Ulteriori modifiche al decreto Urbani

La normativa italiana in materia di diritto d'autore è ormai "tragicomicamente" il simbolo della dinamicità di Internet: immobile per quasi cinquant'anni ha subito, con l'avvento della digitalizzazione dei contenuti e la diffusione delle reti telematiche, una serie di modifiche di cui sovente risultava difficile scorgere la ratio, se non rifugiandosi nella necessità di fornire risposte all'urgenza del momento.

Le ennesime novità hanno trovato spazio nella legge 31 Marzo 2005, pubblicata nella G.U. del 1 Aprile 2005.

Si tratta della conversione in legge, con alcune modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, recante "disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonché per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione".

Si tratta, in sostanza, e per quanto qui interessa, delle attese modifiche al decreto Urbani, che tante polemiche aveva sollevato al momento della sua emanazione e che lo stesso legislatore si era impegnato a rivedere all'indomani della sua conversione in legge.

Quali allora le principali novità? Innanzitutto viene abrogato il comma 1 dell'articolo 1 del provvedimento da ultimo richiamato, ovverosia una delle sue disposizioni più discusse (quella relativa al c.d. Bollino telematico), la quale così recitava: "Al fine di promuovere la diffusione al pubblico e la fruizione per via telematica delle opere dell'ingegno e di reprimere le violazioni del diritto d'autore, l'immissione in un sistema di reti telematiche di un'opera dell'ingegno, o parte di essa, e' corredata da un idoneo avviso circa l'avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La comunicazione, di adeguata visibilita', contiene altresi' l'indicazione delle sanzioni previste, per le specifiche violazioni, dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni. Le relative modalita' tecniche e i soggetti obbligati sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delle comunicazioni, sulla base di accordi tra la Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE) e le associazioni delle categorie interessate. Fino all'adozione di tale decreto, l'avviso deve avere comunque caratteristiche tali da consentirne l'immediata visualizzazione."

Altra novità di grande rilievo è il ritorno al passato per quanto attiene al dolo specifico richiesto per la configurabilità del reato di cui all'art. 171-ter l.d.a.: il decreto urbani aveva voluto ampliare il campo di azione della disposizione da ultimo richiamata sostituendone il fine di lucro con il più ampio fine di profitto. Ora si ritorna al passato, in una sorta di gioco dell'oca giuridico; dunque l'espressione "per trarne profitto" muta in " a fini di lucro".

Sempre con riferimento alle sanzioni penali viene introdotta una nuova fattispecie nell'articolo 171 l.d.a., dove, dopo la lettera a) è inserito quanto segue: "a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa".

In sostanza la disposizione mira a punire con una multa chiunque senza averne diritto, a qualsiasi scopo ed in qualsiasi forma, pone in essere il comportamento di cui sopra.

Quale sia la concreta utilità di una simile disposizione appare arduo comprendere. Dal complesso (spesso contraddittorio) apparato sanzionatorio della legge a tutela del diritto d'autore appariva agevole ricomprendere una simile condotta in quanto già altrove previsto e sanzionato. La tendenza, a parere di chi scrive, è quella ad un ipertrofismo normativo che, soprattutto in ambito penale, meriterebbe di essere decisamente stigmatizzata; del resto, i più attenti studiosi delle tematiche relative al copyright hanno avuto modo di sottolineare come si avverta, in siffatta proliferazione, la totale assenza da parte del legislatore di una visione d'insieme delle tematiche affrontate.

La disciplina  del diritto d'autore si caratterizza storicamente per il fatto di essere una disciplina di contemperamento; trova, cioè, la propria ratio nella necessità di garantire un giusto equilibrio tra gli interessi contrapposti delle parti in gioco (autori, imprese e consumatori), coerentemente alle sue tre finalità: culturale, distributiva, sociale.

Con l'avvento della tecnologia digitale e di Internet, il problema del contemperamento rimane, ma assume caratteristiche del tutto particolari: i consumatori sono stati catapultati in un mondo in cui possono non soltanto effettuare un numero infinito di copie qualitativamente perfette, ma anche ottenere e scambiarsi ogni opera con una facilità prima inimmaginabile.

E' una battaglia, quella della tutela del diritto d'autore in rete, che non si può pensare di vincere solo sul piano legale, ma è più che altro una battaglia di tipo culturale.

La legislazione non può, quindi, limitarsi ad un semplice atteggiamento repressivo. Oggi non si può certo pretendere di relegare quella che può essere definita come una delle più grandi invenzioni della fine del secondo millennio dentro norme pensate offline e che altra funzione non hanno se non quella di evidenziare la miopia di chi ha ritenuto o ritiene che ad Internet possano e debbano essere applicate le stesse regole del mondo reale.

Non è possibile imbrigliare le potenzialità offerte dalle reti telematiche: la storia ci insegna che non si può fermare l'evoluzione tecnologica, per quanto possa arrecare pregiudizio agli interessi di alcuni.

Quello che si vuole non è la negazione in ambito digitale dei diritti degli autori, ma un loro ripensamento perché il diritto d'autore non diventi il diritto a blindare l'opera attraverso, ad esempio, l'apposizione di misure tecnologiche di protezione che ne condizionino la fruizione fino al punto di impedirla nella sua pienezza privando l'utente consumatore di ogni possibilità di intervento sulla stessa.

Ed allora archiviamo anche questo ulteriore intervento del legislatore restando in attesa del prossimo e, naturalmente, del  suo successivo ripensamento.