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Videofonini e privacy

Scritto da Romina Ridolfi

Il Garante della Privacy è intervenuto con un Provvedimento del 21 gennaio 2005 a chiarire le regole per un uso corretto dei nuovi videofonini, problematica già affrontata nel provvedimento del 2003 sugli MMS (Multimedia Messaging Service).

I cellulari di nuova generazione, infatti, non solo offrono una integrazione globale ed in tempo reale di diversi sistemi di rete (telefonia mobile, fissa, Internet, satellite, TV), ma incorporano anche telecamere in miniatura ad alte prestazioni che consentono di fotografare e registrare filmati diffondendo immagini di sorprendente nitidezza. Per quanto riguarda quindi le modalità di utilizzazione, diventa indispensabile il confronto con la normativa sul trattamento dei dati personali, senza tralasciare il problema della trasmissione di immagini e suoni indesiderati o di disturbo.

Come per gli MMS, sono lecite le viedeochiamate ad uso personale, non lo è invece la diffusione di immagini, anche on line, senza il consenso degli interessati, che deve essere "libero, preventivo ed informato", nonchè di eventuali terzi identificati o identificabili, ripresi nelle immagini. Anche i gestori delle cosiddette "comunità virtuali" su Internet sono tenuti ad informare gli utenti on line sulle condizioni di conoscibilità dei dati registrati. In tutti i casi in cui non vi è diffusione sistematica a terzi di immagini, suoni e filmati, non è necessario riferirsi integralmente al Codice in materia di protezione dei dati personali.

Si devono tuttavia rispettare le norme sul diritto alla riservatezza, all'immagine ed al ritratto dei soggetti coinvolti. Ciò in particolare rileva per i dati sensibili, cioè quelli inerenti lo stato di salute, la sfera politica, religiosa, o sindacale, o le abitudini sessuali dei soggetti interessati.

I nuovi cellulari permettono di violare più facilmente, anche involontariamente, i diritti delle persone riprese, come pure di terzi inconsapevoli. I videofonini possono essere impiegati per usi invasivi della sfera privata e lesivi di libertà fondamentali, come quella di conversare e di comunicare in assenza di molestie ed intercettazioni indebite.

Rispetto ai cellulari che inviano MMS, osserva il Garante della Privacy, i videofonini sono dotati di camere di dimensioni molto ridotte con le quali è possibile effettuare riprese durante una conversazione, quindi raccogliere suoni ed immagini durante una telefonata e diffonderli. Si tratta pertanto di un uso ulteriore rispetto a quello ordinario del cellulare e, per il Garante, il collegamento diretto con il telefono rappresenta un elemento distintivo rispetto alle videocamere ed alle fotocamere digitali.

Il Garante ricorda inoltre la possibilità di arrecare danni morali a terzi anche a causa di una incauta detenzione delle immagini, il cui accesso deve essere comunque protetto (art. 31 del Codice).

Pertanto, chi utilizza il videofonino è tenuto al rispetto degli obblighi previsti in materia di sicurezza dei dati, a risarcire eventuali danni anche morali, a non ledere il diritto all'imagine ed al ritratto. Il Garante, a tale scopo, ha invitato le case produttrici di apparecchi o impegnate nella realizzazione di software a dotare i cellulari di dispositivi luminosi e/o acustici che segnalino l'attività di ripresa.

Infine viene richiamata l'attenzione sull'eventualità che in determinati luoghi pubblici e privati l'uso del videofonino sia inibito.