Risarcimento del danno da vacanza rovinata: occorre la prova metereologica

"I turisti la cui vacanza ai Tropici fosse rovinata da un uragano, avranno diritto al risarcimento da parte del tour operator, purchè dimostrino che le cattive condizioni metereologiche, anche se annunciate, furono disattese dagli organizzatori".

Lo ha stabilito la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione (sentenza n. 17041/2003) respingendo il ricorso di una famiglia di Verona che, tornata da una vacanza a Santo Domingo funestata dal passaggio dell’uragano Bertha, aveva chiesto il risarcimento al proprio tour operator senza però esibire i bollettini con le previsioni del tempo.

Nello specifico i coniugi veronesi nel 1998 citarono in giudizio la compagnia turistica Alpitour per il risarcimento dei danni biologici e morali subiti in occasione di una escursione marina, organizzata dalla stessa Alpitour, all’isola di Soana, vicino Santo Domingo, nonostante l’annuncio da parte della stampa e delle autorità locali del possibile arrivo di un uragano. Durante il viaggio di rientro, infatti, il tratto di mare tra l’isola di Soana e la costa fu interessato dall’uragano Bertha, che determinò una effettiva situazione di pericolo per i turisti.

La domanda fu respinta allora dal giudice di pace di Verona, il quale non ritenne provata la colpa della società, né la reale situazione di pericolo.

Il successivo appello fu rigettato in seguito dal tribunale di Verona con la sentenza che venne poi impugnata per Cassazione.

La Suprema Corte ha ritenuto infondati i motivi dei ricorrenti, affermando che gli stessi non hanno fornito alcuna  prova in relazione a nessuno degli elementi caratterizzanti l’illecito aquiliano (condotta colposa, evento dannoso e nesso causale tra condotta ed evento); essi non hanno soddisfatto l’onere di provare  la negligenza del tour operator, dimostrando cioè che l’uragano era stato previsto dai metereologi e che, nonostante ciò, l’escursione era stata ugualmente organizzata disattendendo gli avvisi di pericolo.

Si sottolinea in particolare l’impossibilità, in tali circostanze, di invocare l’applicazione del notorio, in quanto il ricorso alle nozioni di comune esperienza, comportando una deroga al principio dispositivo ed al contraddittorio (proprio perché si introducono nel processo civile prove non fornite dalle parti e relative a fatti non controllati), va inteso in senso rigoroso.

Pertanto non si possono reputare rientranti nella nozione di fatti di comune esperienza, intesa quale esperienza di un individuo medio in un dato tempo e in un dato luogo, quegli elementi valutativi che implicano cognizioni particolari o la pratica di determinate situazioni (vd. Cass. 8 agosto 2002, n. 11946). E gli effetti a larghissimo raggio di un ciclone tropicale sicuramente non rientrano nella comune esperienza dell’uomo medio.