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Approfondimenti Giuridici
09-07-1998
La soluzione delle controversie su internet
convegno "CYBERLAW - Problemi giuridici connessi allo sviluppo di internet"
Mario Dotti -
Per introdurre il tema di cui parlerò è necessario
precisare un elemento che non traspare dal titolo del mio intervento: ciò di cui
mi occuperò sono gli strumenti di soluzione delle controversie su internet
alternativi alla giustizia ordinaria. Lo scopo del mio intervento sarà quindi
quello di offrire una panoramica introduttiva dell'applicazione alle
controversie su internet dei metodi che nella prassi internazionale vengono
definiti di ADR (Alternative Dispute Resolution), di esperienze già esistenti in
tal senso e di proposte attualmente allo studio.
L'espressione "soluzione delle controversie su
internet" può richiamare due differenti significati: la soluzione delle
controversie di internet, laddove internet è inteso in senso territoriale, come
l'ambito di possibile contenzioso; oppure, la soluzione delle controversie con
internet, in senso strumentale, per cui internet è il mezzo tecnologico
attraverso il quale dirimere le controversie.
Le soluzioni di cui parlerò abbracciano entrambi i
significati: si tratterà quindi di metodi alternativi di soluzione attraverso
internet delle controversie riguardanti internet.
Da cosa nasce l'esigenza di ricorrere a metodi
alternativi alla giustizia ordinaria per risolvere le controversie riguardanti
internet?
Possiamo trovare una primo approccio nel
ripercorrere le linee guida di uno dei primi progetti di soluzione delle
controversie su internet attraverso metodi alternativi alla giustizia ordinaria.
Si tratta dell'esperienza di Virtual Magistrate (V-Mag), un working group
promosso nel 1996 da alcune istituzioni universitarie statunitensi di concerto
con l'American Arbitration Association, che cominciò ad approfondire le
problematiche connesse all'applicazione della giustizia ordinaria alle
controversie scaturite su internet e concepì un sistema alternativo di
risoluzione delle controversie1.
Il sistema V-Mag si sviluppa prendendo in esame
esclusivamente questo schema tipico di controversia: il denunciante A lamenta
che il soggetto B ha immesso in un sistema o un server gestito dall'operatore di
sistema2 C, un messaggio o un file dal contenuto illecito (violazione di diritti
di proprietà intellettuale o industriale, divulgazione di informazioni
riservate, diffamazione, atti di concorrenza sleale...); A chiede che tale
contenuto venga rimosso dal sistema gestito dall'operatore C.
Vi è un caso paradigmatico, ormai divenuto punto di
riferimento in materia: si tratta di Religious Technology Center and Bridge
Publications Inc. vs. Netcom Online Communication Services Inc. et al.3 ,
controversia più familiarmente nota come il "caso
Scientology".
Un ex ministro della chiesa di Scientology, sig,
Erlich, aveva immesso nel gruppo di discussione di Scientology
(alt.religion.scientology) propri messaggi di critica nei confronti della chiesa
stessa, riportando brani interi di alcuni scritti di Ron Hubbard, fondatore
della chiesa di Scientology, del cui copyright erano titolari Religious
Technology Center e Bridge Publication. I messaggi vennero pubblicati e con essi
anche le riproduzioni dei brani tutelati. Di conseguenza i titolari di tali
scritti intravvidero una violazione dei diritti di riproduzione di tali opere da
parte di Erlich, il quale però aveva ottenuto l'accesso a internet da una BBS,
la quale a sua volta accedeva alla rete attraverso Netcom Online (uno dei
provider più grossi negli USA).
I titolari delle opere1
tentarono invano di convincere l'autore a ritirare il contenuto immesso; 2 poi si rivolsero al titolare della BBS perché
interrompesse l'accesso al proprio sistema da parte di Erlich: la risposta fu
negativa, in quanto il titolare della BBS non aveva alcuna prova della
titolarità del copyright in capo agli attori; 3 Netcom
pure si rifiutò di assecondare la richiesta degli attori, sostenendo di non
avere la possibilità di controllo preventivo sui contenuti di Erlich e che
rifiutare l'accesso a lui avrebbe significato dover entrare nel merito dei
contenuti di centinaia di altri utenti che avevano l'accesso al sistema e se del
caso rimuovere. Gli attori chiamarono in causa anche gli operatori di sistema
che davano accesso a Erlich4.
E' certo che in generale, perlomeno fino a che non
vi sia un provvedimento dell'autorità giudiziaria che vincoli a determinati
adempimenti, l'operatore di sistema che sia messo a conoscenza di essere veicolo
di diffusione di contenuti che danneggiano un certo soggetto, si trova di fronte
ad un dilemma5. Avendo la possibilità tecnica di
rimuovere il contenuto dannoso, la decisione di non fare nulla potrebbe essere
vista come un suo accordo nel perpetuare gli effetti dannosi che discendano dal
contenuto in questione. Viceversa, decidere unilateralmente di rimuovere tale
contenuto potrebbe rivelarsi un abuso nei confronti del titolare del contenuto,
soprattutto se, in esito ad un eventuale successivo giudizio, le doglianze del
denunciante si rivelassero infondate.
Poiché il dilemma suddetto pone nelle mani
dell'operatore di sistema la stessa esistenza o la cancellazione di una voce, di
un soggetto nel mondo virtuale, la scelta di una delle due opzioni è quindi
delicata e presuppone che l'operatore di sistema sia sufficientemente edotto
delle ragioni di entrambe la parti.
L'operatore di sistema dovrebbe quindi attuare una
prima fase di investigazione, di indagine, in merito alle posizioni delle parti
ed ai fatti oggetto di controversia. Ciò comporta impiego di risorse, sia
economiche che umane, che non tutti gli operatori di sistema possono
permettersi. C'è infatti chi è in grado di dedicare uno staff legale
esclusivamente a tale scopo, ma v'è anche chi si trova a dover scegliere che
passo intraprendere senza poter disporre di risorse per effettuare le adeguate
indagini sul caso.
Viene poi la seconda fase in cui l'operatore di
sistema deve decidere che opzione scegliere. Questo appare un passo obbligato,
in quanto anche la decisione di cestinare la doglianza può avere conseguenze
tanto nei confronti del danneggiato, quanto aggravare la posizione del
danneggiante. Si potrebbe quindi sostenere che l'operatore di sistema si trova
nella posizione di chi, nel decidere se rimuovere un contenuto o lasciarlo
dov'è, si trova, di fatto, a dare una risposta alle parti e quindi una soluzione
alla controversia.
Lasciare tale scelta all'operatore di sistema
comporta inoltre il rischio di una decisione "opportunistica" da parte
dell'operatore di sistema stesso. In particolare, potrebbe influire
quell'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'operatore di sistema è stato
- in taluni casi attraverso un'indagine un po' affrettata sull'effettivo ruolo
dallo stesso svolto - sistematicamente assimilato non già all' "edicolante"
(inteso come soggetto puramente strumentale, senza prerogativa nè possibilità di
controllo sui contenuti) 6 ma all' "editore" e perciò
considerato responsabile degli illeciti commessi da chi accede tramite il suo
sistema. E' infatti probabile che la scelta dell'operatore di sistema tenga
conto, da una parte, del tangibile rischio di essere comunque ritenuto
corresponsabile dell'illecito per non aver rimosso il contenuto, dall'altra,
della possibilità di un'azione risarcitoria intentata da parte di chi sia stato
"oscurato". Si potrebbe quindi ritenere che un operatore di sistema che mirasse
esclusivamente a correre il rischio minore sarebbe più propenso ad optare per la
soluzione più favorevole al denunciante.
Ovviamente, la decisione dell'operatore di sistema
è una scelta certamente sindacabile ad opera della parte che da tale decisione
si sente danneggiata, la quale avrà la facoltà di portare in giudizio anche
l'operatore di sistema e veder riconosciute in tale sede le proprie ragioni
anche rispetto alla bontà del scelte operate da questo (si ricordi cosa fecero
Netcom e la BBS nel caso citato).
Si profila appunto una terza fase: decidere se
attivare un giudizio ordinario. Il problema che si pone a questo punto per il
danneggiato è di valutare il rapporto costi benefici di un'azione giudiziaria.
Ricorrere alla giustizia ordinaria comporta costi non indifferenti, mentre
internet è caratterizzata da numerosissime potenziali controversie in cui il
valore è marginale.
Basti infatti fare questa piccola considerazione.
Un qualsiasi privato che realizzi le proprie pagine web, magari utilizzando i
500K di spazio su server compresi in un ordinario contratto di accesso (dal
costo mediamente molto contenuto), e le immette in rete attraverso il proprio
operatore di sistema, si trova rispetto agli utenti nel medesimo rapporto in cui
si trova un editore tradizionale nel mondo reale.
Ma nel mondo reale un editore tradizionale arriva
al pubblico col proprio prodotto solo disponendo di risorse. Deve infatti
disporre di sufficienti risorse per superare determinate barriere all'ingresso
(si pensi agli investimenti strutturali iniziali) e notevoli costi di
transazione (si pensi ai rapporti nella catena di distribuzione che intercorrono
perché un quotidiano parta dal magazzino dell'editore ed arrivi all'edicola di
Canicattì, oppure ai costi di promozione). Un imprenditore così strutturato
normalmente prevede nel proprio rischio d'impresa anche la possibilità di azioni
giudiziarie e relativi costi.
Viceversa, colui che dispone di sufficienti risorse
economiche per pubblicare su internet un proprio contenuto, non necessariamente
sarà economicamente pronto ad assumere le azioni giudiziarie che si vedessero
necessarie per difendere tale contenuto. Per fare un esempio banale, uno
studente che pubblichi in rete pagine web contenenti le proprie fotografie di
viaggi e che successivamente riscontri che una di tali fotografie è stata
illecitamente scaricata da internet e riprodotta in un sito statunitense,
difficilmente avrà le risorse economiche, o magari l'interesse in rapporto al
valore commerciale della fotografia, per ricorrere alla giustizia ordinaria. Al
massimo invierà un messaggio di posta elettronica all' operatore di sistema
interessato chiedendo la rimozione delle riproduzioni non autorizzate, ma -
probabilmente - nulla di più.
La facilità di accesso allo spazio virtuale
consente praticamente a chiunque di immettere contenuti in rete; per converso
questo può dar luogo ad un numero ingente di potenziali controversie, di valore
tuttavia marginale. Si tenga anche presente che l'immissione di contenuti in
rete è alla portata anche di coloro che non necessariamente hanno un'adeguata
consapevolezza di quali siano i limiti nella manifestazione del proprio pensiero
o nell'utilizzazione di materiali tutelati (preparazione invece solitamente
propria di chi opera professionalmente), è evidente che tale numero va ad
incrementarsi anche per le diffamazioni inconsapevoli o per le involontarie
violazioni del copyright o dei marchi.
Si potrebbe quindi ritenere che nelle controversie
di scarso valore ovvero in quelle in cui il danneggiato non ha la possibilità
economica di adire la giustizia ordinaria, l'opzione scelta dall'operatore di
sistema nella seconda fase sopraindicata rischia di diventare la decisione
definitiva che risolve la controversia7.
Il giudizio ordinario, inoltre, è lento.
Quand'anche la parte lesa invochi l'intervento della giustizia ordinaria
trascorrerà comunque un lasso di tempo tra il ricorso e un provvedimento del
giudice. Nelle more del procedimento, sarà sempre l'opzione che, di fronte al
proprio dilemma l'operatore di sistema sceglierà, ad influire nelle sfere delle
parti. E poiché una delle principali caratteristiche della natura di internet è
la rapidità con cui le informazioni viaggiano e si diffondono, un modesto
ritardo nel prendere opportuni provvedimenti, che nel mondo reale potrebbe
essere irrilevante rispetto alla proliferazione del danno, nel "metabolismo"
della rete può rivelarsi ben più grave. Contenuti diffamatori o riproduzioni
illecite di opere tutelate possono essere disseminate in ogni estremità della
rete prima ancora che la giustizia ordinaria riesca a dare le opportune
risposte. Ne deriva che, ancora, la decisione dell' operatore di sistema è
determinante: sebbene non sia quella finale (in questo caso l'autorità
giudiziaria viene adita), è senz'altro significativa rispetto alla possibilità
di minimizzare il danno.)
Il dilemma dell'operatore di sistema è
sostanzialmente il problema che il progetto V Mag tendeva a superare: togliere
la scelta tra le due opzioni dalle mani dell'operatore di sistema per lasciarla
di un organo arbitrale terzo, che disponga della competenza e delle risorse
necessarie per effettuare un'attenta ed oggettiva valutazione della fattispecie,
delle ragioni delle parti e che indichi all'operatore di sistema quale sia
l'opzione da scegliere. Questa soluzione non precludeva peraltro il ruolo della
giustizia ordinaria, innanzi alla quale sarebbero state portate le eventuali
istanze risarcitorie connesse alla fattispecie8.
Il progetto V Mag prevedeva poi un'apposita
procedura, gestibile completamente via posta elettronica, secondo la quale
l'arbitro riceveva dalle parti le rispettive memorie e si poneva l'obiettivo di
emettere il proprio lodo entro 72 ore lavorative dal ricorso; il pagamento degli
onorari, importi standard quasi simbolici, poteva avvenire pure on
line.
Si trattava quindi di uno strumento del tutto
consensuale e negoziale, una forma di arbitrato irrituale, con procedure
proprie, in cui la decisione veniva presa secondo equità. Ciò evidentemente al
fine di evitare conflitti di leggi e di giurisdizioni ed offrire a coloro che si
affidassero a tale soluzione alternativa uno strumento rapido e poco
costoso.
Vi era poi il problema di come rendere vincolante
il lodo dell'arbitro nei confronti delle parti. La soluzione ideata era quella
di introdurre una clausola arbitrale nei contratti di accesso a internet che
vincolava gli utenti, sottoscrivendo il contratto stesso, a deferire ogni
controversia al V Mag. Questa soluzione appare tuttora forse la più logica,
sebbene meno facile da realizzare. Se è vero che il contratto di accesso è il
collo di bottiglia attraverso il quale chiunque deve passare per entrare nel
mondo virtuale ed è quindi l'occasione più indicata per sottoscrivere tale
impegno, è pur vero che una simile soluzione dovrebbe presupporre un accordo su
un unico organismo (oppure su organi diversi ma tra loro correlati) al fine di
evitare che due litiganti che accedano a internet con provider e contratti
diversi si trovino vincolati a rivolgersi a soggetti
differenti.
Il progetto V Mag è rimasto, in linea di massima,
un progetto pilota, che non ha avuto effettiva e sistematica attuazione,
probabilmente perché è mancato un avvio iniziale che potesse man mano
consolidarne il ruolo. Tuttavia, ritengo che sia un prezioso contributo per
approfondire il tema della soluzione delle controversie su internet attraverso
metodi alternativi alla giustizia ordinaria.
Il progetto V Mag non è l'unica realtà in tema di
metodi alternativi di soluzione delle controversie. Vediamone altre.
Un primo esempio è la Dispute Policy di Network
Solutions Inc., organismo che, com'è noto, gestisce in regime di monopolio la
registrazione dei nomi di dominio sotto i generic top level domains .com, .edu.,
.net, .org, raccolti nel registro generale denominato InterNIC. Si tratta di un
sistema di composizione delle controversie che, in caso di contesa sull'uso di
un determinato nome di dominio, stabilisce tra i litiganti chi sia il soggetto
legittimato all'utilizzo di tale nome. Le regole della Dispute Policy sono state
recentemente rinnovate con un documento entrato in vigore il 25 febbraio 19989. Tra le principali modifiche sono inclusi: il diritto
per NSI di trasferire o modificare, secondo propria discrezione, un nome di
dominio conteso10; l'obbligo per il denunciante di
corredare la propria istanza di elementi di fatto e di diritto che comprovino
che l'utilizzo da parte dell'altra parte di un certo nome configuri una
violazione del marchio del primo11; il ripristino
dello status quo ante rispetto al nome di dominio conteso, qualora dopo la
decisione di NSI, il titolare del domain name azioni un procedimento ordinario12.
Un'esperienza di notevole interesse è quella
dell'Arbitration Center del WIPO (World Intellectual Property Organization,
ovvero OMPI, Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale). Com'è
noto, la gestione monopolistica di InterNIC da parte di Network Solution è in
scadenza. In conseguenza di ciò le maggiori organizzazioni internazionali
coinvolte nello sviluppo di internet hanno siglato un protocollo, detto gTLD-MoU
(generic Top Level Domain - Memorandum of Understandings) 13, che introduce una serie di nuovi domini di primo
livello generici, tra cui .shop, .rec, .web, .info, ecc... Il protocollo prevede
la costituzione presso la sede del WIPO a Ginevra di un organo arbitrale che
decide sulle controversie relative all'utilizzo dei nomi che verranno registrati
sotto i domini di primo livello generici introdotti dal MoU. La soluzione di
tali controversie è affidata ad una struttura che prevede tre diversi gradi di
procedure: la procedura "leggera" degli ACPs (Administrative Domain Name
Challenge Panels), il cui compito è solo quello di valutare le ragioni delle
parti e, in esito a ciò, di indicare alle medesime quale delle due ha maggiori
diritti all'uso del nome di dominio conteso14; una
seconda procedura, di Mediation15; infine, una terza,
più complessa, di Expedited Arbitration, che al fine di consentire soluzioni
brevi e poco costose, prevede sempre la presenza di un solo arbitro, di un
termine massimo di tre giorni per le audizioni delle parti e di tre mesi per la
conclusione della procedura16. Il WIPO Arbitration
Center si contraddistingue anche per importanti innovazioni sul piano
organizzativo: tutta la procedura viene gestita on line, mentre il sito è
organizzato per fornire moduli da compilare con le doglianze che si portano in
giudizio, effettuare notifiche automatiche, consentire pagamento elettronico
degli onorari, fornire misure di sicurezza per la trasmissione dei documenti,
utilizzare strumenti di comunicazione in real time (chat, videoconferencing..),
database per archiviare gli atti17.
Ancora in tema di controversie sui nomi di dominio
è da ricordare anche la procedura prevista dalla Naming Authority Italiana,
organo che si occupa della definizione delle procedure operative sulla base
delle quali vengono effettuate le assegnazioni dei nomi sotto il dominio
nazionale di primo livello .it., gestite operativamente dalla Registration
Authority Italiana. Si prevede una procedura che si tiene presso la Registration
Authority, detta Processo di Pubblica Contestazione, da aprirsi a cura di una
delle parti coinvolte nella disputa sull'utilizzo di un determinato nome di
dominio. La Registration Authority notifica alle parti interessate l'apertura
del Processo, assegnando alle medesime un termine per conciliare la
controversia. In difetto, viene costituito un Comitato di Arbitrazione cui viene
demandata la risoluzione della disputa18.
Così come quella italiana, la maggior parte delle
naming authority nazionali prevedono apposite strutture di soluzione delle
controversie riguardanti l'uso dei nomi di dominio. E' appena il caso di citare
l'Alternative Dispute Resolution Service istituito da Nominet, la naming
authority inglese19.
Infine va tenuto presente il progetto di ADR su
internet della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Milano, cui
partecipa un tavolo di lavoro composto da CNR, Ministero di Grazia e Giustizia,
Fondazione Calamandrei e Associazione Italiana Internet Providers. Il progetto è
finalizzato a predisporre un foro specifico per le controversie che nascono su
internet (non solo copyright, ma anche e soprattutto liti di carattere
contrattuale: tra utente e provider per i contratti di accesso, acquisti
attraverso commercio elettronico). Il progetto prevede una struttura
completamente on line, una forma di arbitrato irrituale, con procedure proprie,
di natura conciliativa, con un conciliatore unico ed a costi molto contenuti. Le
parti decidono ex post, ovvero dopo che la controversia è sorta, di sottoporre
la lite a tale organismo.
Alla luce delle esperienze sinora descritte, è
possibile riassumere i vantaggi dell'utilizzo di metodi alternativi di soluzione
delle controversie su internet che siano essenzialmente basati su metodi
consensuali, irrituali, che operino secondo equità e con procedure
proprie:
a) "bypassare" conflitti di leggi e di
giurisdizione e problemi di armonizzazione con le regole di procedura vigenti,
salvo - ovviamente - le rigidità connesse alle giurisdizioni non derogabili
(prima fra tutte quella penale);
b) contenimento dei costi e quindi più allargate
possibilità di accesso;
c) rapidità di intervento;
d) uso di internet e conseguenti vantaggi
organizzativi20;
e) maggiore varietà di risultati possibili, grazie
alla maggiore flessibilità consentita dalle soluzioni di carattere negoziale21;
f) maggiore riservatezza22;
La predisposizione di metodi alternativi è
incoraggiata anche a livello istituzionale: lo stesso regolamento 318/97 in tema
di servizi di telecomunicazioni prevede espressamente procedure facilmente
accessibili e poco costose per la soluzione delle controversie tra utenti e
organismi di telecomunicazioni (e tra organismi).
V'è anche una comunicazione della Commissione
Europea in tema di promozione dell'utilizzo del commercio elettronico, che
auspica l'istituzione di procedure alternative atte ad affrontare i reclami
presentati dalla clientela in relazione ai servizi ed ai prodotti
interessati.
In conclusione, la presente trattazione ha lo scopo
di offrire alcuni spunti d'interesse sulla materia, posto che, naturalmente, i
problemi giuridici sottostanti alle procedure di ADR su internet sono ancora
tutti da approfondire.
Ritengo però che le soluzioni giuridiche debbano
necessariamente essere trovate: in un contesto sociale sempre più orientato
all'utilizzo delle reti telematiche, la strada che porta a metodi di soluzione
delle controversie più rapidi, transnazionali e basati sulle nuove tecnologie si
rivelerà obbligata.
Il problema, oserei dire, vero si pone a livello
psicologico ed è quello tipico dell'uovo e della gallina23: le strutture di ADR su internet dimostreranno la
loro utilità solo quando potranno vantare un po' di casi risolti; dall'altra
parte, finché non v'è una stabilizzazione data dai precedenti, l'utente potrebbe
non essere disposto ad affidare la soluzione della propria controversia ad
alternative che si presentano come sperimentali.
Note
1 Le informazioni riguardanti il
progetto Virtual Magistrate sono tratte dal relativo sito web http://vmag.law.vill.edu:8080/ e dal
Cyberspace Law Institute Background Paper presso http://www.cli.org.
2 Con l'espressione "operatore di
sistema" si vuole intendere il soggetto che si trova in condizione di poter
esercitare un controllo sui contenuti immessi nei propri server, sia che si
tratti quindi di un service o access provider, di un moderatore di newsgroup o
del titolare di una BBS.
3 N.D. Cal., No. C-95-20091 RMW,
25/11/1995.
4 Il testo della decisione in
parola è disponibile presso il sito della New York Law School all'URL: http://www.cmcnyls.edu/PUBLIC/USCases/NetCom.HTM
5 il dilemma dell'operatore di
sistema è di D.G.POST, Dispute resolution in cyberspace: engineering a virtual
magistrate system, http://www.law.vill.edu/ncair/disres/dgp2.html
6 cfr. Cubby, Inc. vs. Compuserve,
Inc. 776 F. Supp. 135 (S.D.N.Y. 1991).
7 D.G.POST, op.cit., il quale rileva,
con una divertente metafora, che questa situazione si ripresenta anche nella
realtà quotidiana: così come l'operatore di sistema nel mondo virtuale, anche
l'esercente del negozio di tintoria nel mondo reale spesso assume il ruolo di
chi risolve in modo definitivo la controversia, dato che le lagnanze relative ad
eventuali difetti nel servizio reso molto raramente vengono dedotte in
giudizio!
8 Parafrasando una delle FAQ del sito
V Mag, questa struttura decide se sia ragionevole per un operatore di sistema
eliminare o sospendere la diffusione di un determinato contenuto. V Mag non
decide su questioni riguardanti obbligazioni contrattuali sorte tra utenti e
operatori di sistema.
9 Documento disponibile presso
http://rs.internic.net/domain-info/internic-domain-6.html
10 Section 7 del documento citato in
nota 9.
11 Section 8 del documento citato in
nota 9.
12 Section 10(a) del documento
citato in nota 9.
13 Non essendo questa la sede
per approfondire questo tema piuttosto vasto, si rimanda a M.F.DOTTI, I nuovi
generic Top Level Domains, Rapporto Mensile Beltel, maggio 98, Milano, pag. 105.
Oppure http://www.gtld-mou.org/
14 Si vedano, più
diffusamente, le Guidelines degli ACPs nella più recente stesura presso http://www.gtld-mou.org/docs/tracps.htm
15 si vedano le regole della
procedura di Mediation presso http://arbiter.wipo.int/domain_name/mediation-rules/index.html
16 le regole dell'Expedited
Arbitration sono disponibili presso http://arbiter.wipo.int/domain_name/expedited-rules/index.html
17 il sito del WIPO
Arbitration Center si trova all'URL: http://arbiter.wipo.int/
18 Per approfondire il tema,
si veda: http://www.nic.it/NA/rulesnad.html#d4
19 Per approfondimenti, http://www.nic.uk/drs.html
20 A tal riguardo, vale la pena
notare che l'ostacolo a mio avviso più rilevante nella diffusione di questi
strumenti è sempre stato quello della sicurezza della rete, dell'autenticità e
del valore giuridico dei documenti elettronici relativi alla procedura. Si può
dire che questo problema sia stato, in linea di principio, risolto proprio
grazie alla portata innovativa dell'ART.15 DELLA LEGGE BASSANINI che, com'è noto
sancisce la validità, a tutti gli effetti di legge, del documento elettronico,
nonché del successivo regolamento concernente la firma digitale.
21 La soluzione della controversia
attraverso metodi consensuali alternativi alla giustizia ordinaria consente una
maggiore flessibilità nel raggiungimento di un risultato reciprocamente
soddisfacente. A differenza dei rimedi ordinari, evidentemente vincolati ad una
serie di fattispecie normativamente previste, una soluzione di tipo transattivo
può essere in grado di meglio riflettere e conciliare i rispettivi interessi. Si
prenda ad esempio il caso di controversie relative all'uso dei nomi di dominio.
Due litiganti che si contendessero l'utilizzo di un medesimo nome di dominio
".com", si troverebbero di fronte a due scenari: in un contenzioso giudiziale i
possibili esiti andranno, in linea generale, dal rigetto della domanda,
all'assegnazione il nome ad una sola delle parti (con il divieto di utilizzo da
parte dell'altra), al vincolo per una delle due parti a modificare il nome di
dominio con un'espressione meno confusoria. Viceversa, in una negoziazione
(attraverso un arbitrato alternativo), le possibili soluzioni saranno ben di
più: oltre a quelle enunciate, le parti potranno, per esempio, chiedere di
comune accordo, la cancellazione del nome .com in questione e scegliere altri
suffissi non identici; oppure, potranno collegare il nome .com in questione ad
una pagina web comune, accollandosene in parti uguali i costi, che a sua volta
contenga i links verso i rispettivi siti (che avranno nuovi nomi di dominio). E
via via.
22 Va anche considerato che un
procedimento di tipo negoziale alternativo presenta, a differenza della
giustizia ordinaria, un carattere di assoluta confidenzialità..
23 D.G.POST, op.cit.
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