Modifiche ed integrazioni alla legge sui servizi segreti

E' stato approvato al Senato il ddl Frattini (approvato dal Consiglio dei Ministri il 3 maggio 2002) che prevede "modifiche ed integrazioni alla legge 24 ottobre 1977, n. 801", recante "Istituzione ed ordinamento dei servizi per l'informazione e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato".

La riforma dei servizi segreti innova profondamente il quadro normativo preesistente, concedendo ai nostri agenti le più ampie possibilità operative e la facoltà di aggirare le norme del codice penale e quelle del codice di procedura penale.

La prima parte del ddl si caratterizza soprattutto per l'art. 4, in cui vengono introdotte le cosiddette "garanzie funzionali". Tale norma, infatti, prevede che, fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non è punibile il personale dei Servizi per le informazioni e la sicurezza che commette reati durante la predisposizione o l'esecuzione di operazioni nell'ambito delle attività autorizzate. Deve essere il Presidente del Consiglio ad autorizzare le condotte non punibili. Così, una volta sentito il Ministro competente, il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede in merito alla richiesta del Direttore del Servizio interessato, trasmessa tramite la Segreteria generale del Comitato esecutivo per i servizi di informazione e sicurezza. Nei casi di assoluta necessità e urgenza, che non consentono di formulare tempestivamente la richiesta, il Direttore del Servizio interessato autorizza le attività in questione, e ne informa immediatamente e, comunque, non oltre le ventiquattro ore, tramite la Segreteria generale del Comitato esecutivo per i servizi di informazione e sicurezza, il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Ministro competente. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, verificata la sussistenza dei presupposti e sentito il Ministro competente, ratifica il provvedimento. Nei casi in cui la condotta costituente reato è stata posta in essere in assenza ovvero oltre i limiti delle autorizzazioni, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro competente adottano le necessarie misure ed informano l'autorità giudiziaria.

La speciale causa di giustificazione non viene applicata se la condotta è diretta a mettere in pericolo la vita o cagionare la morte, a ledere l'integrità fisica nei casi e con le modalità stabilite dall'art. 583 del codice penale, a ledere gravemente la libertà personale oppure a ledere la salute o l'incolumità pubbliche.

Se il premier conferma l'esistenza della causa di giustificazione sulle operazioni coperte, la magistratura può sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in tal caso interviene la Corte Costituzionale che ha pieno accesso agli atti del procedimento e al provvedimento di autorizzazione del Presidente del Consiglio.

Tra i punti principali della riforma, quello che consente agli agenti segreti che agiscono sotto copertura in operazioni speciali di usare, con l'autorizzazione dei direttori di Sismi e Sisde, su disposizione del Presidente del Consiglio, documenti falsi. Inoltre, sono indicate le modalità di assunzione del personale fuori dalla Pubblica Amministrazione. Le procedure di selezione e assunzione nei servizi di personale estraneo alla P.A. deve essere stabilita con provvedimento del presidente del Consiglio, su parere conforme del Cesis, «anche in ragione di particolari professionalità non reperibili nell'ambito delle pubbliche amministrazioni».

La seconda parte della riforma è incentrata sulla tutela del segreto di Stato, previsto in quindici anni, salvo particolari deroghe che riguardano l'eventualità che esso sia stato apposto od opposto su atti che riguardano la sicurezza militare, le fonti e tutte le informazioni la cui divulgazione può mettere in pericolo l'incolumità o la vita di appartenenti ai Servizi. Dopo quaranta anni, gli atti e i documenti sono versati all'Archivio di Stato.

Infine vengono introdotte una serie di modifiche ed integrazioni alle norme del codice di procedura penale che regolano la prassi giudiziaria in relazione al segreto di Stato, rimandando gli eventuali contenziosi con il Governo al giudizio della Corte costituzionale.

Ecco dunque la nuova disciplina degli agenti segreti, fortemente voluta dopo l'omicidio-Biagi dello scorso anno. Non è prevista una "licenza di uccidere", ma sicuramente la nuova figura di agente segreto che scaturisce dalla nuova legge avvicina gli 007 italiani ai colleghi angloamericani.