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Ancora sulle regole di Naming: riassegnati altri due domini.

Scritto da Francesco Affinito

   I nomi a dominio enel.it e toysrus.it sono stati riassegnati dal Centro Risoluzione Dispute Domini in applicazione dell’art. 16.6 delle Regole di naming.

   Per quanto riguarda il primo dominio contestato, la Enel S.p.A. ricorreva contro la Internet Graphics S.r.l. contestando l’uguaglianza tra il nome a dominio wwwenel.it (il dominio www.enel.it è già assegnato alla Enel) e la sua denominazione sociale, come al marchio dalla stessa registrato. Venivano contestati, poi, l’inesistenza di diritti sul nome enel.it e il fatto che tale indirizzo reindirizzasse automaticamente all’indirizzo www.loghi-e-suonerie-.net, da cui si si possono scaricare a pagamento loghi e suonerie per telefoni cellulari.

   Si ricorda che le tre condizioni stabilite dall’art. 16.6 delle Regole di naming per procedere alla rassegnazione sono l’identità e confondibilità del nome, l’inesistenza di un diritto della resistente sul nome a dominio contestato, la malafede della resistente.

   Il primo requisito è facilmente dimostrabile soltanto riferendosi alla popolarità della denominazione Enel, oltre che da tale fatto: digitando nelle stringhe dei più importanti motori di ricerca “wwwenel” si ottiene si il link a tale sito, ma anche il suggerimento di ricercare “www.enel”, che corrisponde alla Enel S.p.A.. La Internet Graphics S.r.l. non avrebbe, poi, alcun diritto sul nome a dominio in questione, in quanto, oltre a non aver inviato alcuna memoria difensiva da cui si potessero dedurre i suoi diritti, non sembrerebbero soddisfatte le altre condizioni previste dall’art. 16.6, che attribuiscono il diritto o il titolo ad usufruire del dominio contestato e cioè: “prima di avere avuto notizia della contestazione in buona fede ha usato o si è preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per offerta al pubblico di beni e servizi; oppure che è conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale, con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio; oppure che del nome a dominio sta facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato”. La malafede della resistente è facilmente dimostrabile dal fatto che il domain name contestato reindirizza ad altro sito da cui è effettuabile il downloading a pagamento di loghi e suonerie, come dal fatto che la stessa società abbia registrato, con la medesima finalità, altri domini corrispondenti a marchi molto popolari come, per esempio, telecom o motorola. E’, quindi, chiaramente applicabile anche l’art. 16.7.d, stabilente “la circostanza che, nell'uso del nome a dominio, esso sia stato  intenzionalmente utilizzato per attrarre, a scopo di trarne profitto,  utenti di Internet creando motivi di confusione con il marchio del  ricorrente”. Per tali motivi il dominio wwwenel.it è stato assegnato alla Enel S.p.A..

   Sempre il 15 marzo il C.r.d.d. per i medesimi motivi previsti dall’art. 16.6 ha disposto la riassegnazione di un altro dominio, toysrus.it..

   Il ricorso è stato presentato dalla Modiano&Associati S.p.A. e dalla Geoffrey Inc. contro la Luca Casadei Management S.r.l..

   La decisione è fondata su tali motivi: ricorrono le condizioni previste dalle già citate Regole di Naming; la Geoffrey è titolare del marchio; la pagina web corrispondente al dominio contestato risulta ancora in costruzione. La società incriminata, poi, si sarebbe dichiarata disponibile a cedere il nome a dominio registrato per una cifra notevolmente superiore ai costi sostenuti per la registrazione. Tale motivo costituisce prova dell’uso in malafede del dominio ai sensi dell’art. 16.7, nella parte in cui indica la circostanza che il nome a dominio sia stato registrato con lo scopo primario di vendere, cedere in uso o in altro modo trasferire il nome a dominio al ricorrente (che sia titolare dei  diritti sul marchio o sul nome) o a un suo concorrente, per un  corrispettivo, monetario o meno, che sia superiore ai costi  ragionevolmente sostenuti dal resistente per la registrazione ed il mantenimento del nome a dominio. La Modiano&Associati S.p.A ha ottenuto, in questo modo, la riassegnazione del dominio.