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Approfondimenti Giuridici
16-01-2008
La natura giuridica del concordato nella liquidazione coatta amministrativa ex art. 214 L.F.
Dott.ssa Sara Ronconi -
La natura
giuridica del concordato liquidatorio:
Premesse
Sono essenzialmente tre le teorie prospettabili ai fini della
determinazione della natura del concordato liquidatorio: la teoria
contrattualistica che trae la propria ragione dall’analogia affermata tra il
concordato ex art. 214 e quello fallimentare (1), a sua volta scindibile in
diverse varianti, a seconda dell’identità del soggetto che entra in rapporto con
l’impresa, se individuabile nell’autorità amministrativa (2), o nell’autorità
giudiziaria (3); la teoria giurisdizionale, asserente la
natura di domanda giudiziale della proposta di concordato sulla quale si
pronunzia il Tribunale con sentenza costitutiva (4); la teoria
amministrativa, che attribuisce al Tribunale la funzione amministrativa di
provocare con la sentenza che approva il concordato, la chiusura della procedura
di liquidazione, attraverso l’eliminazione ex nunc degli effetti del
provvedimento di apertura della procedura liquidativa (5). Si menzioni da ultimo
una isolata dottrina,la quale si limita a definire il concordato liquidatorio
comespeciale, non riconducibile ad alcuna figura nota (6) (7).
(1) Gli A. che si sono
occupati del tema specifico danno conto della diversità strutturale tra
concordato fallimentare e concordato nella liquidazione coatta, con particolare
riguardo alla assenza di votazione da parte dei creditori. A loro avviso non si
tratta però di differenze in grado di incidere sulla loro essenza, asserendo la
medesimezza della natura per tutte le figure di concordato. Infatti
coloro che ritengono il concordato fallimentare di natura contrattuale, pensano
ugualmente del concordato di liquidazione, sostituendo soltanto il secondo
soggetto del rapporto contrattuale (tribunale al posto dei creditori: De
Martini A.,Singolari aspetti,cit.). I sostenitori della tesi
processualistica per il concordato fallimentare trovano conferma a essa nel
concordato liquidatorio: Navarrini U., A prop-sito,
cit.; Provinciali R., Manuale di diritto fallimentare,
1955, II, p.129; Braccagni P., Sulla natura,cit.. Così
anche l’assertore della teoria amministrativa Belviso
U.,Tipologia e normativa,cit..
(2) Fragola
U., La liquidazione coatta delle aziende,1940,
p.75, ha sostenuto, partendo dalla posizione di prevalenza che ha l’autorità
amministrativa rispetto ai creditori in tutto lo svolgimento della procedura,
che appartiene all’organo amministrativa, invece che ai creditori, di valutare
l’opportunità del concordato, esprimendo per essi il loro assenso.“La quale
ultima concezione si oppone alla lettera della legge che parla di autorizzazione
da parte dell’organo amministrativo, non di assenso alla proposta (art. 214, I
comma); e poi, non vedo su qual fondamento logico e giuridico si potrebbero
privare i creditori del diritto di disporre del loro credito, per trasferirlo
all’autorità amministrativa, che sulla liquidazione ha un esclusivo potere di
vigilanza” (La critica riportata alla teoria sostenuta dal Fragola è di
Provinciali R., in Enciclopedia giuridica Novissimo
Digesto Italiano). Come descritto da Navarrini, in
Dir.Fall.1946,I,p.5 e ss.: “Qui (nel concordato liquidatorio
n.d.r.) si fa a meno del consenso dei creditori, e quindi sparisce il
congegno contrattuale; il tribunale provvede liberamente in un senso o
nell’altro; l’obbligatorietà del concordato risiede nella sentenza ,non
nell’accordo fra debitore e creditori. Si tratta in definitiva, si potrebbe
dire, e si è detto (Fragola), di dare al tribunale il potere d’imporre di impero
il concordato (decide), con un provvedimento di ordine amministrativo,
ritenendolo, così, investito di funzioni amministrative che gli sono,
normalmente, estranee. Alla volontà dei privati si contrappone la volontà dello
Stato”; Brunetti A., Diritto
commerciale, 1934, p.366, per il quale si tratta “di un
provvedimento amministrativo con funzione costitutiva”; Bavetta
G., La liquidazione coatta amministrativa, 1974,
p.277 ss., afferma trattasi di “accordo diretto tra l’impresa e
l’autorità di vigilanza, che interviene non tanto in luogo dei creditori, ma
piuttosto in funzione degli interessi pubblici che è istituzionalmente chiamata
a tutelare”; Satta S.,Istituzioni di diritto
fallimementare, ed.1952, p.422.
(3) De
Martini A.,Singolari aspetti,cit,;
Celoria-Pajardi,
Commentario,cit., p.1076 ss.; con
qualche tentennamento Satta S., La liquidazione
amministrativa, cit..Addivengono, pur non nascondendosi che la
disciplina di questo concordato possa far nascere il dubbio che non si tratti di
contratto, egualmente alla costruzione del contratto, con la peculiarità,
rispetto al concordato fallimentare, che “il Tribunale è sostituito ai creditori
nel valutare la opportunità del concordato ed esprimere per essi l’assenso”
(Satta,Istituzioni,p.252) sulla base del resto di
quella presunzione di consenso tacito, che la Relazione alla legge fallimentare
(parag.46) vede nella mancata opposizione dei creditori alla proposta di
concordato, o anche a prescindere da questa presunzione (della cui attendibilità
è fortemente a dubitare). Per la posizione assunta dalla
giurisprudenza: Trib.Milano,6 dicembre 1954,
Soc.Fabbrica Auto- mobili Isotta Fraschini, in Riv.dir.comm.,
1955, II, p.117, che, in sintonia con quanto affermato dalla Relazione alla
L.F.(§ 46), considera il concordato un contratto tra impresa e creditori, che
danno il consenso tacito all’accordo; App.Roma,1 ottobre 1983,
Bono c. Cooperativa edilizia Costanza 81, in Dir.Fall.,1984, II,
p.1030, considera la sentenza sul concordato come provvedimento di omologa di un
accordo.
(4) Questa tesi è di
R.Provinciali, Trattato,vol.III,p.2383; aderisce
V.L.Cuneo, Le procedure concorsali, 1979;
U.Navarrini, A proposito del concordato, cit., p.5 che
reputa trattasi di atto imposto ai creditori dal Tribunale con un provvedimento
di valenza amministrativa. Sembrerebbe sulla medesima lunghezza d’onda il
Tribunale di Firenze,sent.21febbr.2001,in
Fall.2001,1063 “reputa che il concordato possa esser approvato
anche contro il voto dei creditori ed in assenza del loro consenso”.
Contra: Pajardi,Manuale di diritto
fallimentare,2002,p.736. Parla invece di giurisdizione volontaria
Braccagni P.,Sulla natura,cit.,p.335;
Bonsignori A., Della liquidazione,cit.,p.338,
parla di domanda giudiziale volta a produrre effetti estintivi sul rapporto
debito-credito.
(5) E’ la tesi sostenuta
da U.Belviso, Tipologia e normativa, 1973, cit., p.63
e ss.,il quale vede nella sentenza che approva il concordato un
provvedimento amministrativo volto ad eliminare gli effetti del provvedimento di
messa in liquidazione coatta dell’impresa. Prima di lui sostenevano l’esclusivo
carattere amministrativo dell’attività del Tribunale e di conseguenza il
carattere amministrativo della sentenza: Nicoletti, La
liquidazione coatta amministrativa, p.130;
Brunetti,Diritto concorsuale, 1944, n.292,
p.366.
(6) Cfr.Pajardi
P., Manuale di diritto fallimentare,cit.,p.764: “Si tratta di
un concordato molto speciale ove l’elemento pattizio è quasi completamente
compresso, in favore della facoltà pubblicistica di indirizzo del settore che
l’autorità amministrativa svolge. (…) Alla proposta dell’imprenditore liquidato
non segue l’accettazione dei creditori secondo lo schema ordinario del
concordato. Si può ben dire che qui si opera una vera e propria soppressione del
diritto dei creditori. E’ ben vero che è lasciato loro libero adito al giudizio
di opposizione, ma è anche vero che su questo piano contenzioso il Tribunale è
libero, nell’omologare, di valutare legittimità e convenienza senza che i
creditori possano in qualche modo vincolare il suo giudizio. Mentre invece, in
sede di votazione, la massa dei creditori bene avrebbe potuto bloccare il
concordato attraverso il gioco delle maggioranze: proprio questo, evidentemente,
il legislatore non ha voluto, presumendo che se l’autorità amministrativa ha
autorizzato la proposta di concordato, ciò collimi con gli interessi generali, e
questi non ha voluto fossero intralciati dalla volontà pattizia dei creditori.
Ma allora, resta tutto ciò ancora un concordato? Su questo punto ho anch’io
la netta impressione che qualunque risposta postuli l’uso del letto di
Procuste. Ma il legislatore, per fortuna, non ha alcun obbligo di ossequio
alla scienza delle classificazioni, e quindi si può seguirlo nel ritenere con
lui che si tratta di un concordato speciale, volto chiaramente a lasciar in vita
l’impresa liquidata nell’interesse generale. In ogni caso escluderei che il
tribunale sia chiamato a svolgere funzioni amministrative. In definitiva il
tribunale si trova nella stessa situazione in cui viene a trovarsi nel caso del
concordato ordinario che abbia raggiunto le maggioranze prescritte per
l’approvazione”.
(7) Nel tentare una
qualificazione giuridica dell’istituto in esame, alcuni autori hanno ravvisato
nel concordato un effetto costitutivo della sentenza di approvazione
(Provinciali R.,Trattato,IV,p 2598 ; De
Semo ,578). Contro le teorie contrattualistiche si rileva che, se si
ritiene “il concordato una esenzione dal falli-mento, concessa dallo Stato
traverso gli organi giurisdizionali ” ( Provinciali R.,in
Enciclopedia giuridica Novissimo Digesto italiano), la sua
base è l’interesse pubblico di rimuovere il dissesto e che, come atto giuridico,
il concordato è tutto nelle sentenza, che la c.d. proposta del debitore è una
domanda giudiziale, con la quale fa valere il suo diritto -concorrendone estremi
e presupposti- compreso normalmente l’assenso della maggioranza creditoria, e
che tale diritto trova riconoscimento o meno nella sentenza. Il
Provinciali, Trattato,IV,p.2597 e ss.,
osserva che non vi è più difficoltà a spiegare come, nella l.c.a., in cui il
maggior rilievo dell’interesse pubblico ha determinato la creazione del
procedimento stesso, la concessione del concordato sia opera esclusiva della
sentenza del giudice, eliminato il presupposto -ordinariamente necessario negli
altri procedimenti concorsuali in cui l’interesse pubblico è meno urgente-
dell’assenso dei creditori. L’Autore soggiunge che è palese come in questo caso
il Tribunale non si limita ad esercitare un controllo di legalità e di
merito-anche negli altri procedimenti concorsuali sempre di valore assorbente e
decisivo- ma che nel concedere il concordato esercita una funzione costitutiva.
Il Tribunale concede il concordato nell’esercizio di poteri autonomi,
indipendentemente dal concorso delle volontà dei privati interessati. Altri
affermano che il concordato costituisce una esenzione dalla liquidazione e
soppressione dell’ente, al fine di consentire la continuazione dell’impresa dopo
la procedura concorsuale (tale principio è sotteso a CC 5 febbraio
1972/272, in Dir.Fall., 1972, II, p.387; Ragusa
Maggiore ,Istituzioni di diritto fallimentare, 1994, p.756:
“La liquidazione coatta ha di mira soprattutto l’interesse pubblico connesso
all’economia. La ripresa dell’attività imprenditoriale può essere una
conseguenza dell’avvenuto concordato; tuttavia se il debitore sottoposto a l.c.
possa continuare nell’esercizio economico, non è compito dei creditori
stabilirlo attraverso il voto. Spetta solo alla P.A., che cura interessi
pubblici, esprimere un giudizio di valore sulla ripresa della gestione
imprenditoriale. La legge consente, dunque, un salto nei vari atti processuali
diretti al concordato, poiché la valutazione dell’interesse pubblico –che supera
i singoli interessi come contenuto dei vari diritti di credito– connesso
all’esercizio d’impresa è tutelato dall’autorità che vigila sulla
liquidazione”).
La teoria
contrattualistica del concordato: argomentazioni
addotte
Tale teoria trova i suoi
più illustri assertori in Satta S. (1), che rinviene gli
elementi del negozio nell’accettazione dell’autorità amministrativa, definendola
una “accettazione contrattuale, come se fossero gli stessi creditori ad
accettare la proposta” ed attribuendo alla sentenza del tribunale carattere
omologativo, quindi meramente dichiarativo e in De Martini (2),
che rinviene le parti del concordato-contratto nella società in liquidazione e
nel tribunale, che sostituirebbe i creditori ed agirebbe come organo della
liquidazione coatta con un atto di giurisdizione volontaria (3). Alla stregua
del Satta , l’autorizzazione rilasciata dall’autorità
amministrativa che vigila sulla liquidazione, ai fini della presentazione della
proposta di concordato, è qualcosa di più e di diverso
rispetto a quella che è, in genere, l’autorizzazione a proporre il concordato ;
più che di autorizzazione si tratterebbe di approvazione della proposta
in luogo e vece dei creditori, in vista dell’interesse generale (4), previa
esaustiva conoscenza della proposta nei suoi particolari e clausole relative
(5). “Non si tratterebbe d’altro che d’un salto logico in cui la legge è incorsa
parlando di autorizzazione; ma gli elementi per integrare la fattispecie di un
concordato su basi contrattuali, sarebbero ritrovati” (6). Evidente forzatura
contraddicente la parola usata dalla legge che renderebbe non scusabile il salto
logico. “Non si può ritenere accettazione contrattuale” (7),
perché per essere tale occorrerebbe –il che non è– che la proposta , a cui
farebbe riscontro l’accettazione, fosse diretta all’autorità amministrativa, col
fine di addivenire alla conclusione di un contratto. “Ma la proposta, a tal
fine, deve esser diretta ai creditori, non ad un terzo che agisce per tutelare
un interesse che può non esser quello dei creditori e che non li rappresenta;
terzo a cui, nel caso, compete soltanto la vigilanza sull’impresa soggetta a
liquidazione coatta”. Nessun congegno contrattuale è dato quivi rinvenire, né
con l’autorità amministrativa,né con i creditori “perché essi non sono affatto
chiamati a pronunciarsi su una proposta che non sarebbe fatta nemmeno ad essi, e
per cui sarebbe indifferente –dal punto di vista giuridico– il loro assenso od
il loro dissenso (8)”. Però , così argomentando, se si giunge all’esatta
conclusione che l’accordo non può esser concluso tra imprenditore ed autorità,
che esercita la vigilanza sulla liquidazione, tuttavia non si raggiunge affatto
l’altra conclusione, necessaria per negare valore alla tesi avversa, in quanto
non si è dimostrato che il concordato non possa esser stipulato fra imprenditore
e tribunale (9). Sostiene la matrice contrattuale del concordato fallimentare
ed, in conseguenza dell’identità strutturale, dell’unità di natura, anche del
concordato liquidatorio (10), pur presentando “aspetti particolari quanto alla
legittimazione”, il De Martini in Rivista del diritto
commerciale e del diritto generale delle obbligazioni,1955. Per l’Autore si
tratta sempre di una proposta, non di una mera istanza giudiziale e lo stesso
concetto di “proposta” comporta una dichiarazione di volontà in funzione di una
fattispecie negoziale bilaterale. La proposta è , nel concordato dell’art.214
L.F., deliberata e presentata dall’impresa,e –se questa è una società–
deliberata dall’assemblea straordinaria a termini dell’art.152 L.F..Uno dei
termini del contratto è,dunque,questa proposta del debitore, vero e proprio atto
negoziale di partecipazione al contratto, posto in essere dallo stesso debitore;
soggetto destinatario degli effetti del negozio e quindi soggetto del rapporto
di concordato che si pone in essere. L’altro termine del contratto sarebbe,
secondo lo schema del concordato fallimentare, l’accettazione della proposta da
parte della massa creditoria. Ed a formare ed esprimere questa dichiarazione di
accettazione , perfezionatrice del contratto di concordato, sono legittimati
quegli organi “assemblea dei creditori”(approvante) e “Tribunale”(omologante), a
cui è appunto attribuito il potere di esercitare, in luogo dei creditori, il
diritto di accettazione della proposta di concordato. Ora, nel concordato delle
imprese in liquidazione coatta, l’organo “assemblea dei creditori” sembra
volatilizzarsi in un’atomistica previsione della legittimazione dei singoli
creditori a proporre opposizioni, e, quanto al Tribunale, esso non interviene ad
integrare una volontà,già sussistente,di accettazione dell’assemblea, ma si pone
come il dominus esclusivo della dichiarazione negoziale di
accettazione, che manifesta nella stessa sede di decisione sulle opposizioni. E’
dunque il Tribunale, da solo, e non in unione con l’assemblea, legittimato a
dichiarare per i creditori, la volontà di accettazione della proposta debitoria
di concordato, sia pur con l’onere della concomitante decisione delle
opposizioni. Il Tribunale accetta, quindi, sempre però in virtù di un’efficacia
sostitutiva degli accettanti sostanziali, la proposta di concordato, con
legittimazione sostitutiva identica a quella del “Tribunale più Assemblea” che
accetta la proposta di concordato fallimentare; ed in questa sua
funzione“sostitutiva”agisce come organo di volontaria giurisdizione, in
particolare organo della liquidazione coatta, nella stessa posizione in cui
agisce il Tribunale quale organo del fallimento. Si tratterrebbe in ultima
analisi, di attività di giurisdizione volontaria, alla cui qualificazione non
osterebbe l’eventuale compito del Tribunale di decidere le opposizioni degli
interessati perché non di altro si tratterebbe che di sentenze di contenuto
complesso, parte contenzioso e parte ordinario.
__________________
(1) Istituzioni di
diritto fallimentare, 1943, n.198 ; ed.1952, p.422.
(2) Singolari
aspetti del concordato di società in liquidazione coattiva, in
Riv.dir.comm., 1955.
(3) Il Tribunale di
Milano, con la sentenza del 6 dicembre1954 (sulla quale V. ultra), si trova in
una posizione intermedia, attribuendo al concordato liquidatorio della legge
fallimentare, natura contrattuale; per essere il consenso tacito dei creditori
vera e propria accettazione contrattuale, e negando tale natura al concordato
della legge bancaria. Probabilmente questa opinione è derivata dalla relazione
ministeriale alla L.F., che così esprime: “l’approvazione del concordato è
facilitata, attraverso la presunzione del consenso tacito dei creditori che non
facciano opposizione entro trenta giorni dal deposito della proposta di
concordato nella cancelleria del tribunale”.
(4) Nel caso del
concordato di liquidazione “in vista degli interessi generali”, è “concesso
all’organo amministrativo, in luogo e vece dei creditori,di valutare
l’opportunità del concordato ed esprimere per essi quell’assenso che per un
concordato è pur sempre necessario” (Satta, Istituzioni di
diritto fallimentare,ed.1952,p.422). Questa frase del Satta ha creato un
malinteso di carattere fondamentale nel De Martini,che la riporta a sostegno
della sua tesi,che indica, come secondo termine del contrat- to, l’organo
tribunale. Mentre per il Satta “organo” non è il tribunale ma l’autorità
amministrativa; tanto è vero che l’autore di Istituzioni di diritto
fallimentare così continua: “e se questo si può ammettere si deve tacciare
la legge di improprietà, perché non avrebbe dovuto parlare di autorizzazione a
presentare la proposta, ma di assenso alla proposta e conseguente
autorizzazione a chiederne l’omologazione”( Satta ,op.cit.,p.423 e ss..Non sarà
inutile però notare che lo stesso autore poco prima (pag.301) aveva osservato:
“la legge stessa riconosce un concordato non contrattuale, ed è precisamente
quello che ha luogo nella l.c.a.”). Inoltre, il Satta nega esplicitamente il
carattere amministrativo all’attività del tribunale perché “c’è un organo
amministrativo” che domina tutta la procedura “e che le imprime quello
svolgimento che crede opportuno”. Da questo errore, di carattere interpretativo,
consegue che il De Martini non può portare a sostegno della sua tesi l’opinione
del Satta.
(5) Così anche, e
limitatamente a tale aspetto, Navarrini, op.cit.,p.5, secondo
il quale,questa considerazione circa l’assenso da parte dell’autorità
amministrativa, “è sostanzialmente giusta”. Non avrebbe senso infatti, secondo
l’Autore, l’autorizzazione a presentare la proposta nell’interesse dell’impresa,
se l’autorità amministrativa non conoscesse prima la portata di tale
proposta e non l’approvasse; e, del resto, non si saprebbe che significato
avrebbe la disposizione di legge che impo- ne che prima di dare
l’autorizzazione, l’autorità vigilante debba sentire il parere del
commissario e del comitato di sorveglianza: ciò può ben far supporre che il
parere sia richiesto, perché, appunto, essa sia illuminata per
apprezzare l’opportunità della presentazione al tribunale.
(6) Così
Navarrini, op.cit., p.5, nella prospettazione della teoria del
Satta. Ed ancora, per configurare anche in questo caso la sentenza del
tribunale come sentenza di omologa zione, ci si richiama al fatto che la legge
“parla più volte di sentenza che approva il concordato” (Satta, op. loc.
ult. cit. pag.422).
(7) Condivisibilmente su
tal punto,Navarrini,op.cit.,1946 che riconosce potersi
considerare l’autorizzazione amministrativa come approvazione della proposta, ma
nega possa trattarsi di accettazione contrattuale.
(8) Ibidem;
Provinciali R., Lezioni sul fallimento,1946,p.290.
Anche il Provinciali ritiene non convincente il tentativo di ricondurre lo
schema del concordato di cui si parla, allo schema contrattuale; ma egli non si
turba affatto che questo tentativo non possa dirsi riuscito, perché egli, per
conto suo, ritiene che nemmeno il concordato fallimentare ed il concordato
preventivo, si possano collocare sopra uno schema contrattuale.
(9) V.subito dopo nel
testo.
(10) Sostiene “l’unità
di natura, con la sola differenza di legittimazione, fra concordato delle
imprese di credito e tutti gli altri concordati liquidatori, ivi compreso
persino quello fallimentare,nel senso che a tutti si debba riconoscere o natura
giudiziale o contrattuale”, come sopra visto (De Martini nella descrizione di
Bonsignori, op.cit., p.332).
Teoria
amministrativa: motivazioni addotte e confutazioni
adducibili
Secondo tale teoria il
procedimento di concordato culminerebbe in un provvedimento di natura
amministrativa, rivolto a far cessare ex nunc gli effetti del decreto
di messa in liquidazione per sopravvenuta sua inopportunità (1). La
dimostrazione dell’assunto è assai accurata: si esclude in primo luogo che tale
provvedimento abbia natura giurisdizionale, perché non si trova a decidere in
posizione di estraneità su di una controversia che attiene all’applicazione del
diritto sostanziale; parimenti si nega la natura di giurisdizione volontaria, in
quanto manca un intervento nella sfera dell’autonomia privata, dato che il
concordato degli imprenditori soggetti a liquidazione coatta non è affare
assolutamente privato. A favore, invece, della natura amministrativa starebbero
tre argomentazioni: la prima, secondo cui vi sarebbe omogeneità fra il parere
dell’autorità che vigila sulla liquidazione ed il provvedimento del
tribunale,che ripete la stessa valutazione, nel senso di accettare o rifiutare
la proposta, in ragione della stessa opportunità rispetto agli stessi interessi.
Tale argomentazione appare confutabile in quanto la valutazione degli stessi
interessi non esclude che la si possa compiere con efficacia diversa, ed anzi
l’argomento sembra piuttosto ritorcersi verso il suo autore,perché, se in
entrambi i casi si trattasse effettivamente di provvedimenti di natura
am-ministrativa, non si capirebbe la duplicazione di pronunce.La seconda
argomentazione a sostegno, muove dal rilievo che, siccome, con l’ammissione
dell’imprenditore al concordato, la liquidazione cessa ancor prima di aver
prodotto l’estinzione della società, questa resta nelle stesse condizioni in cui
si trovava prima dell’apertura del procedimento: da ciò consegue che il
concordato opera la cessazione di tutti gli effetti conseguenti al provvedimento
di messa in liquidazione. Anche questo secondo argomento appare confutabile in
quanto l’eliminazione con efficacia ex nunc di tutti gli effetti del
decreto di messa il liquidazione in forza del concordato non significa affatto
che il provvedimento abrogativo abbia la stessa natura di quello costitutivo, in
quanto la peculiarità del procedimento in esame sta proprio nel concorso di
attività provenienti da organi appartenenti, anche formalmente, a poteri
diversi, donde la necessità di una rigorosa dimostrazione che non può basarsi
sulla rimozione di effetti. Tanto più quando si tenga presente che sulle vicende
di uno stesso rapporto giuridico possono egualmente influire, in senso
costitutivo, modificativo o estintivo, provvedimenti negoziali,giurisdizionali,
amministrativi, legislativi e di giurisdizione costituzionale. Infine quale
ultima argomentazione, si adduce che sia l’autorità amministrativa, sia il
Tribunale devono valutare se la cessazione della liquidazione coatta risponda
all’interesse pubblico, ed in concreto sono tenuti ad accertare l’attualità
delle ragioni che indussero a disporre tale liquidazione. Altrettanto
confutabile. E’ infatti assai dubbio che il Tribunale debba accertare
l’attualità delle ragioni che indussero a disporre l’apertura della liquidazione
coatta,per il fatto che l’articolo in esame gli demanda soltanto il
controllo sulla convenienza del concordato, alla luce sia dell’interesse per
l’economia generale, sia per i creditori. In definitiva, non sembra
accettabile la tesi amministrativa,in quanto il Tribunale è legittimato a
pronunciarsi esclusivamente su situazioni giuridiche di diritto soggettivo.La
sentenza sul concordato è appunto resa su diritti soggettivi, quali sono i
rapporti di debito-credito e non su interessi pubblici i quali sono di
esclusiva competenza dell’amministrazione, eventualmente nella veste di
giurisdizione amministrativa.
__________________
(1) Principale
assertore: Belviso, Tipologia e normativa della
l.c.a., 1973, n.13, p.73-89.
Teoria
giurisdizionale: breve percorso nell’analisi della teoria
sostenibile, tra deboli argomentazioni a favore e l’insostenibilità delle
confutazioni prospettate.
Le intrinseche ed
insuperabili debolezze della teoria contrattualistica La natura giudiziaria del
concordato nella liquidazione coatta è oggi pressoché prevalente in dottrina;
tuttavia i motivi addotti a sostegno di essa non sempre appaiono congruenti,
come allorché si è fatto riferimento alla condivisibile, ma ininfluente,
inipotizzabilità di un negozio tra debitore e autorità amministrativa (1), in
quanto non esclude che si possa configurare un contratto tra imprenditore e
tribunale, a patto però di riuscire a superare la difficoltà, che appare
insormontabile, di una sintesi fra dichiarazione di parte e provvedimento.
Ovvero ancora quando ci si è basati, sempre per escludere la natura
contrattuale, sul non essere il tribunale vincolato da alcuna maggioranza, anzi
dal poter esso decidere di approvare la proposta di concordato respingendo le
opposizioni di tutti i creditori (2). Che il Tribunale non sia vincolato da
alcuna maggioranza, potrebbe significare soltanto che della volontà dei
creditori si fa completamente a meno, per cui il contratto fra imprenditore e
Tribunale potrebbe restare ugualmente ipotizzabile. Oppure ancora quando si è
messo in luce che nessun congegno contrattuale è contenuto nella c.d. proposta,
asserzione indimostrabile, più che indimostrata, in quanto il meccanismo
contrattuale può desumersi o dalla struttura di una fattispecie, o dai suoi
effetti, mentre una singola dichiarazione, avulsa dal contesto in cui si trova,
non significa in sé per sé niente di negozialmente rilevante. O quando si è
sostenuto che il Tribunale svolgerebbe un’attività al di sopra delle parti, di
giurisdizione contenziosa ed insieme volontaria (2bis), che rappresenta proprio
quel che si deve dimostrare, per escludere che l’organo giudiziario partecipi al
contratto,accettando la proposta.
A
contrario però neppure le pur acute critiche che sono state mosse alla tesi
giurisdizionale, possono trovare accoglimento. In contrasto con l’opinione
secondo la quale il Tribunale emette un provvedimento di carattere
processuale,con il quale sostituisce la forma di liquidazione proposta dal
debitore a quella ordinaria prevista dalla legge (3), si è osservato che tale
opinione avrebbe poca aderenza alla realtà, soprattutto dal punto di vista
dell’effetto liberatorio che ha il concordato rispetto al debitore che l’ha
eseguito, per il quale si attribuirebbe un nuovissimo potere al giudice che l’ha
imposto (4). Al riguardo si può obiettare che l’effetto liberatorio non discende
dalla pronuncia del Tribunale, ma dall’adempimento del debitore, dell’assuntore
o dei garanti. A questo punto, però, il problema diventa di mero diritto
positivo trattandosi di analizzare, dal punto di vista normativo, se tali
effetti tipici possano farsi risalire esclusivamente alla sentenza di
concordato; evidentemente quest’ultima di per sé sola non sarebbe sufficiente a
produrli per la ragione che essa è frutto di un intero procedimento, come del
resto solitamente si ha per l’emanazione di qualunque provvedimento
giurisdizionale. E’ altrettanto certo che, in qualità di ultimo atto del
procedimento stesso, è a questa sentenza che gli effetti del concordato si
riportano. La tesi contrattualistica,invece,si muove tra rilevanti
difficoltà, le più gravi delle qualisono, in primo luogo,l’antinomia
logico-dogmatica di inserire in uno schema contrattuale ,una dichiarazione di
parte ed un provvedimento giurisdizionale, stante la loro inomogeneità e
l’inesistenza di un unico,apposito rimedio per il tutto,in relazione alle
eventuali invalidità; di poi la necessità di ipotizzare una sostituzione non
solo della volontà del debitore (5), ma anche della volontà di tutti i
creditori. Sostituzione di cui però non si saprebbe vedere la fonte, dato che il
provvedimento di apertura si limita ad impedire l’esercizio delle azioni
esecutive ,cautelari e di cognizione, ed a produrre modificazioni del contenuto
del credito,senza però toccare il potere di disporne. Inoltre, un’ulteriore
difficoltà per la tesi contrattualistica è data dalla necessità di far scaturire
gli effetti del concordato non già dal provvedimento del Tribunale, ma
dall’incontro delle volontà, con la conseguenza che le invalidità, eventualmente
commesse nel corso del procedimento, non potrebbero essere fatte valere con
l’impugnazione della sentenza di cui al III comma dell’articolo in esame, ma con
un’azione di cognizione contro il contratto stesso, in quanto, ragionando
diversamente, non si comprenderebbe perché una fattispecie debba essere
considerata contrattuale, invece che giurisdizionale. Belviso
in Tipologia e normativa della l.c.a., 1973, n.11, p.66 e ss., ha
rilevato che ogni fondamento contrattuale del concordato è escluso dal modo con
cui assumono rilevanza nel procedimento, l’interesse pubblico e quello privato
dei creditori. A tale stregua “il Tribunale deve valutare la convenienza del
concordato sulla base del parere dell’autorità amministrativa, che esercita la
sorveglianza sulla liquidazione, parere che tiene conto di tale duplicità di
interessi”; la conclusione è, quindi, “l’impossibilità di interpretare
l’attività del Tribunale come sostitutiva di quella dei
creditori”.
__________________
(1)
Azzolina,Fallimento, II, n.850, p.1709 e
ss..
(2)
Pratis, Disciplina giuridica delle aziende di credito,
1959, § 6, n.2, p.424 e ss. Anche per N.Jaeger,
Il fallimento e le altre forme di tutela giurisdizionale, n.125, p.284,
“non è rimasto nulla di contrattuale nell’istituto”. L’Autore prosegue
(pag.285), asserendo che nella l.c.a. il numero dei creditori e la difficoltà di
identificarli tutti, fa sì che vi sia un “etero-governo di interessi di serie”,
affidato non ad alcuni creditori, ma addirittura agli organi giudiziari sia pure
con consulenza del commissario e del comitato, mentre i singoli interessati più
attivi hanno soltanto la funzione di prospettare gli argomenti contrari
all’opposizione del concordato, al tribunale e poi eventualmente alla corte
d’appello,“collaborando indirettamente al controllo sul concordato ai fini della
tutela degli interessi di serie, di cui si assumono spontaneamente la
rappresentanza”. Sembra, tuttavia,che all’opposizione,che si effettua nelle
forme del processo di cognizione, vada riconosciuta una funzione più importante
che quella di collaborazione indiretta al controllo del concordato,in quanto
l’opposizione stessa è condizione necessaria e sufficiente per l’emanazione di
una sentenza al riguardo.
(2bis) Cfr.
Braccagni,in Dir.Fall. cit., 1964, I,
p.331-337.
(3) Così
Provinciali, Manuale di diritto fallimentare, III,
n.1016, p.2381 e ss..
(4)
Satta, Istituzioni di diritto fallimentare, p.454 e
ss., nota 706.
(5) Per supporre la
quale si potrebbe ricorrere agli effetti del provvedimento di apertura del
procedimento concorsuale, sia esso fallimento o liquidazione coatta.
Derivazione
storica e relativi riflessi sulla natura giuridica del concordato
liquidatorio
Si è da più parti
propensi a ricondurre storicamente il concordato
liquidatorio ex art.214 L.F.,al concordato liquidatorio bancario qual’era
previsto dagli artt.83-86 della previgente l.b. 7 marzo 1938, n°141 (1), ed a
sancirne una “sostanziale identità di natura” (2). Gli artt.83-86 l.b. avevano
introdotto l’istituto del concordato nella procedura di l.c., modellandolo sul
concordato fallimentare, previsto dall’art. 830 cod. comm.,sul concordato
preventivo di cui agli artt.16 e ss.l.10 luglio 1930,n°995 ed, infine,sul
concordato delle grandi banche ,regolato dal R.D. 8 febbraio 1924, n°136.
Tuttavia il legislatore dell’epoca ritenne di doversi discostare dai
suddetti archetipi, per render l’istituto più aderente alle connotazioni più
marcatamente pubblicistiche della nuova procedura liquidatoria. Prova ne è
innanzitutto, l’art.83 della previgente l.b., il quale prevedeva che l’Organo di
vigilanza dovesse esprimere il proprio parere sulla proposta di concordato
“nell’interesse della massa creditoria e nell’interesse generale della tutela
del credito” (3) con evidente riferimento alle stesse ragioni che ispiravano la
speciale regolamentazione della funzione creditizia (4), riservando la facoltà
di promuovere il concordato al commissario liquidatore ; “disposizione
perfettamente logica e coerente con la natura della liquidazione” (5). Per
la differenza testuale della disciplina della legge bancaria non più in vigore,
rispetto a quella fallimentare –riferite entrambe al
concordato– si è sostenuto che quella, per la specialità dell’oggetto,
potesse contenere disposizioni applicabili esclusivamente al campo
oggetto della legge speciale, mentre il concordato nella l.c.a. dovesse esser
considerato alla stregua di quello fallimentare, a causa della non specialità
della procedura amministrativa rispetto a quella fallimentare (6). Al contrario
,è possibile individuare già nel testo abrogato ed ancor più nel nuovo
T.U. bancario e nelle disposizioni relative della l.c.a. identità di
ratio con riferimento all’interferenza tra gli interessi pubblici,
ritenuti prevalenti, e la tutela dei creditori. La salvaguardia di
quelli, relativi all’economia nazionale ed alla correttezza dei rapporti
economici, per esser adeguatamente attuata, provoca da parte dell’autorità
amministrativa comportamenti che comprimono l’interesse dei creditori, posto
alla base della procedura fallimentare. Questa osservazione permette di
sostenere che la legge concorsuale si colloca, con riguardo alla tutela degli
interessi dei creditori, in posizione di genus a species
rispetto alle procedure liquidative amministrative. Stante la comune
natura spiccatamente pubblicistica, le norme bancarie in materia concorsuale,
per l’identità degli interessi tutelati rispetto alla normativa concorsuale di
l.c., sono più adatte a fornire un supporto interpretativo a questa, di quanto
non lo siano quelle concorsuali generali quando, e purché, si verta in tema di
tutela di preminenti interessi pubblici come quelli considerati nella
liquidazione coatta.Il problema della natura giuridica dell’istituto fu subito
avvertito in tutta la sua gravità dalla dottrina anteriore al r.d.l. 16 marzo
1942, n° 267, la quale pur aveva di fronte a sé soltanto gli artt.83 e 84 leggi
7 marzo 1938, n°141 e 7 aprile 1938, n°636, e che , come spesso accade quando la
novità della materia dà esca all’ingegno dei giuristi, ha dato luogo ad un
molteplicità di soluzioni. Si sostenne immediatamente la natura non contrattuale
dell’istituto,in quanto per una tale configurazione sarebbero mancate
proposta,votazione dei creditori ed omologazione (7): anzi,quasi coevamente , si
scrisse che, mancando il voto dei creditori, il concordato aveva carattere
giudiziario (8).Concordato coatto, si precisò poi,mediante una sentenza che
rivestiva efficacia costitutiva (9) (10). Si sostenne, peraltro, anche la tesi
contrattualistica, osservandosi che il consenso dei creditori non sarebbe
mancato, essendo tacito, cioè la non opposizione alla proposta di concordato
sarebbe equivalsa a consenso. A suffragio di questa conclusione si
addussero due argomenti: il primo si ricollegava all’indirizzo che in quegli
anni si faceva strada in materia di concordato. Infatti l’art.901, II comma, del
progetto Asquini di un nuovo codice di commercio, stabiliva che, entro un certo
termine, i creditori, che non intendessero aderire al concordato, avrebbero
dovuto far pervenire alla cancelleria del tribunale la loro dichiarazione di
dissenso. Il secondo argomento si basava, invece, sull’art.84 leggi 7 marzo
1938,n°141 e 7 aprile 1938,n°636, che impone la comunicazione della proposta
agli interessati: se si fosse trattato di concordato coattivo, ci si chiedeva,
per quale ragione i creditori avrebbero dovuto essere informati della proposta e
si sarebbero potuti opporre, e per quale altra ragione il tribunale avrebbe
dovuto tener conto delle opposizione nel decidere ? (11) (12) (13). Alcune
diversità tra i due istituti del concordato ex art.214 L.F. e di quello ex
art.83 L.B., hanno,erroneamente (14),indotto a considerarli in modo
strutturalmente diverso,tanto da riconoscere al primo carattere contrattuale ed
al secondo carattere giurisdizionale (15). L’art.83 della legge sulle
aziende di credito,stante il mero carattere suppletivo della disciplina generale
del concordato rispetto a quella speciale,legittimava i commissari a proporre al
Tribunale il concordato. Era questa una prima, rilevante deviazione dalla
disciplina generale del concordato di aziende in liquidazione coatta, di cui
all’art.214 L.F.: a termini di questa disposizione è l’impresa in
liquidazione che propone al Tribunale il concordato,e ciò fa, quando si tratta
di società per azioni, ai sensi del precedente art.152, con proposta
deliberata dall’assemblea straordinaria e sottoscritta dai rappresentanti della
società. Si tratta di un allargamento della sfera di “sostituzione” del
commissario, il quale “sostituisce” l’impresa in liquidazione, e gli organi di
questa qualora si tratti di società, oltre che negli atti di disposizione –a
fini di liquidazione– del patrimonio sociale, ed in genere nell’attività di
esecuzione concorsuale, anche in quell’atto, tipicamente dipendente
dall’iniziativa del debitore,che è la proposta di concordato. Che questa
“sostituzione” investa, oltre il potere di proposizione in senso stretto, e cioè
di rappresentanza nella presentazione della proposta di concordato (spettante ai
rappresentanti della società), anche il potere di deliberare la proposta stessa,
spettante all’assemblea straordinaria, era fatto discendere dall’ampiezza di
previsione dell’art.83 cit., che demandava ai commissari, non solo la
presentazione, ma la stessa proposizione del concordato nel
senso di formazione, oltreché manifestazione, della relativa dichiarazione
negoziale. Da ciò la sentenza annotata ha tratto la illazione che “questa figura
di concordato non può,neppure sotto il profilo di una semplice presunzione,
assumersi come libera espressione della volontà delle parti; esso costituisce,
invece, una vera e propria statuizione del Tribunale”. Secondo la citata
sentenza,mentre il normale concordato di imprese in liquidazione
coattiva,previsto dagli artt.214 e 215 L.F., si può ricondurre allo schema del
negozio giuridico,in particolare del contratto fra debitore proponente e
creditori accettanti (attraverso quella presunzione di consenso tacito dei
creditori non opponenti,di cui al § 46 della Relazione alla legge fallimentare),
il concordato,invece,delle aziende di credito e delle imprese finanziate dal
F.I.M. non potrebbe ricondursi ad alcuna figura negoziale,mancando l’iniziativa
del debitore, ma sarebbe soltanto un provvedimento preso dal Tribunale
nell’interesse generale su istanza del commissario. Le due figure di concordato
presenterebbero non soltanto una differenza specifica attinente
all’iniziativa della proposta o alla legittimazione a deliberare e presentare la
medesima, ma una difformità di genere, dipendente da una diversa
impostazione sistematica dei due concordati, uno negozio giuridico e l’altro
provvedimento giudiziario d’autorità,e perciò da una differenza essenziale di
struttura , ed anche di funzione,data la diversa base d’interessi su cui
riposerebbe appunto l’intervento assorbente del Tribunale. Il concordato delle
imprese in liquidazione coattiva
in generale, si porrebbe
sullo stesso piano del concordato fallimentare, con la sola variante del
consenso tacito, anziché espresso, dei creditori, mentre il concordato delle
aziende di credito costituirebbe un caso a sé stante di deviazione dalle linee
normali di concordato: un concordato che non è quello tradizionale, comune, ma
una figura completamente diversa, equipollente soltanto negli effetti, e nemmeno
in tutti gli effetti). La sentenza parte da una concezione errata sul concordato
liquidatorio ordinario, riconducendolo ad una figura contrattuale. Ma anche
prescindendo da questa considerazione di principio, si può rilevare che per il
Tribunale di Milano l’unica differenza sostanziale consiste nella legittimazione
a proporre il concordato. La differenza si giustifica e si spiega con motivi
pregiuridici, nel senso che l’interesse della massa creditoria e quello generale
della tutela del credito, del quale è considerato gestore l’Ispettorato, sono
riguardati come prevalenti. “La diversa iniziativa alla proposta attiene ad una
diversità di legittimazione, senza incidenza alcuna sulla struttura del
concordato, senza che si configuri per questo una diversa natura
dell’istituto”(16). In base tanto all’una quanto all’altra disciplina, avverso
la proposta rispettivamente del commissario o dell’impresa in liquidazione,
depositata nella cancelleria del Tribunale, “gli interessati possono presentare
le loro opposizioni”; ed il Tribunale “decide sulla proposta di concordato”.
L’identità di struttura dei due concordati non poterebbe esser più
evidente,unica differenza essendo quella –veramente specifica e non di
genere– della legittimazione , dell’impresa in uno, e del commissario
nell’altro,alla proposizione del concordato al Tribunale. Ed allora, o si
ritiene che, in ambedue le figure di concordato, la proposizione del Tribunale
sia assorbente, nella sua funzione di organo decidente su una istanza, ed allora
ambedue i concordati scivolerebbero sul piano dei provvedimenti giudiziari
d’autorità (16bis); oppure si ritiene che proposta dell’impresa o del
commissario e decisione del Tribunale, siano espressioni di distinti, anche se
coordinati, interessi, e che la prima non rimanga assorbita dalla seconda nella
posizione di mera istanza rispetto al provvedimento del giudice, ed allora in
ambedue i concordati proposta e provvedimento giudiziario si articolano su uno
schema negoziale bilaterale di contratto fra debitori e creditori, variamente
“sostituiti” sotto il profilo della legittimazione alla concreta stipulazione
del contratto.
__________________
(1) Non rileva la l. 8
febbraio 1924, n°136 ,contenente la disciplina del c.d. “concordato delle grandi
banche”, in quanto avente natura di concordato preventivo.
(2)
Braccagni, in
Dir.Fall.,1964,I,p.328; Belviso,
Tipologia e normativa della liquidazione coatta amministrativa, n.11,
pp.65e ss., sostiene la derivazione del concordato della legge
fallimentare da quello della legge bancaria e la conseguente impossibilità di
attribuire diversa natura alle due specie di concordato, svalutando la diversa
legittimazione alla presentazione della proposta, in quanto il commissario
liquidatore dell’impresa bancaria agisce in sostituzione dell’imprenditore, e
dato anche che nella decisione di merito del tribunale si deve tener conto degli
stessi interessi.
(3) La nuova l.b. ha
optato per una semplificazione delle motivazioni che l’autorità di vigilanza
deve porre a fondamento della propria autorizzazione alla presentazione della
proposta di concordato,eliminando totalmente il riferimento agli interessi
tutelati.
(4) Desiderio
L.,La liquidazione coatta delle aziende di credito
,1981,pp.411ss. L’istituto ha avuto scarsissima fortuna. Ciò fu dovuto,
probabilmente anche alla incompleta disciplina dettata dalla legge bancaria che
si è rivelata estremamente lacunosa tanto che, a breve distanza
dalla sua emanazione, si provvide a potenziare l’istituto della cessione delle
attività e passività che si era rivelato più consono alle esigenze di soluzione
delle crisi bancarie, da un lato, e dall’altro, in sede di redazione della legge
fallimentare, a differenziare notevolmente il concordato ivi previsto
dall’archetipo di cui all’art.83 l.b., colmando fra l’altro le gravi lacune che
caratterizzavano la disciplina prevista per l’istituto dalla legge bancaria
(Greco, Diritto fallimentare. La liquidazione coatta
delle banche, 1997, p.845).
(5) Satta S.,
Diritto fallimentare,1990, p.518: “La legge
fallimentare ha generalizzato il concordato riconducendolo al modello del
concordato fallimentare ,il che è un assurdo. Solo così si spiegano certe regole
che sono praticamente inattuabili o comunque richiedono una interpretazione che
tenga conto della liquidazione in atto. Basti dire che l’art.214 richiama
l’osservanza delle disposizioni dell’art.152, se si tratta di società, e cioè la
deliberazione dell’assemblea straordinaria (cfr. anche l’art. 200 che fa cessare
le funzioni delle assemblee e degli organi di amministrazione e di controllo,
“salvo il caso dell’ art. 214”).Basta pensare che nulla sanno gli amministratori
e le assemblee dello svolgimento della liquidazione per capire quanto il
legislatore si sia tenuto lontano dalla realtà.(…) Del resto che il legislatore,
pur nella accennata confusione, abbia avuto la coscienza che non si possono
identificare il concordato dell’art.214 e quello fallimentare,lo dimostra il
fatto che nella norma non vi è alcun accenno a maggioranze di creditori. Non
esiste una votazione diretta o indiretta, né si può parlare quindi di natura
contrattuale del concordato. Siamo di fronte ad una forma di
liquidazione, sulla cui convenienza giudica il Tribunale, tenendo conto
delle opposizioni dei creditori,che devono esser formulate entro trenta giorni
dal deposito della proposta nella cancelleria”.
(6)
Cfr.Bonsignori A., Della liquidazione coatta
amministrativa, nel Comm.del cod.civ., a cura di A.Scialoja e
G.Branca,Bologna-Roma, 1974, p.314, sostiene che le norme del concordato delle
imprese bancarie siano specifiche di detta normativa e non estensibili al
concordato liquidatorio, il quale sarebbe una mera specificazione di quello
fallimentare. Di parere diametralmente opposto S.Satta,
Liquidazione coatta amministrativa e concordato, in
Giur.it.,1973, I, 2, p.342, il quale afferma: “altro è cioè il
concordato del fallito,altro quello dell’impresa in liquidazione coatta. Questo
è un concordato per modo di dire, perché nella realtà è un sostituto della
liquidazione e solo formalmente fa capo all’impresa”.
(7)
Fragali, in Banca,borsa e titoli di credito,
1936, I, p.224; Vagliasindi-Guzzardi, Liquidazione
coatta, n.46, p.205.
(8)
Colli, Liquidazioni coatte amministrative, n.136,
p.170.
(9)
Fragola, Liquidazione coatta delle aziende, p.75
ss..
(10) Osservazioni
critiche: L’argomentazione della carenza di votazione da parte dei
creditori, fondante la teoria giurisdizionale, appare sopravvalutata, perché se
si reputa quest’ultima un elemento di un semplice accordo processuale,
condizionante l’emissione di un provvedimento giurisdizionale,non ci si potrebbe
appuntare sulla sua mancanza, per trarne argomento circa la natura giuridica del
provvedimento stesso. Di converso poco significativa appare l’asserzione che
mancherebbe la proposta, quando il materiale per la decisione è pur sempre
fornito dai commissari liquidatori; mentre la direzione della proposta viene a
costituire uno pseudoproblema, perché, stante il suo carattere di istanza
processuale, essa è diretta soltanto verso il tribunale.
(11)
Arena,in Banca,borsa e titoli di credito, 1940,
II, p.215.
(12) Osservazioni
critiche: All’uopo si può rilevare che l’indirizzo legislativo in materia
concor- dataria, che proprio in quegli si stava facendo strada, si poneva in
netto contrasto con l’esigenza di una manifestazione di volontà
negoziale.Infatti la norma dell’art.901,II comma,del progetto Asquini di cod.
comm., invocata a sostegno di tale punto di vista,costituisce l’immediato
antecedente delvigente art.128, II comma, L.F., per il quale il non dissenso
dovuto a qualsiasi ragione – convincimento,dimenticanza,assenza o morte –
costituisce voto favorevole. D’altronde la comunicazione agli interessati è
stata prescritta proprio per consentire loro di esercitare l’opposizione, mentre
che il tribunale ne debba tenere conto al momento della decisione si spiega con
l’esigenza che la pronuncia di concordato si basi su tutte le fonti di
informazione all’uopo reperibili, particolarmente importando quella dei
creditori e degli altri interessati opponenti, nel mettere in luce i possibili
aspetti negativi del profilo economico dell’operazione.
(13) Trib.Ancona
22 novembre 1938, in Giur.corti region.,1938, 136, la
quale sentenza ritiene che“non trattasi di concordato coattivo, ma
neppure nelle forme ordinarie dei comuni concordati , perché disciplinato da
disposizioni di carattere eccezionale, in rapporto alla specialità della
legislazione che tutela il credito delle aziende di risparmio, affidato al
controllo dell’Ispettorato”. La sentenza aggiunge che il tribunaledal rilevante
numero di creditori opponenti, sarà indotto ad un più attento e maturo esame
della proposta (cfr. anche Satta ). “E sta bene; ma la giusta considerazione non
è certo influente per decidere la questione del carattere del provvedimento,
come è evidente”. Così Navarrini, op.cit., p.8, il quale sostiene il
carattere amministrativo del provvedimento del tribunale, avallato dal voto
favorevole dell’autorità amministrativa, che impone il concordato ai
creditori.
(14)
Braccagni, op.cit., p.329; De Martini,
op.cit.
(15) Così
Trib.Milano, sent.6 dicembre 1954: “Applicandosi al concordato
delle imprese finanziate dal F.I.M. in liquidazione coattiva, le disposizioni
della legge 7 marzo 1938, n.141 sul concordato delle aziende di credito, anziché
gli artt.214 e 215 del R.D. 16 marzo 1942, n.267, sulla liquidazione coatta
amministrativa in generale, legittimato a proporre il concordato è il
Commissario liquidatore, anziché l’impresa debitrice,con la conseguenza che il
concordato stesso è costituito dalla sola statuizione del tribunale, il quale vi
provvede con sentenza ordinaria, anziché in camera di consiglio”.
(16) Condivisibilmente
sul punto, Braccagni, Sulla natura del concordato delle
imprese sottoposte a l.c.a., in Dir.Fall.,1964
(16bis) In
questo senso sembra Ferri, Manuale, cit.,
p.634
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