Deposito legale obbligatorio per i siti Web?

E’ del 15 aprile 2004 la legge 106/2004, intitolata "Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico" e  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 27 aprile 2004. La legge entrata in vigore il 12 maggio scorso prevede il deposito obbligatorio, di conseguenza appunto deposito legale, dei "[…]documenti destinati all'uso pubblico e fruibili mediante la lettura, l'ascolto e la visione, qualunque sia il loro processo tecnico di produzione, di edizione o di diffusione […]”. Si tratta in sostanza di una norma che nasce con la finalità di conservare la memoria della cultura e della vita sociale italiana (art.1) costituendo l’archivio nazionale e regionale della produzione editoriale del nostro paese, infatti i documenti per cui è fatto obbligo di deposito sono ovviamente quelli “[…] prodotti totalmente o parzialmente in Italia”.

Si tratta di una legge che trova un suo precedente nelle vecchie norme regie del 1939 sulla consegna obbligatoria alle autorità di cinque copie di ogni stampato ai fini del controllo delle notizie eversive; la novità, però, che caratterizza la normativa appena approvata dal Parlamento consiste nel fatto che all’art.4, lett. r), sono inclusi tra le categorie di documenti per cui sussiste l’obbligo di deposito  anche i documenti diffusi tramite rete informatica.

Si tratta in pratica di un obbligo di deposito che riguarda “documenti offerti in vendita o altrimenti distribuiti e comunque non diffusi in ambito esclusivamente privato” (art.3) e che ricade sull’editore o comunque sul responsabile della pubblicazione (persona fisica o giuridica), sul produttore o sul distributore dei documenti non librari o di prodotti editoriali similari, nonché produttore di opere filmiche.

Alla luce di tali introduzioni sembrerebbero doversi ricomprendere in tale ambito non solo i siti web in quanto assimilabili ai “documenti” (compresi anche i siti amatoriali che contengono semplicemente dei testi personali, dato che nella normativa non è fatto cenno di alcuna esclusione di questi) ma anche, ad esempio, altri documenti come newsletter o mailing list che evidentemente diffondono informazioni al pubblico; Internet, infatti, è per antonomasia lo strumento che permette una pubblicità senza confini dei suoi  contenuti e di conseguenza questi ultimi sono inevitabilmente di interesse pubblico, ricadendo pienamente nell’ambito della suddetta normativa.

L’obbligo deve poi essere ottemperato inviando copia dei documenti alle due Biblioteche centrali di Firenze e di Roma o presso altri istituti individuati con regolamento successivo; la sanzione amministrativa, per chi non adempie a tale obbligo, consiste in una multa pari al “valore commerciale del documento” fino ad un massimale previsto di 1500 euro (art.7). La problematica applicazione di queste disposizioni emerge in modo evidente, soprattutto in relazione alle difficoltà in cui inevitabilmente si potrebbero venire a trovare le due Biblioteche nella gestione e nell’archiviazione di tale mole di materiale documentale (si pensi ad esempio a tutti quei siti che vengono aggiornati continuamente). Dovranno essere inviate tutte le copie degli aggiornamenti? Già ad una prima lettura queste previsioni risultano evidentemente di difficile applicazione ad un mezzo come Internet che si caratterizza proprio per la rapidità  e la facilità nell’aggiornamento delle sue pagine.

Le uniche speranze a che tale normativa non venga applicata in modo così rigido sono ravvisabili da un lato nella definizione di “valore commerciale” che l’art.7 prevede per i documenti da depositare; una previsione questa che potrebbe decisamente essere interpretata nel senso di non ricomprendere nell’obbligo le pubblicazioni che non hanno carattere prettamente commerciale, come ad esempio i siti amatoriali. Dall’altro lato poi all’art. 5 la legge prevede che entro sei mesi dalla sua entrata in vigore debba essere emanato un regolamento attuativo (redatto dopo avere ascoltato le associazioni di categoria interessate) che individui il numero delle copie da depositare, i soggetti depositari, e cosa più rilevante, sia i casi di esonero totale o parziale, sia i criteri di determinazione del “valore commerciale” dei documenti sottoposti all’obbligo di deposito. Non resta quindi che attendere l’emanazione di un regolamento attuativo che, si spera, disattenda  il disposto della recente normativa.