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Approfondimenti Giuridici
06-03-2010
Controllo a distanza dei lavoratori e tutela della privacy
Dott. Marco Salzano -
salzanomarco@hotmail.it
La Direzione Generale per l'attività
ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito
risposta, in data 1 marzo 2010, ad un quesito posto da Confindustria
ed avente ad oggetto il quadro normativo e regolamentare entro il quale svolgere
l'attività di controllo a distanza delle prestazioni lavorative svolte dai
dipendenti.
Il settore cui ci si riferisce è
quello delle telecomunicazioni.
In particolare dell'assistenza
telefonica alla clientela mediante call center. L'attività di controllo
ipotizzata nel quesito si sostanzia nell'installazione di un sistema di
controllo in grado di effettuare registrazioni audio di chiamate in uscita e in
entrata. Esse sarebbero finalizzate al monitoraggio a campione della qualità dei
processi e dei servizi di assistenza alla clientela e caratterizzate dalla
presenza di apposite misure di tutela della privacy.
Non sarebbe possibile risalire
all'individuazione né dell'operatore né dei clienti
coinvolti nella conversazione
registrata ai fini del monitoraggio.
Lo strumento giuridico utilizzato è
l'interpello. Una sorta di interpretazione autentica. Viene fornita dal
Ministero su istanza dei destinatari delle norme oggetto di dubbio
interpretativo che, per evitare di incorrere in sanzioni o di creare liti,
chiedono lumi. Solo un caso che questa volta il soggetto istante sia
un'associazione industriale; il diritto di interpello (art. 9, D.Lgs. n.
124/2004, come modificato dal D.L. n. 262/2006) è infatti riconosciuto a molti
altri soggetti: organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti
territoriali, enti pubblici nazionali, nonché organizzazioni sindacali e dei
datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale e consigli
nazionali degli ordini professionali. Trattasi di un dispositivo molto duttile e
snello (al Ministero del Lavoro il quesito si può presentare solo per posta
elettronica) che consente, da un lato, di dotare l'impianto regolatorio di un
enforcement molto permeante perché sollecitato dalle difficoltà interpretative
riscontrate sul campo, e dall'altro, di porsi al riparo, mediante l'adeguamento
alle indicazioni fornite, dall'applicazione delle relative sanzioni penali,
amministrative e civili.
La competenza si radica nel Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali perché, come vedremo ampiamente a breve, il
punto di diritto sta nell'applicazione dell'art. 4 della Legge 300/1970. Lo
Statuto dei lavoratori. Ma questa Direzione Generale non è nuova ad occuparsi di
privacy. Era già successo nel 2006, con l'interpello n. 218; si stabiliva il
principio di diritto oggi ribadito e già statuito da una Sentenza del Pretore di
Milano del 2 luglio1981. Ed era già successo nell'ottobre del 2008, con
l'interpello 41 intorno al rispetto del Codice sulla protezione dei dati
personali e l'esigenza di riportare - sul tesserino di riconoscimento per il
personale occupato nei cantieri edili – informazioni che consentissero
l'inequivoco e immediato riconoscimento del lavoratore interessato.
Ma torniamo all'interpello 2 del
2010.
Si diceva della centralità dell'art.
4 dello Statuto dei Lavoratori. Il quesito infatti attiene all'applicabilità di
questa norma alla fattispecie descritta.
Essa vietata l'uso di impianti
audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza
dell'attività dei lavoratori.
L'eccezione a questo principio è
ammessa in caso di esigenze organizzative e produttive ovvero di sicurezza del
lavoro, ma subordinata all'accordo con le rappresentanze sindacali aziendali. In
difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del
lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti.
L'interprete avveduto non può non
registrare immediatamente che, per esplicito riferimento testuale, gli impianti,
per ricadere nel divieto e nella propedeuticità alla attivazione delle procedure
di accordo o autorizzatorie, debbano consentire, anche indirettamente (sono
votati primariamente ad istanze organizzative, produttive o di sicurezza del
lavoro), il controllo dell'attività dei lavoratori.
Tanto premesso l'interpello del 1
marzo esclude l'applicabilità dell'art. 4.
Si motiva con l'inidoneità del
sistema proposto a svolgere una funzione di controllo del singolo lavoratore.
Dal suo utilizzo potrebbe al massimo derivare una valutazione della qualità del
servizio prestato alla clientela nella sua globalità. Ma il diritto alla privacy
del singolo lavoratore non è sottoposto a nessuna forma di aggressione né di
esposizione al rischio. Alla sua tutela sono proposte, ancora una volta, e per
quanto più ci interessa, le modalità di trattamento.
Anche quest'interpretazione dello
Statuto dei lavoratori si inserisce quindi nel solco scavato dalla Convenzione
di Nizza del 1981, dalla Direttiva n. 95/46/CE e dal nostro Codice sulla
protezione dei dati personali.
Quindi ancora la consapevolezza che
la disponibilità di dati personali costituisce uno strumento cui la complessità
della società moderna non può rinunciare e che la conseguente maggior
esposizione dei privati richiede lo sviluppo di una disciplina del trattamento
dei dati personali entro limiti compatibili con il rispetto della persona
[1].
Nella fattispecie de quo ,
secondo il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e, secondo noi, in
maniera del tutto ragionevole le corrette (ai fini di tutela) modalità di
trattamento sarebbero assicurate da alcuni accorgimenti tecnici, presenti nel
modello di sistema di controllo proposto da Confindustria, che non consentono di
risalire all'identità del lavoratore.
Le voci di clienti e degli operatori
verrebbero infatti criptate in fase di registrazione, in modo tale da essere non
riconoscibili e non riconducibili all'identità del singolo operatore e cliente.
Verrebbero tagliati i primi secondi
della conversazione con conseguente impossibilità di ascoltare il nome
dell'operatore; il sistema di monitoraggio non fornirebbe alcun report di
informazioni sul singolo operatore; non sarebbero tracciati né il nome
dell'operatore, né alcun altro dato che possa condurre alla sua identificazione.
Inoltre l'accesso ai dati registrati sarebbe rigorosamente tracciabile e
limitato ai soggetti autorizzati rispetto alle finalità di monitoraggio.
Si diceva di un interpello del 2006
su questione del tutto analoga.
Esso viene oggi richiamato per
chiarire che si ritiene legittimo anche il controllo effettuato mediante un
sistema in grado di registrare l'apparecchio chiamato ed il numero della
postazione dalla quale è effettuata la chiamata se sussista una rotazione del
personale che usufruisce della postazione stessa, idonea ad impedire una diretta
ed inequivocabile correlazione tra l'apparecchio dal quale sono effettuate le
chiamate ed il lavoratore .
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[1] In questo senso, Rodotà,
Repertorio di fine secolo, Bari 1992, p. 48 e Westin, Privacy e
Freedom, New York 1967.
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