 366 del registro ordinanze 2006 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica nn. 39 e 40 prima serie speciale, dell’anno 2006.
“Visti gli atti di costituzione di G.G. e della U.I. s.p.a., nonché gli atti
di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell’udienza pubblica del
23 gennaio 2007 e nella camera di consiglio del 24 gennaio 2007 il Giudice
relatore Giovanni Maria Flick;
uditi gli avvocati Luigi Ravagnan
per G.G., Giuseppe Frigo per la U. I. s.p.a. e l’avvocato dello Stato Massimo
Giannuzzi per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che, con l’ordinanza
indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Bologna ha sollevato, in riferimento
agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell’art. 576 del codice di procedura penale, come modificato
dall’art. 6 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di
procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di
proscioglimento), nella parte in cui – ad avviso del giudice rimettente –
esclude che la parte civile possa proporre appello avverso la sentenza di
proscioglimento dell’imputato;
che il giudice a quo – investito
dell’appello proposto sia dal pubblico ministero che dalle parti civili, contro
la sentenza di assoluzione emessa in primo grado nei confronti di persona
imputata del reato di omicidio colposo – rileva che il nuovo testo dell’art. 576
cod. proc. pen., quale risultante a seguito della modifica operata medio tempore
dall’art. 6 della legge n. 46 del 2006, non richiama più, nel disciplinare il
potere di impugnazione della parte civile avverso le sentenze di
proscioglimento, i mezzi di impugnazione previsti per il pubblico
ministero; che, in tal modo, la norma censurata avrebbe integralmente
soppresso il potere di appello della parte civile, posto che, da un lato, l’art.
568, comma 1, cod. proc. pen. sancisce il principio di tassatività dei mezzi di
impugnazione; e, dall’altro lato, nessuna ulteriore norma prevede che la parte
civile possa impugnare la sentenza di primo grado mediante appello: onde
residuerebbe, a favore di detta parte, unicamente la facoltà di proporre ricorso
per cassazione ai sensi del comma 2 del medesimo art. 568; che, sotto tale
profilo, la disposizione si porrebbe tuttavia in contrasto con i principi
costituzionali di eguaglianza (art. 3 Cost.), di parità delle parti nel processo
(art. 111 Cost.) e di tutela del diritto di azione e di difesa in giudizio (art.
24 Cost.); che – a differenza di quanto avviene per la limitazione dei poteri
di appello del pubblico ministero introdotta dalla medesima legge n. 46 del 2006
(art. 593 cod. proc. pen., come sostituito dall’art. 1 di detta legge) – la
soluzione normativa censurata non potrebbe essere giustificata in un’ottica di
riequilibrio complessivo dei poteri delle parti contendenti: infatti, la parte
civile – diversamente dalla pubblica accusa – non fruisce di alcuna posizione di
«prevalenza sostanziale» rispetto all’imputato, nell’assunzione della prova
nella fase delle indagini preliminari, né di altra «posizione privilegiata»
nelle successive fasi processuali; che, di conseguenza, e con particolare
riguardo alla dedotta violazione dell’art. 111 Cost., una volta concessa al
danneggiato dal reato la facoltà di esercitare l’azione civile nel processo
penale, esso non potrebbe essere discriminato in maniera irragionevole rispetto
al danneggiante: sicché, disponendo quest’ultimo di uno strumento di doglianza
nel merito nei confronti della decisione del primo giudice, lo stesso strumento
non potrebbe non essere riconosciuto, in caso di soccombenza, anche al
danneggiato costituitosi parte civile; che la previsione di un secondo grado
di giudizio nel quale solo l’imputato, ma non la parte civile, può svolgere le
proprie doglianze verrebbe altresì a ledere l’inviolabile diritto di azione e
difesa di tale ultima parte; che nel giudizio di costituzionalità è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura Generale dello Stato, il quale ha chiesto che la questione sia
dichiarata manifestamente infondata; che, ad avviso della difesa erariale,
l’art. 6 della legge n. 46 del 2006 – nel sopprimere l’inciso «con il mezzo
previsto per il pubblico ministero», contenuto nel testo previgente dell’art.
576 cod. proc. pen., in correlazione alla scelta di limitare drasticamente il
potere del pubblico ministero e dell’imputato di proporre appello contro le
sentenze di proscioglimento – non avrebbe, in realtà, privato la parte civile
della facoltà di appellare avverso le medesime sentenze; che, con l’ordinanza
indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Venezia ha sollevato, in riferimento
agli artt. 3 e 111, secondo comma, Cost., questione di legittimità
costituzionale dell’art. 10, commi 2 e 3, della legge n. 46 del 2006, nella
parte in cui – sancendo l’inammissibilità dell’appello proposto contro una
sentenza di proscioglimento dall’imputato o dal pubblico ministero prima della
data di entrata in vigore della citata legge; ma riconoscendo a dette parti la
facoltà di proporre, in sua vece, ricorso per cassazione entro quarantacinque
giorni dalla notifica del provvedimento di inammissibilità – non accorda analoga
facoltà anche alla parte civile; che il giudice a quo premette di essere
investito dell’appello proposto dalla parte civile contro la sentenza che aveva
assolto gli imputati dai plurimi reati loro ascritti; che, anche secondo la
Corte veneziana, la sopravvenuta legge n. 46 del 2006 avrebbe soppresso il
potere della parte civile di proporre appello avverso le sentenze di
proscioglimento: e ciò tenuto conto sia del principio di tassatività delle
impugnazioni enunciato dall’art. 568 cod. proc. pen.; sia dell’assenza, nel
testo novellato dell’art. 576 cod. proc. pen., di ogni riferimento a specifici
mezzi di impugnazione della parte civile; sia, infine, della circostanza che
l’art. 593 cod. proc. pen. identifica unicamente nel pubblico ministero e
nell’imputato i soggetti legittimati ad appellare contro le sentenze di primo
grado; che, in forza della norma transitoria di cui all’art. 10, comma 1,
della legge n. 46 del 2006, d’altro canto, la nuova disciplina introdotta da
tale legge si applica anche ai procedimenti in corso, estendendo così la sua
efficacia agli appelli anteriormente proposti; che il medesimo art. 10,
peraltro – dopo aver sancito, al comma 2, che l’appello già proposto
dall’imputato o dal pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento
debba essere dichiarato inammissibile – al successivo comma 3 rimette
sostanzialmente in termini le predette parti, ai fini dell’impugnazione della
sentenza mediante ricorso per cassazione, prevedendo che quest’ultimo possa
venir proposto entro quarantacinque giorni dalla notifica del provvedimento di
inammissibilità; che analogo potere non è riconosciuto, invece, alla parte
civile, cui la norma censurata non fa alcun riferimento; che si
determinerebbe, sotto tale aspetto, una disparità di trattamento priva di
ragionevole giustificazione, e dunque lesiva tanto del principio di eguaglianza
(art. 3 Cost.) che di quello della parità delle parti nel processo (art. 111
Cost.); che, rispetto all’appello anteriormente proposto dalla parte civile,
troverebbe infatti applicazione la disposizione di cui all’art. 568, comma 5,
cod. proc. pen., a fronte della quale l’appello stesso si convertirebbe in
ricorso per cassazione; che ciò non varrebbe, tuttavia, a tutelare
adeguatamente la parte civile, giacché – qualora l’appello fosse basato
esclusivamente su argomentazioni di merito, ovvero risultasse sottoscritto da un
difensore non abilitato al patrocinio in cassazione – il gravame, una volta
convertito in ricorso, diverrebbe automaticamente inammissibile; che nel
giudizio di costituzionalità si è costituita G. G., parte civile nel giudizio a
quo, la quale ha chiesto che la questione sia dichiarata manifestamente
infondata, contestando la correttezza della premessa da cui muove il dubbio di
costituzionalità: vale a dire la supposta rimozione, ad opera della legge n. 46
del 2006, del potere della parte civile di appellare contro le sentenze di
proscioglimento; che, con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte
d’appello di Brescia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost.,
questione di legittimità costituzionale dell’art. 10 della legge n. 46 del 2006,
nella parte in cui non prevede un regime transitorio per l’appello proposto
dalla parte civile contro una sentenza di proscioglimento, analogo a quello
contemplato dai commi 2 e 3 del medesimo art. 10 per l’imputato e per il
pubblico ministero; che la Corte rimettente – chiamata a pronunciarsi
sull’appello proposto dalle parti civili avverso la sentenza di assoluzione
degli imputati dai reati di truffa pluriaggravata e di estorsione, loro ascritti
– muove anch’essa dall’assunto per cui la sopravvenuta legge n. 46 del 2006
avrebbe eliminato il potere di appello della parte civile contro le sentenze di
proscioglimento; che, su tale premessa, il rimettente lamenta che il
legislatore non abbia previsto, per detta parte processuale, alcun regime
transitorio, omologo a quello contemplato nei commi 2 e 3 dell’art. 10 per il
pubblico ministero e l’imputato; che – non risultando possibile
un’interpretazione estensiva di tale disciplina, in ragione del principio di
tassatività delle impugnazioni – ne conseguirebbe, anche a parere di questo
rimettente, una evidente disparità di trattamento fra pubblico ministero ed
imputato, da un lato, e parte civile, dall’altro: disparità da ritenere priva di
ragionevole giustificazione, e dunque lesiva dei principi di eguaglianza e di
parità delle parti nel processo; che nel giudizio di costituzionalità è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura Generale dello Stato, il quale ha chiesto che la questione sia
dichiarata manifestamente infondata, ribadendo l’erroneità del presupposto
interpretativo secondo cui la legge n. 46 del 2006 avrebbe privato la parte
civile della possibilità di appellare contro la sentenza di
proscioglimento; che si è altresì costituita la società U. I., parte nel
giudizio a quo, quale responsabile civile, concludendo per l’accoglimento della
questione: risulterebbe evidente, infatti – ad avviso della difesa
dell’interveniente – la sussistenza di una lacuna del regime transitorio per la
parte civile, lesiva del precetto costituzionale di parità delle parti nel
processo, benché, sul piano “storico”, tale omissione sia spiegabile con
l’erronea convinzione del legislatore di avere abolito l’appello del pubblico
ministero, mantenendo invece quello della parte civile. Considerato che le
ordinanze di rimessione sollevano questioni identiche o connesse, onde i
relativi giudizi vanno riuniti per essere definiti con unica decisione; che
la Corte d’appello di Bologna dubita della legittimità costituzionale dell’art.
576 del codice di procedura penale, come modificato dall’art. 6 della legge 20
febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di
inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), nella parte in cui – in
asserito contrasto con i principi di eguaglianza, di parità delle parti nel
processo e di inviolabilità del diritto di azione e di difesa (artt. 3, 24 e 111
della Costituzione) – esclude che la parte civile possa proporre appello contro
la sentenza di proscioglimento dell’imputato; che, con due ordinanze di
analogo tenore, la Corte d’appello di Venezia e la Corte d’appello di Brescia
censurano, a loro volta – in relazione ai principi di eguaglianza e di parità
delle parti nel processo (artt. 3 e 111 Cost.) – le disposizioni transitorie di
cui all’art. 10 della legge n. 46 del 2006, nella parte in cui prevedono solo a
favore dell’imputato e del pubblico ministero, e non anche della parte civile,
una «restituzione in termini» per proporre ricorso per cassazione, di seguito
alla declaratoria di inammissibilità dell’appello proposto contro una sentenza
di proscioglimento, anteriormente all’entrata in vigore della medesima legge
(commi 2 e 3); che i giudici a quibus muovono dalla comune premessa
interpretativa in forza della quale la novella del 2006 avrebbe soppresso il
potere di appello della parte civile: conclusione che si imporrebbe alla luce
del generale principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, di cui all’art.
568, comma 1, cod. proc. pen., tenuto conto del fatto che, per un verso, l’art.
593 cod. proc. pen. non include la parte civile tra i soggetti legittimati a
proporre appello; e, per un altro verso, il nuovo testo dell’art. 576 del
medesimo codice – ove non compare più la previsione secondo la quale alla parte
civile è consentito proporre impugnazione con lo stesso mezzo previsto per il
pubblico ministero – non specifica di quali mezzi di impugnazione detta parte
sia ammessa a fruire; che, peraltro, la Corte di cassazione ha avuto modo di
affermare l’opposta tesi, in virtù della quale la citata novella non avrebbe
affatto determinato il venir meno, in capo alla parte civile, del potere di
appello contro le sentenze di proscioglimento, ai soli effetti della
responsabilità civile (si veda Cassazione, sezione III, sentenza 11 maggio 2006,
n. 22924); che la Corte di legittimità ha fatto segnatamente leva, in questa
direzione, sulla voluntas legis, quale risultante alla luce dei lavori
parlamentari: lavori da cui emergerebbe in modo univoco come le modifiche
apportate al testo normativo originariamente approvato dal Parlamento, dopo il
suo rinvio alle Camere da parte del Presidente della Repubblica ai sensi
dell’art. 74 Cost. – e, in particolare, la soppressione, nell’art. 576 cod.
proc. pen., dell’inciso «con il mezzo previsto dal pubblico ministero» –
mirassero a recepire il rilievo formulato nel messaggio presidenziale, circa
l’eccessiva compressione della tutela degli interessi civili delle vittime del
reato che sarebbe scaturita dalle soluzioni legislative inizialmente adottate,
ripristinando il potere di appello della parte civile; che, a fronte di
questa diversa opzione ermeneutica, altra sezione della stessa Corte di
cassazione ha quindi rimesso la questione alle Sezioni Unite, a norma dell’art.
618 cod. proc. pen., onde dirimere il contrasto interpretativo insorto sul
punto; che, pertanto, deve registrarsi l’assenza, allo stato, di un “diritto
vivente”, conforme alla premessa interpretativa posta a base dei dubbi di
legittimità costituzionale: risultando al riguardo formulata anche una diversa
soluzione, che varrebbe a soddisfare il petitum della Corte d’appello di Bologna
(che censura la disciplina “a regime”); ed a rimuovere, altresì, il presupposto
logico-giuridico dell’esigenza – postulata dalle Corti d’appello di Venezia e di
Brescia – di dettare, per i gravami della parte civile, una disciplina
transitoria analoga a quella stabilita per l’imputato e per il pubblico
ministero, in correlazione alla limitazione dei poteri di appello di queste
ultime parti disposta dall’art. 1 della legge n. 46 del 2006; che a ciò va
aggiunto come neppure in ordine alla disciplina transitoria si riscontri
uniformità di vedute: essendosi affermato, da una parte della giurisprudenza di
legittimità, che ove pure la nuova legge avesse effettivamente rimosso il potere
di appello della parte civile, non ne conseguirebbe comunque – contrariamente a
quanto assumono i rimettenti – l’inammissibilità dell’appello anteriormente
proposto da detta parte; e ciò in quanto la disposizione transitoria di cui
all’art. 10, comma 1 – evocata dai giudici a quibus a sostegno del loro assunto
– nello stabilire che «la presente legge si applica ai procedimenti in corso
alla data di entrata in vigore della medesima», si sarebbe limitata soltanto a
riaffermare il generale principio tempus regit actum, tipico della materia
processuale; che i giudici rimettenti hanno omesso, d’altro canto, di fornire
una adeguata motivazione sulle ragioni per le quali gli argomenti che sostengono
l’opposto orientamento interpretativo non possano essere condivisi; che a ciò
consegue la manifesta inammissibilità delle questioni: giacché, secondo la
costante giurisprudenza di questa Corte, la mancata utilizzazione dei poteri
interpretativi che la legge riconosce, in via esclusiva, al giudice rimettente e
la carenza di una verifica di altre e diverse soluzioni interpretative – per far
fronte al dubbio di costituzionalità ipotizzato – integrano, nel modello del
giudizio incidentale di costituzionalità, omissioni significative e tali da non
abilitare il giudice a sollevare la questione di legittimità costituzionale (ex
plurimis, ordinanze n. 34 del 2006, n. 381 del 2005 e n. 279 del 2003); che le
questioni vanno dichiarate, pertanto, manifestamente inammissibili. Visti gli
artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. per questi
motivi la Corte Costituzionale riuniti i giudizi, 1) dichiara la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 576 del
codice di procedura penale, come modificato dall’art. 6 della legge 20 febbraio
2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di
inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), sollevata, in riferimento
agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dalla Corte d’appello di Bologna con
l’ordinanza indicata in epigrafe; 2) dichiara la manifesta inammissibilità
delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 10 della legge 20
febbraio 2006, n. 46, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 111 della
Costituzione, dalla Corte d’appello di Venezia e dalla Corte d’appello di
Brescia con le ordinanze indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, nella
sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio
2007”.
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Il tentativo di privare il P.M. del potere di appello avverso le sentenze di
proscioglimento e del potere, quindi, di poter rimettere in discussione la
responsabilità penale di colui che è stato accertato, nel pieno contraddittorio
delle parti, innocente, è stato molto vicino alla sua realizzazione. La sentenza
in commento ha infatti dichiarato costituzionalmente illegittima l’esclusione
della possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le
sentenze di proscioglimento, prevista dall’art. 1 della legge Pecorella
(legge 46/2006) ritenendo altresì illegittimo il successivo art. 10 nella parte
in cui prevede che sia dichiarato inammissibile l’appello proposto dal P.M.
contro una sentenza di proscioglimento prima dell’entrata in vigore della legge
suddetta (1). Le argomentazioni, anche di ordine costituzionale, addotte da gran
parte della dottrina a sostegno dell’opportunità di privare il P.M. dal potere
di appello avverso le sentenze di proscioglimento, che rappresentano il
substrato culturale e ideologico della riforma del 2006, sono state così
fortemente sostenute che ritengo in questa sede di esaminarle. La dottrina
(Coppi, No all’appello del pubblico ministero dopo l’assoluzione, in
Il giusto processo 2003; Padovani, Doppio grado di giurisdizione:
appello dell’imputato, appello del pubblico ministero, principio del
contraddittorio, in Cass. pen. 2003;Stella, Sul divieto per il
pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di assoluzione,
in Cass. Pen.,2004;Nappi, La ragionevole durata del giusto
processo ed il sistema delle impugnazioni, relazione alCorso di formazione
del Consiglio superiore dellaMagistratura del 4-6 novembre 2003; Spangher,
Sistema delle impugnazioni penali, p. 1261) ha, come accennato,
fortemente criticato il potere del pubblico ministero diappellare nel
merito avverso sentenze di assoluzione, sottolineandone la
contraddittorietà con i principi del giusto processo e, in particolare lo
Stella, l’incompatibilità rispetto ad un giusto equilibrio tra l’interesse dello
Stato alla repressione dei reati e i diritti individuali di libertà per i
cittadini in una società democratica, per la quale una sentenza di assoluzione
già denuncerebbe una ferita ingiustificata alla dignità personale del
cittadino, al suo buon nome, alla sua reputazione, alle chances di
sfruttare le opportunità di lavoro e di partecipare alla vita sociale ed anche
familiare in piena serenità. In particolare, viene sostenuto che l’esercizio
di tale potere da parte dell’organo di accusa non dovrebbe essere consentito,
giacché non si armonizza soprattutto con le “ragioni potenti che scolpiscono il
giusto equilibrio tra libertà e sicurezza, tra l’interesse dello Stato alla
repressione dei reati e i diritti individuali di libertà per i cittadini in una
società democratica; ragioni potenti il cui riconoscimento costituisce il
cuore della nostra Costituzione” (Stella, op. ult. cit.). Nel
processo penale si ha il coinvolgimento di valori morali straordinariamente
elevati, e la loro mancata tutela rende evanescente la salvaguardia di tutti gli
altri interessi tutelati sul piano costituzionale: in particolare, sono da
ricordare la dignità dell’uomo, come base dei diritti inviolabili della
persona umana (C. Cost., n. 37 del 1992); la libertà personale, che rientra
“tra i valori supremi, quale indefettibile nucleo essenziale dell’individuo” (C.
Cost., n. 238 del 1996); il diritto “al pieno sviluppo della persona umana nella
vita comunitaria” (C. Cost., n. 62 del 1992); il diritto a uno spazio
esistenziale, interdetto a qualsiasi intervento della pubblica autorità o di
privati, nonché alla rispettabilità, all’onore e alla reputazione (C. Cost., n.
34 del 1973 e C. Cost., n. 38 del 1973). Viene altresì valorizzata una sorta di
“disutilità sociale” di tale appello indotta da ciò che, se viene accolto, si
“crea disorientamento nella coscienza sociale, si mina la credibilità della
condanna e la prevedibilità del giudizio: un giudice ritiene colpevole un
uomo che un altro giudice ha prima ritenuto innocente” (Relazione del
Procuratore generale della Cassazione per l’inaugurazione dell’anno giudiziario
2004). Ma soprattutto l’appello del P.M. avverso le sentenze di proscioglimento
potrebbe determinare che un adesione assolutoria, maturata attraverso il
meccanismo fecondo del contraddittorio, sia trasformata in una sentenza di
condannadal giudice di appello, che impernia il suo giudizio solo su prove
scritte. La successiva pronuncia di condanna finisce con il risolversi in
una condanna di unicogrado e rispetto alla quale un’accorta motivazione riesce
perfino a sbarrare in sede di cassazione tutte le eccezioni difensive che
si collegano al merito (2). Considerato che l’art. 111 comma 4 Cost.
prescrive che “il processo è regolato dal principio del contraddittorio nella
formazione della prova”, emergerebbe un ulteriore profilo di illegittimità
costituzionale (Nappi, op. cit.). II giudizio di appello
normalmente ha natura documentale e in esso non ha modo di esplicarsi il
contraddittorio, che rappresenta una garanzia attribuita all’imputato: il che
appare in maniera inequivoca dalla lettura dell’art. 111 comma 5 Cost., secondo
il quale “la legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo
per consenso dell’imputato”. A tale garanzia può rinunciare soltanto quest’
ultimo, come avviene nel giudizio abbreviato, ma la stessa risulta del tutto
vanificata se il giudice di appello, al di fuori e a prescindere dalla volontà
dell’interessato, in virtù dell’impugnazione del pubblico ministero contro una
sentenza di assoluzione capovolge, sulla scorta di un semplice controllo
cartolare, i risultati della prova narrativa raccolta nella dinamica dell’esame
dialettico, annullando la valenza dei risultati raggiunti mediante quel
privilegiato metodo cognitivo. Analogo problema non sorge nel caso di appello
dell’imputato avverso una sentenza di condanna, giacché “il contraddittorio non
è una "risorsa" dispensata alle parti allo stesso modo e con la stessa
intensità” (Padovani, op. cit.), come si ricava dal vincolo dell’art.
111 comma 5 Cost.. Codesto risultato spiega perché “nel processo inglese ed
americano l’appello sia estremamente circoscritto e limitato essenzialmente a
ragioni processuali. L’adozione di un sistema accusatorio (se veramente si fosse
realizzata) avrebbe comportato una riduzione dell’appellabilità della sentenza
anche se la nostra tradizione giuridica esige il mantenimento di un secondo
giudizio di merito al fine di ridurre il rischio di errori giudiziari” (Lozzi,
Lezioni di procedura penale, 2001, pp. 588-9). Non sembra, infatti, che
la natura tendenzialmente cartolare della rivalutazione di merito compiuta dal
giudice dell’appello (che in via di eccezione può tuttavia disporre la
rinnovazione) contrasti con il principio del contraddittorio nella
formazione della prova, quasi che questo postulasse necessariamente
l’acquisizione della prova innanzi al giudice che decide. È certamente vero
che l’oralità e l’immediatezza del rapporto tra giudice e prova sono
l’espressione massima del contraddittorio e tuttavia vi sono nel nostro codice
ipotesi di contraddittorio senza immediatezza della cui costituzionalità non si
dubita (si pensi all’incidente probatorio, all’acquisizione di verbali di prova
di altro procedimento, agli atti urgenti compiuti ex art. 467 del
codice di procedura penale dal solo Presidente del Tribunale). Ben può dunque il
contraddittorio inverarsi nella dialettica argomentativa tra le parti sul
materiale acquisito in primo grado. Per di più l’appello del pubblico
ministero, a differenza dell’appello dell’imputato, espressione del diritto di
difesa, non si correla ad alcuna norma della Costituzione e, in ogni caso, non è
riconducibile all’esercizio dell’azione penale (3) anzi, “quando appellante è il
solo P.M. l’imputato subisce una vera e propria amputazione del diritto di
difesa, conseguente al fatto che è l’appello del P.M. a determinare i limiti
della devoluzione. Poiché tale amputazione consegue all’esercizio di un
diritto potestativo del P.M. che ... non ha fondamento costituzionale, ne
deriva un contrasto, davvero vistoso, con l’art. 24 Cost.” (Padovani, op.
cit.). Inoltre, il “giusto processo” consacrato dall’art. 111 Cost. non
postula sempre una necessaria simmetria tra le posizioni dell’imputato e del
titolare dell’accusa pubblica, e il principio di parità delle parti processuali
non sottintende che il potere di impugnazione riconosciuto al primo, quale
estrinsecazione del diritto di difesa e dell’interesse a far valere la propria
innocenza debba spettare, in corrispondente e contraria risonanza, anche al
pubblico ministero, “le cui funzioni non sono assistite da garanzie di intensità
pari a quelle assicurate all’imputato dall’art. 24 Cost., che non riguarda
l’organo di accusa” (Padovani, op.
cit.). Ad arricchire il
background della proposta dell’ on. Pecorella c’è anche una
sentenza delle Sezioni Unite penali della Cassazione (sent. n. 45276/2003) con
la quale si è auspicata, de iure condendo “una riperimetrazione
delle opzioni decisorie consentite al giudice di appello chiamato a
pronunciarsi sull’appello del pubblico ministero avverso la sentenza
assolutoria di primo grado... così da precludere a quel giudice (che di
regola rimane estraneo alla formazione dialettica della prova) di ribaltare
il costrutto logico della decisione di proscioglimento dell’imputato all’esito
di una mera lettura delle carte del processo e di un contraddittorio
dibattimentale ex actis ... e da qualificare l’appello che non si
conclude con la conferma dell’assoluzione, come giudizio di natura
esclusivamente rescindente cui debba seguire un rinnovato giudizio di primo
grado sul merito della responsabilità dell’imputato, modulato sui binari
tracciati dalla sentenza di annullamento”. Le indicazioni delle fonti
convenzionali in materia di diritti fondamentali dell’uomo, cui “si fa credito,
com’è noto, di posizioni "rinforzate", se non addirittura costituzionali,
all’interno dell’ordinamento” (Tranchina-Di Chiara, voce Appello,
p.202), corroborano le censure. Il riferimento, in specie, è all’art. 14 comma 5
del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottato a New
York il 19 dicembre 1966 che statuisce che «toute persone déclarée coulpable
d'une infraction a le droit de faire examiner par une jurisdiction supérieure la
déclaration de coulpabilité et de condamnation, conformèment a la loi». La
volontà pattizia comprende “il diritto di impugnazione... tra i diritti
fondamentali dell’accusato e non tra i diritti che debbano necessariamente
spettare alle "parti" di un processo in quanto tali; ciò significa che sarebbe
tecnicamente ammissibile e tollerabile un’architettura del processo penale,
nella quale non fosse prevista - o fosse prevista in termini estremamente
ridotti - la possibilità di impugnazione del titolare dell’azione penale. Sembra
innegabile, tuttavia, che l’imputato debba poter esercitare il diritto di
ribaltare una condanna a suo carico” (Verrina, Doppio grado di
giurisdizione, convenzioni internazionali e Costituzione, in Le impugnazioni
penali, a cura di Gaito, p. 146; cfr. anche Coppi, op. cit. e
Padovani, op. cit.). Pure l’art. 2 del VII Protocollo aggiuntivo della
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, reso esecutivo dalla
legge 9 aprile 1990, n. 98, che statuisce il diritto al doppio grado di
giurisdizione in materia penale per chiunque venga ritenuto responsabile di
un reato da un tribunale, riproducendo quasi alla lettera il contenuto della
citata disposizione pattizia, ribadisce che il soggetto “dichiarato
colpevole di una infrazione penale... ha il diritto di sottoporre ad un
tribunale della giurisdizione superiore la dichiarazione di colpa o di
condanna” (comma l). La disposizione ammette deroghe al doppio grado di
giurisdizione con riferimento a tre ordini di ipotesi e, precisamente: “in
caso di infrazioni minori come stabilito dalla legge o in casi nei quali la
persona interessata sia stata giudicata in prima istanza da un tribunale
della giurisdizione più elevata o sia stata dichiarata colpevole e condannata a
seguito di un ricorso avverso il suo proscioglimento” (comma 2). Si coglie
con assoluta chiarezza che la garanzia dell’appello è assegnata
all’imputato il quale ha il diritto di ottenere il riesame nel merito da
parte di un nuovo giudice, laddove l’analogo potere di impugnazione del
pubblico ministero non riceve espresso riconoscimento (Padovani, op.
cit.) (4). “Se lo Stato ha sbagliato una volta nell’esercitare l’azione
penale, perché l’imputato è risultato innocente al di là di
ogni ragionevole dubbio, il giusto equilibrio tra autorità
statuale e diritti individuali di libertà impone allo Stato di non riprovarci.
La sentenza di assoluzione è già lì a denunciare una ferita ingiustificata ai
più grandi valori e ai diritti individuali” (Stella, op.cit.). In
sostanza, l’appello nei confronti di una decisione assolutoria altro non è che
il tentativo ulteriore (dopo quello esperito in primo grado) di dimostrare la
fondatezza del rinvio a giudizio, mentre il processo penale dovrebbe essere
l’extrema ratio alla quale ricorrere solamente quando vi è il dubbio
che una persona abbia commesso un reato. Tale dubbio esiste ove venga disposto
il rinvio a giudizio, ma viene a mancare quando il processo si conclude con una
sentenza di assoluzione (Stella, op. cit.). Ad esempio, la Corte
suprema degli Stati Uniti ha affermato che “lo Stato, con tutte le sue risorse e
il suo potere, non dovrebbe avere il permesso di compiere reiterati tentativi di
condannare un individuo per le offese di cui è accusato, così
assoggettandolo a una situazione di difficoltà che ne impedisce l’attività,
nonché al sostenimento delle spese, alla terribile esperienza del processo, e
costringendolo a vivere in uno stato di continua ansia e insicurezza,
ingigantendo così la possibilità che, sebbene innocente, possa essere giudicato
colpevole” (Green v. U.S., 355 U.S. 184, 187=188,
1957 ). Inoltre, ha deciso che “la Corte d’appello ha ritenuto non senza ragione
che il proscioglimento sia stato basato su fondamenti completamente erronei. Ciò
non di meno, il verdetto di proscioglimento era definitivo, e non poteva essere
rivisto... senza mettere gli imputati due volte a rischio, violando così la
Costituzione” (Fong Foo v. U.S., 369 U.S. 141, 1962). E’
però difficile alla stregua di tali considerazioni superare l’indefettibile
principio di parità delle parti ex art. 111.2 Cost.. Siffatto
principio, se può avere una valenza anche processuale, nel senso di voler
assicurare possibilità di identica rilevanza probatoria per gli atti
compiuti e dal titolare del potere di azione e dal difensore, ha
soprattutto valore nei confronti della parte in senso sostanziale, perché è
in funzione dei titolari dei diritti sostanziali che la nozione di parte esprime
tutta la sua forza precettiva (tema in effetti poco trattato dai
processualpenalisti, ma ben conosciuto dai maestri di procedura civile: v.
Calamandrei, Istituzioni, p. II, 188). E in questo senso l’articolo 111
Cost. è davvero vincolante. Se le parti che devono essere paritariamente
considerate nel processo sono non tanto il pubblico ministero o l’avvocato,
ma l’imputato e l’offeso, allora non si può accettare questo violento oltraggio
al principio di parità, consentendo all’accusato di contestare l’errore, e
negandolo a chi dall’accusato venne offeso. Non si può ignorare il carico di
sofferenze che il reato ha prodotto alle vittime, delle quali è il pubblico
ministero il naturale, anche se non necessariamente esclusivo, difensore,
come avviene specificamente quando questo organo agisce a tutela di
incapaci. Nei reati che offendono l’intera collettività, è mai ammissibile che
la società rimanga paralizzata dinanzi a chi ha violato un interesse
diffuso, o un interesse diretto dello Stato, che lo Stato non si cura di
tutelare? Se lo Stato rimane indifferente, si compromette direttamente il
principio di fedeltà dei cittadini alle sue leggi.
_____________________
(1) Ai posteri poi la
conoscenza sulla sorte del potere di appello avverso le sentenze di
proscioglimento dell’imputato.
(2) Ferrua, Studi
sul processo penale, II, anamorfosi del processo accusatorio, 1992. Cfr.
anche Padovani, Il doppio grado di giurisdizione.
(3) C. Cost. n. 280 del
1995 che ha affermato come detto potere di impugnazione del pubblico
ministero “non è riconducibile all’obbligo di esercitare l’azione penale”,
quanto piuttosto ai generali doveri che gli competono (art. 73 del R.D. 30
gennaio 1941, n. 12) di vigilanza “alla osservanza delle leggi, alla pronta e
regolare amministrazione della giustizia”. Contra: Cassazione, Sez. III
pen., sent. n. 4792/1994, cv. 199114) si avverte l’eco della sentenza n.
177/1971 della Consulta, per la quale il potere di appello del pubblico
ministero doveva considerarsi “un’estrinsecazione ed un aspetto dell’azione
penale” e dunque un atto dovuto.
(4) Il tutto in un
contesto normativo che, come affermato dalla Corte Costituzionale (sent. n.
288/1997), non solo non impone un doppio grado di giudizio di merito, ma
neppure ha “il ruolo di riempire i vuoti dell’ordinamento nazionale”, di talché
la “doppia istanza” e l’esame della “giurisdizione superiore” ben può esaurirsi
nel ricorso per Cassazione ex art. 11-Cost.. Coerentemente alla
giurisprudenza della Consulta potrebbe pertanto considerarsi pienamente
compatibile con la Costituzione e con le suddette fonti pattizie
internazionali una radicale eliminazione dell’appello che, sul versante
ordinamentale, potrebbe associarsi ad una trasformazione delle attuali Corti
d’appello in Corti distrettuali con competenza, per un esclusivo giudizio di
merito in unico grado, sui reati più gravi (ad esempio, quelli previsti
dall’art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale) sul modello
del Landgericht tedesco le cui decisioni sono relative a gravi reati,
non sono appellabili e sono solo ricorribili alla Bundegerichtshof,
corrispondente alla nostra Cassazione.
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Corte Costituzionale, sentenza 24 gennaio - 6 febbraio 2007,
n.26 – Pres. F. Bile – Rel. G.M. Flick, nei giudizi di legittimità
costituzionale degli artt. 1 e 10 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche
al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di
proscioglimento), promossi con ordinanze del 16 marzo 2006 dalla Corte d’appello
di Roma nel procedimento penale a carico di E. F. ed altri e del 16 marzo 2006
dalla Corte d’appello di Milano nel procedimento penale a carico di A. M. ed
altri, iscritte ai nn. 130 e 155 del registro ordinanze 2006 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 19 e 22 prima serie speciale, dell’anno
2006.
“Ritenuto in fatto 1. – Con
l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Roma ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 112 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46
(Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle
sentenze di proscioglimento), nella parte in cui non consente al pubblico
ministero di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento, se non nel
caso previsto dall’art. 603, comma 2, del codice di procedura penale – ossia
quando sopravvengano o si scoprano nuove prove dopo il giudizio di primo grado –
e sempre che tali prove risultino decisive. La Corte rimettente – investita
dell’appello proposto dal Procuratore della Repubblica avverso la sentenza del
Tribunale di Roma, che aveva assolto tre persone imputate del reato di
ricettazione – rileva come, nelle more del gravame, sia entrata in vigore la
legge n. 46 del 2006, il cui art. 1, sostituendo l’art. 593 cod. proc. pen., ha
sottratto al pubblico ministero il potere di appellare contro le sentenze di
proscioglimento, fatta eccezione per l’ipotesi delineata dall’art. 603, comma 2,
del codice di rito. Ad avviso del giudice a quo, la disposizione censurata
violerebbe diversi precetti costituzionali. Essa risulterebbe lesiva,
anzitutto, del principio di eguaglianza, sancito dall’art. 3 Cost.: consentire,
infatti, all’imputato di proporre appello nei confronti delle sentenze di
condanna senza concedere al pubblico ministero lo speculare potere di appellare
contro «le sentenze di assoluzione», se non in un caso estremamente
circoscritto, significherebbe porre l’imputato in «una posizione di evidente
favore nei confronti degli altri componenti la collettività»; questi ultimi
vedrebbero fortemente limitato, in tal modo, il diritto-dovere del pubblico
ministero di esercitare l’azione penale, che tutela i loro interessi. La
possibilità, per l’organo dell’accusa, di proporre appello nei casi previsti
dall’art. 603, comma 2, cod. proc. pen. risulterebbe, in effetti, «poco più che
teorica», perché legata alla sopravvenienza di prove decisive nel ristretto
lasso temporale tra la pronuncia della sentenza di primo grado e la scadenza del
termine per appellare. La norma censurata si porrebbe, altresì, in contrasto
con l’art. 24 Cost., non consentendo alla «collettività», i cui interessi sono
rappresentati e difesi dal pubblico ministero, «di tutelare adeguatamente i suoi
diritti»: e ciò anche quando l’assoluzione risulti determinata da un errore
nella ricostruzione del fatto o nell’interpretazione di norme
giuridiche. Risulterebbe violato, ancora, l’art. 111 Cost., nella parte in
cui impone che ogni processo si svolga «nel contraddittorio tra le parti, in
condizioni di parità davanti ad un giudice terzo e imparziale», posto che la
disposizione denunciata non permetterebbe all’accusa di far valere le sue
ragioni con modalità e poteri simmetrici a quelli di cui dispone la
difesa. Da ultimo, detta disposizione lederebbe l’art. 112 Cost. Ad avviso
del rimettente, infatti, la previsione di un secondo grado di giudizio di merito
– fruibile tanto dal pubblico ministero che dall’imputato (così come dall’attore
e dal convenuto nel giudizio civile) – sarebbe «consustanziale» al sistema
processuale vigente: con la conseguenza che la sottrazione all’organo
dell’accusa del potere di proporre appello avverso le sentenze assolutorie
eluderebbe i vincoli posti dal principio dell’obbligatorietà dell’azione penale,
«considerata nella sua interezza». 2. – Con l’ordinanza indicata in epigrafe,
la Corte d’appello di Milano ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 111,
secondo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 10
della legge n. 46 del 2006, nella parte in cui, rispettivamente, escludono che
il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento
(art. 1); e prevedono che l’appello proposto dal pubblico ministero, avverso una
di dette sentenze, anteriormente all’entrata in vigore della medesima legge,
venga dichiarato inammissibile, con facoltà per l’appellante di proporre, in sua
vece, ricorso per cassazione (art. 10). Il giudice a quo premette di essere
chiamato a celebrare, a seguito di impugnazione del pubblico ministero, il
giudizio di appello nei confronti di numerosi imputati, assolti in primo grado
dal delitto di truffa aggravata perché il fatto non sussiste. Medio tempore, era
tuttavia sopravvenuta la legge n. 46 del 2006, la quale, all’art. 1, sostituendo
l’art. 593 cod. proc. pen., aveva precluso l’appello avverso le sentenze di
proscioglimento, fuori del caso previsto dall’art. 603, comma 2, cod. proc.
pen.; e, all’art. 10, aveva stabilito, con riguardo ai giudizi in corso, che
l’appello anteriormente proposto dal pubblico ministero vada dichiarato
inammissibile, salva la facoltà dell’organo dell’accusa di proporre ricorso per
cassazione contro la sentenza appellata. Recependo, in parte qua, l’eccezione
formulata dal Procuratore generale, la Corte rimettente dubita, tuttavia, della
compatibilità di tali previsioni normative con gli artt. 3 e 111, secondo comma,
Cost. La questione sarebbe rilevante nel giudizio a quo, in quanto il suo
accoglimento consentirebbe l’esame nel merito del gravame, altrimenti destinato
alla declaratoria di inammissibilità, non avendo il pubblico ministero proposto
nuove prove ai sensi dell’art. 603, comma 2, cod. proc. pen. Quanto, poi,
alla non manifesta infondatezza, il giudice rimettente ritiene che le
disposizioni censurate violino, anzitutto, il principio di parità delle parti
nel processo, sancito dall’art. 111, secondo comma, Cost. Inibendo tanto al
pubblico ministero che all’imputato l’appello avverso le sentenze di
proscioglimento, tali disposizioni attuerebbero, infatti, una parificazione
«solo formale»: giacché, nella sostanza, esse verrebbero a limitare il potere di
impugnazione di quella sola, fra le due parti, che ha interesse a dolersi
delle suddette sentenze, ossia il pubblico ministero. D’altro canto, alla
luce dell’«unica interpretazione possibile» dell’art. 576 cod. proc. pen., come
modificato dalla stessa legge n. 46 del 2006, le sentenze di proscioglimento
potrebbero formare invece oggetto di appello ad opera della parte civile: donde
un ulteriore profilo di disuguaglianza, venendo il pubblico ministero a trovarsi
in posizione deteriore anche rispetto a tale parte privata. Né l’evidenziata
situazione di «assoluta disparità di trattamento» fra le parti processuali
risulterebbe elisa dalla facoltà di proporre appello avverso le sentenze di
proscioglimento nell’ipotesi prevista dall’art. 603, comma 2, cod. proc. pen.,
la quale si connoterebbe come «del tutto residuale». Le norme censurate si
porrebbero, per altro verso, in contrasto con l’art. 3 Cost., sotto il profilo
del difetto di ragionevolezza. Alla luce delle indicazioni ricavabili dalla
giurisprudenza di questa Corte, infatti – se pure il potere impugnazione del
pubblico ministero non costituisce estrinsecazione necessaria dei poteri
inerenti all’esercizio dell’azione penale – una asimmetria tra accusa e difesa,
su tale versante, sarebbe compatibile con il principio di parità delle parti
solo ove contenuta nei limiti della ragionevolezza, in rapporto ad esigenze di
tutela di interessi di rilievo costituzionale. Al riguardo, il giudice a quo
ricorda come – alla stregua di detta premessa – questa Corte abbia ritenuto
costituzionalmente legittime le disposizioni che non consentono al pubblico
ministero di proporre appello, sia in via principale che in via incidentale,
avverso le sentenze di condanna pronunciate a seguito di giudizio abbreviato
(artt. 443, comma 3, e 595 cod. proc. pen.): valorizzando, a tal fine, le
peculiari caratteristiche di detto rito alternativo. La medesima giustificazione
non potrebbe tuttavia valere in rapporto alle norme oggi censurate, le quali
precludono l’appello del pubblico ministero contro tutte le sentenze di
proscioglimento, senza operare alcuna distinzione tra giudizio abbreviato e
giudizio ordinario. A sostegno della soluzione normativa censurata, non
varrebbe neppure invocare – ad avviso del rimettente – il diritto della persona
accusata alla rapida definizione del processo a suo carico, in forza del
principio di ragionevole durata del medesimo (art. 111, secondo comma, Cost.):
diritto che non potrebbe essere realizzato tramite l’esclusivo sacrificio del
potere d’appello della parte pubblica, senza con ciò infrangere l’altro
principio costituzionale – di non minore rilievo – della parità delle parti nel
processo. Sintomatico della mancanza di ogni ragionevole contemperamento tra i
due valori sarebbe, del resto, il perdurante potere del pubblico ministero di
impugnare le sentenze di condanna, a differenza che nel giudizio
abbreviato. Parimenti, non potrebbe rinvenirsi una ragionevole
giustificazione delle norme censurate nel preteso diritto dell’imputato a
fruire, sempre e comunque, di un doppio grado di giudizio di merito, nel caso di
condanna. Un simile diritto non sarebbe riconosciuto né dalla Costituzione, né
dalle convenzioni internazionali; infatti, il paragrafo 2 dell’art. 2 del
Protocollo addizionale n. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali – adottato a Strasburgo il 22
novembre 1984, ratificato e reso esecutivo con legge 9 aprile 1990, n. 98 –
prevede espressamente che il diritto dell’imputato a far riesaminare
l’affermazione della propria colpevolezza possa essere escluso, quando tale
affermazione promani da una giurisdizione superiore, o abbia luogo a seguito di
un ricorso avverso l’originario proscioglimento dell’imputato
medesimo. Ancora, non si potrebbe sostenere che, riconoscendo al pubblico
ministero il potere di provare, davanti ad un giudice diverso, l’erroneità del
primo giudizio assolutorio, si incrementerebbe il rischio che venga condannato
un innocente, stante la «disparità di forze in gioco». L’assunto risulterebbe
infatti valido solo in rapporto agli ordinamenti processuali di tipo
integralmente accusatorio, nei quali l’assoluzione o la condanna conseguono ad
un verdetto non motivato; inoltre, dopo la sentenza di primo grado, la ventilata
«disparità delle forze» non sussisterebbe più, dato che «l’accusa non può più
perquisire, intercettare, sequestrare», ma «soltanto argomentare». Onde
legittimare, sul piano della ragionevolezza, i neointrodotti limiti al potere di
impugnazione del pubblico ministero, non gioverebbe nemmeno invocare i principi
del contraddittorio, dell’oralità e dell’immediatezza, avuto riguardo al fatto
che il giudice di appello – diversamente da quello di primo grado – procederebbe
ad una valutazione delle prove di tipo meramente «cartolare». Tale asserzione
non corrisponderebbe a verità in rapporto ad un buon numero di processi a base
«cartolare» (quali, ad esempio, quelli celebrati con il rito abbreviato).
Soprattutto, essa si tradurrebbe in un argomento che «prova troppo»: rimarrebbe
da spiegare, infatti, perché un «giudizio sulle carte» di proscioglimento abbia
maggiore dignità di un analogo giudizio di condanna; sicché, a seguirlo fino in
fondo, l’argomento dovrebbe comportare l’inappellabilità di tutte le
sentenze. Costituirebbe, infine, «pura petizione di principio» l’affermazione
secondo cui il proscioglimento a seguito del giudizio di primo grado farebbe
sorgere, in ogni caso, un «ragionevole dubbio» circa la colpevolezza
dell’imputato, impedendo quindi che si concretizzi il presupposto per la
pronuncia di una sentenza di condanna ai sensi del novellato art. 533, comma 1,
cod. proc. pen. Il dubbio derivante dalla difformità degli esiti dei due gradi
di giudizio sarebbe, difatti, necessariamente insito in un ordinamento che
preveda più gradi di giurisdizione di merito; d’altro canto, se l’appellabilità
della sentenza di condanna da parte dell’imputato si giustifica a fronte della
possibilità che la decisione di primo grado sia errata, non si comprenderebbe
perché una analoga eventualità non debba imporre, per il principio di parità,
l’appellabilità delle sentenze di assoluzione. Nessuna ragionevole
giustificazione potrebbe scorgersi, poi, alla base dell’evidenziata disparità di
trattamento del pubblico ministero rispetto alla parte civile, posto che
quest’ultima persegue, nel processo penale, un interesse meramente risarcitorio,
che potrebbe essere bene azionato davanti al giudice civile: quando, invece, il
pubblico ministero è la parte pubblica che «fa valere, anche in sede di
impugnazione, la pretesa punitiva dello Stato e l’interesse pubblico al
ripristino dell’ordine violato dal reato». Considerato in diritto 1. – La
Corte d’appello di Roma dubita della legittimità costituzionale dell’art. 1
della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in
materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), nella parte in
cui, sostituendo l’art. 593 del codice di procedura penale, esclude che il
pubblico ministero possa proporre appello avverso le sentenze di
proscioglimento, salvo che ricorrano le ipotesi previste dall’art. 603, comma 2,
cod. proc. pen. – ossia quando sopravvengano o si scoprano nuove prove dopo il
giudizio di primo grado – e sempre che tali prove siano decisive. Ad avviso
del giudice rimettente, la norma censurata risulterebbe incompatibile con gli
artt. 3 e 24 Cost., giacché – consentendo all’imputato di appellare contro le
sentenze di condanna, senza accordare al pubblico ministero lo speculare potere
di proporre appello contro le sentenze assolutorie, se non in una ipotesi
talmente circoscritta da apparire «poco più che teorica» – porrebbe l’imputato
in «una posizione di evidente favore nei confronti degli altri componenti la
collettività», i cui interessi vengono tutelati dal diritto-dovere del pubblico
ministero di esercitare l’azione penale, impedendo, al tempo stesso, una
esplicazione adeguata di tale tutela. Verrebbe violato, inoltre, il precetto
dell’art. 111 Cost., in forza del quale ogni processo deve svolgersi «nel
contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità davanti ad un giudice
terzo e imparziale», in quanto la norma denunciata non consentirebbe all’accusa
di far valere le sue ragioni con strumenti simmetrici a quelli di cui dispone la
difesa. La medesima norma eluderebbe, da ultimo, il vincolo posto dal
principio di obbligatorietà dell’azione penale (art. 112 Cost.), cui dovrebbe
ritenersi connaturata la previsione di un secondo grado di giudizio di merito
anche a favore del pubblico ministero. 2. – La Corte d’appello di Milano
dubita anch’essa della legittimità costituzionale, in parte qua, dell’art. 1
della legge n. 46 del 2006, coinvolgendo peraltro nello scrutinio di
costituzionalità anche la norma transitoria di cui all’art. 10 della medesima
legge. Quest’ultima norma viene censurata nella parte in cui rende applicabile
la nuova disciplina nei procedimenti in corso alla data della sua entrata in
vigore, stabilendo, in particolare – ai commi 2 e 3 – che l’appello già proposto
dal pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento debba essere
dichiarato inammissibile, salva la facoltà dell’appellante di proporre, in sua
vece, ricorso per cassazione entro quarantacinque giorni dalla notifica del
provvedimento di inammissibilità. Dette disposizioni – a giudizio della Corte
rimettente – violerebbero gli artt. 3 e 111, secondo comma, Cost., in quanto
accorderebbero al pubblico ministero un trattamento palesemente deteriore sia
rispetto all’imputato, che è ammesso a proporre appello avverso le sentenze di
condanna; sia rispetto alla parte civile, la quale, in base all’art. 576 cod.
proc. pen., come modificato dall’art. 6 della stessa legge n. 46 del 2006,
conserverebbe invece – secondo il giudice a quo – il potere di appellare contro
le sentenze di proscioglimento. Tale asimmetria non risulterebbe assistita da
alcuna ragionevole giustificazione, che valga a renderla compatibile con il
principio di parità delle parti nel processo, in rapporto ad esigenze di tutela
di altri valori di rango costituzionale. Quanto, infatti, alla disparità di
trattamento tra accusa e difesa, la scelta legislativa non potrebbe trovare un
fondamento razionale nell’interesse dell’imputato ad una rapida definizione del
processo a suo carico: interesse che non potrebbe essere realizzato a mezzo di
una mera menomazione dei poteri della controparte processuale. Né tale scelta
potrebbe fondarsi su di un preteso diritto dell’imputato medesimo ad un doppio
grado di giurisdizione di merito in caso di condanna: diritto in realtà privo di
riconoscimento tanto nella Costituzione, che nelle convenzioni internazionali in
tema di diritti dell’uomo cui l’Italia ha aderito. Né, ancora, essa potrebbe
fondarsi sull’ipotetico incremento del rischio della condanna di un innocente,
indotto dall’appello del pubblico ministero contro la sentenza di
proscioglimento a fronte della «disparità di forze in gioco», posto che la
ventilata «disparità di forze» verrebbe comunque meno dopo la sentenza di primo
grado. Del pari, non varrebbe evocare i principi del contraddittorio,
dell’oralità e dell’immediatezza, in rapporto alla valutazione puramente
«cartolare» del materiale probatorio operata dal giudice di appello: giacché –
al di là del rilievo che numerosi processi (ad esempio, quelli celebrati con il
rito abbreviato) sono a base «cartolare» in entrambi i gradi di giudizio – non
si comprenderebbe perché un «giudizio sulle carte» di proscioglimento abbia
maggiore dignità di un analogo giudizio di condanna; sicché, ove portato alle
sue logiche conseguenze, l’argomento dovrebbe determinare l’inappellabilità di
tutte le sentenze. Né avrebbe pregio l’assunto per cui il proscioglimento in
primo grado non consentirebbe comunque di ritenere l’imputato colpevole «al di
là di ogni ragionevole dubbio» – come attualmente richiesto dall’art. 533, comma
1, cod. proc. pen. ai fini della condanna – posto che la possibile difformità
degli esiti del giudizio sarebbe necessariamente insita nella previsione di più
gradi di giurisdizione di merito. D’altra parte, se l’appellabilità della
sentenza di condanna da parte dell’imputato trova fondamento nell’eventualità
che la decisione di primo grado sia errata, una analoga eventualità non potrebbe
non giustificare, per il principio di parità, l’appellabilità anche delle
sentenze di assoluzione. Manifestamente illogica risulterebbe, infine,
l’evidenziata disparità di trattamento rispetto alla parte civile, la quale è
portatrice, nel processo penale, di un interesse meramente risarcitorio,
utilmente azionabile davanti al giudice civile: mentre il pubblico ministero è
la parte pubblica che fa valere, anche in sede di impugnazione, la pretesa
punitiva dello Stato e l’interesse pubblico al ripristino dell’ordine violato
dal reato. 3. – Le ordinanze di rimessione sollevano analoghe questioni, onde
i relativi giudizi vanno riuniti per essere definiti con unica decisione. 4.
– In riferimento all’art. 111, secondo comma, Cost., la questione è
fondata. Giova premettere come, secondo quanto reiteratamente rilevato da
questa Corte, il secondo comma dell’art. 111 Cost., inserito dalla legge
costituzionale 23 novembre 1999, n. 2 (Inserimento dei principi del giusto
processo nell’articolo 111 della Costituzione) – nello stabilire che «ogni
processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità» –
abbia conferito veste autonoma ad un principio, quello di parità delle parti,
«pacificamente già insito nel pregresso sistema dei valori costituzionali»
(ordinanze n. 110 del 2003, n. 347 del 2002 e n. 421 del 2001). Anche dopo la novella costituzionale, resta pertanto pienamente
valida l’affermazione – costante nella giurisprudenza anteriore della Corte (ex
plurimis, sentenze n. 98 del 1994, n. 432 del 1992 e n. 363 del 1991; ordinanze n. 426 del 1998, n. 324 del 1994 e n. 305 del 1992) – secondo la quale, nel processo penale, il principio di parità tra
accusa e difesa non comporta necessariamente l’identità tra i poteri processuali
del pubblico ministero e quelli dell’imputato: potendo una disparità di
trattamento «risultare giustificata, nei limiti della ragionevolezza, sia dalla
peculiare posizione istituzionale del pubblico ministero, sia dalla funzione
allo stesso affidata, sia da esigenze connesse alla corretta amministrazione
della giustizia» (ordinanze n. 46 del 2004, n. 165 del 2003, n. 347 del 2002 e n. 421 del 2001). Alla luce di tale consolidato indirizzo, le fisiologiche differenze
che connotano le posizioni delle due parti necessarie del processo penale,
correlate alle diverse condizioni di operatività e ai differenti interessi dei
quali, anche alla luce dei precetti costituzionali, le parti stesse sono
portatrici – essendo l’una un organo pubblico che agisce nell’esercizio di un
potere e a tutela di interessi collettivi; l’altra un soggetto privato che
difende i propri diritti fondamentali (in primis, quello di libertà personale),
sui quali inciderebbe una eventuale sentenza di condanna – impediscono di
ritenere che il principio di parità debba (e possa) indefettibilmente tradursi,
nella cornice di ogni singolo segmento dell’iter processuale, in un’assoluta
simmetria di poteri e facoltà. Alterazioni di tale simmetria – tanto nell’una
che nell’altra direzione (ossia tanto a vantaggio della parte pubblica che di
quella privata) – sono invece compatibili con il principio di parità, ad una
duplice condizione: e, cioè, che esse, per un verso, trovino un’adeguata ratio
giustificatrice nel ruolo istituzionale del pubblico ministero, ovvero in
esigenze di funzionale e corretta esplicazione della giustizia penale, anche in
vista del completo sviluppo di finalità esse pure costituzionalmente rilevanti;
e, per un altro verso, risultino comunque contenute – anche in un’ottica di
complessivo riequilibrio dei poteri, avuto riguardo alle disparità di segno
opposto riscontrabili in fasi del procedimento distinte da quelle in cui
s’innesta la singola norma discriminatrice avuta di mira (si vedano le
sentenze n. 115 del 2001 e n. 98 del 1994) – entro i limiti della ragionevolezza. Tale vaglio di ragionevolezza
va evidentemente condotto sulla base del rapporto comparativo tra la ratio che
ispira, nel singolo caso, la norma generatrice della disparità e l’ampiezza
dello “scalino” da essa creato tra le posizioni delle parti: mirando
segnatamente ad acclarare l’adeguatezza della ratio e la proporzionalità
dell’ampiezza di tale “scalino” rispetto a quest’ultima. Siffatta verifica non
può essere pretermessa, se non a prezzo di un sostanziale svuotamento, in parte
qua, della clausola della parità delle parti: non potendosi ipotizzare, ad
esempio, che la posizione di vantaggio di cui fisiologicamente fruisce l’organo
dell’accusa nella fase delle indagini preliminari, sul piano della ricchezza
degli strumenti investigativi – posizione di vantaggio che riflette il ruolo
istituzionale di detto organo, avuto riguardo anche al carattere “invasivo” e
“coercitivo” di determinati mezzi d’indagine – abiliti di per sésola il
legislatore, in nome di un’esigenza di “riequilibrio”, a qualsiasi deminutio,
anche la più radicale, dei poteri del pubblico ministero nell’ambito di tutte le
successive fasi. Una simile impostazione – negando, di fatto, l’esistenza di
limiti di compatibilità costituzionale alla distribuzione asimmetrica delle
facoltà processuali tra i contendenti – priverebbe di ogni concreta valenza la
clausola di parità: risultato, questo, tanto meno accettabile a fronte della sua
attuale assunzione ad espresso ed autonomo precetto costituzionale. 5. –
All’indicata chiave di lettura si è, in effetti, costantemente ispirata la
giurisprudenza di questa Corte relativa alla tematica – che viene qui
specificamente in rilievo – delle possibili dissimmetrie a sfavore del pubblico
ministero in punto di poteri di impugnazione. 5.1. – Nello scrutinare le
questioni di legittimità costituzionale sollevate a tal proposito, questa Corte
ha sempre recepito come corretta la premessa fondante di esse: che, cioè, la
disciplina delle impugnazioni, quale capitolo della complessiva regolamentazione
del processo, si collochi anch’essa – sia pure con le peculiarità che poco oltre
si evidenzieranno – entro l’ambito applicativo del principio di parità delle
parti; premessa, questa, la cui validità deve essere confermata. Il principio
in parola non è infatti suscettibile di una interpretazione riduttiva, quale
quella che – facendo leva, in particolare, sulla connessione proposta dall’art.
111, secondo comma, Cost. tra parità delle parti, contraddittorio, imparzialità
e terzietà del giudice – intendesse negare alla parità delle parti il ruolo di
connotato essenziale dell’intero processo, per concepirla invece come garanzia
riferita al solo procedimento probatorio: e ciò al fine di desumerne che l’unico
mezzo d’impugnazione, del quale le parti dovrebbero indefettibilmente fruire in
modo paritario, sia il ricorso per cassazione per violazione di legge, previsto
dall’art. 111, settimo comma, Cost. Una simile ricostruzione finirebbe
difatti per attribuire al principio di parità delle parti, in luogo del
significato di riaffermazione processuale dei principi di cui all’art. 3 Cost.,
una antitetica valenza derogatoria di questi ultimi: soluzione tanto meno
plausibile a fronte del tenore letterale della norma costituzionale, nella quale
la parità delle parti è enunciata come regola generalissima, riferita
indistintamente ad «ogni processo» e senza alcuna limitazione a determinati
momenti o aspetti dell’iter processuale. Né può trarsi argomento, in contrario,
dallo specifico risalto che il legislatore costituzionale ha inteso assegnare al
valore del contraddittorio nel processo penale, attestato dalle puntuali
“direttive” al riguardo impartite nel quarto e nel quinto comma dell’art. 111
Cost.: non potendosi ritenere, anche sul piano logico, che tale distinto valore
– anziché affiancarsi, rafforzandolo, al principio di parità – sia destinato ad
esplicare un ruolo limitativo del medesimo; così da legittimare l’idea –
palesemente inaccettabile rispetto ad altri tipi di processo, quale, ad esempio,
il processo civile – per cui, nel processo penale, la clausola di parità
opererebbe solo nei confini del procedimento di formazione della prova. 5.2.
– Ciò posto, questa Corte ha ribadito che, anche per quanto attiene alla
disciplina delle impugnazioni, parità delle parti non significa, nel processo
penale, necessaria omologazione di poteri e facoltà. A tal proposito – sulla
premessa che la garanzia del doppio grado di giurisdizione non fruisce, di per
sé, di riconoscimento costituzionale (ex plurimis, sentenza n. 280 del 1995; ordinanza n. 316 del 2002) – questa Corte ha in particolare rilevato come il potere
di impugnazione nel merito della sentenza di primo grado da parte del pubblico
ministero presenti margini di “cedevolezza” più ampi, a fronte di esigenze
contrapposte, rispetto a quelli che connotano il simmetrico potere
dell’imputato. Il potere di impugnazione della parte pubblica trova, infatti,
copertura costituzionale unicamente entro i limiti di operatività del principio
di parità delle parti – “flessibile” in rapporto alle rationes dianzi
evidenziate – non potendo essere configurato come proiezione necessaria del
principio di obbligatorietà dell’esercizio dell’azione penale, di cui all’art.
112 Cost. (sentenza n. 280 del 1995; ordinanze n. 165 del 2003, n. 347 del 2002, n. 421 del 2001 e n. 426 del 1998); mentre il potere di impugnazione dell’imputato viene a correlarsi
anche al fondamentale valore espresso dal diritto di difesa (art. 24 Cost.), che
ne accresce la forza di resistenza di fronte a sollecitazioni di segno inverso
(sentenza n. 98 del 1994). Ciò non toglie, tuttavia, che le eventuali menomazioni
del potere di impugnazione della pubblica accusa, nel confronto con lo speculare
potere dell’imputato, debbano comunque rappresentare – ai fini del rispetto del
principio di parità – soluzioni normative sorrette da una ragionevole
giustificazione, nei termini di adeguatezza e proporzionalità dianzi lumeggiati:
non potendosi ritenere, anche su questo versante – se non a prezzo di svuotare
di significato l’enunciazione di detto principio con riferimento al processo
penale – che l’evidenziata maggiore “flessibilità” della disciplina del potere
di impugnazione del pubblico ministero legittimi qualsiasi squilibrio di
posizioni, sottraendo di fatto, in radice, le soluzioni normative in subiecta
materia allo scrutinio di costituzionalità. 5.3. – In simile ottica, questa
Corte si è quindi ripetutamente pronunciata – tanto prima che dopo la modifica
dell’art. 111 Cost. – nel senso della compatibilità con il principio di parità
delle parti della norma che escludeva l’appello del pubblico ministero avverso
le sentenze di condanna emesse a seguito di giudizio abbreviato, anche nella
sola forma dell’appello incidentale, salvo si trattasse di sentenza modificativa
del titolo del reato (artt. 443, comma 3, e 595 cod. proc. pen.). Al
riguardo, si è infatti osservato come la soppressione del potere della parte
pubblica di impugnare nel merito decisioni che segnavano «comunque la
realizzazione della pretesa punitiva fatta valere nel processo attraverso
l’azione intrapresa» – essendo lo scarto tra la richiesta dell’accusa e la
sentenza sottratta all’appello non di ordine «qualitativo», ma meramente
«quantitativo» – risultasse razionalmente giustificabile alla luce
dell’«obiettivo primario di una rapida e completa definizione dei processi
svoltisi in primo grado secondo il rito alternativo di cui si tratta»
(sentenza n. 363 del 1991; ordinanze n. 305 del 1992 e n. 373 del 1991): rito che – sia pure per scelta esclusiva dell’imputato, dopo le
modifiche attuate dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479 – «implica una decisione
fondata, in primis, sul materiale probatorio raccolto dalla parte che subisce la
limitazione censurata, fuori delle garanzie del contraddittorio» (ordinanze n. 46 del 2004, n. 165 del 2003, n. 347 del 2002 e n. 421 del 2001). Tali caratteristiche del giudizio abbreviato – che conferiscono un
particolare risalto alla dissimmetria di segno opposto, riscontrabile a favore
del pubblico ministero nella fase delle indagini preliminari, le cui risultanze
sono direttamente utilizzabili ai fini della decisione (al riguardo, si veda
la sentenza n. 98 del 1994) – valevano, dunque, a rendere la scelta normativa in
discorso «incensurabile sul piano della ragionevolezza in quanto proporzionata
al fine preminente della speditezza del processo» (sentenza n. 363 del 1991). Fine al quale non avrebbe potuto essere invece
sacrificato – per la ragione dianzi indicata – lo speculare potere di
impugnazione dell’imputato (sentenza n. 98 del 1994). 6. – Ben diversa è la situazione nel caso oggetto
dell’odierno scrutinio di costituzionalità. 6.1. – Al di sotto
dell’assimilazione formale delle parti – «il pubblico ministero e l’imputato
possono appellare contro le sentenze di condanna» (ergo, non contro quelle di
proscioglimento) – la norma censurata racchiude una dissimmetria radicale. A
differenza dell’imputato, infatti, il pubblico ministero viene privato del
potere di proporre doglianze di merito avverso la sentenza che lo veda
totalmente soccombente, negando per integrum la realizzazione della pretesa
punitiva fatta valere con l’azione intrapresa, in rapporto a qualsiasi categoria
di reati. Né varrebbe, al riguardo, opporre che l’inappellabilità – sancita
per entrambe le parti – delle sentenze di proscioglimento si presta a
sacrificare anche l’interesse dell’imputato, segnatamente allorché il
proscioglimento presupponga un accertamento di responsabilità o implichi effetti
sfavorevoli. Tale conseguenza della riforma – in ordine alla quale sono stati
prospettati ulteriori e diversi problemi di costituzionalità, di cui la Corte
non è chiamata ad occuparsi in questa sede – non incide comunque sulla
configurabilità della rilevata sperequazione, per cui una sola delle parti, e
non l’altra, è ammessa a chiedere la revisione nel merito della pronuncia a sé
completamente sfavorevole. È evidente, poi, come tale sperequazione non venga
attenuata, se non in modo del tutto marginale, dalla previsione derogatoria di
cui al comma 2 dell’art. 593 cod. proc. pen., in forza della quale l’appello
contro le sentenze di proscioglimento è ammesso nel caso di sopravvenienza o
scoperta di nuove prove decisive dopo il giudizio di primo grado: previsione non
presente nel testo originariamente approvato dal Parlamento, ma introdotta a
fronte dei rilievi su di esso formulati dal Presidente della Repubblica con il
messaggio trasmesso alle Camere il 20 gennaio 2006 ai sensi dell’art. 74, primo
comma, Cost., nel quale si era segnalato, tra l’altro, come «la soppressione
dell’appello delle sentenze di proscioglimento» determinasse – stante la
«disorganicità della riforma» – una condizione di disparità «delle parti nel
processo […] che supera quella compatibile con la diversità delle funzioni
svolte dalle parti stesse». Risulta, infatti, palese come l’ipotesi considerata
– sopravvenienza o scoperta di nuove prove decisive nel corso del breve termine
per impugnare (art. 585 cod. proc. pen.) – presenti connotati di eccezionalità
tali da relegarla a priori ai margini dell’esperienza applicativa (oltre a non
coprire, ovviamente, l’errore di valutazione nel merito). Altrettanto
evidente, ancora, è come l’eliminazione del potere di appello del pubblico
ministero non possa ritenersi compensata – per il rispetto del principio di
parità delle parti – dall’ampliamento dei motivi di ricorso per cassazione,
parallelamente operato dalla stessa legge n. 46 del 2006 (lettere d ed e
dell’art. 606, comma 1, cod. proc. pen., come sostituite dall’art. 8 della
legge): e ciò non soltanto perché tale ampliamento è sancito a favore di
entrambe le parti, e non del solo pubblico ministero; ma anche e soprattutto
perché – quale che sia l’effettiva portata dei nuovi e più ampi casi di ricorso
– il rimedio non attinge comunque alla pienezza del riesame di merito,
consentito dall’appello. 6.2. – La rimozione del potere di appello del
pubblico ministero si presenta, per altro verso, generalizzata e “unilaterale”.
È generalizzata, perché non è riferita a talune categorie di reati, ma è
estesa indistintamente a tutti i processi: di modo che la riforma, mentre lascia
intatto il potere di appello dell’imputato, in caso di soccombenza, anche quando
si tratti di illeciti bagatellari – salva la preesistente eccezione relativa
alle sentenze di condanna alla sola pena dell’ammenda (art. 593, comma 3, cod.
proc. pen.; si veda, altresì, per i reati di competenza del giudice di pace,
l’art. 37 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274) – fa invece cadere quello della
pubblica accusa anche quando si discuta dei delitti più severamente puniti e di
maggiore allarme sociale, che coinvolgono valori di primario rilievo
costituzionale. È “unilaterale”, perché non trova alcuna specifica
“contropartita” in particolari modalità di svolgimento del processo – come
invece nell’ipotesi già scrutinata dalla Corte in relazione al rito abbreviato,
caratterizzata da una contrapposta rinuncia dell’imputato all’esercizio di
proprie facoltà, atta a comprimere i tempi processuali – essendo sancita in
rapporto al giudizio ordinario, nel quale l’accertamento è compiuto nel
contraddittorio delle parti, secondo le generali cadenze prefigurate dal codice
di rito. 7. – A fronte delle evidenziate connotazioni, l’alterazione del
trattamento paritario dei contendenti, indotta dalla norma in esame, non può
essere giustificata, in termini di adeguatezza e proporzionalità, sulla base
delle rationes che, alla stregua dei lavori parlamentari, si collocano alla
radice della riforma. 7.1. – A sostegno della soluzione normativa censurata,
si è rilevato, anzitutto, che l’avvenuto proscioglimento in primo grado –
rafforzando la presunzione di non colpevolezza – impedirebbe che l’imputato, già
dichiarato innocente da un giudice, possa essere considerato da altro giudice
colpevole del reato contestatogli «al di là di ogni ragionevole dubbio», secondo
quanto richiesto, ai fini della condanna, dall’art. 533, comma 1, cod. proc.
pen., come novellato dall’art. 5 della stessa legge n. 46 del 2006. In simile
situazione, la reiterazione dei tentativi dello Stato per condannare un
individuo già risultato innocente verrebbe dunque ad assumere una connotazione
“persecutoria”, contraria ai «principi di uno Stato democratico» (in questo
senso, in particolare, l’illustrazione della proposta di legge A.C. 4604 da
parte dei relatori alla Commissione giustizia della Camera dei deputati). Al
riguardo, è peraltro sufficiente osservare come la sussistenza o meno della
colpevolezza dell’imputato «al di là di ogni ragionevole dubbio» rappresenti la
risultante di una valutazione: e la previsione di un secondo grado di
giurisdizione di merito trova la sua giustificazione proprio nell’opportunità di
una verifica piena della correttezza delle valutazioni del giudice di primo
grado, che non avrebbe senso dunque presupporre esatte, equivalendo ciò a negare
la ragione stessa dell’istituto dell’appello. In effetti, se il doppio grado
mira a rafforzare un giudizio di “certezza”, esso non può non riflettersi sui
diversi approdi decisori cui il giudizio di primo grado può pervenire: quello di
colpevolezza, appunto, ma, evidentemente, anche quello – antitetico – di
innocenza. In tale ottica, l’iniziativa del pubblico ministero volta alla
verifica dei possibili (ed eventualmente, anche evidenti) errori commessi dal
primo giudice, nel negare la responsabilità dell’imputato, non può qualificarsi,
in sé, “persecutoria”; essa ha, infatti, come scopo istituzionale quello di
assicurare la corretta applicazione della legge penale nel caso concreto e –
tramite quest’ultima – l’effettiva attuazione dei principi di legalità e di
eguaglianza, nella prospettiva della tutela dei molteplici interessi, connessi
anche a diritti fondamentali, a cui presidio sono poste le norme
incriminatrici. 7.2. – A fondamento della scelta legislativa in esame viene
allegata, per altro verso, l’esigenza di uniformare l’ordinamento italiano alle
previsioni dell’art. 2 del Protocollo addizionale n. 7 della Convenzione europea
per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, adottato
a Strasburgo il 22 novembre 1984, ratificato e reso esecutivo con legge 9 aprile
1990, n. 98; nonché dell’art. 14, paragrafo 5, del Patto internazionale relativo
ai diritti civili e politici, adottato a New York il 16 dicembre 1966,
ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881. Tali norme
internazionali pattizie prevedono che ogni persona condannata per un reato ha
diritto a che l’accertamento della sua colpevolezza o la condanna siano
riesaminati da un tribunale superiore o di seconda istanza: principio che – si
sostiene – verrebbe vulnerato nel caso di condanna dell’imputato in secondo
grado, conseguente all’appello del pubblico ministero avverso la sentenza di
proscioglimento emessa in primo grado (in questa prospettiva, si veda la
relazione del proponente alla proposta di legge A.C. 4604). Con riguardo ad
entrambe le norme, questa Corte ebbe, peraltro, già in precedenza a rilevare
come il riesame ad opera di un tribunale superiore, da esse previsto a favore
dell’imputato, non debba necessariamente coincidere con un giudizio di merito,
anziché con il ricorso per cassazione; e ciò perché l’obiettivo perseguito è
quello di «assicurare comunque un’istanza davanti alla quale fare valere
eventuali errori in procedendo o in iudicando commessi nel primo giudizio, con
la conseguenza che il riesame nel merito interverrà solo ove tali errori
risultino accertati» (sentenza n. 288 del 1997; si veda, altresì, la sentenza n. 62 del 1981). Al riguardo, non è, d’altro canto, senza significato la
circostanza che il legislatore costituzionale del 1999 – nel riformulare l’art.
111 Cost., nell’ottica di un suo adeguamento ai principi del «giusto processo» –
non sia intervenuto sul tema delle impugnazioni, continuando a riferirsi al
ricorso per cassazione per violazione di legge come unico rimedio impugnatorio
costituzionalmente imposto. Dirimente è, peraltro, il rilievo che, alla luce
della disciplina – più recente ed analitica di quella del Patto internazionale –
dell’art. 2 del Protocollo addizionale n. 7 alla Convezione europea (su cui
soprattutto fanno leva i lavori parlamentari), il diritto della persona
dichiarata colpevole di un reato al riesame della «dichiarazione di colpa o di
condanna», da parte di un tribunale superiore, può essere oggetto di eccezioni –
oltre che «in caso di infrazioni minori» e «in casi nei quali la persona
interessata sia stata giudicata in prima istanza da un tribunale della
giurisdizione più elevata» – anche quando essa «sia stata dichiarata colpevole e
condannata a seguito di un ricorso avverso il suo proscioglimento» (paragrafo 2
del citato art. 2). Quest’ultima eccezione presuppone, evidentemente, che la
legge interna contempli un potere di impugnazione contra reum, e quindia favore
dell’organo dell’accusa; essa implica pertanto il riconoscimento che tale potere
– anche quando si tratti di impugnazione di merito – è compatibile con il
sistema di tutela delineato dalla Convenzione e dallo stesso Protocollo, come
del resto conferma la legislazione vigente in buona parte dei Paesi dell’Europa
continentale. 7.3. – Si pone l’accento, da ultimo, sul rapporto solo
«mediato» che il giudice dell’appello ha con le prove (in tale ottica, si veda
nuovamente la citata illustrazione dei relatori della proposta di legge A.C.
4604): reputandosi, in specie, che comporti una situazione di diminuita garanzia
– in rapporto ai principi di oralità e immediatezza, ispiratori del processo
penale nel modello accusatorio – un assetto nel quale la decisione di
proscioglimento di un giudice (quello di primo grado), che ha assistito alla
formazione della prova nel contraddittorio fra le parti, può essere ribaltata da
altro giudice (quello di appello), che fonda invece la sua decisione su una
prova prevalentemente scritta. Ai fini della risoluzione dell’odierno
incidente di costituzionalità, non è peraltro necessario scrutinare la
condivisibilità o meno di tale affermazione, la quale evoca tensioni interne al
vigente ordinamento processuale, connesse al mantenimento di impugnazioni di
tipo tradizionale nell’ambito di un processo a carattere tendenzialmente
accusatorio. A prescindere, difatti, dal rilievo che l’ipotizzata distonia del
sistema – ove effettivamente riscontrabile – sussisterebbe anche in rapporto
alle sentenze di condanna, per le quali il pubblico ministero mantiene il potere
di appello, avuto riguardo alla possibile modifica in peius della decisione da
parte del giudice di secondo grado come conseguenza di divergenti valutazioni di
fatto (le quali portino, ad esempio, al mutamento del titolo del reato o al
riconoscimento di una circostanza aggravante); è assorbente la considerazione
che il rimedio all’eventuale deficit delle garanzie che assistono una parte
processuale va rinvenuto – in via preliminare – in soluzioni che escludano quel
difetto, e non già in una eliminazione dei poteri della parte contrapposta che
generi un radicale squilibrio nelle rispettive posizioni. All’obiezione,
poi, che le possibili soluzioni alternative al problema dianzi evidenziato,
almeno ove calibrate sull’attuale assetto del sistema delle impugnazioni,
peserebbero negativamente sui tempi di definizione del giudizio, è agevole
replicare che neppure la ragionevole durata del processo – principio che, per
costante affermazione di questa Corte, va contemperato con il complesso delle
altre garanzie costituzionali (ex plurimis, sentenza n. 219 del 2004; ordinanze n. 420 e n. 418 del 2004, n. 251 del 2003, n. 458 e
n. 519 del 2002)– può essere perseguita, come nella specie, attraverso la totale
soppressione di rilevanti facoltà processuali di una sola delle parti. E ciò a
prescindere dalla possibilità – da più parti prospettata e che resta aperta alla
valutazione del legislatore – di una revisione organica del regime delle
impugnazioni, intesa ad eliminare le tensioni da cui, per quanto accennato, il
problema stesso trae origine. 8. – Nel suo carattere settoriale, per contro,
la novella censurata ha, inoltre, alterato il rapporto paritario tra i
contendenti con modalità tali da determinare anche una intrinseca incoerenza del
sistema. Per effetto della riforma, infatti, mentre il pubblico ministero
totalmente soccombente in primo grado resta privo del potere di proporre
appello, detto potere viene invece conservato dall’organo dell’accusa nel caso
di soccombenza solo parziale, vuoi in senso “qualitativo” (sentenza di condanna
con mutamento del titolo del reato o con esclusione di circostanze aggravanti),
vuoi anche in senso meramente “quantitativo” (sentenza di condanna a pena
ritenuta non congrua). 9. – Alla luce delle considerazioni che precedono, si
deve dunque ribadire che, nella cornice dei valori costituzionali, la parità
delle parti non corrisponde necessariamente ad una eguale distribuzione di
poteri e facoltà fra i protagonisti del processo. In particolare, per quanto
attiene alla disciplina delle impugnazioni – ferma restando la possibilità per
il legislatore, dianzi accennata, di una generale revisione del ruolo e della
struttura dell’istituto dell’appello – non contraddice, comunque, il principio
di parità l’eventuale differente modulazione dell’appello medesimo per
l’imputato e per il pubblico ministero, purché essa avvenga nel rispetto del
canone della ragionevolezza, con i corollari di adeguatezza e proporzionalità,
che si sono a più riprese ricordati. Nella specie, per contro, la menomazione
recata dalla disciplina impugnata ai poteri della parte pubblica, nel confronto
con quelli speculari dell’imputato, eccede il limite di tollerabilità
costituzionale, in quanto non sorretta da una ratio adeguata in rapporto al
carattere radicale, generale e “unilaterale” della menomazione stessa: oltre a
risultare – per quanto dianzi osservato – intrinsecamente contraddittoria
rispetto al mantenimento del potere di appello del pubblico ministero contro le
sentenze di condanna. Le residue censure dei giudici rimettenti restano di
conseguenza assorbite. 10. – L’art. 1 della legge n. 46 del 2006 va
dichiarato, pertanto, costituzionalmente illegittimo nella parte in cui,
sostituendo l’art. 593 cod. proc. pen., esclude che il pubblico ministero possa
appellare contro le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi
previste dall’art. 603, comma 2, del medesimo codice, se la nuova prova è
decisiva. Correlativamente, va dichiarata l’illegittimità costituzionale
anche dell’art. 10, comma 2, della citata legge n. 46 del 2006, nella parte in
cui prevede che l’appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dal
pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della medesima legge è
dichiarato inammissibile. Per questi motivi la Corte
Costituzionale riuniti i giudizi, 1) dichiara l’illegittimità
costituzionale dell’art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al
codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di
proscioglimento), nella parte in cui, sostituendo l’art. 593 del codice di
procedura penale, esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le
sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi previste dall’art.
603, comma 2, del medesimo codice, se la nuova prova è decisiva; 2) dichiara
l’illegittimità costituzione dell’art. 10, comma 2, della citata legge 20
febbraio 2006, n. 46, nella parte in cui prevede che l’appello proposto contro
una sentenza di proscioglimento dal pubblico ministero prima della data di
entrata in vigore della medesima legge è dichiarato inammissibile. Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 24 gennaio 2007”.
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