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Approfondimenti Giuridici
13-07-2008
L’implementazione della Markets in Financial Instruments Directive e la forma dei contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento
Dott. Marco Salzano -
salzanomarco@hotmail.it
La lunga stagione dei crack
finanziari di primarie aziende italiane, insieme alle vicende simili
d’oltreoceano e al default del debito pubblico argentino, ha
dato vita ad un’importante filone giurisprudenziale teso a trovare soluzioni
satisfattive per i molti investitori coinvolti in operazioni finanziarie che non
hanno avuto buon esito. Lungi dall’effettuare, o anche solo favorire, un
inquadramento sistematico della materia, questo sforzo ha tuttavia il pregio di
aver indotto alcuni autori[1]
ad utilizzare, e in alcuni casi ripensare, le categorie classiche del
diritto civile per risolvere le problematiche sollevate dal tipo di contratti
che qui ci occupa. Il presente contributo si vuole inserire in questo filone
ponendosi l’obbiettivo di fissare alcuni punti che ormai risultano fermi, ma
anche di sollevare qualche problema interpretativo fin qui taciuto, in materia
di requisito di forma. Il legislatore della riforma, il legislatore che con
il d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 introduce nel nostro ordinamento - e nel
corpo del tuf - i principi di matrice comunitaria esplicitati dalla direttiva 39
del 2004 e ispirati all’approccio Lamfalussy, si occupa anche di contratti
relativi alla prestazione di servizi di investimento, servizi accessori ai primi
ed attività di investimento e anche della forma degli stessi. È, per il
civilista, di prima evidenza il tentativo di sistemazione della materia;
altrettanto evidente è il fallimento dello stesso. Iniziamo dalla disciplina
previgente. Si chiariva all’ art. 23, siamo nel capo II della parte II, dedicato
allo svolgimento dei servizi (oggi dei servizi e delle attività), che detti
contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti.
Requisito di forma ad substantiam, l’ultimo capoverso del primo comma
dell’articolo in esame chiarisce infatti che nei casi di inosservanza della
forma prescritta il contratto è nullo; residua uno spiraglio di
eteroregolamentazione: la Consob, sentita la Banca d’Italia, può prevedere delle
eccezioni legate alla professionalità dei clienti, in presenza di cliente
caratterizzato da professionalità i contratti relativi alla prestazione dei
servizi di investimento possono essere stipulati in altra forma. Fin qui
nulla quaestio siamo in presenza di un requisito ultroneo rispetto a
quelli che il codice stabilisce nella definizione di contratto dell’art. 1321,
che la legge si riserva, al numero 4 del 1325, di prescrivere per tutelare
interessi particolari – nel nostro caso quello del cliente – e che partecipa
alla stessa ratio, appunto di tutela del cliente-consumatore di servizi
di investimento, che al secondo comma del medesimo art. 23 vieta ogni rinvio
agli usi per la determinazione del corrispettivo dovuto dal cliente o al sesto
sposta in capo al soggetto abilitato l’onere della prova, nei giudizi di
risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi che ci
occupano, di aver agito con la specifica diligenza richiesta. L’articolo
successivo, il 24 del TUF, rubricato “Gestione di portafogli di
investimento” oggi semplicemente “Gestioni di portafogli”,
stabiliva, alla lettera a del primo comma, che “il contratto è redatto in
forma scritta”. A questa specificazione l’esegeta attento non poteva non
storcere il naso, affaticandosi nel tentativo di ricercare la motivazione della
stessa. Se è vero come è vero che all’art. 23 si statuisce per i contratti
relativi ai servizi di investimento il requisito della forma scritta, se è vero
come è vero che la gestione di portafogli di investimento rientra tra i servizi
di investimento ai sensi della lettera d del comma quinto dell’art. 1 del TUF,
non si comprende la necessità di “confermarlo” precipuamente per questo servizio
nel testo dell’art. 24. L’ultimo comma dello stesso art. 24 sgombra il campo
dall’equivoco che forse, in questo caso, il requisito della forma scritta fosse
stabilito ad probationem: anche in questo caso i patti contrari sono
nulli. Altro non può essere che una delle ridondanze, una delle imprecisioni
cui il legislatore ci ha abituato, in questi anni, ad incontrare nel ramo del
diritto che disciplina o tenta di disciplinare i veloci mutamenti delle prassi
commerciali nei mercati finanziari. Interviene a modificare il testo unico il
d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 di attuazione della MiFiD. Questa dissonanza viene
corretta; la lettera a del 24 non è più dedicata alla forma del contratto, ma
alla specificazione che il cliente può impartire istruzioni vincolanti in ordine
alle operazioni da compiere e non esiste più l’inutile ripetizione sopra portata
in evidenza. È un intervento che, per quanto non necessario, non può che
essere salutato con favore stante il tentativo di mettere ordine in una parte
del tuf nella quale non esiste un solo catalogo o una sola definizione che non
abbia dato adito a dubbi interpretativi con i relativi filoni giurisprudenziali
e dottrinali in continuo confronto. Ma lo stesso operatore che prima storceva il
naso, si sente oggi tradito da un legislatore puntiglioso nel risolvere un
problema vecchio e, in fin dei conti innocuo, ma poco scrupoloso nel crearne di
nuovi e più pericolosi. Ci si riferisce, restando alla forma dei contratti
relativi ai servizi di investimento e al combinato disposto degli art. 1, 23 e
24 del testo unico, alla poca precisione nell’attribuire il requisito della
forma ad substanziam ai contratti relativi ai servizi di
investimento, ai servizi accessori a quelli di investimento, o alle attività di
investimento. Si proceda con ordine; il nuovo art. 1, rubricato
“definizioni” elenca oggi, quali sono i servizi e le attività di
investimento (non più solo servizi e facendoci rientrare, ovviamente e come
prima, anche la gestione di portafogli), fornendo tuttavia un catalogo unico che
non consente di distinguere i primi dalle seconde. Al comma 6 della medesima
norma si chiarisce quali sono i servizi accessori. Il nuovo art. 23, dedicato
– oggi come ieri - a tutti i contratti relativi alla prestazione dei servizi di
investimento, stabilisce il requisito di forma di cui sopra per tutti i
servizi di investimento, escluso il servizio….di consulenza in materia di
investimento……e per i contratti relativi alla prestazione di servizi accessori.
Dalla lettura di questa norma emerge l’esigenza di risolvere il rebus
riguardante l’utilizzo delle parole servizi e attività di
investimento; infatti sembra che soltanto i contratti relativi ai primi
debbano essere, a pena di nullità, redatti per iscritto. Si è portati a
percorrere due strade, lungo la prima si è tentati a ritenere che i servizi
siano quelli del vecchio comma 5 dell’art. 1 e le attività quelle
introdotte nel nuovo testo (consulenza in materia di investimenti e gestione di
sistemi multilaterali di negoziazione): si commetterebbe un errore. È proprio il
dato testuale contenuto nell’art 23 ad indicarci che siamo lontani dalla
soluzione corretta; quello di cui all’art.1, comma 5, lettera f è
indicato come il servizio. La seconda strada è la solita, quella che ci
porta a ritenere che il legislatore distratto incappato nell’ennesima sbavatura
letterale, che avrebbe voluto dire servizi e attività e dice solo servizi. Pur
restando l’unica soluzione che si riesce qui a proporre si evidenzia un grosso
limite. Il legislatore è stato molto preciso nell’apportare le modifiche
necessarie a coordinare i commi 4 e 5 di quest’articolo con la nuova definizione
del comma 5 dell’art. 1; ha affiancato alla, già esistente parola
servizi, la parola attività. In conclusione si evidenzia come
resta oggetto di dibattito il contenuto del requisito di forma imposto dal TUF,
come modificato dalla norma di recepimento della MIFid, per i contratti relativi
ai servizi e alle attività di investimento.
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[1] C. MIRIELLO, La
strenua difesa dell’investitore: scandali finanziari e pretese nullità virtuali
dei contratti di vendita di titoli obbligazionari, 2005; A. CAGGIANO, I
doveri di informazione dell’intermediario finanziario nella formazione ed
esecuzione del contratto, violazione e rimedi, in Dir. e Giur.,
2006, p. 453; G. GOBBO; C.E. SALODINI, I servizi d’investimento nella
giurisprudenza più recente, in Giur. Comm., 2006, p. 5. L.
ZITIELLO, La giurisprudenza sul cosiddetto «risparmiotradito», Torino,
2005; GALGANO, I contratti di investimento e gli ordini dell’investitore
all’intermediario, 2005, p.889; ROPPO La tutela del risparmiatore tra
nullità, risoluzione e risarcimento, 2005, p. 896.
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