Riconosciuto lo spamming via sms

E’ recentissima la sentenza del Giudice di Pace di Napoli, Aniello Di Noia, che ha riconosciuto per la prima volta in Italia il danno da “sms pubblicitario-spamming”.

Nella prima sentenza contro lo spamming via email la vittima era un avvocato.

A distanza di una settimana, nella prima sentenza contro lo spamming via sms la vittima è stata una studentessa di Giurisprudenza esasperata dai messaggi pubblicitari, inviati dal gestore TIM, che esaurivano la memoria del suo cellulare.

Il Giudice di Pace di Napoli, esaminato il caso, ha dato ragione alla donna condannando TIM al risarcimento di mille euro più le spese legali.

La ricorrente, infatti, si è visto riconoscere il principio secondo cui gli sms pubblicitari, così come quelli elettorali e le email di posta elettronica, che non siano stati preventivamente richiesti “per iscritto e in modo espresso”, sono da considerarsi una violazione della privacy ed arrecano un disturbo all’utente.

Nella sentenza si è affermato esplicitamente che “l’invio di sms pubblicitari o commerciali è illegittimo sotto due profili: da un lato per la scorrettezza e l’illiceità del trattamento dei dati personali senza autorizzazione o consenso dell’interessato e dall’altro perché provoca un’illegittima intrusione nella sfera privata del soggetto destinatario e ciò costituisce una lesione della sua privacy e riservatezza, oltre che un’usurpazione del suo tempo per la involontaria verifica e successiva cancellazione dei messaggi indesiderati, come stabilito anche dal Garante della Privacy”.

Alla luce delle ultime sentenze “antispamming” e dei vari pareri che lo stesso Garante ha emanato in materia, è importante sapere che è possibile combattere lo spamming per vie legali ed, nel caso di email indesiderate, in modi diversi a seconda che si tratti di messaggi inviati dall’estero o che abbiano origine in Italia.

Lo spamming è comunque un reato, cioè un illecito penale e proprio per questo sono sanzionabili anche coloro che inviano messaggi di spam dall’estero, in quanto è applicabile la legislazione penale.

Il Garante italiano, infatti, può fare ben poco se si riceve un messaggio di spam proveniente da un altro Paese, poiché in questo caso non è applicabile la legislazione italiana sul trattamento dei dati personali.

Quando, al contrario, lo spam ha origine in Italia si applica integralmente il nuovo Codice della Privacy.

Nel caso di una email spedita dall’estero, è consigliabile quindi rivolgersi direttamente alla Procura della Repubblica competente con una denuncia penale, corredata di ogni dettaglio tecnico utile per risalire al responsabile, in particolar modo degli headers, ossia le intestazioni dei messaggi.

Quando invece lo spam proviene dall’Italia, si possono esercitare i diritti previsti dalla legge, tra i quali la richiesta di cancellazione, il ricorso al Garante, nonché infine al Giudice di Pace.