I nuovi diritti dei passeggeri nel Regolamento 2004/261/CE

Il 17 febbraio 2005 entrerà in vigore negli Stati membri dell' Unione Europea il Regolamento 2004/261/CE, che istituisce nuove regole in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato.

Il nuovo intervento normativo nasce dalla considerazione che la precedente disciplina, dettata dal Regolamento CEE 295/91, non è riuscita a predisporre una tutela soddisfacente per  i consumatori, dato che la quantità enorme dei disagi è rimasta pressoché invariata.

Il Regolamento prevede tre ipotesi.

In caso di negato imbarco, il vettore aereo dovrà in primo luogo chiedere ai passeggeri la disponibilità a rinunciare alla propria prenotazione in cambio di assistenza e benefici da concordare. Se tale operazione non si riveli sufficiente a consentire l' imbarco degli altri passeggeri titolari di prenotazione, il vettore aereo potrà certamente negare l'imbarco ai passeggeri non consenzienti, ma sarà costretto a prestargli assistenza e a versare una compensazione pecuniaria.

In caso di cancellazione del volo il vettore è obbligato ad offrire assistenza ai passeggeri, oltre alla compensazione pecuniaria, sempre che i passeggeri non siano stati informati della cancellazione del volo due settimane prima, oppure tra le due e una settimana prima e sia stato offerto loro due ore prima della partenza prevista  un volo alternativo capace di raggiungere la destinazione finale meno di quattro ore dopo l' orario d' arrivo previsto, oppure siano stati informati meno di sette giorni precedenti alla partenza e sia stato offerto loro un' ora prima di tale partenza di partire con un volo alternativo in grado di raggiungere la destinazione prevista meno di due ore dopo l'orario di arrivo concordato.

In caso di ritardo, invece, il vettore aereo dovrà fornire ai passeggeri assistenza secondo l' entità del ritardo e le caratteristiche del volo (chilometraggio e spazi aerei comunitari o meno).

Ma in che cosa si sostanzia il diritto alla compensazione pecuniaria e all' assistenza?

La compensazione è così ripartita:

-         250 € per le tratte aeree inferiori o pari a 1500 km

-         400 € per le tratte aeree intra-comunitarie superiori a 1500 km fino ad un massimo di 3500 km

-         600 € per le altre tratte aeree

Il vettore aereo potrà offrire, salvo l'accettazione del passeggero e salvo una riduzione del 50% della compensazione, un posto in un volo alternativo da effettuarsi entro due, tre, quattro ore dall' orario originario variabili secondo la distinzione di cui sopra.

Il diritto all' assistenza, invece, prevede l' offerta al passeggero, a titolo gratuito, di:

-         pasti e bevande in relazione alla durata dell' attesa

-         sistemazione in albergo, qualora siano necessari uno o più pernottamenti oppure sia necessario un ulteriore soggiorno oltre a quello previsto dal passeggero

-         trasporto dall'aeroporto al luogo di sistemazione

-         due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax, o posta elettronica

La precedenza sarà assicurata in ogni caso alle persone con mobilità ridotta e ai loro accompagnatori, oltre che ai bambini non accompagnati.

Il Regolamento prevede poi l'ulteriore ipotesi di sistemazione del passeggero in classe superiore od inferiore. Nella prima ipotesi il passeggero non avrà diritto ad alcun pagamento supplementare. Nel caso in cui il passeggero sia sistemato in una classe inferiore avrà diritto, entro sette giorni, al rimborso del 30, 50, 75% secondo le caratteristiche del volo già citate in precedenza.

Il passeggero viene ulteriormente tutelato, poi, tramite l' obbligo imposto al vettore di affiggere nella zona di registrazione un avviso contenente i motivi di eventuali disagi ed i corrispondenti diritti assicurati ai passeggeri.