|
Approfondimenti Giuridici
25-06-2009
L’abuso sessuale infantile: norme giuridiche e indagine psicologica
Dott.ssa Paola Ottobre -
Prof. Giovanni D'Angiò -
Dott.ssa Arianna Recco -
Le norme contro la violenza e lo
sfruttamento sessuale
La legislazione italiana, nel secolo
scorso, è stata oggetto di numerosi interventi circa le norme che disciplinano i
comportamenti sessuali leciti o illeciti. Le modificazioni della tutela penale,
in questo ambito, rispecchiano i cambiamenti storici e culturali della società
italiana, anche se spesso vede il legislatore in ritardo rispetto all’evoluzione
sociale del Paese.
Nel Codice Zanardelli del 1889 i
reati sessuali sono ascritti nel codice penale come “delitti contro il buon costume e
l’ordine delle famiglie”. Il legislatore, a questo proposito, individua
l’istituto familiare e l’interesse sociale regolato dallo Stato, come l’oggetto
giuridico da tutelare. In questa impostazione la tutela dell’individuo non è
contemplata, in quanto l’inviolabilità carnale è riconosciuta solo a garanzia
del pubblico interesse. Nel Codice del 1889 un comportamento sessuale illecito è
riconosciuto tale, solo laddove l’atto viene compiuto con minaccia o violenza e
non quando sia presente un esplicito dissenso da parte di chi subisce l’azione
sessuale. Nella fattispecie viene applicata una distinzione fra violenza carnale
(art. 519) ed atti di libidine violenti (art. 521). La gravità di tali
comportamenti sessuali illeciti vengono determinati in base a specifici criteri:
l’età di chi subisce l’azione sessuale, il suo stato di salute e il rapporto che
intercorre con chi compie l’atto carnale. Mentre nel caso di minorenni coinvolti
in atti di violenza carnale, il codice imputa il danno solo se dimostrato uno
stato di corruzione del minore.
Nel Codice Rocco del 1930 i reati
sessuali sono annoverati come delitti contro “la moralità pubblica e il buon
costume”. Ancora una volta l’interesse dello Stato surclassa la tutela
dell’individuo. Nel Codice del 1930 un primo passo importante viene compiuto
nell’interesse del minore, configurando l’ipotesi di reato non più inseguito al
danno di corruzione di minore, ma all’atto stesso commesso contro una
persona minore di anni sedici.
Con la legge del 15 febbraio del 1996
n. 66 i reati sessuali sono inseriti “nei delitti contro la persona”.
Segue l’abrogazione della normativa del Codice del Rocco e all’individuo viene
accordata quella tutela riconosciuta come interesse primario. Il legislatore
pone al centro come bene giuridico da tutelare la libertà sessuale della
persona. Dal 1996, infatti, il codice penale non distingue più tra violenza
carnale ed atti di libidine violenti, e assume la nozione di “atti sessuali”
attorno alla quale si costruiscono le norme contro la violenza sessuale previsti
negli articoli 609 bis – 609 decies del codice penale.
Con l’unità delle norme che regolano
il delitto di violenza sessuale l’attenzione del legislatore non è più centrata
sulle modalità dell’atto che prevede o meno la congiunzione carnale, ma
sull’offesa degradante che un comportamento sessuale comporta sia alla dignità
che alla libertà sessuale dell’individuo. I procedimenti giudiziari pur
indagando circa i dettagli della violenza sessuale per accertare il fatto o
determinare le aggravanti, non approvano più (art. 472/3-biss c.p.p.) domande
che investighino nella vita privata della vittima se non rilevante ad appurare
gli accadimenti.
Riguardo gli elementi costitutivi la
legge n. 66 del 1996 introduce nuovi criteri normativi anche a tutela del
minore:
- Non è punibile il minorenne che, al di fuori
delle ipotesi di violenza o abuso delle condizioni di inferiorità di cui
all’art. 609 bis c.p., compie atti sessuali con
minorenne che abbia compiuto gli anni 13, se la differenza di età tra i
soggetti non supera i tre anni.
- Atti commessi con persona:
- minore di anni 14 (art. 609 bis c.p.),
- minore di anni 16 se il colpevole è ascendente
ovvero se è persona alla quale il minore è affidato e con lui convive (art.
609 quatar).
- Atti commessi in presenza di minore di anni 14
al fine di farlo assistere (art. 609 quinquesies),
- Induzione a compiere o subire atti sessuali
abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della vittima o
traendola in inganno mediante sostituzione di persona (art. 609 bis co. 2).
- Atti commessi da chi, con violenza e minaccia o
mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali
(art. 609 bis co. 1).
- Violenza sessuale di gruppo (art. 609 octies) con la partecipazione,
da parte di più persone riunite, ad atti di violenza
sessuale.
- Circostanza aggravanti (art. 609 bis c.p.).
- Pena della reclusione da 6 a 12
anni:
- vittima minore di anni 14,
- uso di armi o sostanze alcoliche, narcotiche
o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della
salute della vittima,
- travisamento o simulazione della qualità di
pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio,
- vittima sottoposta a limitazione della
libertà personale,
- vittima minore di anni 16 se l’atto è
compiuto da ascendente genitore adottivo o tutore.
- Se la vittima è minore di anni 10, allora la
pena della reclusione è aumentata a 7 anni nel minimo e a 12 nel
massimo.
- Se ricorre una di queste circostanze
aggravanti nella violenza di gruppo, la pena della reclusione è aumentata
fino ad 1/3.
Specifici interventi legislativi a
tutela del minore (l. 15.2.1996, n. 66 e l. 3.8.1998, n. 269) non indicano la
libertà sessuale come bene giuridico protetto, bensì sono tesi a garantire
l’integrità psicofisica del minore per favorire una corretta formazione
dell’intera personalità dell’individuo anche in riferimento alla sfera sessuale.
Le norme sopra citate agiscono da un lato da “doppia tutela”, qualora il
soggetto attivo rivesta un ruolo di garanzia sul minore per motivi di
educazione, istruzione, convivenza dato dalla possibilità di esercitare un poter
suggestivo e dall’altro la tutela della libertà personale nei rapporti tra
minori consenzienti che abbia compiuto anni 13, con una differenza di età tra i
soggetti non superiore a 3 anni (art. 609/2 quater c.p.).
Con la legge 269 del 1998 sono state
introdotte dal legislatore nuove norme contro lo sfruttamento sessuale in danno
a persona minorenne che nella fattispecie individuano le seguenti azioni
delittuose:
- la prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.),
- la pornografia minorile (art. 600 ter c.p.),
- la detenzione di materiale pornografico (art.
600 quater c.p.),
- il turismo sessuale (art. 600 quinquies c.p.),
- la tratta dei minori (art. 601c.p.),
- la procedibilità del delitto sessuale commesso
all’estero (art. 604 c.p.).
Con la legge n. 154 del 2001, a
tutela del minore il legislatore ha introdotto misure contro la violenza nelle
relazioni familiari, disponendo sia l’allontanamento dalla casa familiare, che
l’adozione di determinate misure patrimoniali. L’importanza di tali disposizioni
appare evidente, considerando che il fenomeno dell’abuso sessuale intrafamiliare
costituisce la maggior parte degli abusi su
minori.
L’autore di abuso sessuale
infantile
Come abbiamo visto in ambito
giuridico il legislatore opera delle nette categorizzazioni sia circa l’età
della vittima di abuso sessuale, che rispetto la tipologia dell’azione
delittuosa compiuta. Mentre il legislatore è interessato unicamente al
comportamento agito, in ambito psicologico si pone attenzione anche alle
fantasie dell’individuo che possono restare inespresse. Il contributo che la
psicologia può dare al diritto è finalizzato alla lettura di quei meccanismi
comportamentali che delineano sia l’autore dell’abuso sessuale, sia il minore
vittima, nell’ambito della raccolta e dell’attendibilità della testimonianza. La
psicologia, con criteri diversi dal diritto, si occupa delle parafilie (dal greco para, presso e philia, amore), definite nel
DSM-IV-TR (Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali),come “fantasie, impulsi sessuali, o
comportamenti ricorrenti e intensamente eccitanti sessualmente, che si
manifestano per un periodo di almeno 6 mesi, e che in generale riguardano:
oggetti inanimati, la sofferenza o l’umiliazione di se stessi o del partner, o
bambini o altre persone non consenzienti”.
Tra le varie forme di parafilie, come
disturbo del desiderio sessuale, è inserita la pedofilia (dal greco pais, ragazzo e philia, amore). Con il termine
pedofilia si indicano fantasie o comportamenti a sfondo sessuale di natura
etero o omosessuale ad opera di un individuo adulto, almeno di anni 16 e
maggiore di 5 anni di un bambino pre-pubero. Possiamo definire la pedofilia
come “l’attrazione sessuale per
individui in età pre-puberale”, che possono permanere come desiderio o
fantasia, oppure trasformarsi in un comportamento manifesto. Il soggetto
pedofilo non pone il minore pre-pubero come semplice oggetto sessuale, ma
rivolge il suo interesse in una relazione tratto con un bambino considerandolo
nella sua interezza. Per queste ragioni l’atteggiamento pedofilo non sempre è
accompagnato da un’agire aggressivo e violento. Spesso il termine pedofilia
diventa un’etichetta utilizzata non correttamente. Ci sono individui pedofili
che non commettono alcun reato, come ci sono soggetti non pedofili che compiono
abusi sessuali sui minori. Possiamo allora definire la pedofilia come un
atteggiamento, una tendenza che non sempre sfocia nel reato. Mentre un
“comportamento tipicamente pedofilo” può essere messo in atto anche da individui
non pedofili.
Nel DSM-IV-TR sono indicati i criteri
diagnostici per la pedofilia:
- durante un periodo di almeno sei mesi, fantasie,
impulsi sessuali, o comportamenti ricorrenti e intensamente eccitanti
sessualmente, che comportano attività sessuale con uno o più bambini
pre-puberi;
- le fantasie, gli impulsi sessuali o i
comportamenti causano disagio clinicamente significativo o compromissione
dell’area sociale, lavorativa o di altre importanti aree del
funzionamento;
- il soggetto ha almeno sedici anni ed è almeno
cinque anni maggiore del bambino o dei bambini di cui al criterio
A.
Il disturbo si manifesta generalmente
durante l’adolescenza, la frequenza è oscillante in relazione agli stress
psicosessuali e il decorso è molto spesso cronico. Riguardo il suo modus operandi, il pedofilo è un
soggetto comune, spesso è ben integrato socialmente. Può limitare l’azione
pedofila all’interno delle mura domestiche sui propri figli e parenti oppure
scegliere la sua vittima all’esterno dell’ambiente familiare. Molti soggetti nel
tempo tendono ad affinare le proprie tecniche di adescamento, sono in grado di
guadagnarsi la fiducia dei bambini e ricorrono alle minacce per indurre le
vittime a non parlare. Il comportamento pedofilo si distingue sotto varie
tipologie che caratterizzano l’agito sessuale (Petrone e Rialti,
2000):
- il pedofilo latente, non mette in
atto le proprie fantasie erotiche sui minori, inibite da regole morali molto
rigide;
- il pedofilo occasionale,
manifesta il suo comportamento sessuale spinto dal desiderio di infrangere
le norme morali solo in determinate circostanze come i turisti
sessuali;
- il pedofilo dalla personalità
immatura, adotta una modalità d’approccio seduttiva e passiva con le sue
vittime, solitamente è incapace di relazionarsi in modo adeguato con l’altro
sesso. Attraverso la relazione con un minore riesce a compensare il bisogno
di dominio;
- il pedofilo regressivo, è
contraddistinto da azioni impulsive e dall’incapacità di fronteggiare eventi
stressogeni. Le sue vittime spesso sono dei minori
sconosciuti;
- il pedofilo aggressivo, è un
antisociale, violento con la sua vittima fino ad ucciderla. Spesso è stato
lui stesso una vittima di abuso sessuale. Nel compimento dell’atto violento
ritrova il suo riscatto, cancellando il suo passato
traumatico;
- il pedofilo omosessuale, è
caratterizzato da una immaturità sessuale, identifica se stesso nella
vittima e la ama come lui vorrebbe essere amato. Spesso questo tipo di
soggetto ha subito carenze affettive dalla figura
materna.
Riguardo l’uso di strumenti
diagnostici preventivi per l’azione pedofila i risultati sono alquanto
controversi. La fallometria volumetrica e la pletismografia ciconferenziale,
nonostante siano i test preferibili per la diagnosi della pedofilia si
dimostrano fallaci per la facilità con la quale è possibile ingannare i
risultati. I soggetti sottoposti agli stimoli sessuali con filmati, fotografie o
disegni possono riuscire a dissimulare la propria eccitazione. Per ottenere
risultati maggiormente attendibili i test andrebbero utilizzati solo su
individui sottoposti a terapia che abbiamo ammesso di aver compiuto azioni di
abuso sessuale su minori.
Gli indicatori di abuso
sessuale
Episodi di abuso sessuale
nell’infanzia possono avere ripercussioni sullo sviluppo psicofisico del minore
sia nell’immediato che nel futuro. Secondo “il modello della quatto dinamiche
traumagenetiche” di Finkelhar, l’abuso sessuale può scatenare conseguenze
diverse influenzando lo sviluppo di quattro aspetti fondamentali per la qualità
della vita di ogni individuo: la sessualità, la fiducia nelle proprie capacità
di sviluppare relazioni personali, l’autostima, la fiducia nell’affrontare il
mondo. Per Finkelhar il minore vittima di abuso sessuale può manifestare diversi
vissuti emotivi:
- l’impotenza, il bambino non si sente più padrone
del proprio corpo non potendosi sottrarre alle violenze esterne, avverte
un’incapacità di chiedere aiuto, perdendo la speranza che le cose possono
cambiare;
- il tradimento, il minore non riesce più a
nutrire fiducia verso il mondo adulto che dovrebbe proteggerlo , è pertanto
possibile che manifesti rabbia, vergogna e sensi di colpa;
- la stigmatizzazione, al bambino vengono inviati
segnali negativi circa il suo comportamento sessuale, il carnefice spesso
denigra la vittima, oppure lo incita al silenzio;
- la sessualizzazione traumatica, presenza nel bambino di atteggiamenti
sessuali anomali a causa del coinvolgimento forzato in esperienze sessuali
inadeguate alla sua età.
Le reazioni e le conseguenze della
vittima di abuso sessuale spesso possono avere origine “da diversi fattori, quali l’abilità
cognitiva del bambino, la durata e la frequenza dell’abuso, il tipo di
coercizione usata verso il bambino, la relazione esistente tra il bambino ed il
perpetuatore, il tipo di abuso, la risposta che i membri della famiglia danno al
minore” (De Leo, Petruccelli, 1998).
Nella maggior parte dei casi i
disturbi associati alle conseguenze di un abuso sessuale sono sintomi fisici,
comportamentali comunemente accompagnati da sintomi aspecifici.
Sintomi fisici:
- segni cutanei (morsi, graffi,
contusioni),
- prurito nella zona genitale;
- difficoltà di deambulazione;
- difficoltà nel mantenimento posizione
seduta;
- biancheria intima macchiata o
strappata;
- tracce di liquido seminale o sangue sugli
indumenti o sulla cute;
- gravidanza nella primissima adolescenza in
assenza di partner noto;
- pubertà precoce.
Sintomi comportamentali:
- passività, paura, sfiducia verso il mondo
adulto;
- conoscenza di comportamenti sessuali inadeguati
per l’età;
- difficoltà a stare in relazione con i
coetanei (atteggiamenti aggressivi, disinteresse);
- atteggiamenti seduttivi verso gli
adulti;
- calo del rendimento scolastico;
- difficoltà nel linguaggio.
Sintomi aspecifici:
- disturbi del sonno;
- disturbi alimentari;
- disturbi controllo degli sfinteri;
- ansia;
- depressione;
- fobie;
- sintomi ipocondriaci;
- rituali ossessivi legati principalmente alla
pulizia.
Anche il Disturbo Post-Traumatico da
Stress può essere considerato un indicatore di un avvenuto abuso, causato
proprio dal forte trauma. Nelle donne adulte abusate nell’infanzia si possono
mostrare diverse problematiche: inibizioni nel desiderio sessuale, repulsione
verso il sesso, timore dell’intimità, difficoltà a raggiungere l’orgasmo e
problemi nell’eccitamento. Negli uomini sono riscontrati disagi causati
dall’eiaculazione ritardata, da problemi erettili, da un’identità sessuale
fragile, fino all’omofobia.
I sintomi fisici, comportamentali e
aspecifici sopra descritti non sono esclusivi nei bambini vittime di abuso
sessuale, ma possono sottolineare un malessere generale del minore riconducibile
anche ad altre cause. Tuttavia diversi studi dimostrano come i minori vittime di
un abuso sessuale manifestino con una forte incidenza rispetto ad altri bambini
comportamenti aggressivi, una competenza sociale inadeguata ed atteggiamenti
sessuali non idonei alla loro età.
In sede processuale i possibili
indicatori dell’abuso non sempre si dimostrano validi ed affidabili. In caso di
valutazione del danno psicologico nella vittima di un presunto abuso sessuale
occorre in primo luogo accertare il nesso causale ed esaminare gli eventi che
riguardano specificatamente l’abuso, gli eventi concorrenti all’abuso, gli
eventi antecedenti all’abuso e gli eventi che seguono
l’abuso.
Riferimenti
bibliografici
American Psychiatric
Association, DSM-IV-TR Manuale
diagnostico e statistico dei disturbi mentali, Masson, Milano, 2001.
Cesa Bianchi M., Scabini E., (a cura
di), La violenza sui
bambini, Franco Angeli, Milano, 1993.
Cianfrocca P., L’abuso sessuale infantile: le
norme, in Petruccelli F., Petruccelli I., (a cura di), Argomenti di psicologia giuridica, Franco Angeli, Milano,
2004.
De Leo G., Petruccelli I., L’abuso sessuale infantile e la
pedofilia, Franco Angeli, Milano, 1998.
Gulotta G., Il bambino come prova negli abusi
sessuali, in Cabras C., Psicologia della
prova, Giuffrè, Milano,
1996.
Gulotta G., (a cura di), Elementi di psicologia giuridica e
di diritto psicologico, Giuffrè Editore, Milano, 2002.
Montecchi F., (a cura di), I maltrattamenti e gli abusi sui
bambini, Franco Angeli, Milano, 1998.
Petruccelli F., Cecic Ercolano
M., L’abuso sessuale: punto di
vista giuridico e psicologico, in Petruccelli F., Petruccelli I., (a cura
di), Argomenti di psicologia
giuridica, Franco Angeli, Milano,
2004.
|