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Il nuovo regolamento sulla pubblicità ingannevole

Scritto da Andrea Stazi

E' stato pubblicato il nuovo regolamento (D.p.r. 11 luglio 2003, n. 284, approvato nella riunione del Consiglio dei Ministri del 27 giugno scorso e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre 2003, n. 247) riguardante le norme sulle procedure istruttorie dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di pubblicità ingannevole e comparativa.

Il nuovo testo è diretto ad adeguare il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 627, concernente le procedure istruttorie relative all'applicazione del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 67, di attuazione della direttiva 97/55/CE, al fine di includervi la pubblicita' comparativa.

Apporta, inoltre, ulteriori modifiche al D.p.r. n. 627/1996, dirette a migliorare la trasparenza delle procedure adottate ed a rafforzare i diritti di difesa delle parti del procedimento.

Di particolare interesse appaiono, in tal senso, già ad una prima lettura:

- l'art. 4, comma 3, in base al quale il responsabile del procedimento, se non e' in possesso del messaggio pubblicitario, entro sette giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta regolare e completa deve porre in essere ogni adempimento necessario per acquisirne copia;

- l'art. 5, comma 3, in cui si è prevista una nuova ipotesi di proroga di 180 giorni dei termini istruttori (già in precedenza di 75 giorni + eventuali 90 nei due casi indicati fin dal decreto 627/96) qualora l'operatore pubblicitario sia residente, domiciliato o abbia sede all'estero;

- l'art. 11, in cui al comma 1 si stabilisce che l'Autorità, in caso di particolare urgenza, possa disporre, anche d'ufficio purché "con atto motivato", la sospensione della pubblicità ritenuta ingannevole o della pubblicità comparativa ritenuta illecita. Lo stesso articolo, inoltre, al comma 2 amplia da 20 a 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di sospensione il termine entro cui l'Autorità provvede riguardo a tale istanza; al comma 4, poi, subordina la possibilità per l'Autorità di disporre la sospensione provvisoria del messaggio pubblicitario anche senza acquisire le memorie delle parti al duplice requisito dell'"atto motivato" e delle "particolari esigenze di indifferibilita' dell'intervento"; ed al comma 6, ancora, dispone che la decisione dell'Autorita' di sospensione della pubblicita' ritenuta ingannevole o della pubblicita' comparativa ritenuta illecita deve essere immediatamente eseguita a cura dell'operatore pubblicitario, che dell'avvenuta esecuzione del provvedimento di sospensione l'operatore pubblicitario da' immediata comunicazione all'Autorita', ed inoltre che il ricorso contro il provvedimento di sospensione dell'Autorita' non sospende l'esecuzione dello stesso. Infine, da ultimo, altra disposizione di rilievo appare

- l'art. 12, comma 4, in cui si è previsto che il decorso del termine del procedimento, fissato ai sensi dell'articolo 5, rimanga sospeso fino al ricevimento, da parte dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, del parere dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni o fino al termine ultimo per il suo ricevimento.

Il nuovo regolamento sarà in vigore dal 7 novembre 2003.