Via libera alle norme Ue anti - spamming

Privacy e Internet, comunicazioni elettroniche e tutela dei dati personali sono binomi difficili da coniugare tenuto conto anche dei dati di fatto emersi dalla stima effettuata dalla Commissione europea secondo la quale più della metà del traffico di e-mail è rappresentato dallo "spam".

Spam, ossia posta inviata, senza consenso, via e- mail a migliaia di persone per fare pubblicità a società, prodotti o siti Internet che affollano la casella elettronica e procurano un danno economico effettivo per chi la riceve.

Ma quello economico non è il solo danno che tali comunicazioni economiche provocano. Infatti, la Legge sulla "Tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali", ossia la legge 675 del 31 dicembre 1996, prescrive all'art. 1, rubricato "finalità e definizioni", che "il trattamento dei dati personali si deve svolgere nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale" e secondo l'interpretazione di tale legge fatta dal Garante della Privacy, rientra nella definizione di "dato personale" ex art.2 2°comma lettera c) anche l'indirizzo di posta elettronica che come tale è soggetto alla tutela della legge. Lo stesso Rodotà, Garante della Privacy, nella comunicazione dell'11 gennaio 2001 ha stabilito che è illegittimo utilizzare e-mail prelevate da forum, mailing-list et similia in quanto gli stessi soggetti non sono soggetti ad alcun regime giuridico di piena conoscibilità da parte di chiunque.

Dal 1 gennaio 2004 , la legge sulla Privacy, 675/96 e molte disposizioni contenute nei decreti legge successivi saranno riunite nel nuovo codice in materia di protezione dei dati personali (G.U. 29 luglio 2003, serie generale n. 174, supplemento ordinario n. 123/L D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003) che inasprisce tra l'altro le pene previste per gli spammer e vieta l'invio di comunicazioni pubblicitarie effettuato "celando l'identità del mittente o senza fornire un idoneo recapito".

Nella stessa ottica repressiva dello spam e volta ad una maggiore tutela della privacy nelle comunicazioni elettroniche si pone anche la Direttiva Comunitaria 2002/58/CE in vigore dal 31 ottobre 2003 che stabilisce un divieto generale di spam e alcune fondamentali regole da rispettare per la tutela della privacy e dei dati personali nelle comunicazioni elettroniche.

In concreto, nel caso in cui esista un particolare rischio di violazione della sicurezza della rete, il fornitore di un servizio ha l'obbligo di informare i fruitori del relativo servizio su tutti i possibili rimedi e i relativi costi.

La Direttiva stabilisce inoltre, specifiche disposizioni per l'installazione dei "cookies", ossia di programmi utilizzati per ottenere informazioni sugli utenti che visitano il sito Web, subordinando l'utilizzo di tali programmi all'adeguata informativa da fornire all'utente e alla possibilità che il medesimo possa rifiutare la registrazione in parola.

La competenza ad attuare le prescrizioni di tale Direttiva è rimessa a ciascuno Stato membro che stabilirà anche le sanzioni per il mancato rispetto delle misure di tutela della privacy nelle comunicazioni elettroniche.